lunedì 30 settembre 2013

Iva al 22%: dal 1 ottobre 2013 si applica la nuova aliquota

Da domani, 1° ottobre 2013, entra in vigore l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21% al 22%, poiché non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall’art. 40, comma 1-ter, del DL 6 luglio 2011, n. 98 (già differito al 1° ottobre ad opera dell’art. 11 del DL n. 76/2013).
Il mancato ulteriore rinvio, che sembrava ormai dato per certo, coglie alla sprovvista gli operatori economici, che da domani dovranno aggiornare le procedure operative per applicare la nuova aliquota ordinaria del 22% (restano invece ferme le aliquote ridotte del 4% e del 10%).
A differenza del precedente aumento, disposto dal DL n. 138/2011, con decorrenza dalle operazioni effettuate dal 17 settembre 2011, quello attuale opera con poco preavviso, ma con decorrenza dall’inizio del mese di ottobre, con evidenti vantaggi almeno in termini di liquidazione dell’imposta relativa al mese di settembre e per quella afferente il terzo trimestre 2013.
Tuttavia, il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del momento di effettuazione di cui all’art. 6 del DPR 633/72.
Tale disposizione, infatti, regola l’esigibilità dell’IVA, prevedendo differenti regole in funzione della tipologia di operazioni.
Per le cessioni di beni immobili, l’aliquota del 22%, ove dovuta, si applica a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%.
Alle medesime conclusioni si perviene in relazione alle cessioni di beni mobili, per le quali l’aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l’IVA al 21%.
Non sorgono particolari problemi per l’emissione di fatture differite, ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del DPR 633/72, relativamente alle consegne o spedizioni di beni mobili effettuate nel mese di settembre 2013, per le quali la predetta fattura, pur potendo essere emessa entro il 15 ottobre, deve confluire nella liquidazione di settembre, quale periodo di effettuazione delle singole consegne, conseguente applicazione dell’aliquota del 21%.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura, con la conseguenza che eventuali prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30 settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata per i servizi generici, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, prestati da soggetti passivi d’imposta in altro Stato (che si considerano effettuati al momento di ultimazione della prestazione), rilevanti ai fini IVA in Italia in capo al committente soggetto passivo, il quale deve operare il reverse charge (integrazione o autofattura) ai sensi dell’art. 17, comma 2, del DPR 633/72, applicando l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, quale indice di esigibilità dell’imposta. Sul punto, si ricorda che la circolare n. 16/E/2013 ha consentito di individuare il momento di ultimazione della prestazione all’atto del ricevimento della fattura, o altro documento attestante l’operazione, emesso del prestatore non residente.
A particolari conclusioni, infine, si deve pervenire in relazione all’emissione di note di variazione in data successiva all’entrata in vigore della nuova aliquota, per le quali si rende applicabile la medesima aliquota vigente alla data di effettuazione dell’operazione originaria.
L’art. 26 del DPR 633/72, infatti, consente (o obbliga) all’emissione di note di variazione in presenza di eventi che comportano una modifica dell’operazione principale effettuata in precedenza.
Tuttavia, posto che trattasi di una variazione di un’operazione già effettuata, il regime IVA di tale modifica è “schiavo” del trattamento fiscale cui è stata assoggettata l’operazione originaria. Pertanto, se all’operazione originaria è stata applicata l’aliquota del 21%, in quanto effettuata prima dell’entrata in vigore dell’aumento, alla successiva nota di variazione (in aumento o in diminuzione) si rende applicabile la medesima aliquota del 21%, anche se il documento è emesso successivamente al 1° ottobre 2013.
Fonte Eutekne

venerdì 27 settembre 2013

Rottamazione slot: dal 1 ottobre 2013 al via il Sistri

Attenzione allo smaltimento degli apparecchi da gioco e di altri rifiuti speciali il primo ottobre partirà il Sistri in via sperimentale e sicuramente si prospettano future radicali semplificazioni e alleggerimenti sia del sistema sia per quanto riguarda le sanzioni.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali).
Le date di avvio
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aumentano gli adempimenti
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
Le semplificazioni previste
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.

giovedì 26 settembre 2013

Accordo Agenzia delle Entrate - Lottomatica - SisalPay per il pagamento delle cartelle di Equitalia nelle ricevitorie

Con un accordo con le due reti di ricevitorie Lottomatica e Sisalpay, Equitalia amplia i punti e la fascia oraria nella quale è possibile, per i contribuenti, saldare i bollettini di pagamento RAV allegati alle cartelle di pagamento. Sarà possibile, infatti, versare la somma anche in una delle circa 60 mila ricevitorie delle due reti. In questo modo, i pagamenti potranno avvenire in tutti i giorni della settimana, compreso sabato e domenica.
Le cartelle di Equitalia che possono essere pagate nei punti vendita Lottomatica e SisalPay sono quelle notificate a partire dalla fine di giugno, in cui è presente uno speciale codice a barre. Il pagamento nelle ricevitorie può essere effettuato sia entro la scadenza dei sessanta giorni dalla data di notifica della cartella, sia oltre questo termine temporale: l’importo viene, infatti, automaticamente aggiornato con le somme aggiuntive previste dalla normativa.
Nelle ricevitorie abilitate Sisal, il pagamento RAV allegato alle cartelle di pagamento può essere effettuato in contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) –, mentre la commissione di incasso è di 1,55 euro per transazione.
Nelle ricevitorie Lottomatica – ricevitorie del Lotto, tabaccherie e bar abilitati al servizio – oltre che con i contanti – entro il limite di 999,99 euro previsto dalla normativa antiriciclaggio (DLgs. 231/2007) – il pagamento potrà essere effettuato con carte PagoBancomat, carte prepagate Lottomaticard e carte di credito VISA e MasterCard. A seconda del mezzo di pagamento varia anche la commissione di incasso, che, come nel caso delle ricevitorie Sisal, sono di spettanza e competenza del soggetto presso cui si effettua il pagamento.
Sul sito www.lisclick.it è possibile consultare l’elenco dei punti vendita abilitati che accettano anche pagamenti tramite bancomat o carte di credito.
Il nuovo canale di pagamento si aggiunge a quello degli sportelli di Equitalia, delle banche, dei tabaccai e delle Poste, oltre alla possibilità di farlo anche online sul sito internet www.gruppoequitalia.it alla voce “Pagare online” oppure attraverso l’“Estratto conto online”.

