mercoledì 29 aprile 2015

Tassa di vidimazione annuale libri sociali 2015: ravvedimento operoso

L’obbligo di versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali, che va eseguito dalle società di capitali, scadeva il 16 marzo.
L’obbligo di pagamento deriva dall’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, e l’importo è individuato in 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, o in 516,46 euro se i menzionati parametri sono superiori.
Scaduto il termine per il versamento, per coloro i quali non vi hanno provveduto tempestivamente si aprono le porte del ravvedimento operoso.
Adesso, i problemi cominciano dal modo in cui si devono pagare le imposte. Come avevamo evidenziato nel 2000 (si veda l’apposita scheda di commento su diverse risposte a quesiti fornite dall’allora vigente Direzione centrale riscossione del Ministero delle Finanze), occorre, per ravvedersi, utilizzare sia il modello F24 sia il modello F23:
- tramite il modello F24, si paga la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”, istituito con la circolare n. 4 del 1996;
- tramite il modello F23, si paga la sanzione, con codice tributo “678T”, con causale “SZ” indicando il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
La “duplicazione” del pagamento deriva dal fatto che, nella riforma della riscossione del 1997, forse per una svista, il codice “7085”, istituito come visto in precedenza, è confluito nel sistema del modello F24, mentre per la sanzione è rimasto il codice “678T”, utilizzabile come intuibile solo con il modello F23.
Ardua è, poi, la delineazione della sanzione.
L’art. 9 del DPR 641/72 stabilisce: “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila”.
Nessun problema per le tasse che si pagano una volta sola, o per la tassa che si paga per la prima volta (pensiamo alla tassa da pagare quando si istituiscono i libri contabili).
Quid iuris per la tassa che va pagata annualmente, in forza del combinato disposto dell’art. 2 e delle norme contenute nella Tariffa allegata al DPR 641/72?
Da quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la sanzione è sempre quella dell’art. 9, non rientrando la fattispecie nell’art. 13 del DLgs. 471/97, che punisce ogni mancato pagamento di un tributo nella misura del 30%.
Non è però così scontato, tant’è vero che, prima della riforma del DLgs. 473/97, la situazione del tardivo pagamento della tassa annuale era disciplinata dal richiamato art. 9, ed era punita con una soprattassa di entità più lieve.
Alcuni commentatori, con un’interpretazione che pare più corretta, hanno sostenuto che l’omesso pagamento della tassa annuale rientra non nell’art. 9 del DPR 641/72 bensì nell’art. 13 del DLgs. 471/97, norma che, dopo il 1997, disciplina tale violazione per tutti i tributi, a prescindere dal fatto che sia contemplata dalla legge istitutiva dei medesimi.
Ora, se si rientra nell’omesso pagamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, non solo la sanzione sarebbe parametrata al 30% del tributo non versato, ma opererebbe la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo e (ma su questo si potrebbe discutere) sarebbe inibita la definizione agevolata.
Per contro, se si opta per l’art. 9 del DPR 641/72, tecnicamente la violazione è un omesso assolvimento della tassa e non un omesso pagamento, quindi, da un lato, il ravvedimento non potrebbe avvenire ai sensi della lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (circoscritta al caso delle violazioni sui versamenti), dall’altro, nessun dubbio dovrebbe sussistere per la definizione agevolata.
Il ravvedimento, se posto in essere ad esempio entro dieci giorni dalla scadenza, dovrebbe a questo punto avvenire con riduzione della sanzione del 100% a 1/9 e non a 1/10 del minimo.
La situazione sembra simile al registro sulle locazioni, ove il tributo può essere corrisposto all’atto della registrazione e annualmente (il mancato versamento dell’imposta annuale non dà luogo all’omessa registrazione ma al tardivo versamento).
Premesso ciò, non si hanno notizie su disconoscimenti del ravvedimento con riduzione a 1/10 ai sensi della lettera a).
A prescindere da come si intenda inquadrare la violazione, si tratta, per la tassa sulla vidimazione dei libri sociali, di tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbero esservi dubbi sull’applicabilità “intera” dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come riformato dalla L. 190/2014. Quindi, il ravvedimento operoso, in sostanza, può avvenire sino alla notifica dell’atto di recupero dell’imposta.
Fonte: Eutekne

giovedì 23 aprile 2015

INTRASTAT 2015: le novità per la presentazione degli elenchi entro 25 aprile 2015

