venerdì 29 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: nuove disposizioni sul ravvedimento operoso

Il DL 98/2011, convertito in Legge 111/2011, introduce una nuova modalità di ravvedimento nel caso il contribuente che non abbia pagato le imposte provveda a farlo entro pochi giorni dalla scadenza originaria del debito. Si tratta di una terza via che potrà essere utilizzata per sanare pagamenti entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, che va ad aggiungersi ai già esistenti “ravvedimento breve” e “ravvedimento lungo” e che consentirà di pagare sanzioni più leggere nell’ordine dello 0,2% per ogni giorno di ritardo.
Schematizzando, con le novità introdotte dalla manovra correttiva 2011, le possibilità a disposizione del contribuente per sanare imposte non pagate alla scadenza sono diventare tre:
1. Ravvedimento Sprint: utilizzabile entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento;
2. Ravvedimento breve: utilizzabile dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza;
3. Ravvedimento lungo: utilizzabile entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Ma prima di entrare nel merito degli importi delle sanzioni, delle modalità di calcolo delle stesse e di eventuali esempi esplicativi, è bene richiamare la normativa in materia di ritardati od omessi versamenti.
L’art. 13, co. 1, del D.Lgs. 471/97, prevede che “chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.
L’art. 13, co. 1, lett. a), del D.Lgs. 472/97 stabilisce invece che “la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”.
La manovra correttiva è intervenuta sul primo comma dell’art.13 del D.Lgs. 471/97 e, nell’intento di raggiungere la finalità di coordinare l’entità delle sanzioni al ritardo dei versamenti, ha soppresso l’espressione “Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria”, estendendo a tutti i versamenti tributari il ravvedimento “sprint” che prima era concesso solo per gli omessi versamenti di tributi che erano oggetto di garanzia a favore dell’Erario.
La norma infatti prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. In pratica il 3% di sanzione del cosiddetto “ravvedimento breve” si riduce ulteriormente a un importo pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza originaria del debito d’imposta
Si tratta di una generale riduzione della sanzione riservata al contribuente che si dimentica di pagare le imposte ma che rimedia con pochi giorni di ritardo; una misura che ovviamente cresce con il passare dei giorni sino ad arrivare al limite massimo del quindicesimo giorno, quando lascia il posto al ravvedimento breve.
Quella introdotta è una novità nella normativa del ravvedimento operoso che risponde alla finalità di rendere l’impianto sanzionatorio più graduale, rafforzando l’aderenza della sanzione stessa alla gravità dell’adempimento.
Per riportare un esempio esplicativo di quanto scritto, si consideri un contribuente che non abbia pagato l’IVA relativa al mese di giugno di euro 15.000, in scadenza il 18 luglio 2011, che lo faccia il 26 luglio 2011, con un ritardo di otto giorni rispetto all’ordinaria scadenza.

giovedì 28 luglio 2011

AAMS: codici tributo per il pagamento delle sanzioni ai concessionari della raccolta di scommesse ippiche e sportive che sospendono l’attività di raccolta senza autorizzazione

I due codici c’erano già, ora si allineano all’evoluzione normativa. Con la risoluzione 75/E del 26 luglio i numeri 5133 e 5137, pur continuando ad assolvere la funzione di sempre, assumono una nuova denominazione. Vanno in pensione i riferimenti normativi oramai obsoleti, lasciando il posto a un titolo più chiaro che consente all’Amministrazione creditrice, i Monopoli di Stato, di gestire al meglio le nuove convenzioni di concessione della raccolta di scommesse ippiche e sportive.
In sostanza, i codici in questione servono a versare, tramite modello F24 accise (“Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”), le sanzioni comminate dall’Aams agli esercenti autorizzati che hanno deciso, in autonomia e senza autorizzazione, di sospendere l’attività di raccolta.
La somma raggiunge la cassa dei Monopoli con la motivazione “dentro” il codice tributo. Una motivazione che, fino a ieri, faceva riferimento ai contenuti di due decreti del 1999, sopravanzati dall’evoluzione delle norme nel settore del gioco.
Pertanto, ora, la denominazione dei due codici è, rispettivamente:
• per il 5133, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base ippica di cui alle relative convenzioni”
• per il 5137, “penale per la sospensione non autorizzata della raccolta di scommesse e giochi pubblici su base sportiva di cui alle relative convenzioni”.
Le altre informazioni da fornire nell’F24 Accise sono:
• la lettera “M” nel campo “ente”
• il “codice concessione” nel campo “codice identificativo”
• l’anno cui si riferisce il versamento nel campo “anno di riferimento”.
Nessun valore va indicato nei campi “provincia” e “mese”.

Scadenze fiscali agosto 2011: proroga degli adempimenti al 22 agosto 2011

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.
Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
In scadenza il 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 27 luglio 2011

