mercoledì 31 luglio 2013

INPS 2013: attiva la nuova procedura "Regolarità contributiva online"

L'INPS, con il Messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, rende noto che dal prossimo 22 luglio sarà disponibile la nuova procedura "Regolarità contributiva online" tramite la quale i responsabili dell'adempimento contributivo (titolari/legali rappresentanti) o i loro delegati o intermediari autorizzati potranno verificare direttamente online la propria regolarità contributiva.
Il servizio sarà disponibile sul portale dell'Istituto, seguendo il percorso "Servizi on line" > "Per tipologia di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti".
Fonte: seac

martedì 30 luglio 2013

DURC 2013: regolarità rilasciata se coesistono debiti contributivi e crediti verso le PA il decreto MEF 13/03/2013 pubblicato in G.U. 16/07/2013

Con il Decreto 13 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze interviene in merito al rilascio del Documento Unico di regolarità contributiva.
In particolare il Decreto del MEF prevede il rilascio del DURC anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Con Decreto ministeriale si è provveduto a disciplinare le modalita' di rilascio e di utilizzazione del DURC, in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.
Sono altresi' disciplinate le modalita' di utilizzo della certificazione così rilasciata, esibita per il rilascio del DURC.
Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il Durc con l'indicazione che il rilascio e' avvenuto ai sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; deve essere altresì precisato l'importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo.
Il DURC puo' così essere utilizzato per le finalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il pagamento da parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture, si applica il comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, che prevede l'intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore.
L'intervento sostitutivo si applica alle erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo spettanti.
La certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo, secondo le modalita' previste dal decreto del 25 giugno 2012, ovvero per la cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziari secondo le modalita' descritte a seguire.
Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto di anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato sul DURC, comprovata da DURC aggiornato da esibirsi alla banca o all'intermediario finanziario, ovvero, in caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione che il creditore sottoscriva, contestualmente alla cessione o all'anticipazione, apposita delegazione di pagamento alla banca o all'intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 1269 c.c., per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora l'importo riconosciuto dalla banca o dall'intermediario finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la delegazione di pagamento di cui al presente comma si applica per l'estinzione parziale del predetto debito contributivo.

lunedì 29 luglio 2013

Commissioni Tributarie e Tribunali : dal 01/08/2013 al 15/09/2013 sospensione feriale dei termini processuali

L’art. 1 della L. 742/69 sancisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tale norma è pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, perciò rimarranno sospesi in pratica tutti i termini relativi al processo, quindi, in primis, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo ex art. 21 del DLgs. 546/92), per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92), per il deposito dei documenti e delle memorie (rispettivamente, venti e dieci giorni liberi prima della data di discussione ex art. 32 del DLgs. 546/92).
Quanto esposto vale anche per i gradi processuali successivi al primo, pertanto la sospensione opera in merito al termine “breve” (sessanta giorni dalla notifica della sentenza ex art. 38 del DLgs. 546/92) e al termine “lungo” (sei mesi dalla pubblicazione della sentenza ex art. 327 c.p.c.) per l’impugnazione della sentenza mediante appello o revocazione, oltre che per il termine annuale di riassunzione del processo a seguito di cassazione con rinvio, ex art. 63 del DLgs. 546/92.
Lo stesso dicasi per i termini relativi alla riassunzione del processo sospeso e interrotto (art. 43 del DLgs. 546/92), e per il termine di integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (art. 14 del DLgs. 546/92) o della parte a cui non è stata notificata l’impugnazione nelle liti “inscindibili” ex art. 331 c.p.c.
Anche il termine per la proposizione del reclamo soggiace alla pausa estiva, ma su questo verrà dedicato un articolo specifico.
Se il termine processuale dovesse iniziare a decorrere durante il periodo di sospensione, l’inizio è differito al termine del periodo di sospensione medesimo, cioè al 16 settembre. È il caso in cui, ad esempio, il contribuente ricevesse proprio nella “pausa estiva” l’atto impositivo.
La giurisprudenza ha chiarito che l’art. 1 della L. 742/69 va interpretato nel senso che il 16 settembre è computato nel termine stesso. Detto giorno segna non l’inizio del termine, ma l’inizio del suo decorso, il quale non include il dies a quo del termine stesso, in applicazione del principio fissato dall’art. 155 c.p.c. comma 1.
Ove, invece, il termine abbia già iniziato a decorrere anteriormente il 1° agosto, il medesimo rimane sospeso nel periodo feriale per poi ricominciare a decorrere alla fine di detto periodo, vale a dire dal 16 settembre. Anche in tal caso, il 16 settembre è incluso nel computo del termine.
È l’ipotesi ove l’accertamento o altro atto impositivo sia stato ricevuto proprio in questi giorni.
Si rammenta che non soggiace alla pausa estiva la tutela cautelare, disciplinata dall’art. 47 del DLgs. 546/92. In questa fattispecie, il contribuente deve, nonostante la pausa estiva, prima notificare il ricorso (contenente la domanda cautelare) e poi depositarlo in Commissione tributaria, posto che nel processo tributario non è possibile proporre la domanda cautelare se prima o contestualmente non è stato notificato il ricorso.
Chiaramente, la L. 742/69 concerne i termini processuali, per cui non riguarda nè i termini per il versamento delle imposte da dichiarazione nè i termini decadenziali per la notifica degli avvisi di accertamento.
Fonte: Eutekne

