lunedì 22 dicembre 2014

Saldo Imu e Tasi 2014: ravvedimento per l’omesso versamento

È il 16/12/2014 il termine entro cui doveva essere versata la seconda rata dell’IMU e della TASI per l’anno 2014. Unica eccezione riguarda i terreni agricoli, il cui termine per il versamento dell’IMU 2014 è stato prorogato al  26 gennaio 2015 dal DL 16 dicembre 2014 n. 185.
Nel caso non si sia provveduto a versare quanto dovuto oppure ci si accorga di aver versato meno è possibile il ravvedimento operoso.
Le violazioni attinenti agli obblighi di versamento dei tributi comportano
- in generale, l’irrogazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato o tardivamente versato;
- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 14 giorni, la suddetta sanzione del 30% è però ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Con riferimento all’IMU ed alla TASI, ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 472/97, in caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso (2014), si applicano le seguenti sanzioni ridotte:
- 3% (1/10 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta viene eseguito entro il termine di 30 giorni dalla scadenza;
- 3,75% (1/8 del 30%) se il pagamento dell’imposta dovuta è effettuato oltre i 30 giorni dalle relative scadenze, ma entro
Si ricorda che il Comune può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall’art. 50 della L. 449/97, per cui si consiglia di consultare il relativo regolamento.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo nonché al pagamento degli interessi legali con maturazione giorno per giorno.
Bisogna rammentare che la misura del tasso di interesse è stabilito all’1% per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (DM 12 dicembre 2013) e allo 0,5% per il periodo dal 1° gennaio 2015 (DM 11 dicembre 2014). Per il ravvedimento sulla seconda rata IMU, quindi, ove questo avvenga nell’anno nuovo, sarà necessario effettuare il conteggio degli interessi applicando due diversi tassi.
Supponiamo che entro il 16 dicembre 2014 non sia stata versata la seconda rata dell’IMU per il 2014 per un importo pari a 1.000 euro.
Nel caso in cui si provveda a sanare la propria posizione entro 14 giorni, ossia entro il 30 dicembre 2014, la sanzione del 30% delle somme versate in ritardo è ridotta quindi a 1/15 per ogni giorno di ritardo. In alternativa, ci si potrà ravvedere versando l’imposta dovuta, unitamente agli interessi, entro il 15 gennaio 2015 versando la sanzione ridotta del 3% oppure entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro un anno dalla sua commissione versando la sanzione del 3,75% 
Se verranno confermate le proposte di modifica all’art. 13 del DLgs. 472/97 ad opera del disegno di legge di stabilità 2015, il contribuente avrà una possibilità in più (in base al testo che, attualmente, è “in circolazione”, non ci sono norme sulla decorrenza, per cui la novità potrebbe applicarsi alle violazioni antecedenti al 2015).
Con l’introduzione della lettera a-bis) nell’art. 13 del DLgs. 472/97 (operante per tutte le violazioni e non solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, come invece stabilito per le “nuove” lettere b-bis) e b-ter), che consentono di ravvedersi  oltre l’anno), si prevede un’ulteriore soglia temporale, pari a novanta giorni dal momento di commissione della violazione o dal termine di presentazione della dichiarazione, con riduzione della sanzione a 1/9 del minimo.
Così, entro il 16 marzo 2015, sarà possibile eseguire il ravvedimento pagando una sanzione pari al 3,33%.

venerdì 19 dicembre 2014

Controlli fiscali: il 31/12/2014 scade il termine per le notifiche degli accertamenti relativi al 2009

Ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA, gli avvisi di accertamento e le rettifiche devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione oppure, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione, del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Pertanto, il prossimo 31 dicembre, l’Amministrazione finanziaria decadrà dall’azione accertatrice in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività dell’istituto del raddoppio dei termini per l’accertamento in presenza di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.
Pertanto il prossimo 31 dicembre 2014 l’Amministrazione Finanziaria decadrà dall’azione di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’IVA in relazione ai periodi d’imposta 2009 e 2008, salvo l’operatività del raddoppio dei termini decadenziali nel caso di violazioni comportanti l'obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale.
Piu specificatamente ai fini delle imposte sui redditi (irpef, ires, irap) ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione e del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazione della dichiarazione.
Ed ai fini iva ai sensi dell’articolo 57 del T.U. sull’IVA, invece, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'artt. 54 e 55, secondo comma, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Mentre in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tuttavia la mancata notifica nei termini non determina automaticamente la nullità dell’avviso d’accertamento: l'eventuale atto tardivo è annullabile dal giudice tributario ma solo se il contribuente eccepisce la decadenza. Occorre, cioè, che la violazione del termine decadenziale sia debitamente sollevata dal contribuente nel ricorso. In caso contrario, il giudice non potrà accertarla e dichiararla. In sostanza, quindi, in assenza di ricorso, l'atto rimane pienamente efficace e quindi la pretesa legittima.
Invece in caso di violazioni che comportano un obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, i termini ordinari per l’accertamento raddoppiano relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione.
Ne deriva che l’Ufficio è ammesso a notificare l’accertamento entro il 31 Dicembre dell’8° anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione e del 10° anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, nel caso di dichiarazione omessa o nulla.

dell’accertamento

Dichiarazione d’intento 2014: nuove regole e nuovo modello dal 01/01/2015

L’art. 20 del D.lgs. semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014, S.O. n. 90) trasferisce in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento. 
In base alle nuove disposizioni infatti, l’esportatore abituale, dopo aver segnalato all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nella dichiarazione d’intento, invia al fornitore la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore da parte sua dovrà, una volta ricevuta la documentazione, controllare telematicamente l'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. 
Se il fornitore emette fattura in sospensione d’imposta senza effettuare tale controllo, o comunque poco prima della ricezione della lettera d’intento e al successivo riscontro della ricevuta di avvenuta presentazione all'agenzia delle Entrate, è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% dell’imposta non applicata. 
Sempre il fornitore dell’esportatore abituale, oltre a dover tenere e aggiornare il registro per le dichiarazioni ricevute ed indicare degli estremi delle stesse nelle fatture emesse applicando il regime di non imponibilità, dovrà riepilogare in sede dichiarativa i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute per ogni singolo esportatore abituale. 
Con il comunicato stampa del 12.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha reso noto che è stato approvato, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12.12.2014, Prot. 159674/2014, il modello per la dichiarazione d’intento che gli esportatori abituali potranno inviare, direttamente online all’Agenzia delle Entrate, per manifestare la volontà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’Iva a partire dal 2015. 
Per la trasmissione telematica, un software ad hoc, denominato “Dichiarazione d’intento”. 
Da segnalare che la nuova procedura potrà essere applicata, solo dopo 60 giorni dall’emanazione dei provvedimenti attuativi, per evitare il possibile contrasto con l’art. 3 dello Statuto del contribuente (legge 212/2000), in base al quale in ogni caso le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione. 
Nel Provvedimento viene affermato che “fino all’11 febbraio 2015 gli operatori potranno consegnare la dichiarazione d’intento direttamente al proprio cedente o prestatore secondo le vecchie modalità”. 
In tal caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione di intento all’Agenzia delle entrate, non essendo la stessa avvenuta. 
Al punto 5.3 del Provvedimento viene inoltre stabilito che, per le dichiarazioni d’intento consegnate o inviate secondo le vecchie modalità che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all’11 febbraio 2015, vige l’obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione all’Agenzia. DI conseguenza, per le lettere d’intento che si riferiscono a periodi successivi al 12 Febbraio l’esportatore abituale dovrà effettuare l’invio telematico in modo da ottenere la relativa ricevuta entro tale data da presentare successivamente al fornitore e sulla quale lo stesso potrà effettuare i necessari controlli
Conseguentemente con Provvedimento 12 dicembre 2014, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di dichiarazione d'intento per acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'IVA, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 
L'Agenzia ha ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2015, sarà l'esportatore abituale che intende effettuare acquisti/importazioni beneficiando del regime di non imponibilità IVA a segnalare preventivamente all'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione d'intento. 
Tra le novità relative al nuovo modello, si segnalano le seguenti: 
• la previsione della dichiarazione d'intento integrativa; 
• l'istituzione del quadro A, relativo ai dati del plafond e all'impegno di trasmissione telematica; 
• la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata direttamente dall'interessato, se abilitato a Entratel o Fisconline, oppure tramite un intermediario abilitato. 
L'Agenzia ha, infine, ricordato che fino all'11 febbraio 2015 gli interessati possono seguire la vecchia procedura, inviando le dichiarazioni ai propri fornitori senza averle previamente trasmesse all'Agenzia delle Entrate. 
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 17 dicembre 2014