Sistri 2013: al via dal 1 ottobre 2013

Il primo ottobre partirà il Sistri e sicuramente si prospettano future radicali semplificazioni e alleggerimenti sia del sistema sia per quanto riguarda le sanzioni. Ciò viene assicurato dal Ministero dell’Ambiente in una recente interrogazione parlamentare presso la commissione ambiente della Camera. È stato validato sia l'elenco dei soggetti obbligati sia il calendario di operatività del nuovo sistema di controllo telematico dei rifiuti così come disegnati dal D.L. 101/2013, ma viene annunciato un prossimo decreto ministeriale che dovrà eliminare alcuni strumenti informatici poco graditi agli operatori, come le “black box” e la chiavetta usb, inoltre viene assicurata un'ulteriore attenuazione delle sanzioni per gli illeciti non dolosi.
Soggetti obbligati
Il Ministero dell’Ambiente ha dunque confermato l'impianto dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (decreto del Fare), in base al quale sono obbligati ad aderire al Sistri dal 1° ottobre 2013, gli enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i cosiddetti nuovi produttori. Il prossimo 3 marzo 2014 (salvo proroga di 6 mesi), partiranno i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani della regione Campania. Dal tenore del D.L. 101/2013 sembra possano senz'altro considerarsi inclusi tra gli obbligati al Sistri due categorie di soggetti: i comuni e le imprese che trasportano rifiuti urbani pericolosi (dal 1° ottobre 2013, come gli altri gestori), i produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o impresa (dal 3 marzo 2014, come tutti i produttori iniziali). Ciò in virtù di due diversi meccanismi: l'obbligo per la prima categoria deriva dal combinato disposto dell'articolo 184 del D.Lgs. 152/2006, e dell'articolo 11 del D.L. 101/2013 (che sancisce una deroga temporale per i soli gestori di rifiuti urbani nella regione Campania). L'obbligo per la seconda categoria scatta, invece, in ragione del fatto che il D.L. 101/2013 impone ora l'adesione a tutti i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, implicitamente abrogando la deroga recata dal D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri, provvedimento di rango inferiore) a favore dei produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa.
Il nuovo calendario
La ridotta platea degli obbligati al Sistri viene determinata in base al seguente calendario: dal 1° ottobre 2013 prendono il via Enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014, invece, iniziano i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e, nella sola Campania, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani.
Produttori iniziali e nuovi produttori
È importante fare attenzione alla differenza tra “produttori iniziali” e “nuovi produttori”. Questi ultimi, non sono altro che i gestori che producono rifiuti a seguito di attività di trattamento, miscelazione eccetera. Indicarli allora esplicitamente fra i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e ridondante, a meno che la norma non voglia intendere che tali “nuovi produttori” devono registrare anche le operazioni di produzione e di movimentazione con il Sistri. L'aspetto comunque merita un chiarimento ufficiale. I produttori iniziali di rifiuti pericolosi, inizieranno solo dal 3 marzo 2014, salvo eventuali possibili proroghe.
Aggravio per i gestori
Un sistema complesso come il Sistri senza la partecipazione attiva dei produttori iniziali determina un aggravio lavorativo per i gestori. Poiché i produttori continuano a essere obbligati al registro e al formulario e aspettano il ritorno della quarta copia di tale formulario, il trasportatore e il recuperatore/smaltitore (almeno fino al 3 marzo 2014) subiranno la complessità informatica del Sistri e quella cartacea delle scritture tradizionali.
La razionalizzazione del sistri
Sul fronte della semplificazione del Sistri che il D.L. 101/2013 affida direttamente al Ministero dell’Ambiente, viene annunciata l'adozione di nuove norme che si muoveranno verso una riduzione dei costi per gli operatori, e verso una semplificazione tecnica del nuovo sistema di tracciamento. Relativamente al primo profilo le novità potrebbero coincidere con l'inclusione dell'attuale piattaforma Sistri in un sistema informativo più ampio a servizio della pubblica amministrazione, sotto il secondo profilo l'alleggerimento tecnico potrebbe spingersi fino all'eliminazione dei due strumenti attualmente alla base del tracciamento dei rifiuti, la black box (da montare sui mezzi di trasporto dei rifiuti per il loro monitoraggio satellitare) e la chiavetta token usb (il dispositivo che custodisce i dati dei rifiuti).
Le sanzioni
Il Ministero ha anche assicurato il proprio impegno verso un ulteriore alleggerimento del sistema sanzionatorio nella prima fase di avvio del Sistri, in particolare mediante la presentazione di un emendamento al disegno di legge di conversione del D.L. 101/2013 che dovrebbe limitare l'applicazione delle sanzioni per gli illeciti di natura non dolosa. Attualmente, l'articolo 260-bis del D.Lgs. 152/2006 punisce infatti (con sanzioni amministrative pecuniarie) e senza alcuna distinzione, la mancata iscrizione al Sistri, l’omesso pagamento del contributo, l’omessa o inesatta compilazione di registro cronologico o scheda di movimentazione, la fornitura di informazioni incomplete o inesatte, l’alterazione dei dispositivi informatici, la fornitura di false informazioni sulla natura dei rifiuti, il trasporto privo della scheda Sistri. Già tre diversi provvedimenti pongono il freno alle sanzioni, ovvero il D.Lgs. 205/2010, che fa scattare l'applicabilità solo dopo un mese dall'operatività del Sistri, il D.Lgs. 121/2011, che stabilisce l'applicazione in misura ridotta per i primi periodi di operatività del sistema, e il D.L. 101/2013, che legittima la punizione di alcune violazioni formali solo dopo il compimento della terza infrazione.
Autore:Fiscal Focus

mercoledì 25 settembre 2013

Dichiarazioni IRPEF, IRES, IRAP, IVA, CNM 2013: entro il termine del 30 settembre 2013 l’invio telematico delle dichiarazioni

