venerdì 27 luglio 2012

SANATORIA LAVORATORI EXTRACOMUNITARI 2012: regolarizzazione con dichiarazione di emersione dal 15 settembre al 15 ottobre 2012

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2012 il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare", con il quale è prevista la possibilità di sanare situazioni di irregolarità derivanti dall'impiego di lavoratori extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano da almeno tre mesi.
Il decreto legislativo prevede, tra l’altro, l’aumento delle pene per particolari ipotesi di sfruttamento lavorativo, la concessione di permessi di soggiorno ai lavoratori che denunciano il proprio datore di lavoro/sfruttatore e una nuova sanatoria per coloro che sono occupati da almeno tre mesi e sono sul territorio italiano dal 31 dicembre 2011.
La regolarizzazione potrà avvenire, dal 15 settembre al 15 ottobre 2012, attraverso un'apposita dichiarazione di emersione, che dovrà essere presentata con modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi entro il 29 agosto 2012.
Inoltre si segnala che il nuovo decreto legislativo aumenta le pene per il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato (che ai sensi dell’art. 22, comma 12, D.Lgs. n.286/98 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato) da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis c.p.
E’ inoltre previsto che con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.
Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui sopra, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del Procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno che ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale.
Infine, si segnala la sanatoria prevista dall’art. 5 per i datori di lavoro che occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori extracomunitari presente sul territorio al 31.12.2011.
La dichiarazione per usufruire della sanatoria dovrà essere presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del decreto tesso.