venerdì 26 febbraio 2010

Certificazione utili distribuiti: consegna ai soci entro il 28 febbraio 2010

Entro la fine di febbraio i soggetti che nel 2009 hanno erogato dividendi e utili assimilati dovranno consegnare ai percettori la certificazione delle operazioni compiute per permettere loro di utilizzarne i risultati in dichiarazione.
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 21 dicembre 2009, ha emanato lo schema di certificazione degli utili e degli altri proventi corrisposti, da utilizzare per il 2010.
La certificazione prevista dall’art. 4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 deve essere rilasciata entro il 28 febbraio ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.
Si ricorda che possono essere considerati utili anche quelli percepiti in occasione della distribuzione di riserve di capitale (ad esempio riserve da sovrapprezzo azioni) verificandosi la presunzione di cui all’art. 47, comma 1, del TUIR. In tal caso, la società emittente ha l’obbligo di comunicare agli azionisti ed agli intermediari la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile (Cir 26/E del 16 giugno 2004).
La certificazione deve essere inoltre rilasciata relativamente ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni di cui all’art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all’art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, nonché relativamente alla remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all’art. 98 del TUIR (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, riqualificati come utili. La certificazione non è rilasciata in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.
La presente certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta ovvero ad imposta sostitutiva (nella misura del 27 o dell’1,375%), anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d’imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l’Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l’eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.
La certificazione deve essere rilasciata ai percettori di utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.
Gli utili o gli altri proventi da indicare nella certificazione sono quelli corrisposti nell’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema.
L’esposizione dei dati da indicare nella certificazione deve rispettare la sequenza, la denominazione e l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Qualora in relazione al medesimo soggetto siano certificati utili e uno o più proventi equiparati, anche se assoggettati ad aliquote diverse, devono essere rilasciate distinte certificazioni.

giovedì 25 febbraio 2010

Comunicazione annuale dati iva: invio telematico entro il 1 marzo 2010

Ultima settimana a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva per ottemperare all'obbligo di presentazione della comunicazione dei dati Iva relativa all'anno 2009. L'invio del modello, approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia del 15 gennaio 2010, può essere effettuato, soltanto in via telematica, o direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato entro il mese di febbraio. Quest'anno il 28 febbraio viene di domenica; la scadenza è perciò prorogata a lunedì 1° marzo, primo giorno feriale successivo.
La comunicazione, prevista dalla normativa europea, consente di effettuare il calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario. La natura non dichiarativa della comunicazione fa sì che siano inapplicabili le sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione e lo stesso istituto del ravvedimento operoso. Sono invece applicabili le sanzioni amministrative - da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro - per l'omessa comunicazione o per l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti. Va, infine, ricordato che non è possibile correggere né integrare una comunicazione dati già inoltrata: i dati definitivi andranno correttamente riportati nella dichiarazione annuale.
Contribuenti esonerati dall'obbligo della comunicazione
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati Iva, in via generale, i titolari di partita Iva che devono presentare la dichiarazione annuale, anche se nel corso dell'anno non hanno eseguito operazioni imponibili o non sono tenuti a procedere alle liquidazioni periodiche.
Alcuni contribuenti, però, sono espressamente esonerati dall'adempimento:
•coloro che nel 2009 hanno effettuato solo operazioni esenti, anche se sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale per rettifiche della detrazione. Niente esonero, però, se sono state registrate operazioni intracomunitarie o sono stati effettuati acquisti per i quali è prevista l'applicazione del reverse charge (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami eccetera)
•i produttori agricoli che nel 2009 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7mila euro
•chi, esercitando attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e simili (tariffa allegata al Dpr 640/1972), è esonerato dagli adempimenti Iva (articolo 74, sesto comma, Dpr 633/1972) e non ha optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari
•le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e nel 2009 non hanno svolto altra attività rilevante ai fini Iva
•i soggetti passivi d'imposta residenti in altri Stati Ue che, nel 2009, hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette
•i soggetti extra Ue, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati in Italia secondo le modalità dell'articolo 74-quinquies del Dpr 633/1972 per i servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti comunitari non soggetti passivi d'imposta
•chi, applicando il regime speciale ex legge 398/1991 (associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati), risulta esonerato dagli adempimenti Iva per i proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
•gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e territoriali, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le Asl
•i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
•le persone fisiche che nel 2009 hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25mila euro
•coloro che si avvalgono del regime dei " contribuenti minimi"
•coloro - è questa una novità assoluta - che presentano la dichiarazione annuale autonoma entro il mese di febbraio per utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito risultante.
Come si effettua la comunicazione
Tenuto conto che l'invio della comunicazione può avvenire solo in via telematica ed è quindi esclusa ogni altra modalità di presentazione, il contribuente può effettuare l'adempimento direttamente o tramite un intermediario abilitato.
Nel primo caso, si potranno utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia: Entratel (quando si è tenuti a presentare il modello 770 per più di venti soggetti) o Fisconline (se il 770 è presentato per non più di 20 soggetti o non si è affatto tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta).
Nel caso in cui la comunicazione venga trasmessa tramite un intermediario, quest'ultimo dovrà avvalersi esclusivamente del canale telematico Entratel.
Modalità di compilazione
Il modello è costituito di due facciate: la prima contiene l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali; nella seconda, divisa in tre sezioni, oltre ai dati identificativi del contribuente, vanno riportate le informazioni richieste.
La prima sezione raccoglie i dati di carattere generale (partita Iva, codice attività eccetera).
La seconda sezione riguarda i dati relativi alle operazioni effettuate; qui va segnalata una novità rispetto al modello utilizzato negli scorsi anni: sia nel rigo CD1 inerente le operazioni attive sia nel rigo CD2 relativo alle operazioni passive sono stati introdotti i campi 5 riservati all'indicazione, rispettivamente, delle cessioni e degli acquisti di beni strumentali, già compresi nei campi precedenti.
La terza sezione, infine, riguarda la determinazione dell'Iva dovuta o a credito.
Si tratta di un modello di facile redazione, almeno da un punto di vista meramente compilativo; l'attenzione maggiore va forse posta al regime Iva adottato e alla tipologia di operazioni effettuate, a quegli elementi, cioè, che determinano l'obbligo o l'esonero dalla comunicazione.
Fonte: Fisco Oggi