Interesse legale 2015: ridotto al 5% dal 01/01/2015

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2014, che modifica il saggio di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2014, n. 290. Per effetto della sopra citata novità normativa, a partire dal 1° gennaio 2015 il saggio di interesse legale è fissato allo 0,5% in ragione d'anno (il saggio di interesse per il 2014 era pari all'1%). 
Fonte: Seac

martedì 16 dicembre 2014

Voucher per madri lavoratrici 2013- 2014-2015: domande entro il 31 dicembre di ogni anno

L'articolo 4, comma 24, lettera b) della riforma "Fornero" prevede, in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015, la possibilità di concedere alla madre lavoratrice, 
• al termine del periodo di congedo di maternità e per gli 11 mesi successivi, ed in alternativa al congedo parentale, 
• i voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.
A riguardo l'INPS, con il Messaggio n. 9524 del 10 dicembre 2014, ha  reso noto che le strutture eroganti servizi per l'infanzia appartenenti alla rete pubblica o privata accreditata possono effettuare l'iscrizione nell'elenco appositamente istituito al fine di consentire alle madri lavoratrici l'erogazione del beneficio in esame per il biennio 2014-2015. 
Successivamente, il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto 22 dicembre 2012, con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo dei suddetti contributi per l'anno 2013. 
Ora è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014, il Decreto del Ministero del Lavoro 28 ottobre 2014 con il quale vengono definiti criteri di accesso e modalità di utilizzo dei suddetti contributi per gli anni 2014 e 2015. 
Per accedere al beneficio la madre lavoratrice (dipendente di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro, nonché per le iscritte alla gestione separata) deve presentare domanda all'INPS tramite canali telematici. 
Per gli anni 2014 e 2015 le domande possono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Fonte: Seac

lunedì 15 dicembre 2014

IMU sui terreni agricoli montani 2014: prorogato il pagamento al 26 gennaio 2014

Con Comunicato stampa 12 dicembre 2014 il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato un Decreto Legge in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani. 
In particolare, il Decreto prevede uno slittamento dal 16 dicembre 2014 al 26 gennaio 2015 del termine di versamento dell'IMU dovuta sui terreni in esame.
Fonte:seac

giovedì 11 dicembre 2014

Equitalia 2014: iscrizione di ipoteca nulla senza preavviso

Quando sia trascorso oltre un anno dalla ricezione della cartella esattoriale, l’iscrizione di ipoteca è nulla se Equitalia non ha inviato l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento entro cinque giorni. L’omissione dell’Amministrazione viola il principio del contraddittorio preventivo. 
È quanto emerge dalla sentenza 3 dicembre 2014 n. 25561 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria. 
Una contribuente romana si è opposta a un’iscrizione di ipoteca non preceduta dall’intimazione ad adempiere ex art. 50 D.P.R. n. 600/73, nonostante fosse trascorso “oltre un anno” dalla presunta notificata delle prodromiche cartelle di pagamento. 
La Suprema Corte ha cassato senza rinvio la decisione impugnata perché la CTR capitolina non si è pronunciata in ordine al motivo – ritenuto assorbente - relativo alla mancata intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento entro cinque giorni. 
Nel decidere la causa nel merito – con conseguente annullamento dell’iscrizione ipotecaria -, i giudici del Palazzaccio hanno affermato che l’iscrizione d’ipoteca, non preceduta da preavviso, è nulla per violazione del principio generale del contraddittorio, che coinvolge anche le procedure amministrative tributarie; infatti, "il diritto al contraddittorio costituisce principio generale in qualsiasi procedimento amministrativo tributario” (SS.UU. n. 19688/2014). 
Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'articolo 77 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con D.L. n. 70/2011 (Sviluppo), prima di iscrivere ipoteca esattoriale, il concessionario doveva comunicare al contribuente che avrebbe proceduto alla detta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo un termine (almeno 30 giorni) per presentare opportune osservazioni o per provvedere al pagamento del dovuto. 
Ne deriva che l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, “mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo” (SS.UU. n. 19688/2014 cit.). 
L’evolversi della giurisprudenza in epoca successiva alla presentazione del ricorso ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 10 dicembre 2014

Bilancio XBRL 2014: nuova tassonomia per i depositi effettuati dopo il 3 marzo 2015

La nuova tassonomia integrata del bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2014 entrerà in vigore in occasione della campagna bilanci 2015, ma soltanto per i bilanci depositati presso il Registro delle imprese a partire dal 3/03/2015
Pertanto i nuovi bilanci devono essere conformi alla nuova tassonomia versione 2014-11-11 i bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014 o successivamente, e depositati nel Registro delle imprese a partire dal giorno 3 marzo 2015.
La precisazione sembra destinata ai consorzi con attività esterna (i quali, come noto, ai sensi dell’art. 2615-bis comma 1 c.c., entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, devono redigere la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d’esercizio delle società per azioni, e devono depositarla presso il Registro delle imprese), nonché ai soggetti che decidono di approvare il bilancio in anticipo rispetto al termine di centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale ex art. 2364 comma 2 c.c.

martedì 9 dicembre 2014

Acconti 2015: ravvedimento per il versamento in ritardo oltre il 01/12/2014

Se il 1° dicembre non avete versato il secondo o unico acconto delle imposte dirette è possibile rimediare versando la somma dovuta più una piccola sanzione. Questa sanzione varia a seconda che il pagamento omesso venga sanato entro 15 giorni oppure entro 30 giorni o, infine, entro il termine ultimo del 30 settembre 2015 (termine per la presentazione della dichiarazione). 
Entro il 1° dicembre 2014, i contribuenti (persone fisiche, società di persone, società di capitali e soggetti ed esse equiparati) dovevano versare la seconda o unica rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi per il periodo d’imposta 2014. I contribuenti che hanno omesso l’acconto delle imposte possono ora rimediare fruendo del ravvedimento operoso, il quale varia a seconda del momento in cui viene fatto. 
Ravvedimento entro 15 giorni
In caso di omesso/tardivo versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Tale sanzione ridotta può essere ulteriormente abbassata usufruendo del ravvedimento operoso (sempreché ne ricorrano i presupposti), il quale permette di diminuire la sanzione a un decimo diventando così dello 0,2% per ogni giorno di ritardo: variando quindi dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,8% per 14 giorni di ritardo. Quindi, ravvedimento breve al 3% e ravvedimento sprint allo 0,2% giornaliero. Naturalmente, nel calcolo delle somme dovute al Fisco per pagare gli importi dovuti e le sanzioni occorre sempre non dimenticarsi degli interessi dovuti nella misura dell’1% annuo. 
Versamento tra il 15° e 30° giorno dalla scadenza
Per i versamenti effettuati dal 16 dicembre ed entro il 31 dicembre (entro il trentesimo giorno di ritardo), la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua in tutto o in parte il pagamento è pari al 30% dell’importo non versato. La fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta o maggiore imposta più la sanzione ridotta a un decimo, quindi il 3% e infine non ci si deve dimenticare degli interessi. 
Versamento oltre il 30° giorno dalla scadenza
Anche per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza, la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al 30% dell’importo non versato. Anche in questo caso la fattispecie dell’omesso o insufficiente versamento può essere sanata versando l’imposta non versata, una sanzione un po’ più alta pari al 3,75% (1/8 del 30%) e, infine, gli interessi. Si tratta dei pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al 2014 (30 settembre 2015). 
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 5 dicembre 2014

Agenti e Rappresentanti 2014: comunicazione della ritenuta d’acconto anche via pec

Tutti i soggetti indicati al primo comma dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973 sono obbligati a effettuare la ritenuta d’acconto dell’IRPEF sulle provvigioni che derivano da attività di intermediazione commerciale, ossia: 
a) le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo; 
b) le associazioni costituite da artisti e professionisti; 
c) le società di persone (s.a.s., s.n.c.) ed equiparate; 
d) le società di capitali, gli enti e i soggetti assimilati indicati nell’art. 87 del D.P.R. 917/1986. 
La ritenuta in questione si applica sulle provvigioni per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti: 
• di commissione; 
• di agenzia; 
• di mediazione; 
• di rappresentanza di commercio; 
• di procacciamento di affari; 
anche se corrisposte a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 
È dovuta una ritenuta a titolo d’acconto dell’IRPEF nella misura dell’aliquota del primo scaglione dei redditi soggetti all’Irpef (attualmente 23%). Tale ritenuta, in generale, è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni corrisposte. 
Ritenuta ridotta - La ritenuta è ridotta al 23% sul 20% (1/5) delle provvigioni medesime, se i percipienti dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi (art. 25-bis, comma 2 D.P.R. 600/1973). 
A norma degli articoli 2 e 3, D.M. 16/04/183 la comunicazione deve essere data entro il 31 dicembre di ciascun anno solare mediante raccomandata con avviso di ricevimento e ha valore per l’anno seguente. Tale adempimento deve essere rinnovato di anno in anno. 
Si rende necessario eseguire la comunicazione alla ditta mandante: 
• in carta semplice; 
• in plico raccomandata; 
• preferibilmente non in busta; 
• con avviso di ricevimento. 
Il decreto sulle semplificazioni interviene con la modifica all’art. 25-bis, D.P.R. 600/1973, evidenziando che la comunicazione potrà essere trasmessa a mezzo di Posta elettronica certificata (Pec) invece della raccomandata con avviso di ricevimento e non avrà scadenza: resterà valida fino a revoca o perdita dei requisiti da parte dell’intermediario. 
In ogni caso l’agente e/o il rappresentante dovrà comunicare “tempestivamente” le variazioni alla casa mandante o al preponente, pena l’applicazione delle sanzioni prescritte dall’art. 11, D.Lgs. 471/1997. È prevista infatti la sanzione da 258 a 2.065 euro che si sommerà alla sanzione per la presentazione di una dichiarazione “non veritiera” che varia da 2 a 3 volte la maggiore imposta dovuta, ai sensi dell’art. 25 bis, D.P.R. 600/1973.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 4 dicembre 2014