Entro il prossimo 25 aprile è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT: 
i) per i soggetti mensili in riferimento al mese di Marzo 2015; 
ii) per i soggetti trimestrali relativamente al 1° trimestre 2015. 
iii) Già da questo adempimento sono operative le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014. 
Le novità 
L’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). 
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, con cui sono modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). 
Il citato provvedimento attuativo, non ha ridefinito il contenuto dei modelli, ma si è limitato a modificare le istruzioni per l’uso e la compilazione dei medesimi, sostituendo l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 e prevedendo che le semplificazioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Non era chiaro se le modifiche avrebbero trovato applicazione già a partire dagli elenchi Intrastat relativi all’inizio del 2015. Sul punto, l’art. 2 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Periodicità di presentazione
Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: 
• con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000;
• con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto.
Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare: 
• delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1;
• degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2.
Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all’interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l’intero elenco a cui si riferisce. 
Come evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente. 
Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 22 aprile 2015

Spesometro per moneta elettronica (pos) 2015: entro il 30 aprile l’invio

Giovedì 30 aprile è l’ultimo giorno a disposizione degli operatori finanziari (banche poste, eccetera) per trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati, rilevati l’anno scorso, delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate.
Nella comunicazione, la cui trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 18 ottobre 2013, devono essere indicati: 
• i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
• gli importi complessivi di ogni singola transazione
• la data in cui è stata effettuata la transazione
• il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Per la precisione, va riportato il codice fiscale dei soggetti associati, con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi pos (point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, evidenziando, per ogni terminale, l’apposito codice identificativo.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con esito positivo del file contenente le comunicazioni.
L’avvenuta presentazione è attestata mediante una ricevuta che riporta i seguenti dati: 
• la data e l’ora di ricezione del file
• l’identificativo del file attribuito dall’utente
• il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso
• il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
I dati e le notizie, inviati all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale ai fini della valutazione della capacità contributiva, nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, e inseriti nei sistemi informativi riducendo al minimo l’utilizzazione degli stessi, mediante analisi eseguite in modo anonimo, e identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza nella trasmissione dei dati, è garantita, inoltre, dal sistema dell’invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante adozione di misure di controllo degli accessi al sistema, crittografia e cifratura degli archivi. 
Fonte: fisco Oggi

venerdì 17 aprile 2015

Bonus bebè 2014-2015. Le istruzioni operative

L’INPS, con la circolare n. 169 di ieri, ha fornito le tempistiche e le modalità operative in merito al diritto della madre lavoratrice di richiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per il biennio 2014-2015. Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando: a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. 
Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal proposito, si rammenta che il recente decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione), ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione. 
Ambito di applicazione
Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS. A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Restano invece esclusi: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione. 
Importo e durata del contributo
L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 
Ritiro voucher
I voucher per i servizi di baby-sitting sono unicamente quelli cartacei e possono essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. I voucher possono essere ritirati, entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accompagnamento della domanda tramite i canali telematici, in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: 
• contact center INPS/INAIL: contattando da telefono fisso il numero gratuito 803.164, oppure da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante; 
• fax al numero gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL; 
• online sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”; 
• la sede INPS. 
Rinuncia del beneficio
Nel caso in cui la madre lavoratrice intenda rinunciare al beneficio, potrà farlo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS. Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i buoni lavoro non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. A tal proposito, si precisa che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro ovvero a multipli di 600 euro.
Ulteriori indicazioni dell’INPS
1) Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili. A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre 2014, l'INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. In particolare, si segnala che le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
2) l’INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha innovato ed integrato, per quanto concerne gli anni 2014 e 2015, le istruzioni relative al campo di applicazione ed all'importo del beneficio. 
3) con il Messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, l'INPS torna sull'argomento per precisare che nella domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2015 la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE conforme alla vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159).
4) con il DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015.sono state definite Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio consistenti nel fatto che l'assegno è corrisposto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati. 