Intrastat: entro il 25 febbraio l’invio delle nuove dichiarazioni telematiche

Elenchi riepilogativi anche per le prestazioni di servizi in ambito comunitario, calendario abbreviato per la periodicità di presentazione degli Intrastat e relative nuove soglie per l'ammontare degli scambi effettuati, obbligo di invio telematico.
Sono alcune delle novità 2010 in tema di armonizzazione dell'Iva comunitaria, già annunciate e ora ufficializzate grazie alla firma del decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio. Il decreto segue e, in un certo senso, si fonde con il Dlgs 18/2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 19, che trasferisce nella norma nazionale la "valanga" di novità comunitarie in materia di Iva, principalmente in relazione alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Ue.
Sempre il 22 febbraio è arrivata inoltre, con la determinazione n. 22778 dell'Agenzia delle Dogane, l'approvazione dei modelli definitivi.
Intrastat più frequenti, meno spazio alle frodi comunitarie
La previsione di una periodicità accelerata per gli obblighi dichiarativi è sostanzialmente in linea con la necessità di velocizzare gli scambi di informazioni sulle movimentazioni delle merci tra Amministrazioni finanziarie. Ciò per vigilare con maggior attenzione sull'effettiva legalità fiscale delle operazioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2010, i modelli riepilogativi delle cessioni di beni e di alcune prestazioni di servizi tra soggetti Iva appartenenti a Paesi diversi dell'Unione europea, avranno cadenza trimestrale per coloro che realizzano un ammontare di operazioni rilevanti non superiore a 50mila euro. Chi invece supera tale soglia dovrà inviare gli elenchi ogni mese. Sparisce del tutto l'Intrastat annuale.
Per potersi collocare nella giusta tempistica (mensile o trimestrale), gli interessati dovranno fare riferimento a quanto realizzato nei quattro trimestri che precedono la presentazione. Riguardo alla rilevazione del quantum, il decreto stabilisce che il limite dei 50mila euro va rispettato per ciascuna categoria di operazioni. Questo vuol dire che, se un "trimestrale" è dentro la soglia per le cessioni di beni, ma la supera per le prestazioni di servizi, nel mese successivo a quello in cui è stato sorpassato il limite, diventa "mensile" per tutte le tipologie di operazioni.
Per i neo passivi Iva, cioè coloro che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri, la nuova norma deroga al riferimento temporale, ma rimane ferma la condizione dell'importo "vincolato" (non superiore ai 50mila euro) nei trimestri già trascorsi e, quindi, considerabili.
Infine, calendario obbligatoriamente mensile per chi effettua scambi intracomunitari di navi, aeromobili, energia elettrica, gas e merci acquisite o vendute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate.
Intrastat, cessioni e prestazioni
In conseguenza del recepimento delle modifiche apportate alla direttiva Ce 112/2006, relative, tra le altre, alla nuova territorialità delle prestazioni di servizi (Dlgs 18/2010), i modelli riepilogativi si adeguano e accolgono anche questa categoria di operazioni che, pertanto, dovranno essere incluse in particolare, si tratta di tutte le prestazioni elencate nella nuova formulazione dell'articolo 7 del Dpr 633/1972, tranne quelle descritte ai punti 7-quater e 7-quinquies dello stesso testo normativo.
In sostanza, derogano alla regola generale le prestazioni relative ai beni immobili (ad esempio, le perizie, le forniture di alloggio nel settore alberghiero, la concessione di diritti di utilizzo di immobili, eccetera), al trasporto passeggeri, ai servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, e ancora, alla ristorazione, catering, locazione a breve termine dei mezzi di trasporto. Tutte, in ogni caso, a determinate condizioni.
Va inoltre ricordato che le nuove regole dell'Iva comunitaria hanno ampliato la definizione di soggetto passivo ai fini della tassazione delle prestazioni di servizi. Dal 2010, infatti, sono considerati tali anche gli enti, soggetti passivi, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, nonché gli enti che non svolgono alcuna attività commerciale ma che sono comunque titolari di numero di partita Iva, avendo effettuato acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 10mila euro. Di conseguenza, anche questi soggetti sono tenuti a presentare gli elenchi riepilogativi.
Intrastat, contenuti
I nuovi elenchi si compongono di una parte fiscale e una statistica. La prima non va compilata in caso di prestazioni di servizi non soggette a Iva nel territorio di destinazione.
Per quanto riguarda la seconda, nel Dm firmato il 22 febbraio, è precisato che è "appannaggio" esclusivo degli operatori con periodicità mensile.
Quando e come presentare i modelli
Gli Intrastat vanno trasmessi via web all'Agenzia delle Dogane entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
Fino al 30 aprile 2010, però, è ancora ammessa la presentazione in formato elettronico agli uffici doganali competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.
Sull'argomento è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare 5/E del 17 febbraio che, richiamando esplicitamente la norma dello Statuto del contribuente per la quale "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", per venire incontro alle esigenze degli operatori alle prese con il recepimento delle nuove disposizioni, ha escluso l'applicazione di sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Sono naturalmente rimaste invariate le scadenze e le modalità di presentazione relative alla chiusura del 2009, che hanno avuto come termine gennaio 2010.
Con la determinazione n. 22778 del 22 febbraio, l'Agenzia delle Dogane, di concerto con il direttore delle Entrate e d'intesa con l'Istat, ha approvato i 10 rinnovati Intrastat e le specifiche tecniche per la trasmissione. I nuovi modelli sono reperibili sul sito delle Dogane.
Fonte: Fisco Oggi

