lunedì 30 giugno 2014

Fatturazione elettronica 2014: ultimi chiarimenti con la Circolare 24/06/2014 n. 18

Con Circolare 24 giugno 2014, n. 18, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alle modifiche introdotte dall'articolo 1, commi dal 325 al 328, Legge n. 228/2012, (Legge di stabilità 2013) alla disciplina sulla fatturazione elettronica. 
In particolare l'Amministrazione ha fornito delucidazioni in merito: 
- alla definizione di fattura elettronica; 
- ai requisiti della fattura elettronica; 
- alle modalità che garantiscono i requisiti della fattura elettronica; 
- all'invio della fattura elettronica; 
- alla conservazione della fattura elettronica.
Inoltre l'Agenzia, nella parte seconda del documento di prassi ha risposto ad alcuni quesiti pervenuti in materia di obblighi di fatturazione.

giovedì 26 giugno 2014

Avvisi bonari 2014: dilazione valida anche con prima rata pagata in lieve ritardo

Il tardivo pagamento (pure di un solo giorno) delle rate relative a debiti fiscali puo provocare il disconoscimento dell’intera dilazione, cosa che può cagionare riflessi sanzionatori di non poco conto.
Sia il legislatore sia l’Agenzia delle Entrate hanno cercato di risolvere questo problema.
Il DL 98/2011, ha modificato gli artt. 8 del DLgs. 218/97 e 48 del DLgs. 546/92: così, il lieve ritardo nel pagamento di una rata diversa dalla prima da adesione, acquiescenza, mediazione o conciliazione giudiziale non comporta più il disconoscimento dell’intera dilazione. Tale effetto si verifica solo con il mancato pagamento della rata entro il termine per quella successiva, per cui entro tre mesi.
Da un lato, l’istituto deflativo si è perfezionato con il pagamento della prima rata, per cui permane la riduzione delle sanzioni contestate unitamente all’accertamento, dall’altro, per effetto del disconoscimento della dilazione, viene irrogata una maxisanzione pari al 60% delle somme residue dovute a titolo di tributo.
Certo, il tutto in tal caso origina da un inadempimento (non lieve) del contribuente, ma la sanzione del 60% risulta senz’altro eccessiva, anche se questo è un altro discorso.
Una cosa simile è avvenuta con il DL 201/2011, che ha modificato l’art. 3-bis del DLgs. 462/97 in merito alla dilazione degli avvisi bonari.
Qui il legislatore è stato meno intransigente: se il contribuente non paga una rata diversa dalla prima entro il termine per quella successiva, la dilazione viene disconosciuta, quindi tutto il carico residuo viene iscritto a ruolo (incluse le sanzioni da omesso versamento scaturenti dal controllo automatico in misura piena) ed è irrogata la sanzione del 30% sulla rata pagata in ritardo o non pagata (almeno così sembra emergere dalla norma).
Ancora, la delega fiscale (L. 23 del 2014), all’art. 6, impone che i decreti delegati dovranno prevedere l’impossibilità di ritenere disconosciuta la dilazione per ritardi esigui nei versamenti.
L’Agenzia delle Entrate ha puntualmente recepito detti principi affermando che errori lievi nei pagamenti derivanti da acquiescenza (circolare 27 del 2013) o da mediazione (circolare 9 del 2012) non devono comportare il disconoscimento del beneficio, invitando di fatto gli uffici ad una certa flessibilità nella valutazione degli inadempimenti posti in essere dai contribuenti. Ciò, peraltro, era stato fatto anche nel contesto normativo pregresso, vedasi la circolare 65 del 2001 sempre in tema di accertamento con adesione.
Risultato: nell’unica, e ripetiamo unica fattispecie non presa in considerazione né dal legislatore né dalle circolari, che è il tardivo versamento (di un solo giorno) della prima rata da dilazione dell’avviso bonario, gli Uffici, come si vede esaminando il caso sottoposto all’attenzione della Commissione tributaria provinciale di Treviso (sentenza 162/8/13 del 2013), disconoscono la dilazione.
I giudici hanno però accolto il ricorso, posto che il tardivo versamento di un solo giorno non può essere equiparato ad un omesso versamento.
Ci chiediamo: per quale motivo la dilazione è stata disconosciuta? Non bastava applicare la sanzione da tardivo versamento del 30% ridotta a 1/15 per giorno di ritardo?
È vero che l’art. 3-bis comma 4 del DLgs. 462/97, a rigore, legittima l’interpretazione dell’Ufficio, ma esistono pure principi in senso contrario, affermati dal contesto legislativo vigente, da una prospettiva de iure condendo e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Del resto, anche per l’acquiescenza il tardivo pagamento di un solo giorno della prima rata, sempre a rigore, impedisce il perfezionamento dell’istituto, quindi l’intero carico contestato nell’accertamento potrebbe essere posto in riscossione.
In tal caso, però, il contribuente può produrre la circolare 27 del 2013, nella dilazione degli avvisi bonari no, e tale problema si pone anche per la dilazione delle somme dovute a seguito di tassazione separata.
Un’ultima precisazione: la circolare dell’Agenzia delle Entrate 27/2013 cita lievi inadempimenti circa il computo delle somme dovute, ipotesi a cui è equiparabile il lieve ritardo, che, tra l’altro, è espressamente considerato nella circolare 9 del 2012 in tema di reclamo.
Fonte: Eutekne