Ultimi giorni per la trasmissione telematica dei modelli UNICO, IRAP, IVA e CNM 2013, relativi al periodo d’imposta 2012.
Le persone fisiche, le societa` di persone o le associazioni tra professionisti, presentano all`agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi (UNICO) e di IRAP esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell`anno successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta.
Le societa` di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le medesime dichiarazioni entro l`ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d`imposta. Quindi anche per i soggetti IRES con esercizio che coincide con l`anno solare, la scadenza e` fissata al 30 settembre.
Entro il 30 settembre puo` anche essere presentata una dichiarazione "correttiva nei termini" al fine di correggere eventuali errori commessi nella compilazione del modello gia` spedito.
Entro il 30 settembre vanno altresì trasmessi in via telematica i modelli IVA 2013, qualora presentati in via autonoma rispetto al modello UNICO 2013 (per obbligo o per scelta), nonché i modelli CNM 2013 in caso di opzione per la tassazione di gruppo.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8 del DPR n. 322/98, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all’Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche, direttamente o tramite uno degli intermediari abilitati. Secondo quanto affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 25 gennaio 2002 n. 6 (§ 4.5), la trasmissione si considera conclusa nel giorno in cui è completata la ricezione da parte della stessa Agenzia.
La circ. Agenzia delle Entrate 6/2002 ha peraltro chiarito che le dichiarazioni presentate in via telematica si considerano tempestive se trasmesse nei termini anche se successivamente scartate, purché siano correttamente ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla comunicazione telematica dell’avvenuto scarto.
In caso di omessa o ritardata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato, il contribuente diventa passibile delle sanzioni previste a suo carico per omessa o ritardata presentazione della dichiarazione, ferma restando la distinta responsabilità dell’intermediario stesso in relazione all’obbligo di trasmissione telematica (ai sensi dell’art. 7-bis del DLgs. n. 241/97).
Fonte: Eutekne

martedì 24 settembre 2013

Bonus Arredi: i chiarimenti della circolare n. 29/E del 18 settembre 2013

I contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio possono fruire di un’ulteriore riduzione d’imposta per l’acquisto di mobili, nonché per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. La detrazione, che va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta sulle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per l’esattezza, i contribuenti ammessi a beneficiare del bonus arredi sono gli stessi che fruiscono della detrazione con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili; quindi, le ristrutturazioni edilizie con spese sostenute dal 26 giugno 2012.
E’ possibile che le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici siano sostenute prima di quelle per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati. In altri termini, basta che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori) se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000), come prescritto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di 10.000 euro va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.
Quali beni
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
• mobili
• grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito)
Aprono all'ulteriore detrazione anche i lavori eseguiti su parti comuni degli edifici residenziali. La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali non consente però ai singoli condomini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare, ma solo per gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere.
In sintesi, la detrazione è collegata agli interventi:
• di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
• di manutenzione straordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di restauro e di risanamento conservativo, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• di ristrutturazione edilizia, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali
• necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie elencati nei punti precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza
• di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Possono essere agevolate solo le spese sostenute per gli acquisti di mobili o grandi elettrodomestici nuovi. Non è, invece, richiesto che ci sia un collegamento fra i mobili e l’ambiente ristrutturato; il collegamento deve esserci con l’immobile oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In altri termini, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni siano destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli interventi edilizi.
Rientrano tra i “mobili” agevolabili, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la norma limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se per quella tipologia non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano, per esempio, fra i “grandi elettrodomestici”, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Adempimenti
Il contribuente, per avvalersi del nuovo beneficio fiscale, deve eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le stesse modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
• la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
• il codice fiscale del beneficiario della detrazione
• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Le spese sostenute, inoltre, devono essere documentate, conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
CIRCOLARE N. 29 DEL 18/09/2013
Quando si può ottenere
Il principale presupposto per poter usufruire della detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi; in questo caso, ovviamente, il bonus spetta per l'arredo della parte comune su cui è stato effettuato il lavoro). Le spese per questi interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.
Gli interventi edilizi che consentono di richiedere la detrazione sono quelli:
- di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
- di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
- di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile.
Per la detrazione è inoltre indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.
Non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.
Per quali acquisti
La detrazione spetta per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 per l’acquisto di:
- mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Nell’importo delle spese sostenute possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Importo detraibile
La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici).
Questo limite riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione.
Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Pagamento e documenti da conservare
Come previsto per i lavori di ristrutturazione, per avere la detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali, sui quali va indicato:
- la causale del versamento (è quella attualmente utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione)
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
E’ consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Il contribuente deve conservare, inoltre:
- la documentazione attestante il pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

lunedì 23 settembre 2013

Detrazioni ristrutturazioni 50% riqualificazione energetica 65% e acquisto mobili e elettrodomestici 2013: chiarimenti con la Circolare n. 29 del 18/09/2013

Con Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 18 settembre 2013, n. 29, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle novità relative alle detrazioni 50-65% e al nuovo "bonus arredi".
In particolare, sono stati forniti chiarimenti in materia di:
• interventi di riqualificazione energetica degli edifici, relativamente agli interventi interessati, alla decorrenza dell'aliquota del 65%, alla modalità fruizione della detrazione, anche con specifico riferimento alla casistica di interventi su parti comuni condominiali;
• interventi di recupero del patrimonio edilizio, relativamente alla proroga della detrazione del 50% con limite di spesa di 96.000 euro, e con particolare attenzione agli interventi antisismici in zone ad alta pericolosità;
• acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, precisando quali soggetti possono fruire della detrazione e quali interventi edilizi costituiscono il presupposto per la detrazione (avvio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecc.). Specifici chiarimenti sono stati forniti inoltre sulla tipologia di beni agevolabili, sull'ammontare della spesa detraibile e sugli adempimenti necessari.
Fonte: Seac

venerdì 20 settembre 2013

Zone franche urbane ZFU 2013: agevolazioni previste in attesa della pubblicazione del bando