Iva: comunicazione dati iva da inviare entro il 1 marzo 2010

I contribuenti IVA, salvo alcune eccezioni espressamente previste, entro il mese di febbraio di ciascun anno, devono presentare la comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno precedente.
Tale comunicazione viene utilizzata, dall'Amministrazione finanziaria per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio comunitario.
Infatti, la natura e gli effetti dell'adempimento non sono quelli propri della "Dichiarazione IVA" bensì quelli riferibili alle comunicazioni di dati e notizie.
Attraverso la comunicazione annuale dati IVA il contribuente non procede, infatti, alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta, che avviene invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
•Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati
•Quali dati vanno indicati nella comunicazione
•Termini e modalità di presentazione
•Sanzioni
Contribuenti che devono presentare la comunicazione e contribuenti esonerati
Come accennato, l'obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA riguarda tutti i titolari di partita IVA, anche se nell'anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.
Sono esclusi dall'adempimento:
•i contribuenti che per l'anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA (ad esempio gli imprenditori agricoli in regime di esonero, oppure gli imprenditori individuali che hanno affittato l'unica azienda o, ancora, i contribuenti che, per l'anno d'imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972);
•gli organi e le amministrazioni dello Stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni, gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
•i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
•le persone fisiche che hanno realizzato nell'anno d'imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.000 euro anche se tenuti a presentare la dichiarazione annuale;
•le persone fisiche che si avvalgono del regime riservato ai contribuenti minimi.
Attenzione
A partire da quest'anno, sono esonerati dalla presentazione della comunicazione Iva anche i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA, in forma autonoma, entro il mese di febbraio.
Quali dati vanno indicati nella comunicazione
Nel modello il contribuente deve sostanzialmente riportare l'indicazione complessiva del risultato delle liquidazioni periodiche (ovvero il dato annuale per i contribuenti non tenuti a quest'ultimo adempimento), al fine di determinare l'IVA dovuta o a credito.
Non si tiene conto, e pertanto non vano indicati:
•le eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio (ad esempio calcolo definitivo del pro rata), oltre ad altri dati sintetici relativi alle operazioni effettuate nel periodo;
•le compensazioni effettuate nell'anno d'imposta;
•il riporto del credito IVA relativo all'anno precedente;
•i rimborsi infrannuali richiesti nonché la parte del credito IVA concernente l'anno d'imposta che il contribuente intende richiedere a rimborso.
Tali dati, infatti, rilevanti per la definitiva liquidazione dell'imposta, devono essere indicati esclusivamente nella dichiarazione annuale IVA.
Termini e modalità di presentazione
Come accennato, il modello di comunicazione annuale dati IVA deve essere presentato esclusivamente in via telematica, entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Pertanto, relativamente ai dati del 2009, il termine di presentazione scade il 1° marzo 2010 (termine così prorogato in quanto la scadenza "naturale" cade di domenica).
La presentazione telematica può avvenire:
a) direttamente a cura del contribuente;
b) tramite intermediari abilitati.
La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è data dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne conferma l'avvenuto ricevimento.
Tale attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio entro cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della comunicazione dati suddetta.
Sanzioni
La natura non dichiarativa della comunicazione annuale dati IVA comporta l'inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione nonché delle disposizioni in materia di ravvedimento in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
Comunque, in caso di omissione della comunicazione o dell'invio della stessa con dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.

lunedì 22 febbraio 2010

INTRASTAT: disponibile il software per l’invio della dichiarazione

L'agenzia delle Dogane ha reso disponibile sul proprio sito internet all'indirizzo web http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/Installzione+completa+2010/il pacchetto software per la compilazione, il controllo formale degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e l'invio telematico degli elenchi prodotti anche con altri software. L'applicativo Intr@Web mette a disposizione degli operatori economici una serie di servizi che consentono di gestire gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.
La caratteristica dell'applicazione informatica
La modularità è la caratteristica principale dell'applicazione Intr@Web che si compone di tre moduli strutturati:
•il primo è il modulo compilazione che permette di redigere gli elenchi Intrastat con efficacia e semplicità ed è caratterizzato da funzionalità guidate per acquisire i dati da flussi esterni sia in modo automatico che manuale
•il secondo è il modulo controllo a cui spetta il compito di effettuare l'analisi formale degli elenchi Intrastat su file prodotti anche con altri software
•il terzo è invece il modulo telematico che mette a disposizione dell'operatore una serie di funzionalità. In particolare l'invio telematico degli elenchi prodotti anche con altri software in maniera semplice e guidata. Il collegamento tra i sistemi informatici dell'operatore economico e di quello informativo doganale permette di effettuare l'invio telematico dei dati tra l'agenzia delle Dogane e l'interessato.
A chi si rivolge l'applicativo
Operatori economici (soggetti obbligati) che decidono di presentare direttamente le dichiarazioni Intrastat e soggetti delegati (commercialisti, spedizionieri, etc.) che predispongono e presentano le dichiarazioni Intrastat per conto terzi. Sono le due categorie di interessati a cui si rivolge l'applicazione Intr@Web. Alcune funzionalità aggiuntive sono state predisposte appositamente per venire incontro alle specifiche esigenze di chi ha funzioni delegate. L'applicativo Intr@Web è stato realizzato dall'agenzia delle Dogane con il contributo dell'Ufficio statistico dell'Unione.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 19 febbraio 2010

AAMS-SIAE : firmata la convenzione per combattere l’illegalità nel settore degli apparecchi da intrattenimento