giovedì 16 aprile 2015

Equitalia: come richiedere la rateazione delle cartelle

Se un tempo il ricorso alla rateazione delle cartelle Equitalia era una procedura poco applicata, ora, è diventata una prassi comune anche in conseguenza delle note difficoltà economiche che il nostro Paese  e che anche gli operatori del gioco stanno subendo. Vediamo quali soggetti possono ricorrere alla rateazione e con quali modalità.
I soggetti che possono richiedere un piano dilatorio delle somme iscritte a ruolo ad Equitalia sono:
• le persone fisiche;
• le società;
• gli Enti.
La richiesta di rateazione delle cartelle Equitalia cambia a seconda dell’entità dell’importo: se quest’ultimo è inferiore a 50.000 euro basterà presentare una semplice istanza per ottenere un piano di rateazione ordinario, mentre se l’importo supererà i 50 mila euro allora il soggetto che intende richiedere la rateazione dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà economica.
La domanda, dopo la compilazione di moduli messi a disposizione da Equitalia, può essere presentata:
• online, attraverso il sito www.gruppoequitalia.it;
• a mano, presentandosi a uno Sportello Equitalia;
• per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Equitalia concede la possibilità di optare per un piano ordinario di rateazione in 72 rate mensili (6 anni) oppure per un piano straordinario in 120 rate mensili (10 anni); per quest’ultimo sono stati stabiliti, da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i criteri per l’individuazione del numero di rate massimo concedibile per ogni singolo soggetto. Eccoli qui di seguito:
• il soggetto deve trovarsi in una grave situazione di difficoltà economica legata a fatti estranei alla propria responsabilità;
• per le ditte individuali e per le persone fisiche, l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello ISEE;
• per le altre forme di impresa, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e il richiedente deve dimostrare di avere un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.
In tutti i casi sopra indicati, se da un lato l’importo minimo della rata è di 100,00 euro, al di sotto del quale il piano di rateazione non può essere concesso, dall’altro lato il soggetto richiedente può optare per un piano a rate variabili e crescenti.
Infine occorre precisare che il piano di rateazione concesso dall’Agente della Riscossione rimane valido fino a quando non vengano saltate dal soggetto debitore 8 rate anche non consecutive e, anche in questo caso, è possibile richiedere la rimessa in bonis del soggetto, attraverso un nuovo piano ordinario di rateazione, oppure la trasformazione a un piano straordinario accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sopra individuati.

Cinque per mille 2015: fino al 7 maggio 2015 l’invio delle domande di iscrizione online

