martedì 30 settembre 2014

Remissione in bonis 2014: entro il 30/09/2014 la regolarizzazione irregolarità formali

Per i soggetti che hanno commesso irregolarità formali, quali omesse comunicazioni di regimi opzionali, diverse dal quelle di cui all'art. 1 e 2 D.P.R. n. 442/1997 il 30/09/2014 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, degli adempimenti formali omessi dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno o che dovevano essere presentate nell'anno precedente. 
Entro il 30 settembre è quindi possibile: 
- optare per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986) per il triennio 2013-2015; 
- optare per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del D.P.R. 917/1986 per il triennio 2014-2016; 
- optare per la liquidazione e versamento dell'IVA di gruppo previsto dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'anno d'imposta 2014; 
- optare per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per l'anno d'imposta 201; 
- optare per il regime della “tonnage tax”; 
E’ altresì possibile presentare il modello EAS non trasmesso tempestivamente. 
Il ravvedimento comporta il versamento di una sanzione di 258 euro, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il codice tributo da utilizzare è il 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 

Decreto "Sblocca Italia": agevolazioni per l'acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla locazione

L'art. 21, D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto "Sblocca Italia") prevede, per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), la possibilità di usufruire di una specifica deduzione (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali) dal reddito complessivo. 
In particolare, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese: 
- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento; 
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'unità immobiliare sia destinata entro 6 mesi dall'acquisto/ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. 

giovedì 25 settembre 2014

Dichiarazione "Imu Tasi Enc" 2012-2013: prorogata la scadenza per l’invio on line al 30 novembre 2014

Posticipato di due mesi il termine a disposizione degli enti non commerciali per presentare la dichiarazione Imu/Tasi relativa agli anni 2012 e 2013, annualità che, in realtà, interessano soltanto l'Imu. La scadenza slitta dal 30 settembre (articolo 5, comma 2, del decreto 26 giugno 2014) al prossimo 30 novembre.
Il rinvio è previsto dal decreto ministeriale di ieri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze.
La proroga riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative ai periodi 2012 e 2013, mentre il termine ordinario per la trasmissione del modello "Imu Tasi Enc" resta fermo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso del fabbricato o sono intervenute variazioni rilevanti per i due tributi. In assenza di modifiche, la dichiarazione non va ripresentata nelle annualità successive.
Il modello, specificatamente predisposto per le esigenze degli Enc, è disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze, così come lo sono le specifiche tecniche utilizzabili per la sua trasmissione. La presentazione, infatti, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Ricordiamo che i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dai due tributi se interamente destinati ad attività senza scopo di lucro; in caso di uso misto, l'esenzione riguarda soltanto le aree non "commerciali" e, se non è possibile procedere con una suddivisione netta, la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo no profit, in base alle informazioni e a specifici elementi riguardanti l'attività svolta, forniti direttamente dagli enti nella dichiarazione, ad esempio il numero delle persone impiegate 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 18 settembre 2014

770/2014 ordinario e semplificato: il 19 settembre scade il termine per l’invio

I sostituti d’imposta hanno tempo fino a venerdì prossimo per inviare all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, la dichiarazione annuale con i dati sulle ritenute
Il 19 settembre scade il termine per la trasmissione dei modelli 770/2014 ordinario e semplificato. I sostituti d’imposta dovranno inviarli utilizzando i canali Fisconline o Entratel, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’adempimento dichiarativo, originariamente in scadenza il 31 luglio, è stato differito con Dpcm dello stesso giorno per andare incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali che, entro l’ultimo giorno di luglio, devono far fronte a numerosi impegni per adempimenti fiscali, per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.
 Gli appositi software messi a disposizione dall’Agenzia permettono ai sostituti d’imposta di predisporre le dichiarazioni e creare il relativo file da trasmettere. Al termine dell’operazione, l’Agenzia invia una comunicazione con la quale attesta l’avvenuta presentazione del file. Il documento è reperibile nella sezione “Ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. In caso di scarto della domanda, il contribuente può effettuare una nuova trasmissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione del rifiuto.
770 semplificato
Contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai contribuenti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente (compresi equiparati e assimilati), da lavoro autonomo, Tfr, provvigioni, altri redditi e prestazioni in forma di capitale erogati da fondi pensionistici. Nel 770 semplificato vanno, inoltre, indicati i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, se non si è obbligati a presentare anche il 770 ordinario, pure quelli di versamenti, crediti e compensazioni. Lo stesso modello, infine, accoglie i dati delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici fatti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
770 ordinario
Nel 770 ordinario, invece, trovano spazio i dati delle ritenute su dividendi, redditi da capitale, operazioni finanziarie, indennità di esproprio e quelli relativi ai versamenti effettuati, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.
Ravvedimento operoso
L’omessa, insufficiente o tardiva presentazione della dichiarazione potrà essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso entro il 18 dicembre prossimo (cioè, entro il novantesimo giorno dalla scadenza), versando, tramite modello F24 (codice tributo 8911), la sanzione ridotta pari a un decimo di 258 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. 
Fonte: Fisco Oggi