Comunicato stampa del 17 febbraio 2010 - Per realizzare una sempre più forte attività di contrasto all’illegalità nei giochi, l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) hanno firmato un accordo per rendere ancora più efficace la lotta all’utilizzo illegale degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.
In base all’accordo, di durata triennale, la SIAE, con la sua capillare organizzazione, collaborerà per il reperimento e l’acquisizione di tutti gli elementi utili al censimento e al controllo di tutti gli apparecchi da divertimento nei pubblici esercizi, ovunque installati sull’intero territorio nazionale, per verificare il compiuto rispetto di tutti gli obblighi, il cui assolvimento è condizione indispensabile per l’utilizzazione lecita degli apparecchi da gioco.
La SIAE si è impegnata ad effettuare ogni anno 20.000 controlli in bar, pub, ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi etc. etc. e a trasmettere per via telematica all’AAMS tutte le informazioni e i dati acquisiti.
Molte le annotazioni che dovranno essere riportate dagli ispettori SIAE negli “atti di segnalazione”: dal codice identificativo AAMS rilevato in ogni apparecchio da gioco, alla presenza della copia conforme del Nulla Osta di distribuzione e la sua apposizione sull’apparecchio, alla presenza dell’originale del Nulla Osta di messa in esercizio e la sua apposizione sull’apparecchio ecc.
.“Siamo particolarmente soddisfatti di questa convenzione - ha affermato il Direttore Generale Raffaele Ferrara - dalla quale deriverà un importante contributo nel contrasto all’illegalità, in un settore economicamente rilevante che oggi conta circa 340mila apparecchi, una raccolta di gioco annuo pari a circa 26 miliardi di euro (a cui corrispondono oltre 3 miliardi di gettito erariale) e un numero di operatori legali sul territorio che supera le 100mila unità”.
“Questo accordo - ha detto il Presidente della SIAE Giorgio Assumma - conferma ancora una volta l’importanza del lavoro che la SIAE svolge, quotidianamente, per il contrasto ai fenomeni di illegalità e di evasione fiscale nel settore dello spettacolo e dell’intrattenimento. Un lavoro importante per la SIAE che si affianca a quello della tutela delle milioni di opere affidatele dagli oltre 90.000 autori ed editori”.
Fonte : AAMS

giovedì 18 febbraio 2010

Intrastat: invio dichiarazioni 2010 sanabili fino al 20 luglio

Nessuna sanzione sarà applicata dall'Amministrazione finanziaria per le eventuali violazioni commesse nella compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (obblighi mensili) e al primo trimestre 2010 (obblighi trimestrali), a patto che siano sanate trasmettendo, entro il prossimo 20 luglio, elenchi integrativi elaborati secondo i criteri fissati dalla normativa in materia in corso di emanazione.
E' quanto stabilito dalla circolare n. 5/E del 17 febbraio, con cui l'Agenzia delle Entrate, richiamandosi esplicitamente a una norma dello Statuto del contribuente (articolo 10, comma 3, della legge 212/2000): "le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza…", viene incontro alle esigenze degli operatori economici.
Questi ultimi, infatti, in attesa che venga pubblicata la normativa nazionale di recepimento delle modifiche apportate alla direttiva comunitaria 2006/112/Ce, potrebbero incorrere in errori nella compilazione degli elenchi, "toccati" da alcune importanti novità.
Le direttive 2008/8/Ce, 2008/9/Ce e 2008/117/Ce, intervenute sulla 2006/112/Ce, hanno infatti recato significative modifiche in materia di Iva, entrate in vigore il 1° gennaio scorso.
In particolare, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, le nuove norme estendono l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizio per le quali il committente è debitore dell'imposta, prevedono la possibilità di rendere obbligatoria la presentazione telematica degli elenchi a decorrere dal 2010, stabiliscono che la periodicità è in linea generale mensile, ma, a determinate condizioni, i singoli Stati la possono rendere trimestrale.
Pertanto, essendosi verificate obiettive condizioni di incertezza, non verranno applicate sanzioni per le violazioni - sanate entro il 20 luglio 2010 - riguardanti gli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010, per gli obblighi mensili, e al primo trimestre 2010, per gli obblighi trimestrali.
Fonte: Fisco Oggi
Riportiamo il testo della Circolare del 17/02/2010:
OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie –
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE è stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE. In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
• gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente è debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
• la periodicità degli elenchi in questione, come regola generale, è mensile;
• è prevista la facoltà per gli Stati membri di fissare una periodicità trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
• gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non è stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilità di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, è ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applicherà sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonché al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Ciò a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalità che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

mercoledì 17 febbraio 2010

Lavoro occasionale: novità inps ed inail introdotte dalla legge finanziaria 2010

La circolare INPS n. 17 del 3 febbraio 2010 chiarisce il nuovo quadro normativo introdotto dalla legge finanziaria 2010 in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio. Le principali novità riguardano, ad esempio, gli studenti con meno di venticinque anni di età iscritti a un ciclo di studi universitari i quali, con le nuove norme, possono ora svolgere lavoro occasionale in qualunque periodo dell’anno e non solo, come già previsto, nei periodi di vacanza e nei fine settimana; i pensionati, che ora possono essere impiegati anche dagli enti locali; i lavoratori part-time, i quali, in via sperimentali per l’anno 2010, possono essere impiegati nell’ambito di qualsiasi settore produttivo. Le novità riguardano anche i datori di lavoro: le aziende familiari, ad esempio, possono ricorrere al lavoro occasionale per tutti i settori produttivi, essendo stato eliminato il riferimento ai settori del commercio, turismo e servizi; inoltre, tra gli utilizzatori sono stati inseriti anche maneggi e scuderie e, soprattutto, gli enti locali, per lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.
Facendo seguito alla Circolare INPS n. 17/2010, anche la Nota INAIL n. 1179 del 5 febbraio 2010 riepiloga le innovazioni apportate dalla Finanziaria 2010 (Legge n. 191/2009) alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio.
In particolare, l'INAIL ribadisce che i pensionati possono svolgere attività di lavoro occasionale in tutti i settori produttivi, anche a favore degli enti locali e conferma che non sono modificate le istruzioni circa gli adempimenti nei confronti dello stesso Istituto.