giovedì 25 luglio 2013

Presentazione del modello 770/2013: firmata la proroga al 20 settembre con un comunicato stampa il ministero dell’Economia e delle Finanze anticipa lo slittamento del termine in attesa della pubblicazione in Gazzetta del provvedimento

Più tempo ai sostituti d’imposta per l’adempimento dichiarativo. Slitta dal 31 luglio al 20 settembre il termine per la presentazione del modello 770. La proroga è prevista in un decreto firmato oggi dal presidente del Consiglio dei ministri, per tener conto delle esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.


mercoledì 24 luglio 2013

Bonus bebè: i voucher per le babysitter

I voucher concessi dall’INPS per pagare la babysitter possono avere esclusivamente un valore da 10 euro o da 20 euro. Il ritiro dei buoni lavoro, da parte della madre lavoratrice, può avvenire nei seguenti modi: una tantum, in maniera frazionata o mensilmente a discrezione delle beneficiarie, purché si riferisca a un numero di voucher pari a un importo di 300 euro o multipli di 300 euro. In caso di rapporto di lavoro part time invece, gli importi del beneficio sono automaticamente riproporzionati in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. A renderlo noto è l’INPS con il messaggio n. 11344/2013, fornendo utili indicazioni operative per la gestione dei voucher come forma di pagamento dei servizi di babysitting introdotti dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012).
Bonus bebè - La Riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) all’art. 4, c. 24, lett. b) ha introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice (esclusi i papà) di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo economico:
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia;
- ovvero per pagare il servizio di baby-sitting (mediante voucher).
- L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammontano a 300 euro mensili. Si rammenta, al riguardo, che l’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità.
- Le beneficiarie – L’agevolazione è rivolta solamente alle madri lavoratrici che si sono piazzate in posizione utile in graduatoria a seguito della presentazione delle domande su bando per l’anno 2013, i cui termini sono scaduti lo scorso 11 luglio.
- Accesso ai voucher – L’emissione dei voucher avverrà tramite la funzionalità messa a disposizione dall’INPS "voucher genitorialità", accessibile dalla nuova procedura di "emissione voucher cartacei". Da notare, inoltre, che ai fini del rilascio l’operatore dovrà indicare il codice fiscale della madre, quello del bambino e l’identificativo della domanda presente sulla ricevuta rilasciata nella fase di presentazione della domanda.
- Casi di esclusione – Restano esclusi dall’emissione dei voucher, le madri lavoratrici che: non risultino presente nell’archivio della graduatoria delle madri beneficiarie della misura a sostegno della genitorialità; abbiano rinunciato al beneficio. In caso di rinuncia al beneficio successiva all’emissione dei voucher, la beneficiaria deve restituire i voucher non utilizzati e di seguito l’operatore provvederà ad annullare i voucher riconsegnati dopo averne verificato l’integrità.
- Distribuzione dei voucher - A seguito della definizione della graduatoria delle madri beneficiarie con l’indicazione del tipo di beneficio (voucher per servizi di babysitting o contributo per servizi per l’infanzia) e del periodo richiesti, saranno comunicati alle sedi regionali gli effettivi quantitativi di voucher da destinare ai servizi di babysitting e le sedi interessate alla consegna, in base alla residenza o al domicilio temporaneo della madre.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 23 luglio 2013

