Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SVILUPPO E IMPRESA”

ART. 1 - Costituzione e denominazione
E’ costituita una Associazione, ai sensi degli art. 36 e segg. del Codice Civile, sotto la denominazione “SVILUPPO E IMPRESA” per brevità anche denominata “SEI” che nei successivi articoli verrà denominata Associazione.

ART. - 2 Sede
L’Associazione ha sede nel Comune di Anzio (RM) in Via Roma, 50.
L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, sedi secondarie ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece all’assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato.

ART. 3 - Caratteri
L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha scopi di lucro. Pertanto è esclusa la distribuzione tra i soci, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, se non imposte dalla legge. L’associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 4 - Scopi
Gli scopi dell’Associazione sono i seguenti:
- Promuovere, diffondere e sviluppare la realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane, professionali ed imprenditoriali;
- Promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei diritti degli operatori economici (imprese, professionisti, enti commerciali, ecc.) presenti nel territorio;
- Operare affinché i diritti e le prospettive degli operatori economici siano garantiti conformemente alle norme nazionali ed internazionali;
- Tutelare il prestigio ed il rispetto della funzione che gli operatori economici svolgono nel contesto economico e sociale del territorio;
- Tutelare i diritti e gli interessi degli associati anche attraverso l’ampliamento della base associativa e l’elaborazione di proposte normative;
- Favorire la conoscenza della cultura imprenditoriale e professionale come opportunità di sviluppo sociale, di integrazione tra popoli e razze e per la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini;
- Fornire agli associati informazioni, formazione, addestramento tecnico professionale, soluzioni integrate e assistenza alle problematiche imprenditoriali e professionali ed alla tutela dei propri diritti;
- Effettuare studi economici, normativi e tecnici, a supporto delle finalità di sviluppo sociale ed imprenditoriale del territorio;
- Valorizzare e promuovere le politiche di innovazione, ottimizzazione delle risorse, l’efficienza e l’efficacia dei sistemi economici integrandoli con le prospettive di uno sviluppo sostenibile e rispettoso dell’ambiente;
- Valutare gli impatti, gli effetti e le prospettive di politiche e piani di sviluppo sul territorio in proprio e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- Proporre, assistere, supportare, sostenere, concertare con la pubblica amministrazione la realizzazione di politiche economiche volte alla crescita delle attività imprenditoriali e professionali;
- Creare opportunità di lavoro agli operatori economici favorendo la nascita di nuove imprese e professionisti e sviluppando le attività di quelli già esistenti;
- Partecipare a manifestazioni, incontri e collaborazioni con altre associazioni, aventi per oggetto tali attività sia in ambito nazionale che internazionale.
A tal fine l’associazione potrà altresì aderire ad altri organismi presentanti identità d’interessi nazionali ed internazionali, patrocinare come ente esponenziale di rappresentanza gli interessi degli operatori economici e pertanto confluire in preesistenti associazioni o confederazioni sindacali sia attraverso fusione sia attraverso affiliazione.

ART. 5 - Attuazione degli scopi sociali ed attività patrimoniale ed economica
Per l’attuazione degli scopi sociali l’Associazione potrà:
a. compiere ogni operazione finanziaria, mobiliare e immobiliare che sia ritenuta utile, necessaria e pertinente all’oggetto sociale;
b. esercitare anche attività commerciali, organizzare feste incontri manifestazioni e concorsi, ed ogni altra attività che sia di supporto finanziario o accessoria alla realizzazione degli scopi dell’associazione;
c. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo di terzi;
d. il patrimonio dell’associazione è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione; dalle quote associative; dai proventi delle attività esercitate o promosse dall’associazione; dai lasciti, donazioni, largizioni e contributi di enti pubblici e privati.

ART. 6 – Durata
La durata della Associazione è indeterminata.

ART. 7 - Soci
Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, i soci potranno essere distinti nelle seguenti categorie:
1.soci effettivi;
2.soci onorari.
Potranno essere iscritti come soci effettivi le imprese, le società, i professionisti e le persone fisiche che ne facciano richiesta con apposito modulo al presidente dell’associazione.
La loro ammissione è deliberata dal presidente dell’associazione che formalmente accetta il nuovo socio iscrivendolo sul libro soci dell’Associazione.
I soci effettivi godono di tutti i diritti e sono soggetti a tutti i doveri inerenti per legge e per statuto all’Associazione. Questi hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni. I soci (se persone fisiche devono essere maggiorenni) partecipano alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto.I soci onorari, che potranno essere solo persone fisiche, sono nominati dall’assemblea ed hanno i medesimi diritti dei soci effettivi tranne l’obbligo di corrispondere il pagamento del contributo annuo; Si esclude espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili neppure a causa di morte ed è espressamente esclusa la rivalutabilità delle quote o contributi associativi.

ART. 8 -Scioglimento del rapporto associativo
Costituiscono causa di scioglimento del rapporto associativo:
lo scioglimento della Associazione, le dimissioni ed il mancato pagamento del contributo associativo annuo.
I soci che intendono rinunciare alla loro appartenenza al Associazione devono darne comunicazione scritta almeno 30 giorni prima del 31 dicembre. La risoluzione del rapporto associativo non esonera il socio dall’obbligo del pagamento dei contributi associativi per l’anno in corso.

ART. 9 - Contributi associativi
Tutti i soci, esclusi quelli onorari, sono tenuti a corrispondere un contributo annuo associativo stabilito dall’assemblea, l’importo di detto contributo potrà essere variato in ogni momento a cura dell’organo amministrativo. Il socio che non è in regola con i pagamenti non può esercitare i diritti che gli spettano come tale; sarà inoltre considerato dimissionario, qualora la mora duri oltre il 31 dicembre dell’anno cui i contributi si riferiscono. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dall’organo amministrativo.