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2015. L’istituto è stato messo a regime dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, legge 190/2014), trasformandosi da beneficio provvisorio, riproposto di anno in anno da specifiche norme, in una forma permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
E’ già aperto il canale telematico messo a disposizione dalle Entrate per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che avranno tempo fino al 7 maggio per inviare la domanda di iscrizione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, fornisce agli interessati le necessarie informazioni, per l’anno in corso e per i successivi, su cosa, come e quando fare per accedere al riparto del cinque per mille.
Per la finalità, la legge di stabilità 2015 ha previsto una spesa di 500 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015, stabilendo che “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo” e lasciando invariate le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, e i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.
Novità, invece, in merito alla rendicontazione e al recupero delle somme attribuite: un Dpcm dovrà definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.
Il documento di prassi odierno, nel sottolineare che le istruzioni fornite valgono anche per gli esercizi successivi, ribadisce l’efficacia dei chiarimenti forniti con le precedenti circolari (9/2011, 10/2012 e 6/2013), con la sola eccezione di quanto previsto per la rendicontazione che verrà rinnovata dal Dpcm di prossima emanazione.
Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
A proposito di enti del volontariato, viene ricordato che le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987, che fino all’esercizio 2014 sono state incluse tra i destinatari del cinque per mille in quanto Onlus di diritto, per mantenere la qualifica a seguito delle mutate disposizioni normative (e, quindi, continuare, tra l’altro, ad accedere al beneficio del cinque per mille), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. È comunque previsto che le Ong già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale potranno continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe; l’erogazione del contributo avverrà una volta accertata l’avvenuta iscrizione.
Queste le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille: 
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale
• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991
• organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
• cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
• associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), Dlgs 460/1997).
Con riferimento invece alle associazioni sportive dilettantistiche, le stesse, per essere ammesse al beneficio, devono: essersi costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002; possedere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni; essere affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; avere un settore giovanile; svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani con meno di 18 anni, persone ultrasessantenni o soggetti svantaggiati.
Accesso al 5 per mille
Confermati, come già ricordato, i termini per i diversi adempimenti.
Gli enti interessati all’ammissione al beneficio devono presentare ogni anno la domanda di iscrizione (reperibile sul sito delle Entrate con le istruzioni) e la relativa dichiarazione sostitutiva. In particolare, gli enti del volontariato e le associazione sportive dilettantistiche, per i quali la procedura di iscrizione è gestita dall’Agenzia delle Entrate, devono trasmettere la domanda, esclusivamente per via telematica, a partire dal 26 marzo e fino alla data di chiusura del canale telematico, fissata al 7 maggio.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, corredata da una fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, va trasmessa entro il 30 giugno: gli enti del volontariato possono trasmetterla alla competente Dr delle Entrate con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata. Per facilitarne la predisposizione, la procedura telematica fornisce un modello in parte già precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni nel cui ambito si trova la sede legale.
Anche il termine per regolarizzare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva resta fissato al 30 settembre. Entro quel termine, l’ente, purché in possesso dei necessari requisiti alla data originaria di scadenza, può sanare le irregolarità, versando con F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro.
Pubblicazione degli elenchi
L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del cinque per mille. Quindi, oltre a quello degli enti del volontariato che gestisce direttamente, anche quelli curati dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, dal ministero della Salute, dal Coni, dal ministero dell’Interno e dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
In particolare, vengono messi on line: 
• gli elenchi di tutti gli iscritti, distinti per categoria
• l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato in seguito a eventuali correzioni anagrafiche
• gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti in seguito alle regolarizzazioni
• gli elenchi di tutti gli ammessi e esclusi per ciascuna categoria, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi;
Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, verrà pubblicato l’elenco generale di tutti gli enti ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, della categoria (o delle categorie) per la quale è stato ammesso al beneficio, la somma delle scelte ricevute in ciascuna categoria, il totale dell’importo spettante.
Il calendario
Dopo la scadenza del 7 maggio per presentare le domande di ammissione, queste le altre date da tener presenti: 
• entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti
• gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino al 20 maggio per chiedere la correzione di eventuali errori riscontrati
• l’elenco aggiornato viene ripubblicato entro il 25 maggio
• entro il 30 giugno gli enti del volontariato inviano le dichiarazioni sostitutive
• il 30 settembre è la data ultima per regolarizzare domanda di iscrizione e/o integrazione documentale.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 15 aprile 2015

