venerdì 6 agosto 2010

Manovra correttiva 2010: Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000 e Accertamenti Sintetici

Dopo l’approvazione di Camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 21 in materia di Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000 e dell’articolo 22 in materia di Accertamenti sintetici con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 21
Comunicazioni telematiche all’Agenzia delle Entrate
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità ed i termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a € 3.000.
Art. 22
Adeguamento dell’accertamento sintetico
Alla luce delle modifiche apportate all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto in commento, l’ufficio può sempre procedere a determinare sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o comunque esclusi dalla formazione del reddito imponibile.
La determinazione sintetica del reddito può essere fondata anche sul contenuto sintetico di elementi indicati dalla capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in base al nucleo familiare e all’area territoriale di appartenenza.
L’ufficio ha comunque l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o mediante dei rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.

giovedì 5 agosto 2010

5 agosto 2010: ultimo giorno per il pagamento delle imposte per le attività soggette a studi di settore

Scade oggi 05/08/2010 il termine per il pagamento delle imposte derivanti da Unico 2010 per le attività soggette agli studi di settore e che hanno optato per il pagamento tardivo con maggiorazione dello 0,4%, in particolare devono provvedere al pagamento le seguenti categorie di soggetti:
• Persone fisiche, società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano la dichiarazione dei redditi – Unico 2010 a cui si applicano gli studi di settore.
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto per l’anno 2010 con la maggiorazione dello 0,4%. Versamento tramite F24 in modalità telematica per tutti i possessori di partita Iva.
Codice tributo:
4001 IRPEF saldo
4033 IRPEF acconto - 1 ^ rata
3800 IRAP saldo
3812 IRAP acconto - 1 ^ rata
3801 Addizionale Regionale IRPEF
3844 – Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – saldo
3843 – Addizionale comunale all’Irpef – autotassazione – acconto
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 – 06/07/2010 con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
Codice tributo : 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.
• Persone fisiche che presentano la dichiarazione dei redditi – Unico 2010 e che si avvalgono del regime agevolato per le nuove attività (c.d. forfettino)
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF dovuta in base alla dichiarazione dei redditi – Unico 2010 – con la maggiorazione dello 0,4%
Codice tributo: 4025 – Imposta sostitutiva dell’Irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 – 06/07/2010 con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
Codice tributo : 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
• Soggetti IRES tenuti al Modello Unico 2010 con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, delle imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e di 1° acconto per l’anno 2010 con la maggiorazione dello 0,4%.
Codice tributo:
2003 IRES saldo
2001 IRES acconto - 1 ^ rata
3800 IRAP saldo
3812 IRAP acconto - 1 ^ rata
Versamento, in unica soluzione o come 1^ rata, dell’IVA relativa al 2009 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,4% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2010 – 06/07/2010 con ulteriore maggiorazione dello 0,4%
Codice tributo: 6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale.
• Soggetti iscritti alla Camera di Commercio al quale si applicano gli studi di settore
Versamento diritto annuale alla camera di commercio di appartenenza con la maggiorazione dello 0,4%..
Codice tributo: 3850 Diritto camerale
• UNICO 2010- Studi di settore
Versamento dell’Irpef, Ires, Irap ed Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,4%.
Versamento della eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell’adeguamento spontaneo agli studi di settore – con la maggiorazione dello 0,4%.
Codice tributo:
4001 IRPEF saldo
2003 IRES saldo
3800 IRAP saldo
6494 Studi di settore – Adeguamento Iva
4726 – Persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n.195/99
2118 – Soggetti diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione 3% adeguamento studi di settore -art. 2, comma 2 bis, D.P.R. n. 195/99

Proroga adempimenti fiscali al 20 agosto 2010: pubblicato in G.U. il DPCM 27 luglio 2010