Decreto “Semplificazioni”: pubblicato in gazzetta ufficiale n. 277 del 28/11/2014

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2014, n. 277 il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, c.d. "Decreto Semplificazioni", con il quale sono previste una serie di semplificazioni fiscali e l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata. 
In particolare, tra le novità previste dal presente Decreto si segnalano le seguenti: 
- l'introduzione della nuova Certificazione Unica (CU), che a partire dal 2015, il sostituto d'imposta utilizzerà per certificare sia i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, sia i redditi di lavoro autonomo; 
- l'eliminazione dell'obbligo, per i contribuenti beneficiari della detrazione per risparmio energetico, di comunicare all'Agenzia delle Entrate, in caso di lavori "pluriennali", le spese sostenute nell'anno precedente; 
- aumentato ad euro 15.000,00 (prima era pari ad euro 5.000,00) l'ammontare dei rimborsi IVA eseguibili senza alcun adempimento; 
- l'introduzione di una serie di semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale, per esempio relative alla comunicazione delle operazioni con paesi "black-list", all'inclusione nell'archivio VIES, agli elenchi INTRASTAT, ecc. 
Fonte: Seac

venerdì 28 novembre 2014

INAIL: per il 2015 riduzione dei premi al 15,38%

Il Presidente dell'INAIL, con Determina n. 327 del 3 novembre 2014, rende noto che la misura della riduzione da applicare, nel 2015, a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione è pari al 15,38% (nel 2014 era pari al 14,17%). 
Si attende, ora, il relativo provvedimento di approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
Fonte: Seac

giovedì 27 novembre 2014

Lettere d’intento 2015: comunicazione all’Agenzia delle Entrate a cura dell’esportatore abituale

L’articolo 20 del Decreto semplificazioni modifica la comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento, disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del D.L. n. 746 del 1983. 
In sostanza, per effetto delle modifiche, viene posto in capo al c.d. “esportatore abituale” (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell’IVA) l’obbligo di informare l'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell’agevolazione predetta, al proprio fornitore. 
Di conseguenza, viene abolito l'obbligo di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento ricevute, da parte del fornitore dell'esportatore abituale. 
Il riscontro telematico - L'Agenzia delle Entrate dovrà rilasciare apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera d’intento trasmessa dall'esportatore abituale, che consegna al proprio fornitore o prestatore, ovvero in dogana, la lettera di intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate, assieme alla copia della ricevuta di presentazione della stessa. 
Il fornitore potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell’imposta, solo dopo aver ricevuto la lettera d'intento trasmessa e la relativa ricevuta telematica. 
La verifica implica il riscontro telematico dell'avvenuta comunicazione alle Entrate da parte dell'esportatore abituale della lettera d'intento. Esso potrà essere effettuato anche tramite il cassetto fiscale potenziato. 
Tali documenti devono essere presentati in dogana nel caso delle importazioni, ma solo fino al momento in cui l’Agenzia delle Entrate non condividerà l'archivio con le Dogane. 
Quando sarà conclusa la condivisione dei dati, l'esportatore abituale non dovrà nemmeno più consegnare alle Dogane la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e le relative ricevute telematiche, ma sarà sufficiente indicare nella dichiarazione doganale il numero della ricevuta rilasciata. 
Sanzioni - Se il fornitore/prestatore emette fattura non imponibile, prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell'imposta. 
La comunicazione telematica delle lettere d'intento sarà effettuata direttamente dall'esportatore abituale a partire da quelle relative al 2015. 
Dunque, dovrebbero rientrarvi anche quelle eventualmente emesse alla fine del 2014, ma relative a operazioni da effettuarsi a partire dal 1° gennaio 2015. 
Il fornitore/prestatore deve indicare in dichiarazione annuale Iva (a partire da Iva 2016) i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva nei confronti dei singoli esportatori abituali. Il modello dichiarativo relativo al 2015 pertanto sarà opportunamente integrato. 
A seguito delle novità che saranno introdotte, dovrà essere il committente/cessionario (esportatore abituale) a dover trasmettere la dichiarazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate. 
La dichiarazione d’intento e la ricevuta di trasmissione all’Agenzia delle Entrate saranno consegnate al cedente/fornitore, il quale dovrà riepilogare nella dichiarazione Iva annuale i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. 
Comunque, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, verrà emanato un provvedimento che definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni e i requisiti per il rilascio della ricevuta. 
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore, inoltre, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dell'Agenzia delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.
Fonte: Fiscal Focus

Comunicazione annuale dati IVA 2015 : abolita con la legge stabilità

Il DDL della Legge di Stabilità 2015 contiene tra le altre novità, anche la cancellazione dell’obbligo di invio della comunicazione annuale dati IVA di cui all’articolo 8-bis del DPR 322/1998 e il contestuale anticipo dei termini di invio della dichiarazione annuale entro il 28 febbraio.
Si ritorna dunque al passato, dal momento che la novità comporta la separazione della Dichiarazione annuale IVA dal modello UNICO.
Le suddette novità decorrono dal periodo di imposta 2015. Pertanto dal 2016 la dichiarazione IVA dovrà essere presentata entro il 28 febbraio e non ci sarà più l’obbligo di inviare la Comunicazione annuale dati IVA.
Dal 2016 dunque la dichiarazione annuale IVA assorbirà l’obbligo (fino ad oggi assolto dalla comunicazione annuale dati IVA) di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, entro due mesi dalla fine del periodo di imposta (l’obbligo è previsto dall’articolo 252 della Direttiva 2006/112/UE al fine di calcolare le risorse che competono alla UE).
Attualmente la normativa in vigore prevede la facoltà di presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce, sia per i contribuenti che presentano un credito d’imposta sia per i contribuenti con saldo IVA annuale a debito (facoltà estesa dalla circolare 25 gennaio 2011 n. 1 dell’Agenzia delle Entrate).
Grazie a questa facoltà, la platea dei soggetti obbligati a presentare la comunicazione annuale dati IVA si era già notevolmente ridotta.
Ora, la presentazione della Dichiarazione IVA entro il 28 febbraio evita l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA ed evita possibili sanzioni in caso di omessa comunicazione o presentazione con dati incompleti o non veritieri.
L’invio della dichiarazione annuale IVA consente anche di anticipare il momento di utilizzo dei crediti IVA di importo superiore a euro 5 mila e fino a 15 mila e allo stesso tempo anticipare il momento di presentazione della dichiarazione per richiedere il rimborso del credito IVA.
La presentazione della dichiarazione IVA entro il 28 febbraio comporta il versamento dell’IVA a debito tassativamente entro il 16 marzo dell’anno di presentazione della dichiarazione IVA. Rimane comunque salva la possibilità di rateizzare le somme a debito con la maggiorazione dello 0,33% mensile sull’importo di ogni rata successiva alla prima.
La novità interesserà soprattutto noi professionisti e consulenti, che chiamati ad apporre il visto di conformità, saremo costretti a procedere ai controlli entro febbraio.
Fonte:Fiscal Focus

venerdì 21 novembre 2014

INAIL 2014: anticipato al 28 febbraio il termine per l’invio delle denunce annuali delle retribuzioni

L'INAIL, con Determinazione del Presidente n. 330 del 5 novembre 2014, ha deciso di anticipare il termine di presentazione all'Istituto delle denunce delle retribuzioni di cui all'articolo 28, comma 4 del DPR n. 1124/1965 dal 16 di marzo al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) di ciascun anno. Resta fermo al 16 febbraio di ciascun anno il termine previsto per il pagamento dei premi di assicurazione. La Determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro per l'adozione del relativo provvedimento da emanarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Fonte Seac

giovedì 20 novembre 2014

Canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento 2014: entro il 24 novembre 2014 il pagamento del V periodo contabile

I Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, co. 4 D.P.R. n. 640/1972. Entro il 24 novembre 2014 sono obbligati ad effettuare il pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento, relativo al V periodo contabile (settembre-ottobre). 
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo - 5185 - canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS. 