MOD. 770/2011: proroga dell’invio del modello 770/2011 al 22 agosto 2011

L’articolo 3 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri del 12 maggio scorso ha stabilito lo spostamento al 20 agosto delle scadenze ricadenti nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto stesso. Ma il 20 agosto è sabato. Il giorno da cerchiare sull’agenda dei contribuenti è lunedì 22.
Passano alla stessa data anche le “naturali” scadenze del 31 luglio, che quest’anno cade di domenica e si giova dell’effetto “trascinamento” della proroga.
Le uniche eccezioni riguardano i versamenti risultanti da Unico 2011 (compreso il primo acconto per il 2011), dovuti dalle persone fisiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche “interessati” dagli studi di settore, e la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva per coloro che hanno scelto il regime della cedolare secca. Per questi adempimenti, se non effettuati entro il 6 luglio, resta ferma la scadenza del 5 agosto se si vuole sfruttare la seconda “chiamata”, nei successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che avrebbero dovuto adempiere a obblighi fiscali entro la scadenza del 31 luglio quest’anno avranno più tempo, dal momento che il termine previsto cade di domenica e, in virtù della “proroga ferragostana” accordata con il Dpcm del 12 maggio, slitta anch’esso al 22 agosto.
Queste le principali scadenze per le quali si ingenera l’“effetto domino":
• invio telematico del modello 770, semplificato e ordinario, da parte dei sostituti d’imposta
• versamenti derivanti da Unico 2011 da parte dei contribuenti non titolari di partita Iva che hanno optato per il pagamento rateale delle imposte
• versamento dell’Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di giugno da parte degli enti non commerciali
• invio telematico degli elenchi Intra-12, relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno, da parte degli enti non commerciali e degli agricoltori esonerati
• invio della comunicazione telematica (riguardante il mese di giugno e il 2° trimestre 2011) da parte dei soggetti Iva che hanno rapporti commerciali con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei Paesi “black list”
• invio telematico, da parte degli intermediari finanziari, della comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati dei soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria nel mese di giugno
• versamento dell’imposta su premi e accessori incassati nel mese di giugno da parte delle imprese di assicurazione.
In scadenza il 22 agosto
Il 22 agosto diventa il “fiscal day” anche per tutti gli adempimenti con scadenza ricadente nell’arco dei primi 20 giorni del mese.
Vengono dunque chiamati in cassa o devono assolvere gli adempimenti fiscali anche:
• le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte derivanti da Unico 2011 (scadenza ordinaria 16 agosto)
• i contribuenti Iva (mensili e trimestrali) che devono versare l’imposta dovuta per il mese di luglio o per il secondo trimestre 2011 e quelli che devono assolvere i diversi adempimenti previsti entro il quindicesimo giorno del mese (registrazione dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel mese di luglio, invio del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse nel mese di luglio, emissione e registrazione delle fatture differite riguardanti beni consegnati o spediti nel mese di luglio)
• coloro che si avvalgono del ravvedimento per i versamenti di imposte e contributi non effettuati o effettuati in misura insufficiente, entro il 18 luglio
• i sostituti d’imposta che devono versare le ritenute operate nel mese di luglio
• le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici che hanno operato ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e autonomo corrisposti nel mese di luglio
• le banche e le Poste Italiane Spa che devono versare la ritenuta eseguita sui bonifici effettuati nel mese di luglio all’esecutore dei lavori di ristrutturazione o di riqualificazione energetica che danno luogo a oneri deducibili e detrazioni d’imposta del 36 e 55 per cento
• gli enti, pubblici e privati, che corrispondono redditi di pensione di importo non superiore a 18mila euro annui, che devono versare la rata delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno e la rata del canone Rai per conto dei pensionati che hanno presentato la richiesta di rateizzazione entro lo scorso 15 novembre
• coloro che esercitano attività di intrattenimento che devono provvedere al versamento dell’imposta riguardante le attività svolte con carattere di continuità nel mese di luglio.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 26 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: destinazione del 5 per mille

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita con Legge n. 111/2011, nell'art. 23, comma 46, ha previsto che, a decorrere dal 2012, il contribuente può scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF anche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
Un apposito D.P.C.M. individuerà le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di suddivisione delle somme.

Monopoli di Stato: istituiti 3 nuovi codici tributo per la gestione dei giochi a distanza

Tre nuovi codici, istituiti con la risoluzione n. 73/E del 25 luglio, che scaturiscono direttamente dalle disposizioni connesse al rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea al fine di garantire condizioni più rigorose per ottenere il rilascio delle richiamate concessioni, allo scopo di contrastare la diffusione, nel Paese, del gioco irregolare e così tutelare il cittadino.
Le concessioni in argomento riguardano l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici a distanza, tra i quali, oltre ai più popolari bingo, lotterie e scommesse a pronostici, ci sono quelli di sorte a quota fissa e di carte, organizzati in forma diversa dal torneo.
I nuovi codici tributo istituiti sono i seguenti:
5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”
5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”
5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”
Coloro che, in possesso dei requisiti necessari, ottengono le concessioni suddette, devono versare il relativo canone utilizzando l’F24 accise e indicando il codice tributo 5256 “Canone concessione dei giochi a distanza”.
Gli stessi “assegnatari”, se pagano in ritardo quanto dovuto, dovranno ricordarsi di riportare, nel modello di pagamento unificato, anche altri due numeri che individuano, rispettivamente, sanzioni e interessi.
Il 5257 indica la “Penale per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”, mentre il 5258 gli “Interessi per tardivo versamento del canone di concessione dei giochi a distanza”.
Tutti si collocano nella “Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione” del modello F24 accise (reperibile on line sui siti di Entrate e Monopoli) e, naturalmente, nella colonna “importi a debito versati”.

lunedì 25 luglio 2011

Falsi controlli del Fisco: segnalato l’invio di false comunicazioni di incongruità per i redditi 2007, 2008 e 2009

Ennesimo tentativo di raggiro organizzato a danno dei contribuenti e a difendere la propria identità. L’ultima disonesta trovata, messa in atto in questi giorni, si è concretizzata con il recapito, a diversi cittadini, di lettere che segnalano la presenza di incongruità rispetto ai redditi 2007, 2008 e 2009 per l’affitto di immobili e annunciano l’imminente visita dei funzionari dell’Agenzia. Sono false e, con molta probabilità, vogliono colpire contribuenti inermi, come ad esempio le persone anziane durante il periodo estivo.
L’Agenzia delle Entrate è assolutamente estranea a questo tipo di comunicazioni e invita gli eventuali destinatari delle infondate missive a rivolgersi, tempestivamente, a qualsiasi ufficio delle Entrate e alle forze di Polizia.

venerdì 22 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: revisione della disciplina degli ammortamenti

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011), convertita con Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 23, comma 47, ha disposto che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare le attività ammortizzabili:
• singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti;
• cumulativamente con un'aliquota unica di ammortamento.
Fonte: seac

