martedì 10 dicembre 2013

Regolarizzazione associati in partecipazione con apporto di lavoro: entro il 31 gennaio 2013 l’invio dell’istanza di stabilizzazione

Con la circolare n. 167 del 5 dicembre scorso, l’INPS fornisce le istruzioni operative relative alla procedura ex art. 7-bis del DL n. 76/2013, finalizzata alla stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro.
In particolare, ai sensi della citata norma, possono accedere alla procedura le aziende che hanno stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel periodo compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre 2013, specifici contratti collettivi che prevedono l’assunzione – con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed entro 3 mesi dalla stipulazione dei predetti accordi collettivi – di soggetti che, in qualità di associati, siano o siano stati parti di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.
Sempre per quanto riguarda i requisiti e gli adempimenti richiesti, nella circ. 167/2013 si precisa che possono ricorrere a tale procedura i datori di lavoro che avevano contratti di associazione in partecipazione in essere o cessati da non più di cinque anni alla data di entrata in vigore della norma (ovvero il 23 agosto 2013). Invece, i lavoratori coinvolti devono sottoscrivere, con riferimento a tutto ciò che riguarda i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione secondo le modalità di cui agli artt. 410 c.p.c. e seguenti.
Tuttavia, chiarisce l’INPS, l’efficacia degli atti di conciliazione è condizionata all’adempimento dell’obbligo, a carico del datore di lavoro, del versamento alla Gestione separata ex L. n. 335/1995, di un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, il cui importo deve essere pari al 5% della quota di contribuzione a carico di ciascun associato.
Tra i vantaggi derivanti dal buon esito della procedura di stabilizzazione, l’INPS evidenzia l’estinzione degli illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della norma. Di conseguenza, si precisa nella circ. 167/2013, perdono efficacia i provvedimenti amministrativi a seguito di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti, anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo.
Inoltre, si chiarisce che l’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti in esame, nonché ad eventuali forme di tirocinio.
Sotto un profilo eminentemente operativo, l’INPS spiega che i datori di lavoro interessati alla procedura di stabilizzazione devono inviare entro il prossimo 31 gennaio, alle sedi territoriali dello stesso Istituto previdenziale, oltre alla domanda di adesione alla stabilizzazione (il cui modulo è allegato alla circolare in esame), anche copia del contratto collettivo, degli atti di conciliazione, dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché l’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo straordinario.
In particolare, la presentazione della predetta documentazione dovrà avvenire con modalità telematiche utilizzando il programma “Stabilizzazione per associati” disponibile nel Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata, accessibile dal sito www.inps.it, nel percorso Servizi On Line/Per tipologia di utente/Aziende, consulenti e professionisti.
Per quanto riguarda l’istanza di adesione, essa dovrà essere compilata direttamente dall’associante o da un suo intermediario munito di delega (in tal caso, quest’ultimo dovrà anche compilare e sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità inerente il rispetto della L. n. 12/79) e, assieme alla domanda, dovranno obbligatoriamente essere inoltrate on line anche le copie scannerizzate dei contratti collettivi e l’attestazione di avvenuto versamento del contributo straordinario.
Invece, i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore nonché gli atti di conciliazione potranno essere inviati, oltre che in modalità telematica, tramite raccomandata A/R, oppure consegnati direttamente presso la competente sede INPS.
Infine, una volta ricevuta tutta la documentazione, l’INPS ne verificherà la correttezza, nonché la rispondenza alla procedura e comunicherà l’esito della verifica all’interno del Cassetto previdenziale, informando nel contempo le competenti Direzioni territoriali del lavoro.
Fonte: Eutekne