giovedì 19 dicembre 2013

Misuratori fiscali: da 1 gennaio 2014 soppressa la comunicazione cartacea

Con Provvedimento 17 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha soppresso la comunicazione cartacea in caso di attivazione, variazione e disinstallazione dei registratori di cassa.
Pertanto viene stabilita l’eliminazione dell’obbligo di inviare, con raccomandata a/r alla direzione provinciale delle Entrate competente, la comunicazione di attivazione, variazione e disinstallazione dei misuratori fiscali. In sostanza, una dichiarazione contenente una serie di dati identificativi, come la ragione sociale, la sede, la partita Iva, gli estremi che identificano il registratore di cassa, i dati del centro di assistenza e del tecnico che effettua la verificazione periodica.
Considerato che tutte queste informazioni sono presenti nel libretto fiscale di dotazione dell’apparecchio misuratore e sono comunicate telematicamente da chi procede alla verificazione periodica all’atto dell’installazione o disinstallazione della macchina, la semplificazione va da sé.
L’adempimento era stato previsto dai decreti del ministro delle Finanze del 23 marzo 1983 e del 4 aprile 1990, e regolato dal provvedimento 28 luglio 2003 del direttore dell’Agenzia.
Con l’intervento odierno, lo stesso adempimento è soppresso e, inoltre, diversamente dal passato, la prima verificazione periodica può essere effettuata al momento della messa in servizio del misuratore, direttamente dal laboratorio o dal fabbricante abilitati (prima toccava solo al fabbricante, contestualmente al controllo di conformità, quindi poteva avvenire anche prima dell’attivazione del misuratore).
Le sopra citate disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

mercoledì 18 dicembre 2013

Saggio interessi legali 2014: dal 1 gennaio 2014 il tasso legale si riduce al 1%

È stato pubblicato sulla G.U. 13 dicembre 2013 n. 292, il Decreto 12 dicembre 2013 con il quale il MEF ha fissato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., all'1% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014.


martedì 17 dicembre 2013

IMU 2013: ravvedimento per tardivo versamento oltre il 16/12/2013

L’art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, stabilisce che per omesso o insufficiente versamento nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata. I contribuenti che, per errore o per mancanza di fondi, omettono in tutto o in parte il versamento dell'Imu, rischiano la sanzione del 30%. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo, ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997).
Le sanzioni ridotte, applicabili in caso di ravvedimento operoso per omesso versamento sono:
- "ravvedimento brevissimo": 0,2% per ogni giorno di ritardo (un quindicesimo del 3%), se il versamento del tributo viene eseguito entro quattordici giorni dal 17 dicembre 2012 (scadenza originaria del saldo);
- “ravvedimento breve”: 3% (1/10 del 30%), quando il pagamento omesso viene eseguito dal quindicesimo al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
- “ravvedimento lungo”: 3,75 % (1/8 del 30%) per i pagamenti eseguiti dal trentunesimo giorno entro un anno dalla violazione La sanzione non si applica, però, in caso di versamento tempestivo ad ufficio o concessionario diverso da quello competente (art. 13, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997).

lunedì 16 dicembre 2013

Condono per le cartelle di pagamento 2014: entro il 30/06/2013 il pagamento del 50% del dovuto ad Equitalia

Ci sono due modi per attirare l’attenzione di un nostro cliente. Il primo è quello di chiamarlo per aggiornarlo sugli importi delle prossime rate in scadenza. Il secondo è quello di informarlo che è in arrivo un nuovo minicondono. Dei due, sono sicuro, il secondo è quello che più farà rizzare le orecchie. In fondo, nel nostro paese, la parola condono ha sempre un certo … fascino. Sarà vero anche questa volta?
Il disegno di Legge di Stabilità prevede infatti una sorta di minicondono sulle cartelle di pagamento. Vediamo più in particolare di cosa si tratta.
Per i ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013, i contribuenti potranno estinguere il loro debito senza il pagamento degli interessi corrispondendo una somma pari solamente all’ammontare originariamente iscritto a ruolo più gli aggi di riscossione dovuti al concessionario.
In buona sostanza, il contribuente potrà pagare tutte le imposte iscritte a ruolo, le sanzioni e gli aggi. Vengono pertanto solamente cancellati gli interessi di mora ai sensi dell’articolo 30 del DPR 602/73, dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nei 60 giorni.
I ruoli oggetto della minisanatoria sono quelli consegnati all’agente della riscossione ed emessi dallo Stato, dalle Agenzie fiscali e dagli enti territoriali come le Regioni, le Province e i Comuni.
Dalla lettura della bozza del disegno di legge, sembra che il minicondono non sarà circoscritto alla sola materia fiscale ma, con molta probabilità, riguarderà anche i tributi locali e i contributi previdenziali (anche se ancora non c’è certezza).
Come funzionerà?
Entro la data del 30 maggio 2014 Equitalia dovrà informare i contribuenti della possibilità di fruire della sanatoria.
Entro il termine del 30 giugno 2014 i contribuenti potranno sottoscrivere un apposito atto versando almeno il 50% delle somme dovute a Equitalia.
Entro il 16 settembre 2014 i contribuenti dovranno invece versare l’importo residuo.
Le modalità attuative saranno definite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze che approverà un apposito modello di adesione e stabilirà le modalità di pagamento.
L’obiettivo è quello di migliorare i rapporti tra fisco e contribuenti, fare cassa e allo stesso tempo favorire il pagamento dei tributi per ridurre il contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria.
Gli effetti di questo minicondono però non sono per nulla equiparabili a quelli della rottamazione ruoli prevista dall’articolo 12 della legge 289/2002 che prevedeva l’estinzione dei carichi inclusi nei ruoli emessi con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, entro una certa data (che poi fu più volte prorogata).
Anche allora si dispose che l’importo dovuto si potesse versare in due rate, la prima in misura dell’80% e la seconda per il residuo 20%.
Inoltre, il fatto di dover saldare il loro debito in due rate, per molti contribuenti a corto di liquidità, potrebbe essere davvero un bel problema, con la conseguenza che essi potrebbero trovare più convenienti altre alternative (come ad esempio la recente rateazione straordinaria).
Per questo motivo, a mio avviso, questa sanatoria, è destinata a suscitare poco interesse nella platea di contribuenti potenzialmente interessati a sanare le loro pendenze con il fisco.
Fonte: Centro Studi CGN Autore: Antonino Salvaggio

venerdì 13 dicembre 2013

Studi di settore: le agende del gioco non congrue, non coerenti o normali possono giustificare le anomalie del 2012 entro il 28/02/2014

Con un comunicato stampa del 04/12/2013 l’Agenzia delle Entrate ha reso che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2013”, destinato ai soggetti interessati che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. Inoltre, tramite l’applicativo è possibile comunicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi per il 2012.
Il software consente ai contribuenti di segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Amministrazione finanziaria, le motivazioni e le giustificazioni che hanno comportato situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza rispetto ai parametri stabiliti dagli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.
Con lo stesso programma, anche quest’anno, è inoltre possibile preparare e inviare telematicamente la comunicazione con la quale spiegare le cause che hanno determinato, sempre in riferimento al 2012, l’inapplicabilità o l’esclusione dagli studi.
Il programma è scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate, il percorso da seguire è: “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore – Applicazioni informatiche di supporto - Segnalazioni 2013”.
I canali telematici di trasmissione utilizzabili, File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel, rimarranno aperti dal 5 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014.
La procedura permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze relativi a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Si ricorda che, in materia di studi di settore, a seguito delle modifiche apportate dal DL 16/2012 convertito, l’Agenzia può procedere ad accertamento induttivo in caso di:
- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti;
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti;
- infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque a 50.000 euro, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione (ciò significa che, al superamento della soglia di 50.000 euro, si prescinde dallo scostamento del 15%).
Pertanto, oltre all’omissione del modello, assumono rilevanza errori od omissioni che influiscono sul computo dei ricavi/compensi determinando scostamenti superiori al 15% o a 50.000 euro. Ai fini dell’induttivo, invece, non determinano conseguenze quegli errori che cadono su dati descrittivi, che non incidono sulla funzione di regressione dello studio.

