giovedì 31 ottobre 2013

Nuovo Codice Doganale: in vigore dal 30 ottobre 2013

Il “codice doganale aggiornato” del 2008, che ha sostituito il codice doganale comunitario del 1992, ha avuto vita brevissima e molte disposizioni non hanno mai trovato applicazione, in mancanza di un regolamento attuativo: è stato infatti già sostituito dal codice doganale riscritto con il regolamento 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013.
La sostituzione si è resa necessaria per tener conto dell’intervenuta evoluzione del diritto dell’Unione, primo fra tutti il nuovo Trattato di Lisbona che ha apportato ampie modifiche al Trattato sull'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il 30 ottobre 2013, ma per l’attuazione completa ed effettiva sarà necessario attendere le disposizioni di dettaglio contenute nell’apposito Regolamento della Commissione europea. Inoltre, come previsto dall’art. 288, molte delle disposizioni (si potrebbe dire, le più rilevanti), si applicheranno soltanto dal 1° giugno 2016.
Nel nuovo Regolamento viene dato ampio risalto allo scambio di informazioni.
È infatti previsto che le autorità doganali e gli operatori economici possano scambiarsi informazioni, anche non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, ai fini della cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi.
Degna di nota è inoltre la possibilità, prevista dal nuovo articolo 19, concessa ai rappresentanti doganali di non presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione, però, di essere comunque in possesso della documentazione da esibire a seguito di espressa richiesta. È questa una notevole semplificazione, soprattutto per coloro che svolgono in maniera continuativa attività di rappresentanza in dogana, come gli spedizionieri doganali.
Si accende tuttavia la concorrenza tra i rappresentanti doganali: è infatti espressamente previsto che il rappresentante doganale che soddisfi i criteri specifici previsti dal Regolamento possa prestare i propri servizi anche in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.
Più precisamente, è richiesto ai rappresentanti doganali che non siano state poste in essere violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, la dimostrazione di un alto livello di controllo sulle operazioni e sul flusso di merci, solvibilità finanziaria, rispetto di standard pratici di competenza.
Le imprese, inoltre, potranno sdoganare le merci con una procedura centralizzata, anche se le stesse sono entrate nello Stato con canali diversi: è questa un’ulteriore importante previsione contenuta nell’art.179 del Regolamento.
Le autorità doganali possono infatti autorizzare una persona a presentare, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.
A seguito di tale innovazione potrà pertanto accadere che le merci siano presentante presso un ufficio doganale, che dovrà effettuare i consueti controlli fisici, mentre la dichiarazione doganale, dalla quale nascerà l’obbligo del pagamento dei diritti, potrà essere presentata presso un altro ufficio doganale.
L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione:
a) vigilerà che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;
b) effettuerà i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
c) se del caso, chiederà che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui i controlli doganali per la verifica della dichiarazione in dogana;
d) espleterà le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.
Ovviamente, è previsto che l'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione in dogana e quello presso il quale sono presentate le merci si scambino le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione in dogana e per lo svincolo delle merci.
Quanto appena detto, tuttavia, come già anticipato, non sarà immediatamente applicabile, in quanto l’art. 179 è tra quegli articoli per i quali il Regolamento ha previsto l’applicazione solo a decorrere dal 30 giugno 2013.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 30 ottobre 2013

