lunedì 28 febbraio 2011

Violazioni per il gioco alle norme introdotte dalla legge di stabilità: con la Risoluzione 23/E del 24/02/2011 istituiti i codici tributo per il pagamento

Contrasto al gioco illegale, tutela dei consumatori, in particolare dei minori, recupero di base imponibile e di gettito nell’interesse della comunità. Sono gli obiettivi fissati dal legislatore nella legge di stabilità per il 2011 (articolo 1, commi da 64 a 82). Per raggiungerli in concreto, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio, un codice tributo per ogni singola novità. Il modello di pagamento è l’“F24 Accise”.
In materia di slot vengono pertanto istituiti i seguenti codici tributo per le violazioni alle norme introdotte dalla legge di stabilità:
“5248” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria in violazione del divieto di partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro - art. 1, c. 70, legge n. 220/2010 ” riservato al “titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto” cui viene inflitta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
“5215” denominato “Versamento mensile per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., in eccedenza rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali AAMS - art. 1, c. 81, lett. d), legge n. 220/2010” istituito al fine di consentire a ciascun concessionario, nonché a ciascun soggetto dallo stesso legittimamente incaricato nell'ambito dell'organizzazione della rete di raccolta del gioco, di mantenere installati negli esercizi commerciali, nei locali ovvero nei punti di offerta del gioco gli apparecchi che risultano in eccedenza, ai sensi della lettera b) e quindi rispetto ai parametri numerico-quantitativi già stabiliti con decreti dirigenziali, previo pagamento, fino alla data di adozione del decreto di cui alla lettera g), di una somma mensile pari a euro 300 per ogni apparecchio presente nell’esercizio commerciale e quindi dovuta solidalmente dai soggetti sopra indicati per ciascuno degli apparecchi di cui al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive.
“5250” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria per ogni mancata comunicazione dei concessionari degli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, lett. c) del T.U.L.P.S.- art. 1, c. 81, lett. e ), legge n. 220/2010” istituito al fine di irrogare ai concessionari, che non forniscano i dati, i documenti e le informazioni di cui alla lettera c), una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni mancata comunicazione, non inferiore nel minimo a euro 500 e non superiore nel massimo a euro 1.500, per la quale non e` ammesso quanto previsto dall'articolo 16, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. E quindi per per la mancata comunicazione da parte dei concessionari di dati, documenti e informazioni richiesti dall’Aams (da 500 a 1.500 euro).
“5251” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria mensile di cui all’art. 1, c. 81, lett. i), della legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio in eccedenza rispetto ai limiti fissati dal decreto direttoriale di cui alla lett. g) del medesimo comma 81” al fine di irrogare ai concessionari, ai proprietari di apparecchi e ai titolari degli esercizi, dei locali o, comunque, dei punti di offerta del gioco, singolarmente in relazione alle accertate responsabilita`, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo mensile pari a euro 300 per ciascuno degli apparecchi installati in eccedenza rispetto ai limiti previsti dal decreto direttoriale di cui alla lettera g) fino alla data di effettiva rimozione degli apparecchi in eccedenza, che deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di efficacia del predetto decreto
“5252” denominato “Sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 1, c. 81, lett. l ), legge n. 220/2010, per ciascun apparecchio di cui all’art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S., non rimosso nei termini prescritti dalla lett. i) del medesimo comma 81 ” necessario per procedere, trascorso il termine di cui alla lettera i), alla rimozione forzata degli apparecchi con oneri a carico dei soggetti responsabili, nei confronti dei quali e` irrogata altresi` una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 1.000 per ciascun apparecchio”. E quindi per la mancata rimozione entro tre mesi dalla data di efficacia del decreto (1.000 euro per apparecchio)
In generale la risoluzione individua i codici tributo anche per le violazioni alla legge di stabilità dei seguenti settori del gioco:
- scommesse ippiche
- scommesse sportive
- scommesse diverse dalle ippiche e dalle sportive, nonché su altri concorsi pronostici
- giochi di abilità a distanza in forma di torneo con vincita in denaro.
I primi 24 codici (da 5220 a 5243) serviranno a far confluire nelle casse dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) e, se di sua competenza, in quelle della Regione Sicilia le somme dovute a titolo di imposta unica accertata e dei relativi interessi e sanzioni,,
Le sanzioni stabilite in tali codici tributo derivano dall’applicazione dell’articolo 5, comma 1, del Dlgs 504/1998, come modificato, appunto, dalla legge di stabilità, per il quale “il soggetto passivo che sottrae, in qualsiasi modo, base imponibile all’imposta unica dei concorsi pronostici e delle scommesse è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento delle maggiore imposta …”.
Altri codici tributo sono stati stabiliti in relazione alle disposizioni per scoraggiare una pratica illecita diffusa, quella delle “giocate simulate”, con le quali, a fine anno, i gestori creano perdite con le quali abbattere le somme dovute al Fisco. Al comma 4 dello stesso decreto legislativo è infatti attualmente prevista una sanzione amministrativa pari alla vincita conseguente alla giocata fasulla. Per versarla si utilizzeranno i codici tributo 5244 e, per la Sicilia, 5245.
L’estenzione i poteri sanzionatori dell’Aams prevede disposizioni che regolano il sistema delle sanzioni in caso, rispettivamente, di violazioni degli obblighi relativi alla contabilità e di altre violazioni in materia di imposte dirette e di Iva. In tali ipotesi, si paga con i codici 5246 e, per la Sicilia, 5247.
Qualora la Violazione non sia stata ancora accertata e non siano iniziate attività di controllo o di contestazione, la norma prevede comunque l’istituto del ravvedimento operoso e stabilisce pertanto la riduzione delle sanzioni a un dodicesimo del minimo, se si salda il conto entro trenta giorni dalla scadenza naturale del versamento, a un decimo in caso di regolarizzazione entro un anno. I numeri per ravvedersi vanno dal 5301 al 5316.
Il codice 5214 è invece destinato ai concessionari abilitati alla raccolta delle scommesse sportive a quota fissa che hanno conseguito percentuali di restituzione in vincite inferiori all’80% e che sono quindi tenuti a versare al fisco il 20% della differenza lorda maturata. L’adempimento è entrato in vigore all’inizio dell’anno.
Due codici riguardano poi l’elenco degli incaricati della raccolta delle giocate: uno (5216) va utilizzato per il versamento annuale di 100 euro per l’iscrizione nell’elenco; l’altro (5253) per pagare la sanzione di 10.000 euro, dovuta da ciascun contraente nel caso in cui i concessionari della rete telematica violino il divieto di intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell’elenco.
Infine, con il 5217, i soggetti colpiti da sanzione, che - avendone fatto richiesta perché in condizioni economiche disagiate - sono stati autorizzati a dilazionarne il pagamento in un numero di rate compreso tra tre e trenta, versano gli interessi dovuti per la rateizzazione.
Scarica la Risoluzione n. 23/E:

giovedì 24 febbraio 2011

Comunicazioni dati iva 2011: invio entro lunedì 28 febbraio 2011

Scadenza in arrivo per la comunicazione annuale dati Iva. Entro il 28 febbraio, i titolari di partita Iva dovranno provvedere all’invio in modalità telematica, tramite l’apposito modello disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate o su quello del ministero dell’Economia e Finanze.
Le informazioni inviate servono a quantificare le “risorse proprie” che ogni Stato deve versare al bilancio Ue.
Sono esonerati dall’adempimento, i contribuenti che anticipano la dichiarazione Iva, presentandola entro febbraio. La novità di quest’anno è che tale possibilità è estesa a tutti i contribuenti, a prescindere se hanno un saldo a credito o a debito: la circolare 1/2011, infatti, ha eliminato la disparità di trattamento che si veniva a creare tra i soggetti che, avendo un credito Iva potevano trasmettere la dichiarazione in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non potevano usufruire di tale agevolazione.
Nella comunicazione vanno indicate tutte le operazioni effettuate nel corso dell’anno e, quindi, le risultanze delle liquidazioni periodiche o annuali, in modo da determinare l’Iva eventualmente dovuta o da utilizzare a credito senza tener conto delle possibili operazioni di rettifica e di conguaglio. Non si dovranno, invece, indicare le compensazioni effettuate nel corso dell’anno, l’Iva a credito risultante dal periodo precedente, i rimborsi infrannuali.
L’adempimento riguarda i titolari di partita Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili.
Alcune categorie sono, invece, esonerate dall’invio, come i contribuenti che per il 2010 non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (quelli che effettuano solo operazioni esenti, produttori agricoli con un volume inferiore a 7mila euro, esercenti di giochi che non hanno optato per l’Iva ordinaria, eccetera), le amministrazioni dello Stato, i Comuni, i consorzi, le comunità montane eccetera (vedi articolo 74, comma 1, del Tuir), coloro che sono sottoposti a procedure concorsuali, le persone fisiche che nel 2010 hanno avuto un volume d’affari non superiore a 25mila euro, i contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi e, come già ricordato, quelli che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.
Il mancato invio della comunicazione, o la sua presentazione con dati incompleti o inesatti, comporta una sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 23 febbraio 2011

Associazioni: riaperti i termini al 31 marzo 2011 per l’invio del modello EAS scaduto il 31 dicembre 2009

Il decreto mille proroghe (DL 225/2010) ha riaperto i termini scaduti il 31/12/2009 per inviare il modello EAS necessario per mantenere le agevolazioni fiscali per gli enti no profit.
Il nuovo termine è' stato fissato al 31 marzo 2011
La notizia non è di poco conto, visto che il modello fornisce all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali ed è obbligatorio per beneficiare delle norme di defiscalizzazione di quote sociali e corrispettivi da soci. In altri termini l'associazione che, essendo tenuta alla compilazione, non rispetti la scadenza, non potrà avvalersi della defiscalizzazione (Ires e Iva) di queste entrate e verrà considerata ente commerciale.
La riapertura dei termini riguarda pertanto tutti gli enti associativi, sia quelli già costituiti al 02/11/2009 sia quelli costituiti successivamente che non avevano effettuato la comunicazione entro il 31/12/209 o entro 60 giorni dalla costituzione e fino al 30/01/2011 (ovvero fino a 60 giorni prima del 31/03/2011).
Cos'è il modello Eas
L'adempimento è stato introdotto dall'articolo 30 del decreto legge 185/2008: gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, per poter continuare a fruire dei benefici di legge (non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi - articolo 148 del Tuir e articolo 4 del Dpr 633/1972), devono possedere i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, per consentire gli opportuni controlli.
Per l'invio della prima comunicazione (modello Eas), i soggetti interessati hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2009. Ogni anno è necessario segnalare eventuali variazioni intervenute dopo la presentazione del modello e, comunque, entro lo scorso anno. Infatti, come previsto dal provvedimento direttoriale del 2/9/2009 di approvazione del modello, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, l'Eas dev'essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Per l'invio della comunicazione - nella quale vanno inseriti tutti i dati richiesti dal modello, anche quelli non variati - va utilizzato il prodotto informatico "ModelloEas", reperibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.
Infine, va ricordato che, nel caso in cui l'associazione perda i requisiti per usufruire dei benefici fiscali, il modello Eas va ripresentato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione "Perdita dei requisiti".
Soggetti obbligati ed esonerati
A tal proposito ricordiamo che sul sito dell’agenzia delle Entrate viene fornito l’elenco dei soggetti obbligati all’adempimento e tutte le informazioni
Sono pertanto esonerati dalla comunicazione dei dati:
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette)
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili)
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali.
- le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)
Possono presentare il modello Eas con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto)
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro)
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

martedì 22 febbraio 2011

Compensazioni dei ruoli con crediti erariali: istituito il codice tributo da utilizzare con f24 ed operative le disposizioni