mercoledì 25 giugno 2014

TASI e IMU 2014: inapplicabili le sanzioni per omesso o ridotto pagamento della prima rata (Risol. MEF 23/06/2014)

Con Risoluzione 23 giugno 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto che, nel caso in cui al 16 giugno, data di scadenza della prima rata del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dell'imposta municipale propria (IMU), non sia pervenuto o risulti insufficiente il versamento dei tributi da parte dei contribuenti, non sono applicabili le sanzioni e gli interessi previsti. 
Nel documento di prassi si precisa inoltre che, considerata la situazione di incertezza normativa che ha caratterizzato l'istituzione della TASI con conseguenze anche sul versamento IMU, l'inapplicabilità delle sanzioni si estende anche agli enti non commerciali i quali entro il 16 giugno 2014 avrebbero dovuto versare l'IMU a saldo dell'anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l'anno 2014. 
Il Ministero, quindi, ritiene che sussistano le condizioni per cui i comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall'art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Fonte: Seac

martedì 24 giugno 2014

Noleggio occasionale in mare 2014: codice tributo per l’imposta sostitutiva all’irpef

Istituito il codice per versare l’imposta “alternativa” a quella sui redditi e alle relative addizionali, dovuta per le somme derivanti dalla locazione non abituale di imbarcazioni
 “1847” è il codice tributo che va indicato nel modello F24 per il versamento dell’imposta del 20% dovuta da parte di coloro che, avendo svolto attività occasionale di noleggio o locazione di imbarcazioni e navi da diporto, optano per il regime di tassazione sostitutivo.
A istituirlo, la risoluzione n. 43/E del 23 aprile.
Si tratta, in particolare, delle somme dovute da chi beneficia della norma agevolativa prevista dall’articolo 49-bis del Dlgs 171/2005, che disciplina il noleggio occasionale di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi. In particolare, la disposizione si rivolge a “…il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto…”. Chi svolge tale attività per non più di 42 giorni complessivi, può assoggettare i relativi proventi a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, da versare entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In tal caso, costi e spese sostenute relative all’attività di noleggio non sono detraibili né deducibili.
Il nuovo codice tributo va riportato nel modello F24, nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo “anno di riferimento“ dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento.
Il codice potrà essere utilizzato anche in compensazione.

lunedì 23 giugno 2014

Dichiarazione IMU e TASI 2014: invio entro il 30 giugno 2014

In tema di dichiarazione TASI, il legislatore al comma 687, che alla dichiarazione relativa alla Tasi si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'Imu. 
Il richiamo operato dal comma 687 alle disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione Imu potrebbe far intendere che non occorra presentare la dichiarazione TASI con riferimento all’abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. 
La dichiarazione TASI va presentata una volta sola - Il successivo comma 685 precisa che la dichiarazione TASI, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. 
Modulistica diversificata per IMU e TASI - La modulistica della dichiarazione è pure diversificata, poiché la dichiarazione Imu è su modelli ministeriali mentre le dichiarazioni Tari e Tasi su moduli comunali e solo la scadenza di presentazione della dichiarazione è invece comune per i tre tributi e coincide con il 30 giugno. 
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati: 
• i dati catastali; 
• il numero civico di ubicazione dell’immobile; 
• e il numero dell’interno, ove esistente. 
Il Ministero delle Finanze è recentemente intervenuto con un comunicato del 4.06.2014, chiarendo che in due casi particolari, la Dichiarazione IMU assorbe anche la Dichiarazione TASI, cioè: 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, sono assimilati all’abitazione principale ai fini IMU (se possiedono i requisiti e le caratteristiche indicate dal decreto). 
- Ai fini TASI, l’equiparazione di tali alloggi all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. 
- L’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che per questi immobili deve essere presentata la dichiarazione. Pertanto, nel modello di “Dichiarazione IMU” il proprietario dell’alloggio sociale deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. b), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. 
- La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI. 
- immobili detenuti dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile; il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il personale appartenente alla carriera prefettizia. 
- Solo per questi soggetti si applicano le agevolazioni IMU per l’abitazione principale, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, purché gli stessi posseggano un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, non concesso in locazione. 
- Ai fini TASI, l’equiparazione di tali immobili all’abitazione principale rende applicabile l’aliquota e le agevolazioni/detrazioni eventualmente stabilite dal comune. 
- A tale proposito, si fa presente che l’art. 2, comma 5-bis, del D. L. n. 102 del 2013, prevede che deve essere presentata la dichiarazione per questi immobili; perciò, nel modello di “Dichiarazione IMU”, il proprietario dell’immobile deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare, nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase “l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dalla lett. d), comma 2, dell’art. 13 del D. L. n. 201/2011”. 
- La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI.
Fonte:  Fiscal Focus