Sanatoria lavoratori extraue 2013: permesso di lavoro per attesa di occupazione per un anno se la domanda di emersione viene scartata

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con Circolare congiunta n. 4096 del 10 luglio 2013, hanno fornito chiarimenti in merito alla procedura di emersione dal lavoro irregolare per i cittadini extracomunitari, disciplinata dal D.Lgs. n. 109/2012, alla luce dell'emanazione del c.d. Decreto Lavoro (DL n. 76/2013).
In particolare, viene precisato che se la domanda di emersione viene scartata per "cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro", i contributi sono stati pagati e c'è la prova di presenza in Italia dal 2011, al lavoratore viene comunque rilasciato un permesso per attesa occupazione della durata di un anno.

lunedì 22 luglio 2013

770 2013: imminente la proroga al 20 settembre

Il termine per l’invio telematico, da parte dei sostituti d’imposta, dei modelli 770/2013 Ordinario e Semplificato, dovrebbe slittare dal 31 luglio al prossimo 20 settembre.
Risulta infatti alla firma l’apposito decreto che dispone il differimento del termine per la presentazione dei modelli, presumibilmente un DPCM su proposta del Ministro dell’Economia e delle finanze.

venerdì 19 luglio 2013

Croazia ingresso nella UE 2013: conseguenze iva e sul mercato del lavoro

Con l`ingresso della Croazia nell`Unione Europea, avvenuto ieri 1 luglio 2013, cambiano anche le disposizioni transitorie ai fini Iva, previste dal D.L. n.331 del 30 agosto 1993, relative agli scambi intracomunitari dei beni con questo paese.
Dal 1 luglio, infatti, gli scambi commerciali di beni tra soggetti passivi ai fini Iva stabiliti in Italia e Croazia saranno disciplinati non piu` dalle disposizioni relative agli scambi extracomunitari ma a quelle riferibili agli scambi intracomunitari. Non si parla piu` quindi `importazioni` ed `esportazioni` di beni con questo paese ma, d`ora in poi, di cessioni e acquisti di beni `intracomunitari`.
Relativamente all`acquisto e cessione dei beni effettuati in questo periodo di `transizione` e` necessario quindi chiarire come tali operazioni debbano essere qualificate sul piano fiscale, e piu` precisamente:
- l`acquisto dei beni dalla Croazia con trasporto effettuato DOPO il 30 giugno 2013 ma con fattura emessa PRIMA del 1 luglio 2013 e` qualificabile come acquisto intracomunitario in quanto, nel momento in cui il bene entra in Italia, quindi dopo il 30 giugno 2013, non e` possibile effettuare le operazioni doganali.
- la cessione di beni nei confronti di soggetti passivi di imposta identificati ai fini Iva in Croazia con spedizione della merce DOPO il 30 giugno 2013, per cui sia stata emessa fattura PRIMA del 1 luglio 2013, e` qualificabile come cessione intracomunitaria
- la cessione di beni all’esportazione effettuata PRIMA del 1 luglio 2013 con uscita della merce in Croazia DOPO il 30 giugno 2013 e` da considerarsi come cessione all’esportazione, articolo 8 dPR 633/1972.
Per quanto riguarda infine le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi stabiliti in Croazia, per tutte le operazioni effettuate dal 1 luglio 2013 e` previsto l’obbligo di integrazione della fattura (non piu` di autofatturazione) ricevuta dal prestatore comunitario ai sensi degli articoli 46 e 47 D.l. 331/93.
Relativamente invece a prestazioni rese da soggetti passivi Iva in Italia a soggetti passivi in Croazia, le operazioni non sono da considerarsi soggette ad Iva ma rimane l`obbligo di emissione della fattura.
Regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro
Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con Nota congiunta n. 3899 del 2 luglio 2013, comunicano che:
- a seguito dell'avvenuto ingresso, dal 1° luglio 2013, della Croazia nell'Unione Europea,
- il Governo ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, di durata biennale, per l'accesso al mercato del lavoro subordinato.
Preme segnalare, in particolare, che sono escluse dalle limitazioni le seguenti categorie di soggetti: lavoratori autonomi, ricercatori, lavoratori altamente qualificati, lavoratori stagionali (compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale), lavoratori domestici.
Le restrizioni, inoltre, non si applicano ai cittadini croati che risultano occupati, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, per un periodo non inferiore a 12 mesi.