RUOL è il codice tributo – istituito dalla risoluzione n. 18/E del 21 febbraio – per compensare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali (vi rientrano anche l’Irap e le addizionali alle imposte dirette) con crediti relativi alle stesse imposte.
L’operazione va effettuata utilizzando il modello “F24 Accise”, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il codice va esposto nella sezione “Accise/monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”. Nel campo “ente” deve essere indicata la lettera “R”, in “prov” va riportata la sigla della provincia di competenza dell’agente di riscossione che ha in carico il debito, mentre non devono essere valorizzati i campi “codice identificativo”, “mese” e “anno di riferimento”.
Diventano pertanto pienamente operative le disposizioni contenute nell’articolo 31 del decreto legge 78/2010, che, da un lato, ha sancito il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali è scaduto il termine di pagamento (pena l’applicazione di una sanzione del 50% dell’importo indebitamente compensato), e, dall’altro, ha introdotto la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.
L’istituzione del codice tributo fa seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 18, dell’atteso decreto del ministero dell’economia e delle Finanze, che detta la disciplina attuativa delle norme in questione. In particolare, il provvedimento precisa che possono essere oggetto di compensazione anche gli oneri accessori delle imposte erariali iscritte a ruolo, quindi le sanzioni, gli interessi, ma anche gli aggi e le altre spese a favore dell’agente della riscossione. Inoltre, saranno compensabili anche le somme indicate negli avvisi di accertamento che, a partire dal mese di luglio, diventerà titolo esecutivo, come previsto dallo stesso decreto legge 78/2010.
In caso di compensazione parziale delle somme dovute, il contribuente deve comunicare preventivamente all’agente della riscossione le imposte che vuole estinguere. In assenza di comunicazione, l’agente provvederà all’imputazione in base alle regole dell’articolo 31 del Dpr 602/1973, partendo dalle rate più vecchie.
Se il pagamento tramite compensazione risulta superiore alle somme dovute, il contribuente, per ottenere il rimborso della parte eccedente, deve presentare istanza direttamente all’agente della riscossione.
Riferendosi ai crediti Iva, il decreto ministeriale puntualizza che continua ad applicarsi il controllo preventivo disposto dall’articolo 10 del decreto legge n. 78/2009. Vale a dire che l’utilizzo in compensazione di crediti superiori a 10.000 euro annui è possibile solo dopo la presentazione della dichiarazione dalla quale risulta il credito ed esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; inoltre, per i crediti oltre i 15.000 euro, la dichiarazione deve recare il visto di conformità di un professionista abilitato.
Il via libera alle compensazioni tra ruoli e crediti erariali rende pienamente operativa l’altra disposizione in materia introdotta dalla manovra 2010, che - come già accennato - vieta ai contribuenti con debiti fiscali scaduti per importi superiori a 1.500 euro di utilizzare in compensazione crediti erariali e punisce l’inosservanza di tale norma con una sanzione pari al 50% dell’importo compensato indebitamente. A tal proposito, si ricorda che l’Agenzia delle entrate, proprio in attesa del decreto ministeriale che desse il via libera alla compensazione tra ruoli e crediti erariali, aveva temporaneamente sospeso l’applicazione delle sanzioni, “sempre che l’utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale” (comunicato stampa del 14 gennaio).
Fonte: Fisco Oggi
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Risoluzione del 21/02/2011 n. 18 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
Istituzione del codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
L’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
L’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
•“RUOL” denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.
Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”. Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.
Decreto del 10 febbraio 2011 - Min. Economia e Finanze
Modalita' di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante i crediti relativi alle stesse imposte ai sensi dell' articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2011
Preambolo - Preambolo
IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 31, comma 1, in materia di «Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi» il quale dispone che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' per l'esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l'art. 29 in materia di «concentrazione della riscossione nell'accertamento», il quale dispone che gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, costituiscono essi stessi atto esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni» e, in particolare, il Capo III, recante «Disposizioni in materia di riscossione»;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il «Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, concernente «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, con la legge del 2 dicembre 2005, n. 248 e, in particolare, l'art. 3, recante «Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione»;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare, l'art. 37, comma 49, in materia di trasmissione telematica dei modelli F24;
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, in particolare, l'art. 10, in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'art. 27, in materia di accertamenti e controllo dei crediti utilizzati in compensazione;
Decreta:
Art. 1 Pagamento dei debiti per imposte erariali mediante compensazione
1. Ai sensi dell'art. 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali, e' effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Il pagamento di cui al comma 1 e' ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonche' per le imposte erariali la cui riscossione e' affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122.
Art. 2 Modalita' di effettuazione dei pagamenti
1. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti indicando la provincia dell'ambito di competenza dell'agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico.
2. Con successiva risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1.
3. Gli agenti della riscossione e l'Agenzia delle entrate possono stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24, in nome e per conto dei contribuenti, mediante il servizio Entratel.
Art. 3 Ripartizione delle somme riscosse
1. La struttura di gestione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede all'accreditamento delle somme riscosse in favore dell'agente della riscossione, sulla base della provincia indicata ai sensi dell'art. 2, comma 1.
2. Le somme sono accreditate su apposite contabilita' speciali di nuova istituzione, intestate agli agenti della riscossione ed aperte presso le competenti sezioni di Tesoreria dello Stato.
Art. 4 Imputazione dei pagamenti
1. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, il contribuente e' tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalita' definite dall'agente della riscossione stesso.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1 ed in ogni altro caso, l'imputazione dei pagamenti e' effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Art. 5 Rimborso dei versamenti eccedenti
1. Ove il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso dell'eccedenza versata e' effettuato dall'agente della riscossione utilizzando i fondi ricevuti ai sensi dell'art. 3, del presente decreto previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente.
2. Ai fini dell'erogazione del rimborso di cui al comma 1, l'agente della riscossione verifica presso la pubblica amministrazione competente l'effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.
Art. 6 Disposizioni finali
1. Le somme accreditate nelle contabilita' speciali di cui all'art. 3 del presente decreto, che al 31 dicembre di ogni anno risultano non imputate, restano a disposizione degli agenti della riscossione, per consentire l'espletamento delle attivita' di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.
2. Restano ferme le disposizioni emanate in materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA, di cui all'art. 10 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122, nonche' di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalita' telematiche, di cui all'art. 37, comma 49, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

lunedì 21 febbraio 2011

Compensazioni dei ruoli : pubblicato il decreto che con consente la compensazione delle imposte in presenza di ruoli scaduti

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio, è stato finalmente pubblicato il decreto attuativo, previsto dal terzo periodo del primo comma dell’articolo 31 del DL 78/2010, che attribuisce ai contribuenti la possibilità di far fronte al pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali con la compensazione nell’ambito del modello F24.
Il provvedimento era particolarmente atteso in quanto, alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa del 14 gennaio scorso, la presenza di importi iscritti a ruolo per imposte erariali “blocca” la compensazione fino a quando il contribuente non assolve i debiti scaduti (anche se, in attesa dell’emanazione del decreto, è stata concessa la facoltà di procedere alla compensazione per la parte dei crediti eccedente tali ammontari).
A partire dalla prossima scadenza di versamento del 16 marzo, quindi, i contribuenti con ruoli scaduti avranno il divieto di utilizzare i crediti erariali in compensazione, anche se “esuberanti”, se non dopo averli utilizzati per onorare il debito nei confronti dell’erario.
Il decreto attuativo fa riferimento alla possibilità di effettuare il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, ma non stabilisce che cosa si debba intendere con l’accezione di “imposte erariali”: al riguardo la relazione illustrativa indica come si debbano ritenere oggetto di compensazione anche l’Irap e le addizionali ai tributi diretti, “similmente a quanto avviene nell’utilizzo del modello F24”.
Nel testo del provvedimento viene invece fatto esplicito riferimento al fatto che il meccanismo della compensazione si applicherà anche nel nuovo sistema di riscossione che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio: gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed Iva costituiranno titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente e risulteranno quindi compensabili le imposte erariali (e relativi accessori) risultanti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione.
Il secondo comma dell’articolo 1 del decreto stabilisce che la compensazione è ammessa anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, e quindi per sanzioni e interessi, così come per aggi e spese a favore dell’agente della riscossione, che sono espressamente menzionate; il provvedimento non fa esplicito riferimento agli interessi di mora, ma si ritiene che debbano essere ricompresi anch’essi.
Per quanto riguarda le modalità di effettuazione della compensazione, in base a quanto previsto dall’articolo 2, i contribuenti dovranno indicare nel modello F24, per ciascun pagamento effettuato tramite compensazione, la provincia dell’ambito di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare, mentre una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate provvederà ad istituire i codici tributo da utilizzare.
Il decreto prevede inoltre che gli agenti della riscossione e l’Agenzia potranno stipulare apposita convenzione per la trasmissione telematica dei modelli F24 per conto dei contribuenti utilizzando il servizio Entratel: il contribuente potrà quindi conferire al concessionario apposita autorizzazione all’invio del modello F24 tramite il canale Entratel in suo nome e per suo conto, procedendo così all’effettuazione della compensazione, oppure potrà scegliere di provvedere direttamente o per il tramite di un professionista.
Il pagamento dell’importo iscritto a ruolo tramite compensazione può avvenire anche in modo parziale ed in questo caso il contribuente, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto, è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere.
Laddove si riscontrino versamenti eccedenti l’ammontare del debito, l’articolo 5 del provvedimento stabilisce che l’istanza per il rimborso non dovrà essere inoltrata all’Agenzia, ma direttamente al concessionario: a tal fine, la norma impone all’agente della riscossione la verifica presso l’amministrazione competente circa l’effettiva sussistenza del credito utilizzato dal contribuente in compensazione.
Il nuovo sistema si deve “interfacciare” con i vincoli già esistenti nel sistema, ed al riguardo l’articolo 6 precisa come rimangano comunque in vigore le disposizioni relative al controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti Iva e l’obbligo per i titolari di partita Iva di presentare i modelli F24 esclusivamente in via telematica.
Fonte: Eutekne

venerdì 18 febbraio 2011

Reti di imprese: vantaggi fiscali fino a un milione di euro per ogni azienda che vi partecipa

