lunedì 30 luglio 2012

Versamenti imposte, cciaa, inail e contributi agosto 2012: differiti tutti i termini di versamento e di adempimento al 20 agosto 2012

Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del DLgs. n. 241/97, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.
È il risultato di quanto stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del DL n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’art. 37 del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, ha “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti con il modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, riprendendo quanto stabilito negli scorsi anni con appositi DPCM.
In considerazione di tale differimento legale dei termini estivi, il DPCM 6 giugno 2012 ha stabilito che i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 potranno essere effettuati entro il 20 agosto, anziché entro l’8 agosto 2012. Si ricorda che, nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita riguarda i versamenti delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’IRAP i cui termini sono ordinariamente fissati il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Rientrano nel differimento al 20 agosto 2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16 agosto 2012.
Beneficiano dello slittamento anche gli altri pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2012:
- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi “fissi” artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL (si veda la nota INAIL 18 luglio 2012).
Con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, l’INPS ha confermato che la scadenza del 20 agosto 2012 riguarda tutti i versamenti unitari che devono essere effettuati con il modello F24, ivi compresi, quindi, quelli aventi ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, dagli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dai titolari di posizioni assicurative in una delle Gestioni amministrate dall’INPS.
Sono altresì prorogati al 20 agosto 2012 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto. In relazione ai versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica solo dopo la scadenza di quest’ultimo termine, considerando però tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Come regola generale, sono differiti al 20 agosto anche gli altri “adempimenti fiscali”, aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture differite per le cessioni di beni effettuate nel mese di luglio (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012, per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese di luglio 2012, di importo inferiore a 300 euro (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012) e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2012, da parte delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi (scadenza ordinaria 15 agosto 2012).
Fonte:Eutekne- Luisa CORSO e Massimo NEGRO

venerdì 27 luglio 2012

SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 2012: regolarizzazione con dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", con il quale è prevista la possibilità di sanare situazioni di irregolarità derivanti dall'impiego di lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano da almeno tre mesi.
Il decreto legislativo prevede, tra l’altro, l’aumento delle pene per particolari ipotesi di sfruttamento lavorativo, la concessione di permessi di soggiorno ai lavoratori che denunciano il proprio datore di lavoro/sfruttatore e una nuova sanatoria per coloro che sono occupati da almeno tre mesi e sono sul territorio italiano dal 31 dicembre 2011.
La regolarizzazione potrà avvenire, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso un'apposita dichiarazione di emersione, che dovrà essere presentata con modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.
Inoltre si segnala che il nuovo decreto legislativo aumenta le pene per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (che ai sensi dell’art. 22, comma 12, D.Lgs. n.286/98 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato) da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.
E’ inoltre previsto che con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui sopra, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Infine, si segnala la sanatoria prevista dall’art. 5 per i datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori extracomunitari presente sul territorio al 31.12.2011.
La dichiarazione per usufruire della sanatoria dovrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto tesso.

Modello 770/2012: ufficiale la proroga dell'invio al 20 settembre 2012

Via libera alla proroga per l’invio telematico dei modelli 770/2012, a pochi giorni dalla scadenza del 31 luglio.
Nella serata di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto, a mezzo comunicato stampa, che l’apposito DPCM è stato firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Monti, su proposta del Ministro Vittorio Grilli.
Contrariamente a quanto si pensava, il differimento del termine di presentazione dei modelli 770/2012 ordinario e semplificato non slitterà al 30 settembre, bensì al 20 settembre 2012.
La proroga – recita il comunicato – è stata accordata per tener conto delle esigenze rappresentate dalla categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per contribuenti e sostituti d’imposta.
In tal modo, anche se a ridosso della scadenza, l’Esecutivo ha “risposto” all’oggettiva difficoltà, sollevata da più parti, di rispettare il termine del 31 luglio, a causa della sovrapposizione, in un periodo come quello estivo, di numerosi adempimenti fiscali, resi sempre più complessi per le continue modifiche introdotte in ambito tributario, senza contare i ritardi nella predisposizione dei software di compilazione e i disservizi nel collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate.
Oltre alle preoccupazioni e alle proteste espresse da cittadini e intermediari, la richiesta di proroga, avanzata lo scorso 3 luglio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC), è stata formalizzata anche in un’interrogazione a risposta immediata per il Ministro dell’Economia, pervenuta due giorni fa alla Commissione Finanze della Camera.
Nell’interrogazione, ritirata poi ieri, probabilmente proprio perché il differimento era ormai dato per certo, in attesa solo dell’ufficializzazione, si sottolineava la necessità di un segnale di attenzione, da parte del Governo, soprattutto in una fase di grave recessione economica, nei confronti degli imprenditori onesti, che, oltre a “pagare” l’aumento della pressione fiscale su lavoro e produzione, devono occuparsi di un numero sempre maggiore di adempimenti burocratici, per giunta complessi, con conseguente aggravio di costi e di tempo.
A maggior ragione, considerando che una proroga non comporta alcuna riduzione di gettito dell’Erario e che la difficoltà nel rispettare la scadenza di fine luglio è testimoniata dal fatto che, negli anni scorsi, si è sempre deciso per il differimento.
Ormai quasi a ridosso della scadenza – come spesso accade – ecco quindi il tanto atteso DPCM.
Come spesso accade, proroga ufficializzata a ridosso della scadenza
Oltre al più generale dibattito sullo sfoltimento degli adempimenti fiscali, che spesso risultano ripetitivi, poiché contenenti gli stessi dati, particolarmente attuale dopo le dichiarazioni del Direttore delle Entrate Attilio Befera, c’è da chiedersi per quale motivo l’ufficializzazione di una proroga, che, nel caso dell’invio telematico del modello 770, è stata tra l’altro disposta in anni precedenti, non possa essere comunicata con maggior anticipo, in modo da permettere ai contribuenti, e agli intermediari che li assistono, di non lavorare sempre “di corsa” per rispettare le scadenza, soprattutto in un periodo di “picco”, salvo poi scoprire, all’ultimo, che sarebbe stato concesso loro più tempo.
Fonte: eutekne - Michela DAMASCO

giovedì 26 luglio 2012

Modello 770/2012: in arrivo la proroga al 30 settembre 2012

Pronta la proroga per la presentazione, in via telematica, da parte dei sostituti d’imposta, direttamente o tramite intermediario abilitato, del modello 770. Il termine dovrebbe quindi slittare dal 31 luglio al 30 settembre 2012.
La richiesta di differimento della scadenza, avanzata già lo scorso 3 luglio dall’Associazione Nazionale Commercialisti (ANC) è infatti stata ripresa da un’interrogazione a risposta immediata, pervenuta ieri alla Commissione Finanze della Camera e alla quale il Ministro dell’Economia e delle finanze risponderà nella seduta di oggi.
Nell’interrogazione verrebbe innanzitutto sottolineato che l’imminenza della scadenza per l’invio telematico del modello 770 sta generando numerose preoccupazioni e proteste, da parte sia dei contribuenti, sia degli intermediari, per i quali è sostanzialmente impossibile rispettare il termine del 31 luglio.
Tale oggettiva difficoltà è dovuta al sovrapporsi, nel periodo estivo, di numerosi adempimenti fiscali, che diventano tra l’altro sempre più complessi anche per via delle continue modifiche alla disciplina tributaria, oltre ai ritardi con cui spesso vengono predisposti i software per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni e ai frequenti disservizi nel collegamento telematico con l’Amministrazione finanziaria.
La questione rientra nel più generale dibattito sull’annunciato – e auspicato da tanti professionisti – sfoltimento degli adempimenti fiscali, in base a quanto dichiarato nei giorni scorsi dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate Attilio Befera.
Per ciò che concerne, nello specifico, la presentazione del 770, nell’interrogazione si sottolineerebbe anche che la difficoltà nel rispettare la scadenza di fine luglio è testimoniata dal fatto che, negli anni scorsi, è sempre stata disposta una proroga.
Inoltre – aggiungerebbe l’interrogazione – appare particolarmente grave che, nell’attuale grave fase di recessione economica, il Governo, di fronte alle legittime richieste di proroga, non senta la necessità di dare un sia pur minimo segnale di attenzione nei confronti degli imprenditori onesti, che non solo devono “subire” gli effetti di una politica fiscale che aumenta la pressione tributaria su lavoro e produzione, ma devono anche far fronte a un numero sempre più ampio e complesso di adempimenti burocratici, con conseguente aggravio di costi e di tempo. Senza contare che, da quest’anno, per la prima volta, contribuenti e imprese si sono dovuti confrontare con le complesse modalità di calcolo dell’IMU.
Per questa serie di motivazioni, l’interrogazione sosterrebbe l’opportunità che anche quest’anno il Governo disponga una proroga per il 770, che, tra l’altro, non comporterebbe alcuna riduzione di gettito per l’Erario, mentre potrebbe costituire un primo, seppur tardivo, segnale di attenzione dell’Esecutivo nei confronti dei contribuenti, per instaurare sul serio un rapporto di buona fede e collaborazione tra cittadini e Fisco.
In base alle indiscrezioni circolate, comunque, il Ministero avrebbe già prestato attenzione alla richiesta di assumere urgenti iniziative per disporre la proroga del termine in questione. L’apposito decreto di differimento al 30 settembre prossimo sarebbe infatti già stato redatto dagli uffici tecnici: mancherebbe solo la firma del Ministro.
Fonte Eutekne