mercoledì 18 giugno 2014

Unico 2014: versamenti prorogati al 7 luglio 2014 per i contribuenti con studi di settore

Più tempo a disposizione dei contribuenti interessati dagli studi di settore per versare le imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e unificata.
Lo slittamento dei termini riguarda coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche nel caso in cui presentino cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nell’ipotesi di non normale svolgimento di attività oppure nel primo anno di attività) o rientrino nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”).
A prevederlo, un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L’annuncio arriva da un comunicato stampa del Mef, datato 14 giugno.
Anche quest’anno, dunque, i contribuenti con studi di settore potranno beneficiare di ulteriori ventuno giorni, precisamente dal 16 giugno al 7 luglio, per quantificare e versare i tributi che scaturiscono dalla dichiarazione Unico e da quella Irap. La proroga si applica non solo alle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e relative addizionali, ma anche, ad esempio, alla “cedolare secca” (ossia, l’imposta sostituiva sui canoni abitativi), all’Ivie (l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero) e all’Ivafe (l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero).
Sarà altresì possibile rinviare ulteriormente l’appuntamento fino al 20 agosto. In questo caso, agli importi dovuti andrà aggiunta la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi.
Lo spostamento delle scadenze riguarda, a parte i contribuenti direttamente “toccati” dagli studi di settore, anche quelli che partecipano a società, associazioni e imprese soggette a quegli strumenti. 
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 16 giugno 2014

Mod. UNICO 2014: ufficiale la proroga dei versamenti per i contribuenti con studi di settore

Con Comunicato Stampa 14 giugno 2014, il MEF ha annunciato che è in corso di pubblicazione il D.P.C.M. che dispone la proroga dal 16 giugno al 7 luglio 2014 del termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. 
È stato, inoltre, precisato che la proroga riguarda anche i contribuenti che: 
- pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività); 
- rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità; 
- partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.
È stato infine ricordato che dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 è possibile effettuare i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%.
Fonte : Seac

venerdì 13 giugno 2014

TASI 2014: niente sanzioni ed interessi in caso di errori nel pagamento della prima rata

Question time alla Commissione finanze della Camera: il sottosegretario all'Economia ha chiarito che, considerata la situazione di incertezza delle regole relative al versamento della prima rata TASI, è possibile l'applicazione dell'art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), in base al quale interessi e sanzioni "non sono irrogati quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza" normativa.
Fonte: Seac

giovedì 12 giugno 2014

Versamento imposte per Unico 2014: in arrivo D.P.C.M di proroga

È stato annunciato lo slittamento dei termini per effettuare i pagamenti di UNICO 2014 per coloro che esercitano attività economiche interessate agli studi di settore. 
Le nuove date dovrebbero essere le seguenti: 
• fino al 7 luglio 2014 senza maggiorazione; 
• dall'8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%.
La firma del D.P.C.M. contenente la proroga dovrebbe arrivare entro venerdì.
Fonte: Seac

mercoledì 11 giugno 2014

Rivalutazione beni d’impresa 2014: nuovi codici tributo per il pagamento

Con Risoluzione 9 giugno 2014, n. 60, l'Agenzia delle Entrate, con riguardo al versamento delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni e per l'affrancamento del saldo di rivalutazione, ha disposto, in considerazione dell'evoluzione normativa la ridenominazione dei seguenti codici tributo: 
- "1811" denominato "Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, art. 1, comma 140, Legge n. 147/2013, e succ. mod."; 
- "1813" denominato "Imposta sostitutiva relativa al saldo attivo di rivalutazione di cui all'art. 1, comma 142, Legge n. 147/2013, e succ. mod.". 
Fonte: Seac

martedì 10 giugno 2014

Dividendi 2014: aumenta la tassazione dal 1° luglio 2014 per i dividendi da partecipazioni qualificate e non qualificate

