mercoledì 30 aprile 2014

Strutture sanitarie private: entro il 30 aprile 2014 la comunicazione dei compensi dei medici 2013

Le strutture sanitarie private entro il termine del 30/04/2014 devono comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno precedente (2013) in nome e per conto dei professionisti che operano presso le proprie strutture, secondo quanto previsto dall’art. 1, commi 38-42 della L. 296/2006. 
Sono soggette all’adempimento le strutture sanitarie (società, istituti, associazioni, centri medici e diagnostici in qualsiasi forma organizzati, operanti nel settore dei servizi sanitari e veterinari) che ospitano, mettono a disposizione dei professionisti, oppure concedono loro in affitto i locali della struttura aziendale per l’esercizio di attività di lavoro autonomo mediche o paramediche.
Al fine di assicurare la tracciabilità e la trasparenza dei compensi spettanti al medico e/o paramedico, tali soggetti sono tenuti ad effettuare i seguenti adempimenti:
- incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
- registrare il compenso incassato per ciascuna prestazione nelle proprie scritture contabili obbligatorie, ovvero in un apposito registro;
- comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente nell’anno precedente.
La procedura di riscossione in esame si applica ai compensi per le prestazioni di natura sanitaria rese dal professionista in esecuzione di un rapporto contrattuale intrattenuto direttamente con il paziente, che dà luogo a reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
Invece, non sono soggetti alla disciplina in commento i compensi dovuti:
- a fronte di prestazioni rese dalla struttura sanitaria privata direttamente al paziente, per il tramite del professionista, nell’ambito di un rapporto che vede la struttura sanitaria parte del rapporto contrattuale instaurato con il cliente;
- a fronte di prestazioni rese dal sanitario in regime di intramoenia;
- ai medici “di base” operanti in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.
Il modello di comunicazione (mod. SSP) deve essere trasmesso, entro il 30 aprile 2014, esclusivamente in via telematica, direttamente (avvalendosi del servizio telematico Entratel o Fisconline), oppure tramite gli intermediari abilitati. Tali ultimi soggetti sono tenuti:
- a rilasciare, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti;
- entro i successivi 30 giorni dalla presentazione, l’originale della comunicazione redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal soggetto obbligato, e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento, comunicazione che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
In caso di errori ed omissioni, la comunicazione può essere annullata provvedendo alla trasmissione di una nuova comunicazione sostitutiva entro i termini ordinari.
Per la mancata osservanza delle disposizioni in esame, l’art. 1, comma 42 della L. 296/2006 prevede uno specifico regime sanzionatorio.
La struttura sanitaria è assoggettata alla sanzione amministrativa da 1.032 a 7.746 euro (art. 9 del DLgs. 471/97) in caso di violazione degli obblighi:
- di incasso del compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo;
- di registrazione del medesimo compenso nelle scritture obbligatorie, ovvero nell’apposito registro.
È applicabile, invece, la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 11, comma 1, lett. a) del DLgs. 471/97) in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei compensi, ovvero di comunicazione di dati incompleti o non veritieri.
Fonte: Eutekne

martedì 29 aprile 2014

Modello 730/2014: entro il 30 aprile la consegna al datore di lavoro ed entro il 3 giugno al caf o al professionista

Entro mercoledì 30 aprile i contribuenti che si rivolgono al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, possono chiudere i conti con il Fisco consegnando la sola dichiarazione compilata e la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille, senza necessità di allegare alcun documento.
Chi sceglie il sostituto, infatti, non è tenuto a esibire la documentazione comprovante la veridicità dei dati esposti nel 730, in particolare, quella a sostegno di oneri portati in detrazione e/o in deduzione.
C'è tempo, invece, fino al 3 giugno per la consegna del modello 730/2014 a un Caf o a un professionista abilitato (quest'anno il 31 maggio cade di sabato e il 2 giugno è festa). In questo caso, però, è necessario allegare i documenti che certificano i dati dichiarati, in particolare le ritenute subite e gli atti che attestano il diritto agli "sconti" fiscali.
Possono utilizzare il modello 730/2014: lavoratori dipendenti; pensionati; cittadini che effettuano lavori socialmente utili; giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive; soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca; persone che hanno percepito prestazioni economiche sostitutive di reddito di lavoro dipendente, come l'indennità di mobilità.