Preu 2013: entro il 13 dicembre 2013 il pagamento della seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono versare il Preu entro il 13/12/2013.
Il versamento riguarda la seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo - 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Le Sanzioni amministrative per messo o insufficiente versamento di imposte sono pari al 30% dell'ammontare non versato.

giovedì 12 dicembre 2013

IMU 2013: chiarimenti dell’Agenzia Entrate dell’ 11/12/2013 sull’esenzione imu dei fabbricati delle imprese edili

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Risoluzione n.11/DF dell’11 dicembre 2013 fornisce opportuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per il c.d. magazzino delle imprese edili.
In particolare la società istante chiedeva al Ministero lumi in merito all’esenzione relativa a tali beni merce, in vista dell’imminente scadenza del versamento del saldo, prevista per il 16 dicembre 2013.
Il Ministero richiamando l’art.13 del DL n.201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 e successivamente l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. con modif. con l. 124/2013, chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il concetto di fabbricati costruiti - Il Ministero sulla base delle richiamate norme, ritiene che per “fabbricati costruiti” sia da intendersi i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sul quale la stessa ha proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) , d) ed f) del DPR 380/2001.
Il Ministero perviene a tale conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l’art.5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Dunque, secondo il Ministero, il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 e i fabbricati in corso di costruzione.
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU le due tipologie sono equiparate, in quanto i fabbricati in corso di costruzione sono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori.
I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma soloa partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Gli ulteriori requisiti – Si ricorda che l’esclusione dall'imposta spetta al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato.
La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.
Sono escluse dal beneficio le immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita; questi soggetti pertanto nelle more della vendita, devono assolvere l'Imu anche per i fabbricati sfitti.
L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).
I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolantedello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.
L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati; quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione.
Fonte: Eutekne

martedì 10 dicembre 2013

Regolarizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro: entro il 31 gennaio 2013 l’invio dell’istanza di stabilizzazione

Con la circolare n. 167 del 5 dicembre scorso, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative alla procedura ex art. 7-bis del DL n. 76/2013, finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
In particolare, ai sensi della citata norma, possono accedere alla procedura le aziende che hanno stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, specifici contratti collettivi che prevedono l’assunzione – con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro 3 mesi dalla stipulazione dei predetti accordi collettivi – di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Sempre per quanto riguarda i requisiti e gli adempimenti richiesti, nella circ. 167/2013 si precisa che possono ricorrere a tale procedura i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma (ovvero il 23 agosto 2013). Invece, i lavoratori coinvolti devono sottoscrivere, con riferimento a tutto ciò che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione secondo le modalità di cui agli artt. 410 c.p.c. e seguenti.
Tuttavia, chiarisce l’INPS, l’efficacia degli atti di conciliazione è condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata ex L. n. 335/1995, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, il cui importo deve essere pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.
Tra i vantaggi derivanti dal buon esito della procedura di stabilizzazione, l’INPS evidenzia l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, si precisa nella circ. 167/2013, perdono efficacia i provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.
Inoltre, si chiarisce che l’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in esame, nonché ad eventuali forme di tirocinio.
Sotto un profilo eminentemente operativo, l’INPS spiega che i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione devono inviare entro il prossimo 31 gennaio, alle sedi territoriali dello stesso Istituto previdenziale, oltre alla domanda di adesione alla stabilizzazione (il cui modulo è allegato alla circolare in esame), anche copia del contratto collettivo, degli atti di conciliazione, dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario.
In particolare, la presentazione della predetta documentazione dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito www.inps.it, nel percorso Servizi On Line/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti.
Per quanto riguarda l’istanza di adesione, essa dovrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega (in tal caso, quest’ultimo dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. n. 12/79) e, assieme alla domanda, dovranno obbligatoriamente essere inoltrate on line anche le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario.
Invece, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, tramite raccomandata A/R, oppure consegnati direttamente presso la competente sede INPS.
Infine, una volta ricevuta tutta la documentazione, l’INPS ne verificherà la correttezza, nonché la rispondenza alla procedura e comunicherà l’esito della verifica all’interno del Cassetto previdenziale, informando nel contempo le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Fonte: Eutekne

giovedì 5 dicembre 2013

L’Inail definisce la corretta classificazione delle tariffe delle attività nelle sale da gioco e scommesse

Con la Circolare n. 60010.03/10/2013.0006005 la Direzione Centrale Rischi – Ufficio Tariffe dell’Inail chiarisce alle strutture territoriali dell’istituto circa la corretta individuazione delle tariffe applicabili ai lavoratori delle sale da gioco e scommesse.
In particolare la Direzione Centrale dopo aver descritto alle sedi territoriali quale sia l’attività delle sale da gioco e scommesse distingue due diverse tipologie di processi lavorativi alle quali assegna due voci distinte di tariffa:
- Voce di tariffa 0722: per le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
- Voce di tariffa 0543: per le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Riportiamo a seguito il testo della Circolare:
DIREZIONE CENTRALE RISCHI - UFFICIO TARIFFE
Alle STRUTTURE CENTRALI e TERRITORIALI
Oggetto: Classificazione tariffaria attività delle sale gioco e scommesse
Pervengono richieste di chiarimenti in ordine all’individuazione del riferimento classificativo per le lavorazioni svolte all’interno delle sale gioco e scommesse.
In particolare la fattispecie rappresentata riguarda l’attività del personale dipendente di sale da gioco/scommesse che, per gran parte dell’orario lavorativo svolge la sua attività all’interno di un locale separato, dietro un bancone protetto da un vetro antiscasso dove, a fronte del denaro ricevuto dai clienti, trasmette online le scommesse e, in via marginale, si occupa dell’affissione di riviste e pubblicità e del rifornimento di moduli e penne negli espositori all’interno della sala accessibile al pubblico.
Nelle sale da gioco/scommesse sono presenti inoltre slot machine e apparecchi per videopoker, indifferentemente confinati in corner o diffusi nei locali medesimi, gestiti in proprio o da società esterne.
Tanto premesso e al fine di inquadrare al meglio la problematica si precisa nel dettaglio quanto segue.
Sale da gioco e da scommessa
Ai sensi della normativa vigente, sono numerose le tipologie di esercizi presso i quali è consentita la raccolta dei giochi leciti e l’esercizio delle scommesse.
L’elemento che differenzia una sala da giochi/scommesse rispetto ad altri esercizi è lo svolgimento dell’attività medesima in via esclusiva o prevalente, ne consegue che non sono ricompresi in tale categoria quegli esercizi, come bar, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi e strutture assimilabili, in cui tale attività risulta secondaria rispetto all’attività principale.
L’elenco delle tipologie di esercizi che ne residua, elaborato a partire da una più ampia classificazione dell’azienda Autonoma Monopoli di Stato (AAMS)1, è il seguente 2:
1. negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006 n. 223 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248;
2. negozi di gioco di cui all’art. 1-bis, del D.L. 25.09.2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla L. 19.11.2008, n. 184 come modificato dall’art. 2, commi 40 e 50 della L. 22.12.2008, n. 203;
3. esercizi dediti al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
4. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito;
5. agenzie per l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1.3.2006, n. 111, adottato in attuazione dell’art. 1, comma 286, della legge 311/2004.
I tipi di giochi e scommesse
L’effettiva disponibilità dei giochi/scommesse presso l’esercizio dipende dal tipo di concessioni/licenze di cui è in possesso il titolare dell’esercizio medesimo.
La legge italiana riserva l’attività di gioco e scommessa allo Stato che, decidendo di non gestirla direttamente, la concede tramite concessione ad apposito concessionario - soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla norma3 – previa gara ad evidenza pubblica.
Ovviamente non tutti i concessionari sono titolari di tutti i giochi e scommesse, ne consegue che, a seconda del rapporto che lega il singolo esercizio con uno specifico concessionario (generalmente con un rapporto in esclusiva), saranno giocabili presso quell’esercizio solo alcuni giochi e scommesse.
Si illustrano di seguito alcuni esempi particolarmente significativi di scommesse e giochi che possono essere praticati presso le sale da gioco/scommessa.
Le scommesse
L’acquisizione delle scommesse, presso il punto vendita, avviene mediante l’utilizzo di schedine cartacee che il giocatore compila marcando con una penna le proprie selezioni, oppure mediante la dettatura del pronostico direttamente all’addetto di sala che lo digita sul terminale di gioco.
All’accettazione della scommessa il terminale stampa la ricevuta di gioco, che viene consegnata allo scommettitore e che è l’unico titolo utilizzabile per la riscossione dell’eventuale vincita.
Scommesse a quota fissa
Le scommesse a quota fissa sono scommesse su avvenimenti sportivi e non sportivi le cui modalità di svolgimento dipendono dal tipo di sport o di evento su cui si scommette.
Giochi con apparecchi da gioco
Gli apparecchi di gioco installabili nelle sale da gioco/scommesse consistono in apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici che, sotto il profilo normativo si differenziano in tre tipologie:
• apparecchi ex art. 110 coma 6° del TULPS: cosiddette NewSlot;
• apparecchi ex art. 110 comma 6b del TULPS: cosiddette VideoLottery (VLP);
• apparecchi ex art. 110 comma 7 del TULPS.
La differenza tra gli apparecchi di cui al comma 6 - dei quali è vietato l’utilizzo ai minori di anni 18 - e quelli del comma 7 TULPS consiste nel fatto che, in caso di vincita, i primi riconoscono un premio in denaro, cosa che non avviene nell’ultimo caso.
In questi ultimi sono ricompresi gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, quali videogiochi, biliardo, calcio balilla, flipper, e anche gli di apparecchi che consentono di vincere oggetti di modico valore, come gru e pesche di abilità).
Le sale da gioco/scommesse, dal punto di vista organizzativo, sono articolate in un’area tecnica nella quale opera il personale che raccoglie le scommesse, che, grazie ad una vetrata antisfondamento, risulta fisicamente separata dall’area pubblica nella quale sostano i clienti, dotata di sedili per l’attesa, di apparecchi di gioco, e di totalizzatori e monitor che trasmettono gli eventi, sui quali è possibile giocare/scommettere, ed apprendere i relativi risultati.
Gli addetti alle sale operano ad un terminale collegato con un sistema informatico centrale per la gestione dei giochi/scommesse e si occupano, tra l’altro, dell’accettazione delle scommesse, della gestione del denaro, del rilascio di ricevute e del pagamento delle vincite, svolgendo in pratica attività assimilabile a quella di cassa, ma solo nell’ambito delle operazioni che comportano l’utilizzo del terminale, per l’accettazione dei giochi/scommesse, o l’adibizione allo sportello informatizzato.
E’ del tutto evidente che tale attività è riconducibile alla voce 0722 4, mentre la restante parte è ascrivibile alla voce 05435.
Al riguardo si evidenzia che la voce 0543, relativa alle sale da gioco, è applicabile alle sole attività svolte dal personale di spettacolo, di servizio, di sorveglianza ( nei limiti di cui si dirà poi, di manutenzione degli impianti, e non è esteso alle attività svolte da personale che fa uso diretto di registratori di cassa o personale addetto a sportelli informatici, il cui riferimento classificativo, come precisato, è alla voce 0722.
Per quanto sopra rappresentato si ritiene che dovrà procedersi, per il personale di cui alla fattispecie prospettata, ad una classificazione a più voci in conformità alle indicazioni di seguito elencate:
• alla voce 0722 le attività di cassa, effettuate tramite l’utilizzo del terminale per l’accettazione dei giochi/scommesse o l’adibizione allo sportello informatizzato: accettazione delle scommesse, gestione del denaro, rilascio di ricevute, pagamento delle vincite;
• alla voce 0543 le attività di servizio, sorveglianza, manutenzione della sala accessibile al pubblico e degli apparecchi: affissione di riviste e pubblicità, rifornimento di moduli e penne negli espositori, rifornimento e prelievo di denaro dalle macchine da gioco e da quelle per il cambio di monete/banconote, sorveglianza relativamente al divieto di accesso ai locali/utilizzo apparecchi ex comma 6 del TULPS da parte di minori di anni 18, manutenzione degli apparecchi.
Le Strutture in indirizzo sono invitate ad una puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite.
IL DIRETTORE CENTRALE
Dr. Agatino Cariola
1 Decreto del Direttore Generale AAMS prot. n. 2011/30011/giochi/UD.
2 La classificazione delle agenzie ippiche e delle sale bingo è già stata approfondita dalla scrivente Direzione e resta esclusa dalla presente trattazione.
3 Licenza rilasciata dal Comune ex art. 86 del TULPS; licenza rilasciata dalla Questura ex art. 88 del TULPS.
4 Voce 0722 “Personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni fa uso diretto di videoterminali e macchine da ufficio; personale addetto a centri di elaborazione dati, a centralini telefonici, a sportelli informatizzati, a registratori d i cassa e simili”.
5 Voce 0543 “Sale da gioco (videogiochi e simili, flipper, bowling, ecc.). Sale da biliardo. Casinò e altre attività riguardanti il gioco d’azzardo”.