mercoledì 25 luglio 2012

INARCASSA: entro il 31 ottobre 2012 l’invio della comunicazione dei redditi 2011

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2011 in via telematica entro il 31 ottobre 2012.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2011 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2011.
Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

Enpab: entro il 31 luglio 2012 l’invio del Modello 1/2012 redditi 2011 per i biologi

Scade il 31/07/2012 il termine per la spedizione del modello cartaceo 1/2012 per la comunicazione all’Enpab dei redditi 2011.
In alternativa, a partire dal 15 luglio 2012 sarà disponibile il modello online collegandosi all'area riservata del sito enpab. Per compilare il modello online bisogna cliccare sulla sezione “Disposizioni” dell’area riservata.
Successivamente l'utente riceverà una e-mail di conferma della presa in carico dei dati reddituali da parte dell’ENPAB.
Sarà cura dell’Enpab predisporre ed inviare i MAV relativi ai conguagli 2011 che avranno la scadenza consueta 30/09/2012 e 30/12/2012.

Cassa Forense Mod.5/2012: scade il 31 luglio 2012 il termine per il pagamento della 1 rata dei contributi soggettivi ed integrativi

Il termine del 31 luglio 2012 scade il termine per il pagamento della 1° rata dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2011 - mod. 5/2012.
Le altre successive scadenze sono:
30 settembre 2012: termine per l'invio telematico del mod. 5/2012;
31 dicembre 2012: termine per il pagamento della 2° rata a saldo dei contributi soggettivi di base e modulare e integrativi dovuti in autoliquidazione per l'anno 2011 - mod. 5/2012;
31 dicembre 2012: termine per il pagamento della contribuzione modulare VOLONTARIA.

lunedì 23 luglio 2012

Enpam: entro il 31 luglio 2012 l’invio del Modello D 2012 redditi 2011 per medici ed odontoiatri

Come è noto, entro il prossimo 31 luglio, i professionisti iscritti all’E.N.P.A.M. sono tenuti a comunicare, mediante la compilazione del Modello D, il reddito derivante dall’esercizio della professione medica e odontoiatrica prodotto nel corso dell’anno 2011.
La dichiarazione del reddito professionale, in alternativa, può essere effettuata in via telematica, sempre entro il suddetto termine, previa registrazione presso l’Area riservata del Portale della Fondazione.
Il reddito assoggettato a contribuzione presso la “Quota B” del Fondo Generale è quello derivante dall’esercizio, anche in forma associata, della professione medica e odontoiatrica, al netto delle spese sostenute per produrlo. Concorrono, altresì, a formare tale reddito i compensi, anche se equiparati ai fini fiscali ai redditi di lavoro dipendente, che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all’iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale. A titolo esemplificativo, sono, pertanto, soggetti a contribuzione:
• i compensi per l’attività libero professionale “intra moenia”, svolta individualmente od in equipe all’interno od all’esterno della struttura aziendale ovvero per prestazioni aggiuntive anche finalizzate alla riduzione delle liste di attesa;
• i redditi da lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica, ivi compresa l’attività svolta in forma associata e quella svolta in regime di “extra moenia”;
• i redditi da collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, nonché le borse di studio percepite dai partecipanti ai corsi di formazione in medicina generale;
• i compensi per la partecipazione a congressi o convegni e per attività di ricerca in campo sanitario;
• i proventi derivanti da prestazioni occasionali ovvero da collaborazioni coordinate e continuative richieste all’iscritto in virtù della sua particolare competenza professionale;
• gli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale.
Il contributo dovuto alla “Quota B” del Fondo Generale sarà determinato dagli Uffici dell’Ente sulla base dei dati indicati nel Modello D 2012. Il relativo pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 ottobre del corrente anno e comunque non oltre il termine indicato sul bollettino MAV precompilato (pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale) che la Banca Popolare di Sondrio invierà in prossimità della suddetta scadenza a tutti gli iscritti tenuti al versamento.
Il mancato ricevimento del bollettino non esonera dal pagamento del contributo; in tal caso dovrà essere contattata tempestivamente la Banca Popolare di Sondrio al numero verde: 800.24.84.64. Gli utenti registrati presso il portale www.enpam.it possono, inoltre, reperire un duplicato del bollettino accedendo all’Area riservata di tale sito. In questo caso il pagamento può essere effettuato esclusivamente presso qualsiasi Istituto di Credito.
Si fa presente che la suddetta Banca offre, in esclusiva agli iscritti alla Fondazione, una carta di credito gratuita che, oltre alle ordinarie funzionalità di acquisto, consente di pagare direttamente on-line, anche con addebito rateale, i contributi dovuti all’E.N.P.A.M.. Per richiedere tale carta è necessario accedere all’area riservata del sito www.enpam.it e compilare il relativo modulo di domanda. Per ulteriori informazioni sulla Carta Fondazione E.N.P.A.M. è a disposizione il numero verde 800.190.661; per ottenere chiarimenti sull’accesso all’Area Riservata è possibile contattare il n. 06.48.29.48.29
Si ricorda, che i contributi previdenziali sono interamente deducibili dall’imponibile fiscale, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Tassazione Redditi di locazione immobili 2012: dal 1° gennaio 2013 la riduzione forfettaria del 15% passa al 5%, cedolare secca sempre più conveniente

A seguito dell’approvazione della Legge del 28 giugno 2012 n.92, cambia il comma 4-bis dell’articolo 37 del TUIR.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), infatti, al comma 4-bis dell’articolo 37, stabiliva che i redditi, derivanti da canoni di locazione di fabbricati, godessero, in sede di dichiarazione dei redditi, di una riduzione forfettaria del 15%, nel caso in cui il reddito stesso fosse superiore al reddito medio ordinario calcolato secondo l’applicazione delle tariffe d’estimo (stabilite dalle norme della legge catastale). Il canone di locazione al netto di tale riduzione rappresentava il reddito da dichiarare.
Con la novità introdotta dal comma 78, dell’articolo 4, della Legge n.92/2012, dal 1° gennaio 2013, la riduzione forfettaria del 15% passa al 5%.
Questa importante novità, rende l’opzione per l’applicazione della cedolare secca sempre più conveniente per i contribuenti interessati.
Fino al 31 dicembre 2012 l’adesione all’opzione della cedolare secca rimane decisamente conveniente per coloro che dichiarano redditi alti (che versano almeno un’IRPEF dal secondo scaglione d’imposta) e che hanno poche, o nessuna, detrazioni d’imposta.
Dal 2013, invece, l’abbattimento della riduzione forfettaria dei redditi derivanti da locazione di fabbricati rende la cedolare secca conveniente per la maggior parte dei contribuenti. Infatti a fronte di un risparmio d’imposta generato dalla contrazione della base imponibile del solo 5%, si contrappone un risparmio, più consistente, generato dall’aliquota del 21% fissa (o 19% per gli agevolati) sui medesimi redditi, esclusi tuttavia dalla base imponibile IRPEF.