giovedì 24 aprile 2014

MUD 2014: invio entro il 30 aprile

Entro il 30 aprile 2014 deve essere presentato il MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2014, in relazione all’anno 2013, alla Camera di Commercio.
Lo ha stabilito il DPCM 12 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 (Supplemento Ordinario n. 213), che, in attuazione della L. 25 gennaio 1994 n. 70, ha approvato il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2014, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con il DPCM 20 dicembre 2012.
L’approvazione di un nuovo modello MUD si è resa necessaria in conseguenza delle modifiche all’ambito di applicazione e del differimento della piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ad opera dell’art. 11 del DL 31 agosto 2013 n. 101 conv. L. 30 ottobre 2013 n. 125.
Pertanto, il nuovo MUD deve essere utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per la presentazione delle dichiarazioni ambientali relative al 2013 e agli anni successivi, sino alla piena entrata in operatività del SISTRI, che è avvenuta in due distinti momenti: il 1° ottobre 2013 e il 3 marzo 2014. A tale proposito, è utile ricordare che il Ministero dell’Ambiente, con la circ. n. 1 del 31 ottobre 2013, ha previsto, al punto 5, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni ad essi collegate e, riguardo alla presentazione del MUD, in applicazione dell’art. 189 del DLgs. n. 152/2006, ha previsto che tale adempimento è dovuto con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti negli anni 2013 e 2014.
Quanto al termine di presentazione il nuovo MUD deve essere presentato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (quindi entro il 30 aprile 2014 in relazione all’anno 2013).
In particolare il decreto di fine dicembre contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti comunicazioni:
- Comunicazione rifiuti;
- Comunicazione veicoli fuori uso;
- Comunicazioni imballaggi;
- Comunicazioni rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
- Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il modello MUD, inoltre, deve essere presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, intendendosi tale quella della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione. I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare il MUD alla CCIAA della Provincia nel cui territorio è sita la sede legale dell’impresa cui la dichiarazione si riferisce.
La presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale potrà avvenire:
- con modalità telematica, utilizzando la firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key). In questo caso la trasmissione dovrà avvenire esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it;
- a mezzo raccomandata da inviare alla Camera di Commercio di competenza, ma solo per i soggetti che possono utilizzare la “Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata” (coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali).
Come ricorda il portale dell’informazione sulla Camera di Commercio (l’indirizzo è www.tuttocamere.it), il diritto di segreteria per l’invio telematico è di 10 euro per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.
Il diritto per la trasmissione cartacea della comunicazione semplificata, invece, è di 15 euro.
Fonte: Eutekne – Autore: Arianna Zeni

martedì 22 aprile 2014

Social card per gli stranieri: entro il 30 aprile 2014 la presentatazione della domanda

Si estende la platea dei destinatari della carta acquisti. Infatti oltre agli italiani, potranno averla anche i cittadini comunitari o extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno CE per lungo periodo. A stabilirlo è il D.I. (economia-lavoro) 3 febbraio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Per usufruirne bisogna presentare la domanda presso gli uffici postali, entro il 30 aprile 2014. 
La social card (o carta acquisti) è una carta prepagata sulla quale lo Stato carica ogni due mesi ottanta euro, che poi i titolari possono spendere per comprare generi alimentari, pagare medicinali e bollette della luce e del gas. È una forma di sostegno destinata a chi ha almeno 65 anni oppure a bambini minori di 3 anni, in questo caso il titolare è il genitore con un reddito familiare basso. Il parametro riferimento, come al solito, è l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE), che deve essere inferiore ai 6.700 euro l’anno. 
Fino a oggi la social card è stata riservata ai cittadini italiani residenti in Italia. Adesso però la legge di stabilità 2014 (art. 1, c. 216 della L. n. 147/2013) estende il beneficio anche agli immigrati. Dunque, dall’8 aprile 2014 tali benefici previsti dal programma carta acquisti sono stati estesi ai cittadini residenti di Stati membri dell’UE ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell’UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente, nonché ai cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 
L’estensione del beneficio è valevole da bimestre “gennaio-febbraio” 2014; pertanto, ai richiedenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa che presenteranno domande entro il 30 aprile 2014, il beneficio verrà riconosciuto a partire dal predetto trimestre.
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 18 aprile 2014

