giovedì 26 marzo 2015

Bonus pro e-commerce per la produzione di prodotti agricoli ed ittic

Pubblicati in G.U. lo scorso 27 febbraio 2015 due distinti decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (D. Interm. n.272 e D. Interm. n.273), datati 13 gennaio 2015. 
Essi disciplinano l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche, per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Ambito di applicazione, soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e misura, procedura di richiesta e modalità di utilizzo dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del decreto legge 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il tutto in due distinti decreti del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di venerdì 27 febbraio.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto del versamento
Prevedono, il primo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell’ambito di reti di imprese e, il secondo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti, tra il 2014 e il 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Mipaaf, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Destinatari dei crediti
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, i beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi - formati da più imprese fra loro indipendenti - aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che: 
• producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• sono piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.
Nel caso del bonus per il potenziamento dell’e-commerce, possono accedere all’agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario che sono: 
• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Misura dell’agevolazione
Continuando a scorrere in parallelo i due decreti, nel primo caso i costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.
Il credito d’imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016). La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, il software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel limite di spesa di 500mila euro per il 2014, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016. La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 50mila euro.
Utilizzo del bonus e non cumulabilità
Il bonus riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf va indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 25 marzo 2015

Modello EAS 2015: entro il 31 marzo 2015 la comunicazione delle modifiche rilevanti

Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il Modello Eas relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello, necessario per usufruire dei regimi agevolati, serve per far acquisire all’Amministrazione Finanziaria una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico. 
I soggetti interessati, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo, le eventuali modifiche ai dati rilevanti
Scade a fine mese il termine a disposizione degli enti associativi privati per segnalare alle Entrate, tramite modello Eas, cosa è cambiato nel 2014 rispetto ai dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente. La comunicazione di queste informazioni, adempimento introdotto dal Dl 185/2008 per favorire gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente agli enti in questione di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
Il modello Eas deve essere presentato, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
Nel caso sopraggiungano modifiche rispetto ai dati inviati, l’adempimento va ripetuto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, inserendo tutte le informazioni richieste dal modello, anche quelle che non sono cambiate.
Non è necessario riproporre la comunicazione nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
Inoltre, se vengono meno i requisiti per fruire delle agevolazioni (articolo 30 del Dl 185/2008), la circostanza va comunicata all’Agenzia delle entrate, ripresentando il modello Eas entro sessanta giorni. In tal caso, deve essere compilata l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, in cui va inserita la relativa data di decorrenza.
La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e può essere effettuata direttamente dall’ente interessato o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf). Questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere il modello e, successivamente, un esemplare del modello stesso con i dati inviati e una copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Per la trasmissione telematica dei dati va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, disponibile sul sito delle Entrate. 
Finte: Fisco Oggi

lunedì 23 marzo 2015

MUD 2015: nuovo modello da inviare entro il 30/04/2015

Il 2015 avrà un MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con restyling completo. È stata infatti approvata una nuova modulistica con Dpcm del 17 dicembre 2014 («Gazzetta Ufficiale» 299 del 27 dicembre) che va a sostituire integralmente il Dpcm del 12 dicembre 2013.
Pertanto, il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate entro il 30 aprile 2015 (comunque «sino alla piena entrata in operatività del Sistri») alle competenti Camere di Commercio, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.
Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro nazionale dei produttori di Aee.
Il Modello unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per il territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
Pertanto dovranno presentare il modello Mud:
a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
 Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:
- i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) possono utilizzare il modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell’unità locale;
- gli imballaggi possono essere indicati non solo con il codice 15 ma anche il 20.
In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma molto diffuso nelle autorizzazioni.
Inoltre, vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a esse, poiché la loro indicazione duplicava le quantità dichiarate.
Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio dei bilanci di massa.
Fonte : Fiscal Focus