Tares saldo 2013: le modalità di versamento entro il limite del 12 dicembre 2013

La risoluzione 10/Df del 2 dicembre ricorda che la scadenza per l’ultima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares) non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013.
I Comuni sono tenuti a inviare ai contribuenti, in occasione dell’ultima rata, il modello precompilato di pagamento del tributo, costituito dal modello F24 o dal bollettino di conto corrente postale approvato con decreto ministeriale del 14 maggio scorso, i quali prevedono la separata indicazione delle somme dovute a titolo di tributo (o tariffa) e di maggiorazione.
Per garantire la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati agli enti locali, l’importo versato tramite F24 dovrà essere suddiviso indicando i codici tributo ad hoc, istituiti dalle Entrate con le risoluzioni n. 37/2013:
• 3944 per la Tares - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi
• 3950 per la Tariffa (può essere prevista, al posto del tributo, dai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico)
• 3955 per la maggiorazione (pari a 30 centesimi per metro quadrato di superficie dell’immobile e destinata alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni).
Con la risoluzione n. 42/2013, invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per i versamenti effettuati dagli enti pubblici tramite modello F24 Ep:
• 365E per la Tares - tributo
• 368E per la Tariffa
• 371E per la maggiorazione.
Residenti all’estero
La risoluzione 10/Df riporta anche istruzioni particolari per chi risiede all’estero e non può eseguire il versamento tramite modello F24.
Questi contribuenti sono tenuti a contattare direttamente i Comuni interessati per quanto riguarda il versamento del tributo o della tariffa.
In relazione alla maggiorazione Tares, invece, devono effettuare un bonifico in favore della Banca d’Italia, riportando l’Iban IT80R0100003245348001150300 e il codice Bic “BITAITRRENT”. Come causale del versamento devono essere indicati:
• il codice fiscale o la partita Iva del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza
• la sigla “MAGG. TARES”, il nome del Comune dove sono ubicati gli immobili e il codice tributo 3955
• l’annualità di riferimento.

PREU 2013: entro il 13 dicembre 2013 il versamento della seconda rata del 4 periodo contabile (novembre-dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Entro il 13/12/2013 devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento relativo alla seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo: 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
L’omesso o insufficiente versamento dell’imposta comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

martedì 3 dicembre 2013

Acconto Ires 2013:pubblicato in G.U. il decreto legge che proroga il pagamento al 10/12/2013

Con la pubblicazione del decreto legge n. 133 del 30 novembre nella G.U. dello stesso giorno, diventa ufficiale che la copertura finanziaria per l’abolizione della seconda rata dell’Imu è “affidata” principalmente agli operatori del settore finanziario e assicurativo. Nei loro confronti, l’aliquota Ires per il 2013 viene portata dal 27,5 al 36%, mentre la misura della seconda (o unica) rata dell’acconto per lo stesso anno sale al 128,5 per cento.
A tale percentuale, tra l’altro, va aggiunto anche l’ulteriore incremento dell’1,5%, annunciato con comunicato stampa del Mef e decretato, per gli anni 2013 e 2014, nei confronti di tutti i soggetti Ires.
Pertanto, banche e assicurazioni dovranno calcolare l’acconto Ires 2013 (e, conseguentemente, Irap) nella misura del 130 per cento.
La necessità di rifare i conti porta con sé anche lo slittamento del termine di scadenza della seconda o unica rata di acconto dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Ci sarà tempo, per tutti i contribuenti Ires, fino al 10 dicembre ovvero, per i soggetti con esercizio “a cavallo”, fino al decimo giorno del dodicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
Viene inoltre istituito l’acconto dell’imposta sostitutiva dovuta dagli intermediari finanziari (ad esempio, banche e società fiduciarie) sul risparmio amministrato. Tali soggetti, entro il 16 dicembre, dovranno pagare un anticipo pari al 100% dell’ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi dell’anno, potendolo poi scomputare, a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

venerdì 29 novembre 2013

Nuovi codici tributo per il pagamento dei ticket non riscossi su apparecchi VLT e relativi interessi

Con due distinte risoluzioni, la numero 85/E e la numero 86/E del 28 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate ha istituito complessivamente tre codici tributo da utilizzare con il modello F24 Accise.
Con la Risoluzione 85/E ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
Con la Risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministri i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
La risoluzione 85/E
Con la risoluzione 85/E, l’Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, delle somme a titolo di ticket non riscossi su apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT, e degli interessi attivi, relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento. Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) individua quali siano gli apparecchi idonei per il gioco lecito che fanno parte della rete telematica, e una successiva convenzione regolamenta il rapporto di concessione che permette la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito, con particolare riguardo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento VLT.
Per permettere il riversamento delle somme dovute per i ticket non riscossi, trascorso il tempo per la richiesta di pagamento dei relativi titoli, e degli interessi attivi riguardanti la gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento vengono istituititi con la risoluzione n. 85/E odierna i seguenti codici tributo:
• 5348 - ticket non riscossi su apparecchi da divertimento ed intrattenimento VLT;
• 5349 - interessi attivi relativi alla gestione finanziaria della raccolta del gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.
La risoluzione 86/E
Con la risoluzione 86/E invece, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede una sanzione amministrativa per chi vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni.
Il Dl n. 158 del 13 settembre 2012 all’articolo 7 si sofferma infatti sulle norme riguardanti la vendita di prodotti del tabacco ai minori di diciotto anni di età, stabilendo che il venditore “ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità…. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra i prodotti del tabacco ai minori di anni diciotto….".
La risoluzione 86/E del 28 novembre istituisce il codice tributo “5350” (“sanzioni pecuniarie amministrative ai sensi dell’art. 7, comma1, del Dl n. 158/2012”), al fine di consentire ai soggetti interessati il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Il Versamento
Il versamento delle somme dovute avviene, in entrambi i casi, tramite il modello F24 Accise; il codice tributo va riportato nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, nella colonna “importi a debito versati” va indicata la somma dovuta e nel campo “ente” va riportata la lettera “M”.
A questo punto la compilazione del modello si diversifica.
I gestori delle apparecchiature da divertimento e intrattenimento dovranno riportare:
• nel campo “provincia” la sigla della provincia dove ha sede legale il soggetto tenuto al versamento
• nel campo “codice identificativo” il codice identificativo gara (Cig) del singolo concessionario rilasciato dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
• nel campo “rateazione” nessun valore
• nel campo “mese” il trimestre di ciascun anno cui si riferisce il versamento indicando il valore “01” per il primo trimestre, “02” per il secondo, “03” per il terzo e “04” per il quarto trimestre
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Gli esercenti, invece, indicheranno nel modello:
• nel campo “provincia” la provincia di appartenenza dell’esercizio commerciale (rivendita di generi di monopolio)
• nel campo “codice identificativo” il codice meccanografico nazionale rivendita (Cmnr)
• nel campo “rateazione” il numero della rata nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” il numero complessivo delle rate (nel caso di pagamento in un’unica soluzione andrà indicato il valore “0101”)
• nel campo “mese” il mese a cui si riferisce il versamento nel formato “MM”
• nel campo “anno di riferimento” l’anno a cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.

lunedì 25 novembre 2013

Preu 2013: entro il 28 novembre 2013 il versamento del VI° periodo contabile (luglio -agosto)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento entro la data del 28/11/2013. Il versamento riguarda la prima rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS .
L’omesso o insufficiente versamento di imposte comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Acconti irpef ires irap 2013: annunciato lo slittamento del versamento al 10 dicembre 2013

Ieri 21 novembre 2013 il Presidente del Consiglio ha annunciato che sarà presto pubblicato un D.P.C.M. che farà slittare il termine per il versamento degli acconti fiscali dal 30 novembre al 10 dicembre 2013.
L'intervento del Consiglio dei Ministri si è reso necessario per concedere più tempo agli operatori nella determinazione delle somme dovute, tenendo conto delle possibili novità normative.
Fonte: seac

mercoledì 20 novembre 2013

Proroga dello spesometro: l’agenzia delle entrate conferma il 19 novembre 2013 l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014

A due giorni dalla seconda scadenza per l’invio dello speso metro 2012 viene finalmente chiarita la posizione dell’Agenzia delle Entrate espressa nei comunicati stampa emessi il 7 e 8 novembre 2013. L’Agenzia delle Entrate infatti con la pubblicazione delle risposte (faq) di istruzione per la compilazione dello spesometro del 19/11/2013 conferma infatti sostanzialmente la proroga dell’invio dello spesometro al 31 gennaio 2013.
Con l’ultima serie di faq sullo spesometro pubblicate sul sito dell’Agenzia, viene pertanto precisata l’inapplicabilità delle sanzioni per le comunicazioni delle informazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva trasmesse entro il termine del 31 gennaio 2014.
Pubblichiamo pertanto la fonte nella parte oggetto di tale chiarimento.
Quesito n.10
Sanzioni
Con i comunicati stampa del 7 e 8 novembre 2013, l’Agenzia delle entrate ha precisato che, per la comunicazione delle informazioni relative alle operazioni rilevanti IVA (Spesometro) e delle operazioni rilevanti IVA con POS, nonché quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, i servizi telematici Entratel o Fisconline o SID restano aperti fino al 31 gennaio 2014. Si chiede se la trasmissione dei dati entro la predetta data escluda l’applicazione delle sanzioni.
R: Tenuto conto del carattere di novità degli adempimenti in esame ed in considerazione della complessità tecnica connessa alla predisposizione di specifici strumenti informatici necessari per la gestione di tali novità si ritiene che, in sede di prima applicazione, i soggetti interessati incontrino obiettive difficoltà che non permettono gli adempimenti comunicativi nei termini ordinariamente previsti.
Pertanto, in sede di controllo, non si rendono applicabili le sanzioni nei casi in cui gli invii avvengano entro il termine del 31 gennaio 2014. Analogamente, nei casi in cui il contribuente rettifichi o sostituisca le precedenti comunicazioni, sempre che quelle integrative o sostitutive siano inviate entro il 31 gennaio 2014, non saranno applicate sanzioni.

martedì 19 novembre 2013

Permesso di soggiorno: semplificata la conversione da stagionale a lavoro subordinato

Semplificata la conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. A tal fine, infatti, non è necessario accertare l'avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l'ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per lavoro stagionale. Risulta infatti sufficiente che le Direzioni Territoriali del Lavoro e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l'assunzione nell'ambito delle quote di ingresso specificatamente previste per tali conversioni, nonché l'effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell'esistenza di un'idonea comunicazione obbligatoria). A chiarirlo è il Ministero del Lavoro in una circolare congiunta con il Ministero dell’Interno (nota n. 6100/2013) a seguito di alcuni quesiti pervenuti dalle amministrazioni.
I dubbi delle amministrazioni sorgono da alcune pronunce giurisprudenziali, che hanno ritenuto illegittimi i provvedimenti di rigetto delle istanze di conversione per violazione dell’art. 24, c. 4 del D.Lgs. n. 268/1998, in quanto fondati sulla carenza della condizione del preventivo rientro del lavoratore richiedente nel Paese di origine alla scadenza del primo permesso di soggiorno per lavoro stagionale. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il citato c. 4, art. 24 del D.Lgs. n. 286/1998 vada interpretato nel senso che i lavoratori stagionali stranieri devono rientrare nello Stato di provenienza solo ai fini del rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per l’anno successivo; mentre per la conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, devono sussistere – nei limiti delle quote di ingresso - solo le condizioni per il rilascio di tale permesso, ossia l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo determinato e la mancanza di elementi ostativi. Tale interpretazione è stata fatta propria anche dall'avvocatura dello Stato, che ha ulteriormente precisato che la norma va letta anche alla luce dell'art. 5, c. 5, del D.Lgs. n. 286/98 “in base al quale occorre attribuire rilievo ai nuovi elementi sopraggiunti nel tempo, quali la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro che consente, quindi, la conversione anche in assenza del requisito del preventivo rientro del lavoratore stagionale nel paese di origine”.
Ciò detto, i Ministeri del Lavoro e dell’Interno hanno affermato che, nei casi di domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale in lavoro subordinato, non debba essere accertato l’avvenuto rientro del lavoratore stagionale nel Paese di origine e l’ottenimento del secondo visto di ingresso in Italia per la medesima tipologia di attività lavorativa. Infatti, tale conversione può essere consentita direttamente purché la DTL e gli Sportelli Unici verifichino la presenza dei requisiti per l’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso programmate, nonché l’effettiva assunzione in occasione del primo ingresso per lavoro stagionale (tramite il riscontro dell’esistenza di un’idonea comunicazione obbligatoria).
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 18 novembre 2013

730/2013 per i contribuenti rimasti senza datore di lavoro: in arrivo i rimborsi irpef

Il Comunicato stampa 14 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state avviate le operazioni per il rimborso delle somme a credito risultanti dai Mod. 730/2013 "Situazioni particolari", presentati lo scorso settembre dai contribuenti rimasti senza datore di lavoro.
In particolare, l'Amministrazione Finanziaria ha specificato che i rimborsi:
- a decorrere dal prossimo 15 dicembre, verranno accreditati direttamente sul conto corrente ai soggetti che hanno comunicato il proprio codice IBAN;
- per tutti gli altri contribuenti saranno, invece, disponibili (in contanti) presso gli uffici postali a partire dal 21 dicembre.
Infine, l'Agenzia ricorda che, a partire dal 2014, i contribuenti rimasti senza lavoro potranno presentare il Mod. 730 anche nel caso di importo a debito.

venerdì 15 novembre 2013

Inps artigiani e commercianti 2013: pagamento del secondo acconto entro il 2 dicembre 2013

Il 2 dicembre 2013 (il 30 novembre è sabato) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2013 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 21,75% per gli artigiani; 21,84% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività).
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.
Pertanto i soggetti che per l'anno 2013 hanno dichiarato un reddito d'impresa superiore a 15.357 euro devono versare - entro il 2 dicembre - il secondo acconto, pari al 10,875% (10,92%, i commercianti) della differenza tra reddito d'impresa dichiarato (Unico 2013) e il “minimale” di 15.357 euro. L'aliquota sale all'11,875% (11,92%, i commercianti) per la quota di reddito 2012 compresa tra 45.530 euro (“tetto” pensionabile) e 75.883 euro (massimale contributivo per il 2013). I codici da indicare nel modello F24 sono AP per gli artigiani e CP per i commercianti.
Al riguardo, ricordiamo che la manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011) ha previsto l’innalzamento graduale dell’aliquota contributiva delle gestioni Autonome dell’INPS previsti sono iniziati ufficialmente a maggio 2012 (l’1,30% in più), e proseguiranno annualmente dello 0,45% fino al raggiungimento della soglia prefissata.
Se il lavoratore autonomo supera la soglia minima di € 15.357, si applica un ulteriore punto percentuale, così come previsto dall’art. 3-ter della L. n. 438/1992, fino a concorrenza del massimale di reddito annuo oltre il quale decade l'onere previdenziale, pari per il 2013, ad € 75.883, equivalenti a due terzi in più del limite stesso. Pertanto, per redditi compresi nel range “45.530 euro – 75.833 euro” si applica il 22,75% per gli artigiani (19,75% per soggetti inferiori a 21 anni) e 22,84% per i commercianti (19,84% per soggetti inferiori a 21 anni). Al riguardo, si rammenta che il limite di € 75.883 è valido solamente per i soggetti iscritti alle gestioni INPS, al 31/12/1995 o con un’anzianità contributiva a tale data. Viceversa, per gli iscritti post 1° gennaio 1996, il massimale annuo è pari ad € 99.034, non frazionabile mensilmente

giovedì 14 novembre 2013

Apparecchi da intrattenimento: entro il 22 novembre 2013 il versamento del canone di concessione relativo al periodo settembre - ottobre

I Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972 entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Il codice tributo da utilizzare è il 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS. L’Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

INPS 2013 artigiani e commercianti: entro il 18 novembre 2013 il pagamento della 3 rata

Il 18 novembre 2013 (il 16 novembre è sabato) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo dei contributi IVS dovuti dagli artigiani e commercianti è stato fissato a € 15.357 (2013). Pertanto, qualora il lavoratore percepisca un reddito annuo inferiore a tale valore, si dovrà corrispondere comunque la contribuzione fissa, che ammonta a: € 3.340,15 (annui) per gli artigiani e € 3.353,97 per i commercianti (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). In caso di coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni, i contributi per gli artigiani e commercianti sono pari rispettivamente a € 2.879,44 e € 2.893,26 (a tali importi va aggiunto il contributo per maternità di 7,44 euro). Per i periodi di attività inferiori l’anno, il contributo sul “minimale” andrà rapportato a mese

PREU 2013: entro il 22 novembre 2013 il versamento della 4 rata del perido contabile settembre-ottobre 2013

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS) entro il 22/11/2013 devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la quarta rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al PREU dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS.
L’omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione comporta una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

venerdì 8 novembre 2013

Spesometro invio aperto fino al 31/01/2014 e prorogata la comunicazione dei rapporti finanziari

Con un comunicato stampa ed provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri viene stabilito che restano confermate le scadenze del 12 novembre 2013 (per i soggetti mensili) e del 21 novembre 2013 (per gli altri soggetti), ma gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative all’anno 2012 “hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
Stesso prolungamento temporale anche per Sid (sistema interscambio dati), il canale dedicato alla ricezione delle informazioni riguardanti i dati dei saldi e delle movimentazioni dei rapporti finanziari.
Ufficialmente Prorogate invece le comunicazioni degli acquisti effettuati con moneta elettronica guadagnano la proroga al prossimo 31 gennaio, per consentire la messa punto del software
Nuovo calendario per gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica. Gli interessati potranno effettuare quindi il primo invio entro il 31 gennaio 2014 in considerazione del fatto che il canale telematico Entratel, nei prossimi giorni, sarà interessato dal transito di molteplici flussi relativi anche ad altri adempimenti, e, dall’altro, per consentire agli obbligati di mettere a punto il software necessario all’invio dei dati “in funzione della nuova struttura delle informazioni”.
Riportiamo il testo del comunicato stampa
COMUNICATO STAMPA
Proroga al 31 gennaio 2014 per comunicare le operazioni rilevanti Iva con Pos Aperti fino alla stessa data Entratel e Sid per lo Spesometro e l’integrazione dell’Archivio dei rapporti finanziari
In considerazione delle difficoltà rappresentate dagli operatori nell’effettuare la comunicazione delle operazioni Iva e quella integrativa all’Archivio dei rapporti finanziari, l’Agenzia delle Entrate ha aperto una finestra temporale che consentirà di inviare i dati fino al 31 gennaio 2014. Entro la stessa data è disposta la proroga, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, della comunicazione da parte degli operatori finanziari dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos.
Operazioni rilevanti Iva con Pos con proroga al 31 gennaio 2014
Più tempo per inviare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore a 3600 euro, nei casi in cui i pagamenti siano stati effettuati via Pos. Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia di oggi, viene, infatti, prorogato al 31 gennaio 2014 il termine, prima fissato al 12 novembre 2013, per comunicare all’Anagrafe tributaria i pagamenti effettuati con carte di credito, di debito e prepagate.
Nuovo spesometro via Entratel fino al 31 gennaio 2014
Gli operatori economici che devono effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative all’anno 2012 - previste entro il 12 novembre 2013 (per chi effettua la liquidazione mensile) ed entro il 21 novembre 2013 per tutti gli altri - hanno più tempo per effettuare l’invio dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine si potranno inviare anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Archivio rapporti finanziari: il Sid resta aperto fino a fine gennaio
Tenuto conto delle difficoltà collegate all’interscambio dei flussi e alla nuova procedura diregistrazione al Sid (Sistema di Interscambio Dati), viene estesa la validità degli invii dei dati al 31 gennaio 2014. Entro lo stesso termine, gli operatori finanziari potranno trasmettere all’Archivio dei rapporti finanziari anche gli eventuali file che annullano o sostituiscono i precedenti invii.
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.
Roma, 7 novembre 2013
Riportiamo inoltre il testo del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Disposizioni di attuazione dell’articolo 23, comma 41, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Comunicazione da parte degli operatori finanziari richiamati dall’articolo 7, sesto comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, delle operazioni rilevanti a fini Iva di importo pari o superiore a euro tremilaseicento il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate. Modifiche al provvedimento del 29 dicembre 2011.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Proroga
1.1 Il termine del 30 aprile 2012, previsto al punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011, già prorogato al 12 novembre 2013 viene ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2014.
Motivazioni
Il presente provvedimento modifica il termine previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2013 prorogandolo al 31 gennaio 2014.
Il termine viene differito per dare modo ai soggetti obbligati di predisporre il software necessario all’invio dei dati in funzione della nuova struttura delle informazioni, di recente consolidata in consultazione con le principali associazioni di categoria, e delle relative specifiche tecniche.
Il rinnovo è disposto, inoltre, allo scopo di definire una diversa e più ampia scansione temporale degli adempimenti comunicativi, in considerazione degli elevati livelli di impegno del canale Entratel, interessato contestualmente dai flussi relativi ad altri adempimenti.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (art 23, comma 41).
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 (art. 21).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 23, 24 e 25).
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3).
Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Art. 4, primo comma, lettere a) e b) e art. 7, sesto comma).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, prot. 2010/184182.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2011.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 aprile 2012.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 11 ottobre 2012.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 7 novembre 2013
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio Befera

giovedì 7 novembre 2013

Imposta sugli intrattenimenti 2013: versamento entro il 18 novembre 2013 per le attività svolte ad ottobre 2013

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo devono provvedere entro il 18/11/2013 al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese precedente (ottobre).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica con il codice tributo 6728 - Imposta sugli intrattenimenti.
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte la sanzione è pari al 30% dell'ammontare non versato.

mercoledì 6 novembre 2013

Spesometro 2013: per l’acquisto di carburante comunicazione per le schede carburante ed esclusione per i pagamenti con carte elettroniche

Ai fini della comunicazione nello “spesometro” dei dati relativi all’acquisto di carburante, occorre distinguere tra pagamenti effettuati esclusivamente con “carte elettroniche” (carte di credito, bancomat e prepagate), che fruiscono dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, e le altre modalità di pagamento per le quali si compila la tradizionale scheda. Le istruzioni per la compilazione del nuovo modello di comunicazione polivalente, nell’ambito dei casi particolari, precisano che rimangono esclusi dalla comunicazione soltanto i dati degli acquisti di carburante pagati esclusivamente con “carte elettroniche”, per i quali opera l’esonero dalla tenuta della scheda carburante previsto dall’art. 1, comma 3-bis del DPR n. 444/97.
Le citate istruzioni ricordano, infatti, che, in seguito alle modifiche apportate dall’art. 7, comma 2, lett.p) del DL n. 70/2011, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti passivi IVA che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, comma 6 del DPR n. 605/73.
Al riguardo, si ricorda che la circ. dell’Agenzia n. 42/2012 ha chiarito che la summenzionata modifica non introduce un obbligo, nel senso che i soggetti in possesso dei presupposti per documentare gli acquisti di carburante con la nuova modalità semplificata possono decidere di non avvalersene e continuare comunque a utilizzare la scheda carburante .
Inoltre, con riferimento alle carte con cui si effettua il pagamento, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, per beneficiare dell’esonero dalla tenuta della scheda carburante, la carta elettronica utilizzata per l’acquisto di carburante:
- deve essere intestata al soggetto che esercita attività d’impresa, arte o professione;
- non deve necessariamente essere dedicata al solo acquisto di carburante, ma può essere impiegata anche per acquisti di altri beni/servizi (es. olio, accessori auto, ecc.); tuttavia, in caso di acquisto contestuale di carburante e altri beni/servizi, l’acquisto di carburante deve avvenire mediante una transazione distinta;
- non necessariamente deve essere utilizzata per gli acquisti relativi all’attività d’impresa, artistica o professionale, con riferimento alle persone fisiche esercenti arti e professioni e agli imprenditori individuali; tali soggetti, infatti, non sono obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali “dedicati” all’attività svolta;
- deve essere emessa da soggetti residenti nel territorio dello Stato ovvero dotati di una stabile organizzazione in Italia.
Le istruzioni al modello di comunicazione precisano, inoltre, che gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti attraverso la comunicazione degli operatori finanziari prevista dall’art. 21, comma 1-ter del DL n. 78/2010.
Con riferimento, invece, agli acquisti di carburante che confluiscono nella scheda carburante (sostitutiva della fattura), non era chiaro se si dovessero comunicare i singoli rifornimenti, in quanto effettuati presso fornitori diversi, ovvero il totale della scheda, intesa come documento riepilogativo.
Sul punto, sono intervenute le istruzioni per la compilazione del modello polivalente, prediligendo la seconda soluzione. È stato, infatti, chiarito che, per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburante, il modello prevede la possibilità, per il soggetto obbligato alla comunicazione, di riportarne i dati con le stesse modalità del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro ex art. 6, commi 1 e 6 del DPR 695/96.
Pertanto, analogamente a quanto disposto per gli operatori che si avvalgono della semplificazione in esame, prevista per la registrazione delle fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro, al fine di comunicare i dati delle schede carburanti occorre barrare la casella “documento riepilogativo” nel quadro FA in caso di comunicazione “aggregata” o nel quadro FR in caso di comunicazione “analitica”. La casella “documento riepilogativo” dovrebbe essere alternativa all’indicazione del codice fiscale e della partita IVA della controparte.
A prescindere, inoltre, dalla modalità di predisposizione della comunicazione, andranno indicati: l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili della scheda oggetto di riepilogo; l’ammontare complessivo della relativa imposta.
Da ultimo, considerando che l’art. 1, comma 2 del DPR n. 444/97 qualifica le annotazioni riportate nella scheda carburante come sostitutive della fattura di cui all’art. 22, comma 3 del DPR n. 633/72, andrebbe chiarito se si applichi, anche nei confronti degli acquirenti, la disciplina transitoria prevista dal provv. Agenzia delle Entrate 2 agosto 2013 n. 94908, che, per le comunicazioni relative agli anni 2012 e 2013, estende la soglia di 3.600 euro alle fatture emesse dai commercianti al minuto e soggetti equiparati.
Fonte: Eutekne