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013/2014: aggiornato il servizio telematico e nuovo invio su pec per l’invio entro il 16/05/2014

Tutto pronto per l’autoliquidazione 2013/2014. Dal 4 aprile scorso, infatti, l’Istituto assicurativo ha reso disponibile sul sito internet (www.inail.it), nella sezione “Servizi Online”, i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2013/2014, con i relativi aggiornamenti. Aggiornamenti, questi, resi necessari a seguito della riduzione prevista dalla Legge di Stabilità 2014 (art. 1, c. 128, della L. n. 147/2013) e per il differimento del pagamento al 16 maggio 2014 dei premi di autoliquidazione 2013/2014: “AL.P.I. Online”; “Visualizza Basi di calcolo”; “Richiesta Basi di calcolo”. 
La Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128 ha stabilito che: “Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016”. Quindi, al fine di consentire alle imprese e agli altri soggetti assicuranti di beneficiare immediatamente della riduzione, il ministro dell’Economia e delle Finanze e il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali hanno concordato di differire al 16 maggio 2014 sia il termine dell’autoliquidazione 2013/2014 sia il termine per il pagamento di tutti gli altri premi speciali per i quali non è prevista l’autoliquidazione.
Oltre al suddetto aggiornamento, sempre dal 4 aprile scorso, è stato reso disponibile il servizio “Invio telematico dichiarazione salari”, i cui tracciati record sono stati adeguati al modello per la dichiarazione delle retribuzioni, aggiornato con la riduzione riguardante le cooperative agricole e loro consorzi.
I datori di lavoro che si avvalgono del pagamento rateale ai sensi dell’art. 59, c. 19, della L. n. 449/97, come modificato dall’art. 55, c. 5 della L. n. 144/1999, i coefficienti da applicare per il calcolo degli interessi alle rate successive al 16 maggio sono i seguenti: 16 agosto 2014 (0,00524274); 16 novembre 2014 (0,01048548).
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 17 aprile 2014

Comunicazione beni ai soci 2014: prorogato l’invio al 30 ottobre 2014

Dopo le prime anticipazioni dei giorni scorsi, ecco che arriva puntuale il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che fa slittare la scadenza della comunicazione dei beni ai soci a dopo l’invio di Unico. 
Non si tratta tuttavia di un semplice differimento: con il Provvedimento in oggetto si interviene sulle scadenze fissate dal Provvedimento del 2 agosto 2013, indicando dei veri e propri nuovi termini di trasmissione. 
Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 16 aprile sposta infatti il termine per la comunicazione dei dati in oggetto al trentesimo giorno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, confermando così le prime ipotesi che vedevano la scadenza del nuovo adempimento alla fine di ottobre. 
Un provvedimento, questo, che appare come necessario, in quanto, con riferimento alla disciplina relativa ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, l’unico modo per comprendere se la comunicazione è o no dovuta, è connesso, appunto, alla dichiarazione presentata, non solo dai soci e dai familiari dell’imprenditore, ma anche dalla stessa impresa/società che concede i beni in godimento. 
Assumeranno infatti rilievo esclusivamente le fattispecie in cui sia riportato un reddito diverso, determinato confrontando il minor corrispettivo pattuito e il valore di mercato del diritto di godimento, per i soggetti che ricevono in godimento beni aziendali, nonché quei casi in cui sia stata fissata l’indeducibilità dei relativi costi sostenuti, per i soggetti concedenti i beni in godimento. 
Tuttavia, se inizialmente era stata ipotizzata una convergenza tra le scadenze di Unico e della comunicazione dei beni ai soci, con il provvedimento in oggetto si evita la concentrazione dell’adempimento comunicativo e di quello dichiarativo in un’unica scadenza, prevedendo un lasso di tempo di 30 giorni tra i due adempimenti. 
I soggetti tenuti alla comunicazione dovranno pertanto rispettare il termine previsto dei 30 giorni successivi al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Questi i contribuenti interessati dall’adempimento e l’oggetto della comunicazione: 
• coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati relativi ai soci o familiari dell’imprenditore che hanno concesso all’impresa, nell’anno d’imposta precedente, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a 3.600 euro
• coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva, devono comunicare i dati dei soci e dei familiari dell’imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell’impresa, nel caso in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento, con riferimento all’anno d’imposta precedente. In alternativa, può provvedervi lo stesso socio o familiare che ha ricevuto il bene in godimento.