Pubblicato definitivamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto il Dpcm del 27 luglio, che fa slittare al 20 agosto gli adempimenti fiscali e i versamenti in scadenza a partire dal 1° dello stesso mese. L'effetto "trascinamento" della norma modifica anche i termini di presentazione del modello 770 semplificato e ordinario di quest'anno. Mini differimento dei termini anche per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento. Per loro la scadenza "passa" dal 16 al 20 agosto.
Per il 2010 arriva la proroga di Ferragosto disposta per consentire ai contribuenti, in corrispondenza delle vacanze estive, di usufruire di un periodo di tempo più lungo per effettuare i versamenti senza alcuna maggiorazione.
Nessuno slittamento dei termini, invece, è previsto per gli "interessati" dagli studi di settore per i quali resta confermata la data del 5 agosto come termine ultimo per provvedere ai versamenti risultanti da Unico 2010, compreso il primo acconto per il 2010, con la maggiorazione dello 0,40 per cento, nel caso non abbiano provveduto entro il 6 luglio.
Il Dpcm del 27 luglio, prevedendo che gli adempimenti fiscali e i versamenti che ricadono nel periodo dal 1° al 20 agosto possono essere effettuati entro il giorno 20, senza alcuna maggiorazione, produce un "effetto domino" che investe anche la presentazione in via telematica del modello 770. La scadenza "naturale" per la presentazione on line del modello 770 semplificato e ordinario è quella del 31luglio, che quest'anno cade di sabato e aveva già usufruito di un mini-slittamento a lunedì 2 agosto, e ora, in virtù della stesura dell'articolo 1 del decreto, rientra nella proroga generale del 20 agosto.
Cosi il testo del Dpcm del 27 luglio 2010-08-05
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2010
Differimento dei termini di effettuazione dei versamenti che hanno scadenza entro il giorno 20 del mese di agosto 2010.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010
Preambolo
Preambolo
In vigore dal 3 agosto 2010
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 5, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti
dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante l'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta regionale sulle attivita' produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Considerato che i termini di effettuazione dei versamenti ricadenti nel mese di agosto 2010 coincidono con il periodo di sospensione feriale estiva delle attivita' lavorative;
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un differimento dei predetti termini per consentire ai contribuenti di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti versamenti, evitando i disagi in corrispondenza delle vacanze estive;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Articolo 1 -
Art. 1
In vigore dal 3 agosto 2010
1. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2010, possono essere effettuati entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
2. Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attivita' economiche per le quali sono state elaborati gli studi di settore, nonche' il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

mercoledì 4 agosto 2010

Manovra correttiva 2010 versione definitiva: limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore

Dopo l’approvazione di camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo una sintesi dell’articolo 20 in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 20
Adeguamento delle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
Al fine di adeguare le disposizioni nazionali a quelle comunitarie in materia di antiriciclaggio, le seguenti limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate dall’attuale importo di € 12.500 a quello di € 5.000:
a) è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore quando il valore di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 5.000;
b) gli assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000 devono recare l’indicazione del nome e della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
c) il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a € 5.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità;
d) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
e) i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad somma non eccedente.
È preclusa l’applicazione delle seguenti sanzioni di cui all’articolo 58 del D.Lgs. n. 231/2007:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito nel caso di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore di importo complessivamente pari o superiore a € 5.000 e di assegni bancari o postali di importo pari o superiore a € 5.000;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo nel caso di saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 20% del saldo del libretto al portatore nel caso di libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000, se tali violazioni siano commesse dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010

martedì 3 agosto 2010

Manovra correttiva 2010: aggiornamento del catasto nella versione definitiva

Dopo l’approvazione di camera e Senato dello scorso 29 luglio 2010 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione - n. 122 del 30 luglio 2010 - del D.L. del 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.
Riportiamo l’articolo 19 in materia di aggiornamento del catasto con le modifiche apportate in sede di conversione del suddetto decreto.
Art. 19
Aggiornamento del catasto
Entro il 31 dicembre 2010, i proprietari di immobili che non risultano al catasto devono presentare, ai fini fiscali, la dichiarazione di aggiornamento catastale. L’Agenzia del territorio renderà disponibili gratuitamente ai Comuni le dichiarazioni di accatastamento per i controlli di conformità urbanistica-edilizia, attraverso un sistema di regole tecnico-giuridiche emanate entro e non oltre 60 giorni dal 1° gennaio 2011con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.
Tali decreti devono comunque assicurare ai Comuni la piena accessibilità ed interoperatività applicativa delle banche dati al fine di contribuire al miglioramento ed aggiornamento della qualità dei dati, secondo le specifiche tecniche e le modalità operative con i medesimi decreti.
Al fine di assicurare l’unitarietà del sistema informativo catastale nazionale, i Comuni utilizzeranno le applicazioni informatiche e i sistemi di interscambio messi a disposizione dall’Agenzia del territorio. Inoltre, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è costituito un organo paritetico di indirizzo sulle modalità di attuazione e la qualità dei servizi assicurati dai Comuni e dall’Agenzia del territorio nello svolgimento delle sue funzioni. Tale organo riferisce con scadenza semestrale al Ministro dell’economia e delle finanze che può proporre al Consiglio dei Ministri modifiche normative e di sviluppo del processo di decentramento.
Se non si procede alla regolarizzazione catastale, scatteranno i controlli incrociati tra l’Agenzia del Territorio e i Comuni.