Modifiche in vista per la tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti dalle persone fisiche fiscalmente residente in Italia. Per tale fattispecie è necessario distinguere a seconda che i redditi derivino da partecipazioni qualificate o da partecipazioni non qualificate. 
In particolare, si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. 
I dividendi da partecipazioni non qualificate – Nel caso di dividendi che derivano da partecipazioni non qualificate, la società erogante applica, al momento della loro corresponsione, una ritenuta a titolo di imposta del 20% sull’intero ammontare (art.27 c.1 D.P.R. 600/1973). 
L’art. 3 del D.L. 66/2014 (attualemnte in fase di conversione) prevede l’incremento della ritenuta dal 20% al 26%, per i dvidendi percepiti dal 1° luglio 2014. 
Dunque: 
- i dividendi di fonte italiana percepiti nel 2013 e fino a giungo 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 20%; 
- i dividendi di fonte italiana che saranno percepiti dal 1° luglio 2014 dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia sconteranno una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. 
I dividendi da partecipazioni qualificate - Nel caso in cui gli utili percepiti derivino da partecipazioni qualificate, questi concorrono alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di cassa, per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008). 
In base alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. 2.4.2008, si prevede che a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2007, si considerano prioritariamente distribuito l’utile prodotto fino al 2007, quindi tassato in capo ai soci al 40%. 
Diversamente, qualora le riserve di utili siano utilizzate per scopi diversi dalla distribuzione (copertura delle perdite) devono, al contrario, considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve che si sono formate con utili post 2007. 
Sugli utili in esame non si applica alcuna ritenuta a condizione che sia dichiarata, all’atto della percezione, la presenza dei requisiti di partecipazione qualificata. 
Nell’iter di conversione del D.L. 66/2014, sono stati presentati degli emendamenti in Commissione Bilancio e Finanze riunite al Sentato, i quali prevedono un incremento del concorso alla formazione del reddito imponibile per i dividendi che derivano da partecipazioni qualificate. Più in dettaglio, si prevede l’inserimento di un co. 3 – bis, all’art. 3, del D.L. 66/2014 che prevede il concorso alla formazione del reddito imponibile dei dividendi che derivano da partecipazioni qualificate nella misura del 60,46%. 
L’aumento della quota imponibile dei dividendi, anche in questo caso, troverebbe applicazione per i dividendi percepiti dal 1° luglio 2014.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 9 giugno 2014

TASI: proroga al 16 ottobre 2014

In data 5 giugno 2014, il Senato ha approvato, in sede di conversione del c.d. "Decreto Renzi", D.L. n. 66/2014, uno specifico emendamento contenente la proroga al 16 ottobre 2014 del versamento della prima rata TASI 2014 per i Comuni che non hanno inviato, entro il 23 maggio 2014, le specifiche delibere al MEF e che pertanto non risultano pubblicate sull'apposito sito entro il 31 maggio 2014. 
Si segnala inoltre che sul sito del Dipartimento Finanze del Ministero sono disponibili alcune le risposte a FAQ in materia di TASI e IMU. 
In particolare tra i chiarimenti più interessanti si segnalano i seguenti: 
- ai fini del versamento della prima rata TASI 2014 devono essere considerate soltanto le delibere comunali pubblicate sullo specifico sito Internet del MEF entro il 31 maggio 2014 (inviate dai Comuni entro il 23 maggio 2014); 
- anche la TASI (come l'IMU) va calcolata per i mesi di possesso / detenzione computando per intero il mese nel quale lo stesso si è protratto per almeno 15 giorni;> 
- l'aliquota TASI applicabile ai fabbricati rurali uso strumentale non può essere superiore all'1 per mille; 
- ai fini TASI per i fabbricati di interesse storico-artistico e per quelli inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzabili la base imponibile (come ai fini IMU) è ridotta al 50 per cento.
Fonte: Seac

venerdì 6 giugno 2014

PREU 2014: entro il 13 giugno 2014 il pagamento della seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno)

I concessionari di rete ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, TULPS, entro il 13/06/2014, devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento. 
Il versamento riguarda la seconda rata del III periodo contabile (maggio-giugno), pari al 25% del PREU dovuto per il I periodo contabile (gennaio-febbraio) 
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5157 - prelievo erariale unico ed interessi - III periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è prevista una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato. 