Le Zone franche urbane (ZFU), ovvero quelle zone individuate dalla delibera del CIPE n.14/09 limitatamente alle regioni Campania, Calabria e Sicilia; non rientranti direttamente nella delibera del CIPE di cui sopra ma valutate come “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla stessa e, comunque, sempre rientranti nelle Regioni Campania, Calabria e Sicilia e le aree individuate nella legge della Regione Sicilia n.11/2010 e in via sperimentale i comuni della provincia di Carbonia – Iglesias, cioè:
- per la Regione Calabria: Corigliano, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia;
- per la Regione Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico) Portici (zona costiera) San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata;
- per la Regione Sardegna: Carbonia – Iglesias;
- per la Regione Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona, Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (brancaccio), Palermo (porto), Sciacca, Termini Imerese, Trapani e Vittoria; possono godere di un regime di favore che si esplica nell’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu limitatamente agli immobili utilizzati nell’attività economica e nell’esonero dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Le agevolazioni, che trovano applicazione a decorrere dai periodi di imposta di accoglimento dell’istanza, incontrano il limite stabilito dal Regolamento (CE) n.1998/06 di €200.000 (ridotto a €100.000 per le imprese operanti nel settore del trasporto su strada), tenuto conto di ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario dell’istanza e nel biennio precedente.
Esenzione Irpef/Ires - L’articolo 9 prevede l’esenzione da tassazione Irpef/Ires del reddito prodotto nelle zone ZFU come precedentemente individuate fino a concorrenza di € 100.000 su base annua, riproporzionato ai sensi del successivo comma 5, nei limiti delle percentuali così determinate in misura decrescente:
- 100% per i primi 5 periodi di imposta;
- 60% per i periodi dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo;
- 20% fino al quattordicesimo.
Nell’ipotesi in cui l’impresa eserciti la propria attività anche al di fuori delle ZFU, sarà necessario tenere una contabilità separata. Nel caso di beni e servizi promiscui, ai fini della loro suddivisione il legislatore individua quale metodo di ripartizione quello dell’incidenza dei ricavi ZFU rispetto ai totali.
Ai fini della determinazione del reddito, inoltre, non rilevano plusvalenze e minusvalenze determinate ai sensi alternativamente degli artt.54, 86 e 101 Tuir e non rilevano sopravvenienze e attive e passive ex artt.88 e 101 Tuir, ma concorrono eventuali componenti positivi e negativi la cui rilevanza è stata rinviata in ottemperanza a norme del Tuir.
Infine, l’art.10 del D.M. precisa come il reddito della ZFU rileva ai fini della quantificazione delle detrazioni per carichi di famiglia e concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell’addizionale regionale Irpef.
Esenzione Irap - Per i primi 5 periodi di imposta a decorrere da quello di accoglimento dell’istanza è esentato da Irap il valore della produzione netta nel limite di €300.000 su base annua.
Ai fini della determinazione della produzione netta non si tiene conto di plusvalenze e minusvalenze, mentre concorrono alla determinazione i componenti positivi e negativi la cui manifestazione si è già avuta ma la cui rilevanza è stata rinviata in ossequio alle disposizioni di cui all’art.5-bis del D.Lgs. n.446/97 o in riferimento alla disciplina previgente alle modifiche del 2007.
Nel caso di esercizio dell’attività anche in zone non ZFU, si renderà applicabile la disciplina di cui all’art.4, co.2 del D.Lgs. n.446/97.
Esenzione Imu – Non è dovuta l’Imu per gli immobili siti nelle zone ZFU (art.12 del D.M.) e utilizzati per l’esercizio dell’attività di impresa. L’esenzione si applica per un quadriennio a partire dal periodo di imposta di accoglimento dell’istanza.
Esonero dai versamenti dei contributi – Anche l’agevolazione per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente è modulata su base annuale in misura decrescente.
Nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’art.1, co.1 del D.M. 1° dicembre 2009, è previsto l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente con applicazione delle medesime percentuali di riproporzionamento:
- 100% per i primi 5 periodi di imposta;
- 60% per i periodi dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi undicesimo e dodicesimo;
- 20% fino al quattordicesimo;
a decorrere dal periodo di imposta di accoglimenti dell’istanza.
L’esenzione compete in riferimento:
- ai contratti a tempo indeterminato;
- e ai contratti a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi;
a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nella ZFU o nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 18 settembre 2013

Codici tributo 2013 per il pagamento delle sanzioni in caso di decadenza da rateazione

Con Risoluzione 16 settembre 2013, n. 57, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di sanzione per decadenza da rateazione ex art. 29, comma 1, lettera a), D.L. n. 78/2010.
L’istituzione dei nuovi codici tributo trae origine dal disposto di cui all’art. 29 del D.L. n. 78/2010 (decreto anticrisi) che, in materia di “concentrazione della riscossione nell’accertamento” prevede che “l’intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni”.
L’applicazione di tali sanzioni è disciplinata ai sensi degli articoli 8, comma 3 bis del d.lgs. n. 218/1997 e 48 comma 3-bis del d.lgs. 546/1992.
Tali norme prevedono che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di scadenza della rata successiva, la sanzione di cui all’art. 13 del decreto legislativo n.471/1997 trova applicazione in misura doppia sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Pertanto sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 9475, denominato "Sanzione per decadenza da rateazione relativa ai tributi erariali - art. 29, c. 1, lett.a)-dl n. 78/2010";
- 9476, denominato "Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale comunale all'IRPEF art. 29, c. 1, lett.a)-dl n. 78/2010";
- 9477, denominato "Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'addizionale regionale all'IRPEF art. 29, c. 1, lett.a)-dl n. 78/2010";
- 9478, denominato "Sanzione per decadenza da rateazione relativa all'IRAP art. 29, c. 1, lett.a)-dl n. 78/2010".

martedì 17 settembre 2013

Zone franche urbane ZFU e Zone franche a burocrazia zero ZBZ: il punto a settembre 2013