martedì 16 febbraio 2010

Mancata emissione di scontrini: il pagamento della sanzione non evita la serrata

Con la sentenza n. 24012 del 13 novembre, la Corte di cassazione ha ribadito che non viene evitata la chiusura dell’esercizio per i commercianti che non rilasciano lo scontrino fiscale, anche se hanno già definito in via agevolata la sanzione prevista. Infatti, la definizione agevolata della sanzione non preclude la sospensione della licenza amministrativa d’esercizio.
La vicenda trova genesi in un provvedimento con il quale viene disposta dall’ente impositore la sospensione dell’esercizio dell’attività commerciale svolta dal contribuente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997, che dispone, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattrodistinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi (sanzione originariamente prevista dall’articolo 2 della legge 18/1983, poi trascritta dall’articolo 6, comma 3, del Dlgs 471/1997), anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni a un mese (la sospensione opera per un periodo da uno a sei mesi nel caso in cui l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50mila euro).
L’adita Commissione tributaria provinciale accoglie l’opposizione del contribuente e la pronuncia trova poi conferma nel giudizio di appello, in considerazione che il comma 3 dell’articolo 16 del Dlgs 472/1997 dispone espressamente che la definizione agevolata delle sanzioni (pagamento di un importo pari a un quarto di quella indicata nell’atto di contestazione) esclude l’irrogazione delle sanzioni accessorie, intendendosi per tale anche quella della sospensione dell’attività. Infatti, l’articolo 21 dello stesso provvedimento include tra le sanzioni amministrative accessorie quelle indicate alla lettera d), ossia la sospensione per la durata massima di sei mesi dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.
L’Amministrazione finanziaria ha contestato in sede di legittimità la ratio decidendi del giudice del riesame per errata applicazione dell’articolo 12 del Dlgs 471/1997 nel suo combinato disposto con l’articolo 16 del Dlgs 472/1997.
La decisione della Cassazione
La Suprema corte, ribaltando il giudicato condiviso dei giudici di merito, ha sancito che, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sanzione accessoria della sospensione dell’esercizio dell’attività per violazione delle disposizioni relative all’emissione dello scontrino fiscale non è suscettibile di essere preclusa dall’applicazione dell’istituto della definizione agevolata (articolo 16 del Dlgs 472/1997), in quanto il concorso fra le citate norme deve risolversi con prevalenza della prima sulla seconda in virtù del criterio della specialità (che governa - in generale - anche il regime delle sanzioni in campo amministrativo).
Viene così concluso ancora un contenzioso sulla delicata tematica, mediante il richiamo al consolidato principio di legittimità (ex multis, Cassazione 2439/2007, 25468/2007, 25671/2008, 10960/2009, 19626/2009) secondo cui il coordinamento della disposizione riferita del Dlgs 471/1997 con quella contenuta nell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/997 deve essere risolto mediante il criterio di specialità. Orbene, la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica, per cui l’irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata.
Osservazioni
Come è intuitivo, la controversia affrontata dalla Corte per l’ennesima volta – suscita perplessità, a dire il vero, l’ostinazione delle Commissioni di merito che insistono nel percorrere un tracciato opposto a quello segnato dall’interpretazione conforme del diritto vivente – si incentra sulla problematica, di portata generale, circa il legittimo esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del potere di sospensione nei casi in cui il trasgressore abbia definito in via agevolata la sanzione principale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 472/1997.
In effetti, il problema che si è presentato all’osservazione del giudice nelle vertenze di specie si sussume nella constatazione che nell’ordinamento sanzionatorio non sempre le disposizioni che coesistono, che cioè sono in vigore nello stesso tempo e nello stesso luogo, poste in relazione alle fattispecie concrete, concorrono insieme a disciplinarle e sono tutte applicabili: in alcune ipotesi, l’applicabilità di alcune di esse esclude l’applicabilità di altre. Quando ciò avviene, ci si imbatte in quel fenomeno che viene denominato “conflitto apparente di norme coesistenti” (o “concorso fittizio di leggi”), il quale si verifica appunto allorché due o più disposizioni coesistenti sembrano adattarsi a un medesimo caso, ma una soltanto è applicabile.
In dette vicende, tra i vari criteri a disposizione dell’interprete per la risoluzione delle incertezze, la Suprema corte ha privilegiato il criterio di “specialità” (articolo 15 del codice penale), un’applicazione del quale è contenuta nell’articolo 9 della legge 689/1981, rubricato proprio “Principio di specialità”, il quale prevede che quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che dispongono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.
Il principio di specialità presuppone che fra due norme esista un rapporto di genus ad speciem e afferma che, in tal caso, la norma speciale ha la priorità su quella generale, escludendone l’applicazione (lex specialis derogat legi generali). Pertanto, secondo il descritto criterio, una norma deve ritenersi speciale allorché, se non esistesse, il caso ivi contemplato rientrerebbe nella regola generale.
Riprendendo la vicenda trattata e interpretando le disposizioni in esame secondo il detto criterio di specialità, ne consegue che la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività medesima, è eseguita a prescindere dalla circostanza che siano state o meno irrogate le sanzioni accessorie previste dall’articolo 21 del Dlgs 472/1997. In altri termini, la definizione agevolata della sanzione principale non può impedire l’irrogazione della sanzione de qua proprio perché quest’ultima gode di una disciplina speciale rispetto alla norma generale.
Tale soluzione, del resto, risponde anche a criteri di ragionevolezza e di non confliggenza in quanto, se dovesse seguirsi l’opinione inversa, si determinerebbe l’incongruenza che la norma che prevede la sospensione del provvedimento autorizzativo non troverebbe esecuzione alcuna. E questo non è concepibile.
Posizione dell’agenzia delle Entrate
Da ultimo, è appena il caso di ricordare che il riferito indirizzo giurisprudenziale è in linea con gli assunti interpretativi sostenuti uniformemente dell’Amministrazione finanziaria, la quale, intervenuta sulla specifica questione, ha chiarito che la sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero all’esercizio dell’attività medesima “va essenzialmente applicata quand’anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria” (circolare 23/1999).
Ha quindi aggiunto che l’effetto di impedire l’irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell’intervenuta definizione agevolata di cui all’articolo 16 del Dlgs 472/1997 non può operare per la sanzione in argomento, in quanto quest’ultima gode di una disciplina speciale (risoluzione 150/2007).