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella circolare 4/2011, emanata lo scorso 15 febbraio che non ha mancato di esaminare una delle novità assolute nel panorama non solo fiscale della legislazione italiana contenute nel DL 78/2010, rappresentata dalla disciplina delle reti di imprese.
Preso atto che la scorsa settimana la Commissione europea ha considerato ammissibili le agevolazioni previste dall'art. 42, D.L. n. 78/2010 per le reti d'imprese poiché non costituiscono un aiuto di Stato.
Allo stato attuale, la fiscalità delle reti rimane demandata ad un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL 78/2010.
In attesa che le disposizioni attuative siano emanate (esse regoleranno, tra l’altro, anche i criteri per la ripartizione dei benefici fiscali, per i quali i fondi sono contingentati), la circolare offre comunque alcuni spunti di interesse per le imprese che intendano sottoscrivere un contratto di rete.
Parte della circolare è, infatti, dedicata all’agevolazione per gli utili accantonati ad un’apposita riserva di patrimonio netto e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Sul punto, la circolare specifica che il limite di un milione di euro previsto dalla norma per l’entità degli utili agevolabili è da ritenersi riferito a ciascuna impresa, e non alla rete nel suo complesso; ne consegue, ad esempio, che se tre imprese partecipano alla rete e ciascuna di essa accantona 800.000 euro per gli investimenti da eseguire in comune, ciascuna impresa potrà beneficiare in pieno dell’agevolazione, essendo la somma accantonata da ciascuna impresa singolarmente considerata inferiore alla soglia massima.
Il limite è, inoltre, previsto per ciascun periodo d’imposta: se, quindi, le stesse imprese accantonano nell’esercizio successivo ulteriori utili destinati agli investimenti comuni, beneficeranno nuovamente dell’agevolazione, in ragione degli utili destinati a riserva nel secondo esercizio.
Sospensione d’imposta solo temporanea
L’Agenzia delle Entrate ricorda poi opportunamente che si tratta di una sospensione d’imposta temporanea, che cessa nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite ovvero nel quale viene meno l’adesione al contratto di rete. In questo esercizio, l’ammontare accantonato concorre alla formazione del reddito d’impresa, ma non della base imponibile IRAP, essendo il tributo regionale estraneo alle agevolazioni in commento. La circolare non chiarisce, tuttavia, se esistano o meno priorità negli utilizzi di tale riserva che debbano essere rispettate ai fini fiscali.
Se, infatti, esistessero perdite pregresse e la riserva in questione fosse immediatamente utilizzabile per la relativa copertura senza obblighi di reintegro, lo stato di sospensione cesserebbe tout court, con la conseguente trasformazione di un beneficio fiscale temporaneo in un beneficio fiscale definitivamente acquisito.
Ulteriori problematiche si pongono per il caso del “venir meno del contratto di rete”: posto che per tale contratto è prevista una durata, non è chiaro se questa locuzione ricomprenda la scadenza naturale del contratto (nel qual caso il beneficio verrebbe sempre recuperato dall’Erario, fatto salvo il caso in cui la riserva non sia stata nel frattempo utilizzata a copertura delle perdite) o se si riferisca, al contrario, ai soli casi di recesso anticipato (soluzione, quest’ultima, che potrebbe concretamente agevolare l’istituto in esame sotto il profilo fiscale).
Appare interessante anche il passo in cui l’Agenzia chiarisce che le reti di imprese non hanno autonoma soggettività tributaria. Come poteva, del resto, evincersi dalla struttura dei modelli UNICO 2011 e dalle relative istruzioni, la rete non deve presentare una autonoma dichiarazione. Al contrario, ciascuna delle imprese partecipanti continua a presentare la propria dichiarazione (in quanto l’adesione al contratto di rete non fa venir meno la soggettività passiva in capo ai partecipanti), compilando l’apposito prospetto previsto in caso di vigenza del contratto di rete.
Si ricorda, da ultimo, che l’agevolazione compete solo sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012; appare, quindi, essenziale che le disposizioni attuative vengano emanate al più presto, compatibilmente con le autorizzazioni comunitarie al regime in commento.

Opzione IRAP: entro il 1 marzo 2011 l’opzione per la determinazione dell’imponibile con le regole delle società di capitali

Entro il 1° marzo prossimo, società di persone e persone fisiche esercenti attività commerciali possono effettuare l'opzione per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali. Infatti, il termine è fissato entro 60 giorni dall'inizio del periodo d'imposta: pertanto, chi intende applicare le regole previste per le società di capitali dal periodo d'imposta 2011, deve effettuare l'opzione entro il 1° marzo 2011.
Due sono gli aspetti cui occorre fare attenzione:
•l’esercizio dell’opzione, entro il 1° marzo, è riservato alle imprese individuali e le società di persone che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare, in regime di contabilità ordinaria;
•l’opzione è irrevocabile per tre periodi d’imposta (Agenzia delle Entrate, provvedimento 29 maggio 2008, n. prot. 86175/2008
Modalità operative e aspetti particolari
Il da utilizzare per la comunicazione dell’opzione, che va fatta esclusivamente in via telematica, è stato approvato con il provvedimento 31 marzo 2008, mentre con il provvedimento Agenzia delle Entrate 24 luglio 2008, n. prot. 104390/08 sono state approvate le per la trasmissione telematica dei dati.
Per le società di persone neo-costituite, l’opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità può essere esercitata, come previsto per l’esercizio dell’opzione a regime, entro 60 giorni dall’inizio del primo periodo di imposta.
Per gli imprenditori individuali che iniziano l’attività in corso d’anno, l’opzione può essere esercitata in relazione a tale periodo di imposta entro 60 giorni dalla data di inizio dell’attività di cui all’art. 35, D.P.R. n. 633/1972.
Qualora un soggetto IRES che si trasforma in società di persone intenda mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui si discute, dovrà esercitare l’opzione entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione medesima.
In caso di mancato esercizio dell’opzione, si intenderà “naturalmente” ed automaticamente adottato il regime “naturale” previsto per i soggetti IRPEF. Resta ferma in tal caso la possibilità di optare per l’applicazione del regime di cui si discute nei termini “ordinari”, ossia entro 60 giorni dall’inizio del periodo d’imposta.
In caso di trasformazione di società di persone in società di capitali, invece, non è necessaria alcuna comunicazione, atteso che queste ultime determinano la base imponibile esclusivamente in base alle regole previste per i soggetti IRES, a prescindere dalle modalità di determinazione della base imponibile in precedenza applicate dalla società trasformanda.
Al termine del triennio, l’opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l’impresa non opti per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole esposte in precedenza; anche in questo caso, l’opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile.
Al riguardo, con la circolare 28 ottobre 2008, n. 60/E (cfr. "", il Quotidiano IPSOA del 29 ottobre 2008), è stato precisato che, per effetto del vincolo triennale dell’opzione esercitata, il contribuente è obbligato a mantenere, per lo stesso periodo di validità dell’opzione, il regime di contabilità ordinaria.
L’esercizio della revoca dell’opzione precedentemente comunicata non preclude la possibilità per il contribuente di modificare il proprio regime contabile.
Inoltre, ai fini della possibilità di esercitare l’opzione in questione, a nulla rileva la circostanza che i soggetti IRPEF adottino il regime di contabilità ordinaria per scelta, così come prescritto ai sensi dell’art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973 e non per obbligo ai sensi dell’art. 14 del menzionato D.P.R. n. 600/1973.
Cosa cambia con l’opzione
Il regime “naturale” IRAP per le società di persone (società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate) e per le persone fisiche esercenti attività commerciali, prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo TUIR, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Inoltre, non sono deducibili:
•le spese per il personale dipendente e assimilato;
•i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
•i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
•i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
•gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
•la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
•le perdite su crediti;
•l’ICI. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.
Effettuando l’opzione, invece, tali soggetti possono determinare il valore della produzione da assoggettare a IRAP come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
Anche in tal caso, tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione:
•le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell’art. 2425 c.c.;
•i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
•i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
•i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;
•gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
•la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;
•le perdite su crediti;
•l’ICI.
Fonte: Eutekne

