martedì 31 maggio 2011

Decreto Sviluppo: proroga alla rivalutazione terreni e partecipazioni

Il “Decreto Sviluppo” ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001, consentendo a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data del 1° luglio 2011, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 comma 1, lett. da a) a c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.
A tal fine, occorrerà che, entro il termine del 30 giugno 2012: un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva (2% o 4%) per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.
Con riferimento alla proroga, che dovrebbe concretizzarsi in un intervento all’interno dell’art. 2 comma 2 del DL 282/2002, non pare si tratti di una mera riapertura dei termini. Il provvedimento in commento, infatti, sembra porre rimedio ad alcuni problemi insiti nell’impianto normativo che finora ha disciplinato l’agevolazione.
Si afferma, inoltre, che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata. Al fine del controllo della legittimità della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, saranno individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
In assenza del sopracitato intervento legislativo, infatti, l’Amministrazione finanziaria applicava l’interpretazione contenuta nella ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2008 n. 236, secondo cui, in caso di opzione per la rideterminazione del costo di un bene già rivalutato, era negata:
- sia l’esistenza del diritto a compensare l’imposta già versata in relazione a precedenti rivalutazioni con quella dovuta per la successiva;
- sia l’applicabilità dell’art. 21 del DLgs. 31 dicembre 1992 n. 546, in base al quale l’istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dalla data in cui si è verificato il presupposto per la restituzione dell’imposta.
Con tale documento di prassi, era stato chiarito che l’istanza di rimborso doveva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento (ex art. 38 del DPR 602/73), applicando un’interpretazione che nella maggior parte dei casi si rivelava perdente in Commissione Tributaria).
Ora, invece, mediante le novità del decreto, ossia per espressa disposizione di legge, i soggetti che non effettuano la detrazione sopracitata potranno chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73. Inoltre, il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorrerà dalla data del versamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L’importo del rimborso non potrà essere comunque superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata.
Il DL Sviluppo precisa, poi, che le disposizioni relative al rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto. Nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulti essere scaduto, la stessa potrà essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorrere dalla medesima data

venerdì 27 maggio 2011

Cedolare secca: codici tributo per il pagamento ed individuazione dei soggetti interessati all’agevolazione

Con Risoluzione 25 maggio 2011, n. 59, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento del saldo e degli acconti dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali nonché delle imposte di registro e di bollo sui canoni di locazione nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione del regime della cedolare secca.
I codici tributo, da indicare nel modello F24, sezione "Erario" sono i seguenti:
- 1840: versamento della prima rata di acconto;
- 1841: versamento della seconda rata di acconto o versamento dell'acconto in un'unica soluzione;
- 1842: versamento a saldo dell'imposta sostitutiva.
In base all'art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, solo le persone fisiche possono optare per il regime agevolato della cedolare secca sui redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari ad uso abitativo, in qualità di:
- proprietari;
- titolari di altri diritti reali di godimento (ad es. usufruttuari).
Sono quindi esclusi:
- tutti i soggetti IRES;
- le società di persone (ad es. SNC e SAS).
Inoltre, si precisa che le persone fisiche che affittano immobili nell'esercizio di un'attività di impresa, arti e professioni non possono accedere all'agevolazione come sancito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 23/2011.

giovedì 26 maggio 2011

Gestione separata INPS: dal 1° giugno 2011 obbligatoria la domanda di iscrizione telematica

L'INPS, con la Circolare n. 72 del 4 maggio 2011, rende noto che dal 1° giugno 2011 la presentazione delle domande d'iscrizione alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995, dovrà avvenire esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o senza PIN attraverso il portale dell'INPS;
-contact center multicanale - numero verde 803164, tramite PIN o senza PIN;
- intermediari dell'Istituto - attraverso i consueti servizi telematici.
Fonte: seac

martedì 24 maggio 2011

Inail: differimento del termine di pagamento di agosto al 20 agosto 2011

L'INAIL, nel Messaggio protocollo n. 3698 del 18 maggio 2011, comunica il differimento al 20 agosto 2011, dei termini dei versamenti da effettuare nel mese di agosto 2011 (D.P.C.M. 12 maggio 2011).
Il differimento riguarda i premi assicurativi, i versamenti rateali nonché le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto 2011.
Fonte: seac