Spesometro 2013: obbligo anche per le associazioni in 398/91

Gli enti che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91 e i soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive (art.13 L. 388/00) dovranno procedere entro il 21 novembre 2013, scadenza dell’invio, a registrare preventivamente tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro.
In alternativa, il modello potrebbe essere compilato manualmente, senza estrazione contabile dei dati. Stessa procedura va seguita da coloro che per il 2012, si trovavano nel regime degli “ex minimi”.
Il problema riguarda, in generale, tutti i contribuenti per cui il legislatore ha previsto l'esonero dagli obblighi di registrazione contabile. Il Provv. n.94908 del 2.08.2013, infatti, per quanto concerne l’ambito soggettivo e le esclusioni relative, non prevede alcuna agevolazione per tali soggetti.
Le semplificazioni per gli enti associativi in 398/91 e le problematiche per lo spesometro – Le associazioni che si sono avvalse del regime forfetario (ai fini Iva e delle imposte sui redditi), previsto dalla L. 398/91, sono tenuti alla numerazione e alla conservazione delle fatture passive e degli altri documenti contabili. L'unico obbligo di registrazione riguarda i corrispettivi e le fatture emesse. In questo caso la registrazione va effettuata utilizzando il registro di cui al D.M. dell'11.02.97.
Se per le operazioni attive (certificate da corrispettivi) va fatto riferimento alla soglia dei 3.600 euro, per le fatture emesse vanno comunicati tutti i dati del 2012, a prescindere dal limite.
Si ricorda che l’emissione delle fatture attive, caso poco frequente per tali enti, è obbligatoria per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicitarie e le cessioni di diritti radiotelevisivi. In questo caso, essendo poco numerosi i casi di emissione, non sarà complicato compilare manualmente il modello di comunicazione.
Le difficoltà maggiori si incontrano con le operazioni passive.
In passato, per l’anno 2011, anche per le operazioni passive veniva applicata la soglia di 3.000 euro più Iva. In tale ipotesi, gli enti associativi che non avevano correttamente registrato le fatture passive dovevano individuare preventivamente i documenti d'importo superiore a tale limite e comunicare i relativi dati.
Oggi, invece, l'eliminazione della soglia rischia di trasformarsi in un problema per l’ente.
Se un’associazione sportiva dilettantistica in 398/91, ad esempio, ha numerato e conservato qualche decina di documenti, avrà due soluzioni alternative:
- procedere comunque alla registrazione delle fatture passive, nonostante la mancanza dell'obbligo – per adempiere all’obbligo dello spesometro, viene meno una delle semplificazioni prevista dalla legge 398/91 – procedendo, poi, all’estrazione dei dati;
- o procedere compilando manualmente le singole righe del modello, senza effettuare la registrazione dei documenti nel libro degli acquisti.
La soglia solo per commercianti e agenzie viaggio
Il provvedimento ha concesso una semplificazione transitoria ai commercianti al minuto e agenzie di viaggio, prevedendo l'esonero dall'obbligo di comunicazione (per il 2012 e 2013) degli importi inferiori a 3.600 euro con emissione della fattura, per le difficoltà che i predetti soggetti avrebbero incontrato nell'estrazione dei dati relativi alle fatture emesse e registrate "cumulativamente" nel registro dei corrispettivi.
Ora dato che la stessa esigenza è sentita dai contribuenti esonerati dagli obblighi di registrazione contabile, dovrebbe essere considerata dall’amministrazione in egual modo.
È auspicabile che le Entrate trovino una soluzione quanto prima.
Autore: Fiscal Focus

martedì 29 ottobre 2013

INPS artigiani e commercianti 2013: avvisi bonari in arrivo solo on line dal 21/10/2013 relativi al il periodo maggio agosto 2013

Con Messaggio 18 ottobre 2013, n. 16786, l'INPS ha comunicato che ha predisposto gli avvisi bonari relativi alla rate in scadenza a maggio ed agosto 2013 non pagate o pagate in parte dai lavoratori iscritti all'IVS.
Sono quindi disponibili on line, all’interno del Cassetto previdenziale, le comunicazioni dell'INPS agli assicurati iscritti alla Gestione Artigiani e commercianti per gli avvisi bonari relativi alle rate in scadenza a maggio 2013 e agosto 2013
Tali avvisi, che non sono più inviati tramite posta ordinaria, sono a disposizione del contribuente all'interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti selezionando dal "menù" a sinistra una delle seguenti opzioni:
- posizione assicurativa: Avvisi Bonari;
- Comunicazione bidirezionale: Avvisi bonari
Con la prima opzione si potranno visualizzare i dati utilizzati per la formazione dell’avviso bonario, con la seconda verrà visualizzata la comunicazione che solitamente veniva spedita.
Al contribuente o al suo intermediario abilitato che abbiano fornito un indirizzo di posta elettronica nel Cassetto previdenziale, sarà inviata, contestualmente, una mail di avviso.
Viene precisato dall'INPS quanto segue:
• in caso di effettuato pagamento: l'interessato puo' comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento
• in caso di mancato pagamento: l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

lunedì 28 ottobre 2013

Spesometro 2013: disponibile gratuitamente il software dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione e l’invio dello spesometro