venerdì 20 luglio 2012

Contributi INPS agosto 2012: differiti tutti i termini di versamento con F24 al 20 agosto 2012

L'INPS rende noto, con il Messaggio n. 12052 del 18 luglio 2012, che i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del D.Lgs. n. 241/1997, scadenti tra il giorno 1 e 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Il differimento dei termini riguarda tutti i versamenti unitari che si devono effettuare a mezzo modello F24 e comprende i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio, nonché dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'Istituto.

giovedì 19 luglio 2012

Sanatoria 2012 per immigrati clandestini che lavorano in Italia: dal 15 settembre 2012 la presentazione delle domande

A prevederlo è la disposizione transitoria inserita ne D.Lgs. sulle sanzioni per chi assume immigrati irregolari approvato il 6 giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consentirà ai datori di lavoro di evitare le pesanti sanzioni per aver foraggiato il lavoro nero e permetterà agli immigrati clandestini l’acquisizione del permesso di soggiorno.
La cosiddetta “sanatoria 2012” per gli immigrati clandestini avrà inizio il 15 settembre e durerà un mese, fino al 15 ottobre.
Non ci sarà nessun click day perché non c’è un tetto numerico massimo di ammessi.
Saranno i datori di lavoro, sia italiani che stranieri, a dover dichiarare il rapporto di lavoro irregolare: tutti coloro che, all’entrata in vigore di tale decreto legislativo, abbiano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori privi di permesso di soggiorno potranno presentare, allo sportello unico per l’immigrazione, un’istanza di emersione di lavoro irregolare.
Per beneficiare della sanatoria, il rapporto di lavoro instaurato deve essere a tempo pieno. Nel caso invece di lavoratori domestici è ammesso anche il part-time da almeno 20 ore settimanali.
I lavoratori, inoltre, dovranno dimostrare, tramite documenti provenienti da organismi pubblici, di essere in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31.12.2011,. Ciò significa in pratica che sarà necessario presentare una prova amministrativa: per esempio un visto per motivi turistici, un permesso di soggiorno non rinnovato o un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che, negli ultimi cinque anni, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per:
1. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
2. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
3. aver impiegato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.
Infine, non può presentare domanda anche il datore di lavoro che, dopo aver avviato procedure di emersione di lavoro irregolare o aver beneficiato del “decreto flussi”, non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico o all’assunzione del lavoratore straniero.
La dichiarazione di emersione deve essere accompagnata dal pagamento, a carico del datore di lavoro, di una somma forfettaria di 1.000 euro per ogni lavoratore irregolare, oltre alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo di almeno sei mesi.
Lo sportello unico per l’immigrazione, ricevuta la dichiarazione di emersione, procederà a una serie di controlli:
1. verificherà l’ammissibilità del documento;
2. acquisirà il parere della Questura sulla eventuale presenza di motivi che impediscano l’accesso alla procedura o che impediscano il rilascio del permesso di soggiorno;
3. acquisirà il parere della Direzione Territoriale del Lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate.
Se le verifiche non riveleranno impedimenti, lo sportello unico per l’immigrazione convocherà le parti interessate per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno, chiedendo l’esibizione della ricevuta di pagamento della somma forfettaria di 1000 euro e della regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e fiscali.
Non possono partecipare alla procedura, gli immigrati:
1. colpiti da provvedimento di espulsione;
2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
3. condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati per cui è previsto l’arresto in flagranza [5];
4. considerati soggetti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosità dello straniero sarà valutata anche in base a eventuali condanne ricevute, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati in cui l’arresto in flagranza è facoltativo.

mercoledì 18 luglio 2012

Veicoli in uso promiscuo ai dipendenti: nel 2013 deducibili solo al 70% con la riforma del mercato del lavoro

L’art. 4 comma 72 lettera b) della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, modificando la lettera b-bis) dell’art. 164 del TUIR, riduce dal 90% al 70% la deducibilità dei costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta.
Si ricorda che, in tal caso, non si applicano i limiti al costo fiscalmente riconosciuto per i veicoli aziendali in genere; nel caso, ad esempio, di autovettura avente un costo pari a 50.000 euro, data in uso promiscuo al dipendente, la stessa è quindi deducibile anche per il costo che eccede i 18.075,99 euro. Con riferimento alla concessione in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta, si osserva che secondo quanto affermato dalla C.M. n. 48/E/1998 “si considera dato in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta il veicolo utilizzato dallo stesso per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro”. La medesima circolare precisa, altresì, che non è necessario che l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo e che il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.
L’intervento del Legislatore, indotto da chiare esigenze di gettito, si è limitato alla riduzione della percentuale di deducibilità. Il che autorizza a ritenere ancora valida l’interpretazione restrittiva fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circ. n. 47/2008, in base alla quale la percentuale di deducibilità va applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.
L’intervento dell’Agenzia nasceva dalla circostanza che, secondo precedenti interventi di prassi (C.M. n. 48/E/1998, istruzioni al modello 760/98, circ. n. 1/2007 § 17.2), l’importo tassato come fringe benefit in capo al dipendente era deducibile integralmente ai sensi dell’art. 95 del TUIR, fino a concorrenza delle spese sostenute dal datore di lavoro e i costi effettivamente sostenuti dall’impresa potevano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato.
Sulla base di tali considerazioni, si sarebbe potuto sostenere che, nel caso di uso promiscuo dell’autovettura da parte del dipendente, solo l’eccedenza dei costi rispetto al fringe benefit costituiva costo parzialmente deducibile (90% ora, 70% dal 2013), mentre i costi sostenuti fino a concorrenza del fringe benefit dovrebbero essere integralmente deducibili.
Si consideri una società che abbia sostenuto nel corso del 2012 costi relativi all’autovettura per un importo complessivo di 25.000 euro, con un compenso in natura per il dipendente di 4.000 euro. L’adesione alla tesi più favorevole al contribuente avrebbe autorizzato a ritenere 4.000 euro deducibili in quanto costi di lavoro dipendente (art. 95) e 18.900 euro [90% di (25.000 - 4.000)] deducibili ai sensi dell’art. 164 del TUIR.
La tesi più restrittiva porta invece ad affermare che l’importo complessivamente deducibile sia pari a 22.500 (90% di 25.000). L’Agenzia delle Entrate, come accennato, con l’ultima circolare n. 47/2008 ha aderito a quest’ultima tesi.
Tale ricostruzione, peraltro, sembra in contrasto con il principio, fatto proprio dalla stessa Amministrazione finanziaria, in base al quale, fino a concorrenza del fringe benefit tassato in capo al dipendente, il presupposto di deduzione dei componenti negativi afferenti il veicolo è rinvenibile nell’art. 95 del TUIR, che disciplina le spese per prestazioni di lavoro dipendente.
Ancorché l’art. 164 del TUIR faccia espresso riferimento al fatto che la concessione del veicolo in uso promiscuo al dipendente debba avere luogo per la maggior parte del periodo d’imposta, alcuni chiarimenti (a dire il vero, non recentissimi) dell’Amministrazione finanziaria sembrano lasciare intendere che la disciplina fiscale prevista possa trovare applicazione anche nei casi di utilizzo promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta. La differenza, in questo caso, consisterebbe nel fatto che la (più favorevole) disciplina può trovare applicazione non già con riferimento all’intero ammontare dei componenti negativi afferenti il veicolo concesso in uso promiscuo, bensì soltanto per un ammontare di detti componenti negativi proporzionale al rapporto tra i giorni di durata dell’utilizzo promiscuo “non maggioritario” nel periodo di imposta e i giorni complessivi di durata del periodo medesimo.
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione relativi al 1997 hanno infatti precisato che, in caso di veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo di tempo inferiore alla maggior parte del periodo di imposta, “la parte di spese e altri componenti negativi, proporzionalmente riferibile al periodo di concessione in uso promiscuo al dipendente, è deducibile per intero”, in applicazione dell’art. 62 del TUIR (ora 95 del TUIR).
In occasione dell’intervento normativo, l’Agenzia delle Entrate potrebbe precisare se considera questa interpretazione, certamente di favore per il contribuente, ancora valida.