Incentivi per l'avvio di una nuova attività imprenditoriale

l Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009 con il quale sono stati previsti gli incentivi per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per l'avvio di nuova attività imprenditoriale.
Il beneficio riguarda i soggetti di cui all'art. 7-ter, comma 7 della Legge n. 33/2005, così come modificata dal D.L. n. 78/2009, destinatari di ammortizzatori sociali in deroga o sospesi per crisi, che intendano avviare un'attività di lavoro autonomo, un'attività auto imprenditoriale o una micro impresa, o associarsi in cooperativa e consiste nella liquidazione del trattamento di sostegno al reddito per un numero di mensilità pari a quelle autorizzate e non ancora percepite.

lunedì 15 febbraio 2010

Contributi inps colf e badanti: nuovi importi 2010

L'INPS, con la Circolare n. 11 del 28 gennaio 2010, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2010 per i lavoratori domestici.
Gli importi sono stati aggiornati alle nuove fasce di retribuzione, rilevate dalla variazione annuale Istat sui consumi che, tra il 2008 e il 2009, è risultata dello 0,7 per cento. Modesto l'aumento dell'importo contributivo che, ad esempio, nella prima fascia di retribuzione oraria (fino a 7,22 euro l'ora) registra un +0,01% rispetto al 2009.
Nella tabella, i nuovi importi che decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. Si ricorda che quando il lavoratore è coniuge del datore di lavoro oppure è parente o affine entro il terzo grado nonché convivente, il contributo è dovuto senza la quota degli assegni familiari.
Retribuzione effettiva oraria Importo contributo orario
con quota assegni familiari senza quota assegni familiari
Fino a euro 7,22 € 1,34 (0,32)* € 1,34 (0,32)*
Oltre € 7,22 e fino a € 8,81 € 1,51 (0,36)* € 1,51 (0,36)*
Oltre € 8,81 € 1,85 (0,44)* € 1,84 (0,44)*
Lavoro superiore a 24 ore settimanali € 0,98 (0,23)* € 0,97 (0,23)*
*la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
La circolare dell'Inps riporta inoltre, per il medesimo periodo, la tabella con i coefficienti di ripartizione delle quote versate.
I datori di lavoro possono dedurre dal proprio reddito la parte dei contributi previdenziali e assistenziali (rimasta a loro carico) versati per i lavoratori domestici, per un massimo di 1.549,37 euro annui. Per fruire dell'agevolazione fiscale in sede di dichiarazione dei redditi, è necessario conservare i bollettini Inps dei versamenti.
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
•dal 1° al 10 aprile per il 1° trimestre
•dal 1° al 10 luglio per il 2° trimestre
•dal 1° al 10 ottobre per il 3° trimestre
•dal 1° al 10 gennaio per il 4° trimestre.
Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, le tabaccherie o tramite il servizio telematico dell'Inps "Pagamento online contributi lavoratori domestici", all'interno dei "Servizi on line" del sito.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 11 febbraio 2010

Inps: programmazione visite ispettive 2010

L'INPS, con il Messaggio n. 3892/2010, rende noto che i settori che saranno sottoposti ad accertamento ispettivo nel 2010 sono: trasporto, istituti di formazione, cliniche private, smaltimento rifiuti, cantieri navali/nautici.
Lo stesso Istituto, inoltre, comunica di aver sottoscritto una convenzione triennale con la SIAE finalizzata alla vigilanza negli esercizi commerciali. I controlli saranno effettuati nelle ore serali e notturne nonché nei giorni festivi.

mercoledì 10 febbraio 2010

Scudo fiscale: aliquota al 6% fino al 28 febbraio 2010 ed al 7% dal 1 marzo al 30 aprile 2010

E' il prossimo 30 aprile il termine ultimo entro cui poter utilizzare la procedura di emersione delle attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale. Uguali le modalità e gli obblighi, cambia il costo di perfezionamento dell'operazione. Queste alcune delle novità sullo scudo fiscale rivisitato dal decreto milleproroghe e illustrate dall'Agenzia con la circolare 3/E del 29 gennaio.
Introdotto dal Dl 78/2009, lo "scudo fiscale" permette ai contribuenti fiscalmente residenti in Italia di regolarizzare o rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme in materia di monitoraggio fiscale.
Il decreto 194/2009 ("milleproroghe") ha riaperto i termini (scaduti il 15 dicembre 2009) dello scudo fiscale. Secondo le nuove disposizioni, infatti, i contribuenti possono effettuare le operazioni di emersione dal 30 dicembre 2009 (giorno dell'entrata in vigore del decreto) fino al 30 aprile 2010.
Il decreto, inoltre, ha stabilito due nuove aliquote dell'imposta straordinaria dovuta: 60% del rendimento presunto delle attività da regolarizzare o rimpatriare per le operazioni svolte dal 30 dicembre 2009 al 28 febbraio 2010. Per le operazioni eseguite dal 1° marzo al 30 aprile 2010, invece, l'aliquota sale al 70% del rendimento presunto (rendimento che è pari al 2% annuo per i cinque anni precedenti l'operazione). In pratica, si pagherà un'imposta straordinaria del 6% per le operazioni perfezionate entro febbraio, del 7% per quelle successive.
Cambiano i termini e le aliquote ma rimangono validi i presupposti oggettivi precedentemente stabiliti dalla normativa in materia. In particolare, sottolinea la circolare, non possono essere rimpatriate o regolarizzate le attività già trasferite nel territorio italiano dal 1° gennaio 2009.
Immutati anche gli adempimenti da assolvere per poter utilizzare la procedura di emersione (previsti dall'articolo 13-bis del Dl 78/2009): i contribuenti devono presentare il modello di dichiarazione riservata approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2009 a un intermediario abilitato e fornire a quest'ultimo anche la provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria.
La circolare puntualizza che, in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà dell'interessato che impediscono l'effettivo rimpatrio o regolarizzazione entro il 30 aprile, vale come termine definitivo il 31 dicembre 2010 per concludere le operazioni di emersione.
Anche le disposizioni sulla compilazione del quadro RW rimangono le stesse.
I contribuenti che presentano la dichiarazione riservata non hanno l'obbligo di indicare le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in corso e per quello precedente. Quindi, per le dichiarazioni riservate presentate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2010, le attività oggetto di rimpatrio e regolarizzazione non andranno inserite nel modulo RW della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2009 e 2010.
Il documento di prassi ricorda che l'esonero dalla compilazione del quadro RW per le attività oggetto di regolarizzazione non è definitivo, perché queste, permanendo all'estero, rimangono comunque soggette agli obblighi di dichiarazione relativi al monitoraggio fiscale.
Il decreto "milleproroghe", inoltre, ha modificato le norme di contrasto ai paradi fiscali, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all'articolo 12 del Dl 78/2009. Quest'ultimo ha introdotto la presunzione di legge in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenute in paradisi fiscali si considerano costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia, salvo prova contraria del contribuente. Le nuove norme raddoppiano i termini per l'accertamento che scatta sulla base di questa presunzione (in particolare, dei termini previsti in materia di accertamento di imposte sui redditi e Iva) e quelli relativi alla notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni riguardanti la violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale.
L'adesione allo scudo permette al contribuente, in caso di successivo accertamento sulle attività detenute all'estero in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, di evitare tale presunzione. Pertanto, anche le novità sull'estensione dei termini per l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni non riguardano le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione.
Fonte: Fisco Oggi