INARCASSA: entro il 31 ottobre 2011 l’invio della comunicazione dei redditi 2010

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2010 in via telematica entro il 31 ottobre 2011.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2010 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2010.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Enpab: entro il 30 luglio 2011 l’invio del Modello 1/2011 redditi 2010 per i biologi

Scade il 31/07/2011 il termine per la spedizione del modello cartaceo 1/2011 per la comunicazione all’Enpab dei redditi 2010.
In alternativa, a partire dal 15 luglio 2011 sarà disponibile il modello online collegandosi all'area riservata del nostro sito. Per compilare il modello online bisogna cliccare sulla sezione “Disposizioni” dell’area riservata.
Successivamente riceverete una e-mail di conferma della presa in carico dei dati reddituali da parte dell’ENPAB.
Sarà cura dell’Enpab predisporre ed inviare i MAV relativi ai conguagli 2010 che avranno la scadenza consueta 30/09/2011 e 30/12/2011

Enpam: entro il 31 luglio 2011 l’invio del Modello D 2011 redditi 2010 per medici ed odontoiatri

Come è noto, entro il prossimo 31 luglio, i professionisti iscritti all’E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, mediante la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell’anno 2010.
La dichiarazione del reddito professionale, in alternativa, può essere effettuata in via telematica, sempre entro il suddetto termine, previa registrazione presso l’Area riservata del Portale della Fondazione.
Il reddito assoggettato a contribuzione presso la “Quota B” del Fondo Generale è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, al netto delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, soggetti a contribuzione:
• i compensi per l’attività libero professionale “intra moenia”, svolta individualmente od in equipe all’interno od all’esterno della struttura aziendale ovvero per prestazioni aggiuntive anche finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;
• i redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;
• i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, nonché le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale;
• i compensi per la partecipazione a congressi o convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;
• i proventi derivanti da prestazioni occasionali ovvero da collaborazioni coordinate e continuative richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;
• gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.
Il contributo dovuto alla “Quota B” del Fondo Generale sarà determinato dagli Uffici dell’Ente sulla base dei dati indicati nel Modello D 2010. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale) che la Banca Popolare di Sondrio invierà in prossimità della suddetta scadenza a tutti gli iscritti tenuti al versamento.
Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento del contributo; in tal caso dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64. Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono, inoltre, reperire un duplicato del bollettino accedendo all’Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso qualsiasi Istituto di Credito.
Si fa presente che la suddetta Banca offre, in esclusiva agli iscritti alla Fondazione, una carta di credito gratuita che, oltre alle ordinarie funzionalità di acquisto, consente di pagare direttamente on-line, anche con addebito rateale, i contributi dovuti all’E.N.P.A.M.. Per richiedere tale carta è necessario accedere all’area riservata del sito www.enpam.it e compilare il relativo modulo di domanda. Per ulteriori informazioni sulla Carta Fondazione E.N.P.A.M. è a disposizione il numero verde 800.190.661; per ottenere chiarimenti sull’accesso all’Area Riservata è possibile contattare il n. 06.48.29.48.29
Si ricorda, che i contributi previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Cassa Forense Mod.5/2011: scade il 1 agosto 2011 il termine per il pagamento della 1 rata dei contributi soggettivi ed integrativi

Il termine del 31 luglio 2011 viene prorogato al 1° agosto 2011 in quanto la scadenza cade nella giornata di domenica, per il pagamento della 1° rata dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 - mod. 5/2011.
Le altre successive scadenze sono:
- 30 settembre 2011: termine per l'invio telematico del mod. 5/2011; 31 dicembre 2011: termine
prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per il pagamento della 2° rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2010 - mod. 5/2011;
- 31 dicembre 2011: termine prorogato al 2 gennaio 2012 in quanto la scadenza cade nella giornata di sabato, per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA.

Decreto Sviluppo: comunicazione preventiva per l’ipoteca ipoteca esattoriale sulla «prima casa»

La legge di conversione del Decreto Sviluppo (L. n. 106/2011) ha introdotto alcune importanti novità in tema di ipoteca esattoriale, limitandone l’ambito di operatività e imponendone la comunicazione preventiva al contribuente.
È bene rammentare che, salvo i limiti che si esporranno, Equitalia, decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o ricevuto “in carico” il credito derivante dai prossimi accertamenti esecutivi (quindi, di norma, a partire dal novantesimo giorno successivo alla notifica dell’accertamento), può iscrivere ipoteca esattoriale sugli immobili del contribuente.
Come regola generale, peraltro preesistente al Decreto Sviluppo, l’ipoteca soggiace agli stessi limiti contemplati per l’espropriazione immobiliare in ambito fiscale, per cui non può essere adottata se il credito per cui si procede non supera complessivamente gli ottomila euro.
Per effetto della L. 106/2011, ora vi è un altro limite. Infatti, se il credito non supera nel complesso i 20.000 euro, l’ipoteca è inibita se ricorrono, congiuntamente e non alternativamente, le seguenti condizioni:
- l’immobile costituisce l’abitazione principale del contribuente;
- il credito su cui l’ipoteca si fonda è contestato o ancora contestabile dinanzi all’autorità giudiziaria.
- L’innovazione è da accogliere con favore, in quanto tutela il contribuente dal subire ipoteche sulla propria abitazione quando il credito è in contestazione dinanzi all’autorità giudiziaria.
Vi è da ritenere, anche se il punto meriterebbe ulteriori approfondimenti, che i limiti quantitativi appena delineati possano riferirsi anche a crediti di diversa natura (in altri termini, il limite di 20.000 euro deve computarsi sommando i ruoli formati da diversi enti, ad esempio INPS e Agenzia delle Entrate), sicché se il giudice tributario o il giudice del lavoro riducono l’ipoteca, o questa viene meno in parte per una qualsivoglia ragione, se si scende al di sotto del limite essa dovrà essere immediatamente revocata.
Gli stessi limiti previsti per l’ipoteca sono contemplati per l’espropriazione immobiliare, ovvero per il pignoramento.
Molto importante è anche l’obbligo di comunicazione preventiva dell’ipoteca a prescindere dall’importo del credito tutelato, in quanto salvaguarda i diritti del contribuente in maniera pregnante.
Ora, l’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile “una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni”, sarà iscritta ipoteca, e tale comunicazione non può che costituire atto impugnabile dinanzi alle Commissioni tributarie.
Insomma, non accadrà più che il contribuente venga reso edotto dell’ipoteca dopo la sua iscrizione, con conseguente limitazione della tutela: infatti, l’eventuale ricorso al giudice per l’annullamento della stessa non può in tal modo inibirne l’adozione, essendo successivo. Talvolta, accadeva addirittura che al contribuente non venisse inviata alcuna comunicazione e che egli venisse a conoscenza di ciò nelle more delle trattative per un’eventuale cessione dell’immobile.
Fonte: Eutekne - Autore: Alfio Cissello

