mercoledì 29 febbraio 2012

Tassa libri sociali 2012: pagamento entro il 16 marzo 2012

Entro il 16 marzo 2012 deve essere versata la tassa annuale forfetaria per la numerazione dei libri e registri di cui all’art. 2215 del codice civile.
L’obbligo di versamento, infatti, permane anche a seguito dell’abolizione dell’obbligo di numerazione e bollatura iniziale dei principali libri contabili obbligatori, disposta dall’art. 8 della L. 383/2001.
Sono tenuti al versamento le società di capitali (ad esempio spa, sapa e srl), fatta eccezione per le società cooperative e le mutue assicuratrici (in tal senso la C.M. n. 108 del 3 maggio 1996).
Peraltro, la tassa rimane applicabile sempreché permanga l’obbligo della tenuta di libri numerati (ad esempio libro giornale e libro inventari) e bollati (ad esempio libri sociali ex art. 2421 del codice civile) nei modi previsti dall’art. 2215 del codice civile. Lo stesso Ministero ha rilevato che sono soggetti passivi anche gli enti dotati di capitale o fondo di dotazione aventi per oggetto, esclusivo o principale, l’esercizio di attività commerciali (ris. n. 90 del 27 maggio 1996).
A parere dell’Amministrazione finanziaria (C.M. n. 108/96, in risposta al quesito 12.1.3), la tassa si applica anche alle società di capitali in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza), purché permanga l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati, nei modi previsti dal codice civile (per completezza si rileva che, secondo un orientamento giurisprudenziale, invece, non sono soggetti all’obbligo di pagamento le società o enti dichiarati falliti o in liquidazione coatta amministrativa; cfr. Tribunale di Udine, 7 marzo 1996).
A prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine, l’ammontare della tassa è pari a:
- 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro;
- 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,90 euro.
L’ammontare del capitale sociale di riferimento deve essere verificato alla data del 1° gennaio 2012.
Le modalità di versamento sono diverse, a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività oppure per gli anni successivi.
Per le società di nuova costituzione il versamento va effettuato con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato all’Ufficio del Registro di Roma – Tasse di concessioni governative – c/c postale n. 6007, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività (modello AA7/10) (su cui vanno riportati gli estremi di versamento). Unica eccezione, i versamenti di competenza della Regione Sicilia, per i quali occorre utilizzare il conto corrente postale n. 210906.
Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 7085 (“Tassa annuale vidimazione libri sociali”), indicando, quale periodo di riferimento, l’anno 2012.
Se il contribuente vanta crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
In conclusione, si ricorda che l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 170 del 20 novembre 2000, ha chiarito che i pubblici ufficiali (ad esempio notai, funzionari del Registro delle imprese) sono autorizzati a provvedere alla numerazione (ed eventuale bollatura) dei libri e dei registri delle società di capitali, senza richiedere l’esibizione della ricevuta di pagamento della tassa forfetaria di concessione governativa, se tali libri e registri vengono presentati prima che sia decorso il termine del 16 marzo.
Gli eventuali controlli sul regolare pagamento della tassa, pertanto, saranno effettuati in un momento successivo, anche in occasione di accessi, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Fonte: Eutekne

martedì 28 febbraio 2012

Permesso di soggiorno a punti 2012: dal 10 marzo 2012 le nuove regole per i lavoratori extracomunitari

Dal 10 marzo 2012 l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sarà subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all'effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, è richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore è tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Il presente approfondimento illustra i criteri e le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell'Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalità di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. In conclusione vengono analizzate le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell'Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione. In calce il fac-simile del modello da utilizzare per la stipula dell'Accordo di integrazione.
Dal 10 marzo 2012 l’ingresso ed il soggiorno dei lavoratori extracomunitari in Italia non sara` subordinato unicamente al rispetto dei flussi e delle prescrizioni di carattere economico e abitativo, ma anche all’effettiva integrazione nel nostro tessuto socio-culturale. Con l’obiettivo di garantire un’armonica convivenza tra culture differenti, il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 dell’11 novembre 2011, ha previsto che, nel periodo di validita` del permesso di soggiorno, tutti gli stranieri, salvo specifiche e rare eccezioni, debbano raggiungere specifici obiettivi di integrazione. In particolare, come condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero che entri in Italia per la prima volta, e` richiesta la stipula di un Accordo di integrazione, da sottoscrivere contestualmente alla presentazione dell’istanza del permesso di soggiorno. Nei successivi due anni il lavoratore e` tenuto a raggiungere specifici obiettivi di integrazione da valutarsi in sede di verifica ad opera dello Sportello Unico. Una valutazione insufficiente puo` portare alla revoca del permesso di soggiorno e all’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato. Nelle presenti note, dopo aver richiamato le disposizioni in materia di integrazione previste dall’art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (il Testo Unico dell’immigrazione, d’ora in avanti T.U.I.), si verificheranno i criteri e le modalita` per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’Accordo di integrazione, le ipotesi di esenzione e di sospensione, e le modalita` di riconoscimento, o di decurtazione, dei crediti. Si concludera` analizzando le disposizioni in materia di verifiche finali ed il ruolo dell’Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione.
Fonte: Ipsoa