lunedì 23 maggio 2011

Decreto sviluppo: rateizzazione debiti tributari

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il D.L. n. 70/2011 ("Decreto Sviluppo") ha disposto:
- la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a euro 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera euro 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è quindi escluso l'importo della prima rata);
- l'esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.
Inoltre, con riguardo alle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata non è prevista alcuna differenziazione delle modalità di rateazione a seconda che il relativo importo sia superiore o meno a euro 500.
È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.
Fonte: seac

venerdì 20 maggio 2011

Decreto Sviluppo: le semplificazioni degli adempimenti per il 36%

Nell'ambito del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, c.d. "Decreto Sviluppo" sono state previste alcune semplificazioni negli adempimenti previsti ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36%. In particolare si tratta dell'abrogazione dell'obbligo:
- di invio della comunicazione di inizio lavori. Per effetto della modifica dell'art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.
Tale obbligo è comunque sostituito:
- dall'indicazione nel Mod. UNICO:
dei dati catastali identificativi dell'immobile;
degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- dalla conservazione ed esibizione, a richiesta dell'Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento;
- dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.
Il Decreto in esame, abrogando l'art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007 ha eliminato l'obbligo di indicare il costo della manodopera in fattura, precedentemente previsto a pena di decadenza dall'agevolazione.
Fonte: seac

mercoledì 18 maggio 2011

Studi di settore: novità per le cooperative esonero dagli studi di settore

Il D.M. 16 marzo 2011, introducendo l'art. 5 al D.M. del MEF 11 febbraio 2008, statuisce un'importante novità in tema di studi di settore, rendendoli inapplicabili, almeno con riferimento al periodo di imposta in corso al 31.12.2010, alle società cooperative a mutualità prevalente, ossia quelle, che pur non operando in via esclusiva con i soci, rispettano i criteri quantitativi indicati dall'art. 2512, Codice civile (operatività prevalente con soci), ed i requisiti qualitativi previsti dall'art. 2514, Codice Civile (clausole inderogabili).
Tali società sono comunque tenute alla compilazione dei modelli degli studi di settore, ma l'eventuale incongruità e incoerenza non potranno quindi far scattare l'accertamento.
Fonte: seac

martedì 17 maggio 2011

5 per 1000/2011 alle ONLUS: pronti gli elenchi provvisori

Da ieri sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate le liste provvisorie dei possibili destinatari del beneficio del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2011.
Entro il 25 maggio prossimo, tuttavia, verrà pubblicata una versione aggiornata degli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, corretta da eventuali errori anagrafici. La correzione di tali errori potrà essere richiesta - entro il 20 maggio - dal legale rappresentante dell’ente.
Entro il successivo 30 giugno, i legali rappresentanti degli enti del volontariato devono trasmettere alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’ammissione nell’elenco. Alla dichiarazione va allegata, a pena di decadenza, copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante che sottoscrive. I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche, invece, inviano dichiarazione e copia del documento di riconoscimento alla struttura del Coni territorialmente competente.
Gli iscritti ai quattro elenchi (consultabili all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it) sono 42.652, a cui vanno aggiunti gli 8.100 Comuni italiani, che possono ricevere le preferenze dei cittadini residenti:
• enti del volontariato (ONLUS, associazioni di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute in possesso di determinati requisiti): 35.526;
• enti della ricerca scientifica e dell’università: 436;
• enti della salute: 97;
• associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi: 6.593.
Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 13/05/2011

lunedì 16 maggio 2011

Proroga dei termini di consegna del 730/2011 e dei versamenti di Unico/2011:ufficializzate le nuove scadenze con comunicato stampa del 13/05/2011