martedì 18 novembre 2014

Iva sugli omaggi 2014: aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la detraibilità

Aumenta da euro 25,82 a euro 50,00 la soglia per la detraibilità degli omaggi di beni non rientranti nell’attività d’impresa. 
È quanto previsto dal decreto legislativo ‘Semplificazioni fiscali’ approvato nel CDM del 30.10.2014. 
Con tale modifica si allinea il limite per la detraibilità IVA degli omaggi con il limite per la deducibilità integrale dei costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio ai fini IRES/IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986; la richiamata disposizione prevede infatti che i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati a omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili integralmente se di valore unitario non superiore a € 50, considerando nel costo la parte dell’IVA indetraibile. 
Nella previgente normativa, l’indetraibilità dell’imposta assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati (rientranti tra le spese di rappresentanza) operava se il costo unitario dei suddetti beni era superiore a euro 25,82. 
Si ricorda che anche ai fini IVA (C.M. 34/E/2009) per l’individuazione degli omaggi da ricomprendere tra le spese di rappresentanza, è necessario fare riferimento a quanto disposto dall’art. 1, D.M. 19.11.2008; la richiamata disposizione prevede che affinché gli omaggi siano qualificabili come “spese di rappresentanza” è necessario che la spesa: 
• sia sostenuta con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; 
• sia ragionevole in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; 
• sia coerente con gli usi e le pratiche commerciali del settore. 
Una volta stabilito che l’omaggio rientra tra le spese di rappresentanza, il secondo step riguarda i limiti per detraibilità dell’IVA; a seguito delle citate modifiche normative, l’IVA assolta sull’acquisto di beni destinati a essere omaggiati non rientranti nell’attività d’impresa, qualificabili come spese di rappresentanza: 
- sarà detraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà inferiore a € 50,00; 
- sarà indetraibile se il costo unitario dell’omaggio risulterà superiore a € 50,00. 
Per rendere la successiva cessione gratuita del bene comunque esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, il nuovo limite di 50 euro è stato inserito anche nell’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/72. 
Nulla cambia invece per gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa. 
Gli omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 188/E/1998, “non costituiscono spese di rappresentanza”. 
Pertanto: 
• l’IVA assolta all'atto dell'acquisto è detraibile. Non trova, infatti, applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di cui all'art. 19-bis1 co. 1 lett. h) del D.P.R. 633/72; 
• la cessione gratuita è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni (art. 2 comma 2 n. 4 del D.P.R. 633/72).
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 5 novembre 2014

INPS artigiani e commercianti 2014: entro il 17 novembre 2014 il pagamento della terza rata

Il 17 novembre 2014 (il 16 novembre è domenica) scade l’ultimo giorno utile per il versamento della terza rata dei contributi relativi al minimale da parte degli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Mentre il 1° dicembre 2014 (il 30 novembre è domenica) scade il termine per il versamento del secondo acconto 2014 sulla quota del reddito eccedente. A tal proposito si rammenta che, a seguito del graduale incremento contributivo introdotto dalla manovra “Salva-Italia” (L. n. 214/2011), i valori contributivi ammontano a: 22,20% per gli artigiani; 22,29% per i commercianti (è compresa la maggiorazione dello 0,09%, valevole fino al 31/12/2014, istituita dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996 ai fini dell’indennizzo per la cessazione dell’attività). 
Sono tenuti a effettuare il versamento dei contributi previdenziali in oggetto tutti i contribuenti, sia titolari che non titolari di partita IVA, titolari di imprese artigiane e commercianti, sia per sé stessi che per le altre persone che prestano la propria attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale. 
I lavoratori iscritti alla Gestione INPS artigiani e commercianti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito eccedente il minimale, devono entro l’1 dicembre 2014 effettuare il versamento del secondo acconto. Per l'individuazione dell'importo complessivo degli acconti dovuti è necessario determinare il reddito eccedente il minimale, con riferimento al reddito d'impresa dell'anno 2013, utilizzando i minimali e massimali previsti per l'anno 2014. Sul reddito eccedente il minimale così determinato devono essere infine applicate le aliquote previste per l'anno 2014, tenendo conto di eventuali agevolazioni spettanti per lo stesso anno. 
Chi non provvede entro i termini stabiliti al versamento delle somme dovute, ovvero effettua versamenti inferiori al dovuto, è sanzionato con il pagamento di somme aggiuntive commisurate al tasso di differimento e di dilazione. Se il mancato o ritardato versamento non è ancora accertato dall'ufficio ovvero è sanato entro un anno dalla scadenza di legge, la sanzione è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 5,5%. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge; raggiunto tale limite, maturano gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, vigenti al momento del pagamento del tributo.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 28 ottobre 2014

Fondo di garanzia per la casa 2014: guida all’utilizzo

Il Fondo di garanzia sostituisce e amplia il campo del vecchio fondo “Giovani Coppie” ora non più acceso. È destinato a coloro che alla data di presentazione della domanda di mutuo, non sono proprietari di altri immobili a uso abitativo salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli. 
L'immobile a uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072. 
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e ABI. 
È previsto un tasso calmierato del finanziamento (tasso effettivo globale - TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM) pubblicato trimestralmente sul sito del MEF per le seguenti categorie: 
• giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); 
• nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; 
• giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; 
• conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati. 
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti. 
Il Protocollo prevede 30 giorni lavorativi affinché le Banche/Intermediari finanziari rendano operative alla clientela l’accesso alle garanzie offerte dal Fondo. 
Gli elenchi delle banche aderenti saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it).
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 24 ottobre 2014

Sospensione del pagamento dei tributi 2014 per Genova e zone alluvionate

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha firmato il decreto che dispone la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari nelle zone colpite dall'alluvione verificatasi tra il 10 e il 14 ottobre 2014. Il comunicato stampa n. 237 del 21 ottobre 2014 è stato pubblicato sul sito www.mef.gov.it. 
La sospensione, che riguarda Genova e tutti i comuni della provincia e altre aree del Nord Italia, riguarda tutti i soggetti (persone fisiche e non), anche in qualità di sostituti di imposta, aventi residenza, sede legale o operativa nei territori interessati dal maltempo. Devono continuare ad essere operate e versate le ritenute.

giovedì 23 ottobre 2014

Modello 730/2014 integrativo: entro il 27 ottobre 2014 è possibile correggere gli errori

Lunedì 27 è l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti per correggere errori od omissioni a proprio danno riscontrati nella dichiarazione presentata nei termini ordinari
I contribuenti che nella compilazione del modello 730/2014 sono incorsi in “sviste” a proprio danno hanno a disposizione ancora qualche giorno per porvi rimedio.
È, infatti, lunedì 27 ottobre il termine ultimo per consegnare, esclusivamente a un Caf o a un professionista abilitato (anche nel caso in cui l’assistenza fiscale per la dichiarazione originaria sia stata prestata dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico, in qualità di sostituto d’imposta), il modello 730 integrativo: in realtà, il termine ordinario è il 25 ottobre, ma quest’anno cade di sabato e, di conseguenza, ci sono due giorni in più per provvedere.

Chi può utilizzare il 730 integrativo
La scadenza all’orizzonte riguarda i contribuenti che, al momento di compilare il 730, hanno dimenticato di indicare oneri deducibili o detraibili che, una volta riportati, comportano un maggior credito o un minor debito.
Anche chi si accorge di non aver riportato tutti i dati identificativi del sostituto d’imposta che provvede al conguaglio deve far ricorso al “730 integrativo”.
Un “codice” diverso a seconda dei casi
Il nuovo 730 andrà compilato specificando che è una modifica del precedente, indicando nella casella “730 integrativo” il codice:
1 nel caso in cui la rettifica determina un maggior credito o un minor debito (perché, per esempio, non sono stati riportati tutti gli oneri) o un’imposta invariata (quando occorre correggere dati che non incidono sulla liquidazione delle imposte, tranne che si tratti dei dati del sostituto che deve effettuare il conguaglio). Va esibita la documentazione necessaria al Caf o al professionista per il controllo della conformità dell’integrazione effettuata; se però il 730 originario era stato consegnato al sostituto, deve essere esibita tutta la documentazione
2  se non sono stati indicati, nel modello originario, tutti gli elementi utili all’identificazione del sostituto che deve effettuare il conguaglio. In questo caso, occorre presentare un 730 che contenga le stesse informazioni della dichiarazione originaria, tranne quelle nuove riportate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”
3  nel caso “misto”, cioè quando ci si rende conto di aver commesso sia errori sui dati del sostituto sia dimenticanze e/o errori che, quando corretti, comportano un maggior credito, un minor debito o un’imposta uguale a quella risultante dal 730 originario.