martedì 16 settembre 2014

Imprese agricole: agevolazioni

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2014, prosegue l’attività del Governo nell’intento di rilanciare l’economia e l’occupazione. 
Per ciò che specificamente attiene alle disposizioni contenute nel D.L. n. 91/2014, alcune misure sono volte alla semplificazione del settore agroalimentare, con particolare riguardo al sistema dei controlli sulle imprese agricole e alle norme di produzione per il settore vitivinicolo; altre sono rivolte a sostenere l'innovazione nel settore a maggiore sostegno della qualità del made in Italy, attraverso l'introduzione di due crediti di imposta per il settore agroalimentare per investimenti in infrastrutture elettronica per l'implementazione dell'e-commerce e per la creazione di nuove reti di impresa; altre ancora sono destinate ai giovani agricoltori e prevedono incentivi alla loro assunzione e deduzioni a fini IRAP per i datori di lavoro agricolo, nonché detrazioni per l'affitto di terreni da parte di giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. 
Il settore agricolo è poi interessato da ulteriori misure di carattere fiscale , volte a incidere sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario e sulle modalità di determinazione del reddito dominicale, nell'ipotesi di mancata coltivazione nell'annata agraria. 
Si prevede l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzata alla lotta al sommerso e l'emanazione dei decreti attuativi della legge n.4/2011 che ha introdotto l'obbligo di inserire in etichetta un'informazione relativa all'origine della materia prima contenuta nel prodotto, verificando, con procedura di consultazione pubblica, la percezione del consumatore in ordine a tale informazione aggiuntiva. 
Viene introdotta anche una nuova regolamentazione in ordine alle modalità di produzione di mozzarella di bufala campana DOP (che deve avvenire nei caseifici in uno spazio differente da quello in cui sono trattati tipi di latte diversi da quello bufalino proveniente dall'areale DOP con la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato). 
Vengono altresì introdotte sanzioni per chi viola i divieti di coltivazione di sementi vietate in via d'urgenza per motivi attinenti alla tutela della salute umana, degli animali e della protezione dell'ambiente, al fine di garantire il rispetto dei divieti emanati in ordine al divieto di coltivazione di sementi OGM. 
Nel Capo II del D.L., vengono previste misure per l'ampliamento dei controlli nella “Terra dei fuochi”, disponendo che le indagini sul territorio possano essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché norme di modifica alla Legge n. 157/1992, recante norme in materia di protezione della fauna e di disciplina del prelievo venatorio.

lunedì 15 settembre 2014

Equitalia 2014: procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche

Al via le nuove procedure on-line per la cancellazione delle ipoteche. Dal 1° gennaio 2015, infatti, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche. 
Termini e modalità della nuova procedura, relativa anche alle comunicazioni di cancellazione di ipoteche frazionate o iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, art. 2847 c.c., e all’introduzione di nuove funzionalità connesse alla conservazione sostitutiva delle singole comunicazioni e del relativo registro, sono contenuti in un Provvedimento siglato di recente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
Riguardo i termini e le scadenze, questa nuova procedura potrà essere utilizzata già dal prossimo 1° settembre 2014 in via facoltativa, mentre diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. 
Si ricorda che la nuova normativa sulla cancellazione d’ipoteca legata all’estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 12 settembre 2014