Detrazioni lavori di ristrutturazione 2012: guida alla nuova detrazione dal 36% al 50%

Con l’entrata in vigore del decreto legge 83 del 22 giugno 2012 i bonifici fermi da qualche settimana in attesa della più generosa detrazione del 50% possono finalmente essere fatti. Il decreto legge è entrato in vigore il 26 giugno consentendo uno sconto maggiorato del 14% , dal 36 al 50 per cento della spesa.
La detrazione per il recupero edilizio passa al 50 per cento su 96mila euro, quindi il tetto di risparmio raddoppia rispetto al limite precedente di 48mila euro. Tutte le altre regole sono invariate, dalla rateazione in 10 anni del bonus all’elenco delle opere agevolabili. Il termine per questa detrazione scade il 30 giugno 2013.
La data del 26 giugno è il riferimento per i bonifici bancari. Per i pagamenti precedenti questa data, la detrazione è pari al 36% dell’importo, per i pagamenti effettuati a partire dal 26 giugno la detrazione è pari al 50% dell’importo. Al riguardo è rilevante la data d’ordine del bonifico, non la valuta.
Dalla lettura del decreto pare chiaro che la nuova percentuale di detraibilità spetta anche su lavori già avviati. Il limite di 96mila euro per la detrazione Irpef del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, oltre ad essere riferito allo stesso intervento (anche pluriennale) effettuato nella stessa abitazione (comprensiva di pertinenze), è anche il limite massimo per il 2012. Se ci sono due interventi distinti nello stesso immobile, il limite massimo per quest’anno non potrà superare comunque i 96mila euro (per quell’immobile), neanche se il pagamento di 48mila euro per il primo intervento è avvenuto entro il 25 giugno 2012 e il bonifico di 96mila euro per il secondo intervento è stato effettuato successivamente ed entro quest’anno.
Il sottosegretario al ministero dell’Economia Vieri Ceriani, per conto dell’Agenzia delle Entrate, a fornito risposte ad un’interrogazione parlamentare. La detrazione del 36% per le spese pagate fino al 25 giugno 2012 compete nel limite massimo di 48mila euro e la detrazione del 50% per quanto pagato dal 26 giugno 2012 al termine del periodo di imposta per un ammontare massimo di 96mila euro. Quest’ultimo limite si considera al netto delle spese già sostenute alla predetta data, ma comunque nei limiti di 48mila euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36 per cento. Ad esempio se alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 10mila euro, per le spese successive tale data la detrazione del 50 per cento spetta su ulteriori 86mila euro. Se invece alla data del 25 giugno 2012 risultano spesi 50mila euro, la detrazione del 36% spetta nel limite di 48mila euro (2mila euro non sono detraibili) mentre la detrazione del 50 per cento sulle spese successive il 25 giugno 2012 spetta su ulteriori 48mila euro.
E’ interessante capire se il contribuente può autonomamente escludere i pagamenti effettuati entro il 25 giugno 2012 allo scopo di detrarre tutte le eventuali spese sostenute dopo tale data nel limite di euro 96mila con la detrazione maggiorata al 50%. In altri termini escludere i precedenti pagamenti con detrazione del 36 per cento allo scopo di detrarre 96mila euro con la nuova detrazione del 50 per cento. Probabilmente quest’ultima ipotesi è da escludere con necessità di considerare tutti i bonifici sulla base dell’ordine cronologico di pagamento.
Per il 2013 in caso di mera prosecuzione dei lavori già iniziati in precedenza l’ammontare massimo di 96mila euro dovrà tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti. Se alla data del 30 giugno 2013 (data di scadenza della nuova detrazione del 50 per cento) sono state sostenute spese per un ammontare pari o superiore a 48mila euro, le ulteriori spesse sostenute nel periodo di imposta non consentiranno alcuna ulteriore detrazione del 36 per cento (salvo l’ipotesi di proroga della detrazione del 50 per cento).
Il bonifico ha un ruolo chiave su questa novità del 2012, vale la pena ricordare le regole base per operare correttamente. Il bonifico bancario o postale anche online deve essere compilato con:
•causale del versamento con riferimento alle disposizioni istitutive della detrazione, legge 449/97 per il 36% o eventualmente legge 296/06 per il 55%;
•il codice fiscale del beneficiario dell’agevolazione;
•la partita Iva o il codice fiscale dell’impresa beneficiaria del bonifico.
Si consiglia di inserire nella causale anche numero e data fattura. Non c’è, invece, l’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico relativamente a: oneri di urbanizzazione, ritenute di acconto operate sui compensi, imposta di bollo e tassa per l’occupazione suolo pubblico e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori.
Attenzione ai riferimenti normativi nella causale. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 55/E del 7 giugno 2012 ha chiarito che il bonifico bancario o postale incompleto dei riferimenti normativi e del numero di partita dell’impresa beneficiaria pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto, da parte delle banche o delle Poste, di operare la ritenuta del 4 per cento (articolo 25 del Dl 78/2010). L’omessa indicazione dei riferimenti normativi e del numero di partita Iva del beneficiario non dà diritto alla detrazione del 36% sulle spese di ristrutturazione. Eventualmente per chi ha sbagliato a fare il bonifico, cioè senza i dati elencati sopra sarà possibile rifarne uno nuovo all’impresa o al professionista, completo dei corretti dati richiesti, concordando però con quest’ultimo le modalità di restituzione dell’importo originariamente pagato.
Autorre: Adriano Perosa – Centro Studi CGN