COMUNICATO STAMPA
Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca.
Il Dpcm prevede, inoltre, in relazione alle stesse imposte, la possibilità di effettuare i versamenti dal 7 luglio al 5 agosto 2011, versando una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Quest’anno la proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà essere consegnato al datore di lavoro entro il 16 maggio 2011 e ai Caf o ai professionisti abilitati, entro il 20 giugno 2011.
A favore dei Caf e dei professionisti abilitati è stato, inoltre, previsto un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del modello 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
Estate di riposo per i versamenti e gli adempimenti. Infatti, il Dpcm prevede che le scadenze in agenda tra il 1° e il 20 agosto vengano tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di fruire di più tempo per effettuare i versamenti evitando gli eventuali disagi legati al periodo estivo. Non rientrano, in ogni caso, in questa ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,40 per cento, che vanno eseguiti dal 7 luglio al 5 agosto.
Con un questo comunicato stampa, l’Agenzia delle Entrate ha reso ufficialmente noto che è stato firmato il DPCM che dispone lo slittamento annunciato dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza maggiorazioni, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del DLgs. n. 241/97, dei versamenti delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’acconto della cedolare secca.dal 7 luglio al 5 agosto, con maggiorazione dello 0,4%.
La proroga riguarda indistintamente le persone fisiche, mentre per tutti gli altri lo spostamento in avanti delle scadenze si riferisce soltanto alle attività interessate dagli studi di settore.
Ci sarà più tempo anche per i contribuenti che presentano il modello 730, che potrà infatti essere consegnato al sostituto d’imposta entro lunedì 16 maggio e ai professionisti abilitati o ai CAF entro il 20 giugno.
Inoltre, a favore di professionisti e CAF, il DPCM prevede un differimento dal 30 giugno al 12 luglio 2011 per la trasmissione telematica del 730 presentato da lavoratori dipendenti e pensionati.
Infine, il DPCM stabilisce che le scadenze per versamenti e adempimenti in agenda tra il 1° e il 20 agosto verranno tutte spostate a sabato 20 e, quindi, automaticamente, a lunedì 22 agosto, per consentire ai contribuenti di avere più tempo, evitando eventuali disagi legati al periodo estivo.
In ogni caso, non rientrano in quest’ultima finestra i versamenti con la maggiorazione dello 0,4%, cha vanno effettuati dal 7 luglio al 5 agosto.

mercoledì 11 maggio 2011

Decreto sviluppo: novità in materia di IVA

In data 5 maggio 2011 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il c.d. "Decreto sviluppo" che contiene, tra le altre, rilevanti novità in materia di IVA:
• gli acquisti dei consumatori privati restano fuori dallo spesometro se il pagamento avviene con carte di credito, di debito, o prepagate;
• per chi paga il rifornimento con i sopracitati strumenti "tracciabili", non c'è più l'obbligo di tenuta della carta carburanti;
• raddoppiano le soglie per l'annotazione cumulativa delle fatture, passando da euro 154 ad euro 300;
• è stato elevato ad euro 10.000 (in luogo dei precedenti 5.164) l'ammontare del costo massimo dei beni la cui distruzione può essere provata attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
• per l'applicazione delle aliquote agevolate delle accise e dell'IVA sul gas naturale, il tetto massimo dei consumi va riferito ad ogni singolo contratto di somministrazione.
fonte: seac