Cosa succede dopo la presentazione
Nel momento della ricezione del 730 integrativo, il Caf o il professionista abilitato rilasciano al contribuente la ricevuta modello 730-2, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Gli stessi intermediari hanno tempo fino al 10 novembre per elaborare e consegnare al contribuente, insieme alla copia della nuova dichiarazione, il prospetto di liquidazione modello 730-3 integrativo.
Sempre entro il 10 novembre, i Caf e i professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni integrative e comunicarne il risultato finale ai sostituti d’imposta.
Questi ultimi provvederanno a corrispondere l’eventuale conguaglio a credito derivante dalla dichiarazione integrativa sulla retribuzione del mese di dicembre. 
Fonte : Fisco oggi

giovedì 16 ottobre 2014

Lavoro autonomo occasionale o con p.iva: inapplicabilità della maxisanzione per lavoro “in nero”

Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, fornisce chiarimenti in merito all'applicazione della c.d. maxisanzione nell'ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell'art. 2222 c.c. con partita Iva e/o ritenuta d'acconto. 
A tale riguardo, il Ministero, ricordando la rilevanza, ai fini della non applicabilità della maxisanzione, di "valida documentazione fiscale", precisa, sul punto, che si tratta di documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite Mod. F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su Mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento. 
Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.
Fonte: Seac

mercoledì 15 ottobre 2014

Tasi: il 16 ottobre 2014 ultimo giorno per il pagamento dell’acconto

Nei circa 5.300 Comuni che hanno inviato le delibere relative alla TASI/TARI/IMU al Mef entro il 10 settembre 2014, perché non sono riusciti a farlo entro il 23 maggio 2014, si pagherà entro domani l’acconto TASI, rinviando al 16.12.2014 il versamento del saldo a conguaglio. 
Si dovrà invece rinviare il versamento integrale dell’imposta a dicembre 2014, qualora il Comune non sia riuscito a rispettare nemmeno la scadenza del 10 settembre. Nei circa 300 Comuni incriminati, i contribuenti dovranno effettuare entro il 16 dicembre 2014 il versamento in un’unica soluzione, applicando all’abitazione principale l’aliquota standard dell'1 per mille. 
Per i fabbricati diversi dall’abitazione principale (incluse le aree edificabili) scatta l'1 per mille, ma solo se l'aliquota Imu standard 2013 non supera il 9,6 per mille. 
Dunque, la Tasi non sarà dovuta qualora l’aliquota Imu sia pari al 10,6 per mille. 
Al di sotto del 10,6 per mille, il calcolo del tributo va fatto verificando il margine disponibile: 
• se l'aliquota Imu è al 10,2 per mille, la Tasi per gli altri fabbricati sarà pari allo 0,4 per mille; 
• se l'Imu è al 10 per mille resta da pagare uno 0,6 per mille; 
• mentre l'1 per mille si applicherà in tutti i casi in cui l'Imu non supera il 9,6 per mille. 
Così le abitazioni di lusso (accatastate come A/1, A/8 e A/9), avranno un tetto massimo di riferimento del 6 per mille nella somma di Imu e Tasi. 
Nel caso dei fabbricati rurali strumentali invece l'aliquota è sempre all'1 per mille, non essendo dovuta l’IMU. 
Attenzione, infine, alle doppie delibere sulla Tasi (es. comune di Udine): in tal caso ha prevalenza la delibera più recente. 
L’IMU non è sparita: si ricorda che a dicembre (il 16.12.2014 per l’esattezza) scadono, infatti, i tempi per il pagamento del saldo dell’Imu sulle abitazioni principali “di lusso” e sugli altri immobili soggetti all’imposta. 
Nel caos di regole e scadenze che ha caratterizzato prima l’IMU e ora la TASI, ecco arrivare forse un barlume di speranza: dal 2015 sembra verranno unificate in un unico tributo sotto il nome di TUC “tassa unica comunale” l’IMU e la TASI, che seguirà le regole IMU e prevederà detrazioni standard (non modificabili dai comuni). 
Dunque, primo e anche ultimo anno di applicazione del nuovo tributo. 
La fusione di Imu e Tasi colpirebbe anche le abitazioni principali oltre che gli altri immobili, ma in maniera progressiva. 
Per gli immobili strumentali, dovrebbero essere riviste anche le regole sulla deducibilità, dato che l'Imu è deducibile al 20% nel 2014, mentre la Tasi lo è al 100%. 
In alternativa si pensa alla riproposizione della vecchia Imu, eliminando la TASI, ma con un'aliquota standard al 2,5 per mille, che i Comuni potrebbero aumentare di un punto o ridurre fino ad azzerarla. 
L'obiettivo che si prefigge il Governo è quello di unificare le mille norme che riguardano le due imposte e le scadenze diversificate previste oggi. 
Anche l’Anci concorda con l’idea dell’introduzione della TUC, purché si arrivi a un sistema semplice, sostenibile e duraturo per la generalità dei Comuni. 
L’attuale complicazione scaturisce principalmente dall’esistenza di diverse aliquote e detrazioni scelte dai comuni e dall'assenza di parametri fissati dal legislatore a livello centrale. 
L'idea di tassa unica includerebbe, a dire il vero, anche l’abolizione dell'addizionale comunale Irpef, già contemplata dalla delega fiscale.
Fonte: Fiscal Focus

martedì 14 ottobre 2014

Fatture elettroniche 2014: registrazione in contabilità

Dallo scorso 6 giugno è diventato obbligatorio l’utilizzo della fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, cioè Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza. I rimanenti enti della Pubblica Amministrazione saranno interessati dalla fatturazione elettronica entro il prossimo 31 marzo 2015. Ecco, in sintesi, alcune regole per la registrazione delle fatture.
Ricordiamo che la fattura va emessa tramite il Sistema di Intescambio Sogei e che le fatture emesse in modalità diversa da quella prevista dalla normativa non potranno essere pagate.
La conservazione delle fatture cartacee è regolamentata dall’art.22 del DPR 600/73, mentre quelle relativa alle fatture elettroniche dall’art.39 del DPR 633/72. In ogni caso, per entrambe deve essere rispettato quanto stabilito dal Codice civile.
Poiché le fatture devono essere conservate in modo ordinato e comprensibile, è ovvio che l’opzione sulla modalità di conservazione scelta deve essere rispettata per l’intero periodo d’imposta.
La regola generale dispone che i documenti debbano essere conservati o tutti in formato cartaceo o tutti in formato digitale; non sarebbe ammessa una conservazione “mista”.
Ne consegue che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi e le imprese che forniscono beni si trovano a dover conservare fatture elettroniche  emesse nei confronti della P.A. e fatture cartacee emesse nei confronti della P.A. e di altri clienti.
E qui si pone il problema del come conservare la documentazione.
Poiché la conservazione delle fatture deve avvenire secondo il principio di ordinata contabilità e di omogeneità, è ritenuto necessario dover predisporre due distinti registri sezionali:
• uno per le fatture cartacee;
• uno per le fatture elettroniche.
Quindi, il soggetto che emette in corso d’anno fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione e fatture cartacee verso altri soggetti,  predisporrà diversi registri sezionali assegnando, ad esempio, il registro sezionale “alfa” alle fatture elettroniche e il registro sezionale “beta” a quelle cartacee.
Ai fini Iva, i registri possono essere organizzati in sezionali distinti che comportano una distinta numerazione delle fatture  e la compilazione di un registro riepilogativo per la determinazione delle liquidazioni periodiche.
Le scritture che devono essere registrate a libro giornale possono essere trascritte in libri giornali sezionali. In tal caso, i sezionali devono seguire le regole applicate al libro giornale, in merito a modalità di registrazione e vidimazione/bollatura. I sezionali poi devono essere riepilogati nel libro giornale generale.
Fonte: Centro studi CGN