Assicurazione contro gli infortuni domestici 2015

L’INAIL bussa alle porte di un milione e mezzo di italiani. Oggetto della lettera è “l’assicurazione contro gli infortuni domestici”. Infatti, è partita nei giorni scorsi una campagna di sensibilizzazione da parte dell’INAIL sull’obbligo assicurativo per chi si occupa – in via esclusiva, gratuitamente e senza subordinazione – della cura della casa e del nucleo familiare. La lettera, inviata ai potenziali sottoscrittori della polizza, contiene i principali chiarimenti per adempiere a quanto previsto dalla legge ricordando, altresì, che per tutelarsi bastano meno di 13 euro (12,95 euro per l’esattezza). La missiva è accompagnata da un bollettino postale precompilato. 
Ne dà notizia l’INAIL con un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito internet. 
A chi si rivolge?
I soggetti obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa sono: coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione); i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG); i lavoratori in mobilità; i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato. 
Soggetti esonerati
 Non sono, invece, tenuti a corrispondere la relativa somma tutti coloro che percepiscono un reddito personale fino a 4.648,1 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro. In tal caso basta redigere una semplice autocertificazione e il costo della polizza è interamente a carico dello Stato. 
Invalidità permanente
Per i soggetti che hanno attivato l’assicurazione, in caso di infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalingo/a”, è garantita una rendita mensile natural durante. Tale rendita è riconosciuta anche quando l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% e il suo importo mensile può oscillare dai 186,18 euro (invalidità del 27%) ai 1.292,90 euro (invalidità al 100%). In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
Fonte:  Fiscal Focus

giovedì 9 aprile 2015

730/2015 precompilato: info e assistenza dell’Agenzia delle Entrate

Motori accesi sulla linea di partenza per l’”operazione 730 precompilato”. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto attività di informazione e assistenza a tutto campo per consentire ai cittadini di venire a conoscenza e fruire della maggiore novità fiscale dell’anno: spot in Tv, mini guida sul sito istituzionale, video tutorial sul canale YouTube, comunicazioni veloci tramite Twitter, il camper su strade e piazze italiane.
Spot in Tv e su YouTube
Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme all’Agenzia delle Entrate, hanno messo a punto una campagna istituzionale di informazione, per illustrare le opportunità offerte a chi decide di avvalersi del modello già compilato reperibile – dal 15 aprile – sul sito dell’Agenzia.
I due spot realizzati già da sabato scorso sono diffusi gratuitamente sui canali della Rai e, da questa mattina, sono disponibili anche sul canale YouTube dell’Agenzia, "Entrate in Video”. Nei due mini filmati è descritto in modo semplice come richiedere il codice pin per accedere alla propria dichiarazione e quali siano i vantaggi in caso di accettazione della precompilata senza modifiche o di presentazione della stessa tramite un intermediario (Caf o professionista abilitato).
L’assistenza via web
On line, il sito dedicato al 730 precompilato, già visitato da oltre 150mila utenti soltanto nella prima settimana, mette a disposizione una serie di informazioni, dalle modalità di accesso all’applicazione all’agenda con le date da cerchiare in rosso, dalla “lista” dei vantaggi alle risposte ai quesiti più frequenti. Insomma uno strumento prezioso, con cui l’Agenzia guida il contribuente passo dopo passo verso il corretto assolvimento dell’adempimento dichiarativo.
Sul sito delle Entrate è reperibile anche una mini guida zeppa di informazioni in pillole: a chi è indirizzata la “precompilata”, perché conviene, quali dati sono già inseriti e quali si potranno introdurre o correggere.
Sul canale YouTube delle Entrate, invece, è disponibile (e ha già superato le 100mila visualizzazioni) il primo di una serie di video tutorial con i quali l’Agenzia mostrerà in concreto funzionamento del 730 precompilato.
E, ancora, “pillole informative” di 140 caratteri arriveranno anche tramite Twitter, attraverso il profilo istituzionale delle Entrate, che, per l’occasione, aprirà finestre di dialogo con i contribuenti.
In ufficio, per telefono o via mail, “corsie preferenziali” per le informazioni
I consueti canali di assistenza per il contribuente verranno potenziati, anche con linee e sportelli dedicati, in vista del prossimo 15 aprile, primo giorno in cui il 730 precompilato sarà reso disponibile in un’area riservata del sito dell’Agenzia.
Verranno attivate sia una linea dedicata sul canale di risposta scritta webmail sia una linea telefonica specifica nell’ambito del servizio offerto al numero 848.800.444.
In più, oltre alla consueta assistenza fornita dagli uffici territoriali (con o senza prenotazione), dal 15 aprile sarà possibile richiedere un appuntamento specifico per il servizio “dichiarazione 730 precompilata” per avere chiarimenti sui dati presenti nel modello.
Anche “Il Fisco mette le ruote” sulla strada del precompilato
Della task-force messa in campo dall’Agenzia fa parte anche il Camper, il collaudato ufficio mobile del Fisco, che sarà presente, non solo nelle piazze, ma anche presso gli ospedali delle principali città italiane, per fornire informazioni e chiarimenti agli interessati.
Chi salirà a bordo potrà richiedere il codice pin e controllare la propria dichiarazione avvalendosi dell’aiuto dei funzionari presenti.
La prima tappa è fissata all’Aquila per il 15 aprile, lo stesso giorno in cui si accenderà la luce verde alla visualizzazione delle precompilate. Il tour, dopo aver toccato tutte le regioni d’Italia, si concluderà nella prima settimana di luglio, quando sarà esposta la bandiera a scacchi per la presentazione del 730/2015. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 8 aprile 2015