martedì 10 maggio 2011

Deposito Bilancio XBRL 2011

La nuova versione del manuale operativo per il deposito dei bilanci al Registro delle imprese, reso disponibile da Unioncamere in data 27 aprile 2011, descrive le modalità per il deposito telematico dei bilanci da effettuare nel 2011, secondo anno di piena attuazione del formato elettronico elaborabile XBRL (DPCM 10 dicembre 2008).
La novità più rilevante è la nuova tassonomia (versione “2011-01-04”, ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011 a seguito della comunicazione in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011), che consente di eliminare alcune difficoltà riscontrate nel rendere corrispondente il prospetto contabile in formato XBRL al prospetto contabile approvato in assemblea, riducendo così in molti casi la necessità di doppio deposito (XBRL e PDF/A).
In particolare, è ora possibile:
- per il bilancio abbreviato, applicare il dettaglio della voce “A.VII - Altre riserve” del patrimonio netto nella medesima modalità prevista per i bilanci ordinari;
- dettagliare, attraverso una nota testuale a piè di pagina, le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce “Altre riserve” o “Altri conti d’ordine”;
- compilare il campo testo “Soggetto a direzione e coordinamento” per indicare il soggetto di cui all’art. 2497-bis c.c.;
- aggiornare la scheda anagrafica con tutte le informazioni richieste dall’art. 2250 c.c., così come modificato dall’art. 42 della L. 7 luglio 2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008).
Il manuale ricorda che, come per il precedente anno, per la produzione dell’istanza XBRL relativa al prospetto contabile, si possono utilizzare i software disponibili sul mercato oppure gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Infocamere sul sito webtelemaco.infocamere.it, sezione Bilanci>Xbrl.
Ai fini dell’invio, Unioncamere consiglia di predisporre una cartella in cui inserire tutti i documenti relativi al deposito. Su ogni documento deve essere presente:
- la denominazione della società;
- la firma digitale dell’amministratore, del professionista incaricato ex art. 31 comma 2-quater della L. 340/2000 (iscritto all’Albo del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) oppure del rappresentante cui sia stata conferita apposita procura ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (così come modificato dal nuovo Codice dell’amministrazione digitale).
Per tutti i documenti, ad eccezione del file XBRL, è necessario apporre il bollo in forma virtuale ed effettuare la trasformazione del file dal formato originario nel formato PDF/A. Il soggetto che firma digitalmente i documenti deve dichiarare la conformità del documento informatico all’originale conservato presso la società, indicando in calce agli stessi la seguente dicitura: “Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società”.
Il manuale operativo fornisce, poi, alcune precisazioni in merito alla dichiarazione di conformità dei dati inseriti nel bilancio in formato XBRL, risolvendo così alcuni dubbi sorti tra gli operatori a seguito della circolare dell’Osservatorio istituito tra Unioncamere e CNDCEC (si veda “Bilanci 2010: da Unioncamere le istruzioni per il deposito” del 14 aprile 2011).
Più in particolare, se il prospetto contabile approvato dall’assemblea costituisce la rappresentazione a stampa del file XBRL, colui che firma digitalmente il documento dichiara, in calce alla Nota integrativa in formato PDF/A che “il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”; in questo caso, il prospetto contabile viene depositato soltanto in formato XBRL.
Se, invece, il file XBRL differisce dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, il prospetto contabile deve essere depositato anche in formato PDF/A e colui che firma digitalmente il documento dichiara, in calce alla Nota integrativa in formato PDF/A, che “lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all’art. 2423 del codice civile”. È comunque necessaria la dichiarazione relativa alla conformità all’originale riferita alla Nota integrativa e agli altri documenti allegati (es. verbale assembleare, relazione del Collegio sindacale, ecc.).
Infine, nel caso in cui il prospetto contabile in formato XBRL firmato digitalmente rappresenti il file informatico originale conservato dalla società e approvato dall’assemblea, non è necessaria la dichiarazione di conformità e il documento è sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società. Anche in questa ipotesi occorre inserire la dichiarazione relativa alla conformità all’originale riferita alla Nota integrativa e agli altri documenti allegati.
Fonte: eutekne

Decreto Sviluppo: innalzati i limiti per la contabilità semplificata

Con il nuovo Decreto Sviluppo approvato ieri dal consiglio dei Ministri è stato introdotto un innalzamento dei limiti di ricavi richiesti per beneficiare del regime della contabilità semplificata.
Il testo, intervenendo sull'art. 18, comma 1, D.P.R. n. 600/1973, prevede la possibilità di accesso al regime contabile semplificato per le imprese individuali, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali i cui ricavi non siano superiori:
- a 400.000 euro nel caso in cui l'attività svolta riguardi la prestazione di servizi. Il limite attualmente vigente è di 309.874,14 euro;
- a 700.000 euro per tutte le altre attività. Il limite attualmente vigente è di 516.456,90 euro.
Il testo del decreto è attualmente al vaglio delle due Camere per la conversione in Legge.