lunedì 16 marzo 2015

Fatturazione elettronica 2015: istruzioni per l’uso prima del via del 31.03.2015

Prima dello swicht-off definitivo, è necessario che tutti gli operatori, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della PA, abbiano le informazioni operative utili per rendere possibile il rispetto dell’obbligo di legge. 
Dal 31 marzo 2015, come prevede il D.L. n. 90/2014, i fornitori non potranno più emettere su supporto cartaceo la fattura a un’amministrazione. 
Va detto che già dal 6 giugno 2014 tali regole sono divenute operative per le amministrazioni centrali e, a partire dal mese di aprile 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni. In pratica: 
- dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell'elenco Istat; 
- dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre amministrazioni pubbliche. 
Il legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dall'1.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. 
Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. 
L'obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. 
Il servizio gratuito della CCIAA – Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere hanno messo a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte, sul portale di Info Camere (https://fattura-pa.infocamere.it), gratuitamente, un servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche. 
Il servizio consente alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell’arco dell’anno. 
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, semplicemente collegandosi al portale di servizio, senza dover scaricare alcun software o pagare un servizio esterno. 
Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo la compilazione del documento contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa conservazione a norma. 
Chi fosse sprovvisto della CNS può ottenerla presso la Camera di commercio del proprio territorio, oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale). 
La fatturazione elettronica permette di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta in Italia dal D.Lgs. di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal D.M. del 23 gennaio 2014. 
La Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico, in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal MEF e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal D.M. del 7 marzo 2008) e permettere un'importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal D.M. del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio. 
Il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha dichiarato che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra privati “che dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la modernizzazione delle imprese e il risparmio in termini contabili”. 
La verifica degli enti destinatari della fatturaPA - Un punto di riferimento per comprendere se l’ente cui dobbiamo fatturare è o meno soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che dal 2014 comprende anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it. 
In particolare il percorso da seguire è questo: si clicca sul seguente link: http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si effettua una ricerca dell’ente per codice fiscale o con altro metodo; si seleziona, una volta individuato, il simbolo dell’euro. 
Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”. 
Inoltre nella stessa maschera è visibile il codice univoco dell’UfficioPA dell’ente, l’unico competente a ricevere le fatture, da inserire nel documento contabile (a pena di scarto). 
In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dovrebbero essi stessi comunicare ai loro fornitori i codici univoci dell’ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture. 
Secondo quanto chiarito dalla circolare del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014, nell’Ipa viene individuato per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. 
La consultazione del sito dell’Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari, come ribadito di recente dalla Circolare 1/E/2015 in tema di split payment.
Fonte: Eutekne - Autore:Carla De Luca

giovedì 12 marzo 2015

INAIL autoliquidazione 2014/2015: invio della dichiarazione entro il 2 marzo 2015

L'INAIL, nella Nota n. 8076 del 17 dicembre 2014, fornisce le istruzioni relative all'Autoliquidazione 2014/2015, con particolare riguardo alle ipotesi di riduzioni del premio assicurativo. 
L'Istituto ricorda che: 
- il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stabilito al 28 febbraio (per l'anno 2014 tale termine slitta al 2 marzo); 
- la misura dell'addizionale Fondo Amianto è fissata, per l'anno 2014, nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015.
Fonte: Seac

mercoledì 11 marzo 2015

Fatturazione elettronica: amministrazioni destinatarie dal 31.03.2015

Con Circolare 9 marzo 2015, n. 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ribadito che le Amministrazioni pubbliche destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 31 marzo 2015, sono quelle individuate: 
- dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, etc.; 
- dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ovvero i soggetti individuati dall'ISTAT con proprio Comunicato entro il 30 settembre (da ultimo, Comunicato 10 settembre 2014, in Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2014, n. 210) e in ogni caso le Autorità indipendenti; 
- dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, ovvero le Amministrazioni autonome.
Il MEF specifica, in particolare, che vanno considerati congiuntamente tutti i sopra citati Provvedimenti, ancorché si possano presentare "ampissime aree di sovrapposizione" nell'individuazione dei soggetti: non è quindi corretto, come alcuni avevano ritenuto, fare automaticamente riferimento alle sole Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco stilato dall'ISTAT. 
Fonte: Seac