lunedì 27 febbraio 2012

Il MODELLO IVA 2012 BASE: breve guida per la dichiarazione annuale IVA 2012

Il modello IVA BASE è una versione semplificata del modello di dichiarazione annuale IVA e può essere utilizzato in alternativa a tale modello sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma unificata, sia, a partire dall’anno d’imposta 2010, dai contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma.
Soggetti che possono utilizzare il modello
Il modello IVA BASE può essere utilizzato dai soggetti IVA, sia persone fisiche che soggetti diversi dalle persone fisiche, che nel corso dell’anno:
• hanno determinato l’imposta dovuta o l’imposta ammessa in detrazione secondo le regole generali previste dalla disciplina IVA e, pertanto, non hanno applicato gli specifici criteri dettati dai regimi speciali IVA quali, ad esempio, quelli previsti dall’art. 34 per gli agricoltori o dall’art. 74-ter per le agenzie di viaggio
• hanno effettuato in via occasionale cessioni di beni usati e/o operazioni per le quali è stato applicato il regime per le attività agricole connesse di cui all’art. 34-bis
• non hanno effettuato operazioni con l’estero (cessioni ed acquisti intracomunitari, cessioni all’esportazione ed importazioni, eccetera)
• non hanno effettuato acquisti ed importazioni senza applicazione dell’imposta avvalendosi dell’istituto del plafond di cui all’art.2, c. 2, della Legge n. 28 del 1997
• non hanno partecipato ad operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive.
Soggetti che NON possono utilizzare il modello
• soggetti non residenti che hanno istituito nel territorio dello Stato una stabile organizzazione ovvero che si avvalgono dell’istituto della rappresentanza fiscale o dell’identificazione diretta
• società di gestione del risparmio che gestiscono fondi immobiliari chiusi
• soggetti tenuti ad utilizzare il modello F24 auto UE
• curatori fallimentari e dai commissari liquidatori tenuti a presentare la dichiarazione annuale per conto dei soggetti Iva sottoposti a procedura concorsuale
• società che hanno partecipato ad una procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’art.73.
Le modalità ed i termini per la presentazione del modello sono le stesse previste per la presentazione del modello di dichiarazione annuale IVA in forma unificata.
Il modello è costituito dai seguenti quadri:
- Frontespizio che deve essere utilizzato esclusivamente se la dichiarazione IVA viene presentata in via autonoma (in caso di presentazione della dichiarazione unificata deve essere utilizzato il frontespizio del modello Unico)
- Quadro VA, esclusi i righi
VA1 – operazioni straordinarie e di soggetto non residente
VA3 – riservato a curatori fallimentari e commissari liquidatori
VA4 – relativo alle società di gestione del risparmio
VA12 – per la società controllante che ha partecipato all’IVA di gruppo
- Quadro VE, esclusi i righi
VE30 – relativo agli esportatori abituali che utilizzano il plafond
- Quadro VF
- Quadro VJ, esclusi i righi
VJ1 – acquisti da Vaticano e San Marino
VJ2 – estrazione di beni da depositi IVA
VJ4 – compensi trasporti pubblici e parcheggi
VJ5 – per provvigioni a intermediari di agenzie di viaggio
VJ9 – relativo agli acquisti intracomunitari
VJ10/11 – relativi ad importazioni di oro industriali, argento puro, ecc.
- Quadro VH, esclusi i righi da VH20 a VH31 – relativi ad immatricolazione auto UE
- Quadro VL, esclusi i righi
VL10 – eccedenza del credito non trasferibile
VL21 – ammontare dei crediti trasferiti
VL24 – versamenti auto UE
VL25 – trasferimenti anno precedente resi alla controllante
VL28 – col.2 – crediti d’imposta ricevuti da società di gestione del risparmio
VL30 – ammontare dei debiti trasferiti
VL35 – crediti ricevuti da società di gestione risparmio
VL37 – credito ceduto d società di gestione risparmio
- Quadro VR
- Quadro VT
- Quadro VX per l’inserimento dei dati relativi alla determinazione dell’Iva da versare o del credito d’imposta ed utilizzato da coloro che presentano la dichiarazione in via autonoma
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA e deve essere presentato nell’ambito della dichiarazione unificata.
Fonte: Fisco 7

venerdì 24 febbraio 2012

DURC 2012: le novità di febbraio 2012 da INPS e Ministero del Lavoro

- L'INPS, con il Messaggio n. 2860 del 17 febbraio 2012, che annulla e sostituisce il precedente Messaggio n. 2826/2012 di pari oggetto, rende noto l'aggiornamento dell'applicativo dello Sportello Unico Previdenziale 4.0 dovuto al recepimento delle più recenti disposizioni normative in materia di DURC.
In particolare, viene comunicata la chiusura (a partire dal 14 febbraio 2012) dell'applicativo alle aziende e loro intermediari con riferimento alle richieste di DURC per il settore degli appalti pubblici, in ragione dell'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti pubbliche e delle Amministrazioni procedenti di effettuare l'acquisizione d'ufficio del DURC nel caso di appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni. Inoltre, l'Istituto fornisce indicazioni sulla sospensione del servizio di regolarità contributiva AGR-CAU.
- Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, fornisce chiarimenti in merito al regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) ed in particolare in merito alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, D.P.R. n. 207/2010 relativo all'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza.
Tale norma ha introdotto un meccanismo in base al quale, in presenza di Durc irregolare, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale, versando in tutto o in parte, direttamente agli istituti previdenziali e casse edili interessate, le somme dovute in forza del contratto di appalto.

giovedì 23 febbraio 2012

TFM amministratori 2012: tassazione ordinaria ed abrogazione della tassazione separata

La tassazione degli amministratori di società è stata modificata in modo significativo da parte del “Decreto Monti”. L’art. 24, comma 31 del provvedimento ha infatti abrogato il regime di tassazione separata che caratterizzava le indennità di fine mandato corrisposte agli amministratori, le quali concorrono in questo modo alla formazione del reddito dell’amministratore secondo le regole ordinarie (con tassazione nel periodo d’imposta d’incasso delle somme in base ai corrispondenti scaglioni IRPEF).
La norma precisa che la tassazione ordinaria è prevista, per il TFM amministratori:
- “in ogni caso” (e, quindi, indipendentemente dall’entità dell’indennità corrisposta all’amministratore cessato);
- se il relativo diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.
Proprio la decorrenza della novità, per la quale è stato fatto ricorso espresso alla deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, è con tutta probabilità l’aspetto più problematico della nuova normativa.
La norma prevede, infatti, la tassazione ordinaria se il “diritto alla percezione” è sorto dal 1° gennaio 2011. Nell’ambito della prassi amministrativa relativa al TFR dei lavoratori dipendenti, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il diritto alla percezione dell’indennità si considerava acquisito il giorno successivo alla cessazione del rapporto.
Se questa impostazione fosse confermata nell’ambito della nuova normativa, ciò significherebbe che tutti gli amministratori il cui rapporto con la società si è interrotto dal 31 dicembre 2010 in poi vedrebbero attratte le loro indennità di fine mandato al regime previsto dal DL 201/2011; se, in particolare, le suddette indennità fossero state incassate nel corso del 2011, esse dovrebbero essere dichiarate nel modello UNICO 2012, tra i proventi assoggettati a tassazione ordinaria, con lo scomputo dall’imposta dovuta delle ritenute operate dalla società all’atto della corresponsione delle somme.
Non appare chiaro se possa invece rilevare, a tal fine, la data (certa) anteriore all’inizio del rapporto nella quale è stato accordato all’amministratore il diritto all’indennità. Se così fosse, per tutti i rapporti iniziati fino al 2010 (o, per meglio dire, per tutti i rapporti caratterizzati da atti di data certa anteriori al 1° gennaio 2011 nei quali era previsto il diritto per l’amministratore a percepire l’indennità) continuerebbe a sussistere la tassazione separata, indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto.
Si tratta, in ogni caso, di un’interpretazione non perfettamente aderente al testo del DL 201/2011, in quanto:
- quest’ultima norma prevede, come detto, che, se il “diritto alla percezione” del TFM è sorto dal 1° gennaio 2011, la tassazione è comunque ordinaria;
- il “diritto all’indennità” sembra, invece, rappresentare il diritto per l’amministratore di percepire il TFM una volta cessato il rapporto con la società.
La questione appare di estrema rilevanza, in particolar modo alla luce degli obblighi di consegna del modello CUD agli amministratori e, naturalmente, della stima delle imposte da effettuare nel prossimo modello UNICO 2012 (che, oltre all’IRPEF, comprenderebbero anche le relative addizionali, nonché il contributo di solidarietà del 3% per i redditi eccedenti i 300.000 euro).