giovedì 9 ottobre 2014

MOSS (Mini one stop shop) 2014: istruzioni per la registrazione

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 122854 del 30 settembre 2014 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni operative per le aziende che, dal 1° ottobre 2014, intendono registrarsi sul Moss (Mini one stop shop), il mini sportello unico che, a partire dal 2015, permetterà agli operatori economici di non identificarsi più in ciascuno Stato membro e di dichiarare e versare in Italia le imposte dovute sui servizi: 
- di telecomunicazione; 
- di teleradiodiffusione; 
- elettronici,
prestati a persone che non sono soggetti passivi IVA e resi in altri Stati Ue. 
L’adesione al regime speciale seguendo l’apposita procedura dettata dall’Amministrazione Finanziaria consente ai soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, nonché ai soggetti passivi extra UE che scelgono di identificarsi in Italia, che effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici resi a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti nell’Unione europea, di assolvere agli obblighi IVA in Italia senza doversi identificare nei vari Paesi UE di residenza dei committenti privati. 
Aderendo al Moss il prestatore potrà trasmettere telematicamente attraverso il portale le dichiarazioni IVA trimestrali ed effettuare i versamenti; questi saranno inviati automaticamente ai rispettivi Stati membri di consumo.
A decorrere dal 1° gennaio 2015, infatti per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA (dalla direttiva n. 2008/8/CE non ancora recepita in Italia) e in particolare agli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE, cambieranno i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari. 
In via generale, le prestazioni rientranti nell’ambito del commercio elettronico diretto rese da soggetti passivi comunitari (come già previsto per i prestatori extracomunitari) nei confronti di “privati” comunitari, saranno territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario. Per evitare al fornitore europeo di doversi identificare e assolvere gli obblighi IVA nei vari paesi comunitari, così come già previsto per i prestatori extra UE dall’art. 74 quinquies del D.P.R. 633/1972, è stato attivato il regime facoltativo del «mini sportello unico» (Moss), che consentirà ai fornitori di assolvere gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'Iva nel Paese in cui sono stabiliti. 
Con il Comunicato stampa del 17.06.2014, l’Amministrazione Finanziaria aveva reso note le modalità di funzionamento del mini sportello unico, precisando altresì che sarebbe stato possibile registrarsi sul portale a partire dal 1° ottobre 2014. 
Con il Provvedimento in commento, si forniscono le modalità operative per consentire la presentazione della richiesta di registrazione, esclusivamente in modalità elettronica e diretta, per l’adesione ai predetti regimi speciali. 
Più in dettaglio, viene illustrato che: 
- i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, nonché i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, utilizzano le funzionalità a essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite; 
- i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, che scelgono di identificarsi in Italia, richiedono la registrazione compilando un modulo on-line disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese; 
- l’Agenzia - per il tramite del Centro Operativo di Venezia - effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 1 ottobre 2014

Mod. F24 2014: dal 1 ottobre 2014 solo on line chiarimenti Agenzia delle Entrate

Con Circolare 19 settembre 2014, n. 27, l'Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in relazione alle modalità di pagamento del Mod. F24 a decorrere dal 1° ottobre 2014: l'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 ha previsto, infatti ulteriori obblighi di utilizzo dei sistemi telematici per la presentazione delle deleghe di pagamento. In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che la compilazione del Mod. F24 in forma cartacea è ancora ammessa: 
- se la delega di pagamento è precompilata (ad esempio a seguito di un avviso di liquidazione 36-bis), anche se l'importo è maggiore di euro 1.000 a condizione che non siano indicati crediti in compensazione; 
- per i versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate per i soggetti non titolari di partita IVA fino al 31 dicembre 2014, anche per importo superiori ad euro 1.000 e in presenza di crediti in compensazione; 
- per i soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.

martedì 30 settembre 2014

Remissione in bonis 2014: entro il 30/09/2014 la regolarizzazione irregolarità formali

Per i soggetti che hanno commesso irregolarità formali, quali omesse comunicazioni di regimi opzionali, diverse dal quelle di cui all'art. 1 e 2 D.P.R. n. 442/1997 il 30/09/2014 è l’ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, degli adempimenti formali omessi dal 1 gennaio al 30 settembre dell'anno o che dovevano essere presentate nell'anno precedente. 
Entro il 30 settembre è quindi possibile: 
- optare per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 D.P.R. 917/1986) per il triennio 2013-2015; 
- optare per il consolidato fiscale di cui agli artt. 117 e ss. del D.P.R. 917/1986 per il triennio 2014-2016; 
- optare per la liquidazione e versamento dell'IVA di gruppo previsto dall'art. 73, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979, per l'anno d'imposta 2014; 
- optare per la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap di cui all'art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, per l'anno d'imposta 201; 
- optare per il regime della “tonnage tax”; 
E’ altresì possibile presentare il modello EAS non trasmesso tempestivamente. 
Il ravvedimento comporta il versamento di una sanzione di 258 euro, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il codice tributo da utilizzare è il 8114 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art.2, comma 1, del D.L. n. 16/2012 – RIMESSIONE IN BONIS 

Decreto "Sblocca Italia": agevolazioni per l'acquisto/costruzione di abitazioni destinate alla locazione

L'art. 21, D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto "Sblocca Italia") prevede, per gli acquisti di unità immobiliari, effettuati dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, da parte di persone fisiche non esercenti attività commerciali (privati), la possibilità di usufruire di una specifica deduzione (20% del prezzo di acquisto - limite massimo 300.000 euro - 8 quote annuali) dal reddito complessivo. 
In particolare, l'agevolazione spetta con riferimento alle spese: 
- di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione ex art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 380/2001, cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento; 
- per prestazioni di servizi, dipendenti da un contratto d'appalto per la costruzione di unità immobiliari su aree edificabili possedute prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
Per fruire dell'agevolazione è necessario che l'unità immobiliare sia destinata entro 6 mesi dall'acquisto/ultimazione dei lavori alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. 

giovedì 25 settembre 2014

Dichiarazione "Imu Tasi Enc" 2012-2013: prorogata la scadenza per l’invio on line al 30 novembre 2014

Posticipato di due mesi il termine a disposizione degli enti non commerciali per presentare la dichiarazione Imu/Tasi relativa agli anni 2012 e 2013, annualità che, in realtà, interessano soltanto l'Imu. La scadenza slitta dal 30 settembre (articolo 5, comma 2, del decreto 26 giugno 2014) al prossimo 30 novembre.
Il rinvio è previsto dal decreto ministeriale di ieri, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze.
La proroga riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative ai periodi 2012 e 2013, mentre il termine ordinario per la trasmissione del modello "Imu Tasi Enc" resta fermo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso del fabbricato o sono intervenute variazioni rilevanti per i due tributi. In assenza di modifiche, la dichiarazione non va ripresentata nelle annualità successive.
Il modello, specificatamente predisposto per le esigenze degli Enc, è disponibile sul sito del dipartimento delle Finanze, così come lo sono le specifiche tecniche utilizzabili per la sua trasmissione. La presentazione, infatti, deve avvenire esclusivamente in via telematica.
Ricordiamo che i fabbricati utilizzati dagli enti non commerciali sono esenti dai due tributi se interamente destinati ad attività senza scopo di lucro; in caso di uso misto, l'esenzione riguarda soltanto le aree non "commerciali" e, se non è possibile procedere con una suddivisione netta, la tassazione avviene proporzionalmente all'utilizzo no profit, in base alle informazioni e a specifici elementi riguardanti l'attività svolta, forniti direttamente dagli enti nella dichiarazione, ad esempio il numero delle persone impiegate 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 18 settembre 2014

770/2014 ordinario e semplificato: il 19 settembre scade il termine per l’invio

I sostituti d’imposta hanno tempo fino a venerdì prossimo per inviare all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica, la dichiarazione annuale con i dati sulle ritenute
Il 19 settembre scade il termine per la trasmissione dei modelli 770/2014 ordinario e semplificato. I sostituti d’imposta dovranno inviarli utilizzando i canali Fisconline o Entratel, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’adempimento dichiarativo, originariamente in scadenza il 31 luglio, è stato differito con Dpcm dello stesso giorno per andare incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali che, entro l’ultimo giorno di luglio, devono far fronte a numerosi impegni per adempimenti fiscali, per conto dei contribuenti e dei sostituti d'imposta.
 Gli appositi software messi a disposizione dall’Agenzia permettono ai sostituti d’imposta di predisporre le dichiarazioni e creare il relativo file da trasmettere. Al termine dell’operazione, l’Agenzia invia una comunicazione con la quale attesta l’avvenuta presentazione del file. Il documento è reperibile nella sezione “Ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. In caso di scarto della domanda, il contribuente può effettuare una nuova trasmissione entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione del rifiuto.
770 semplificato
Contiene i dati delle certificazioni rilasciate ai contribuenti che hanno percepito redditi da lavoro dipendente (compresi equiparati e assimilati), da lavoro autonomo, Tfr, provvigioni, altri redditi e prestazioni in forma di capitale erogati da fondi pensionistici. Nel 770 semplificato vanno, inoltre, indicati i dati contributivi, previdenziali, assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione, e, se non si è obbligati a presentare anche il 770 ordinario, pure quelli di versamenti, crediti e compensazioni. Lo stesso modello, infine, accoglie i dati delle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e le ritenute operate sui bonifici fatti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
770 ordinario
Nel 770 ordinario, invece, trovano spazio i dati delle ritenute su dividendi, redditi da capitale, operazioni finanziarie, indennità di esproprio e quelli relativi ai versamenti effettuati, compensazioni e crediti d’imposta utilizzati.
Ravvedimento operoso
L’omessa, insufficiente o tardiva presentazione della dichiarazione potrà essere regolarizzata tramite ravvedimento operoso entro il 18 dicembre prossimo (cioè, entro il novantesimo giorno dalla scadenza), versando, tramite modello F24 (codice tributo 8911), la sanzione ridotta pari a un decimo di 258 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi. 
Fonte: Fisco Oggi