INPS Professionisti: chiarimenti in merito agli obblighi contributivi

L'INPS, nella Circolare n. 99 del 22 luglio 2011, fornisce chiarimenti in merito all'art. 18, commi 11 e 12 della Manovra economica (DL n. 98/2011 conv. con modif. nella Legge n. 111/2011). Al riguardo l'Istituto precisa che:
• permane l'obbligo contributivo (presso le Casse di appartenenza) a carico dei soggetti pensionati che risultino percepire redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionale;
• l'esclusione degli stessi dall'obbligo contributivo alla Gestione Separata Inps.
In particolare l'INPS chiarisce che rientrano nell'ambito della Gestione Separata tutti i soggetti che:
• esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali;
• non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti.
Tutti i professionisti iscritti a un Albo professionale, appartenenti a una categoria che faccia capo a una determinata Cassa di previdenza, sono obbligati, anche se pensionati, ad iscriversi e a versare la contribuzione alla propria Cassa professionale, non potendo più affermarsi, in tali casi, in via residuale, l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dell’INPS.
In tale circolare viene esaminato, innanzitutto, il citato comma 11, con il quale è stato imposto agli Enti previdenziali privati – tra cui, appunto, le Casse di previdenza per i professionisti – di provvedere, entro 6 mesi, ad adeguare i propri statuti e regolamenti sancendo la sussistenza dell’obbligo contributivo anche a carico dei soggetti già pensionati che risultino percepire redditi derivanti dalla prosecuzione dell’attività professionale.
Il Legislatore interviene, in tal modo, su una materia la cui regolamentazione è stata sinora lasciata alla discrezionalità delle singole Casse professionali. Attualmente, infatti, a fronte di Casse – quali, in particolare, la Cassa di previdenza dei Dottori commercialisti – che già prevedono, a carico dei propri pensionati, ove proseguano nell’esercizio della professione, l’obbligo di continuare a versare il contributo soggettivo (pur senza applicazione del contributo minimo), con conseguente diritto, dopo un certo numero di anni, a un supplemento di pensione, vi sono altre Casse che contemplano la possibilità, su base volontaria, per i soggetti cui sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, di proseguire nell’esercizio della professione senza obblighi di versamento della contribuzione ordinaria. Come evidenziato dalla stessa Relazione illustrativa del DL 98/2011, tali previsioni si sono rivelate non coerenti con il principio generale in base al quale tutti i redditi prodotti devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale, tanto che l’INPS, nell’ambito di una vasta operazione di verifica delle posizioni contributive (la cosiddetta operazione “Poseidone”), ha ritenuto di contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria Gestione separata.
Al fine di porre termine a questa situazione di incertezza e chiarire la posizione previdenziale dei soggetti di cui si tratta, la manovra correttiva prescrive, quindi, che in tutti gli statuti e regolamenti venga stabilito l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione alla Cassa di appartenenza (con versamento di un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella ordinaria) anche per i titolari di pensione che percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali, rientranti nel campo di applicazione della stessa Cassa.
Ne deriva l’esclusione di tali soggetti dall’obbligo contributivo nei confronti della Gestione separata, come espressamente confermato dal successivo comma 12.
Tale comma contiene, infatti, una norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della L. 335/95 – istitutivo della Gestione separata presso l’INPS – con la quale si precisa che rientrano nell’ambito di tale Gestione esclusivamente i soggetti che esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi professionali, ovvero coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza o abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione previste dai rispettivi statuti o regolamenti (al riguardo, la circolare in commento elenca, a titolo esemplificativo, alcune situazioni che, comportando l’assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza, determinano l’assoggettamento dei redditi percepiti alla contribuzione presso la Gestione separata).
Tale disposizione – si legge nella circolare – conferma l’orientamento costantemente seguito dall’Istituto previdenziale. Nell’ambito della richiamata operazione “Poseidone”, l’INPS, pur ammettendo la presentazione, da parte degli interessati, di un’istanza di annullamento dell’accertamento, ha peraltro provveduto a inviare le lettere di invito al pagamento dei contributi alla Gestione separata anche a soggetti che, pur svolgendo un’attività, dichiarata con il codice ATECO, per la quale sia prevista una Cassa professionale obbligatoria, non risultavano aver versato la contribuzione previdenziale alla Cassa di riferimento. A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 18, comma 12, del DL 98/2011 (e dell’emanazione del DM che ne disciplinerà le modalità attuative), è da ritenere che ciò non sia più possibile, dovendo l’INPS limitarsi a segnalare tali situazioni alle Casse di competenza per l’attivazione degli eventuali provvedimenti di recupero da parte delle medesime.

venerdì 13 luglio 2012

STUDI DI SETTORE 2012: regime premiale per le aziende congrue e coerenti

Approvata la differenziazione dei termini di accesso al regime premiale per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Il provvedimento del 12 luglio, dando attuazione alle disposizioni previste dall’articolo 10, comma 12, del Dl 201/2011, individua le attività per le quali chi comunica fedelmente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dichiara ricavi o compensi congrui e risulta coerente con gli specifici indicatori, è ammesso ai benefici per il periodo d’imposta 2011.
L’articolo 10, commi da 9 a 13, del “Salva Italia”, ha introdotto alcuni benefici per i contribuenti soggetti all’accertamento basato sugli studi di settore, in possesso dei requisiti su ricordati: nei loro confronti sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento e la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito accertabile ecceda di almeno un terzo (invece che un quinto) quello dichiarato.
Il comma 9 dell’art. 10 del DL 201/2011 ha infatti previsto una serie di benefici per i contribuenti che si possono considerare “virtuosi” nell’applicazione degli studi di settore:
- sono inibiti nei loro confronti ulteriori accertamenti analitico-induttivi;
- sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento (a condizione che non siano riscontrabili violazioni che configurino uno dei reati penal-tributari del DLgs. 74/2000);
- per l’eventuale ricostruzione sintetica del reddito è necessario uno scostamento pari a un terzo.
Il regime premiale si applica ai contribuenti che:
- si pongono, naturalmente o per effetto di adeguamento, in posizione di congruità rispetto alle risultanze di GE.RI.CO.;
- risultano coerenti rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione degli studi di settore;
- hanno regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Mentre sulla congruità non erano necessari chiarimenti, il provvedimento direttoriale approfondisce la sussistenza del requisito della coerenza degli indicatori e della fedeltà della comunicazione.
Per quanto riguarda la coerenza, questa deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile. Le tipologie di indicatori interessati sono cinque: si tratta degli indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro e del fattore capitale, di quelli di efficienza di gestione delle scorte, degli indicatori di redditività e di struttura.
Nell’allegato al provvedimento sono indicati gli studi per i quali si applica il regime premiale in relazione al periodo di imposta 2011: sono i 18 studi che presentano almeno 4 delle 5 tipologie di indicatori previste e i 37 che ne presentano almeno 3, ma sono relativi a settori che evidenziano, almeno sulla base dell’analisi fatta dal gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso inferiore a quella del totale economia.
Quindi, almeno per il 2011, il regime premiale interessa soltanto 55 studi di settore, mentre gli altri 151 ne rimangono fuori.
Va però ricordato che il comma 11 dell’art. 10 del Decreto “Salva Italia” ha “promesso” un regime punitivo, in termini di maggiori e più incisivi controlli, anche con il ricorso alle indagini finanziarie, per i soggetti che non hanno i requisiti per accedere al regime premiale (“Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9…”).
Sorge a questo punto spontanea un’osservazione: se i contribuenti “virtuosi”, ossia congrui, coerenti e “fedeli”, che applicano gli “altri” 155 studi non possono accedere al regime premiale, perché è loro precluso per le scelte fatte dal provvedimento direttoriale, allora quelli “non virtuosi”, almeno sulla base del tenore letterale della norma, non dovrebbero essere assoggettabili ai controlli previsti dal comma 11.
Per quanto concerne invece il requisito della fedeltà dei dati, il provvedimento stabilisce che sussiste anche nel caso di errori o omissioni di dati che non comportano la modifica dell’assegnazione ai cluster, del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza: non sono previste “soglie di tolleranza”, di modo che anche errori che determinino variazioni non significative impedirebbero l’accesso al regime.
In conclusione, possiamo dire che, a partire dalla scelta di limitare a 55 studi la possibilità di applicare il regime premiale, passando per gli stringenti requisiti previsti, soprattutto in termini di coerenza degli indicatori e di fedeltà dei dati, saranno probabilmente pochi, almeno per il periodo di imposta 2011, i contribuenti che ne potranno effettivamente beneficiare.
1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste
dall’articolo 3 del presente Provvedimento:
- TG98U - Riparazione di beni di consumo nca;
- UD05U - Produzione e conservazione di carne;
- UD11U - Fabbricazione olio di oliva e di semi;
- UD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati;
- UD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica;
- UD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione e di lampade elettriche;
- UD23U - Laboratori di corniciai;
- UD25U - Concia delle pelli e del cuoio;
- UD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia;
- UD30U - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all'ingrosso di rottami metallici;
- UD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali;
- UD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro;
- UD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni;
- UG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in cuoio;
- UG52U - Confezionamento di generi alimentari e non;
- VG36U - Servizi di ristorazione commerciale;
- VG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie;
- VM01U - Commercio al dettaglio di alimentari.
2. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 3 del presente Provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima):
- UD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici;
- UD40U - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici;
- UD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio;
- UD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica;
- UD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi;
- UD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette;
- UD46U - Fabbricazione di prodotti chimici;
- UD49U - Fabbricazione di materassi;
- VD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria;
- VD02U - Produzione di paste alimentari;
- VD03U - Molitoria dei cereali;
- VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini;
- VD06U - Fabbricazione di ricami;
- VD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria;
- VD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento;
- VD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori;
- VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno;
- VD09B - Lavorazione del legno;
- VD10U - Confezione di biancheria;
- VD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria;
- VD13U - Nobilitazione dei tessili;
- VD14U - Produzione tessile;
- VD16U - Confezione su misura di vestiario;
- VD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta;
- VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole;
- VD20U - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo;
- VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista;
- VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia;
- VD26U - Confezione di vestiario in pelle;
- VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria;
- VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro;
- VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici;
- VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria;
- VD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie;
- VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria;
- VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi;
- VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone.