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili, da oggi, il software che consente la compilazione dell’esordiente “comunicazione polivalente” – il modello per inviare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, approvato con provvedimento lo scorso 10 ottobre 2013 – e il modulo di controllo per verificare la conformità dei file da trasmettere.
Il link da cui scaricare il software è il seguente:
scarica
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/operazioni+rilevanti+fini+iva/compilazione+e+invio/software+spesometro/indice+sw+spesometro#softwareale la pena ricordare che la scadenza dello spesometro si avvicina. Infatti, per le comunicazioni relative al 2012, il termine è fissato al prossimo 12 novembre per i contribuenti “mensili” Iva e al 21 novembre per tutti gli altri obbligati a inviare i dati.

giovedì 24 ottobre 2013

INARCASSA 2013: dichiarazione on line del reddito professionale 2012 entro il 31 ottobre 2013

Gli Ingegneri e gli Architetti iscritti agli albi professionali e titolari di partita IVA, le Società di professionisti e le Società d’Ingegneria, devono presentare ad Inarcassa la dichiarazione obbligatoria del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2012 in via telematica entro il 31 ottobre 2013.
La comunicazione deve essere trasmessa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.
Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a Inarcassa che:
• per l’anno 2012 siano privi di partita IVA;
• siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore al 2012.
Le novità
• Contribuzione volontaria - Da quest'anno gli iscritti, anche pensionati, possono versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza) che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche. Chi lo desidera, può stabilire l'importo del versamento e generare il bollettino MAV dall'apposita voce di menù su Inarcassa On line, dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
• Rateizzazione del conguaglio contributivo 2012 - Grazie alle agevolazioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione a maggio scorso , chi non abbia già richiesto entro il 30 giugno la dilazione dei contributi minimi 2013, può accedere alla rateizzazione del conguaglio contributivo, tramite l’applicazione disponibile su Inarcassa on line alla voce "Agevolazioni", sempre dopo aver presentato la Dichiarazione telematica 2012.
Note :
• Anche quest'anno gli associati che per il 2012 hanno svolto o ricevuto prestazioni in rapporto di collaborazione con altri professionisti o società in esenzione dal contributo integrativo ai sensi dell'art. 23, comma 6 dello Statuto, devono compilare i relativi elenchi (Mod. A e Mod. B). Per ogni nominativo va indicato, oltre al nome e cognome / Ragione sociale, anche il numero dei documenti (fatture), la partita Iva e il complessivo importo in euro.
• Si può rettificare o integrare la dichiarazione presentando una nuova comunicazione, sempre in via telematica, tramite Inarcassa On line ;
• Il pagamento dei contributi dovuti deve essere effettuato:
per gli iscritti: conguaglio contributivo entro il 31 dicembre;
per i non iscritti e le società di Ingegneria: contributo integrativo entro il 31 agosto.
• Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, i quali sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico e possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, reso disponibile nella sezione "documenti utili" qui a destra, con raccomandata semplice. Il termine per l’invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto decesso.

mercoledì 23 ottobre 2013

INTRASTAT 3° trimestre 2013: invio entro il 25 ottobre 2013

Gli operatori intracomunitari con obbligo trimestrale ( 3° trimestre 2013) devono presentare entro il 25/10/2013 gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti intracomunitari di beni nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari resi nei confronti di o ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altri stati.
L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Dogane mediante il Servizio Telematico Doganale E.D.I. (Electronic Data Interchange) oppure all'Agenzia delle Entrate sempre mediante invio telematico.
Le sanzioni amministrative per omessa presentazione degli elenchi riepilogativi variano da un minimo di euro 516 ada un massimo di euro 1.032 per ciascun elenco omesso.
N.B. La sanzione è ridotta alla metà se gli elenchi sono presentati entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio abilitato a riceverli ovvero incaricato del loro controllo.

venerdì 18 ottobre 2013

Agenti e rappresentanti di commercio: regolarizzazione entro il 30 ottobre 2013 del mancato aggiornamento CCIAA per evitare l’inibizione dell’attività