martedì 16 settembre 2014

Imprese agricole: agevolazioni

Con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2014, prosegue l’attività del Governo nell’intento di rilanciare l’economia e l’occupazione. 
Per ciò che specificamente attiene alle disposizioni contenute nel D.L. n. 91/2014, alcune misure sono volte alla semplificazione del settore agroalimentare, con particolare riguardo al sistema dei controlli sulle imprese agricole e alle norme di produzione per il settore vitivinicolo; altre sono rivolte a sostenere l'innovazione nel settore a maggiore sostegno della qualità del made in Italy, attraverso l'introduzione di due crediti di imposta per il settore agroalimentare per investimenti in infrastrutture elettronica per l'implementazione dell'e-commerce e per la creazione di nuove reti di impresa; altre ancora sono destinate ai giovani agricoltori e prevedono incentivi alla loro assunzione e deduzioni a fini IRAP per i datori di lavoro agricolo, nonché detrazioni per l'affitto di terreni da parte di giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli. 
Il settore agricolo è poi interessato da ulteriori misure di carattere fiscale , volte a incidere sulla rivalutazione dei redditi dominicale e agrario e sulle modalità di determinazione del reddito dominicale, nell'ipotesi di mancata coltivazione nell'annata agraria. 
Si prevede l'istituzione della rete del lavoro agricolo di qualità, finalizzata alla lotta al sommerso e l'emanazione dei decreti attuativi della legge n.4/2011 che ha introdotto l'obbligo di inserire in etichetta un'informazione relativa all'origine della materia prima contenuta nel prodotto, verificando, con procedura di consultazione pubblica, la percezione del consumatore in ordine a tale informazione aggiuntiva. 
Viene introdotta anche una nuova regolamentazione in ordine alle modalità di produzione di mozzarella di bufala campana DOP (che deve avvenire nei caseifici in uno spazio differente da quello in cui sono trattati tipi di latte diversi da quello bufalino proveniente dall'areale DOP con la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte di bufala trasformato e delle quantità di prodotto derivante dalla trasformazione del latte di bufala utilizzato). 
Vengono altresì introdotte sanzioni per chi viola i divieti di coltivazione di sementi vietate in via d'urgenza per motivi attinenti alla tutela della salute umana, degli animali e della protezione dell'ambiente, al fine di garantire il rispetto dei divieti emanati in ordine al divieto di coltivazione di sementi OGM. 
Nel Capo II del D.L., vengono previste misure per l'ampliamento dei controlli nella “Terra dei fuochi”, disponendo che le indagini sul territorio possano essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché norme di modifica alla Legge n. 157/1992, recante norme in materia di protezione della fauna e di disciplina del prelievo venatorio.

lunedì 15 settembre 2014

Equitalia 2014: procedimento semplificato di cancellazione delle ipoteche

Al via le nuove procedure on-line per la cancellazione delle ipoteche. Dal 1° gennaio 2015, infatti, banche, enti previdenziali e intermediari finanziari “concedenti” dovranno utilizzare obbligatoriamente le nuove modalità per inviare la comunicazione telematica attestante l’avvenuta estinzione del mutuo ai fini della cancellazione delle ipoteche. 
Termini e modalità della nuova procedura, relativa anche alle comunicazioni di cancellazione di ipoteche frazionate o iscritte da oltre venti anni e non rinnovate, art. 2847 c.c., e all’introduzione di nuove funzionalità connesse alla conservazione sostitutiva delle singole comunicazioni e del relativo registro, sono contenuti in un Provvedimento siglato di recente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate. 
Riguardo i termini e le scadenze, questa nuova procedura potrà essere utilizzata già dal prossimo 1° settembre 2014 in via facoltativa, mentre diverrà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2015. 
Si ricorda che la nuova normativa sulla cancellazione d’ipoteca legata all’estinzione dei mutui immobiliari prevede che la stessa sia rimossa d’ufficio e senza alcun onere aggiuntivo a carico del debitore, con una semplice comunicazione del creditore alla conservatoria dei registri immobiliari.
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 12 settembre 2014

Decreto competitività 2014: detrazione affitto terreni agricoli

L'art. 7, D.L. n. 91/2014, così come modificato dalla Legge di conversione n. 116/2014, ha introdotto all'art. 16, TUIR il nuovo comma 1-quinquies.1, che prevede una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli nel limite di euro 80 per ettaro locato e fino a un massimo di euro 1.200 all'anno. 
Per effetto di quanto introdotto in sede di conversione: 
• deve trattarsi di terreni agricoli locati diversi da quelli di proprietà dei genitori; 
• il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.
L'agevolazione trova applicazione a decorrere dal 2014 (non può essere considerata al fine della determinazione dell'acconto IRPEF 2014) e spetta esclusivamente ai coltivatori diretti/IAP: 
• iscritti nella previdenza agricola; 
• di età inferiore a 35 anni.
Fonte: Seac

mercoledì 10 settembre 2014

Modello 770/2014: ufficiale la proroga per l’invio al 19/07/2014 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 31 luglio con cui veniva prorogato dal 31 luglio al 19 settembre 2014 il termine per la presentazione del mod. 770/2014 periodo d’imposta 2013. 
Diventa pertanto ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (proposto dal Mef) che sposta al 19 settembre il termine del 31 luglio per la presentazione del modello 770/2014. Questo il testo: “Art. 1 Termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione modello 770/2014 relativa all'anno 2013. In vigore dal 8 settembre 2014 1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno 2013, è presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 19 settembre 2014”. 

venerdì 5 settembre 2014

Ricerca e sviluppo fondi “Horizon 2020”: Il ‘click day’ il 30 settembre alle ore 10

Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito in questi giorni che il cosiddetto ‘click day’ per la presentazione delle domande di richiesta delle agevolazioni per i progetti di ricerca e sviluppo nel settore tecnologico è posto al 30 settembre. I benefici fanno parte del Fondo per la crescita sostenibile dirette a sostenere progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici individuati dal programma dell'Unione europea "Horizon 2020" e per ottenerli, quindi, bisognerà presentare l’apposita istanza entro la fine del mese prossimo, precisamente il MISE ha sottolineato che il ‘click day’ si attiverà alle ore 10 del 30 settembre. In generale, le tecnologie previste da “Horizon” 2020 sono molte e vanno da quelle dell'informazione e della comunicazione alle nanotecnologie, dai materiali avanzati alle biotecnologie fino allo spazio e a settori cruciali come energia, salute, trasporti. 
Presentazione delle domande
I soggetti interessati potranno presentare le domande avvalendosi della procedura di compilazione guidata accessibile dalla sezione ''Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020'' del sito del Mise (http://www.mise.gov.it/): la fase di compilazione della domanda e dei relativi allegati potrà essere avviata a partire dal 22 settembre 2014. Un decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, emanato lo scorso 25 luglio 2014, ha stabilito tempi e modi della presentazione delle istanze. 
Le risorse
Nel complesso, le risorse messe a disposizione dal fondo sono pari a 300 milioni di euro. Di questo ampio totale un buon 60% sarà destinato ai progetti proposti da imprese di piccole e medie dimensioni. Al momento si prevede una vasta adesione alla gara per aggiudicarsi le agevolazioni. Per quel che concerne le risorse destinate al singolo progetto, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito che i progetti presentati devono prevedere un ammontare complessivo di spese ammissibili compreso tra 800 mila e 3 milioni di euro; gli stessi possono essere presentati da singole imprese o in modalità congiunta fino a un massimo di tre soggetti, tra i quali può esservi anche un organismo di ricerca. L’erogazione dei benefici avverrà tramite un finanziamento agevolato per una percentuale di spese ammissibili calcolata in base alla dimensione dell’impresa: la percentuale sarà del 70 per le piccole imprese, del 60 per le medie e del 50 per le grandi. La durata massima del finanziamento sarà pari a otto anni alla quale poi si va ad aggiungere un periodo di preammortamento di tre anni. Il finanziamento agevolato prevede un tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea, che in ogni caso non sarà mai inferiore allo 0,8%.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 4 settembre 2014

DURC 2014: la data di riferimento della regolarita contributiva (Messaggio INPS del 2/09/2014)