venerdì 6 maggio 2011

Decreto sviluppo: approvato ieri 05/05/2011 dal Consiglio dei Ministri

È stato approvato ieri 05/05/2011 dal Consiglio dei Ministri il c.d. "Decreto sviluppo" contenente una serie di misure fiscali di notevole interesse, tra le quali si ricordano le seguenti:
- innalzamento a 10.000 euro del valore dei beni che le imprese possono dismettere, perché obsoleti, con redazione di un semplice atto notorio;
- innalzamento del limite per accedere al regime di contabilità semplificata a 400.000 euro di ricavi per le imprese di servizi e a 700.000 euro di ricavi per le altre imprese;
- eliminazione dell'obbligo di presentazione al sostituto dell'annuale certificazione attestante i carichi di famiglia per i quali si richiedono le detrazioni, se non sono intercorse variazioni;
- istituzione di un credito d'imposta per gli anni dal 2011 al 2013 per le assunzioni al Sud nonché per la ricerca.
Fra le novità di maggior rilievo si segnala l’introduzione di un credito d’imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca (c.d. “bonus ricerca”), in Università ovvero enti pubblici di ricerca.
In materia di edilizia, sono riaperti i termini per i piani regionali e per l’incentivazione della demolizione e ricostruzione con libertà di sagoma. Per gli immobili residenziali che vengono demoliti e ricostruiti sono possibili ampliamenti fino al 20%, mentre per gli edifici non residenziali viene introdotta per la prima volta la possibilità di ampliamenti di volumetria del 10%.
Per quanto concerne la detrazione IRPEF del 36% prevista dall’articolo 1 della L. 449/1997 per gli interventi volti al recupero edilizio, viene abolito l’obbligo di inviare prima dell’inizio dei lavori la relativa comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate. Un’importante novità se si considera che il mancato invio, sin d’oggi, è causa di decadenza del diritto di fruire del beneficio fiscale.
Fra le principali novità in materia di accertamento contenute nello schema di decreto si segnala l’introduzione, per gli accertamenti esecutivi, di norme volte a mitigare il nuovo sistema di riscossione (per esempio, dovrebbe essere prevista la sospensione dell’esecuzione – non delle misure cautelari – in caso di richiesta di sospensiva sino alla decisione del giudice sulla sospensiva stessa). Per i nuovi accertamenti è disposto che non siano irrogabili sanzioni nel caso di mancato pagamento delle somme richieste con l’accertamento.
Nuove regole, inoltre, sono introdotte per gli appalti di opere pubbliche, per le c.d. “zone a burocrazia zero” e per i distretti turistico-alberghieri. Altre disposizioni sono volte alla riduzione del peso della burocrazia che grava sulle imprese e sui contribuenti e altre ancora modificano la disciplina contenuta nel Codice civile sui c.d. “patti di famiglia”.
Infine, si segnala che per i professionisti è prevista l'accelerazione della riscossione con l'accertamento esecutivo, l'esclusione dallo spesometro dei pagamenti se effettuati con "strumenti elettronici" nonché la soppressione dell'obbligo di compilazione della scheda carburante in caso di pagamento con moneta elettronica.

Con il “Decreto Sviluppo” approvato ieri obbligo di verifiche unificate per AAMS, Agenzia delle Entrate, GdF e INPS

Con l’approvazione di ieri 05/05/2011 da parte del Consiglio dei Ministri del “Decreto Sviluppo”, vengono introdotte alcune novità in tema di verifiche fiscali.
Con tale decreto, infatti, le verifiche svolte nei confronti delle imprese ed eseguite da diverse autorità amministrative dovranno essere coordinate, in modo da evitare che il contribuente sia sottoposto ad uno stillicidio di accessi. Infatti, con decreto adottato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, saranno disciplinati i termini e le modalità di programmazione delle verifiche fiscali, nonché un coordinamento degli accessi presso le imprese da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell’Amministrazione autonoma Monopoli di Stato e dell’INPS.
Così, ciascuna delle amministrazioni informerà preventivamente le altre dell’inizio della verifica. Inoltre, cosa di non poco conto, gli appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza eseguiranno gli accessi in borghese.
La violazione delle predette norme costituirà illecito disciplinare a carico dei dipendenti pubblici.
Tuttavia, la predetta unificazione dei controlli non è prevista in caso di accessi per la repressione dei reati e di ispezioni relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché sulla tutela dell’igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica.
A tal proposito, le modifiche riguardano anche lo Statuto dei diritti del Contribuente, con particolare riferimento all’art. 12 sulle verifiche fiscali.
Ora, come noto, la permanenza dei verificatori non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori trenta per ragioni di effettiva necessità.
Il “Decreto Sviluppo” incide su due fronti: in primo luogo, viene sancito che, per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi, il termine di permanenza, così come l’eventuale proroga, non potranno superare i quindici giorni lavorativi; in secondo luogo, viene chiarito che il computo dei giorni va eseguito computando solo i giorni di permanenza effettiva.
Infine, pare che il Legislatore abbia inteso rafforzare la “clausola di garanzia” di cui all’art. 6 della L. 212/2000, che inibisce agli uffici la richiesta di documenti già in possesso degli uffici finanziari o di altre amministrazioni pubbliche (si pensi ai questionari sul “redditometro”, che contengono quasi sempre richieste di documenti già in possesso dell’amministrazione, come ad esempio i registri del PRA).
Le Agenzie fiscali, a tal fine, possono stipulare convenzioni con le altre amministrazioni pubbliche per acquisire dati che esse detengono a fini istituzionali e per ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese.

