giovedì 4 agosto 2011

Credito per investimenti in R&S effettuati prima del 28 novembre 2008 che non hanno ottenuto il nulla osta : utilizzabile in f24 per il 47,53%

Il DM 4 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. del 18 aprile 2011, fissa al 47,53% la percentuale di utilizzo del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo. Il beneficio fiscale può essere utilizzato immediatamente ed esclusivamente in F24 mediante il codice tributo “6808”.
L’anticipazione del DM attuativo della Finanziaria 2010, attraverso un comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze pubblicato ieri, annuncia la tanto attesa percentuale di utilizzo del credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati in attività di ricerca e sviluppo, disciplinato dall’art. 1, commi 280 – 283 della L. 296/2006 e dall’art. 29 del DL 185/2008.
Brevemente, si ricorda che, a seguito dell’esaurimento delle risorse disponibili, l’art. 2, comma 236 della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha incrementato le risorse stanziate per il bonus ricerca di ulteriori 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Tuttavia, l’art. 4, comma 1 del DL 40/2010 ha ridotto a 150 milioni di euro lo stanziamento per il 2010; si tratta, quindi, di un rifinanziamento per complessivi 350 milioni di euro.
Il citato DM ha fissato le percentuali di utilizzo del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti in ricerca e sviluppo effettuati prima del 28 novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008) che non hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione per esaurimento delle risorse disponibili.
Stante quanto anticipato dal Ministero, l’utilizzo delle risorse è consentito:
- nella misura massima del 20,37% dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009, a decorrere dalla data di pubblicazione del DM;
- dell’ulteriore 27,16% del predetto importo a decorrere dall’anno 2011.
Al riguardo, considerato che la pubblicazione del decreto avviene nel corso del 2011, il comunicato stampa precisa che è possibile utilizzare il credito d’imposta immediatamente ed esclusivamente tramite il modello F24, nella misura massima complessiva del 47,53%.
In merito alle modalità di utilizzo del credito d’imposta in esame è altresì intervenuta l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa datato 15 aprile 2011.
In particolare, considerato che il credito ricerca e sviluppo può essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, le Entrate evidenziano le modalità di compilazione dello stesso. Al fine di fruire del beneficio fiscale, occorre quindi indicare:
- “6808”, come codice tributo
- “2011”, come anno di riferimento.
Il codice tributo, denominato “credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo – Articolo 1, commi da 280 a 283 della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, era stato istituito con la ris. Agenzia delle Entrate 361/2008.

mercoledì 3 agosto 2011

Pagamenti UNICO IRAP CEDOLARE SECCA 2011: scade il 5 agosto 2011 il termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%

Pochi giorni ancora per mettersi in regola con una piccola maggiorazione e senza incorrere in sanzioni, l’agenda fiscale prevede ancora un appuntamento prima delle ferie estive. I proprietari di immobili abitativi, che hanno scelto il regime della cedolare secca e hanno saltato la scadenza del 6 luglio per pagare la prima rata dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulle locazioni, possono, fino al 5 agosto, mettersi in regola con una maggiorazione minima, pari allo 0,40% dell’importo dovuto.
Stesso termine e stesse condizioni anche per i contribuenti che si sono lasciati sfuggire l’ultimo giorno utile (il 6 luglio) per passare in cassa e pagare, senza somme aggiuntive, le imposte dirette, l’imposta regionale sulle attività produttive e l’Iva emerse dai modelli Unico e Irap 2011. La segnalazione vale per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche e i loro soci “in trasparenza”.
Queste ipotesi, a cui il Dpcm del 12 maggio (articolo 1) aveva concesso 20 giorni in più rispetto alla scadenza ordinaria del 16 giugno, non usufruiscono dello stop “fiscale” che va dal 1° al 20 agosto, stabilito dall’articolo 3 dello stesso decreto.
I primo acconto 2012
Scendendo più nel dettaglio, chi ha scelto l’imposta unica sostitutiva per il reddito proveniente dai canoni della casa data in affitto, deve versare, entro il 5 agosto, la prima rata dell’acconto (cioè il 40% dell’acconto complessivo) aumentato dello 0,40%. Il restante 60% (la seconda rata) aspetterà fino al 30 novembre. Se poi, l’importo totale è inferiore a 257,52 euro, l’anticipo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione a fine novembre. Regola, quest’ultima, estesa anche ai contratti con decorrenza 1° giugno 2011.
La percentuale da calcolare per l’acconto di quest’anno è pari all’85% dell’imposta complessiva, indice che salirà al 95% dal 2012.
La cedolare secca - si ricorda - sostituisce Irpef, addizionali comunale e regionale, più le imposte di registro e di bollo sui contratti di locazione. Il suo ammontare è pari al 21% dei canoni riscossi e scende al 19% per i contratti a canone concordato relativi a immobili situati nei Comuni con carenze di disponibilità di fabbricati residenziali e in quelli ad alta tensione abitativa. Può essere applicata anche in caso di locazioni di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell’anno, per i quali non c’è l’obbligo di registrazione.
Il codice tributo da inserire nell’F24 per il pagamento della prima rata è 1840.
Unico e Irap, uno sguardo ai risultati
La minimaggiorazione, con scadenza 5 agosto, riguarda, come già accennato, anche il “popolo” di Unico e Irap e più precisamente, le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche (e loro soci “trasparenti”) interessati dagli studi di settore, che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite fissato per la loro applicazione.
Chiamati in cassa, dunque, tra questi contribuenti, coloro che hanno perso l’appuntamento del 6 luglio per il saldo 2010 e il primo acconto 2011 di Irpef (e sue addizionali), Ires e Irap 2011, e per il saldo Iva 2010, in caso abbiano deciso di presentare la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto con Unico.
Ancora una precisazione: il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato in quote mensili fino a novembre.
Per completezza: il versamento deve essere effettuato utilizzando l’F24. Chi non è titolare di partita Iva può presentare il modello anche presso banche, agenzie postali e concessionari. Ecco i codici tributo:
• 4001 Irpef – saldo
• 4033 Irpef acconto – prima rata
• 2003 Ires – saldo
• 2001 Ires – acconto prima rata
• 3800 Irap – saldo
• 3812 Irap acconto – prima rata
• 3801 addizionale regionale Irpef
• 3843 addizionale comunale Irpef – acconto
• 3844 addizionale comunale Irpef – saldo
• 6099 versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale
• 6494 studi di settore – adeguamento Iva
• 4726 persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore
• 2118 soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 2 agosto 2011