mercoledì 20 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: razionalizzazione dei procedimenti di irrogazione sanzioni

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 29, introduce delle disposizioni al fine di razionalizzare i procedimenti di irrogazione delle sanzioni. In particolare:
- con l'introduzione, all'art. 16, D.Lgs. n. 472/97, del nuovo comma 7-bis, è ora previsto che in caso di accoglimento da parte dell'Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Tale disposizione si applica agli atti di irrogazione notificati dopo il 6 luglio 2011 e a quelli notificati antecedentemente per i quali risultano pendenti i termini per la proposizione del ricorso;
- è stato modificato il comma 1 dell'art. 17, D.Lgs. n. 472/97 che ora dispone che le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono "sono" irrogate, senza previa contestazione con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
Fonte: Seac

martedì 19 luglio 2011

Decreto Sviluppo: abolizione della comunicazione di cessione fabbricato alla Polizia (Autorità di P.S.)

A seguito della pubblicazione in G.U. della Legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione del c.d. "Decreto sviluppo", oltre alla conferma delle disposizioni previste dal testo originario, sono state introdotte alcune nuove disposizioni.
Tra queste, il nuovo comma 4, art. 5 "Esonero comunicazione p.s. per cessione di immobili" prevede che, in caso di trasferimento di immobili / diritti immobiliari, la registrazione del relativo contratto "assorbe" l'obbligo di presentare all'Autorità di Pubblica Sicurezza la comunicazione della cessione.

lunedì 18 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: super bollo

La c.d. Manovra Correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98), all'art. 23, comma 21, ha introdotto, a partire dal 2011, un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "super bollo"):
- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.
L'omesso / insufficiente versamento dell'addizionale comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.
Le modalità e i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

venerdì 15 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: tassazione utili per le partecipazioni qualificate

L’art. 2, comma 1, lettera b), n. 4) del Ddl. recante delega per la riforma fiscale e assistenziale dispone l’inclusione parziale nell’imponibile “degli utili percepiti e delle plusvalenze realizzate, fuori dall’esercizio di impresa, su partecipazioni societarie qualificate”. Il dato letterale della norma sembra non portare molte variazioni al sistema di tassazione di questi elementi reddituali. Si cerca di comprendere, quindi, come possa cambiare la tassazione di detti elementi.
Va tenuto presente che, attualmente, si considerano qualificate le partecipazioni rappresentate da azioni e ogni altra partecipazione in società di persone e in società di capitali o enti commerciali residenti, o in società o enti non residenti che rappresentano una percentuale di diritti di voto in assemblea ordinaria superiore:
- al 2%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 20%, per le altre partecipazioni.
Oppure, una partecipazione al capitale sociale superiore:
- al 5%, per i titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o esteri;
- al 25%, per le altre partecipazioni.
Superata una delle percentuali indicate, la partecipazione si considera qualificata.
Circa gli utili da partecipazione, l’attuale art. 47 del TUIR prevede che gli utili percepiti concorrono al reddito imponibile dei soci aventi partecipazioni qualificate per il 40% del loro ammontare. Detta percentuale, per effetto del DM 2 aprile 2008, è elevata al 49,72% per gli utili formati in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Con riguardo alle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, l’art. 68 del TUIR prevede la concorrenza al reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF del percettore nella misura del 40%, se realizzata fino al 31 dicembre 2008, e del 49,72% se realizzata successivamente alla citata data. La plusvalenza può essere compensata con eventuali minusvalenze derivanti da operazioni della stessa natura.
Appare doveroso precisare alcuni aspetti. L’attuale normativa stabilisce, per i soggetti fuori dal regime d’impresa, che la tassazione degli utili e delle plusvalenze da partecipazione avviene per cassa, vale a dire nel momento della percezione di quanto spettante. Un’altra precisazione attiene il regime di tassazione, che è, in ogni caso, parziale (40 o 49,72%) per colui che detiene partecipazioni qualificate. Inoltre, per la tassazione degli utili e delle plusvalenze in argomento è necessario presentare la dichiarazione dei redditi, in quanto concorrono al reddito complessivo del percipiente.
L’ipotesi di riforma prevista nel disegno di legge delega, come già evidenziato, sembra non portare, a una prima lettura, alcun cambiamento. Infatti, l’inclusione parziale nell’imponibile dei menzionati componenti è già previsto dalle attuali disposizioni, che prevedono una tassazione limitata al 40 o al 49,72%. Gli interrogativi sull’esito delle modifiche sono tanti, potendo riguardare un diverso criterio temporale di tassazione, una differente percentuale d’inclusione nella base imponibile IRPEF, un’eventuale fissazione di una percentuale concernente la quota di minusvalenze da compensare con il realizzo di plusvalenze, e così via.
Allora, in questa fase, è necessario conoscere come saranno modificate le regole che, in realtà, interessano le persone fisiche al di fuori del regime di impresa. Questi soggetti detengono le partecipazioni, nella maggior parte dei casi, a titolo di investimento, giustificato dal fatto di ricevere una remunerazione adeguata. Pertanto, essi devono avere la possibilità di valutare se detenere o meno la partecipazione nella società, poiché un’eventuale modifica della tassazione degli elementi in esame potrebbe comportare effetti negativi sul futuro dell’economia familiare.
Fonte: Eutekne

giovedì 14 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: abolizione del regime dei contribuenti minimi e delle nuove iniziative dal 1 gennaio 2012