mercoledì 22 febbraio 2012

Canone RAI: non è dovuto per il mero possesso di pc, tablet e smartphone (Comunicato stampa 20 febbraio 2012)

Con Comunicato stampa 20 febbraio 2012 la RAI ha chiarito che il pagamento del canone non è dovuto per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, un tablet o uno smartphone.
L’invito a sottoscrivere l’abbonamento speciale Rai, infatti, pareva rivolta a chiunque disponesse di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive.
Sulla base dell’analisi normativa in materia, il canone speciale potrebbe però essere richiesto solo con riferimento a soggetti in grado di porre in essere audizioni in locali pubblici o aperti al pubblico
Il pagamento del canone speciale, pertanto, è obbligatorio per imprese, società ed enti nel caso in cui i computer siano utilizzati come televisori (digital signage); il canone non va corrisposto se tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori.

martedì 21 febbraio 2012

Comunicazione dati iva 2012: esonero per chi presenta la dichiarazione iva autonoma entro il 29/02/2012

Entro la fine del mese di febbraio 2012, è dovuta la presentazione della comunicazione annuale dati IVA da parte di tutti i contribuenti, secondo le disposizione previste dall’art. 8-bis del DPR n. 322/1998.
Tale dichiarazione, come noto, è dovuta in sostituzione dell’obbligo di presentazione delle dichiarazioni IVA periodiche, abrogato dall’art. 11 del DPR n. 435/2001, a partire dal periodo d’imposta 2002, al fine di uniformare la normativa IVA nazionale a quella comunitaria.
Da notare, al riguardo, come sia tuttavia possibile ovviare a tale obbligo procedendo con la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma, in luogo della comunicazione dati IVA. Tale opportunità, introdotta con il DL 78/2009, era inizialmente riservata ai contribuenti che “intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale” (cfr. art. 3, comma 1, secondo periodo del DPR 322/1998) ed è stata successivamente estesa a tutti i contribuenti, “indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale” (cfr. circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1 del 25 gennaio 2011).
Ciò risulta essere un’alternativa all’obbligo di presentazione del modello IVA nella dichiarazione unificata annuale entro il 30 settembre, cui sono soggetti i contribuenti (persone fisiche, società di persone e di capitali, enti anche non commerciali) con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (cfr. art. 3, comma 1, primo periodo del DPR 322/1998). In coerenza con quanto sopra, è stato inoltre previsto che quei “contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di Febbraio” sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA (cfr. art. 8-bis, comma 2, ultimo periodo del DPR 322/1998).
Tale alternativa rappresenta un importante beneficio per quei contribuenti che vantano posizioni creditorie nei confronti dell’Erario. La presentazione della dichiarazione IVA è, infatti, presupposto essenziale per poter beneficiare della compensazione del credito IVA eventualmente disponibile sul presupposto della inesistenza di cartelle esattoriali scadute e non pagate di importo superiore a 1.500 euro. La presenza di importi iscritti a ruolo inibisce, infatti, la possibilità di utilizzare somme in compensazione nel modello F24 e un comportamento contrario a questa regola implica una sanzione pari al “50 per cento dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato” (cfr. art. 31 DL 122/2010 e DM 10 febbraio 2011).
Da notare, inoltre, che laddove non vi fossero iscrizioni a ruolo che inibiscano la compensazione in F24, la dichiarazione annuale dovrà essere munita del visto di conformità o della sottoscrizione del revisore legale, qualora si volesse utilizzare in compensazione un credito IVA per un importo superiore a 15.000 euro (ex art. 10, comma 7 del DL 78 citato). Coloro i quali presentano un posizione annuale IVA a debito, invece, dovranno procedere al versamento del saldo IVA esposto in dichiarazione a partire dal 16 marzo. Tale versamento potrà essere effettuato, anche ratealmente, maggiorando dello 0,33% mensile l’importo di ciascuna rata successiva alla prima. È pertanto preclusa, come già accennato, la possibilità di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNICO (cfr. circ. 1/2011 e istruzioni al modello IVA 2012, pagine 8, 9).
Coloro i quali non intendono presentare la dichiarazione annuale sono obbligati, entro il 29 febbraio, alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA riferita all’anno solare precedente. Tale Comunicazione, al contrario della dichiarazione, non ha alcun effetto dichiarativo ma una mera valenza informativa e, soprattutto, non permette la compensazione di eventuali crediti IVA annuali.
Infine, per coloro i quali non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale unificata in ragione del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, resta fermo l’obbligo, ex art. 8, comma 1 della L. 322/1998, di presentare “secondo le disposizioni di cui all’art. 3, tra il 1 Febbraio e il 30 Settembre, in via telematica, la dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno solare precedente”. Tali contribuenti saranno tenuti, nel caso in cui non presentassero entro il 29 Febbraio la dichiarazione annuale IVA, a presentare la comunicazione annuale dati IVA entro la medesima scadenza del 29 febbraio (cfr. art. 8-bis, comma 2 del DPR 322/1998, istruzioni alla comunicazione annuale dati IVA 2012).
Fonte: Eutekne

lunedì 20 febbraio 2012

CUPE 2012: certificazioni degli utili e riserve corrisposti ai soci nel 2011 consegna entro il 28/02/2012