giovedì 5 maggio 2011

Diritti CCIAA: prescrizione quinquennale con la sentenza 544/16/2010

Con la sentenza n. 544/16/2010 del 27 ottobre 2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha affermato che, in assenza di una precisa indicazione di legge, la cartella di pagamento conseguente all’omesso versamento del diritto camerale annuale va notificata, sia per il diritto camerale sia per le sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto doveva essere versato.
Il caso di specie verteva sull’impugnazione di una cartella di pagamento notificata nel 2009, avente ad oggetto l’iscrizione a ruolo di diritti camerali, oltre sanzioni e interessi, dovuti per l’anno 2002; il contribuente ne chiedeva l’annullamento per intervenuta prescrizione delle somme iscritte a ruolo, in difetto di notifica di alcun atto interruttivo e/o di contestazione.
I giudici hanno osservato che il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni. Tanto è dettato, in linea generale, dal comma 3 dell’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e, specificamente con riferimento alle sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, dall’art. 10 del DM n. 54/2005. In particolare, secondo tale ultima norma, l’atto di irrogazione delle sanzioni deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, e il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla notificazione dell’atto di irrogazione.
Analoga previsione non consta per il diritto camerale, rispetto al quale viene rilevata:
- l’assenza di uno specifico termine di prescrizione e/o di decadenza;
- la relazione diretta tra la quantificazione dell’importo del tributo dovuto e i redditi esposti nella dichiarazione annuale presentata dal soggetto obbligato.
Sulla base di tali ultimi rilievi e facendo applicazione analogica degli artt. 1 commi 161-171 della L. 296/2006 e 1 comma 5-bis del DL 106/2005, che dettano termini di decadenza in materia di notifica delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto tributi derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e/o da accertamenti, i giudici hanno ritenuto di poter accogliere la domanda del contribuente. Pertanto, la cartella di pagamento, conseguente all’omesso versamento del diritto camerale, avrebbe dovuto essere notificata, sia per il diritto camerale sia per le relative sanzioni, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il diritto di cui trattasi andava versato.
Nelle motivazioni della sentenza si legge che non è applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale, “posto che tale termine sarebbe illogico e contradditorio con il sistema normativo dettato in materia di diritti camerali considerato che (..) il legislatore con l’art. 20 del DLgs. n. 472/1997 e soprattutto il DM n. 54/2005 ha disposto che l’atto di irrogazione della sanzione debba essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione e che il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive in cinque anni; non avrebbe alcuna ratio disporre termini quinquennali per le sanzioni e termini decennali per i diritti camerali dalla cui violazione conseguono le sanzioni”.
La pronuncia merita di essere segnala per la presa di posizione rispetto al termine per la riscossione del diritto camerale, che si afferma essere quinquennale. Diversamente dalla sentenza in esame, proprio in ragione dell’assenza di un riferimento normativo al riguardo, altra parte della giurisprudenza di merito ha sostenuto, invece, che il diritto a riscuotere il tributo camerale è soggetto all’ordinario termine decennale di prescrizione di cui all’art. 2946 c.c. (si vedano le C.T. Reg. Torino 23 settembre 2010 n. 62/30/10, C.T. Prov. Savona 3 giugno 2010 n. 119, C.T. Reg. Torino 18 settembre 2009 n. 56).
Fonte: Eutekne

mercoledì 4 maggio 2011

5 per mille 2011: entro il 7 maggio le candidature e dal 14 maggio gli elenchi provvisori