Le Zone franche urbane (ZFU), introdotte originariamente con L. n.296/06, c.d. Finanziaria 2007, allo scopo di agevolare lo sviluppo dell’imprenditoria in determinati ambiti territoriali “depressi”, hanno visto ampliare l’ambito territoriale di applicazione grazie all’art.37 del D.L. n. 179/12, c.d. Decreto Sviluppo bis.
Con l’art.43 del D.L. n. 78/10, il c.d. “Decreto anticrisi”, sono state d’altro canto, introdotte le zone a burocrazia zero (ZBZ) nel Meridione d’Italia. In seguito, con l’art.14 della Legge di stabilità 2012 (L. n.183/11) è stato dato rilievo alle ZBZ tramite la loro estensione, in via sperimentale e solo fino al 31 dicembre 2013, all’intero territorio nazionale, ma subito dopo il Governo ha abrogato l’originario art.4321 e ridefinito gli incentivi previsti, oggetto di intervento anche con il recente Decreto del fare.
Con l‘art.37 del D.L. n.179/12, il c.d. “Decreto Sviluppo bis”, è stato dato nuovo slancio alle ZFU, prevedendo al co. 1, la possibilità di destinare, in fase di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione e delle risorse regionali, parte dei fondi alle agevolazioni previste dall’art.1, co.341, lett. a-d) della L. n.296/06.
Con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 10 aprile 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.161 dell’11 luglio 2013 hanno trovato attuazione le previsioni.
A oggi stiamo attendendo l’emanazione del bando di cui all’art.8, co.2, lett. a) del D.M. richiamato.
Sovrapposizione di ZFU e ZBZ - In particolare, ai sensi del co.2, lett.b) del D.L. n. 78/10, il c.d. “Decreto anticrisi”, è previsto che se la ZBZ coincide, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle ZFU, le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell’articolo 1, co. 340, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.
Le zone interessate - Ai sensi dell’ art.37, co.1, 1-bis22 e 4-bis del D.L. n.179/12 e dell’art.5 del D.M. 10 aprile 2013 le aree rientranti nelle ZFU sono quelle:
- individuate dalla delibera del CIPE (Comitato Interministeriale di Programmazione Economica) n.14/09 limitatamente alle regioni Campania, Calabria e Sicilia;
- non rientranti direttamente nella delibera del CIPE di cui sopra ma valutate come “ammissibili” nella relazione istruttoria allegata alla stessa e, comunque, sempre rientranti nelle Regioni Campania, Calabria e Sicilia;
- le aree individuate nella legge della Regione Sicilia n.11/2010 e in via sperimentale i comuni della provincia di Carbonia – Iglesias.
Le aree per regione - Per la Regione Calabria: Corigliano, Lamezia Terme, Reggio Calabria, Rossano, Vibo Valentia; per la Regione Campania: Aversa, Benevento, Casoria, Mondragone, Napoli, Portici (centro storico) Portici (zona costiera) San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata; per la Regione Sardegna: Carbonia – Iglesias; per la Regione Sicilia: Aci Catena, Acireale, Bagheria, Barcellona Pozzo di Gotto, Castelvetrano, Catania, Enna, Erice, Gela, Giarre, Messina, Palermo (Brancaccio), Palermo (porto), Sciacca Termini Imerese, Trapani e Vittoria .
Requisiti soggettivi - Ai sensi dell’art.3 del D.M. 10 aprile 2013, possono fruire del regime di favore previsto per le ZFU le micro (microimprese quelle che rispettano contemporaneamente i seguenti requisiti: meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) e piccole imprese (quelle con meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro).
I regimi speciali vanno disapplicati - Sono ammessi al regime di favore anche i c.d. “nuovi minimi”, a condizione che abbiano optato per l’applicazione dell’Iva secondo le regole ordinarie e coloro che hanno i requisiti del regime agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’art.13 della L. n.388/00, ma che hanno fatto formale rinuncia al regime, secondo le modalità di cui al provv. dell’Agenzia delle Entrate del 14 marzo 2001.
Condizioni - Le imprese che vogliono beneficiare delle agevolazioni ZFU devono essere già costituite alla data in cui presentano l’istanza e per la cui presentazione si è in attesa dell’emanazione del relativo bando da parte del Ministero dello Sviluppo economico, e all’ulteriore condizione che la costituzione non sia posteriore al 31 dicembre 2015. Inoltre, è necessario che l’impresa sia regolarmente iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di competenza. Poiché, come si è detto, l’agevolazione è circoscritta a determinati ambiti territoriali, è richiesto anche che all’interno delle aree come prima delimitate sia ubicato un ufficio o un locale destinato all’attività, anche amministrativa.
Nel caso in cui l’impresa non svolga attività sedentaria, è inoltre necessario che, alternativamente:
- presso l’ufficio o il locale sia impiegato almeno un lavoratore dipendente a tempo pieno o parziale che vi svolga la totalità delle ore;
- realizzino almeno il 25% del proprio volume di affari da operazioni effettuate all’interno della ZFU.
Soggetti esclusi dall’agevolazione - Non possono accedere al regime agevolato le imprese che, pur rispettando i requisiti richiesti, sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.
Infine, per previsione normativa espressa, le agevolazioni non possono essere concesse alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; per svolgere attività connesse all’esportazione verso Paesi terzi o Stati membri; per interventi condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a alle imprese in quelli di importazione; alle imprese del settore carbonifero e difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.
Con Provvedimento 14 agosto 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le modalità ed i termini di fruizione delle agevolazioni di cui all'art. 10, comma 1-bis, D.L. 28 aprile 2009, n. 39, a favore delle piccole e micro imprese situate nella Zona Franca Urbana del Comune di L'Aquila.
In particolare, è stato previsto che:
• le agevolazioni in esame vengono utilizzate in riduzione dei versamenti (ex art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) attraverso il Mod. F24;
• il Mod. F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica, pena lo scarto dell'operazione del versamento;
• il Ministero dello sviluppo economico è tenuto a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a ciascun beneficiario nonché l'importo dell'agevolazioni e le eventuali variazioni;
• l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati per ogni Mod. F24 ricevuto;
in caso di variazioni dei dati delle imprese e dell'importo dell'agevolazione concessa, il Mod. F24 deve essere inviato telematicamente all'agenzia delle Entrate a decorrere dal 3° giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni del Ministero dello sviluppo economico.
Fonte : Fiscal Focus

lunedì 16 settembre 2013

Decreto Lavoro 2013: lavoro intermittente limite massimo di 400 giornate in un triennio