I soggetti che nel 2011 hanno corrisposto utili o proventi ad essi equiparati devono rilasciare, entro il 28/02/2012, la relativa certificazione ai percettori di dette somme. Tale obbligo di : certificazione degli utili è disciplinato dall’art.4, comma 6-ter e 6-quater del DPR n.322/98.
I soggetti obbligati a rilasciare tale certificazione sono i soggetti Ires (Srl, Spa) che nel 2011 hanno corrisposto utili e quelli che nel 2011 hanno corrisposto proventi equiparati agli utili.
Sono considerati proventi equiparati agli utili:
• i proventi derivanti dai titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, di cui all’art.44, comma 2, lett.a) del TUIR;
• i proventi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, di cui all’art.44, comma 1, lett. f) del TUIR, con apporto di capitale, ovvero di capitale e opere o servizi;
• le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti di cui all’art.98 del TUIR direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili.
Tale certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di riserve di capitale (ad esempio, riserva sovraprezzo azioni) che, in base alla presunzione dell’art.47, comma 1 del TUIR, sono considerate utili o riserve di utili.
I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati dai percettori di tali importi ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico 2012).
Nel caso di soggetti non residenti, tale certificazione sarà necessaria affinché questi possano ottenere dallo Stato di residenza se previsto, un credito d’imposta per le imposte già versate in Italia.
Non dovranno invece essere certificati gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ai sensi dell’art.27 del DPR n.600/73, poiché il reddito, avendo già scontato in modo definitivo la tassazione, non deve essere indicato in dichiarazione.
Il Modello di certificazione da utilizzare è definito Modello CUPE ed è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 21/12/2009. Si compone di un frontespizio e di 4 sezioni.
Nel frontespizio devono essere riportati i dati del soggetto che rilascia la certificazione, indicando:
• il codice A: se la certificazione è rilasciata dalla società che ha emesso i titoli per gli utili da questa corrisposti o per la corresponsione di altri proventi equiparati agli utili come i compensi per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto;
• il codice G: se la certificazione è rilasciata da una persona fisica o da una società di persone, per compensi corrisposti agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.
Nella sezione I vanno indicati i dati relativi al soggetto emittente.
Nella sezione II vanno indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia.
Nella sezione III devono essere riportati i dati relativi al percettore degli utili o degli altri proventi equiparati.
Nella sezione IV occorre riportare i dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.
Il Modello in esame è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ma è possibile utilizzare anche un modello diverso, purché contenga i dati con la stessa sequenza prevista dallo schema del modello.
Fonte: Fisco 7

venerdì 17 febbraio 2012

La comunicazione annuale dati IVA 2012: guida per la presentazione entro il 29 febbraio 2012

I soggetti passivi IVA, in caso di normale svolgimento dell’attività presentano telematicamente ogni anno due tipi di dichiarazione riepilogative dei dati relativi alle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel corso del periodo d’imposta precedente.
Il primo adempimento a cui sono chiamati i soggetti passivi è la Comunicazione dati IVA, mentre il secondo, più dettagliato, è la Dichiarazione annuale IVA.
Il modello di comunicazione annuale dati IVA è previsto dalla normativa comunitaria al solo fine di ottemperare al calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario e costituisce un’anticipazione dei dati complessivi che lo stesso soggetto dovrà poi fornire dettagliatamente nella Dichiarazione annuale.
Come disposto dal’art. 252, par.1 della Direttiva 2006/112/CE, tale modello deve essere presentato entro due mesi dalla scadenza del periodo fiscale; pertanto, per i contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, entro la fine del mese di febbraio.
La C.M. 6/2002 specifica che l’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 Euro), senza possibilità di rettifica o di integrazione; eventuali errori possono essere corretti solo in sede di presentazione della Dichiarazione annuale.
Sono soggetti obbligati alla presentazione della Comunicazione dati tutti i titolari di partita IVA esercenti attività di impresa o di arti e professioni, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono obbligati ad effettuare le liquidazioni periodiche IVA.
Sono invece esonerati:
• i soggetti persone fisiche con un volume d’affari uguale o inferiore a Euro 25.000,00
• lo Stato e gli Enti pubblici
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
• i soggetti che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma
• i soggetti di cui all’art.74 TUIR
• gli agricoltori in regime di esonero
• l’imprenditore individuale con affitto di unica azienda
• i soggetti residenti in Stati UE che si avvalgono del “rappresentante leggero” e che hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza l’obbligo di pagamento dell’IVA
• i soggetti che effettuato solo operazioni esenti
• i soggetti in regime 398/91
• i giornalai e i tabaccai
• i soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art.74-quinquies DEL dpr 633/72 (in quanto esonerati dagli obblighi IVA) e cioè gli operatori non comunitari che esercitano attività di e-commerce e che effettuato servizi nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato UE
• i contribuenti minimi di cui alla Legge 244/2007
• i soggetti a credito d’imposta che presentano la Dichiarazione annuale IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio.
Il 25 gennaio 2011, con il solo fine di eliminare la disparità creatasi concedendo la facoltà di presentazione della Dichiarazione annuale autonoma ai soli contribuenti a credito, è intervenuta l’Amministrazione finanziaria che, con la Circolare n. 1 ha concesso a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla posizione creditoria o debitoria, la possibilità di presentare la Dichiarazione annuale sganciata da Unico.
Pertanto, anche i soggetti passivi con IVA annuale a debito potranno beneficiare di tale facoltà.
In tal caso, però, l’Agenzia stabilisce che il saldo annuale a debito dell’imposta dovrà essere corrisposto il 16 marzo, o in un’unica soluzione ovvero rateizzando tale importo con la maggiorazione degli interessi dello 0,33% mensile per ciascuna rata successiva la prima (massimo nove rate). Ciò comporta che i soggetti passivi IVA che presentano in forma autonoma la Dichiarazione annuale a debito non potranno avvalersi della possibilità di effettuare il versamento entro le scadenze previste per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata.
Fonte: fisco7 – Rita Martin

giovedì 16 febbraio 2012

Scudo fiscale: prorogato il termine per il pagamento del bollo speciale annuale in scadenza il 15/02/2012