mercoledì 16 febbraio 2011

Scadenze fiscali e contributive del 16 febbraio 2011

RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS COLLABORATORI
Versamento dei contributi previdenziali per i collaboratori a progetto, occasionali e associati in partecipazione corrisposti nel mese precedente
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
Predisposizione del modello per il calcolo e pagamento del premio INAIL
LIBRO UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente
TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE
Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE
Termine per procedere alla liquidazione nonché al versamento dell'imposta eventualmente a debito
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI - quota fissa sul minimale
Versamento dei contributi IVS da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti (quota fissa sul reddito minimale)
Fonte: seac

martedì 15 febbraio 2011

CUD 2011 ed altre attestazioni dei redditi 2010: entro il 28 febbraio 2011 la consegna

Con l’arrivo del Cud 2011, del Cupe e della certificazione dei compensi corrisposti inizia la stagione della dichiarazione dei redditi percepiti nel 2010.
È il prossimo 28 febbraio il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta, siano essi datori di lavoro pubblico o privato, e gli enti pensionistici devono consegnare ai propri dipendenti o pensionati i diversi modelli dichiarativi dei redditi erogati nello scorso anno.
Il Cud
Il Cud 2011, unico modello di carattere fiscale/previdenziale, in quanto contiene anche i dati previdenziali e assistenziali relativi ai contributi versati o dovuti all’Inps e all’Inpdap, deve essere consegnato in duplice copia agli interessati.
Riguarda i redditi di lavoro dipendente, quelli assimilati e i redditi di pensione. Nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente 2011 sono riportati tutti gli introiti percepiti dal contribuente nell’anno d’imposta 2010 assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e a imposta sostitutiva, le ritenute d’acconto eseguite dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico e le detrazioni effettuate.
La trasmissione del Cud può avvenire in formato elettronico a condizione che il ricevente abbia la possibilità di ricevere e stampare l’elaborato; nel caso in cui il Cud vada consegnato agli eredi, o il dipendente abbia cessato il proprio rapporto di lavoro, “scatta” l’obbligatorietà della consegna in formato cartaceo.
Il modello di quest’anno ha subito delle modifiche, in particolare nella parte B riservata ai dati fiscali, per recepire le novità normative introdotte nel 2010:
- il codice BC, da introdurre nel campo riservato alle annotazioni, che va utilizzato per l’indicazione degli importi che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90%) di docenti e ricercatori
- per le somme erogate sotto forma di stock option, soggette - per la parte eccedente il triplo della parte fissa della retribuzione - all’addizionale del 10%, nel medesimo campo delle annotazioni è specificato il nuovo codice BL che indica l’ammontare delle remunerazioni e la relativa imposta operata
- tre codici per i lavoratori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009: BT per gli importi sospesi relativi al rapporto di lavoro, per i quali c’è stata la ripresa, ma che non sono stati versati dal sostituto; BU per gli importi sospesi relativi all’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa, ma che non sono stati versati dal sostituto; BV per gli importi riguardanti il rapporto di lavoro e l’assistenza fiscale prestata, per i quali c’è stata la ripresa e sono stati versati dal sostituto
- il codice BS serve a indicare l’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef certificato nel Cud 2010, ma non effettuato a seguito della sospensione riconosciuta per eventi eccezionali
- alla detassazione del lavoro notturno, ammesso alla tassazione sostitutiva del 10%, sono stati riservati cinque nuovi campi
- per gli operatori del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, a cui è stata riconfermata una riduzione dell’Irpef sul salario accessorio, nella sezione “compensi relativi agli anni precedenti soggetti a tassazione separata” sono stati inseriti due nuovi punti per gestire l’eventuale eccedenza per incapienza dell’imposta.
Il Cupe
La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere anch’essa rilasciata entro il 28 febbraio ai soci, residenti nel territorio dello Stato, di società di capitali, residenti e non residenti, dai quali percepiscano utili in qualunque forma corrisposti.
Il Cupe viene rilasciato, tra gli altri, da società e enti emittenti, casse incaricate del pagamento di utili o altri proventi equiparati, società fiduciarie, imprese di investimento e agenti di cambio, qualsiasi altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da titoli e azioni.
Destinatario della certificazione degli utili e dei compensi equiparati è anche chi percepisce proventi da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione e contratti di cointeressenza.
La certificazione dei compensi di lavoro autonomo
Anche la certificazione delle somme corrisposte nell’anno 2010 e assoggettate a ritenuta d’acconto per prestazioni di lavoro autonomo (anche occasionale) e delle provvigioni ad agenti, rappresentanti e venditori porta a porta va inviata agli interessati entro il 28 febbraio.
La certificazione deve contenere i dati anagrafici e identificativi sia di chi eroga i compensi sia del percettore, la causale del pagamento, l’ammontare lordo delle somme corrisposte e l’importo delle ritenute operate.

lunedì 14 febbraio 2011

Consorzi con attività esterna: entro il 1 marzo 2011 il deposito della “situazione patrimoniale 2010” in formato XBRL