Vies: Circolare 39/e del 1/08/2011 con chiarimenti sull’iscrizione nella banca dati dei soggetti che effettuano operazioni comunitarie

“Vies” è l’acronimo di “VAT information exchange system”, tradotto nel nostro Paese in “Sistema elettronico di scambio dati sull’Iva”. E’ una banca dati che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.
Anche per potenziare il contrasto alle frodi Iva realizzate nell’ambito degli scambi intracomunitari, il legislatore nazionale è intervenuto con l’articolo 27 del Dl 78/2010, al fine di rafforzare l’affidabilità dei dati contenuti nell’archivio informatico in ordine allo status del soggetto passivo che risulta inserito nell’archivio stesso.
I provvedimenti attuativi della norma sono stati emanati dal direttore dell’Agenzia delle Entrate il 29 dicembre dello scorso anno, con i protocolli n. 188376 e n. 188381; il primo ha regolato le modalità d’inclusione nell’archivio, nonché l’eventuale diniego o revoca, dei soggetti che hanno manifestato l’intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie; il secondo, invece, individua i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie”.
I due documenti rappresentano l’ultimo tassello per l’ attuazione delle importanti novità introdotte dal Dl 78/2010; il decreto legge, rispondendo a quanto sollecitato dalla Comunità europea (Regolamento Ue n. 904/2010), mette in campo un meccanismo di più stretto controllo nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori dai confini nazionali e nel territorio comunitario.
La circolare n. 39/E del 1° agosto chiarisce che l’Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dalla manifestazione di volontà espressa dal contribuente, potrà eventualmente comunicare un provvedimento di diniego all’inclusione nel Vies; in ogni modo, se entro tale termine non arriverà da parte degli uffici finanziari alcuna notizia, l’operatore, dal trentunesimo giorno, potrà allargare la propria attività oltre confine.
In questo periodo (30 giorni), l’Amministrazione effettuerà alcuni controlli preliminari, per verificare la presenza dei requisiti prescritti ai fini dell’inclusione nell’archivio Vies e di elementi indicativi dell’affidabilità del richiedente.
La manifestazione di volontà è già stata espressamente richiesta per quanti hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dalla data di approvazione dei provvedimenti (29 dicembre 2010) e alla stessa potrebbe conseguire un provvedimento di diniego o, in caso di inclusione, una successiva revoca, a esito di specifici controlli dell’Agenzia.
Per coloro che hanno iniziato precedentemente l’attività è stato previsto un periodo transitorio durante il quale sono esclusi dall’archivio tutti quei soggetti che nell’ultimo biennio non hanno effettuato operazioni intracomunitarie o hanno posto in essere irregolarità in materia di Iva.
Una volta estromessi dall’elenco, gli operatori possono comunque rimuovere o sanare i fatti e le violazioni che hanno determinato l’esclusione e, per effettuare operazioni intracomunitarie, sarà possibile presentare una nuova istanza.
La circolare fornisce anche chiarimenti in merito alla gestione dell’inclusione nell’archivio Vies dei soggetti interessati da operazioni straordinarie, prevedendo una procedura finalizzata a garantire la continuità operativa a quei contribuenti che, pur con una partita Iva diversa, mantengono i precedenti requisiti per la presenza in Vies.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 1 agosto 2011

Manovra Correttiva 2011: novità sul trattamento delle perdite fiscali

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita, con modificazioni, con Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la modifica dei commi 1 e 2 dell'art. 84, TUIR prevedendo che la perdita fiscale conseguita in un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:
- n misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare
- ntro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare se relativa ai primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.
Il decreto in esame, intervenendo solo sull'art. 84 TUIR, interessa solo le perdite realizzate dalle società di capitali.