La legge di conversione conferma il limite massimo di 400 giornate di prestazioni di lavoro effettive che possono essere svolte dal lavoratore intermittente nell’arco di un triennio solare, fermi restando i presupposti di instaurazione del rapporto e con l’eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo (art. 7, co. 2, D.L. 76/2013).
In sede di conversione sono però introdotte alcune modifiche e precisazioni.
La sanzione prevista in caso di superamento di tale periodo è la trasformazione in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato dalla data di superamento del limite massimo.
Dal momento che fino al 27.6.2013, data di entrata in vigore del D.L. 76/2013, non vigeva alcun limite in ordine al totale delle prestazioni eseguibili dai lavoratori con contratto a chiamata, il Legislatore ha previsto che ai fini del computo delle giornate rilevino esclusivamente quelle di effettivo lavoro prestate successivamente all’entrata in vigore del decreto, e quindi dal 28.6.2013.
Rispetto alla previsione originaria del decreto, viene puntualizzato che comunque restano fermi i presupposti di instaurazione del rapporto di lavoro e, quindi, la necessità che si realizzino i requisiti previsti in capo al lavoratore (ad esempio età superiore a 55 anni o con meno di 24 anni per prestazioni da svolgere fino al 25° anno di età), ovvero al datore di lavoro (ad esempio ipotesi rientrante tra quelle contenute nella tabella allegata al R.D.L. 2657/1923 cui rinvia il D.M. 23.10.2004).
Infine, viene precisato che nel computo delle 400 giornate occorre riferirsi a quelle prestate con il medesimo datore di lavoro.

venerdì 13 settembre 2013

Cartelle di pagamento notificate con raccomandata per posta: non sono valide

È nulla la cartella esattoriale notificata direttamente dall’agente della riscossione attraverso la modalità della spedizione a mezzo posta con raccomandata A/r, essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti e abilitati dall’articolo 26, primo comma, del D.P.R. n. 602/1973.
La sentenza. È quanto emerge dalla sentenza n. 134/01/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, depositata in segreteria lo scorso 27 agosto.
Accolta l’eccezione di inesistenza giuridica della notifica. Il Collegio di primo grado ha annullato una cartella di pagamento conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione, ritenendo condivisibile l’unico motivo di ricorso con cui il contribuente ha eccepito la nullità dell’atto per violazione dell’articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il Concessionario della riscossione, infatti, aveva recapitato il provvedimento direttamente, mediante invio di raccomandata A/r, senza l’ausilio dell’agente a tanto abilitato.
Le cose sono cambiate dal 1° luglio 1999. Nel solco dell’orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di merito (CTR di Roma n. 82/02/09; CTR di Milano n. 61/22/10; CTP di Milano n. 75/26/11; CTP di Campobasso n. 233 del 2011, n. 113 del 2012 e 36 del 2013, nonché GdP di Genova n. 4486 del 2012) i giudici lucani hanno osservato che l’articolo 26 più volte citato ha permesso, sino alla sua modifica del 1° luglio 1999, la possibilità di notificare le cartelle “[…] anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”. Con il mutamento della disposizione di legge, avvenuto dapprima ex art. 12 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e successivamente ex art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2001, “è stato eliminato l’inciso ‘da parte dell’esattore’ così escludendo, da parte del legislatore, i soggetti che, nella precorsa consuetudine, notificavano le cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento in assenza della necessaria relata di notifica”.
La Cassazione. La sentenza in commento prende atto, discostandosene, dell’orientamento di segno opposto espresso dalla Cassazione. I giudici tributari di merito osservano a tal proposito che gli Ermellini “non si sono pronunciati sulla possibilità o meno, da parte dell’Esattore, di eseguire le notifiche alla luce della intervenuta modifica” del citato articolo 26 del D.P.R. 602 del 1973. Si spiega così la giurisprudenza di legittimità che ammette il recapito, da parte del Concessionario, della cartella di pagamento tramite raccomandata con avviso di ricevimento senza l’ausilio dei soggetti tassativamente elencati dalla legge (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dallo stesso Concessionario, messi comunali e agenti della polizia municipale).
Fonte: Fiscal Focus

Omesso versamento ritenute: con la proroga del 770/2013 sanabili i reati 2012 entro il 20 settembre 2013

Il reato di omesso versamento di ritenute (per importi superiori a 50.000 €) si consuma con lo spirare del termine previsto ex lege per la presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Con la proroga al 20 settembre del termine per la presentazione del mod. 770 slitta anche la scadenza entro la quale sanare l’eventuale violazione penale.
Sostituti d’imposta
La norma quadro che disciplina la categoria dei sostituti d’imposta è racchiusa nell'art. 23, D.P.R. 600/1973 che al co. 1 identifica i soggetti che assumono tale figura tra i quali sono ricompresi coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo o d'impresa. Tali contribuenti, in base all'art. 23 e segg. del richiamato decreto, quando corrispondono redditi soggetti a ritenuta assumono lo status di sostituti obbligati ad operare una ritenuta al momento del pagamento e versarla all'Erario.
Sanzioni amministrative
Per quanto riguarda le violazioni formali, l'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 471/1997 punisce con la sanzione da Euro 258 ad Euro 2.065, l'ipotesi di omissione, incompletezza o non veridicità degli obblighi di comunicazione prescritti dalla legge tributaria, quindi non scaturenti da autonome richieste da parte dell'Ufficio o della Guardia di Finanza. Più in dettaglio, come meglio chiarito dalla C.M. 25.1.1999, n. 23, punto 4.2, sono altresì sanzionabili, ai sensi della disposizione in commento, le violazioni concernenti la mancata o tardiva consegna delle certificazioni dei sostituti d'imposta, ovvero il rilascio delle certificazioni con dati incompleti o non veritieri da parte dei predetti soggetti obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti.
Violazioni sostanziali - Per quanto riguarda le violazioni sostanziali, il D.Lgs. 471/1997, all'art. 14, prevede, a carico del sostituto d'imposta che non opera in tutto o in parte ritenute alla fonte, l'applicazione della sanzione in misura del 20% dell'ammontare non trattenuto. Un'ulteriore sanzione più grave è prevista in via del tutto autonoma dal precedente art. 13, D.Lgs. 471/1997, costituita dal 30% dell'importo non versato. Pertanto, in ipotesi di ritenute non operate e non versate, sono applicabili entrambe le sanzioni, atteso che l'art. 14 appena nominato fa salva l'applicazione del precedente art. 13, in caso di omesso versamento di ritenute all'Erario.
Sanzioni penali
Il D.Lgs. 10.3.2000, n. 74, all'art. 10-bis, contempla la fattispecie delittuosa di omesso versamento di ritenute certificate, punita con la reclusione da sei mesi a due anni per i sostituti d'imposta che, entro il termine di presentazione del Mod. 770, non versano le ritenute certificate per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 per ciascun periodo d'imposta. L'ipotesi di reato in parola si concretizza, quindi, soltanto al superamento dei predetti limiti, allo spirare del temine di presentazione della dichiarazione annuale ed è circoscritta al solo caso di ritenute risultanti da certificazioni rilasciate ai sostituiti (i quali in buona fede le utilizzano nelle proprie dichiarazioni dei redditi). Risultano del tutto escluse da tale fattispecie le ritenute non operate, non versate e non certificate anche se di importo molto più elevato rispetto alla soglia di Euro 50.000.
Proroga 770/2013
Il termine per la presentazione del modello 770 è ordinariamente fissata al 31 luglio. Per il 2013 il DPCM del 24.07.2013 ha però previsto che il termine ultimo per la trasmissione telematica all'agenzia delle Entrate del modello 770 da parte dei sostituti d'imposta venga prorogato al 20 settembre. Con tale proroga slitta anche il termine entro il quale sanare l’eventuale omessi versamento delle ritenute per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000 al fine di evitare di incorrere nel reato in questione.
Fonte : Fiscal Focus