Scadenza in arrivo per l’iscrizione telematica degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche alla lista dei beneficiari del 5 per mille predisposta dall’Agenzia. Entro il 7 maggio dovranno inviare direttamente il modulo tramite fisconline o entratel. In alternativa, potranno rivolgersi a un intermediario abilitato.
Si ricorda che anche gli enti che avevano presentato la domanda negli anni precedenti sono tenuti a riproporre la propria candidatura.
L’Amministrazione finanziaria provvederà a pubblicare sul proprio sito gli elenchi provvisori, già dal 14 maggio.
Anche per il 2011 è stata prevista, dal decreto “milleproroghe”, la possibilità di destinare il 5 per mille dell’Irpef dei contribuenti a organizzazioni che svolgono attività di interesse sociale, con le stesse modalità di riparto e gli stessi termini del 2010. Come tutti gli anni, la quota può essere devoluta a una delle seguenti finalità:
• sostegno del volontariato, delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall’articolo 10, comma 1, lettera a), del Dlgs 460/1997
• finanziamento della ricerca scientifica e dell’università
• finanziamento della ricerca sanitaria
• sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente
• sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Le amministrazioni che gestiscono gli elenchi degli enti destinatari del contributo sono state individuate con il Dpcm del 23 aprile 2010. In particolare, l’Agenzia delle Entrate coordina la procedura di iscrizione al riparto del cinque per mille degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, Provvede, inoltre, alla predisposizione delle liste degli enti del volontariato ammessi e di quelli esclusi dal beneficio. La formazione degli elenchi delle associazioni sportive dilettantistiche è, invece, di competenza del Coni, mentre quella relativa agli enti di ricerca scientifica è a cura del ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito dei modelli 2011.
Il ministero della Salute, infine, predispone le liste degli enti della ricerca sanitaria, che possono partecipare al riparto della quota del cinque per mille.
Fonte: fisco oggi

martedì 3 maggio 2011

Certificati medici on-line: ulteriori indicazioni

Con la circolare congiunta n. 4 del 18/03/2011 del Ministero della Pubblica Amministrazione e del Welfare, vengono forniti ulteriori indicazioni sull'invio telematico dei certificati medici all'INPS e al datore di lavoro.
Dalla circolare si desume che, in attesa di un'applicazione omogenea della normativa che prevede l'invio telematico dei certificati all'INPS e la possibilità per i datori di visionare gli attestati di malattia sul sito dell'Istituto, i datori di lavoro, solo per i tre mesi successivi alla data di pubblicazione della circolare in esame, potranno chiedere ai propri dipendenti l'invio, secondo le modalità attualmente vigenti, della copia cartacea del certificato rilasciato dal medico curante.
L'INPS, inoltre, con il Messaggio n. 9197 del 20 aprile 2011, conferma quanto disposto dal Ministero del Lavoro e dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare congiunta n. 4/2011, circa le modalità di recapito del certificato medico nei casi in cui risulta impossibile l'invio telematico dello stesso.
Nel particolare, l'Istituto ravvisa che in alcuni casi l'invio del certificato tramite la proceduta telematica è ancora impossibile e, richiamando la citata circolare, conferma che "in ogni caso in cui il medico che non proceda all'invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l'attestazione di malattia in forma cartacea, il lavoratore presenta l'attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all'Inps, secondo le modalità tradizionali".

lunedì 2 maggio 2011

Iscrizioni 2011 al 5 per 1000 di enti ed associazioni: scade il 7 maggio 2011 il termine per la presentazione della domanda

Gli enti che potrebbero beneficiare del 5 per mille dell’IRPEF per l’anno finanziario 2011 hanno a disposizione ancora pochi giorni per poter presentare la domanda di iscrizione negli appositi elenchi tenuti dall’Agenzia delle Entrate.
Per le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica e gli enti della ricerca sanitaria, i termini per l’invio delle domande sono già scaduti il 30 aprile 2011.
Scadono invece il 7 maggio 2011 i termini per l’invio delle domande degli altri soggetti iscrivibili, beneficiano di qualche giorno in più per effettuare l’iscrizione gli enti del settore non profit e le associazioni sportive dilettantistiche che vi devono provvedere infatti a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2011.
Tali enti possono presentare la domanda di iscrizione, esclusivamente in via telematica utilizzando il software disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente, se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline;
- tramite gli intermediari abilitati.
All’atto dell’iscrizione, il sistema rilascia una ricevuta attestante l’avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.
Sono tenuti a presentare la domanda per il 2011 anche gli enti che si erano già iscritti negli elenchi per gli anni precedenti. Le domande pervenute oltre tale data o con modalità diverse da quella telematica non saranno accolte.
L’Agenzia delle Entrate provvederà, entro il 14 maggio 2011, a pubblicare sul proprio sito internet gli elenchi provvisori degli enti non profit, delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti della ricerca scientifica e dell’università e degli enti della ricerca sanitaria.
I legali rappresentanti degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche potranno correggere eventuali errori di iscrizione, presentando un’apposita richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell’ente, entro il 20 maggio 2011. Quindi, apportate le opportune correzioni, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà, entro il 25 maggio 2011, gli elenchi aggiornati degli enti non profit e delle associazioni sportive dilettantistiche.