giovedì 18 luglio 2013

INPS 2013: verifica on line della regolarità contributiva e durc on line

L'INPS, con il Messaggio n. 11030 dell'8 luglio 2013 e con il messaggio n. 11512 del 17 luglio 2013, rende noto che da lunedì 22 luglio 2013 le aziende potranno verificare direttamente online la regolarità contributiva, in quanto l'Istituto ha predisposto una nuova applicazione informatica che consentirà il controllo della posizione direttamente ai responsabili delle aziende, ovvero agli intermediari da esse delegati.
Sotto un profilo eminentemente operativo, i soggetti interessati potranno utilizzare la procedura accedendo al sito internet dell’INPS – www.inps.it – con il seguente percorso: Servizi on line – Per tipologia di utente – Aziende, consulenti e professionisti.
Tuttavia, nel messaggio in argomento si ricorda che gli utenti, che intendono accedere alla procedura, potranno farlo solo se in possesso del PIN abilitato ai servizi dell’Istituto.
Una volta effettuato l’accesso, le informazioni sulla regolarità contributiva vengono reperite dal sistema facendo riferimento al codice fiscale del contribuente, fornendo in seguito il risultato della lettura degli archivi delle Gestioni lavoratori dipendenti, Lavoratori autonomi Artigiani e Commercianti e Committenti di co.co.co. e/o co.co.pro, riconducibili al medesimo codice fiscale.
Qualora la lettura delle informazioni evidenzi la presenza di irregolarità, l’utente le potrà individuare con precisione utilizzando una serie di funzioni che consentono la consultazione delle singole partite debitorie, ordinate per Gestione.
In questo modo, sottolinea l’INPS, viene data al contribuente la possibilità di entrare in possesso di un’informazione di carattere preventivo, utile ai fini del ripristino di una condizione di regolarità, necessaria per la richiesta del DURC.
A tal proposito, il messaggio n. 11512/2013 evidenzia come questa procedura possa favorire il superamento della fase di regolarizzazione nel procedimento di definizione del DURC, il c.d. preavviso di accertamento negativo, che impone agli Enti preposti al rilascio del documento di regolarità contributiva di sospendere l’istruttoria e richiedere al contribuente di effettuare la regolarizzazione entro 15 giorni.
Al termine della consultazione, il sistema produrrà un riepilogo della regolarità contributiva indicato in un apposito documento securizzato, nel quale verranno altresì riportati specifici elementi quali: il codice fiscale del contribuente e del richiedente, l’ora di accesso alla procedura, nonché una sintesi dell’esito della verifica, mettendo in evidenza le singole gestioni.
L'INPS, inoltre, comunica di aver già avviato, insieme all'INAIL ed alle Casse edili, il progetto che porterà in breve tempo al rilascio del Durc online
Infine, nel documento di prassi in esame, l’INPS fornisce alcune istruzioni operative ai propri operatori, i quali potranno, mediante un’apposita funzione di visualizzazione del predetto esito disponibile in seno alla procedura “DurcInps”, alla voce “Archivio Regolarità Contributiva”, consentire al contribuente di definire l’eventuale situazione di irregolarità o di risolvere le possibili anomalie determinate da disallineamenti informativi.

mercoledì 17 luglio 2013

DURC 2013: dal 2 settembre 2013 nella richiesta di durc diventa obbligatoria l’indicazione dell'indirizzo PEC

La Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (CNCE), in una news pubblicata sul sito www.cassaedile.it il 15 luglio 2013, comunica che dal prossimo 2 settembre le richieste di rilascio di DURC dovranno obbligatoriamente contenere l'indirizzo PEC al quale sarà recapitato il documento di regolarità contributiva. Tale obbligo riguarderà non solo le Stazioni appaltanti, gli Enti aggiudicatori e le SOA, ma anche le imprese. Al riguardo la CNCE chiarisce che le imprese potranno optare per l'indicazione dell'indirizzo PEC del consulente ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs n. 69/2013.
Pertanto, dal 2 settembre 2013, il rilascio del DURC avverrà da parte di Casse Edili, INPS e INAIL, esclusivamente tramite PEC agli indirizzi indicati dai richiedenti.
Fonte: Seac

giovedì 11 luglio 2013

Decreto Fare 2013: eliminata l’imposta sul possesso di imbarcazioni fino a 14 metri e agevolato il noleggio occasionale di imbarcazioni

Con il DL 21 giugno 2013 n. 69 il cosiddetto decreto “Fare” viene eliminata l’imposta sul possesso delle imbarcazioni fino a 14 metri (nello specifico, le lettere a) e b) del citato comma 2 dell’art. 16, che disponevano dovessero essere versati 800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri e 1.160 euro per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri, sono state soppresse) e vengono ridotti gli importi della tassa per le imbarcazioni da 14,01 a 20 metri.
Secondo la nuova formulazione del comma 2 risultante dalle modifiche introdotte dal c.d. decreto “Fare”, la tassa annuale è stabilita nella misura fissa annuale di:
- 870 euro (era 1.740,00 euro) per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- 1.300 euro (era 2.600 euro) per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- 4.400 euro per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- 7.800 euro per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- 12.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- 16.000 euro per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- 21.500 euro per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- 25.000 euro per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Si ricorda che a partire dal 1° maggio di ogni anno sono tenuti al pagamento della tassa, ai sensi dell’art. 16 comma 7 del DL n. 201/2011, i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, gli utilizzatori a titolo di locazione anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti che possiedono ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto.
Inoltre, in materia di noleggio occasionale a terzi dell’imbarcazione da diporto, da parte del proprietario, viene eliminato il tetto di importo dei proventi di 30.000 euro precedentemente fissato per l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, e, di contro, viene fissato un limite complessivo di giornate, pari a 40, entro cui poter svolgere tale attività.
Il primo periodo del comma 5 del citato articolo 59-ter risulta essere il seguente: “I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quaranta giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, [sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui,] a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio”.

Contribuenti minimi 2013: come recuperare in Unico 2013 le ritenute d’acconto erroneamente subite