Studio di settore 2012: soggetti obbligati, esclusi e sanzioni

I soggetti obbligati alla comunicazione inviano, pertanto, unitamente al modello Unico, il modello Studi di settore, disponibile secondo il codice attività cui appartengono.
Gli Studi sono elaborati medianti analisi economiche e tecniche e consentono di stimare i ricavi o i compensi attribuibili al contribuente per il quale verificano congruità e coerenza.
I soggetti obbligati
• tutti i soggetti che esercitano in modo prevalente una attività per la quale è approvato un modello relativo agli Studi; nel caso di multiattività deve essere presentato lo Studio relativo all’attività prevalente, cioè quell’attività dalla quale deriva, nel periodo d’imposta considerato, i maggiori ricavi o i maggiori compensi.
• i soggetti che determinano il reddito con i criteri s.d. “forfetari”; questi non inseriscono i dati contabili richiesti dallo Studio: quanto comunicato è utilizzato unicamente per valutare la coerenza della caratteristica dell’impresa rispetto ai ricavi o compensi dichiarati.
• i soggetti che dichiarano ricavi di ammontare superiore a Euro 5.164.569 e fino a Euro 7.500.000.
• in caso di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria o di non normale svolgimento dell’attività (indicandone nelle Note la causa), lo Studio deve essere presentato; in questi casi il soggetto non è accertabile.
Le cause di esclusione
Sono esclusi dall’applicazione i seguenti soggetti:
• coloro che dichiarano ricavi di ammontare superiore a Euro 5.164.569
• coloro che iniziano o cessano l’attività nel corso del periodo d’imposta
• coloro che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività
• i contribuenti minimi
• gli incaricati alle vendite a domicilio
• coloro che determinano il reddito con criteri “forfetari”
• per cause di inapplicabilità previste per lo specifico Studio
• coloro che sono classificati in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro elementi contabili contenuto nel modello specifico
Le sanzioni
L’omessa presentazione del modello comporta l’applicazione della sanzione di cui all’ex art.8 c.1 D. Lgs. 471/97 e cioè pari all’importo massimo di Euro 2.065,00.
Può essere presentata una dichiarazione Unico integrativa per allegare gli Studi precedentemente non inviati; in questo caso la sanzione è ridotta a 1/8 ed è pari a Euro 258,00.
In fase di accertamento effettuato dall’Amministrazione finanziaria sulla base delle risultanze degli Studi, la sanzione massima di Euro 2.065,00 o la minima di Euro 258,00 viene aumentata del 50% in caso di omessa presentazione o del 10% in caso di omessa/infedele indicazione dei dati ovvero in caso di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità non esistenti.
Il 4 luglio scorso l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento interpretativo sull’argomento, confermando che:
1. La presentazione del modello relativo agli Studi, effettuata oltre i termini previsti per il ravvedimento ma prima dell’inizio delle procedure di controllo, comporta l’applicazione della sanzione ordinaria
2. Il soggetto che invece, anche su invito dell’Amministrazione finanziaria, procede all’integrazione del modello precedentemente non presentato, incorre nell’applicazione della sanzione ridotta
3. Il soggetto che ha iniziato l’attività nel periodo d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione ed ha omesso l’indicazione del codice di esclusione “1” nel quadro reddituale di riferimento è comunque escluso dalla presentazione dello Studio, ancorché abbia ricevuto l’invito alla presentazione dello stesso
4. È comunque ritenuto escluso dalla presentazione il contribuente che, erroneamente, ha indicato la causa di esclusione della casella “Parametri” in luogo di quella “Studi” nel proprio quadro reddituale, sempre che ne sussistano le cause
5. Se il contribuente ha esercitato, nel corso del periodo d’imposta considerato, attività di impresa e di lavoro autonomo è obbligato alla presentazione dello Studio previsto per ognuna delle due attività esercitate. Se entrambe appartengono allo stesso Studio, il contribuente deve compilare i quadri relativi ai dati contabili per ogni attività svolta (quadro F e quadro G).
6. È altresì obbligato alla presentazione del modello Studi il contribuente che esercita l’attività avvalendosi del regime agevolato di cui all’art.13 della Legge 388/2000 (Nuove iniziative produttive).
Fonte: Fisco7

STUDI DI SETTORE 2012: con la nuova versione di GERICO 1.0.2 versamento senza maggiorazione entro il 20 agosto

Con un comunicato stampa di ieri sera, l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere che, visti i malfunzionamenti riscontrati nelle scorse settimane nell’utilizzo del software Gerico, qualora si fossero ottenuti risultati differenti con la seconda versione del software (1.0.2) rispetto alla prima (1.0.1), i soggetti interessati potranno adeguarsi entro il prossimo 20 agosto 2012 versando, senza maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, le maggiori imposte dovute.
Come noto, infatti, l’Agenzia si è trovata costretta a licenziare, lo scorso 5 luglio 2012, una seconda versione di Gerico (1.0.2). Questo perché, a ridosso della messa a disposizione della prima, il 18 giugno, erano intervenute alcune modifiche sostanziali alla disciplina degli studi: il comunicato menziona, in particolare, il DM 13 giugno 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale a metà del mese scorso, con cui è stata approvata la “revisione congiunturale speciale”.
Sono stati, infatti, individuati malfunzionamenti del software che hanno reso necessaria la sua ripubblicazione in data 5 luglio (versione 1.0.2) 2012.
“In merito – sottolinea ancora il comunicato –, nonostante una intensa attività di test effettuata sia dal partner tecnologico dell’Agenzia, anche sulla base di specifiche banche dati random appositamente elaborate dalla SO.SE., sia dall’Agenzia stessa, si sono rese necessarie le modifiche al software dettagliatamente elencate sul sito delle Entrate”.
Al rilascio già tardivo dell’applicazione, si era dunque aggiunta una modifica “in corsa”: abbastanza per alimentare il malcontento della Categoria, alle prese con l’accavallarsi degli adempimenti in un lasso di tempo ridotto. L’Agenzia tenta ora di correre parzialmente ai ripari, ricorrendo a una concessione già effettuata in altre occasioni e in almeno un contesto analogo, risalente al 13 luglio 2010: la possibilità di permettere il versamento senza sanzioni, spiegano infatti le Entrate, “è ammessa sulla base dei principi di collaborazione e di buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente”.
Il versamento pertanto non sconta l‘ordinaria maggiorazione dello 0,40% nei casi in cui i risultati dell’ultima versione del software divergano da quelli della precedente 1.0.1
I soggetti che applicano gli studi di settore e che ritengono opportuno adeguarsi ai ricavi o ai compensi stimati sulla base della versione 1.0.2 di GERICO (sempre che gli stessi siano diversi da quelli calcolati con la versione 1.0.1) potranno farlo versando le maggiori imposte dovute per adeguamento entro il termine del 20 agosto 2012 senza il pagamento della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Detrazione per ristrutturazioni edilizie 2012: dal 36 al 50% con il decreto per la crescita