mercoledì 16 aprile 2014

Bilancio 2014: nota integrativa in formato XBRL

In data 9 aprile 2014 è stata pubblicata, in consultazione, sul sito internet di Xbrl Italia (http://www.xbrlitalia.it) la nuova tassonomia che consentirà di codificare digitalmente l'intero bilancio di esercizio, sia ordinario che abbreviato, comprensivo anche di nota integrativa. 
Per partecipare alla sperimentazione sarà sufficiente unire al deposito del bilancio un allegato disponibile sul sito WebTelemaco contenente la nota integrativa in formato elaborabile. 
Si ricorda che la nota integrativa in formato XBRL non è sostitutiva di quella in formato PDF/A. 
L'avvio della sperimentazione è previsto dall’inizio del mese di maggio 2014

lunedì 14 aprile 2014

Flussi d'ingresso per lavoratori extracomunitari stagionali: dal 10/04/2014 si possono presentare le domande per i permessi

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2014 il DPCM 12 marzo 2014, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato per lavoratori non comunitari stagionali per l'anno 2014. 
Di conseguenza, a partire dalle ore 8 di oggi (10 aprile 2014) è possibile inviare le domande di nulla osta all'assunzione per lavoro stagionale, utilizzando il sistema telematico disponibile sul sito del Ministero dell'Interno. 
Si segnala che la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro, con la Nota n. 2204 del 9 aprile 2014, ha proceduto ad effettuare una prima ripartizione a livello territoriale delle quote dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l'anno 2014. 
fonte: seac

giovedì 10 aprile 2014

Flussi d'ingresso per lavoro stagionale 2014: in arrivo il decreto

Il Ministero dell'Interno, con un Comunicato pubblicato nel proprio sito internet (https://nullaostalavoro.interno.it), rende noto che dalle ore 9 del 4 aprile 2014 è possibile compilare il modulo C relativo alle istanze di nulla osta al lavoro previste dal DPCM 12 marzo 2014 (depositato presso la Corte dei Conti ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2014. 
Le domande potranno essere inviate dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del suddetto DPCM. 
Contestualmente, con la Circolare congiunta del 3 aprile 2014, il Ministero dell'Interno (n. prot 2458) e il Ministero del Lavoro (n. prot. 2084) forniscono alcuni chiarimenti in merito al DPCM 12 marzo 2014. 
Tale decreto autorizza 15.000 ingressi (di cui 3.000 riservati per richiesta di nulla osta stagionale pluriennale) per le seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
Fonte: Seac

giovedì 3 aprile 2014

Spesometro 2014: entro il 10 aprile 2014 l’invio degli elenchi clienti e fornitori del 2013 per i contribuenti con iva mensile