Con un comunicato stampa diffuso il 15/02/2012, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso nota l’attesa proroga del termine per il versamento delle nuove imposte sulle attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo fiscale.
In ragione – si legge del comunicato – delle obiettive difficoltà operative rappresentate dagli intermediari finanziari tenuti al versamento, il Ministero comunica che la scadenza, fissata per oggi, verrà differita con il primo provvedimento legislativo utile. Inoltre, tale provvedimento disporrà che i versamenti non effettuati fino alla data di entrata in vigore della disposizione di proroga non costituiranno una violazione in materia.
Al riguardo, si ricorda che l’art. 19, commi 6 e ss. del DL n. 201/2011 convertito ha previsto che le attività finanziarie rimpatriate ancora in regime di riservatezza a seguito dell’adesione a uno degli scudi fiscali approvati negli anni scorsi sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale pari all’1% per il 2012, all’1,35% per il 2013 e allo 0,4% per gli anni successivi.
Tale imposta è determinata con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31 dicembre dell’anno precedente. Per il solo versamento relativo al periodo d’imposta 2011, tuttavia, il valore delle attività segretate è quello al 6 dicembre 2011.
Per il solo 2012, inoltre, il citato art. del DL ha istituito un’imposta straordinaria dell’1% per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse.
Solo ieri, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver approvato, con la risoluzione n. 14/2012, i codici tributo per il versamento delle due imposte e della sanzione per omesso versamento ha emesso un provvedimento contenente una serie di chiarimenti in materia, ricordando come sia compito degli intermediari finanziari provvedere a effettuare, con riferimento all’anno d’imposta 2011, il versamento entro oggi sia dell’imposta di bollo annuale, sia dell’imposta straordinaria sui prelievi, dovuta per il solo 2012 . Nessun riferimento, invece, a una possibile proroga per il versamento, di cui si vociferava nei giorni scorsi.
A poche ore dall’ultimo giorno utile per il pagamento, è però intervenuto il Ministero dell’Economia, stabilendo uno slittamento del termine i cui contorni saranno definiti nei prossimi giorni. A questo punto, anche in considerazione delle indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, il rinvio potrebbe essere inserito nel decreto sulle semplificazioni fiscali, che potrebbe arrivare all’esame del Consiglio dei Ministri venerdì 24 febbraio.
Ricordiamo a tal proposito che con la risoluzione n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, mediante il modello F24, l’imposta di bollo “speciale” annuale sulle attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione delle diverse edizioni dello scudo fiscale, ai sensi dell’art. 19, commi 6, 10 e 12 del DL n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011).
Si ricorda, infatti, che i commi citati hanno istituito, per le attività finanziarie oggetto di emersione (ex artt. 13-bis del DL n. 78/2009 convertito e 12 e 15 del DL n. 350/2001 convertito), un’imposta di bollo annuale pari allo 0,4%. In via transitoria, per gli anni 2012 e 2013, tale prelievo è invece stato fissato a un’aliquota, rispettivamente, pari al 10 e al 13,5 per mille (art. 19, comma 6 del DL 201/2011 convertito).
Inoltre, per l’omesso versamento di tale imposta, il DL n. 201/2011 ha stabilito una sanzione pari all’importo non versato (art. 19, comma 10 del decreto) e che, per le attività oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, è dovuta, per il solo anno 2012, un’imposta straordinaria pari al 10 per mille (art. 19, comma 12 del DL).
Alla luce di tali disposizioni, la risoluzione n. 14 istituisce i seguenti tre codici tributo:
- “8111”, denominato “Imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011”;
- “8112”, denominato “Imposta straordinaria di cui all’articolo 19, comma 12, d.l. 201/2011”;
- “8113”, denominato “Sanzione per omesso versamento di cui all’articolo 19, comma 10, d.l. 201/2011”.
Infine, in sede di compilazione del modello F24, tali codici vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione, nel campo “anno di riferimento”, dell’anno cui si riferisce il versamento nel formato “AAAA”.
Tratto da Eutekne

mercoledì 15 febbraio 2012

Contributi colf e badanti 2012: gli importi e le scadenze per il 2012

L'INPS, con la Circolare n. 17 del 3 febbraio 2012, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2012 per i lavoratori domestici.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:
• 1° trimestre 2012 (gennaio - marzo): entro martedì 10 aprile 2012;
• 2° trimestre 2012 (aprile - giugno): entro martedì 10 luglio 2012;
• 3° trimestre 2012 (luglio - settembre): entro mercoledì 10 ottobre 2012;
• 4° trimestre 2012 (ottobre - dicembre): entro giovedì 10 gennaio 2013.
Per scaricare la circolare vai su:
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2Fcircolari%2Fcircolare%20numero%2017%20del%2003-02-2012.htm

Chiusura liti fiscali pendenti: con il “decreto mille proroghe” prorogato al 31/12/2011 i limite delle liti sanabili con versamento da effettuare entro il 02/04/2012