Ai sensi dell’art. 2615 bis del codice civile, i consorzi, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono depositare al registro delle imprese la loro situazione patrimoniale.
Come chiarito anche da Unioncamere nella sua nota del 22.12.2010, la situazione patrimoniale dei consorzi deve essere depositata in formato XBRL.
La pratica di deposito della situazioni patrimoniale dovrà contenere:
• il prospetto contabile, costituito da stato patrimoniale e conto economico, codificato esclusivamente in formato XBRL sulla base della vigente tassonomia compilando le sole voci di tassonomia effettivamente presenti nel prospetto contabile;
• la nota integrativa, che non potendo essere ancora resa nel nuovo formato elettronico elaborabile, sarà invece prodotta in formato PDF/A.
Il prospetto contabile in formato PDF/A dovrà essere allegato alla pratica di deposito in aggiunta al file in formato XBRL, solo nell'ipotesi in cui la vigente tassonomia non sia giudicata compatibile, per la particolare situazione aziendale, con i principi di chiarezza, correttezza e verità di cui all’art. 2423 c.c.; in questo caso è necessario indicare le motivazioni del doppio deposito in calce alla nota integrativa.
Redazione dell’istanza
L’utente dovrà produrre un’istanza XBRL relativa al prospetto contabile, nel rispetto della tassonomia di riferimento, utilizzando uno dei software disponibili sul mercato che preveda la funzione di generazione dell’istanza XBRL o gli strumenti gratuiti messi a disposizione da Infocamere sul sito http://webtelemaco.infocamere.it, sezione Bilanci Xbrl dove è possibile reperire:
1. un software gratuito per la compilazione dell’istanza XBRL, a partire dalla imputazione manuale dei valori in un apposito foglio di calcolo, oppure tramite la loro importazione da un software gestionale. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale d'uso;
2. il servizio on-line TEBE per la validazione dell’istanza XBRL e la sua visualizzazione in formato HTML o, per il solo PDF, in Inglese, Francese e Tedesco oltre che in Italiano;
3. un software scaricabile sul proprio personal computer per visualizzare l’istanza XBRL in formato HTML;
4. la documentazione necessaria per la predisposizione della pratica per il deposito.
Il file generato, contenente l’istanza XBRL, avrà sempre l'estensione : XBRL.
Validazione e visualizzazione dell’istanza
Qualunque sia lo strumento utilizzato per la generazione dell’istanza XBRL, per verificarne la correttezza e garantire il buon esito della spedizione al Registro delle Imprese, è buona prassi provvedere alla sua verifica formale (validazione).
Sul sito Telemaco, alla sezione Bilanci>Xbrl è disponibile lo strumento gratuito TEBE che consente la verifica della correttezza formale dell’istanza XBRL (rispetto della tassonomia, quadratura delle voci di bilancio, ecc.).
L’Osservatorio permanente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dell’ Unioncamere ha reso pubblico nel mese di dicembre 2009 un proprio studio circa le modalità di deposito della “situazione patrimoniale” dei consorzi con attività esterna al Registro delle Imprese.
In vista dell’avvicinarsi della scadenza pubblicitaria per l’anno 2011 l’Osservatorio richiama i contenuti dello studio sopra citato e conferma l’obbligo di utilizzo del formato elettronico elaborabile (XBRL), così come disciplinato dal D.P.C.M. 10 dicembre 2008, anche per la “situazione patrimoniali” dei consorzi con attività esterna, ai sensi dell’articolo 2615 bis del codice civile.
Infatti, l’espressione “situazione patrimoniale” contenuta nel codice civile equivale a quella del bilancio delle società di cui all’articolo 2423 c.c. in forza del richiamo letterale contenuto nell’articolo 2615 bis c.c. alle “norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni”, il quale comprende, oltre allo stato patrimoniale anche il conto economico e la nota integrativa.
L’osservatorio permanente CNDCEC – Unioncamere ritiene, pertanto, che l’obbligo di adottare le modalità di presentazione nel formato elettronico elaborabile (XBRL) si applica anche ai consorzi con attività esterna i quali devono depositare presso gli uffici del Registro delle imprese le tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale, compilate secondo lo standard XBRL sopra richiamato.

Compensazione dei ruoli: firmato il decreto e compensabili i ruoli per Irpef, Ires, Irap, addizionali e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011

Firmato il decreto “compensa ruoli”. La notizia arriva con un comunicato diramato oggi dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Via libera, dunque, al pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione in F24. Per la piena operatività si attende, ora, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e l’istituzione dei codici tributo ad hoc, da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle anticipazioni contenute nel comunicato si legge che sono compensabili anche l’Irap, le addizionali e gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, gli importi spettanti all’agente della riscossione e le somme indicate negli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2011. Questo in considerazione del fatto che, da tale data, la cartella di pagamento verrà soppiantata dall’avviso, “esecutivo” dopo sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Il decreto è stato predisposto in attuazione della norma contenuta nell’articolo 31 del Dl 78/2010 che al primo comma ammette il pagamento “… anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze …”.
Al contribuente che estingue solo una parte dei debiti iscritti a ruolo conviene comunicare all’agente della riscossione di quali debiti si tratta, altrimenti sarà lo stesso agente a imputare i pagamenti a determinate posizioni debitorie.
Infine, un accenno alla compensazione dei crediti Iva. Su questi la cautela non è mai troppa, pertanto, la loro utilizzazione resta subordinata a un controllo preventivo.
COMUNICATO STAMPA
Il Direttore Generale delle Finanze ha firmato il decreto con il quale sono stabilite le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e oneri accessori mediante i crediti relativi alle stesse imposte che sarà efficace dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il decreto, emanato in attuazione dell’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, prevede che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali si effettui mediante compensazione secondo il sistema del versamento unificato. Sono oggetto di compensazione anche l’IRAP e le addizionali alle imposte dirette, come avviene nell’utilizzo del modello F24. Il pagamento in compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte dirette, compresi gli aggi spettanti all’agente della riscossione e le spese dallo stesso sostenute, nonché per le imposte erariali scaturenti dagli accertamenti esecutivi da riscuotere mediante l’agente della riscossione ai sensi dell’art. 29 del decreto legge n. 78 del 2010. Saranno quindi oggetto di compensazione le somme di cui agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle entrate per le imposte sui redditi e per l’imposta sul valore aggiunto e le relative sanzioni: tali avvisi costituiscono, a decorrere dal 1° luglio 2011, titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica al contribuente.
Si stabilisce, inoltre, che i pagamenti in compensazione avvengano indicando nel modello F24 la provincia di competenza dell’agente della riscossione che ha in carico il debito che si intende compensare. I codici tributo da utilizzare per i pagamenti saranno istituiti con risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di compensazione parziale, il decreto prevede che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all’agente della riscossione, le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti. In assenza della comunicazione l’imputazione è effettuata dall’agente della riscossione.
Infine, è disciplinato il rimborso da parte dell’agente della riscossione dei versamenti eccedenti il debito.
Restano ferme le disposizioni in materia di controllo preventivo dell’utilizzo in compensazione dei crediti IVA, nonché di obbligo, per i titolari di partita IVA, di presentazione dei modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche.

Autoliquidazione INAIL 2011: scade il 16 fennraio 2011 il termine per l’invio dell’autoliquidazione cartacea e per il pagamento del premio