martedì 5 novembre 2013

Agevolazioni per PMI : potenziamento del Fondo di Garanzia per PMI con il Decreto del Fare

Il cd. decreto «del fare» (D.L. 69/2013) e dispone il potenziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’art. 2, co. 100, lett. a), L. 662/1996.
Si ricorda che si tratta di un Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. con l’intento di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Con le modifiche apportate, si assiste ad una estensione della copertura del Fondo:
• alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriale complesse (art. 27, D.L. 83/2012);
• alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci (D.M. 27.7.2009);
• ai professionisti iscritti agli ordini professionali;
• ai professionisti non regolamentati (aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico ed in possesso dell’attestazione rilasciata dall’associazione ex L. 4/2013).
Passando all’aspetto procedurale, con le nuove norme si vuole:
a) assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche tramite:
• l’aggiornamento dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio;
• l’incremento della misura massima di copertura del Fondo fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, con riferimento alle «operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni» e alle «operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi» di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 5, D.M. 26.6.2012;
• la semplificazione delle procedure e delle modalità di presentazione delle richieste;
• l’introduzione di misure volte a garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese beneficiarie dell’intervento;
b) limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.
Il tutto sarà disciplinato da un apposito D.M. di prossima emanazione.
Infine, viene anche previsto che una quota non inferiore al 50% (e non più al vigente 80%) delle disponibilità finanziarie del Fondo sia riservata ad interventi non superiori ad euro 500.000 d’importo massimo garantito per singola impresa.

giovedì 31 ottobre 2013

Nuovo Codice Doganale: in vigore dal 30 ottobre 2013

Il “codice doganale aggiornato” del 2008, che ha sostituito il codice doganale comunitario del 1992, ha avuto vita brevissima e molte disposizioni non hanno mai trovato applicazione, in mancanza di un regolamento attuativo: è stato infatti già sostituito dal codice doganale riscritto con il regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
La sostituzione si è resa necessaria per tener conto dell’intervenuta evoluzione del diritto dell’Unione, primo fra tutti il nuovo Trattato di Lisbona che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 30 ottobre 2013, ma per l’attuazione completa ed effettiva sarà necessario attendere le disposizioni di dettaglio contenute nell’apposito Regolamento della Commissione europea. Inoltre, come previsto dall’art. 288, molte delle disposizioni (si potrebbe dire, le più rilevanti), si applicheranno soltanto dal 1° giugno 2016.
Nel nuovo Regolamento viene dato ampio risalto allo scambio di informazioni.
È infatti previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.
Degna di nota è inoltre la possibilità, prevista dal nuovo articolo 19, concessa ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta. È questa una notevole semplificazione, soprattutto per coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana, come gli spedizionieri doganali.
Si accende tuttavia la concorrenza tra i rappresentanti doganali: è infatti espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
Più precisamente, è richiesto ai rappresentanti doganali che non siano state poste in essere violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, la dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, solvibilità finanziaria, rispetto di standard pratici di competenza.
Le imprese, inoltre, potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi: è questa un’ulteriore importante previsione contenuta nell’art.179 del Regolamento.
Le autorità doganali possono infatti autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione:
a) vigilerà che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettuerà i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
c) se del caso, chiederà che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
d) espleterà le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
Ovviamente, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambino le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
Quanto appena detto, tuttavia, come già anticipato, non sarà immediatamente applicabile, in quanto l’art. 179 è tra quegli articoli per i quali il Regolamento ha previsto l’applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2013.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 30 ottobre 2013

Spesometro 2013: obbligo anche per le associazioni in 398/91

Gli enti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/00) dovranno procedere entro il 21 novembre 2013, scadenza dell’invio, a registrare preventivamente tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro.
In alternativa, il modello potrebbe essere compilato manualmente, senza estrazione contabile dei dati. Stessa procedura va seguita da coloro che per il 2012, si trovavano nel regime degli “ex minimi”.
Il problema riguarda, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provv. n.94908 del 2.08.2013, infatti, per quanto concerne l’ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.
Le semplificazioni per gli enti associativi in 398/91 e le problematiche per lo spesometro – Le associazioni che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91, sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L'unico obbligo di registrazione riguarda i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso la registrazione va effettuata utilizzando il registro di cui al D.M. dell'11.02.97.
Se per le operazioni attive (certificate da corrispettivi) va fatto riferimento alla soglia dei 3.600 euro, per le fatture emesse vanno comunicati tutti i dati del 2012, a prescindere dal limite.
Si ricorda che l’emissione delle fatture attive, caso poco frequente per tali enti, è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicitarie e le cessioni di diritti radiotelevisivi. In questo caso, essendo poco numerosi i casi di emissione, non sarà complicato compilare manualmente il modello di comunicazione.
Le difficoltà maggiori si incontrano con le operazioni passive.
In passato, per l’anno 2011, anche per le operazioni passive veniva applicata la soglia di 3.000 euro più Iva. In tale ipotesi, gli enti associativi che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare preventivamente i documenti d'importo superiore a tale limite e comunicare i relativi dati.
Oggi, invece, l'eliminazione della soglia rischia di trasformarsi in un problema per l’ente.
Se un’associazione sportiva dilettantistica in 398/91, ad esempio, ha numerato e conservato qualche decina di documenti, avrà due soluzioni alternative:
- procedere comunque alla registrazione delle fatture passive, nonostante la mancanza dell'obbligo – per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene meno una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91 – procedendo, poi, all’estrazione dei dati;
- o procedere compilando manualmente le singole righe del modello, senza effettuare la registrazione dei documenti nel libro degli acquisti.
La soglia solo per commercianti e agenzie viaggio
Il provvedimento ha concesso una semplificazione transitoria ai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, prevedendo l'esonero dall'obbligo di comunicazione (per il 2012 e 2013) degli importi inferiori a 3.600 euro con emissione della fattura, per le difficoltà che i predetti soggetti avrebbero incontrato nell'estrazione dei dati relativi alle fatture emesse e registrate "cumulativamente" nel registro dei corrispettivi.
Ora dato che la stessa esigenza è sentita dai contribuenti esonerati dagli obblighi di registrazione contabile, dovrebbe essere considerata dall’amministrazione in egual modo.
È auspicabile che le Entrate trovino una soluzione quanto prima.
Autore: Fiscal Focus

martedì 29 ottobre 2013

INPS artigiani e commercianti 2013: avvisi bonari in arrivo solo on line dal 21/10/2013 relativi al il periodo maggio agosto 2013

Con Messaggio 18 ottobre 2013, n. 16786, l'INPS ha comunicato che ha predisposto gli avvisi bonari relativi alla rate in scadenza a maggio ed agosto 2013 non pagate o pagate in parte dai lavoratori iscritti all'IVS.
Sono quindi disponibili on line, all’interno del Cassetto previdenziale, le comunicazioni dell'INPS agli assicurati iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti per gli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013
Tali avvisi, che non sono più inviati tramite posta ordinaria, sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti selezionando dal "menù" a sinistra una delle seguenti opzioni:
- posizione assicurativa: Avvisi Bonari;
- Comunicazione bidirezionale: Avvisi bonari
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Al contribuente o al suo intermediario abilitato che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica nel Cassetto previdenziale, sarà inviata, contestualmente, una mail di avviso.
Viene precisato dall'INPS quanto segue:
• in caso di effettuato pagamento: l'interessato puo' comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento
• in caso di mancato pagamento: l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

lunedì 28 ottobre 2013

Spesometro 2013: disponibile gratuitamente il software dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione e l’invio dello spesometro