Tutti i soggetti IVA che liquidano l’imposta nel 2014 con scadenza mensile: entro il 10 aprile 2014 le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA registrate nel 2013; entro il 22 aprile 2014 (il 20 è la domenica di Pasqua e il giorno successivo è un festivo) sono chiamati all’adempimento, tutti coloro che liquidano l’IVA, nel 2014, con periodicità diversa dalla mensile (trimestrali e regimi forfetari come le nuove iniziative produttive art.13, L. 388/2000). 
Dunque anche gli “ex minimi”, cioè coloro che sono fuoriusciti dal regime per mancanza dei requisiti, e che in base all’art. 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono esonerati dalla registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini Irpef e Iva, sono comunque tenuti alla presentazione dello spesometro e della comunicazione Black List periodica. 
Infine, chiudono il gruppo, il 30 aprile 2014, gli operatori finanziari, tenuti alla comunicazione dei pagamenti per acquisti sopra soglia (3.600 euro) realizzati attraverso l’utilizzo di bancomat o carta di credito. 
I commercianti al minuto (art.22 D.P.R. 633/72) e agenzie viaggi (art.74-ter D.P.R. 633/72) potranno ancora sfruttare una deroga alla regola generale, limitata agli anni 2012 e 2013: le fatture, emesse da tali soggetti, dovranno essere comunicate solo se sopra soglia (3.600 euro), mentre solo dal 2014 dovranno far parte del patrimonio comunicativo, a prescindere dall’importo 
I produttori agricoli in regime semplificato (art. 34, co. 6, D.P.R. 633/1972) sono anch’essi tenuti a presentare lo spesometro 2014 , per le operazioni registrate nel 2013. 
L’art. 36, co. 8-bis, del D.L. 179/2012, conv. con modificazioni dalla L. 221/2012 aveva, infatti, introdotto l’obbligo di presentazione dello spesometro anche per tali soggetti. 
Successivamente la Circolare n.1/E del 15.02.2013 (quesito 2.1) aveva introdotto l’esenzione dall’invio della comunicazione, ma limitandola all’anno 2012. Dal 2013, dunque, gli agricoltori minimi entrano a pieno titolo tra i soggetti obbligati. 
Devono essere comunicate nello spesometro tutte e soltanto le operazioni rilevanti ai fini Iva: 
- cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura; 
- cessioni e prestazioni rese e ricevute per le quali non sussiste l'obbligo di emissione della fattura, se l'importo unitario non è inferiore a 3.600 euro al lordo dell'Iva. 
La comunicazione può essere compilata in una duplice modalità: analitica e cumulativa. 
Chi sceglie lo spesometro analitico deve indicare ogni fattura emessa o ricevuta (e relative note di variazione); chi opta per la modalità aggregata riporta, per ogni cliente e fornitore, il numero delle operazioni cumulative, l'importo totale e quello delle note di variazione. 
Le imprese che operano con l'estero devono prestare particolare attenzione alle operazioni da comunicare: dal 2013 entrano nello spesometro anche le cessioni e le prestazioni rese nei confronti di soggetti esteri senza applicazione di Iva per carenza del requisito di territorialità. 
Il corrispettivo di queste operazioni (es. lavorazione effettuata da una società italiana a un cliente Usa non soggetta a Iva ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72) concorre, dal 1° gennaio 2013, alla formazione del volume d'affari; l'articolo 21, comma 6-bis del D.P.R. 633/72 obbliga i contribuenti a emettere per tali cessioni o prestazioni una fattura ordinaria. 
Restano escluse dallo spesometro le cessioni all'esportazione, le importazioni, nonché le cessioni, gli acquisti e i servizi intracomunitari già oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria. 
Entrano nello spesometro, d’altro canto, in quanto rilevanti a Iva in Italia e non incluse in altra comunicazione, molte fattispecie assimilate alle esportazioni, come le vendite alla Città del Vaticano e a organismi internazionali, le cessioni di navi e apparati similari, le vendite a esportatori abituali, triangolazioni interne (art. 58 D.L. 331/93), le cessioni detassate a viaggiatori ex articolo 38-quater e i servizi internazionali (non imponibili articolo 9). 
Le prestazioni di servizio strettamente legate a operazioni di importazione ed esportazione (es. servizi di spedizione e trasporto) vanno comunicate al netto degli importi esclusi dalla base imponibile (diritti doganali). 
Le operazioni con San Marino (articolo 71 del D.P.R. 633/72) realizzate nel 2013, sono escluse dallo spesometro, in quanto già oggetto delle periodiche comunicazioni black list (quadro BL). L'esonero riguarda anche le cessioni e le prestazioni inferiori alla soglia black list di 500 euro. 
Con la defezione di San Marino dalla black list, probabilmente a partire dal 24 febbraio 2014 o dopo i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le operazioni con questo Stato, se rilevanti ai fini Iva, dovranno essere ordinariamente inserite nello spesometro, non essendo più necessaria la compilazione del quadro BL. 
Sono, invece, inclusi gli acquisti di beni e servizi effettuati presso fornitori esteri e auto fatturati in Italia: da dichiarare nei quadri FR (se mancano dati analitici del fornitore) o SE, se si opta per la forma analitica, e BL se ci si avvale della forma aggregata.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 2 aprile 2014

