giovedì 19 luglio 2012

Sanatoria 2012 per immigrati clandestini che lavorano in Italia: dal 15 settembre 2012 la presentazione delle domande

A prevederlo è la disposizione transitoria inserita ne D.Lgs. sulle sanzioni per chi assume immigrati irregolari approvato il 6 giugno 2012 dal Consiglio dei Ministri Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, consentirà ai datori di lavoro di evitare le pesanti sanzioni per aver foraggiato il lavoro nero e permetterà agli immigrati clandestini l’acquisizione del permesso di soggiorno.
La cosiddetta “sanatoria 2012” per gli immigrati clandestini avrà inizio il 15 settembre e durerà un mese, fino al 15 ottobre.
Non ci sarà nessun click day perché non c’è un tetto numerico massimo di ammessi.
Saranno i datori di lavoro, sia italiani che stranieri, a dover dichiarare il rapporto di lavoro irregolare: tutti coloro che, all’entrata in vigore di tale decreto legislativo, abbiano alle proprie dipendenze da almeno tre mesi lavoratori privi di permesso di soggiorno potranno presentare, allo sportello unico per l’immigrazione, un’istanza di emersione di lavoro irregolare.
Per beneficiare della sanatoria, il rapporto di lavoro instaurato deve essere a tempo pieno. Nel caso invece di lavoratori domestici è ammesso anche il part-time da almeno 20 ore settimanali.
I lavoratori, inoltre, dovranno dimostrare, tramite documenti provenienti da organismi pubblici, di essere in Italia in modo ininterrotto almeno dal 31.12.2011,. Ciò significa in pratica che sarà necessario presentare una prova amministrativa: per esempio un visto per motivi turistici, un permesso di soggiorno non rinnovato o un certificato medico rilasciato dal pronto soccorso.
Sono esclusi dalla procedura i datori di lavoro che, negli ultimi cinque anni, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per:
1. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati, o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
2. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
3. aver impiegato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto senza che ne sia stato chiesto il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.
Infine, non può presentare domanda anche il datore di lavoro che, dopo aver avviato procedure di emersione di lavoro irregolare o aver beneficiato del “decreto flussi”, non abbia provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico o all’assunzione del lavoratore straniero.
La dichiarazione di emersione deve essere accompagnata dal pagamento, a carico del datore di lavoro, di una somma forfettaria di 1.000 euro per ogni lavoratore irregolare, oltre alla regolarizzazione delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale per un periodo di almeno sei mesi.
Lo sportello unico per l’immigrazione, ricevuta la dichiarazione di emersione, procederà a una serie di controlli:
1. verificherà l’ammissibilità del documento;
2. acquisirà il parere della Questura sulla eventuale presenza di motivi che impediscano l’accesso alla procedura o che impediscano il rilascio del permesso di soggiorno;
3. acquisirà il parere della Direzione Territoriale del Lavoro sulla capacità economica del datore di lavoro e la congruità delle condizioni di lavoro applicate.
Se le verifiche non riveleranno impedimenti, lo sportello unico per l’immigrazione convocherà le parti interessate per la stipula del contratto di soggiorno e per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno, chiedendo l’esibizione della ricevuta di pagamento della somma forfettaria di 1000 euro e della regolarizzazione delle posizioni retributive, contributive e fiscali.
Non possono partecipare alla procedura, gli immigrati:
1. colpiti da provvedimento di espulsione;
2. che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
3. condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati per cui è previsto l’arresto in flagranza [5];
4. considerati soggetti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La pericolosità dello straniero sarà valutata anche in base a eventuali condanne ricevute, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati in cui l’arresto in flagranza è facoltativo.