La detrazione IRPEF per i lavori di ristrutturazione edilizia passerà dall’attuale 36% al 50%. A confermare ed estendere la disciplina degli incentivi fiscali per tali spese, sostenute su interventi edilizi ordinari, è il DL contenente misure urgenti per la crescita, che ieri ha ottenuto il via libera dal Consiglio dei Ministri.
Il pacchetto approvato – si legge nel comunicato di Palazzo Chigi – contiene un ventaglio di misure urgenti e strutturali, per un totale 70-80 miliardi di investimenti preconizzati dal Ministro per lo Sviluppo economico Corrado Passera, che realizzerebbero una parte ulteriore dell’Agenda per la crescita sostenibile messa in atto dal Governo.
Il provvedimento mira ad attivare molteplici leve necessarie per stimolare rafforzamento della competitività, ripresa della domanda, stimolo al dinamismo imprenditoriale: dall’attrazione di capitali privati all’accelerazione e semplificazione delle procedure per recuperare il ritardo infrastrutturale accumulato, dal rilancio dei settori dell’edilizia e delle costruzioni alle misure per lo sviluppo dei porti, dalla costituzione del Fondo per la Crescita Sostenibile grazie al riordino e alla semplificazione degli strumenti d’incentivazione alle imprese al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato, dall’introduzione di nuovi strumenti di finanziamento e accesso al credito per le imprese alle misure per facilitare la risoluzione in continuità delle crisi aziendali, dalle misure per il sostegno a internazionalizzazione e realizzazione delle infrastrutture energetiche ai provvedimenti per ridurre i tempi della giustizia civile.
Nel dettaglio, il decreto consterebbe di 61 articoli, che affrontano i nodi di infrastrutture, edilizia, trasporti, agenda digitale e trasparenza della Pubblica Amministrazione. Inoltre, il pacchetto prevede una serie di misure urgenti per lo sviluppo economico.
Tra queste ultime, figura appunto il citato intervento sulle agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione. Infatti, in base all’art. 11 del DL approvato in CdM, per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetterebbe una detrazione IRPEF dall’imposta lorda pari non più al 36%, come attualmente previsto dall’art. 16-bis del TUIR, bensì al 50%, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro e non più a 48.000 come disposto finora.
Ancora, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, dal 1° gennaio al 30 giugno 2013 sarebbe consentita una detrazione IRPEF del 50%, mentre la norma attuale prevede, per le spese a partire dal 1° gennaio 2013, un abbassamento della percentuale dal 55 al 36%. La detrazione del 55% resterebbe comunque valida fino al 31 dicembre 2012.
Fonte: Eutekne

Unico 2012 e IRAP 2012: scade il 09/07/2012 il termine per i versamenti senza lo 0,4%

Scade oggi, lunedì 9 luglio 2012, il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 senza la maggiorazione dello 0,4%; c’è, poi, ancora tempo fino al 20 agosto 2012 per versare con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si ricorda che il DPCM 6 giugno 2012 ha consentito di beneficiare di una proroga di tre settimane rispetto all’ordinario termine del 18 giugno (il 16 giugno cadeva di sabato) a:
- persone fisiche (anche non soggette agli studi settore, come confermato dalla ris. 69/2012) tenute al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;
- contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
Sono altresì interessati i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La scadenza odierna riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti (ad esempio, contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti; diritto camerale) che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Entro lo stesso termine può essere inoltre versato il saldo IVA per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2012; in tal caso, tuttavia, occorre maggiorare le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 (termine ordinario di versamento del saldo IVA) e fino al 16 giugno 2012 (termine ordinario dei versamenti di UNICO).
Come chiarito dalla ris. 69/2012, se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 e fino al 16 giugno 2012.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:
- entro il 9 luglio 2012, deve maggiorarlo dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio e 17 maggio - 16 giugno);
- entro il 20 agosto 2012, deve maggiorarlo dell’1,2% per il differimento fino al 9 luglio 2012 e su tale maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012.
Da ultimo, si ricorda che la proroga in parola esercita effetti anche in relazione ai termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Fonte: Eutekne

Contribuenti minimi: varie modalità di pagamento del saldo 2011 e acconto 2012 per i cambi di regime fiscale

Entro il 9 luglio 2012 anche i contribuenti che nel 2011 si sono avvalsi del regime dei minimi e che dal 2012 usufruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi minimi”) devono provvedere al versamento del saldo dell’imposta sostitutiva relativo al 2011 e della prima rata di acconto 2012.
In vista dell’adempimento, il primo aspetto che merita attenzione è l’individuazione dei corretti codici tributo da utilizzare. Si ricorda, infatti, che l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 52 del 25 maggio 2012, ha istituito i seguenti codici:
- “1793”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto prima rata – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”;
- “1794”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Acconto seconda rata o in unica soluzione – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”;
- “1795”, denominato “Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Saldo – art. 27, DL 6 giugno 2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. 111/2011”.
Mentre per gli acconti 2012 vanno già adoperati i codici “1793” e “1794”, per il saldo 2011 va ancora utilizzato il “vecchio” codice tributo “1800”, riferito alla disciplina applicabile sino al 2011 (si vedano, in questo senso, le istruzioni al modello UNICO 2012 PF).
In secondo luogo, occorre rammentare che la riduzione di 3 punti percentuali dell’acconto IRPEF, dovuto in relazione all’anno 2012, si applica anche ai fini del versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva in esame, che si riduce quindi dal 99% al 96%.
Peraltro, come già evidenziato su questo quotidiano (si veda “Per il 2012, acconto IRPEF ridotto al 96%” del 4 giugno 2012), tale riduzione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto.
Quanto alle modalità di calcolo, in assenza di chiarimenti ufficiali, si ritiene che operino le regole generali che disciplinano i pagamenti a titolo di acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, verificato l’obbligo di versamento (importo del rigo CM14 del modello UNICO 2012 pari o superiore a 52 euro), l’acconto potrà essere calcolato secondo il metodo storico oppure previsionale.
Nel primo caso (metodo storico), occorre considerare, come base di calcolo, il citato rigo CM14, riportante l’imposta sostitutiva dovuta (determinata sulla base dell’aliquota del 20%) sui redditi d’impresa o di lavoro autonomo conseguiti nel 2011 (al netto di detrazioni e ritenute subite). Per quanto sopra, la prima rata risulta pari al 39,6% (40% × 99%) dell’importo indicato nel suddetto rigo.
Nel secondo caso (metodo previsionale), invece, l’acconto sarà commisurato all’imposta sostitutiva virtuale (con aliquota del 5%) determinata sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo che si prevede di conseguire nel 2012. La riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 20% al 5% può quindi rendere particolarmente conveniente l’applicazione del criterio previsionale, anche se l’utilizzo di tale criterio va comunque vagliato con cautela per non incorrere nelle previste sanzioni in caso di carente versamento.
Sempre in applicazione delle regole generali, si ritiene che l’acconto dell’imposta sostitutiva dei cosiddetti “nuovi minimi” non sia invece dovuto nell’ipotesi di “passaggio” diretto, a partire dal 2012, dal regime per le nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della L. 23 dicembre 2000 n. 388, cosiddetto “forfettino”, a quello dei “nuovi” minimi, mancando una base storica di riferimento.
Ugualmente, per effetto della soppressione del secondo periodo dell’art. 1 comma 117 della L. 244/2007, si ritiene che, per chi accede al regime dei “nuovi minimi” dal 2012, avendo applicato un regime ordinario di determinazione del reddito fino al 2011, non vi sia più l’obbligo di versare l’acconto IRPEF 2012 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2012 PF. Questo a condizione che, nel 2012, egli preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo sottoposto ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF.
L’acconto IRPEF 2012 potrebbe risultare dovuto solo limitatamente ai redditi diversi da quelli d’impresa o di lavoro autonomo percepiti dal soggetto nel 2011.
Fonte: Eutekne

DICHIARAZIONE IVA 2012: versamento del saldo IVA 2011 al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%