In sede di conversione del “Decreto Milleproroghe“, sono stati spostati in avanti alcuni termini relativi alla definizione delle liti pendenti, siccome:
- la data in cui, per fruire della sanatoria, doveva essere pendente la lite, è stata postergata dal 1° maggio 2011 al 31 dicembre 2011;
- l’ultimo giorno utile per l’esecuzione dei versamenti è stato spostato dal 30 novembre 2011 al 2 aprile 2012.
La modifica di cui sopra costituisce l’occasione per meditare sulla validità, o meglio, sull’attualità di alcune considerazioni effettuate dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48/2011 (si ricorda che la definizione è possibile solo per i processi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, di valore non superiore a 20.000 euro).
In detta sede era stato affrontato il problema del momento finale di pendenza della lite (la lite è pendente dal momento di notifica del ricorso a controparte e rimane tale sino a quando non si è formato il giudicato).
Il problema si è posto in quanto, da un lato, l’art. 39, comma 12, del DL 98/2011, ha fatto coincidere la data utile di pendenza della lite per fruire della sanatoria con il 1° maggio 2011, dall’altro, è entrato in vigore successivamente, il 6 luglio 2011.
Era quindi aperta la questione dei giudicati formatisi nel periodo compreso tra il 1° maggio 2011 e il 5 luglio 2011: resasi conto del problema, l’Agenzia delle Entrate ha prospettato una soluzione strumentale a non intaccare il carattere irrevocabile del giudicato.
A tale fine, infatti, è stato specificato che le liti ove il giudicato si fosse formato nel predetto lasso temporale, non avrebbero potuto essere definite (circ. n. 48 § 2.1 del 24 ottobre 2011). Da ciò derivava che la causa sarebbe risultata definibile se il giudicato non si fosse ancora formato al 5 luglio 2011, non al 1° maggio 2011.
Tale soluzione, peraltro criticata sulla base di varie ragioni, appare non più attuale.
Il termine di pendenza della lite è stato pertanto postergato al 31 dicembre 2011, data successiva e non antecedente al 6 luglio 2011, giorno in cui è entrato in vigore il decreto 98/2011.
Allora, dovrebbe essere chiaro che la definizione è possibile se, da un lato, il ricorso introduttivo è stato notificato al massimo il 31 dicembre 2011 e, dall’altro, se, sempre in detta data, non si è formato il giudicato.
Si rammenta che il giudicato si forma:
- per i ricorsi introduttivi notificati sino al 4 luglio 2009, decorso un anno dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. ante L. 69/2009);
- per i ricorsi introduttivi notificati successivamente al 4 luglio 2009, decorsi sei mesi dal deposito della sentenza senza che la parte abbia notificato l’appello o il ricorso per Cassazione (art. 327 c.p.c. post L. 69/2009);
- in caso di notifica della sentenza ad opera della controparte, decorsi sessanta giorni dalla notifica stessa senza che sia stato proposto appello o ricorso per Cassazione (art. 51 del DLgs. 546/92).
Per ciò che concerne la riassunzione in rinvio è allora necessario che al 31 dicembre 2011 non fosse spirato il termine per la riassunzione (art. 63 del DLgs. 546/92).
Fonte: Eutekne

lunedì 13 febbraio 2012

Imposta sostitutiva irpef su Tfr 2011: versamento del saldo entro il 16 febbraio 2012

È l'appuntamento di chiusura con l'imposta sostitutiva dell'Irpef dovuta sull'incremento annuale del capitale accantonato per il trattamento di fine rapporto di lavoro
Sostituti d'imposta in cassa entro giovedì 16 febbraio per rispettare, senza sanzioni, l'appuntamento con il saldo dell'imposta sostitutiva dell'Irpef sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto dei dipendenti, che si sono determinate nel 2011. L'importo da pagare è ciò che rimane scalando dall'importo complessivo l'acconto corrisposto a dicembre.
Rivalutazione Tfr e imposta sostitutiva
Innanzitutto è bene chiarire che la scadenza del 16 febbraio non riguarda la liquidazione "finale" del Tfr, che segue le regole ordinarie, ma la sua rivalutazione annuale, prevista dall'articolo 2120 del codice civile che disciplina la materia. Esclusi dal tributo, inoltre, i fondi pensionistici complementari.
Le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno (escluse quelle maturate nell'anno stesso) dai sostituti d'imposta per i loro assistiti vengono, dunque, "maggiorate" applicando un coefficiente costituito da un tasso fisso dell'1,5%, più uno variabile, pari al 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
L'11% per cento di questo aumento di capitale costituisce l'imposta sostitutiva dell'Irpef da versare al Fisco.
Pagamento in due tempi
Doppia scadenza per "onorare" il tributo: il 16 dicembre dell'anno di competenza in cassa per l'acconto (nella misura del 90%), calcolato con il metodo storico o previsionale, e il successivo 16 febbraio per il versamento del saldo. In cassa, il 16 febbraio, anche i datori di lavoro che hanno saltato l'acconto di dicembre perché sostituti d'imposta soltanto dall'anno precedente a quello per il quale era dovuto l'anticipo, ossia, nel nostro caso, dal 2010. Non scontano l'imposta, invece, per mancanza di rivalutazioni, i sostituti "nati" nel 2011.
Con il modello F24, via libera alle compensazioni
I titolari di partita Iva possono utilizzare, per il pagamento, soltanto il canale telematico, attraverso il modello F24, che consente di compensare eventuali altri crediti tributari e contributivi: il codice da indicare nella "Sezione Erario" è il 1713.
Gli altri contribuenti possono invece effettuare il versamento anche alle poste, in banca o presso gli agenti della riscossione, presentando il modello F24 in formato cartaceo.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 10 febbraio 2012

Privacy 2012: abolito il Documento Programmatico della Sicurezza (DPS) con la pubblicazione in G.U. del DL n. 5/2012

Entra in vigore oggi 10/02/2012 il DL n. 5/2012, meglio conosciuto come DL semplificazioni, per effetto della pubblicazione sulla G.U. n. 33 di ieri (nel S.O. n. 27/2012). Diventano così operative le misure contenute nel Decreto, concepite dal Governo – come si legge nell’introduzione al testo – “al fine di assicurare, nell’attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equità, una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese e la crescita, dando sostegno e impulso al sistema produttivo del Paese”.
Tra le “semplificazioni” più rilevanti figurano quelle relative ai dati personali. In particolare, l’art. 45 del DL semplificazioni interviene sull’art. 34 del Codice della privacy (DLgs. 196/2003), sopprimendo la lett. g) del comma 1 e abrogando il comma 1-bis. Da oggi, quindi, non sarà più obbligatoria la tenuta di un DPS aggiornato, e viene meno anche la facoltà di avvalersi di un’autocertificazione sostitutiva o di un DPS semplificato per i soggetti che trattano unicamente dati personali non sensibili e, come soli dati sensibili, trattano quelli dei propri dipendenti e collaboratori, inclusi coniuge e parenti. La tenuta del documento programmatico sulla sicurezza è stata infatti giudicata dall’Esecutivo un adempimento superfluo, e la sua soppressione dovrebbe rispondere all’esigenza di sgravare le imprese dagli obblighi in tema di privacy non strettamente necessari.
Eliminazione dell’obbligo di tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) e, conseguentemente, della possibilità di avvalersi di un’autocertificazione o di un DPS semplificato. Inoltre, rimozione dell’obbligo di far riferimento nella relazione accompagnatoria del bilancio d’esercizio dell’avvenuta redazione o aggiornamento dello stesso.
Le altre misure di sicurezza previste dalla normativa vigente non vengono abolite.
A tal proposito, si ricorda che la tenuta di un aggiornato DPS costituisce una misura “minima” di sicurezza prevista, in relazione all’obbligo generale di protezione dei dati personali, dall’art. 34, comma 1, lett. g) e dall’Allegato B, regola 19 del Codice della privacy.
Il DPS va redatto o aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno. Soggetto obbligato alla redazione del DPS è il titolare dei trattamenti di dati “sensibili” o giudiziari con strumenti elettronici, anche attraverso il responsabile, se designato. Il DPS non va inviato al Garante della privacy, ma deve essere conservato presso la propria struttura ed esibito in caso di controllo.
Per la mancata redazione o il mancato aggiornamento del DPS, il Codice prescriveva l’applicazione di sanzioni amministrative e penali.
La soppressione del DPS segue una serie di misure introdotte per ridurre gli oneri in materia di privacy per le imprese, fra le quali si segnala quella introdotta dal recente DL 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. L. 214/2011).
Nello specifico, il decreto citato aveva già previsto limitazioni all’ambito di applicazione del Codice della privacy, mediante la soppressione del riferimento alle persone giuridiche, enti e associazioni da alcuni articoli del Codice della privacy. Si vedano, in particolare, le lett. b) e i) dell’art. 4, comma 1, del Codice della privacy, recanti le definizioni di “dato personale” e di “interessato”. Alla luce delle modifiche così introdotte, per “dato personale” si deve intendere qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; per “interessato” si deve intendere la persona fisica cui si riferiscono i dati personali.