L’art. 27 della manovra (rubricato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”) afferma che gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.
Tale disposizione unifica i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei minimi stesso e delle nuove iniziative produttive. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l’inapplicabilità del regime dei minimi e delle nuove iniziative dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l’assenza di un’espressa abrogazione della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.
Al comma 1 dell’articolo 27 viene disposto tuttavia che, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi esclusivamente alle persone fisiche che:
- intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione;
- l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.
Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.
Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero, per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso “tradizionali”, di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.
Dal punto di vista soggettivo, risultano esclusi della nuova versione del regime i contribuenti che già esercitavano un’attività prima dell’istituzione del regime agevolato. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il 4% di costoro può continuare ad applicarlo, mentre il 96% ne rimane escluso.
Sono stati confermati gli altri requisiti per l’accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non dev’essere superiore a 30.000 euro.
A fronte della limitazione dell’ambito soggettivo, il comma 3 dell’art. 27 della manovra prevede talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall’obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da “coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono”.
A partire dal 2012, è ridotta al 5% (dal 20%) l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.
Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l’abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla decorrenza del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli acconti IRPEF per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi.
Fonte: Eutekne

mercoledì 13 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: chiusura agevolata delle partite iva inattive

Ultima chiamata del Fisco per le partite "spente". I titolari di una posizione Iva che, pur non svolgendo alcuna attività, non hanno comunicato la cessazione, hanno 90 giorni di tempo per regolarizzare spontaneamente la propria situazione, versando una sanzione ridotta di 129 euro tramite l'F24 dedicato. Sanare il rapporto con il Fisco è facile e immediato: basta pagare con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110 (istituito con la risoluzione n. 72/E dell'11 luglio), il numero di partita Iva da chiudere e l'anno di cessazione dell'attività. Chi non si avvale di questa opportunità, rischia una sanzione che può variare dai 516 fino ai 2.065 euro.
Termini
I titolati di partita Iva ormai inutilizzata devono calcolare i 90 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione partendo dal 6 luglio 2011, data di entrata in vigore dell'ultima manovra (decreto legge 98/2011). Resta fermo che l'agevolazione si applica a patto che la violazione non sia stata già contestata dal Fisco con atto portato a conoscenza del contribuente.
Importo del versamento
I contribuenti che hanno dimenticato di comunicare la cessazione della propria attività entro i 30 giorni prescritti dalla norma (articolo 35, comma 4, del Dpr 633/1972) possono ora sanare la violazione versando spontaneamente, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl 98/2011, un importo pari a 129 euro, somma che equivale ad 1/4 della sanzione minima.
In pratica, per aderire alla norma di favore, è sufficiente versare l'importo entro il prossimo 4 ottobre. Nell'ottica della semplificazione, non occorre presentare anche la dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7 (i soggetti diversi dalle persone fisiche) ovvero AA9 (le imprese individuali e i lavoratori autonomi), perché a chiudere la partita Iva sarà l'Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato.
Modalità di pagamento
La benedizione del Fisco viaggia su "F24 Versamenti con elementi identificativi" tramite il codice tributo 8110 ("Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del Dpr 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c. 23, d.l. n. 98/2011").
Nel compilare la delega di pagamento, nella sezione "Contribuente" devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento, mentre nella sezione "Erario ed altro" occorre indicare:
• la lettera "R" nel campo "tipo"
• il numero della partita Iva da chiudere nel campo "elementi identificativi"
• il codice tributo 8110 nel campo "codice"
• l'anno di cessazione dell'attività (nel formato AAAA) nel campo "anno di riferimento"
Sanzioni
Per i contribuenti che hanno appeso al chiodo l'attività senza presentare la dichiarazione di cessazione e non colgono l'opportunità ora concessa dal decreto legge 98/2011, l'Agenzia può procedere alla chiusura d'ufficio della partita Iva, irrogando la sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
E' lo stesso Dl 98/2011 a prevederne la revoca qualora il contribuente, pur obbligato, non abbia presentato per gli ultimi tre esercizi la dichiarazione Iva annuale oppure, quando a seguito di controlli, venga accertato il mancato svolgimento delle attività per le quali la partita Iva è stata attribuita.
Risoluzione 11 luglio 2011 n.72
Con Risoluzione 11 luglio 2011, n. 72, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le istruzioni per la "disattivazione" delle partite IVA inattive per le quali l'art. 23, comma 23 della Manovra Correttiva (D.L. n. 98/2011) ha previsto la possibilità di chiusura con sanzioni ridotte e con modalità semplificate.
In particolare, per regolarizzare la propria posizione, i contribuenti titolari di partita IVA che non presentano la dichiarazione da almeno tre anni o non svolgono alcuna attività, possono entro novanta giorni (4 ottobre 2011) pagare una sanzione ridotta di 129 euro tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", indicando il codice tributo 8110, "Sanzione per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività di cui all'art. 35, c. 3, del dPR 633/1972 - Sanatoria di cui all'articolo 23, c.23, d.l. n. 98/2011".
Si noti che in via agevolativa non è necessario presentare l'apposito Mod. AA7/AA9.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 12 luglio 2011

Comunicazioni anomalie studi di settore: le indicazioni per i controlli delle Entrate agli Uffici