Obblighi informativi società di capitali: chiarimenti

Con Circolare 29 gennaio 2010, n. 2, Assonime ha fornito alcuni chiarimenti operativi in riferimento alle novità introdotte dalla Comunitaria 2008, recepita con la L. n. 88/2009, sugli obblighi informativi negli atti, nella corrispondenza e nei siti web.
In particolare è stato chiarito quanto segue:
•l'obbligo delle società di capitali di indicare sede, ufficio del registro presso cui sono iscritte, capitale sociale versato nonché presenza di socio unico, va esteso allo "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico", ovvero il web. Conseguentemente, le e-mail indirizzate a soggetti esterni sono assoggettate a tale obbligo;
•qualora la società offra servizi di commercio elettronico, sul sito della stessa vanno indicate maggiori informazioni, quali: partita IVA, prezzi e tariffe, indicazioni per contattare e comunicare con l'azienda, ecc.
Riportiamo una sintesi della normativa sugli obblighi informativi delle società di capitali
Società: Nuovi obblighi informativi sul web
Una nuova normativa europea introduce nuovi obblighi per le imprese relativamente alla comunicazione (art. 42 Legge n. 88/2009, che modifica l’art. 2250 del Codice Civile).
In particolare, le società di capitali, devono pubblicare sul proprio sito web:
a) la sede sociale, l’ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta e il numero di iscrizione;
b) il capitale sociale : con specifica di quanto effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
c) l’eventuale stato di liquidazione della società;
d) se, in caso di SpA o di Srl, la società ha un socio unico.
Ciò riguarda non solo i siti web ma anche gli altri spazi elettronici su cui l'Azienda ottiene visibilità, dunque sono inclusi i social networks, i blog e tutti i media elettronici che danno visibilità all'azienda.
Il mancato adempimento comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 206 Euro a 2.065 Euro.

lunedì 8 febbraio 2010

Contributi artigiani e commercianti: nuove aliquote contributive per il 2010

Stabilite le aliquote contributive 2010 per gli iscritti alla gestione artigiani ed esercenti attività commerciali. La circolare Inps n. 14 del 2 febbraio conferma le percentuali del 2009: 20% per gli artigiani e 20,9% per i commercianti, che scendono rispettivamente a 17% e 17,9% nel caso di giovani collaboratori di età non superiore a 21 anni.
Continua poi ad applicarsi la riduzione del 50% per i lavoratori con più di 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.
Contribuzione sul minimale di reddito
Il reddito minimo da prendere in considerazione ai fini contributivi per il 2010 è stato fissato a 14.334 euro. Su questa base annua, dunque, gli artigiani dovranno versare 2.874,24 euro, i commercianti 2.887,14 euro (per i collaboratori fino a 21 anni di età, gli importi diventano rispettivamente 2.444,22 e 2.457,12 euro).
Contribuzione sul reddito eccedente il minimale
Per la quota eccedente il reddito minimo e fino al limite di retribuzione annua pensionabile (pari, per il 2010, a 42.364 euro), i contributi vanno calcolati - applicando le già ricordate aliquote del 20% e del 20,9% - sulla totalità dei redditi di impresa prodotti nel 2009.
Per il reddito eccedente i 42.364 euro e fino a 70.607 euro (cifra che rappresenta il massimale entro il quale sono dovuti i contributi Ivs - invalidità, vecchiaia, superstiti), è confermato l'aumento delle aliquote di un punto percentuale (articolo 3-ter della legge 438/1992), che diventano quindi 21% per gli artigiani e 21,9% per i commercianti.
Il limite di 70.607 euro riguarda esclusivamente i lavoratori che possono far valere anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Per gli iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo per il 2010 sale a 92.147 euro, non rapportabile ai mesi di attività.
Contribuzione massima
In considerazione delle regole appena viste, questi i contributi massimi dovuti per il 2010:
- lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
- artigiani 14.403,83 euro (12.285,62 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- commercianti 14.467,38 euro (12.349,17 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti dal 1996 o dopo
- artigiani 18.927,23 euro (16.162,82 per i collaboratori fino a 21 anni di età)
- commercianti 19.010,16 euro (16.245,75 per i collaboratori fino a 21 anni di età).
Termini di versamento
Il pagamento dei contributi 2010 dovuti sul minimale di reddito va effettuato, tramite F24, in quattro rate alle seguenti scadenze: 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011.
Per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, i termini sono quelli previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (saldo 2009, primo e secondo acconto 2010).
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 5 febbraio 2010

INPS: nuove aliquote per la gestione separata

L'INPS, nel Messaggio n. 13 del 2 febbraio 2010, comunica l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva relativa agli iscritti alla Gestione Separata senza altra forma di previdenza. In particolare, le aliquote contributive per l'anno 2010 sono:
• 26,72% (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 17,00% per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.
L'Istituto chiarisce che le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito che per l'anno 2010 è pari a euro 92.147,00, mentre per quanto riguarda l'accredito dei contributi, il minimale di reddito per l'anno 2010 è pari ad euro 14.334,00.

giovedì 4 febbraio 2010

Bingo: nuovo codice tributo unico per preu e compenso del controllore centralizzato del gioco