Decreto competitività 2014: detrazione affitto terreni agricoli

L'art. 7, D.L. n. 91/2014, così come modificato dalla Legge di conversione n. 116/2014, ha introdotto all'art. 16, TUIR il nuovo comma 1-quinquies.1, che prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di euro 80 per ettaro locato e fino a un massimo di euro 1.200 all'anno. 
Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione: 
• deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori; 
• il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
L'agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai coltivatori diretti/IAP: 
• iscritti nella previdenza agricola; 
• di età inferiore a 35 anni.
Fonte: Seac

mercoledì 10 settembre 2014

Modello 770/2014: ufficiale la proroga per l’invio al 19/07/2014 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 31 luglio con cui veniva prorogato dal 31 luglio al 19 settembre 2014 il termine per la presentazione del mod. 770/2014 periodo d’imposta 2013. 
Diventa pertanto ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (proposto dal Mef) che sposta al 19 settembre il termine del 31 luglio per la presentazione del modello 770/2014. Questo il testo: “Art. 1 Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2014 relativa all'anno 2013. In vigore dal 8 settembre 2014 1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2013, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 19 settembre 2014”. 

venerdì 5 settembre 2014

Ricerca e sviluppo fondi “Horizon 2020”: Il ‘click day’ il 30 settembre alle ore 10

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito in questi giorni che il cosiddetto ‘click day’ per la presentazione delle domande di richiesta delle agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore tecnologico è posto al 30 settembre. I benefici fanno parte del Fondo per la crescita sostenibile dirette a sostenere progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici individuati dal programma dell'Unione europea "Horizon 2020" e per ottenerli, quindi, bisognerà presentare l’apposita istanza entro la fine del mese prossimo, precisamente il MISE ha sottolineato che il ‘click day’ si attiverà alle ore 10 del 30 settembre. In generale, le tecnologie previste da “Horizon” 2020 sono molte e vanno da quelle dell'informazione e della comunicazione alle nanotecnologie, dai materiali avanzati alle biotecnologie fino allo spazio e a settori cruciali come energia, salute, trasporti. 
Presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno presentare le domande avvalendosi della procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione ''Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020'' del sito del Mise (http://www.mise.gov.it/): la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati potrà essere avviata a partire dal 22 settembre 2014. Un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, emanato lo scorso 25 luglio 2014, ha stabilito tempi e modi della presentazione delle istanze. 
Le risorse
Nel complesso, le risorse messe a disposizione dal fondo sono pari a 300 milioni di euro. Di questo ampio totale un buon 60% sarà destinato ai progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni. Al momento si prevede una vasta adesione alla gara per aggiudicarsi le agevolazioni. Per quel che concerne le risorse destinate al singolo progetto, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i progetti presentati devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro; gli stessi possono essere presentati da singole imprese o in modalità congiunta fino a un massimo di tre soggetti, tra i quali può esservi anche un organismo di ricerca. L’erogazione dei benefici avverrà tramite un finanziamento agevolato per una percentuale di spese ammissibili calcolata in base alla dimensione dell’impresa: la percentuale sarà del 70 per le piccole imprese, del 60 per le medie e del 50 per le grandi. La durata massima del finanziamento sarà pari a otto anni alla quale poi si va ad aggiungere un periodo di preammortamento di tre anni. Il finanziamento agevolato prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, che in ogni caso non sarà mai inferiore allo 0,8%.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 4 settembre 2014

DURC 2014: la data di riferimento della regolarita contributiva (Messaggio INPS del 2/09/2014)

L'INPS, con il Messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al DURC a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 8 aprile n. 486/2014 che, in merito al requisito della regolarità contributiva ha specificato che la stessa deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicinale assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 
Al riguardo l'INPS chiarisce che i DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (c.d. "verifica per autodichiarazione" ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. i) del DLgs. n. 163/2006) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti.
Fonte: Seac

mercoledì 3 settembre 2014

Virus su false email “Le Linee Guida” inviate a nome dell’Agenzia delle Entrate

L’email “Le Linee Guida” che sta circolando in queste ore e che riporta all’interno il logo delle Entrate, è un falso. Il file allegato, in formato word, contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.
Il file allegato al messaggio di posta elettronica che sta circolando in queste ore contiene un virus pericoloso che, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer
Dall’Agenzia delle Entrate arriva l’invito, rivolto ai contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio, a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.
Le Entrate sottolineano di essere completamente estranee a questi messaggi, che sono spesso volti a ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. 
Fonte: Fisco Oggi