Con la risoluzione n. 69, l’Agenzia delle Entrate analizza la proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, fornendo importanti chiarimenti. Il citato DPCM ha infatti differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, la precedente scadenza del 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cadeva di sabato), e al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, il termine precedentemente stabilito al 18 luglio 2012.
Per prima cosa, la risoluzione conferma che le suddette proroghe si applicano a tutte le persone fisiche, analogamente allo scorso anno, fugando quindi definitivamente i dubbi che erano emersi con l’infelice formulazione del titolo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’8 giugno 2012.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga riguarda invece solo i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, “ai quali gli stessi siano applicabili”. Con quest’ultima precisazione, l’Agenzia sembra quindi condizionare la proroga al fatto che, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, non ricorrano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore. In precedenza, invece, si riteneva ancora valido il chiarimento fornito con la circolare del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, in cui si era affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”.
L’Agenzia conferma poi che nella proroga rientrano tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente fissati al 18 giugno 2012, quali, ad esempio, il versamento della “cedolare secca sulle locazioni” e delle imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, introdotte dall’art. 19, commi da 13 a 22, del DL 201/2011.
Non appare invece pertinente il richiamo che viene fatto all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002, cioè la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011. Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima, nonché per versare l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta, scade infatti il 30 giugno 2012 (e non il 18 giugno). Analoghe considerazioni riguardano la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, in relazione al versamento, entro lo stesso termine del 30 giugno 2012, dell’imposta sostitutiva del 2-4% (totale o prima rata).
Importanti chiarimenti anche sul versamento del saldo IVA 2011 da parte dei contribuenti che presentano la relativa dichiarazione in forma unificata, con UNICO 2012. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, possono versare il saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, scadenza “naturale” del versamento in esame. In considerazione della proroga disposta dal DPCM 6 giugno 2012, viene chiarito che, se il versamento del saldo IVA avviene entro il 9 luglio 2012, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 va applicata solo fino al 16 giugno 2012, quindi nella misura dell’1,2%. Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito al 20 agosto 2012, è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, da applicare anche sulla suddetta maggiorazione dell’1,2%.
Fonte:Eutekne

Cooperative Unico 2012: acconto 2012 ricalcolato

ll DL 13 agosto 2011, n. 138 ha previsto, nei commi da 36-bis a 36-quater dell’art. 2, un inasprimento della tassazione delle cooperative. Le disposizioni decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011 e, dunque, per la generalità di cooperative a decorrere dal 2012.
Tuttavia, l’acconto per il 2012, se calcolato con il metodo storico, va già tarato in base alle nuove regole: così, ad esempio, gli acconti per il 2012 che scadranno a luglio e novembre, si dovranno basare sulle imposte che si sarebbero dovute pagare nel 2011 nel caso in cui tale normativa fosse stata già applicabile su tale periodo.
Come noto, il comma 1 dell’art. 6 del DL 15 aprile 2002, n. 63, consentiva la non tassabilità della quota di utili destinati a riserva minima legale, che, per la generalità delle cooperative, è pari al 30% dell’utile netto.
I nuovi criteri di tassazione prevedono che tale quota di utile diventerà esente dal 2012 solo per il 90%. Da ciò deriva che, fatto 100 l’utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.
Per quanto riguarda, invece, la novità introdotta dal comma 36-bis, che ha modificato l’art. 1, comma 460, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, questa ha disposto l’incremento della percentuale di utile netto, da assoggettare a tassazione, come segue:
- per le cooperative “in genere”, è previsto l’incremento dal 30% al 40%;
- per le cooperative di consumo, dal 55% al 65%.
Sono, quindi, escluse da questo inasprimento le cooperative agricole e quelle sociali.
Soffermandosi sulle cooperative generiche a mutualità prevalente, lo schema della tassazione dell’utile netto è dunque oramai quello proposto nella tabella 1 in calce all’articolo.
L’acconto IRES per il 2012 va ricalcolato effettuando dunque una simulazione, ossia sostituendo nel modello UNICO nel quadro RF (rigo residuale RF54) gli importi frutto delle deduzioni riportate nella tabella 2 in calce all’articolo. I valori devono intendersi in percentuale dell’utile netto.
Se la cosa sembra di per sé lineare, di fatto diviene più complessa nell’ipotesi in cui la cooperativa disponesse di perdite fiscali scomputabili. La nuova regola, come noto, prevede, dal 2011, che le perdite post triennio di costituzione si scomputano fino all’80% del reddito dichiarato, mentre quelle del triennio si possono scomputare fino all’intero importo del reddito dichiarato.
Dunque, se per il calcolo dell’acconto 2012 il reddito del 2011 si deve espandere a seguito dell’inasprimento della normativa, è comunque possibile ridurlo decurtandolo delle perdite pregresse, nei limiti consentiti dalle disposizioni in vigore dal 2011.
La vicenda sembrerebbe conclusa ma così non è, poiché, se la cooperativa ha realizzato per il 2011 una detassazione ACE nell’ambito della quale ha fatto la sua parte anche l’utile dell’esercizio accantonato a riserva (il decreto attuativo 14 marzo 2011 ne dispone la rilevanza ai fini dell’agevolazione anche per le cooperative), allora occorrerebbe, nella simulazione, rideterminare l’utile dell’esercizio (riducendolo) che è un componente rilevante ai fini ACE.
Tale pignoleria concettuale, tuttavia, incontra un ulteriore ostacolo, vale a dire che l’utile accantonato a riserva, al di là di quello a riserva obbligatoria, è frutto di una decisione dell’assemblea e sembra inappropriato simulare anche cosa avrebbe fatto l’assemblea di fronte ad un risultato d’esercizio diverso.
Talché il (ri)calcolo dell’ACE diviene aleatorio.
Dunque, non resta, a parere di chi scrive, che fermarsi al ricalcolo della base imponibile con le regole 2012, riducendola però di tutte le perdite scomputabile e disinteressandosi dell’ACE. Con la speranza che, in caso di verifica fiscale, si adotti il buon senso senza infierire.
TABELLA 1
Utile netto d’esercizio 40% - Tassato
Accantonamento a riserva legale 30% - di cui:
27% Non tassato
3% Tassato
Accantonamento a fondi mutualistici 3% - Non tassato
Rimanente quota di utile (100-40-30-3) 27%
Ove destinato a riserva indivisibile - Non tassato
Ove destinato a rivalutazione gratuita del capitale - Non tassato
Ove destinato a ristorno - Non tassato
Ove destinato a dividendi nei limiti di quanto stabilito dall’art. 2514 c.c. – Tassato
TABELLA 2
Utile netto 100 Imposte per 2011 Ricalcolo acconto 2012
Accantonamento riserva legale Esente 30 Esente 27
Accantonamento ai fondi mutualistici Esente 3 Esente 3
Ulteriore accantonamento a riserva Esente 40 Esente 30
Fonte: Eutekne

COMUNICAZIONE DATI DEI CONTRATTI LEASING E NOLEGGIO 2012: prorogato al 29/10/2012 l’invio della comunicazione.

A seguito della necessità, manifestata dalle aziende, di avere più tempo per gli adeguamenti tecnici dei software è stato prorogato dal 30 giugno 2012 al 29 ottobre 2012 il termine per la comunicazione dei dati dei contratti di leasing e noleggio stipulati da società e operatori commerciali, l’adempimento è finalizzato all’acquisizione da parte dell’Anagrafe tributaria delle informazioni necessarie all’accertamento sintetico.
A stabilirlo, un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 26 giugno.
La comunicazione dei dati era stata prevista dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 agosto 2011. In base a tale provvedimento, banche e intermediari finanziari che esercitano attività di leasing finanziario e/o operativo e gli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e/o di noleggio sono tenuti a inviare all’Anagrafe tributaria i dati dei clienti con cui hanno stipulato contratti aventi a oggetto autovetture, autocaravan e altri veicoli, unità da diporto e commerciali, aeromobili, immobili, beni mobiliari, eccetera.
Per la trasmissione telematica, sono stati resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate appositi software di controllo.
Lo stesso provvedimento, poi, ha stabilito che, una volta entrato a regime l’adempimento, la trasmissione dei dati dovesse essere eseguita entro il 30 giugno di ogni anno. Dunque, per i contratti del 2011 il termine era il 30 giugno 2012 (per quelli riguardanti gli anni 2009 e 2010, invece, era stata prevista una scadenza unica al 31 dicembre 2011, poi slittata al 31 gennaio 2012).
Con il provvedimento in oggetto, in considerazione del fatto che le associazioni di categoria hanno chiesto più tempo per poter raccogliere le informazioni e i dati da trasmettere, il termine per l’invio della comunicazione fissato per il 30 giugno è prorogato al 29 ottobre 2012.
Fonte: Fisco Oggi