I “nuovi minimi” che si sono visti erroneamente applicare, da parte delle banche, la ritenuta d’acconto del 4% sui bonifici ricevuti per lavori di ristrutturazione edilizia o di risparmio energetico, possono, per il periodo d’imposta 2012, recuperare tali somme direttamente in Unico PF 2013. Con la risoluzione 47/E del 5 luglio, l’Agenzia indica il percorso da seguire, che rappresenta l’alternativa all’istanza di rimborso.
Questa la mappa: il primo step consiste nell’indicare il codice “1” nel campo “situazioni particolari” (lo si trova nel frontespizio della dichiarazione, vicino al riquadro “firma della dichiarazione”), poi, è necessario arrivare al primo modulo del quadro RS e riportare l’ammontare delle ritenute subite, in relazione ai bonifici ricevuti, nella colonna 2 del rigo RS33. Tale rigo di Unico è normalmente dedicato alle ritenute cedute da consorzi d’imprese, quindi, considerata la diversa funzione che assume in questo caso, non andrà compilata la colonna 1, quella che ospita il codice fiscale del consorzio.
Nell’eventualità in cui il contribuente “minimo” dovesse aver bisogno di riportare anche ricevute cedute da consorzi, potrà utilizzare gli atri moduli del quadro RS. Gli importi, così sistemati, potranno essere scomputati al rigo LM13 (quadro LM), ovvero al rigo RN32, colonna 4 (quadro RN).
Il perché dell’intervento dell’Agenzia è nelle norme. Per cominciare, l’articolo 25, comma 1, Dl 78/2010, ha introdotto l’obbligo, per banche e Poste italiane spa, di operare una ritenuta d’acconto del 10%, ora ridotta al 4%, sui bonifici effettuati dai contribuenti per saldare spese deducibili o detraibili.
Nel 2011, con l’articolo 27 del Dl 98, il legislatore ha fissato un regime fiscale di vantaggio che si applica ai contribuenti, con determinati requisiti, che iniziano una nuova attività d’impresa, arte o professione o che l’hanno intrapresa dopo il 31 dicembre 2007. Gli interessati sono, appunto, i “nuovi minimi”. Il principale vantaggio del nuovo regime è rappresentato dal livello di tassazione, particolarmente basso: è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5 per cento. La norma, infatti, è stata pensata proprio per favorire, nonché incentivare la costituzione di nuove imprese da parte dei giovani e di coloro che hanno perso il lavoro e pure per consolidare attività svolte in forma occasionale o precaria.
Poi, considerata l’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto, compresa quella di cui abbiamo finora parlato. Inoltre, questi contribuenti, hanno dovuto anche rilasciare un’apposita dichiarazione alla banca o all’ufficio postale presso il quale risultano correntisti, così come previsto dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2011.
Per questo motivo il nuovo quadro LM, dedicato ai contribuenti in regime di vantaggio, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.
Pertanto, considerato qualche ovvio disguido nell’applicazione delle differenti disposizioni, con la risoluzione odierna, l’Agenzia ha trovato il modo di risolvere la problematica direttamente in Unico.

venerdì 5 luglio 2013

Flussi d'ingresso stranieri 2013: prorogate al 31 dicembre 2013 alcune scadenze

Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Interno, con Nota congiunta n. 3838 del 28 giugno 2013, comunicano che:
• il termine ultimo di presentazione del modello B-PS, relativo agli ingressi in Italia di lavoratori stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nel Paese d'origine (definiti dal DPCM 13 marzo 2012), è prorogato dal 30 giugno 2013 alle ore 24 del 31 dicembre 2013;
• il termine ultimo per la conversione di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato/lavoro autonomo (di cui al DPCM 16 ottobre 2012) è prorogato al 31 dicembre 2013.

giovedì 4 luglio 2013

Spesometro per gli operatori finanziari e per i gestori di carte di credito 2013: prorogato l’invio della comunicazione anno 2011 al 12 novembre 2013

Con Provvedimento 2 luglio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha rinviato al prossimo 12 novembre 2013 il termine per la comunicazione da parte degli operatori finanziari delle operazioni rilevanti ai fini IVA in riferimento al periodo d'imposta 2011, già precedentemente rinviato al 3 luglio 2013.
La proroga è stata disposta al fine di definire in modo condiviso con le principali associazioni di categoria i soggetti obbligati, la struttura delle informazioni e le relative specifiche tecniche.
Il rinvio ha, inoltre, lo scopo di allineare il termine per l'invio a quello di altre comunicazioni interessate dalle attività per la semplificazione degli adempimenti.
Si precisa, infine, che il differimento riguarda solo la comunicazione delle operazioni rilevate a partire dal 6 luglio 2011 di importo pari o superiore a euro 3.600 il cui pagamento sia stato effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate.
Fonte: Seac

mercoledì 3 luglio 2013

TARES 2013: istituiti nuovi codici tributo per i versamenti (ris. 28/06/2013 n. 42)

Con Risoluzione 28 giugno 2013, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, a mezzo del modello F24 EP, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, della tariffa e della relativa maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadro così come disciplinato dall'art. 14, D.L. n. 201/2011.
In particolare, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
• "365E" - denominato "TARES - tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - art. 14, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.";
• "368E" - denominato "TARIFFA - art. 14, c. 29, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.";
• "371E" - denominato "MAGGIORAZIONE - art. 14, c. 13, d.l. n. 201/2011 e succ. modif.".
Sono, inoltre, stati istituiti sei specifici codici tributo per il versamento di sanzioni ed interessi conseguenti all'accertamento. Diversamente, come specificato dalla presente Risoluzione, i codici sopra elencati possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a seguito dell'attività di controllo.

