venerdì 8 maggio 2015

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni su Unico e 730 2015

Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti
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Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?
Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.
Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.
Crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.
Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.
Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.
Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.
Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
Erogazioni liberali a favore delle Onlus
In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:
• se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)
• se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.
Detrazioni per familiari a carico
Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.
Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

lunedì 4 maggio 2015

Decreto flussi 2015: 13.000 nuovi ingressi

L’Italia apre le porte a 13.000 stranieri per motivi di lavoro stagionale ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero. Infatti, dalle ore 9.00 di domani sarà possibile il pre-caricamento delle domande per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2015. Le domande, in particolare, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag. 
A stabilirlo è il DPCM del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Rispetto all’anno passato ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”. 
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali. 
Soggetti interessati
Infatti, la quota d’ingresso riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Molodova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
Nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. 
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. 
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. 
Invio istanze
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag. Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli. Il pre caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di domani 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 29 aprile 2015

Tassa di vidimazione annuale libri sociali 2015: ravvedimento operoso

L’obbligo di versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali, che va eseguito dalle società di capitali, scadeva il 16 marzo.
L’obbligo di pagamento deriva dall’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, e l’importo è individuato in 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, o in 516,46 euro se i menzionati parametri sono superiori.
Scaduto il termine per il versamento, per coloro i quali non vi hanno provveduto tempestivamente si aprono le porte del ravvedimento operoso.
Adesso, i problemi cominciano dal modo in cui si devono pagare le imposte. Come avevamo evidenziato nel 2000 (si veda l’apposita scheda di commento su diverse risposte a quesiti fornite dall’allora vigente Direzione centrale riscossione del Ministero delle Finanze), occorre, per ravvedersi, utilizzare sia il modello F24 sia il modello F23:
- tramite il modello F24, si paga la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”, istituito con la circolare n. 4 del 1996;
- tramite il modello F23, si paga la sanzione, con codice tributo “678T”, con causale “SZ” indicando il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
La “duplicazione” del pagamento deriva dal fatto che, nella riforma della riscossione del 1997, forse per una svista, il codice “7085”, istituito come visto in precedenza, è confluito nel sistema del modello F24, mentre per la sanzione è rimasto il codice “678T”, utilizzabile come intuibile solo con il modello F23.
Ardua è, poi, la delineazione della sanzione.
L’art. 9 del DPR 641/72 stabilisce: “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila”.
Nessun problema per le tasse che si pagano una volta sola, o per la tassa che si paga per la prima volta (pensiamo alla tassa da pagare quando si istituiscono i libri contabili).
Quid iuris per la tassa che va pagata annualmente, in forza del combinato disposto dell’art. 2 e delle norme contenute nella Tariffa allegata al DPR 641/72?
Da quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la sanzione è sempre quella dell’art. 9, non rientrando la fattispecie nell’art. 13 del DLgs. 471/97, che punisce ogni mancato pagamento di un tributo nella misura del 30%.
Non è però così scontato, tant’è vero che, prima della riforma del DLgs. 473/97, la situazione del tardivo pagamento della tassa annuale era disciplinata dal richiamato art. 9, ed era punita con una soprattassa di entità più lieve.
Alcuni commentatori, con un’interpretazione che pare più corretta, hanno sostenuto che l’omesso pagamento della tassa annuale rientra non nell’art. 9 del DPR 641/72 bensì nell’art. 13 del DLgs. 471/97, norma che, dopo il 1997, disciplina tale violazione per tutti i tributi, a prescindere dal fatto che sia contemplata dalla legge istitutiva dei medesimi.
Ora, se si rientra nell’omesso pagamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, non solo la sanzione sarebbe parametrata al 30% del tributo non versato, ma opererebbe la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo e (ma su questo si potrebbe discutere) sarebbe inibita la definizione agevolata.
Per contro, se si opta per l’art. 9 del DPR 641/72, tecnicamente la violazione è un omesso assolvimento della tassa e non un omesso pagamento, quindi, da un lato, il ravvedimento non potrebbe avvenire ai sensi della lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (circoscritta al caso delle violazioni sui versamenti), dall’altro, nessun dubbio dovrebbe sussistere per la definizione agevolata.
Il ravvedimento, se posto in essere ad esempio entro dieci giorni dalla scadenza, dovrebbe a questo punto avvenire con riduzione della sanzione del 100% a 1/9 e non a 1/10 del minimo.
La situazione sembra simile al registro sulle locazioni, ove il tributo può essere corrisposto all’atto della registrazione e annualmente (il mancato versamento dell’imposta annuale non dà luogo all’omessa registrazione ma al tardivo versamento).
Premesso ciò, non si hanno notizie su disconoscimenti del ravvedimento con riduzione a 1/10 ai sensi della lettera a).
A prescindere da come si intenda inquadrare la violazione, si tratta, per la tassa sulla vidimazione dei libri sociali, di tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbero esservi dubbi sull’applicabilità “intera” dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come riformato dalla L. 190/2014. Quindi, il ravvedimento operoso, in sostanza, può avvenire sino alla notifica dell’atto di recupero dell’imposta.
Fonte: Eutekne

giovedì 23 aprile 2015

INTRASTAT 2015: le novità per la presentazione degli elenchi entro 25 aprile 2015

Entro il prossimo 25 aprile è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT: 
i) per i soggetti mensili in riferimento al mese di Marzo 2015; 
ii) per i soggetti trimestrali relativamente al 1° trimestre 2015. 
iii) Già da questo adempimento sono operative le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014. 
Le novità 
L’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). 
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, con cui sono modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). 
Il citato provvedimento attuativo, non ha ridefinito il contenuto dei modelli, ma si è limitato a modificare le istruzioni per l’uso e la compilazione dei medesimi, sostituendo l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 e prevedendo che le semplificazioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Non era chiaro se le modifiche avrebbero trovato applicazione già a partire dagli elenchi Intrastat relativi all’inizio del 2015. Sul punto, l’art. 2 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Periodicità di presentazione
Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: 
• con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000;
• con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto.
Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare: 
• delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1;
• degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2.
Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all’interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l’intero elenco a cui si riferisce. 
Come evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente. 
Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 22 aprile 2015