venerdì 6 marzo 2015

Equitalia 2015: contraddittorio obbligatorio prima di ipoteche e fermi

Equitalia non potrà più procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo amministrativo di un contribuente inadempiente senza prima attivare il contraddittorio. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 del 18 settembre 2014.
Tale sentenza ha una portata innovativa in quanto per la prima volta, in linea con quanto previsto dall’art.17 della Legge 212/2000 che ha esteso le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, si é giunti al riconoscimento dei medesimi diritti del contribuente davanti all’agente della riscossione.
La questione riguardava la necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente l’iscrizione di un’ipoteca immobiliare per debiti erariali non pagati. Tale obbligo, grazie alle modifiche normative introdotte dal DL 70/2011, é oggi normativamente imposto. La sentenza in oggetto ha ritenuto che tale obbligo fosse già vigente prima della importante modifica normativa del DL 70/2011, questo in forza della Legge n. 241/1990 e dello Statuto del Contribuente.
L’art.21 della Legge n. 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Comunicazione deve quindi necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, poiché tale comunicazione é strutturalmente funzionale a consentire il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Qualora Equitalia non dovesse seguire questo iter, la decisione potrebbe essere considerata lesiva nei confronti del debitore e quindi l’atto potrebbe risultare nullo.
Le medesime regole operano per il fermo amministrativo: deve essere sempre preceduto da un invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni. Si segnala che dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il fermo é per legge preceduto dalla notifica di un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare entro 30 giorni. Ora, con la sentenza n. 19667 della Cassazione, l’obbligo di notificare il preavviso deve ritenersi efficace anche prima di questa data.
Fonte: Centro Studi CGN

giovedì 5 marzo 2015

IRAP 2015: le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015

La legge di Stabilità 2015 ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ai contribuenti che invece non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene attribuito un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, da usare in compensazione nel modello F24.
L’articolo 1 comma 20 della legge n. 190 del 2014 prevede che: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo”.
Deducibilità costo lavoro: le novità dal 1 gennaio 2015
Ciò significa in sostanza che con decorrenza dal 1 gennaio 2015 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997.
A fruire dell’agevolazione sono le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori come:
• società di capitali ed enti commerciali;
• società di persone e imprese individuali;
• banche e altri enti e società finanziari;
• imprese di assicurazione;
• persone fisiche, società semplici ed equiparate.
Agevolazione per produttori agricoli
L’agevolazione in oggetto è ammessa anche per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale IVA). L’agevolazione in questo caso spetta anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché quest’ultimo, nel periodo d’imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia durata non inferiore ad un triennio.
Credito imposta IRAP per soggetti senza dipendenti
Ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti invece, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Perciò il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in compensazione nel mod. F24.
Aliquote IRAP: stop alla riduzione
Infine i commi 22 e 23 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, abrogano le disposizioni previste dal D.L. 66 del 2014 (articolo 2) il quale aveva disposto la riduzione delle aliquote IRAP del 10%. Così già dal 2014, l’IRAP andrà calcolata con le stesse aliquote previste nel 2013, ossia:
• 3,9% per la maggioranza dei soggetti passivi IRAP;
• 4,65% per le banche e gli altri soggetti finanziari;
• 4,20% per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche;
• 5,90% per le imprese di assicurazione.
Sono salvi in ogni caso i versamenti effettuati dell’acconto 2014 usando le aliquote ridotte. In sede di saldo, si provvederà a recuperare quanto dovuto.

mercoledì 4 marzo 2015

Tassa libri sociali 2015: entro il 16 marzo 2015 il pagamento

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
Non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: le imprese individuali; i consorzi tra imprese; le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa/mutua assicuratrice, è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine); gli enti non economici; le aziende ospedaliere; le aziende socio sanitarie; le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea - Repertorio delle attività economiche); le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile. 
La tassa annuale: 
• sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.); 
• è deducibile ai fini Ires e Irap; 
• è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno. 
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento. 
Quindi, relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2015, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2015, ed è pari a: 
• 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; 
• 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90. 
Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2015 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2015). Si propone il seguente esempio: Alfa srl ha un capitale sociale all’1.1.2015 pari ad € 350.000. Il 10.03.2015 l'assemblea delibera l’aumento del medesimo a € 600.000. Entro il 16.3.2015 la società deve versare la tassa dovuta per il 2015 nella misura di € 309,87. Nel 2016 la tassa dovuta sarà pari a € 516,46 a patto che al 01.01.2016 il capitale sociale risulti invariato. 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
In tutti gli altri casi, il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: 
• Codice tributo: “7085”; 
• Anno di riferimento: “2015”. 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
Sanzioni - Nell’ambito del D.P.R. n. 641/72 non si riscontra una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali. In mancanza di una specifica sanzione, si potrebbe fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
Fonte: Fiscal Focus