mercoledì 11 settembre 2013

Sport dilettantistico 2013: disciplina delle spese di trasferta

Nell’ambito sportivo dilettantistico, gli articoli 67 e 69 del Tuir e l’art. 90 della Legge n. 289/2002 dispongono che “non concorrono a formare il reddito del percipiente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, nonché relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro”.
Trasferta
Con tale termine si vuole indicare l’esercizio, da parte del lavoratore, della propria prestazione di lavoro in luogo diverso e fuori dal comune, dove si trova la normale sede di lavoro.
Sede di lavoro
Con la Circolare n.58/2001, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “sede di lavoro” si intende quella che “risulta dal contratto, dalla lettera di incarico o dall’atto di nomina e che di regola, coincide con una delle sedi del datore di lavoro”. Qualora, per le peculiari caratteristiche dell’attività di collaborazione non sia possibile individuare la stessa o non coincida con il luogo in cui si trova la sede della società, è possibile far riferimento, ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 51 Tuir, al domicilio fiscale del collaboratore. In presenza dei suddetti requisiti, il rimborso delle spese di trasferta, eventualmente concesso al lavoratore da parte del datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito del prestatore in conformità a quanto previsto dall’art. 51 del Tuir.
Normativa
Il rimborso di dette spese è definito “forfetario”, in quanto slegato dalla presentazione di adeguati giustificativi di spesa, ma comporta l’obbligo per gli enti sportivi dilettantistici eroganti di operare, sulla parte eccedente la franchigia annua di 7.500 euro e fino a 28.158 euro, una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, che diventa d’acconto per i rimborsi eccedenti tale ultimo limite. Qualora la prestazione sia svolta al di fuori del territorio comunale, non concorrono alla formazione del reddito, i rimborsi delle spese sostenute e documentate dal lavoratore-trasfertista relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, in quanto rappresentano una semplice refusione delle spese sostenute.
Tipi di spese di viaggio
Rientrano tra esse, i rimborsi chilometrici purché venga corrisposto un costo per chilometro non superiore a quanto previsto dalla tariffa Aci vigente nel giorno della trasferta e riferita al tipo di mezzo di trasposto utilizzato. L’eventuale rimborso chilometrico, per la parte eccedente a quanto calcolato in applicazione delle tariffe Aci, concorrerebbe al raggiungimento della franchigia di 7.500 euro di cui agli artt. 67 e 69 del Tuir. Sono invece escluse, in quanto non risulta possibile identificarle con il termine “trasferta”, le spese sostenute dal lavoratore per il tragitto che il medesimo compie per recarsi normalmente presso la propria abituale sede di lavoro, con la conseguenza che tali spese di viaggio, anche se adeguatamente documentate con biglietti dell’autobus, del treno, ecc o pedaggi autostradali, vanno a formare il reddito imponibile fiscale e previdenziale.
Adempimenti della società
Stante l’obbligo normativo di cedolino periodico e di tenuta del Libro Unico del Lavoro per i collaboratori amministrativo-gestionali non professionali, sia i rimborsi spese che le trasferte andranno riportati in detto libro, anche se esenti da contributi e ritenute fiscali. Vi è inoltre l’opportunità per il consiglio direttivo della società di provvedere con apposita delibera, anteriore alla trasferta, di riportare sul proprio Libro dei verbali, quale documento da esibire in caso di contestazioni da parte dell’Amministrazione Finanziaria, ad autorizzare gli associati, i tesserati, i dirigenti e gli sportivi alle trasferte di cui sopra, identificando preventivamente i mezzi da utilizzare e un budget di spesa.
Adempimenti del lavoratore-trasfertista
Egli qualora abbia effettuato la trasferta per conto e nell’interesse della società sportiva, può richiedere il rimborso presentando una specifica ed analitica nota spese. Qualora l’importo della nota spese sia superiore a 77,47 euro andrà apposta sulla stessa una marca da bollo di importo pari a euro 2, riportante la data contestuale o anteriore a quella della richiesta di rimborso.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 10 settembre 2013

DURC 2013: dal 21 agosto 2013 la validita temporale passa a 120 giorni

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 36 del 6 settembre 2013, è intervenuto per fornire i primi chiarimenti in merito alle semplificazioni introdotte dall'articolo 31 del "Decreto del Fare" (Legge n. 98/2013) alla disciplina del DURC.
In particolare, il Ministero precisa che la nuova validità temporale del DURC (120 giorni dalla data di rilascio) trova applicazione solo ai DURC rilasciati dopo il 21 agosto 2013.
I DURC rilasciati prima della suddetta data hanno una validità di 90 giorni.
Fonte: seac

lunedì 9 settembre 2013

L. 98/2013: semplificazioni amministrative per l’agricoltura

E` stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 (Supplemento Ordinario n. 63), la Legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell`economia".
Con delle modifiche al D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, l`art. 30-bis, introdotto dalla Legge di conversione, apporta novita` rilevanti in materia agricola.
- Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all`aperto nell`ambito dell`azienda agricola, nonche` per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non e` richiesta la comunicazione di inizio attivita`.
- La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo` essere iniziata contestualmente all`invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l`azienda di produzione. In conformita` a quanto previsto dall`articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell`ambito dell`esercizio della vendita diretta e` consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilita` dell`imprenditore agricolo, con l`esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l`osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.
- L`attivita` di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d`uso dei locali ove si svolge la vendita e puo` esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio` destinati.

