lunedì 30 luglio 2012

Versamenti imposte, cciaa, inail e contributi agosto 2012: differiti tutti i termini di versamento e di adempimento al 20 agosto 2012

Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del DLgs. n. 241/97, in scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna ulteriore maggiorazione.
È il risultato di quanto stabilito dall’art. 3-quater, comma 1, del DL n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012, il quale, inserendo il comma 11-bis all’art. 37 del DL n. 223/2006, conv. L. n. 248/2006, ha “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti con il modello F24 e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno, riprendendo quanto stabilito negli scorsi anni con appositi DPCM.
In considerazione di tale differimento legale dei termini estivi, il DPCM 6 giugno 2012 ha stabilito che i versamenti, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 potranno essere effettuati entro il 20 agosto, anziché entro l’8 agosto 2012. Si ricorda che, nei confronti dei contribuenti interessati, la proroga stabilita riguarda i versamenti delle imposte dirette, delle relative addizionali e dell’IRAP i cui termini sono ordinariamente fissati il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%), nonché gli altri versamenti che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, ordinariamente scaduti il 18 giugno 2012 (senza maggiorazione dello 0,4%).
Rientrano nel differimento al 20 agosto 2012, senza ulteriori maggiorazioni di interessi, anche i versamenti degli importi rateizzati da parte dei contribuenti titolari di partita IVA che, in base alle regole ordinarie, scadrebbero il 16 agosto 2012.
Beneficiano dello slittamento anche gli altri pagamenti rientranti nella disciplina dei versamenti unificati (modello F24), scadenti nel periodo dal 1° al 20 agosto 2012:
- dei tributi (es. IVA mensile e trimestrale, ritenute);
- dei contributi (es. contributi INPS mensili dipendenti e collaboratori, seconda rata contributi “fissi” artigiani e commercianti);
- dei premi INAIL (si veda la nota INAIL 18 luglio 2012).
Con il messaggio 18 luglio 2012 n. 12052, l’INPS ha confermato che la scadenza del 20 agosto 2012 riguarda tutti i versamenti unitari che devono essere effettuati con il modello F24, ivi compresi, quindi, quelli aventi ad oggetto i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, dagli associanti per i rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e dai titolari di posizioni assicurative in una delle Gestioni amministrate dall’INPS.
Sono altresì prorogati al 20 agosto 2012 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto. In relazione ai versamenti che possono essere differiti di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%, il ravvedimento operoso si applica solo dopo la scadenza di quest’ultimo termine, considerando però tra gli importi dovuti e non versati, oggetto di ravvedimento, anche la suddetta maggiorazione.
Come regola generale, sono differiti al 20 agosto anche gli altri “adempimenti fiscali”, aventi scadenza tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l’obbligo di emissione e di registrazione delle fatture differite per le cessioni di beni effettuate nel mese di luglio (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese di luglio 2012, per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012), la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese di luglio 2012, di importo inferiore a 300 euro (scadenza ordinaria il 15 agosto 2012) e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri del mese di luglio 2012, da parte delle imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi (scadenza ordinaria 15 agosto 2012).
Fonte:Eutekne- Luisa CORSO e Massimo NEGRO