giovedì 9 febbraio 2012

Pec obbligatoria per le società: proroga al 30 giugno 2012

Fra le semplificazioni per le imprese, previste nel DL semplificazioni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, si segnala anche lo slittamento al prossimo 30 giugno 2012 del termine entro il quale le società che non hanno ancora provveduto, devono comunicare il loro indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese.

mercoledì 8 febbraio 2012

INPS Gestione Separata (professionisti e collaboratori): nuove aliquote contributive 2012

Con Circolare 3 febbraio 2012, n. 16, l'INPS, ha annunciato le nuove aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione Separata INPS, conseguenti all'aumento di un punto percentuale stabilito con Legge di stabilità 2012 (art. 22, co. 1, L. n. 183/2011).
Pertanto, le aliquote per l'anno 2012, sono così fissate:
- 7,72% (27,00% IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva), per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 18,00%, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
Tale aumento, pertanto riguarda sia l’aliquota contributiva previdenziale “piena” prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al 27%, sia l’aliquota contributiva previdenziale ridotta prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al 18%. Solo gli iscritti assoggettati all’aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un ulteriore contributo a titolo assistenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo 0,72% (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).
È stato inoltre stabilito il massimale reddituale nella misura di euro 96.149,00 per l'applicazione delle aliquote sopra indicate.
Infine, è stato indicato anche il minimale reddituale per l'accredito dei contributi, stabilito in euro 14.930,00.
Fonte: Seac

martedì 7 febbraio 2012

INPS Artigiani e commercianti: nuove aliquote contributive per il 2012

Con Circolare 3 febbraio 2012, n. 14, l'INPS, sulla base dell'aumento di 1,3 punti percentuali deciso dalla c.d. "Decreto Salva Italia" (art. 24, comma 22, Legge n. 201/2011), ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2012. Nello specifico, si prevede che:
- le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2012 sono pari al 21,30% per gli artigiani e al 21,39% per i commercianti;
- continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
- per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 18,30% (artigiani) e 18,39% (commercianti);
- è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
- il reddito minimale 2012 è pari ad euro 14.930,00;
- il reddito massimale 2012 è pari ad euro 73.673,00 (euro 96.149,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995).
Fonte: seac

lunedì 6 febbraio 2012

Registratori di cassa: nuova carta termosensibile dal 2012

Adeguate le prescrizioni tecniche riguardanti i “rotoli” da impiegare per l’emissione di scontrini e altri documenti fiscali attraverso gli apparecchi misuratori e la loro conservazione
Cambiano le caratteristiche tecniche della carta da utilizzare per il rilascio degli scontrini e degli altri documenti fiscali da parte degli operatori commerciali. La modifica delle prescrizioni riguardanti i “rotoli” da utilizzare con gli apparecchi misuratori fiscali è contenuta nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate firmato il 30 gennaio, che sostituisce l’allegato E al decreto ministeriale 23 marzo 1983.
L’adeguamento si è reso necessario poiché le caratteristiche attualmente in vigore sono ormai ampiamente superate dalla tecnologia produttiva delle carte reperibili sul mercato che, proprio per le prescrizioni contenute nel Dm del 1983 ormai obsolete, non possono essere omologate e utilizzate dagli operatori del settore. Questo crea difficoltà per il reperimento del materiale e per la sua produzione da parte degli operatori del mercato delle carte termosensibili, e per la conservazione nel tempo dei dati riportati negli scontrini, sia a fini fiscali che di garanzia dei prodotti.
Il provvedimento direttoriale introduce delle semplici norme procedurali da seguire per l’omologazione della carta termosensibile, anche alla luce del parere espresso, in tal senso, dalla Commissione per l’approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali.
Nel provvedimento sono stabilite le nuove caratteristiche fisico-meccaniche e quelle della patina termosensibile della carta, ed è prescritto l’obbligo per gli utenti di apparecchi misuratori fiscali di verificare, prima dell’utilizzo, che sul retro della carta siano riportate tutte le caratteristiche che ne permettono l’identificazione.
Inoltre, è stabilito che il periodo di validità della carta termica, dalla data di certificazione di conformità, è di 5 anni e che l’allegato E sia aggiornato con cadenza minima triennale.
Nella seconda parte del provvedimento sono dettate le norme di conservazione dei rotoli di carta termosensibile e della relativa documentazione di acquisto da parte degli utenti di apparecchi misuratori fiscali.
Individuato, infine, nel novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento il termine di decorrenza per l’applicazione delle nuove disposizioni; tuttavia, sarà possibile utilizzare le “vecchie” certificazioni di conformità fino ad esaurimento scorte e comunque entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento.

venerdì 3 febbraio 2012

Canone RAI 2012: obbligo di indicazione sul modello Unico 2012 per imprese e società