Con la Direttiva 30 giugno 2011, n. 92210, l'Agenzia delle Entrate ha diramato agli uffici le indicazioni per l'effettuazione dei controlli fiscali, specificando che anche per il 2011 è previsto l'invio di comunicazioni di segnalazione relative a:
- anomalie, pur in presenza di congruità agli studi di settore, che risultano originate dalla non corretta o non applicazione degli studi;
- soggetti che, pur se tenuti, non hanno presentato i modelli per gli studi di settore.
La campagna, finalizzata ad incrementare la c.d. tax compliance, si concentra sulle anomalie relative al triennio 2007-2009, e mira ad ottenere un'attenta valutazione nella compilazione della dichiarazione relativa al 2010, dato che si precisa che qualora le anomalie fossero riscontrate anche per tale periodo d'imposta, la posizione del contribuente sarà inserita nelle liste selettive per i controlli fiscali.

venerdì 8 luglio 2011

Decreto sviluppo 2011: convertito in legge il 07/07/2011 attende la pubblicazione in G.U.

Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con 162 voti favorevoli, 134 contrari e un’astensione, infatti, il giorno 07/07/2011 l’Aula del Senato ha approvato definitivamente l’articolo unico del Ddl. n. 2791 di conversione in legge del DL n. 70/2011, contenente disposizioni urgenti per l’economia (c.d. “Decreto Sviluppo”), sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il Ddl. era stato già approvato dalla Camera dei deputati, il 21 giugno scorso. Si ricorda che il DL deve essere convertito entro il 12 luglio 2011.
In sintesi ricordiamo le disposizioni fiscali in esso contenute:
Credito di imposta per la ricerca scientifica
Alle imprese che finanziano negli anni 2011 e 2012 progetti di ricerca scientifica in favore di Università o altri enti pubblici, spetta un credito d'imposta pari al 90% dei maggiori investimenti effettuati rispetto alla media del triennio 2008-2010.
Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno
Ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore del decreto, lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" nelle regioni del Sud, determinando incremento della base occupazionale rispetto al numero dei lavoratori impiegati nei 12 mesi precedenti, spetta un credito d'imposta pari al 50% dei costi salariali sostenuti nei 12 mesi (ovvero 24, in caso di lavoratori "molti svantaggiati") successivi all'assunzione.
L'agevolazione è calcolata in base alla differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e quello dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno
Rifinanziato il credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate in alcune aree svantaggiate del Mezzogiorno, già previsto dalla Finanziaria 2007. Il bonus è commisurato alla quota del costo dei beni acquistati, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo di imposta.
Semplificazione fiscale
• Gli accessi presso le imprese vanno coordinati tra i vari organi accertatori (Agenzia delle Entrate, Guardia di finanza, Inps, Monopoli di Stato, Ispettorati del lavoro) e unificati; non possono avere cadenza inferiore al semestre. Il personale della Guardia di finanza deve eseguire gli accessi in borghese. Le verifiche presso le imprese in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi non possono durare più di 15 giorni lavorativi, contenuti al massimo in un trimestre
• I lavoratori dipendenti e i pensionati non devono più comunicare ogni anno al sostituto d'imposta i dati per ottenere le detrazioni per i familiari a carico
• E' abolita la comunicazione di inizio lavori per ottenere la detrazione del 36% per le ristrutturazioni edilizie. Nelle fatture dei lavori eseguiti, non è più necessaria l'indicazione separata del costo della manodopera impiegata
• Le imprese in contabilità semplificata possono dedurre le spese fino a 1.000 euro relative a corrispettivi periodici, per servizi a cavallo di due annualità, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura
• E' eliminato l'obbligo di monitoraggio previsto dallo "spesometro" per i pagamenti over 3.600 euro effettuati con carte di credito, debito o prepagate. L'operazione - è previsto nella manovra per la stabilizzazione - sarà comunicata dagli operatori finanziari
• Gli uffici finanziari e gli enti previdenziali non possono chiedere ai cittadini informazioni già in loro possesso
• Il contribuente può trasformare la richiesta di rimborso fatta in dichiarazione in richiesta di credito d'imposta da utilizzare in compensazione; a tale scopo, deve presentare un'altra dichiarazione entro 120 giorni dal termine ordinario
• I versamenti e gli adempimenti che scadono di sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo, anche quando possono essere effettuati soltanto in via telematica
• Il regime di contabilità semplificata è esteso alle imprese di servizi con ricavi fino a 400mila euro e alle altre imprese con ricavi fino a 700mila euro
• Abolito l'obbligo di compilare la scheda carburante in caso di pagamento esclusivo con carte di credito, di debito o prepagate
• Sospesa per 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione l'esecuzione forzata degli accertamenti esecutivi
• Per gli accertamenti non definitivi, gli importi da iscrivere provvisoriamente a ruolo sono ridotti dalla metà a un terzo delle somme corrispondenti ai maggiori imponibili accertati
• Cambiano gli importi minimi dei debiti tributari per i quali è possibile iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, nonché procedere a espropriazione immobiliare. Niente ipoteca sull'abitazione principale né espropriazione se i crediti sono inferiori a 20mila euro e il ruolo è contestato o ancora contestabile in giudizio. Negli altri casi, le procedure non sono attivabili per crediti inferiori a 8mila euro.
• Prima di iscrivere ipoteca sui beni immobili del contribuente, l'agente della riscossione deve avvisarlo, notificandogli apposita comunicazione, che, in assenza di pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, procederà con l'iscrizione.
• Se i debiti sono inferiori a 2mila euro, prima di intraprendere azioni cautelari ed esecutive, l'agente della riscossione deve inviare due solleciti di pagamento a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.
• In caso di cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili, il debitore non deve effettuare alcun pagamento né all'agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico
• A partire dai ruoli consegnati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, in caso di cartella scaduta, gli interessi di mora non vanno più calcolati anche sulle sanzioni e sugli interessi presenti nella stessa cartella
• Ridotta dal 3 all'1% la maggiorazione rispetto al tasso legale fissato annualmente dal ministero dell'Economia e delle Finanze, applicata agli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi dei tributi.
• Non è più necessario presentare apposita istanza per ottenere la possibilità di rateizzare in sei quote trimestrali le somme di importo minore (fino a 2.000 euro ovvero fino a 500 euro per i redditi soggetti a tassazione separata) dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni: il contribuente può operare la scelta autonomamente.
• Innalzata a 10mila euro la soglia di valore dei beni d'impresa che è possibile eliminare dal ciclo produttivo attestandone la distruzione tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio
• Innalzato a 300 euro l'importo massimo delle fatture che consente ancora di avvalersi dell'annotazione cumulativa, in un unico documento riepilogativo, delle fatture emesse e ricevute nel mese. La disciplina si applica anche alle autofatture
• Concentrati in un'unica scadenza (il giorno 16 di ogni mese) i termini entro i quali gli enti pubblici devono effettuare i versamenti fiscali con il modello F24 EP
• L'aliquota Iva del 10% per la somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili spetta per ogni singolo contratto fino a 480 metri cubi di gas somministrato, indipendentemente dal numero di utenze allacciate
• Nuova possibilità per rideterminare il valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non quotate posseduti al 1° luglio 2011. La perizia su cui applicare l'imposta sostitutiva va redatta e asseverata entro il 30 giugno 2012. Entro quella stessa data deve essere pagata l'imposta sostitutiva (per intero o la prima di tre rate annuali di pari importo). Dall'importo dovuto è possibile scalare l'imposta sostitutiva versata in occasione di precedenti rivalutazioni
• Fissate nuove modalità per ottenere il riconoscimento della ruralità dei fabbricati a fini catastali. Gli interessati dovranno presentar all'Agenzia del Territorio, entro il 30 settembre prossimo, una domanda di variazione della categoria catastale (per l'attribuzione della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per quelli ad uso strumentale), autocertificando che il fabbricato ha posseduto continuativamente per cinque anni i requisiti necessari. Il territorio, entro il 20 novembre, verificata la sussistenza dei requisiti, convalida la certificazione e attribuisce la categoria catastale richiesta. Se l'amministrazione non si pronuncia, il contribuente può assumere provvisoriamente per 12 mesi la categoria richiesta. Se entro il 20 novembre 2012 l'Agenzia del Territorio, con provvedimento motivato, disconosce l'attribuzione, il contribuente deve pagare le imposte non versate, gli interessi e le sanzioni raddoppiate. Le modalità applicative della disposizione saranno fissate con decreto ministeriale.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 7 luglio 2011