Il 30 settembre scorso è scaduto il termine per la comunicazione al Registro Imprese dell'aggiornamento dei dati delle posizioni iscritte nei soppressi ruoli di mediatori, agenti e rappresentanti di commercio e spedizionieri. Inoltre è scaduto il termine concesso alle imprese iscritte negli ex albi e ruoli che svolgono attività di agente e rappresentanti di commercio e di agente d'affari in mediazione, per aggiornare la propria posizione nel registro delle imprese e nel REA. Dal 1° ottobre 2013 dunque, non è permesso alle persone fisiche che sono iscritte negli ex ruoli degli agenti e mediatori (ma non sono autonomamente iscritte nel registro delle imprese) di iscriversi nell'apposita sezione REA.
Il Ministero dello sviluppo economico in considerazione del fatto che non tutti gli iscritti agli ex ruoli ed elenchi camerali hanno provveduto ad effettuare il prescritto aggiornamento, ha emanato una circolare (3662 del 10 ottobre 2013) con la quale detta alle Camere di Commercio le procedure da attivare per gli inadempienti e/o i ritardatari, chiarendo i vari casi senza evitare il disorientamento degli utenti.
Il tenore letterale della normativa, porta a due distinte modalità operative per le Camere di Commercio a seconda che si tratti di imprese individuali o societarie o persone fisiche. Il primo caso riguarda le imprese che erano iscritte ad uno dei quattro ruoli e risultavano in attività alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno proceduto ad aggiornare la loro posizione al registro delle imprese alla scadenza del termine del 30 settembre 2013. Il mancato aggiornamento determina l’avvio di un procedimento di inibizione alla prosecuzione dell’attività tramite un apposito procedimento del conservatore del registro delle imprese. Alle suddette imprese verrà assegnato un congruo termine per conformarsi (30 giorni), e scaduto tale termine, in assenza di adeguamento, si procederà comminando all’impresa inadempiente il divieto di prosecuzione dell’attività, se tale divieto venisse successivamente disatteso, comporterà l’applicazione della sanzione per esercizio abusivo dell’attività.
In caso di conformazione invece, all’impresa verrà accettata la richiesta tardiva e regolarizzata la propria posizione al registro. Tuttavia a differenza di chi ha adempiuto nei termini di legge, quest’ultima sarà soggetta al pagamento della sanzione REA, sia per la tardività della denuncia che per l’iscrizione al REA.
La Camera di Commercio si limiterà a richiedere il diritto di segreteria di 18 euro (o 30 euro se società). L’oblazione dovuta per ciascun rappresentante legale sarà di 10.00 euro se la domanda è presentata entro la fine ottobre, o 51,30 euro se presentata in data successiva.
In assenza di domanda tardiva/spontanea la Camera deve avviare il procedimento di inibizione applicando il comma 3 dell'articolo 19 della legge 241/90 che regola il procedimento della Scia. Verrà assegnato un termine di almeno 30 giorni per la regolarizzazione e se questa viene effettuata l'intermediario verserà il diritto e la sanzione sopra riportata. Se la regolarizzazione non avviene, il conservatore del registro imprese decreterà il divieto di prosecuzione dell'attività che verrà riportato nel registro.
L’altra modalità operativa, riguarda le persone fisiche iscritte nel ruolo agenti o mediatori che risultavano inattive alla data del 12 maggio 2012, e che non hanno provveduto ad aggiornare la loro posizione entro il 30 settembre scorso. Questo comportamento a differenza di quello precedente, rientra unicamente nella mancata cura di un interesse specificatamente privato, e determina di conseguenza solamente la decadenza dalla possibilità di iscrizione nell’apposita sezione REA.
Per tali soggetti non vi è l’applicazione di nessuna sanzione, ne la possibilità di rimedio tramite assegnazione di un termine per aggiornare la propria posizione nel REA. Essi a decorrere dal 30 settembre sono decaduti. Tuttavia nei quattro anni successivi al 12 maggio 2012, se si tratta di ex mediatori, o nei cinque successivi se si tratta di ex agenti e rappresentanti, possono, qualora intendano avviare una attività, far valere la vecchia iscrizione nel ruolo quale requisito professionale per un futuro avvio dell’attività.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 17 ottobre 2013