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili, da oggi, il software che consente la compilazione dell’esordiente “comunicazione polivalente” – il modello per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, approvato con provvedimento lo scorso 10 ottobre 2013 – e il modulo di controllo per verificare la conformità dei file da trasmettere.
Il link da cui scaricare il software è il seguente:
scarica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro#softwareale la pena ricordare che la scadenza dello spesometro si avvicina. Infatti, per le comunicazioni relative al 2012, il termine è fissato al prossimo 12 novembre per i contribuenti “mensili” Iva e al 21 novembre per tutti gli altri obbligati a inviare i dati.

giovedì 24 ottobre 2013

INARCASSA 2013: dichiarazione on line del reddito professionale 2012 entro il 31 ottobre 2013

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2012 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2012.
Le novità
• Contribuzione volontaria - Da quest'anno gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa On line, dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
• Rateizzazione del conguaglio contributivo 2012 - Grazie alle agevolazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione a maggio scorso , chi non abbia già richiesto entro il 30 giugno la dilazione dei contributi minimi 2013, può accedere alla rateizzazione del conguaglio contributivo, tramite l’applicazione disponibile su Inarcassa on line alla voce "Agevolazioni", sempre dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
Note :
• Anche quest'anno gli associati che per il 2012 hanno svolto o ricevuto prestazioni in rapporto di collaborazione con altri professionisti o società in esenzione dal contributo integrativo ai sensi dell'art. 23, comma 6 dello Statuto, devono compilare i relativi elenchi (Mod. A e Mod. B). Per ogni nominativo va indicato, oltre al nome e cognome / Ragione sociale, anche il numero dei documenti (fatture), la partita Iva e il complessivo importo in euro.
• Si può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre in via telematica, tramite Inarcassa On line ;
• Il pagamento dei contributi dovuti deve essere effettuato:
per gli iscritti: conguaglio contributivo entro il 31 dicembre;
per i non iscritti e le società di Ingegneria: contributo integrativo entro il 31 agosto.
• Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

mercoledì 23 ottobre 2013

INTRASTAT 3° trimestre 2013: invio entro il 25 ottobre 2013

Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale ( 3° trimestre 2013) devono presentare entro il 25/10/2013 gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
Le sanzioni amministrative per omessa presentazione degli elenchi riepilogativi variano da un minimo di euro 516 ada un massimo di euro 1.032 per ciascun elenco omesso.
N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.

venerdì 18 ottobre 2013

Agenti e rappresentanti di commercio: regolarizzazione entro il 30 ottobre 2013 del mancato aggiornamento CCIAA per evitare l’inibizione dell’attività

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la comunicazione al Registro Imprese dell'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri. Inoltre è scaduto il termine concesso alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d'affari in mediazione, per aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA. Dal 1° ottobre 2013 dunque, non è permesso alle persone fisiche che sono iscritte negli ex ruoli degli agenti e mediatori (ma non sono autonomamente iscritte nel registro delle imprese) di iscriversi nell'apposita sezione REA.
Il Ministero dello sviluppo economico in considerazione del fatto che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento, ha emanato una circolare (3662 del 10 ottobre 2013) con la quale detta alle Camere di Commercio le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, chiarendo i vari casi senza evitare il disorientamento degli utenti.
Il tenore letterale della normativa, porta a due distinte modalità operative per le Camere di Commercio a seconda che si tratti di imprese individuali o societarie o persone fisiche. Il primo caso riguarda le imprese che erano iscritte ad uno dei quattro ruoli e risultavano in attività alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno proceduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese alla scadenza del termine del 30 settembre 2013. Il mancato aggiornamento determina l’avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività tramite un apposito procedimento del conservatore del registro delle imprese. Alle suddette imprese verrà assegnato un congruo termine per conformarsi (30 giorni), e scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà comminando all’impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell’attività, se tale divieto venisse successivamente disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività.
In caso di conformazione invece, all’impresa verrà accettata la richiesta tardiva e regolarizzata la propria posizione al registro. Tuttavia a differenza di chi ha adempiuto nei termini di legge, quest’ultima sarà soggetta al pagamento della sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l’iscrizione al REA.
La Camera di Commercio si limiterà a richiedere il diritto di segreteria di 18 euro (o 30 euro se società). L’oblazione dovuta per ciascun rappresentante legale sarà di 10.00 euro se la domanda è presentata entro la fine ottobre, o 51,30 euro se presentata in data successiva.
In assenza di domanda tardiva/spontanea la Camera deve avviare il procedimento di inibizione applicando il comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/90 che regola il procedimento della Scia. Verrà assegnato un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione e se questa viene effettuata l'intermediario verserà il diritto e la sanzione sopra riportata. Se la regolarizzazione non avviene, il conservatore del registro imprese decreterà il divieto di prosecuzione dell'attività che verrà riportato nel registro.
L’altra modalità operativa, riguarda le persone fisiche iscritte nel ruolo agenti o mediatori che risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre scorso. Questo comportamento a differenza di quello precedente, rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato, e determina di conseguenza solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione REA.
Per tali soggetti non vi è l’applicazione di nessuna sanzione, ne la possibilità di rimedio tramite assegnazione di un termine per aggiornare la propria posizione nel REA. Essi a decorrere dal 30 settembre sono decaduti. Tuttavia nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012, se si tratta di ex mediatori, o nei cinque successivi se si tratta di ex agenti e rappresentanti, possono, qualora intendano avviare una attività, far valere la vecchia iscrizione nel ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 17 ottobre 2013

Equitalia 2013: consultazioni e pagamenti anche alle Poste

E' partito, per ora in via sperimentale solo a Roma e provincia, il servizio che permette ai cittadini di pagare l`importo aggiornato del debito direttamente agli sportelli postali, senza ulteriori verifiche e adempimenti, nato dalla sempre piu` stretta collaborazione tra Equitalia e Poste Italiane. Per merito dell'ampliamento del canale telematico informativo tra i due enti ora, dagli sportelli postali, e' possibile effettuare un calcolo sempre aggiornato degli importi da pagare, calcolando eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio), oppure aggiornare l`importo originario con gli interessi e gli altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
Entro il 2014 il servizio sara` esteso in tutta Italia, dove gli uffici postali rimarranno aperti anche il pomeriggio ed il sabato mattina.
Ricorda inoltre il comunicato che, oltre al pagamento presso gli sportelli postali, e' possibile pagare le cartelle tramite sito internet (funzione “Estratto conto” o “Pagare online”) e gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca Itb e gli sportelli bancari.
Riportiamo il comunicato di Equitalia del 14/10/2013:
COMUNICATO STAMPA
Cartelle Equitalia sempre aggiornate negli uffici postali
Pagamenti anche il pomeriggio e sabato mattina
Equitalia e Poste Italiane rafforzano la loro collaborazione per semplificare i pagamenti delle cartelle. Il nuovo servizio, partito in via sperimentale a Roma e provincia, consente ai cittadini di pagare l’importo aggiornato del debito direttamente negli uffici postali, senza la necessità di ulteriori verifiche o adempimenti. Grazie al dialogo telematico con Equitalia, i terminali di Poste possono ora calcolare eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio), oppure aggiornare l’importo originario con gli interessi e gli altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
Entro l’anno il nuovo servizio sarà esteso in tutta Italia e così i cittadini potranno pagare i bollettini Rav allegati alle cartelle, con gli importi sempre aggiornati, nei 14 mila uffici postali aperti anche il pomeriggio e il sabato mattina.
Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a disposizione anche gli altri canali già attivi: il sito internet www.gruppoequitalia.it (funzione “Estratto conto” o “Pagare online”), gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.