L'art. 17, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto salva-Italia", prevede, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale radiotelevisivo, l'obbligo, per imprese e società, di indicare nel modello UNICO:
• il numero di abbonamento;
• la categoria di appartenenza, ai fini dell'applicazione della tariffa dell'abbonamento;
• altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del modello UNICO.

giovedì 2 febbraio 2012

Autoliquidazione INAIL 2012: i coefficienti per la rateazione del premio

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 421 del 20 gennaio 2012, ha reso noto i coefficienti per il calcolo delle rate da applicare al secondo, terzo e quarto rateo del premio relativo all'autoliquidazione 2011/2012, ai sensi delle Leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.
I coefficienti, determinati sulla base del tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2011, pari al 3,61%, da moltiplicare per gli importi delle rate, sono i seguenti:
- 0,0089014 per la seconda rata in scadenza il 16 maggio 2012;
- 0,0180005 per la terza rata in scadenza il 16 agosto 2012;
- 0,0270997 per la quarta rata in scadenza il 16 novembre 2012.
La prima rata, in scadenza il 16 febbraio 2012, è calcolata senza interessi.

mercoledì 1 febbraio 2012

Agenzie Immobiliari: : dal 1° gennaio 2012 Attestato di Certificazione Energetica in evidenza nelle compravendite e negli annunci immobiliari

Dal 1° gennaio 2012 nel settore immobiliare diviene imprescindibile l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) che deve comparire negli atti di compravendita e il cui indice deve essere riportato negli annunci commerciali di vendita.
L’art. 13, comma 1, lett. a) del DLgs. n. 28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067) (GU n.71 del 28-3-2011 – Suppl. Ordinario n. 81), ha inteso inserire due importati novità in tema di certificazione energetica degli edifici, individuando all’Art. 1, comma 2, lett. c del DLgs n. 192/2005 i “criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione”.
Due le novità.
L’art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. n. 28/2011 introduce i nuovi commi 2-ter e 2-quater nell’art. 6 del DLgs. n. 192/2005 (portante attuazione a livello statale della Direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico nell’edilizia):
• comma 2-ter, in base al quale nei contratti di compravendita e locazione di edifici e singole unità immobiliari deve essere inserita “apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici” entrato in vigore a far data dal 29 marzo 2011;
• comma 2-quater, secondo cui “nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita debbono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica (ACE)”.
Tali disposizioni, in sostanza, operano in modo che l’acquirente, oltre al prezzo e alle caratteristiche proprie dell’immobile, possa orientare le proprie scelte anche sulla base della qualificazione energetica del fabbricato e valorizzare la convenienza energetica – in termini di consumi e quindi di costi per l’acquirente – dell’edificio.
Il comma 2-ter entrato in vigore a far data dal 29 marzo 2011 non costituisce più una novità; è appena il caso di ricordare che la norma non consente più alcuna deroga consensuale alla consegna della documentazione sull’efficienza energetica: le compravendite di immobili, a partire dall’entrata in vigore del decreto legislativo, presupporranno, quindi, che ogni fabbricato ne sia dotato e che l’acquirente abbia ricevuto la documentazione.
L’attenzione si sposta quindi sul contenuto del comma 2-quater, il quale impone che, a partire dal 1° gennaio 2012, tutti i soggetti interessati, e cioè tutti coloro che pubblichino inserzioni e trafiletti pubblicitari su carta stampata, inserzioni su internet e cartellonistica affissa agli immobili inerenti la vendita di edifici o singole unità immobiliari, sia in veste di privati cittadini che di impresa, dovranno indicare espressamente l’indice di prestazione energetica assegnato all’immobile nell’ambito dell’ACE, ossia la classe energetica in cui l’immobile è venuto a collocarsi in ragione dei parametri tecnici e prestazionali rilevati dal soggetto certificatore.
Si precisa, altresì, che le classi energetiche sono comprese tra la migliore (“classe A+”) e la peggiore (“classe G”), a seconda del livello prestazionale dell’edificio quanto a contenimento dei consumi energetici e dell’emissione di CO2.
Salvo diverse disposizioni da parte delle regioni, gli annunci relativi alla locazione di immobili esulano dall’ambito applicativo del nuovo adempimento.
Perplessità sorgono per quanto riguarda la decorrenza del termine in merito ad annunci pubblicati anteriormente al 1° gennaio 2012 ed il regime sanzionatorio di eventuali inadempienze.
Non vi è un quadro uniforme, in quanto la normativa è oggetto di attuazione da parte delle singole Regioni secondo quanto disposto all’art.9, comma 1, DLgs n. 192/2005.
Attualmente la sola regione che ha provveduto ad emanare le disposizioni attuative in materia di informativa sulla classe energetica è stata la Lombardia (L. Reg. 21 febbraio 2011 n. 3; delibera DGR n. IX/2555 del 24 novembre 2011), la quale ha definito nel dettaglio la decorrenza dell’obbligo.
Secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative delle disposizioni statali, infatti, è stabilito che la decorrenza dell’obbligo è stata individuata in ragione del momento in cui viene stipulato il patto o rilasciato il mandato con il mezzo di divulgazione.
La pubblicazione, pur in assenza dei dati energetici, di annunci oggetto di pattuizione anteriormente al 1° gennaio, non sarà sanzionabile fino alla conclusione del periodo di pubblicazione previsto nel contratto originario.
Stabilisce, tra l’altro, una sanzione amministrativa da € 1.000 a € 5.000 in caso di omessa indicazione per annunci pubblicati a partire dal 1° gennaio 2012.
È il caso di ricordare che il certificato energetico è un attestato che consente di comprendere come è stato costruito un edificio o un appartamento sotto il profilo dell’isolamento termico e della coibentazione, evidenziando il consumo energetico dell’edificio stesso. Inoltre analizza l’efficienza degli impianti e del sistema di distribuzione permettendo di ricavare valori sui fabbisogni energetici determinati in condizioni standard e di valutare le emissioni di CO2 nell’ambiente. La catalogazione energetica di un edificio è fonte di trasparenza per tutti coloro che sono interessati alla sua gestione.
I committenti possono in questo modo calcolare il fabbisogno medio di energia per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria e raffrescamento di un edificio, ed effettuare una comparazione tra diverse costruzioni.
Fonte: Fisco 7