CUD INPS 2014: cosa fare per ottenerlo

A decorrere dal 2013 l’invio del CUD inps avviene in modalità telematica pertanto il modello è già disponibile nella sezione “Servizi al cittadino” del sito istituzionale (www.inps.it) e può essere visualizzato e stampato dall’utente, previa identificazione tramite PIN. Da notare che ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC (noto all’Istituto), il CUD viene comunque recapitato alla casella PEC corrispondente.
Tuttavia, il cittadino conserva la facoltà di richiederlo in maniera cartacea.
L’INPS, con  la circolare n. 48 del 28 marzo 2014, ha fornito le modalità alternative a quello telematico per il rilascio del certificato unico dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Pertanto le modalità alternative al canale telematico per il rilascio del modello “CUD 2014”, sono i seguenti: 
- Servizio erogato dalle Strutture dell’Istituto.
È possibile rivolgersi a tutte le Strutture dell’Istituto, ove è disponibile  almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo del CUD. In tal caso, la certificazione potrà essere rilasciata soltanto al soggetto intestatario previa identificazione dello stesso
- Postazioni informatiche self service.
In tutte le Strutture territoriali dell’Istituto sono state istituite postazioni informatiche self service, presso le quali gli utenti in possesso di PIN possono direttamente procedere alla presentazione on line delle domande di servizio, ovvero effettuare tutte quelle interazioni con gli archivi informatici dell’Istituto alle quali risultano abilitati, in un contesto connotato da affidabilità e sicurezza non soltanto tecnologica;
- Posta elettronica.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC noto all’Istituto, il CUD viene recapitato alla casella PEC corrispondente;
- Patronati, CAF, professionisti abilitati all’assistenza fiscale. Per il rilascio del CUD, il cittadino può avvalersi anche di un ente di Patronato, CAF ovvero un professionista compreso tra quelli abilitati all’assistenza fiscale o alla presentazione delle dichiarazioni reddituali in via telematica, in possesso di PIN e di certificato Entratel personale in corso di validità. Si rammenta che in tal caso la visualizzazione del CUD da parte degli intermediari è subordinata all’acquisizione di una specifica delega o mandato di assistenza e al possesso di alcuni dati riguardanti il cittadino;
- Comuni ed altre PP.AA. abilitate. 
Il cittadino potrà ottenere il CUD anche presso i Comuni e le altre PP.AA. che abbiano sottoscritto un protocollo con l’Istituto per l’attivazione di un punto cliente di servizio;
- Uffici postali.
Altro canale di rilascio sono gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”;
- Sportello Mobile per utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione.
Per gli utenti particolarmente disagiati, in considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici, l’INPS ha attivato un apposito servizio - denominato “Sportello Mobile” - per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali appunto il CUD;
- Pensionati residenti all’estero. 
Per quanto riguarda i pensionati residenti all’estero, per richiedere la certificazione devono fornire i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati 06.59054403 – 06.59053661 – 06.59055702, con orario 8.00 – 19,00 (ora italiana);
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare; in tal caso la richiesta, presentata dalla persona delegata, deve essere corredata della delega o del mandato con il quale si autorizza esplicitamente l’INPS a riceverla ed a rilasciare la certificazione richiesta. 
Ai fini della validità, è necessario che tali atti debbano essere accompagnati dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato e la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire un proprio documento di riconoscimento.

martedì 1 aprile 2014

Locazioni 2014: incostituzionale la riduzione del canone al triplo della rendita catastale per denuncia del contratto non registrato

Con Sentenza 14 marzo 2014 n. 50, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 3, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 23/2011 per difetto di delega. La norma in oggetto consentiva all'inquilino che avesse denunciato al fisco il proprietario dell'immobile affittato in nero, o denunciato la registrazione della locazione per un importo inferiore a quello effettivo di ottenere in locazione tale immobile per quattro anni ad un canone pari al triplo della rendita catastale. La Consulta, ritiene che tale disposizione sia illegittima da un lato per mancanza di delega, in quanto non è individuato l'oggetto in questione, dall'altro perché la norma costituisce un'eccessiva sanzione nei confronti del locatore, reo di aver violato un obbligo puramente tributario e non tale da comportare la nullità del contratto di locazione. Fonte: seac