Equitalia 2013: consultazioni e pagamenti anche alle Poste

E' partito, per ora in via sperimentale solo a Roma e provincia, il servizio che permette ai cittadini di pagare l`importo aggiornato del debito direttamente agli sportelli postali, senza ulteriori verifiche e adempimenti, nato dalla sempre piu` stretta collaborazione tra Equitalia e Poste Italiane. Per merito dell'ampliamento del canale telematico informativo tra i due enti ora, dagli sportelli postali, e' possibile effettuare un calcolo sempre aggiornato degli importi da pagare, calcolando eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio), oppure aggiornare l`importo originario con gli interessi e gli altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
Entro il 2014 il servizio sara` esteso in tutta Italia, dove gli uffici postali rimarranno aperti anche il pomeriggio ed il sabato mattina.
Ricorda inoltre il comunicato che, oltre al pagamento presso gli sportelli postali, e' possibile pagare le cartelle tramite sito internet (funzione “Estratto conto” o “Pagare online”) e gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca Itb e gli sportelli bancari.
Riportiamo il comunicato di Equitalia del 14/10/2013:
COMUNICATO STAMPA
Cartelle Equitalia sempre aggiornate negli uffici postali
Pagamenti anche il pomeriggio e sabato mattina
Equitalia e Poste Italiane rafforzano la loro collaborazione per semplificare i pagamenti delle cartelle. Il nuovo servizio, partito in via sperimentale a Roma e provincia, consente ai cittadini di pagare l’importo aggiornato del debito direttamente negli uffici postali, senza la necessità di ulteriori verifiche o adempimenti. Grazie al dialogo telematico con Equitalia, i terminali di Poste possono ora calcolare eventuali variazioni del debito (ad esempio uno sgravio), oppure aggiornare l’importo originario con gli interessi e gli altri aggravi previsti dalla legge dopo 60 giorni dalla notifica della cartella.
Entro l’anno il nuovo servizio sarà esteso in tutta Italia e così i cittadini potranno pagare i bollettini Rav allegati alle cartelle, con gli importi sempre aggiornati, nei 14 mila uffici postali aperti anche il pomeriggio e il sabato mattina.
Per pagare le cartelle di Equitalia i contribuenti hanno a disposizione anche gli altri canali già attivi: il sito internet www.gruppoequitalia.it (funzione “Estratto conto” o “Pagare online”), gli sportelli di Equitalia, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, i tabaccai convenzionati con banca ITB e gli sportelli bancari.