Il 16 febbraio 2011 scade il termine per il pagamento dei premi assicurativi da parte dei datori di lavoro
Anche quest’anno, entro il 16 febbraio, i datori di lavoro dovranno effettuare l’autoliquidazione del premio all’INAIL adempiendo di fatto ai seguenti obblighi: comunicazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2010; calcolo del premio anticipato (c.d. rata) per il 2011 e conguaglio per l’anno precedente (c.d. regolazione); conteggio del premio di autoliquidazione scaturito dalla somma algebrica della rata anticipata e della regolazione; infine, pagamento del premio di autoliquidazione utilizzando il Modello F24. La dichiarazione delle retribuzioni avviene con il modello 1031, in formato cartaceo o telematico, nel quale vanno indicati i dati retributivi per il calcolo del premio. Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista.
Nel caso in cui si intenda effettuare l’adempimento attraverso la procedura telematica, l’INAIL rende disponibile una serie di servizi sul sito www.inail.it - Punto Cliente. In particolare, è possibile la visualizzazione e stampa delle basi di calcolo, la richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico, l’invio telematico “dichiarazione salari” e infine l’utilizzo dell’applicativo “AL.P.I. on line” (AutoLiquidazione Premi INAIL on line), per effettuare con procedura guidata tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
Per scaricare le istruzioni all’autoliquidazione inail:
Presentazione entro il 16 marzo se avviene in via telematica
A tal proposito si ricorda che le dichiarazioni delle retribuzioni inoltrate all’INAIL con modalità telematica possono essere presentate entro il 16 marzo 2011, anziché il 16 febbraio, fermo restando che il pagamento dei premi deve essere comunque effettuato entro il 16 febbraio 2011 .
Ricordiamo che la violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL, nei termini previsti, l’ammontare delle retribuzioni effettivamente erogate nel periodo assicurativo viene punita con la sanzione amministrativa di € 770 - € 250 in misura ridotta, € 125 in misura minima – se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto, così come previsto dagli artt. 28 e 195 del DPR n. 1124/1965.
Come già anticipato, il pagamento del premio di autoliquidazione INAIL e dei contributi associativi deve essere effettuato compilando la Sezione altri enti previdenziali ed assicurativi - INAIL del modello di pagamento unificato F24 oppure, nel caso degli Enti e degli Organismi pubblici, con la compilazione del modello di pagamento F24 EP.
Per il datore di lavoro c’è, ad ogni modo, la possibilità di effettuare il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione in quattro rate trimestrali con applicazione di interessi. È, infatti, possibile avvalersi del beneficio della rateazione barrando l’apposita casella “SI” presente nel modulo 1031, ma solo nel caso in cui si acceda per la prima volta a questo beneficio e comunque qualora non si sia già espressa analoga volontà nella precedente autoliquidazione.
In termini operativi, il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 febbraio 2011 versando il 25% dell’importo complessivamente dovuto, mentre le rate successive dovranno essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 con la relativa maggiorazione degli interessi. A tal proposito, il tasso di interesse da applicare viene fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente. Per l’Autoliquidazione INAIL 2010/2011, il tasso di interesse da applicare alla seconda, terza e quarta rata è stato fissato nella misura del 2,10%.
Inoltre, c’è la possibilità per i datori di lavoro di beneficiare di particolari riduzioni contributive, tra le quali segnaliamo a titolo esemplificativo e non esaustivo: la riduzione per il settore edile pari all’11,50%; la riduzione del 14,50% applicata ai premi speciali unitari per le imprese artigiane del settore autotrasporto; la riduzione dell’80% per il settore della pesca; una riduzione contributiva pari al 50% del premio assicurativo per il reimpiego di personale con qualifica dirigenziale, eccetera. Altri significativi incentivi o riduzioni sono previsti per l’inserimento dei disabili, per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo, nonché per la stipula di contratti di formazione e lavoro e contratti di inserimento. Infine, si segnala che per aiutare e facilitare le aziende nell’adempimento dell’Autoliquidazione INAIL, l’Istituto ha appositamente predisposto una guida online sul proprio sito internet.
Fonte: Eutekne

martedì 8 febbraio 2011

Locazioni immobiliari: ravvedimento più caro dal 1 febbraio 2011

La Legge di stabilità 2011 (Legge n. 220/2010) ha previsto un inasprimento delle sanzioni indicate dall'art. 13 Legge n. 472/1997, ossia nei casi in cui il contribuente utilizzi gli strumenti previsti per sanare la propria posizione con il Fisco mediante ravvedimento operoso; la riforma si applica alle violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Nel caso di omissione della richiesta di registrazione del contratto di locazione la posizione del contribuente può essere sanata con il ravvedimento operoso:
- con la sanzione ridotta ad 1/10 del minimo (ovvero 12%), se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista (per le violazioni compiute fino al 31/12/2011 la sanzione ridotta è pari al 10%);
- con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (ovvero 15%), qualora la regolarizzazione venga eseguita entro un anno dal termine di scadenza (per le violazioni compiute fino al 31/1/2011 la sanzione ridotta è pari al 12%).
Nel caso di omesso versamento dell'imposta di registro per le annualità successive alla prima, la sanzione per il tardivo versamento dell'imposta di registro, sarà pari:
se il pagamento viene eseguito entro i 30 giorni dalla scadenza prevista:
- a 1/12 del 30% (ovvero 2,5%) per le violazioni compiute fino al 31/01/2011;
- ad 1/10 del 30% (ovvero 3%) per le violazioni compiute dal 01/02/2011.
se il pagamento è effettuato entro un anno dalla scadenza prevista:
- a 1/10 del 30% (ovvero 3%), per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011;
- a 1/8 del 30% (ovvero 3,75%), per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011.
Fonte: Seac

lunedì 7 febbraio 2011

Certificati di malattia on-line: circolare INPS

L'INPS, con la Circolare n. 21 del 31 gennaio 2011, ricorda che l'articolo 25 della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro) prevede che i medici del SSN o con esso convenzionati sono tenuti ad inviare telematicamente all'Istituto i certificati attestanti la malattia dei lavoratori dei datori di lavoro privati.
L'INPS coglie occasione per rendere noto che le nuove disposizioni non apportano "alcuna innovazione per quanto concerne la normativa generale inerente la prestazione economica dell'indennità di malattia erogata dall'Inps ai lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 663/1979 convertito dalla legge n. 33/1980 e successive modificazioni. Pertanto, rimane sempre riconosciuta al lavoratore privato la possibilità di richiedere al proprio medico curante, anche qualora questi non sia un medico del SSN o con esso convenzionato, la certificazione attestante lo stato di incapacità lavorati."
fonte: seac

venerdì 4 febbraio 2011

Registro Pubblico delle Opposizioni: dal 1 febbraio 2011 stop alle telefonate commerciali da Telemarketing

Con Provvedimento 19 gennaio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24, il 31 gennaio 2011, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto le prescrizioni per il trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing, in caso di utilizzo del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni.
In seguito all'entrata in vigore delle nuove disposizioni:
- Le società che operano nel settore del telemarketing non potranno più contattare i numeri degli abbonati che si sono iscritti nel Registro;
- Se un abbonato ha chiesto a una determinata azienda di non essere più disturbato, quell’azienda dovrà rispettare la sua volontà anche se l’abbonato non si è iscritto al Registro;
- La singola azienda che abbia invece ricevuto in passato il consenso dell’abbonato a ricevere telefonate promozionali, potrà contattarlo, anche se questi è iscritto nel Registro. Tale consenso, che dovrà essere documentabile per iscritto al Garante, potrà comunque essere ritirato in qualunque momento.
In caso di violazioni sono soggette a sanzioni da 30mila a 180mila euro aumentabili, nei casi più gravi fino a 300mila euro.
Ma soprattutto, il Registro non interviene in alcun modo in tutti i canali comunicativi differenti da quello telefonico, ove vale sempre e comunque la regola della richiesta di consenso preventivo e informato da parte dell’utente. SMS ed email non rientrano dunque nei piani del Garante, la cui costituzione del Registro delle Opposizioni è un’idea formata esclusivamente attorno al mercato del telemarketing ed alle sue indiscrete incursioni nelle case degli italiani.
L’utenza che intende iscriversi al Registro pubblico delle opposizioni può accedere all’apposita sezione sul sito ufficiale e completare le operazioni indicate nella guida.