Manovra Correttiva 2011: ridotta al 4% la ritenuta sui bonifici per 36 e 55%

A decorrere dal 1° luglio 2010, l’art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010) ha introdotto una ritenuta del 10% sui pagamenti effettuati con bonifico in relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
In attuazione della nuova disposizione, con il provvedimento 30 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le tipologie di pagamenti assoggettati alla suddetta ritenuta, le modalità di rilascio al soggetto sostituito della certificazione delle ritenute operate e le relative modalità di dichiarazione.
Successivamente, alcuni chiarimenti da parte della stessa Agenzia sono stati forniti con la circolare 28 luglio 2010 n. 40 e la risoluzione del 4 gennaio 2011 n. 3.
Tra le novità contenute nel testo del decreto di manovra correttiva, inviato ieri al Quirinale per la firma del Capo dello Stato, vi è quella che riduce al 4% la misura della suddetta ritenuta di acconto.
Nello specifico, la disposizione (al comma 8 dell’articolo 23) stabilisce la riduzione della percentuale senza prevedere da quale data la stessa debba applicarsi; si deve ritenere, tuttavia, che in assenza di una specifica previsione, la stessa possa essere efficace dalla data di entrata in vigore del DL in discussione.
Al fine di riepilogare la novità normativa in discorso, si ricorda che la ritenuta si applica a titolo di acconto dell’imposta sul reddito (IRPEF o IRES) dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti. Sono obbligati a operare la ritenuta in esame le banche e le Poste Italiane S.p.A.
Poiché l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Pertanto sono esonerate dall’adempimento le seguenti fattispecie: acquisto di immobili ristrutturati, spese sostenute dall’imprenditore edile per gli interventi di recupero svolti sulla propria abitazione, pagamento di oneri di urbanizzazione (ris. Agenzia delle Entrate 4 gennaio 2011 n. 3), pagamento delle ritenute d’acconto dei professionisti, pagamento dei bolli e dei diritti amministrativi e pagamento delle tasse comunali (in tal senso l’ABI, con il parere 25 novembre 2010 n. 1238).
La ritenuta d’acconto del 10% o del 4% si applica ai bonifici disposti per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i quali spetta la detrazione IRPEF del 36%, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni, e per quelli di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, per i quali spetta la detrazione IRPEF/IRES del 55%, ai sensi dell’art. 1 commi 344 - 349 della L. n. 296/2006 e successive modificazioni.
Infine, si ricorda che l’importo del bonifico che viene ordinato dal contribuente è comprensivo del corrispettivo per la prestazione del servizio o per la cessione dei beni e della relativa IVA, la cui misura può variare a seconda della tipologia di spesa cui il bonifico si riferisce.
Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 28 luglio 2010 n. 40, ha chiarito che dall’importo del bonifico deve essere scomputata l’IVA con l’aliquota più elevata (quella del 20%, indipendentemente dall’aliquota effettivamente applicata) e sulla somma così determinata si calcola la ritenuta del 10%. Ad esempio, se il bonifico ammonta a 15.000 euro, la base di calcolo della ritenuta è pari a 12.500 euro (l’IVA del 20% è pari a 2.500 euro), a prescindere dall’aliquota IVA effettivamente applicata.
Fonte: Eutekne

martedì 5 luglio 2011

Pagamento imposte e contributi UNICO 2011 e CCIAA 2011: le scadenze del 6 luglio 2011 dopo la proroga