giovedì 5 giugno 2014

Proroga 730/2014: prorogato al 16 giugno 2014 il termine per la consegna al CAF o al professionista ed all’8 luglio 2014 la trasmissione telematica

E’ stata pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 04/06/2014 il DPCM che proroga il termine per la presentazione dei modelli 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati Per questo si dovrebbe parlare più correttamente di riapertura dei termini, piuttosto che di proroga vera e propria.
Il provvedimento concede più tempo per la presentazione dei modelli 730/2014 per lavoratori dipendenti, pensionati e gli altri soggetti che possono avvalersi dell’assistenza fiscale (ad esempio, collaboratori a progetto).
Tali soggetti potranno presentare il modello 730 a CAF-dipendenti o a un professionista abilitato entro il prossimo 16 giugno 2014, unitamente alla documentazione necessaria per il rilascio obbligatorio del visto di conformità (ad esempio, CUD, ricevute per oneri deducibili e detraibili, etc).
Anche quest’anno, si legge nel provvedimento, il rinvio si è reso necessario in ragione delle difficoltà riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell’assistenza fiscale nonché dell’incertezza sull’utilizzo in compensazione del rimborso scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali.
Il DPCM 3 giugno 2014 differisce al 24 giugno il termine entro il quale il soggetto che presta l’assistenza fiscale (CAF o professionista) deve consegnare al contribuente la copia del modello 730/2014 elaborato.
Inoltre, è prorogato il termine entro cui i CAF e i professionisti che prestano assistenza fiscale devono trasmettere in via telematica i modelli 730/2014 all’Agenzia delle Entrate, che slitta all’8 luglio 2014.

martedì 3 giugno 2014

Unico 2014: pronta la proroga per i versamenti al per i contribuenti con studi di settore

Come ormai di consueto, ogni anno con l’avvicinarsi dei termini di pagamento delle imposte relative alle dichiarazioni dei redditi, si prospetta lo slittamento dei termini di pagamento di venti giorni. Dovrebbe essere, infatti, pronto per la firma del Presidente del Consiglio il Decreto che differisce i termini di pagamento delle imposte sui redditi. 
Il Decreto contenente la proroga dei termini, dovrebbe concedere venti giorni in più per il calcolo e il pagamento delle imposte facendo slittare dal 16 giugno al 7 luglio 2014 i versamenti di Irpef, Ires, Irap e Iva per chi presenta la dichiarazione unificata. Dall’8 luglio prossimo, pagando la maggiorazione dello 0,40%, si potrà arrivare a saldare i conti direttamente al 20 agosto. Quest’anno, le motivazioni del rinvio sono supportate dal caos sulle scadenze Tasi e dal prelievo della nuova Iuc (Imposta unica comunale). 
Tra i destinatari della proroga figurano i contribuenti soggetti agli studi di settore. Trattasi di coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiori al limite stabilito per ciascuno studio di settore. 
Di tale proroga fruiscono anche i contribuenti che partecipano a società che applicano gli studi di settore oppure ad associazioni e imprese soggette a studi di settore. Si tratta quindi di soci di società di persone, gli associati di associazioni tra artisti o professionisti, i collaboratori di imprese familiari e i coniugi di aziende coniugali, nonché i soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale. 
Rientrano nella proroga anche quei contribuenti che non applicano gli studi a seguito della presenza di cause di esclusione. Con la circolare n. 41/2007 l’Agenzia aveva, infatti, precisato che lo slittamento opera anche rispetto ai soggetti per i quali operano cause di esclusione o di inapplicabilità relativamente agli studi di settore (ferma restando l’esclusione dalla proroga per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 compresi chi ha ricavi tra € 5.164.569 e 7 milioni – codice 3). 
Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è connesso alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti in questione vale solo per le società la cui scadenza del versamento delle imposte coincide con il termine del 16.6.2014 (o 16.7.2014 con maggiorazione dello 0,40%). Non usufruiscono, quindi, della proroga le società che approvano il bilancio nel mese di giugno, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con 16 luglio 2014 (o 20 agosto 2014 con maggiorazione del 0,40%). 
La proroga dovrebbe riguardare tutti i versamenti risultanti da Unico 2014, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, cioè quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”. Per quanto riguarda il diritto camerale il Ministero dello Sviluppo nella Circolare 30.5.2011, n. 103161 aveva chiarito che la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Fonte Fiscal Focus