ART. 10 -Domicilio dei soci
Il domicilio degli Associati, per qualsiasi rapporto ed atto tra gli stessi e l’Associazione, viene eletto nella residenza indicata nella domanda stessa od in quella risultante da successive comunicazioni del socio, da effettuarsi all’Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 11 -Organi sociali
Sono organi sociali: l’Assemblea dei soci e l’Organo amministrativo

ART. 12 -Assemblea dei soci
L’assemblea è costituita da tutti i soci iscritti sul libro soci. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuto o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate dall’organo amministrativo, il quale deve provvedervi anche su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci aventi diritto il voto per un’assemblea ordinaria; e di un terzo per un assemblea straordinaria. ,Nella richiesta devono essere specificati, a pena di inefficacia, l’oggetto o gli oggetti su cui deliberare ed i motivi della richiesta stessa. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l’assemblea dovranno essere depositati presso la Segreteria dell’Associazione, a disposizione dei soci, gli atti riguardanti gli argomenti posti all’ordine del giorno ed in particolare la documentazione relativa al bilancio o rendiconto quando l’oggetto dell’assemblea è la loro approvazione. Le assemblee sono presiedute dal Presidente che viene nominato dalla maggioranza dei presenti tra una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Ogni socio ha diritto ad un solo voto secondo le disposizioni dell’art. 2532 comma 2 del C.C. e può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un Consigliere. Un socio non può rappresentare per delega più di 5 soci. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un’apposita raccolta cronologica.

ART. 13 - Assemblea ordinaria
L’assemblea ordinaria viene convocata dall’organo amministrativo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e comunque obbligatoriamente almeno una volta all’anno ed entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta dei soci e per una data che non superi i trenta giorni da quella convocazione stessa. La convocazione deve essere effettuata mediante affissione presso la sede sociale almeno 20 giorni prima dell’adunanza o mediante lettera o e-mail spedita ai soci aventi diritto al voto almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
L’assemblea ordinaria delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione e su quant’altro ad essa demandato per legge e per statuto. In particolare è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci, in seconda convocazione, da fissarsi almeno il giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’assemblea ordinaria è competente in merito alle seguenti materie: approvazione dei rendiconti consuntivi e preventivi; nomina dell’organo amministrativo; approvazione e modificazione dei regolamenti. E’ altresì competente per tutte le materie attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione, che non rientrano nella competenza della Assemblea Straordinaria e che sono legittimamente sottoposte al suo esame.

ART. 14 - Assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione, da indicarsi (ad almeno un giorno) di distanza dalla prima, con la presenza della maggioranza dei soci.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; scioglimento dell’Associazione, modalità di liquidazione e destinazione delle attività residue.

ART. 15 - Cariche sociali
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci effettivi in possesso dei seguenti requisiti: aver compiuto la maggiore età; non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

ART. 16 – Organo Amministrativo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 a 5 membri. I Consiglieri durano in carica per un quinquennio e possono essere rieletti. La nomina dei consiglieri, previa determinazione del loro numero spetta all’assemblea, detta carica è elettiva e gratuita e rispettosa del principio della pari opportunità tra donne e uomini

ART. 17 – Presidente e Consiglio direttivo
Se non già stabilito dall’assemblea dei soci nell’atto di nomina, nell’ambito dei membri del Consiglio direttivo verrà nominato a maggioranza semplice un Presidente. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri. Esse saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione dovrà essere comunicato tramite affissione nella sede sociale o per lettera o e mail almeno 10 giorni prima della riunione e in caso di urgenza per telegramma o per telefax almeno tre giorni prima. Nell’avviso di convocazione dovranno essere indicate le materie da trattare. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

ART. 18 – Competenza
Al presidente, in virtù della delega espressa con il presente statuto, spetta l’amministrazione dell’associazione, il potere di associare i nuovi soci e dimettere i soci dimissionari o in mora con i pagamenti delle quote annuali senza sentire il parere del Consiglio direttivo. Il Presidente può delegare a singoli soci l’esecuzione delle decisioni prese e nominare commissioni di soci per specifiche funzioni amministrative od attività dell’Associazione. Il Consiglio direttivo invece ha tutti i poteri di straordinaria amministrazione della Associazione, fatta esclusione delle materie di competenza dell’assemblea. Sono inoltre compiti del Consiglio Direttivo:
a) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
b) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
c) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
Il Consiglio Direttivo ha infine l’obbligo di redigere annualmente entro il 30 aprile il bilancio dell’associazione costituito da un rendiconto patrimoniale ed economico della gestione dal quale risultino i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti da portare in approvazione all’assemblea dei soci.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto e rispettoso del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

ART. 19 - Rappresentanza dell’Associazione
Il potere di rappresentanza della Associazione di fronte a terzi, nonché quello di firma, spettano al Presidente del Consiglio direttivo.

ART. 20 - Dimissioni e decadenza
Le dimissioni del Presidente del Consiglio direttivo, la certificata impossibilità definitiva dello stesso ad esercitare le sue mansioni o le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri comportano la decadenza dell’organo amministrativo, che rimarrà in carica per la sola ordinaria amministrazione sino alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro 30 giorni dal fatto che comporta la decadenza.

ART. 21 - Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare e si chiude pertanto al 31/12 di ogni anno.

ART. 22 - Liquidazione e scioglimento
In caso di liquidazione o di scioglimento della Associazione per qualunque motivo, l’Assemblea nomina e può revocare i liquidatori, determinandone i poteri. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentiti gli eventuali organismi di controllo previsti per legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile.