giovedì 12 dicembre 2013

IMU 2013: chiarimenti dell’Agenzia Entrate dell’ 11/12/2013 sull’esenzione imu dei fabbricati delle imprese edili

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Risoluzione n.11/DF dell’11 dicembre 2013 fornisce opportuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’IMU per il c.d. magazzino delle imprese edili.
In particolare la società istante chiedeva al Ministero lumi in merito all’esenzione relativa a tali beni merce, in vista dell’imminente scadenza del versamento del saldo, prevista per il 16 dicembre 2013.
Il Ministero richiamando l’art.13 del DL n.201/2011, conv. con modif. con L. 214/2011 e successivamente l’art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. con modif. con l. 124/2013, chiarisce che non è dovuta la seconda rata dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per il medesimo anno l’IMU resta dovuta fino al 30 giugno 2013.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone che a decorrere dal 01° gennaio 2014, siano esentati dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Il concetto di fabbricati costruiti - Il Ministero sulla base delle richiamate norme, ritiene che per “fabbricati costruiti” sia da intendersi i fabbricati acquistati dall’impresa costruttrice sul quale la stessa ha proceduto a interventi di incisivo recupero ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) , d) ed f) del DPR 380/2001.
Il Ministero perviene a tale conclusione in virtù della considerazione che, ai fini IMU, l’art.5 comma 6 del D.Lgs. 504/92 stabilisce che, in caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’art.2 del D.Lgs. n.504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzioni, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
Dunque, secondo il Ministero, il legislatore ha operato un’equiparazione tra i fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero di cui all’art.3 comma 1 lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001 e i fabbricati in corso di costruzione.
Ai fini della determinazione della base imponibile IMU le due tipologie sono equiparate, in quanto i fabbricati in corso di costruzione sono considerati aree fabbricabili fino all’ultimazione dei lavori.
I fabbricati oggetto degli interventi di incisivo recupero sono dunque esentati ex art. 2 del DL 102/2013, ma soloa partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.
Gli ulteriori requisiti – Si ricorda che l’esclusione dall'imposta spetta al costruttore e cioè al soggetto titolare del permesso di costruzione del fabbricato.
La norma non richiede che l'impresa costruttrice abbia come oggetto dell'attività propria la costruzione di fabbricati, pertanto l'esclusione da imposta può essere usufruita da qualsiasi impresa che abbia costruito i fabbricati per la vendita anche come attività secondaria.
Sono escluse dal beneficio le immobiliari di gestione e cioè quelle che acquistano i fabbricati finiti per destinarli alla vendita; questi soggetti pertanto nelle more della vendita, devono assolvere l'Imu anche per i fabbricati sfitti.
L'esenzione IMU si applica sia ai fabbricati abitativi che strumentali (uffici o capannoni se costruiti per la vendita).
I fabbricati devono essere classificati fra le merci e indicati quindi fra le rimanenze nell'attivo circolantedello stato patrimoniale, ovvero nel libro Iva acquisti per i contribuenti in contabilità semplificata.
L'esclusione da imposta è prevista a condizione che i fabbricati non siano locati; quindi la concessione in comodato non dovrebbe far venir meno l'agevolazione.
Fonte: Eutekne