lunedì 1 luglio 2013

Cinque per mille 2013: scade oggi 1 luglio 2013 il termine per l’invio della dichiarazione sostitutiva

Scade oggi 1 luglio 2013 il ptermine per gli iscritti all’elenco dei beneficiari per l’esercizio finanziario 2013 è tempo di autocertificare la persistenza dei requisiti necessari per essere ammessi al riparto e dovranno trasmettere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con cui attestano la persistenza delle condizioni per accedere al beneficio.
Piu precisamente:
Gli enti del volontariato dovranno inviare il modello di dichiarazione sostitutiva, con raccomandata a/r, tramite rappresentante legale, alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate in cui è domiciliato l’ente, allegando, a pena di decadenza, copia del documento di identità del firmatario. In alternativa, potranno provvedere all’invio con la propria casella di posta elettronica certificata alla Pec delle direzione regionale (l’elenco è disponibile sul sito dell’Agenzia), indicando nell’oggetto “dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2013” e allegando copia del modello di dichiarazione ottenuta dalla scansione dell’originale compilato e sottoscritto dal rappresentante legale, e copia del documento d’identità di quest’ultimo.
Le associazioni sportive dilettantistiche dovranno invece trasmettere il modello di dichiarazione sostitutiva, con raccomandata a/r, tramite rappresentante legale, all’ufficio territoriale del Coni dove si trova la sede legale dell’associazione stessa, allegando, a pena di decadenza, fotocopia non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive il modello.
I ritardatari potranno rimediare provvedendo all’adempimento entro il 30 settembre 2013 e versando tramite F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro, senza possibilità di compensazione.

Dichiarazione Imu 2013: entro il 1 luglio 2013 la presentazione della dichiarazione

L’imposta municipale propria (Imu), che ha preso il posto dell’imposta comunale sugli immobili (Ici) e, per la sola componente immobiliare, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e delle relative addizionali regionale e comunale, ha ricevuto in eredità, oltre ad alcuni “tratti somatici”, anche l’adempimento dichiarativo.
Le modifiche, oggettive o soggettive, da cui scaturisce una diversa determinazione del tributo da versare, devono essere comunicate al comune dove è situato l’immobile
Il termine per presentare la dichiarazione Imu, che il Dl “salva Italia” (n. 201/2011) aveva fissato al novantesimo giorno successivo all’evento che ne genera l’obbligo, è stato spostato dal Dl “sblocca debiti” (n. 35/2013) al 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto l’evento rilevante.
La circolare ministeriale n. 1/Df del 29 aprile scorso ha precisato che la scadenza del 30 giugno 2013 (slittata all’1 luglio perché è domenica) vale anche per gli obblighi dichiarativi sorti nel 2012. Lo stesso documento, inoltre, dà indicazioni, anche con una serie di esempi, su come rimediare, tramite il ravvedimento operoso, alle irregolarità commesse lo scorso anno.
In via generale, la dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui si sono verificate modifiche soggettive o oggettive che danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta dovuta. In particolare, l’obbligo scatta nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni Ici già presentate, nonché nei casi in cui ci sono state novità che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Per agevolare l’adempimento, sul sito del dipartimento Finanze è stata resa disponibile una versione editabile del modello.
La dichiarazione può essere consegnata al Comune dove è ubicato l’immobile oppure spedita in busta chiusa, tramite raccomandata senza avviso di ritorno, all’ufficio Tributi dello stesso Comune. Sulla busta va scritto “Dichiarazione Imu”, con indicazione dell’anno di riferimento. Per l’invio, fa fede il giorno di consegna all’ufficio postale. Il modello può essere trasmesso anche dall’estero, con raccomandata o altro mezzo equivalente da cui risulti la data certa. La presentazione, infine, può avvenire anche tramite posta elettronica certificata.