venerdì 13 luglio 2012

Unico 2012 e IRAP 2012: scade il 09/07/2012 il termine per i versamenti senza lo 0,4%

Scade oggi, lunedì 9 luglio 2012, il termine per effettuare il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012 senza la maggiorazione dello 0,4%; c’è, poi, ancora tempo fino al 20 agosto 2012 per versare con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.
Si ricorda che il DPCM 6 giugno 2012 ha consentito di beneficiare di una proroga di tre settimane rispetto all’ordinario termine del 18 giugno (il 16 giugno cadeva di sabato) a:
- persone fisiche (anche non soggette agli studi settore, come confermato dalla ris. 69/2012) tenute al versamento del saldo per il 2011 e della prima rata di acconto del 2012 delle imposte e dei contributi collegati alle dichiarazioni;
- contribuenti diversi dalle persone fisiche, soggetti agli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore.
Sono altresì interessati i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti, cioè i soggetti che devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
La scadenza odierna riguarda le imposte dirette (IRPEF e IRES), le relative addizionali, l’IRAP, le imposte sostitutive e gli altri versamenti (ad esempio, contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti; diritto camerale) che devono essere effettuati entro il termine previsto per i pagamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Entro lo stesso termine può essere inoltre versato il saldo IVA per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA in sede di dichiarazione unificata con il modello UNICO 2012; in tal caso, tuttavia, occorre maggiorare le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 (termine ordinario di versamento del saldo IVA) e fino al 16 giugno 2012 (termine ordinario dei versamenti di UNICO).
Come chiarito dalla ris. 69/2012, se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito rispetto al termine di pagamento senza interessi delle altre imposte derivanti dalla dichiarazione unificata, l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 e fino al 16 giugno 2012.
Pertanto, ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA:
- entro il 9 luglio 2012, deve maggiorarlo dell’1,2% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio e 17 maggio - 16 giugno);
- entro il 20 agosto 2012, deve maggiorarlo dell’1,2% per il differimento fino al 9 luglio 2012 e su tale maggiorazione dell’1,2% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% per il differimento dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012.
Da ultimo, si ricorda che la proroga in parola esercita effetti anche in relazione ai termini per i pagamenti in caso di opzione per la rateizzazione ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97, con la conseguenza che le rate successive alla prima, differita al 9 luglio 2012, devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti titolari di partita IVA, ed entro la fine di ciascun mese di scadenza, per i contribuenti non titolari di partita IVA.
Fonte: Eutekne