Con il DPCM 12 maggio 2011 è stata disposta, a favore dei contribuenti persone fisiche (anche non soggetti agli studi di settore) e dei contribuenti diversi dalle persone fisiche se sono soggetti agli studi di settore, la proroga dei termini per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2011 e IRAP 2011, nonché della prima rata di acconto della “cedolare secca sugli affitti” dal 16 giugno 2011 al 6 luglio 2011, senza alcuna maggiorazione (versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, invece, i termini sono passati dal 7 luglio al 5 agosto 2011).
I nuovi termini operano con riferimento al solo anno 2011, in deroga alle scadenze ordinarie previste dall’articolo 17 del DPR 7 dicembre 2001 n. 435. Il citato DPCM, inoltre, stabilisce la proroga dei termini di presentazione e di trasmissione telematica dei modelli 730/2011 ed effettua il consueto differimento per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto 2011, in considerazione del periodo feriale.
Nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita dall’art. 1 del DPCM 12 maggio 2011 riguarda:
- le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP e le imposte sostitutive;
- il primo acconto della “cedolare secca sugli affitti”;
- gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, che sarebbero ordinariamente scaduti il 16 giugno 2011 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Pertanto, ad esempio, rientrano nella proroga anche i versamenti:
- delle imposte sostitutive, in particolare: l’imposta sostitutiva sul capital gain, l’imposta sostitutiva per i “contribuenti minimi”, l’imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e l’imposta sostitutiva del 20% (c.d. “cedolare secca”) dovuta per il 2010 sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo ubicati nella Provincia dell’Aquila;
- dell’acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata, per i quali non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte;
- dell’IVA per l’adeguamento agli studi di settore (compresa l’eventuale maggiorazione del 3%);
- dei contributi previdenziali INPS dovuti dagli artigiani, dai commercianti e dai professionisti;
- del diritto annuale alle Camere di Commercio.
Inoltre, anche se con particolari modalità, la proroga in esame esplica effetti anche in relazione al versamento del saldo IVA da parte dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA relativa al 2010 nell’ambito del modello UNICO 2011.
CCIAA
Si ricorda inoltre che Con Nota 30 maggio 2011, prot. n. 0103161, il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto che la proroga disposta dal D.P.C.M. 12 maggio 2011 per il versamento del primo acconto d'imposta per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche "che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore", si applica anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2011 effettuato dai contribuenti soggetti agli studi di settore, compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tali fattispecie, nonché dalle imprese individuali.
Pertanto, anche per il diritto annuale, che va pagato in unica soluzione:
- la scadenza del 16 giugno 2011 è stata prorogata al 6 luglio 2011;
- dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011 è possibile il versamento con la maggiorazione dello 0,40%.
Fonte: Eutekne

lunedì 4 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: il disegno di legge delega

Nella giornata del 30 giugno 2011, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del disegno di legge delega relativo alla riforma fiscale, da realizzare in tre anni attraverso l'emanazione da parte del Governo di più decreti legislativi di attuazione (i c.d. "decreti delegati"), nel vincolo di "invarianza dei saldi economici e finanziari".
Di seguito si riportano le principali misure previste dal disegno di legge delega:
- introduzione di sole tre aliquote IRPEF (20%, 30% e 40%) contro le attuali cinque, finanziate dalla graduale e opzionale revisione delle aliquote IVA, nonché dal riordino delle agevolazioni fiscali;
- graduale abolizione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro;
- introduzione di un'imposta sui servizi che accorperà l'imposta di registro, le ipotecarie e catastali, il bollo, la tassa sulle concessioni governative e sui contratti di borsa, nonché l'imposta sulle assicurazioni e sugli intrattenimenti;
- previsione di un'unica aliquota, che non deve superare il 20%, per le ritenute e le imposte sostitutive applicabili sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria, con esclusione dei titoli pubblici ed equivalenti;
- revisione degli studi di settore e degli attuali regimi forfettari, al fine di favorire le nuove imprese.
Fonte: seac

venerdì 1 luglio 2011

Manovra correttiva 2011: le principali disposizioni fiscali

Tra le disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto legge presentato ieri dal Consiglio dei Ministri si segnalano le seguenti:
• riporto delle perdite
per i soggetti di nuova costituzione (nuova attività produttiva), le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta possono essere portate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi ma solo entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi. Per tutti gli altri soggetti, invece, le perdite possono essere portate in diminuzione entro il limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta;
• indagini finanziarie
viene eliminata la presunzione in base alla quale i prelievi dal conto corrente effettuati da imprenditori e liberi professionisti sono considerati, rispettivamente, ricavi e compensi;
• revoca partita IVA inattiva e dichiarazione di cessazione attività
la partita IVA viene revocata d'Ufficio se il titolare non ha esercitato alcuna attività d'impresa o di lavoro autonomo per almeno tre annualità consecutive. Se il titolare di partita IVA non ha presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività, potrà sanare tale violazione versando un quarto della sanzione minima prevista dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 (un quarto di 516 euro pari a 129 euro);
• fatture di importo non superiore a 100 euro.
se il cliente richiede l'emissione di una fattura di importo complessivo non superiore a 100 euro, tale documento potrà non riportare la residenza o il domicilio del fornitore e, per quanto riguarda il cliente, riportare solo il suo codice fiscale;
• comunicazione delle operazioni IVA superiori a 3.000 euro (spesometro)
se il consumatore effettua un acquisto superiore a tale importo pagandolo con carte di credito, di debito o prepagate, la segnalazione di tale operazione all'Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata dall'operatore finanziario.
Fonte: seac