730/2015 precompilato: come ottenere il pin dell’Agenzia delle Entrate e dell Inps

Il codice per accedere a Fisconline può essere richiesto via web, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Per la Certificazione unica, invece, i pensionati possono collegarsi al sito istituzionale dell’Inps, se dotati di pin, oppure rivolgersi a patronati, Caf e intermediari autorizzati.
Tutte le informazioni in un comunicato congiunto di Agenzia delle Entrate e Inps.
Per ottenere il pin personale e la password di primo accesso a Fisconline e, quindi, poter utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia (730 precompilato compreso), l’iter, completamente gratuito, non presenta alcuna difficoltà.
Si può procedere con una delle seguenti modalità: via web, per telefono o recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate; tutte le strade possono essere percorse o dal diretto interessato o da un suo delegato.
Se ci si reca in prima persona in un ufficio dell’Agenzia, presentata la richiesta, si ottiene la password per effettuare il primo accesso e la parte iniziale del pin; quella che completa il codice può essere immediatamente “scaricata” via internet.
Se invece il pin viene richiesto on line, per telefono o tramite un delegato, la prima parte del codice è rilasciata "a vista" mentre la seconda, unitamente alla password di primo accesso, arriva per posta, entro pochi giorni, al domicilio del contribuente che risulta in Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda la Certificazione unica, necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i pensionati già in possesso del codice pin rilasciato dall’Inps (ma anche coloro che nel 2014 hanno ottenuto una prestazione di sostegno al reddito, come cassintegrati e disoccupati) possono riceverla  collegandosi al sito dell’Istituto previdenziale. La procedura è semplice: dal box “servizi online”, con un click alla voce “servizi al cittadino”, si apre una maschera in cui inserire le proprie credenziali e, una volta acceduti, è possibile visualizzare e stampare il modello Cu. In alternativa, la Certificazione unica può essere richiesta, sempre a costo zero, presso i patronati.
Anche Caf e altri intermediari autorizzati possono rilasciarla, ma alcuni lo fanno a pagamento. I Caf che appartengono alla Consulta nazionale prestano il servizio gratuitamente. 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 2 aprile 2015

INPS artigiani e commercianti 2015: in arrivo gli avvisi bonari per la rata di febbraio 2015

In arrivo gli avvisi bonari per gli artigiani e commercianti. Da oggi, infatti, l’INPS inizia le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Tali avvisi, in particolare, saranno poi messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” –> “Posizione Assicurativa” –> “Avvisi Bonari”. 
Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. 
Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. 
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2194/2015. 
Avvisi bonari - All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. 
Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l'attività di vigilanza. 
La comunicazione – Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, è bene ricordare che l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio “Cassetto previdenziale”. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente indirizzo: “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”. 
Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Fonte: Fiscal Focus