Spesometro per moneta elettronica (pos) 2015: entro il 30 aprile l’invio

Giovedì 30 aprile è l’ultimo giorno a disposizione degli operatori finanziari (banche poste, eccetera) per trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati, rilevati l’anno scorso, delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate.
Nella comunicazione, la cui trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 18 ottobre 2013, devono essere indicati: 
• i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
• gli importi complessivi di ogni singola transazione
• la data in cui è stata effettuata la transazione
• il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Per la precisione, va riportato il codice fiscale dei soggetti associati, con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi pos (point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, evidenziando, per ogni terminale, l’apposito codice identificativo.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con esito positivo del file contenente le comunicazioni.
L’avvenuta presentazione è attestata mediante una ricevuta che riporta i seguenti dati: 
• la data e l’ora di ricezione del file
• l’identificativo del file attribuito dall’utente
• il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso
• il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
I dati e le notizie, inviati all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale ai fini della valutazione della capacità contributiva, nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, e inseriti nei sistemi informativi riducendo al minimo l’utilizzazione degli stessi, mediante analisi eseguite in modo anonimo, e identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza nella trasmissione dei dati, è garantita, inoltre, dal sistema dell’invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante adozione di misure di controllo degli accessi al sistema, crittografia e cifratura degli archivi. 
Fonte: fisco Oggi

venerdì 17 aprile 2015

Bonus bebè 2014-2015. Le istruzioni operative

L’INPS, con la circolare n. 169 di ieri, ha fornito le tempistiche e le modalità operative in merito al diritto della madre lavoratrice di richiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per il biennio 2014-2015. Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando: a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. 
Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal proposito, si rammenta che il recente decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione), ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione. 
Ambito di applicazione
Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS. A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Restano invece esclusi: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione. 
Importo e durata del contributo
L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 
Ritiro voucher
I voucher per i servizi di baby-sitting sono unicamente quelli cartacei e possono essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. I voucher possono essere ritirati, entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accompagnamento della domanda tramite i canali telematici, in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: 
• contact center INPS/INAIL: contattando da telefono fisso il numero gratuito 803.164, oppure da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante; 
• fax al numero gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL; 
• online sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”; 
• la sede INPS. 
Rinuncia del beneficio
Nel caso in cui la madre lavoratrice intenda rinunciare al beneficio, potrà farlo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS. Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i buoni lavoro non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. A tal proposito, si precisa che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro ovvero a multipli di 600 euro.
Ulteriori indicazioni dell’INPS
1) Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili. A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre 2014, l'INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. In particolare, si segnala che le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
2) l’INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha innovato ed integrato, per quanto concerne gli anni 2014 e 2015, le istruzioni relative al campo di applicazione ed all'importo del beneficio. 
3) con il Messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, l'INPS torna sull'argomento per precisare che nella domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2015 la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE conforme alla vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159).
4) con il DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015.sono state definite Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio consistenti nel fatto che l'assegno è corrisposto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati. 

giovedì 16 aprile 2015

Equitalia: come richiedere la rateazione delle cartelle

Se un tempo il ricorso alla rateazione delle cartelle Equitalia era una procedura poco applicata, ora, è diventata una prassi comune anche in conseguenza delle note difficoltà economiche che il nostro Paese  e che anche gli operatori del gioco stanno subendo. Vediamo quali soggetti possono ricorrere alla rateazione e con quali modalità.
I soggetti che possono richiedere un piano dilatorio delle somme iscritte a ruolo ad Equitalia sono:
• le persone fisiche;
• le società;
• gli Enti.
La richiesta di rateazione delle cartelle Equitalia cambia a seconda dell’entità dell’importo: se quest’ultimo è inferiore a 50.000 euro basterà presentare una semplice istanza per ottenere un piano di rateazione ordinario, mentre se l’importo supererà i 50 mila euro allora il soggetto che intende richiedere la rateazione dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà economica.
La domanda, dopo la compilazione di moduli messi a disposizione da Equitalia, può essere presentata:
• online, attraverso il sito www.gruppoequitalia.it;
• a mano, presentandosi a uno Sportello Equitalia;
• per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Equitalia concede la possibilità di optare per un piano ordinario di rateazione in 72 rate mensili (6 anni) oppure per un piano straordinario in 120 rate mensili (10 anni); per quest’ultimo sono stati stabiliti, da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i criteri per l’individuazione del numero di rate massimo concedibile per ogni singolo soggetto. Eccoli qui di seguito:
• il soggetto deve trovarsi in una grave situazione di difficoltà economica legata a fatti estranei alla propria responsabilità;
• per le ditte individuali e per le persone fisiche, l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello ISEE;
• per le altre forme di impresa, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e il richiedente deve dimostrare di avere un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.
In tutti i casi sopra indicati, se da un lato l’importo minimo della rata è di 100,00 euro, al di sotto del quale il piano di rateazione non può essere concesso, dall’altro lato il soggetto richiedente può optare per un piano a rate variabili e crescenti.
Infine occorre precisare che il piano di rateazione concesso dall’Agente della Riscossione rimane valido fino a quando non vengano saltate dal soggetto debitore 8 rate anche non consecutive e, anche in questo caso, è possibile richiedere la rimessa in bonis del soggetto, attraverso un nuovo piano ordinario di rateazione, oppure la trasformazione a un piano straordinario accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sopra individuati.