giovedì 5 settembre 2013

Credito d'imposta 2013 per l’assunzione e la formazione di detenuti e internati

È stata pubblicata nella G.U. n. 193/2013 la Legge 9 agosto 2013, n. 94 di conversione del DL n. 78/2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", che prevede alcune misure per favorire l'attività lavorativa di detenuti e internati.
In particolare, è concesso un credito d'imposta, nella misura massima di 700 euro per ogni lavoratore, alle imprese che:
- assumono lavoratori detenuti e internati ammessi al lavoro esterno, per un periodo non inferiore a 30 giorni,
- o che svolgono attività formative nei loro confronti.
Il credito d'imposta è pari a 350 euro nel caso di detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione.
I crediti d'imposta (utilizzabili esclusivamente in compensazione) si applicano per un periodo di:
- 18 mesi per i detenuti e internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno;
- 24 mesi per quelli che non ne hanno beneficiato.
Fonte: Seac

mercoledì 4 settembre 2013

INPS 2013: i contributi artigiani e commercianti non verranno piu comunicati per posta ma solo con il cassetto previdenziale

Con Messaggio 31 luglio 2013, n. 12308, l'INPS ha fornito chiarimenti in merito ai contributi dovuti da artigiani ed esercenti attività commerciali iscritti in corso d'anno.
In particolare, l'INPS ha precisato che ai soggetti sopramenzionati "non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso dei contributi in scadenza, né le avvertenze per la compilazione del modello F24"; sarà, invece, compito degli stessi interessati accedere via internet al "Cassetto previdenziale", dove sarà possibile trovare la lettera contenente i dati relativi agli importi da versare relativamente al periodo contributivo 2013.
Fonte: Seac

lunedì 2 settembre 2013

730/2013 situazioni particolari: per chi ha perso il lavoro e non ha più sostituto d’imposta

Per gli ex dipendenti senza più un sostituto d’imposta nasce il “730 Situazioni particolari”. Dal 2 al 30 settembre la presentazione del modello per recuperare il credito 2012
A tal fine con il provvedimento attuativo della norma pubblicata in GU e con la circolare 28/E vengono pubblicate le istruzioni operative per consentire ai lavoratori “cessati” di ottenere velocemente il rimborso delle maggiori imposte pagate. Accredito diretto su conto corrente se si comunicano le proprie coordinate bancarie o postali.
Vista l'attuale congiuntura economica, il "decreto del fare" (Dl n. 69/2013, articolo 51-bis) offre la possibilità, a coloro che non hanno più un datore di lavoro, di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 e riscuotere il rimborso direttamente dall’Amministrazione finanziaria.
La disposizione andrà a regime nel 2014, indipendentemente dal saldo a debito o a credito della dichiarazione, ma già da quest’anno, relativamente quindi al periodo d’imposta 2012, i contribuenti che si trovano nella situazione di avere diritto alla restituzione di somme pagate in eccesso all’Erario, privi però di un sostituto d'imposta che effettui il conguaglio, possono assolvere l'adempimento dichiarativo, dal 2 al 30 settembre, senza essere costretti a presentare il modello Unico.
“730 Situazioni particolari”
Con il provvedimento di oggi, le Entrate, come previsto dal decreto legge 69/2013, indicano i termini e le modalità per presentare il “730 Situazioni particolari”, anche in forma congiunta.
Si tratta, in effetti, dello stesso modello che è stato usato entro la scadenza di maggio da tutti gli altri contribuenti, ma per distinguere le dichiarazioni per le quali c’è questa riapertura dei termini, bisogna indicare il codice “1” nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
Inoltre, nella sezione dove solitamente deve essere indicato il codice fiscale del sostituto d’imposta che effettua il conguaglio, è obbligatorio riportare la sequenza numerica “20137302013”.
Con il “730 Situazioni particolari” non è però possibile integrare una dichiarazione già presentata. Pertanto, la casella “730 integrativo” non deve essere mai compilata.
I tempi
L’extra-time, dal 2 al 30 settembre, per la presentazione del “730 Situazioni particolari” a un centro di assistenza fiscale o a un professionista abilitato è concesso solo per le dichiarazioni con esito contabile finale a credito - di almeno 13 euro - dei lavoratori dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro senza trovare un nuovo impiego, al fine di ottenere – entro quest’anno – il rimborso d’imposta 2012, senza dover attendere l’esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione, attività che comunque, come quella di controllo formale, verrà ordinariamente effettuata, pur se successivamente.
La circolare 28/E detta quindi i tempi per la consegna, l’elaborazione e l’invio telematico della dichiarazione all’Amministrazione finanziaria, che si possono così sintetizzare:
• dal 2 al 30 settembre – presentazione da parte del contribuente del modello “730 Situazioni particolari”
• entro l’11 ottobre – chi presta l’assistenza fiscale consegna la dichiarazione elaborata al contribuente
• entro il 25 ottobre – chi presta l’assistenza trasmette telematicamente le dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso
Il rimborso sarà accreditato dall’Amministrazione finanziaria, dopo la ricezione del risultato finale delle dichiarazioni, direttamente sul conto corrente del contribuente, se questi avrà comunicato, telematicamente o rivolgendosi a un qualsiasi ufficio delle Entrate, le coordinate bancarie o postali (il codice Iban) tramite apposito modello reperibile nel sito dell’Agenzia, alla pagina: Cosa devi fare-Richiedere-Rimborsi-Accredito rimborsi su conto corrente.
Con la presentazione del "730 Situazioni particolari", inoltre, il contribuente non dovrà preoccuparsi degli acconti di novembre: gli importi della seconda o unica rata di Irpef e/o di cedolare secca saranno compensati direttamente in sede di determinazione del credito spettante.
Fonte: Fisco Oggi - Autore : Sonia Angeli