L'INPS, con il Messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014, fornisce chiarimenti in merito al DURC a seguito della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, 8 aprile n. 486/2014 che, in merito al requisito della regolarità contributiva ha specificato che la stessa deve sussistere al momento di scadenza del termine quindicinale assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva e non al momento della presentazione della domanda di partecipazione. 
Al riguardo l'INPS chiarisce che i DURC per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito dell'assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (c.d. "verifica per autodichiarazione" ai sensi dell'art. 38, c. 1, lett. i) del DLgs. n. 163/2006) continueranno ad essere definiti sulla base della situazione contributiva riferita alla data in cui la dichiarazione, da parte dell'interessato, è stata resa. Unica eccezione è rappresentata dalla previsione che disciplina il rilascio del DURC, in presenza di certificazione dei crediti.
Fonte: Seac

mercoledì 3 settembre 2014

Virus su false email “Le Linee Guida” inviate a nome dell’Agenzia delle Entrate

L’email “Le Linee Guida” che sta circolando in queste ore e che riporta all’interno il logo delle Entrate, è un falso. Il file allegato, in formato word, contiene un virus e, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer del destinatario.
Il file allegato al messaggio di posta elettronica che sta circolando in queste ore contiene un virus pericoloso che, se aperto, può compromettere la sicurezza del computer
Dall’Agenzia delle Entrate arriva l’invito, rivolto ai contribuenti che stanno ricevendo questo messaggio, a non inoltrarlo ad alcuno e a eliminarlo senza aprire l’allegato, che conterrebbe presunte istruzioni utili a evitare i controlli legati al redditometro.
Le Entrate sottolineano di essere completamente estranee a questi messaggi, che sono spesso volti a ottenere illecitamente dati personali dei cittadini. 
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 1 agosto 2014

Professionisti 2014: cosa fare in caso di mancato ricevimento della “Certificazione delle ritenute d’acconto”

La certificazione delle ritenute in acconto subite è uno dei temi più sentiti da parte dei professionisti in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi. Il meccanismo, nonostante sia noto e codificato da tempo, può dar luogo in alcuni casi a problematiche assai delicate, che analizziamo in questo articolo.
L’articolo 25 del DPR 600/73 obbliga il committente (denominato sostituto d’imposta) a trattenere il 20% del compenso spettante al professionista (denominato sostituito), con obbligo di versare la ritenuta all’erario a titolo di acconto ai fini IRPEF in favore dello stesso professionista.
In sede di dichiarazione dei redditi, il professionista sostituito potrà scomputare tali ritenute dal proprio debito IRPEF documentando l’operazione con la certificazione ricevuta da parte del sostituto d’imposta.
La questione più importante riguarda la mancata ricezione della certificazione delle ritenute da parte del sostituto entro il 28 febbraio. In tali ipotesi il professionista sostituito, trascorso il termine stabilito entro il quale doveva essere rilasciata la certificazione, dovrà sollecitare al sostituto il rilascio della certificazione.
Può accadere che il professionista, per le più svariate ragioni, non riesca ad ottenere la certificazione dei compensi e delle ritenute subite.
Tale fattispecie viene trattata e risolta dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella R.M. 68/E/2009, dove si prevede la possibilità di utilizzare certificazioni diverse rispetto a quelle rilasciate dal sostituto. Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il contribuente può scomputare le ritenute purché sia in grado di documentare, in maniera inequivocabile, di averle effettivamente subite.
La prova può essere fornita mediante:
- fattura con esposizione della ritenuta;
- documentazione bancaria attestante che le somme incassate siano corrispondenti al netto fatturato.
La documentazione probatoria deve  essere accompagnata, in sede di controllo ex art.36-ter, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art.47 del DPR n.445/00) con la quale il lavoratore autonomo attesta che:
- la documentazione del pagamento si riferisce ad una fattura regolarmente registrata nelle scritture contabili;
- a fronte della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto d’imposta.
La procedura appena illustrata mette in difficoltà il professionista, con la prospettiva di perdere le ritenute subite quando:
- non si possieda la certificazione del sostituto d’imposta;
- il pagamento sia avvenuto in contanti.
Il mancato versamento delle ritenute effettuate è un tema che divide anche la giurisprudenza. La Corte di Cassazione ha sempre avuto una posizione rigida e controversa ritenendo addirittura il professionista responsabile in solido per l’omesso versamento in questione (cfr. sentenze n. 14033/2006 e n. 12072/2008). La posizione più rigorosa da parte della Corte di cassazione è orientata:
- a non riconoscere la possibilità in capo al professionista di detrarsi le ritenute in assenza della certificazione;
- a non legittimare altri documenti equipollenti in sostituzione della certificazione da parte del sostituto.
Sempre più spesso, però, la giurisprudenza della Commissione Tributaria si è espressa in maniera favorevole per il contribuente. In diverse occasioni i giudici hanno ricordato che il professionista/sostituito non può essere ritenuto responsabile dell’operato del committente/sostituto, visto che, tra l’altro, a differenza degli uffici finanziari, egli non dispone di poteri coercitivi nei confronti di quest’ultimo e dovrebbe intentare una causa civile per l’ottenimento della certificazione. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate, per appurare la veridicità delle affermazioni del contribuente, potrebbe agire nei confronti del sostituto azionando i propri poteri di richiesta di dati e informazioni. Non va trascurata l’utilità dell’enorme mole di dati informativi disponibili nelle banche dati, grazie alle quali è possibile verificare se la mancata trasmissione della certificazione corrisponde a una negligenza o ad un effettivo mancato versamento (Ctp Milano n. 111/2009, Ctp Treviso n. 105/2010, Ctp Brindisi n. 106/2013).
Per superare il contrasto giurisprudenziale sull’argomento, da più parti si auspica un intervento legislativo, anche nella forma dell’interpretazione autentica, che liberi il professionista da qualsiasi responsabilità in caso di omesso versamento delle ritenute legittimando la possibilità di dimostrare di aver subìto la ritenuta con documentazione ulteriore a supporto.
Fonte : CGN

mercoledì 30 luglio 2014

INAIL 2014: finanziamenti in materia di sicurezza per il settore edile e agricolo

In materia di Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si rende noto che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2014 un nuovo bando dell'INAIL per finanziare le imprese del settore edile, lapideo ed agricolo che investano in progetti di innovazione tecnologica al fine di migliorare le condizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Nello specifico il bando in oggetto prevede una ripartizione dei fondi a carattere regionale/ provinciale per un importo che non potrà superare il 65% dei costi sostenuti, al netto dell'IVA. 

martedì 29 luglio 2014

Mod. 770/2014: imminente l'ufficializzazione della proroga al 19 settembre 2014

Dal Ministero dell'Economia e delle Finanze arriva la conferma dell'imminente ufficializzazione della proroga al 19 settembre del termine per la presentazione del Mod. 770/2014. A tal fine, si attende il decreto che dovrà essere firmato nei prossimi giorni dal Ministro dell'Economia e dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nelle more, il Ministero dovrebbe trasmettere a breve un comunicato sulla proroga.
Fonte: Seac

lunedì 28 luglio 2014

Bonus investimenti 2014: come si calcola il credito d’imposta

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, concesso per gli investimenti effettuati dal 25.06.2014 fino al 30 giugno 2015, è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Nel calcolo del credito d’imposta devono essere esclusi gli investimenti di importo inferiore ad euro 10.000,00. 
Per gli investimenti effettuati nel periodo 25.06.2014 – 31.12.2014, si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2009 – 2013. Per gli investimenti effettuati nel periodo 01.01.2015 – 30.06.2015 si dovrà far riferimento alla media degli investimenti nel periodo 2010 – 2014.
Di questi anni potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori. Questo permetterà di ottenere un maggior credito d’imposta, riducendo l’importo da sottrarre agli investimenti effettuati nel periodo di riferimento. 
Ad esempio, ipotizziamo che un’impresa effettui nel periodo 25.06.2014 al 31.12.2014 investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO per euro 80.000,00 euro (tutti superiori ad euro 10.000,00) e che gli investimenti effettuati nei cinque anni precedenti ammontano rispettivamente ad euro: 
- 30.000,00 nel 2013; 
- 50.000,00 nel 2012; 
- 11.000,00 nel 2011; 
- 25.000,00 nel 2010; 
- 18.000,00 nel 2009. 
La media dei suddetti investimenti ammonta ad euro 26.800,00. Per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori, ovvero il 2012. In tal modo la media sarà pari ad euro 16.800,00. Il credito d’imposta utilizzabile ammonterà ad euro 7.980,00 (80.000 - 16.800,00) * 15%. 
Per le imprese costituite da meno di cinque anni, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014 o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 
Utilizzando il precedente esempio e ipotizzando che la società sia stata costituita nel 2013 (investimenti effettuati pari ad euro 30.000,00), per la determinazione del credito d’imposta si potranno escludere gli investimenti effettuati nel 2013 (per il calcolo della media potrà essere eliminato l’anno in cui gli investimenti risultano maggiori) e conseguentemente il credito d’imposta ammonterà ad euro 12.000,00 (15% di 80.000,00 euro). 
Per le imprese costituite successivamente al 25.06.2014 (datadi entrata in vigore D.L. 91/2014) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta. 
Nessun confronto dunque per i soggetti che si costituiscono dal 25.06.2014. Per 100.000,00 euro di investimenti effettuati dal periodo di costituzione (successivo al 25.06.2014 fino al 31.12.2014), si otterrà un credito d’imposta di 15.000,00 euro.
Fointe: Fiscal Focus