martedì 15 ottobre 2013

730/2013 integrativo: scade il 25 ottobre 2013 il termine per la presentazione

Il contribuente che ha presentato la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 può apportare eventuali modifiche attraverso la presentazione di un modello 730 rettificativo e integrativo, applicando le disposizioni previste dalla disciplina “speciale” contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 1997. Può capitare ad esempio che nella compilazione del modello 730/2013 un contribuente possa aver dimenticato di inserire alcuni redditi, e ci si accorge di tale errore dopo la presentazione al Caf o professionista abilitato alla presentazione telematica o al proprio sostituto d’imposta. In tale circostanza il contribuente può presentare una dichiarazione a seconda del tipo di errore a favore o a sfavore regolarizzando spontaneamente le disattenzioni che sono state commesse nella compilazione. La correzione potrà avvenire entro il prossimo venerdì 25 ottobre e tutti i contribuenti che hanno presentato il mod. 730/2013, e che in seguito si sono accorti di aver compilato alcuni dati errati o incompleti, possono rimediare correggendoli con un modello 730/2013 integrativo.
Errori a “favore” del contribuente
I contribuenti che hanno compilato il modello 730/2013 e si sono accorti di avere commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione, possono presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo soltanto se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Una simile circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio nel caso di oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati, oppure detrazioni d’imposta non riconosciute, nonostante siano legittimamente spettanti, o ancora, importo delle ritenute non scomputate, o anche versamenti di acconti non considerati. In altri termini, l’uso del modello 730 integrativo è ammesso per le correzioni in favore del contribuente.
La presentazione del modello integrativo
I contribuenti che devono correggere la loro dichiarazione, devono presentare esclusivamente a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni, utilizzando il Mod. 730/2013 nel quale deve essere indicato lo specifico codice nella casella "730 integrativo". In particolare dovrà essere indicato:
• il codice "1" se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
• il codice "2" se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
• il codice "3" se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
La documentazione da esibire
Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità. Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il Mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.
Dichiarazione integrativa a favore
Un’altra possibilità concessa al contribuente è quella di utilizzare il modello Unico e presentare una dichiarazione integrativa a favore. In questo caso si ha tempo fino alla scadenza della presentazione del modello unico del prossimo anno. Il contribuente può anche presentare un’istanza di rimborso per l’eventuale differenza a credito, ma i tempi per ottenerlo rispetto al modello 730 integrativo sono più lunghi. Si ricorda che gli esiti del 730 integrativo vengono già inseriti nel cedolino del mese di dicembre 2013.
Errori a “sfavore” del contribuente
Se invece la dichiarazione 730 presenta errori e omissioni che comportano un minor credito o un maggior debito (ad esempio per aver omesso in reddito oppure averlo indicato parzialmente), quindi a svantaggio del contribuente, non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo. Dunque, nel caso in cui la rettifica sia “a sfavore” del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:
• un modello Unico PF “correttivo nei termini” rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
• una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Le soluzioni
Il contribuente potrà presentare il modello Unico 2013 entro la scadenza di Unico 2014 (dichiarazione integrativa), o presentare Unico 2013 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Con la prima soluzione il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto con gli interessi e la sanzione. Scegliendo la seconda opzione si dovrà versare solo il tributo dovuto con gli interessi, le sanzioni verranno successivamente irrogate dall’Amministrazione Finanziaria.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 14 ottobre 2013

Zone franche Urbane (Zfu) 2013: bonus fiscali e contributivi alle piccole e micro imprese

Una circolare del ministero dello Sviluppo economico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, illustra modalità e condizioni di partecipazione ai bandi per la fruizione delle esenzioni fiscali e contributive concesse alle piccole e micro imprese delle Zone franche urbane (Zfu) situate nelle regioni individuate dall’Obiettivo convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. La norma di riferimento è il decreto del 10 aprile 2013 del Mise, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le zone di Carbonia-Iglesias, i benefici sono applicati sperimentalmente all’interno degli interventi compresi nell’accordo del programma “Piano Sulcis”. Rimangono, invece, temporaneamente escluse, le Zfu della regione Puglia, per le quali l’ente territoriale aveva previsto originariamente altri tipi di finanziamento. Una modifica al decreto darà loro spazio successivamente, subordinando il loro ingresso, come deve essere, all’aggiornamento del Pac (Piano di azione coesione) e alla relativa informativa al Cipe.
Comunque, allegato alla circolare, è disponibile l’elenco dettagliato delle zone interessate.
Il ministero, inoltre, attraverso il documento di prassi, fa sapere alle Regioni che sono ancora in tempo per inviare i loro suggerimenti in modo da poter redigere bandi ad hoc per ogni territorio.
I vincoli de minimis
Il tetto massimo di agevolazione fruibile è pari 200mila euro e scende a 100mila euro per le imprese del settore trasporto su strada. Nel conteggio totale devono essere compresi anche gli eventuali altri contributi ricevuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla presentazione dell’istanza e nei due precedenti. Quindi, l’importo agevolabile è pari alla differenza tra la soglia massima e il finanziamento già concesso.
I paletti posti all’ammontare del beneficio sono, appunto, quelli fissati dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (Ce) 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore ossia i de minimis.
L’impresa può usufruire dei vantaggi dal periodo contabile in corso alla data di accettazione della domanda, che coincide con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del ministero dello Sviluppo economico contenente l’elenco delle aziende autorizzate ad applicare le agevolazioni.
Porte aperte solo a micro e piccole imprese, dentro anche i professionisti
L’accesso ai trattamenti fiscali e contributivi di favore è soltanto per le piccole e micro imprese con sede nei territori delle Zfu, attive al momento della presentazione dell’istanza e non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. La circolare indica anche i requisiti per le aziende non sedentarie, come ad esempio il limite del volume d’affari che il beneficiario deve realizzare nell’area in cui è applicabile la misura.
Per quanto riguarda le dimensione delle aziende, vanno considerati anche i rapporti con altri soggetti o persone fisiche collegate, così come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Ue.
Sconti anche per gli studi professionali e i professionisti, a patto che svolgano la loro attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data della presentazione dell’istanza, al Registro delle imprese.
Adeguandosi agli orientamenti comunitari, inoltre, il decreto prevede che non possono partecipare ai bandi le imprese in difficoltà. Non sono considerate in crisi, nonostante rientrino nei parametri stabiliti per tale criterio di valutazione, le micro o piccole imprese con meno di tre anni di vita, a meno che, nei loro confronti, non sia stata aperta una procedura concorsuale di insolvenza.
Sconti su imposte e contributi
Andando alla sostanza, le agevolazioni comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Lo sconto sulle imposte dirette, applicabile, come già detto, dall’esercizio in corso alla data di accoglimento della domanda, arriva fino 100mila euro (salvo le maggiorazioni previste) per ciascun periodo secondo i seguenti limiti percentuali:
• 100%, per i primi cinque periodi di imposta
• 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo
• 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo
• 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Per la determinazione del reddito agevolabile, chiarisce la circolare, non devono essere conteggiate le minusvalenze e le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Tuir e neppure le sopravvenienze attive e passive indicate negli articoli 88 e 101 dello stesso Testo unico.
Devono essere considerati, invece, i componenti negativi e positivi dell’imponibile, riferibili agli anni passati, la cui tassazione o deduzione è stata rimandata in base al Tuir.
Lo sconto di 100mila euro concesso all’impresa aumenta, inoltre, di 5mila euro l’anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato (pieno o parziale), che lavora ed è residente nel territorio della Zfu.
L’incremento di personale deve essere rapportato al numero di dipendenti, con lo stesso tipo di contratto, occupati nell’azienda (e presso sue collegate) alla chiusura del periodo d’imposta precedente.
E’ obbligatorio tenere contabilità separate nel caso in cui le imprese svolgano la loro attività anche al di fuori delle Zone franche urbane.
I componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo vanno a incidere sulla determinazione dell’importo agevolabile soltanto in rapporto al reddito prodotto nella Zfu, considerando ricavi e proventi qui realizzati. Questa regola non si applica nel periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del decreto del 14 aprile.
Per quanto riguarda il diritto alle detrazioni previste dagli articoli 12 (comma 1), 13, 15 e 16 del Tuir, nel reddito complessivo va incluso anche quello agevolato. Stesso principio per le prestazioni previdenziali e assistenziali. La somma concorre, inoltre, a determinare la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
Continuando con gli sgravi fiscali, per i primi cinque anni dall’accoglimento della domanda, niente Irap da pagare dalle piccole e micro imprese che operano nelle zone beneficiarie degli sconti, fino a un valore di produzione netta pari a 300mila euro. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre concorrono alla determinazione della produzione netta detrazioni o imposte riferite a periodi passati, ma rimandati secondo norma.
Se l’azienda opera anche in altri territori, per definire la produzione netta attribuibile alla Zfu, le regole sono quelle stabilite dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 446/1997, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Esenzione Imu per quattro anni dal via libera del ministero all’accesso alle agevolazioni. Il beneficio riguarda gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti autorizzati per lo svolgimento della loro attività d’impresa.
Voltando pagina, terminati i vantaggi fiscali, il documento di prassi descrive in cosa consiste l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L’agevolazione può essere applicata soltanto per i contratti a tempo indeterminato o determinato ma non inferiori a 12 mesi di durata. Un altro requisito è che almeno il 30% dei dipendenti risiedano nel Sistema locale del lavoro della Zfu o nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Queste le percentuali di esenzione:
• 100% per i primi cinque anni
• 60% per gli anni dal sesto al decimo
• 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo
• 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
E’ il momento di contare agevolazioni e stanziamenti
L’assegnazione del beneficio dipende dal rapporto tra i finanziamenti predisposti e l’importo complessivo delle agevolazioni richieste ed è distribuito con criteri proporzionali. Di conseguenza, nel caso in cui gli stanziamenti fossero insufficienti, le imprese potrebbe vedersi attribuire un contributo inferiore a quello indicato nella loro istanza.
Gli importi assegnati alle singole aziende, si legge nella circolare, sono determinati con provvedimento del Mise pubblicato anche sul sito istituzionale del ministero.
Lo sconto arriva con l’F24
Applicare l’esenzione o l’esonero, una volta avuta la certezza di poter accedere al beneficio, è semplice, basta ridurre gli importi dei versamenti da effettuare con il modello F24. Attenzione, però: la delega di pagamento andrà trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (un provvedimento direttoriale ne definirà modalità e termini); in caso contrario, l’operazione verrà scartata.
Per altre informazioni sull’argomento, il ministero dello Sviluppo economico invita a consultare la sezione dedicata dal sito internet del Mise a questo tipo di misure.
Fonte: Fisco Oggi Autore: Anna Maria Badiali