giovedì 3 febbraio 2011

Vies: consultabili on line le partite IVA degli operatori intracomunitari già in possesso dei requisiti al 30 gennaio 2011

Sul sito delle Entrate è operativo un servizio (https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerificaPOI/IVerificaPoi.jsp) che anticipa l’entrata a regime del Vies “condizionato”. Consultandolo, è possibile conoscere preventivamente l’elenco delle partite Iva che, al 30 gennaio, hanno già superato l’esame dei controlli e acquisito il diritto a effettuare operazioni intracomunitarie. Questo perché l’archivio informatico dei soggetti autorizzati a realizzare tali transazioni sarà effettivamente messo a punto solo a fine febbraio, pertanto, al termine del mese, gli operatori che figurano nella lista dei “promossi” entreranno nel Vies (sistema elettronico di scambio dati sull’Iva) senza dover presentare ulteriori istanze.
Si tratta, quindi, dei contribuenti rispetto ai quali non risultava sussistente, a tale data, una delle seguenti cause di esonero, differenziate a seconda della data di presentazione della dichiarazione di inizio attività:
- sino al 30 maggio 2010, ovvero precedentemente all’entrata in vigore del DL n. 78/2010, che ha introdotto il regime di autorizzazione alle operazioni intracomunitarie: non hanno trasmesso, negli anni 2009 e 2010, gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari, ovvero risultano inadempienti rispetto agli obblighi dichiarativi riguardanti il periodo d’imposta 2010;
- dal 31 maggio 2010: non hanno manifestato, in sede di dichiarazione di inizio attività, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, a norma dell’art. 35, comma 2, lettera e-bis), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, oppure – in mancanza – non hanno comunque posto in essere, nel secondo semestre 2010, operazioni intracomunitarie ed adempiuto gli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.
Il servizio telematico in parola consente di verificare, previo inserimento della corrispondente partita IVA, se un soggetto è munito dei presupposti richiesti per l’inclusione nel VIES: i contribuenti in possesso di tali requisiti non sono tenuti ad alcun adempimento ulteriore, poiché rientreranno automaticamente nell’archivio al 28 febbraio 2011, quando verranno esclusi gli operatori non autorizzati.
Il servizio avrà vita breve, solo 28 giorni trascorsi i quali, i contribuenti Iva “irregolari” non saranno più consultabili attraverso l’archivio europeo Vies che, a quel punto, entrerà in scena come unico protagonista. Dalla fine di febbraio, infatti, una volta concluse le procedure di controllo sull’affidabilità degli operatori, sulla completezza e veridicità dei dati dichiarati, la “ricerca” dei soggetti autorizzati sarà effettuabile solo attraverso Vies o tramite i siti della Commissione europea e degli Stati membri.
Chi ha già presentato l’istanza di ammissione e non si “ritrova” nell’elenco attualmente in Rete potrà verificare il suo inserimento a fine mese direttamente su Vies, poiché l’Agenzia delle Entrate ha comunque trenta giorni di tempo per vagliare l’idoneità del richiedente.
Come funziona
Si inserisce una partita Iva e, immediatamente, il servizio fornisce l’esito della verifica, indicando se l’operatore in questione possiede i requisiti per essere incluso nell’Archivio europeo, in base alle regole dettate dal provvedimento direttoriale del 29 dicembre scorso.
Va ricordato che a fine 2010 due provvedimenti dell’Agenzia, nel dare attuazione alle importanti novità in materia di contrasto alle frodi Iva contenute nel Dl 78/2010 e ispirate dal regolamento Ue 904/2010, hanno delineato un meccanismo di oculati controlli nei confronti di quei contribuenti che svolgono attività economiche fuori i confini nazionali e nello spazio comunitario. Da quel momento, l’inclusione nell’“archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie” (Vies) non è più automatica, ma subordinata alle verifiche dell’Amministrazione finanziaria.
Il 28 febbraio 2011 verranno esclusi gli operatori non autorizzati
Nel medesimo periodo, diverrà disponibile la consultazione dell’archivio VIES, consentendo altresì di accertare la propria inclusione da parte dei soggetti che hanno presentato l’apposita istanza di autorizzazione, secondo le modalità indicate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2010 (prot. n. 180376).
Sul punto, si rammenta che – ai sensi dell’art. 35, comma 7-bis, del DPR n. 633/1972 – l’Amministrazione finanziaria può emettere un provvedimento di diniego dell’autorizzazione ad effettuare le operazioni intracomunitarie entro 30 giorni dalla richiesta del contribuente.
Tale istanza può essere presentata anche dai soggetti che si trovano nelle condizioni di essere esclusi: nel caso in cui al 28 febbraio 2011, data di completamento della procedura di estromissione dall’elenco dei soggetti autorizzati, siano già scaduti i predetti 30 giorni, il richiedente – come precisato nel corso del Forum di Italia Oggi dello scorso 14 gennaio – permarrà senza soluzione di continuità nel VIES, e sarà legittimato ad effettuare operazioni intracomunitarie, essendo comunque soggetto ad una prima valutazione dei dati entro il 31 luglio 2011.
Al contrario, qualora il termine di 30 giorni sia ancora pendente a fine febbraio, il soggetto passivo IVA sarà escluso dall’archivio degli operatori autorizzati, per poi essere nuovamente ammesso a partire dal 31° giorno successivo alla presentazione della domanda, purché non sia intervenuto un atto di diniego, previa valutazione dei dati forniti e dei correlati elementi di rischio.
Si pensi, ad esempio, alla mancanza dei necessari presupposti oggettivi e soggettivi, alla carenza dei requisiti di inclusione nel VIES, al coinvolgimento del contribuente in fenomeni evasivi o di frode fiscale, nonché agli eventuali gravi inadempimenti dichiarativi riscontrati nell’ultimo quinquennio.
Il compimento di operazioni intracomunitarie, prima del decorso del termine di 30 giorni dalla tramissione della domanda ed in assenza di un provvedimento di diniego dell’Agenzia delle Entrate, non ne determina la decadenza, costituendo, invece, un valido presupposto per l’applicazione di una sanzione amministrativa, in misura fissa, da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro (art. 11 del DLgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

martedì 1 febbraio 2011

Flussi 2011: Click day per le domande di permesso alle ore 8:00 del 2 febbraio disponibili 30mila posti di lavoro per colf e badanti

Mercoledì 2 febbraio 2011, ore 08.00, parte la lotteria con il secondo click day per 30mila lavoratori domestici e di assistenza alla persona (colf, badanti, babysitter ecc.), di cittadini di Paesi che non hanno quote riservate, cioè nazioni differenti da quelle che hanno inviato le domande il 31 gennaio 2011, così come previsto dal decreto flussi pubblicato il 31.12.2010.
Massima attenzione al calendario, quindi, per famiglie e imprese che dovranno essere velocissime per assicurarsi uno dei permessi. Le domande dovranno essere presentate via internet attraverso il sito del ministero dell'Interno (www.interno.it). E in tutte e tre le date fissate dal decreto flussi la procedura scatterà dalle 8 di mattina.