Con il "5212" il concessionario fa bingo. Il numero "estratto" dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 4/E del 3 febbraio, consente infatti ai concessionari del gioco, effettuato con partecipazione a distanza, di versare con l'F24 Accise sia il prelievo erariale sia il compenso dovuto al controllore centralizzato del bingo.
In sostanza, si tratta di un'imposta unica da destinare all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le modalità e i termini dettati dal decreto direttoriale dell'Aams del 16 novembre 2009, che ha modificato la disciplina contenuta nell'articolo 9 del precedente decreto del 28 febbraio 2007.
L'imposta, secondo la norma richiamata, è determinata in base al calcolo giornaliero effettuato dalla stessa Amministrazione. Quest'ultima provvede poi a comunicare ai concessionari aderenti al bingo a distanza, giocato cioè attraverso internet, telefono o televisione interattiva, la misura dell'importo dovuto.
Nel modello F24 Accise, il nuovo codice tributo andrà riportato nella "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione". Nella colonna "ente" si dovrà indicare la lettera "M" e in quella denominata "codice identificativo" il "codice concessione".
Riportiamo a tal proposito il testo della risoluzione n. 4/e del 03/02/2010:
Oggetto:
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme dovute all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato dai concessionari aderenti al gioco del bingo con partecipazione a distanza - Articolo 9 del decreto direttoriale del 28 febbraio 2007 e successive modifiche.
(Documento in fase di trattamento redazionale.)
Testo:
Il decreto direttoriale 28 febbraio 2007, modificato ed attuato dal decreto del 30 marzo 2009, e successive modifiche, prevede le "Disposizioni concernenti le modalita' di gioco del Bingo, di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, effettuato con partecipazione a distanza".
In particolare, l'articolo 9 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007, disciplina il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco in parola e stabilisce, al comma 2, che il concessionario effettua il versamento degli importi dovuti a tale titolo nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66 che, espressamente, richiama le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Al fine di consentire il versamento di quanto sopra, mediante il modello F24 Accise, si istituisce il seguente codice tributo: "5212" denominato "Prelievo erariale e compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo effettuato con partecipazione a distanza - Art. 9 del decreto direttoriale 28 febbraio 2007 e successive modifiche.
In sede di compilazione del modello di versamento F24 Accise, il suddetto codice tributo e' esposto nella "Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" indicando, nella colonna "ente" la lettera "M", mentre la colonna "codice identificativo" e' valorizzata dal campo "codice concessione".
Inoltre, nelle colonne "mese" e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno per cui si effettua il versamento nel formato " MM" e "AAAA".

mercoledì 3 febbraio 2010

Rimborsi Iva: dal 1 febbraio l’istanza per il rimborso dei crediti 2009

Dal 1° febbraio al 30 settembre 2010 è l'intervallo temporale a disposizione dei contribuenti che vogliono richiedere il rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per il 2009. A tal fine, devono presentare, in due esemplari sottoscritti in originale, all'agente della riscossione competente territorialmente, lo specifico modello VR/2010, approvato con provvedimento 15 gennaio 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Tuttavia, si considerano validi anche i modelli presentati nei 90 giorni successivi alla scadenza indicata.
Per ottenere il rimborso, occorre prestare idonea garanzia: fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi.
Dall'obbligo di prestazione della garanzia sono esclusi:
•i contribuenti che richiedono un rimborso non superiore a 5.164,57 euro
•i contribuenti che chiedono a rimborso un importo non superiore al 10% dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la richiesta (esclusi quelli conseguenti a iscrizione a ruolo), al netto dei rimborsi già erogati
•le imprese "virtuose", quelle cioè finanziariamente affidabili e solvibili e in regola con il fisco e i versamenti previdenziali e assistenziali
•i curatori e i commissari liquidatori per rimborsi di ammontare complessivo non superiore a 258.228,40 euro
•i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi.

martedì 2 febbraio 2010

Bonus sicurezza per bar e tabacchi: da oggi l’invio del modello IMS

Ai blocchi di partenza i crediti d'imposta per il 2010. Il beneficio è riservato alle piccole e medie imprese e ai rivenditori di generi di monopolio che effettuano investimenti finalizzati alla sicurezza del luogo ove svolgono l'attività. Il bonus trova applicazione infatti ad apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, casseforti, sistemi di pagamento con moneta elettronica, macchinette antifalsari eccetera.
Risale alla Finanziaria 2008 la possibilità di poter beneficiare, tramite presentazione di apposita istanza per via telematica, del bonus sicurezza. Si rinnova quindi anche per l'anno in corso la presentazione della domanda per l'assegnazione del credito. Il bonus sicurezza può essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all'ingrosso e al dettaglio che effettuano nell'ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare possono accedere al credito d'imposta:
•coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005)
•coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
Modalità di presentazione
L'istanza di attribuzione del beneficio fiscale può essere presentata a partire dalle 10 del 2 febbraio. Va utilizzato il modello IMS, da trasmettere, esclusivamente in via telematica, attraverso il programma informatico Creditosicurezza.
Entità del credito e suo utilizzo
Il credito d'imposta, per le Pmi, spetta entro il tetto dell'80% delle spese sostenute e, in ogni caso, per una somma non superiore nel triennio a 3mila euro. Per chi esercita attività di rivendita di generi di monopolio, invece, il bonus spetta per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 nella misura dell'80% delle spese sostenute e, comunque, entro il limite massimo annuo di 1.000 euro.
I crediti d'imposta possono essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate comunica la concessione.

lunedì 1 febbraio 2010

Fondo patrimoniale: la difesa dei beni dell'imprenditore

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1112 del 22 gennaio 2010 ha ribadito che i beni appartenenti al fondo patrimoniale dei coniugi non possono essere aggrediti dai creditori del fallimento.
Il fondo patrimoniale è uno strumento utile alla tutela del patrimonio di imprenditori e professionisti e nella maggior parte dei casi è costituito da coniugi che decidono di destinare determinati beni (es. casa) al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
In concreto questo comporta mettere al riparo il patrimonio personale o familiare dai creditori dell’impresa o del professionista. Il fondo patrimoniale se ben utilizzato può risultare una valida e più economica alternativa al Trust.