martedì 15 ottobre 2013

730/2013 integrativo: scade il 25 ottobre 2013 il termine per la presentazione

Il contribuente che ha presentato la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello 730 può apportare eventuali modifiche attraverso la presentazione di un modello 730 rettificativo e integrativo, applicando le disposizioni previste dalla disciplina “speciale” contenuta nel D.Lgs. n. 241 del 1997. Può capitare ad esempio che nella compilazione del modello 730/2013 un contribuente possa aver dimenticato di inserire alcuni redditi, e ci si accorge di tale errore dopo la presentazione al Caf o professionista abilitato alla presentazione telematica o al proprio sostituto d’imposta. In tale circostanza il contribuente può presentare una dichiarazione a seconda del tipo di errore a favore o a sfavore regolarizzando spontaneamente le disattenzioni che sono state commesse nella compilazione. La correzione potrà avvenire entro il prossimo venerdì 25 ottobre e tutti i contribuenti che hanno presentato il mod. 730/2013, e che in seguito si sono accorti di aver compilato alcuni dati errati o incompleti, possono rimediare correggendoli con un modello 730/2013 integrativo.
Errori a “favore” del contribuente
I contribuenti che hanno compilato il modello 730/2013 e si sono accorti di avere commesso degli errori nella compilazione della dichiarazione, possono presentare un modello 730 integrativo entro il 25 ottobre prossimo soltanto se la correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito d’imposta. Una simile circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio nel caso di oneri deducibili o detraibili non precedentemente considerati, oppure detrazioni d’imposta non riconosciute, nonostante siano legittimamente spettanti, o ancora, importo delle ritenute non scomputate, o anche versamenti di acconti non considerati. In altri termini, l’uso del modello 730 integrativo è ammesso per le correzioni in favore del contribuente.
La presentazione del modello integrativo
I contribuenti che devono correggere la loro dichiarazione, devono presentare esclusivamente a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, la dichiarazione integrativa, con le opportune correzioni, utilizzando il Mod. 730/2013 nel quale deve essere indicato lo specifico codice nella casella "730 integrativo". In particolare dovrà essere indicato:
• il codice "1" se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario;
• il codice "2" se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
• il codice "3" se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito ovvero un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario.
La documentazione da esibire
Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, deve esibire la documentazione relativa all'integrazione effettuata per permettere al CAF o al professionista abilitato di effettuare il controllo della conformità. Tuttavia se il Caf o l’intermediario è lo stesso cui a suo tempo era stata consegnata la dichiarazione semplificata, deve essere esibita solo la documentazione relativa all’integrazione. Se invece il Mod. 730 è stato precedentemente elaborato dal sostituto d'imposta o da un diverso CAF/professionista, il contribuente deve esibire al CAF/professionista abilitato tutta la documentazione necessaria per il controllo di conformità.
Dichiarazione integrativa a favore
Un’altra possibilità concessa al contribuente è quella di utilizzare il modello Unico e presentare una dichiarazione integrativa a favore. In questo caso si ha tempo fino alla scadenza della presentazione del modello unico del prossimo anno. Il contribuente può anche presentare un’istanza di rimborso per l’eventuale differenza a credito, ma i tempi per ottenerlo rispetto al modello 730 integrativo sono più lunghi. Si ricorda che gli esiti del 730 integrativo vengono già inseriti nel cedolino del mese di dicembre 2013.
Errori a “sfavore” del contribuente
Se invece la dichiarazione 730 presenta errori e omissioni che comportano un minor credito o un maggior debito (ad esempio per aver omesso in reddito oppure averlo indicato parzialmente), quindi a svantaggio del contribuente, non sarà possibile presentare un modello 730 integrativo. Dunque, nel caso in cui la rettifica sia “a sfavore” del contribuente, per correggere gli errori riportati nella dichiarazione originaria è possibile presentare:
• un modello Unico PF “correttivo nei termini” rispetto alla scadenza prevista per la presentazione del relativo modello per le persone fisiche;
• una dichiarazione rettificativa, ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Le soluzioni
Il contribuente potrà presentare il modello Unico 2013 entro la scadenza di Unico 2014 (dichiarazione integrativa), o presentare Unico 2013 entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stato presentato il modello 730. Con la prima soluzione il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto con gli interessi e la sanzione. Scegliendo la seconda opzione si dovrà versare solo il tributo dovuto con gli interessi, le sanzioni verranno successivamente irrogate dall’Amministrazione Finanziaria.
Fonte: Fiscal Focus

lunedì 14 ottobre 2013

Zone franche Urbane (Zfu) 2013: bonus fiscali e contributivi alle piccole e micro imprese

Una circolare del ministero dello Sviluppo economico, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre, illustra modalità e condizioni di partecipazione ai bandi per la fruizione delle esenzioni fiscali e contributive concesse alle piccole e micro imprese delle Zone franche urbane (Zfu) situate nelle regioni individuate dall’Obiettivo convergenza e nei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. La norma di riferimento è il decreto del 10 aprile 2013 del Mise, di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per le zone di Carbonia-Iglesias, i benefici sono applicati sperimentalmente all’interno degli interventi compresi nell’accordo del programma “Piano Sulcis”. Rimangono, invece, temporaneamente escluse, le Zfu della regione Puglia, per le quali l’ente territoriale aveva previsto originariamente altri tipi di finanziamento. Una modifica al decreto darà loro spazio successivamente, subordinando il loro ingresso, come deve essere, all’aggiornamento del Pac (Piano di azione coesione) e alla relativa informativa al Cipe.
Comunque, allegato alla circolare, è disponibile l’elenco dettagliato delle zone interessate.
Il ministero, inoltre, attraverso il documento di prassi, fa sapere alle Regioni che sono ancora in tempo per inviare i loro suggerimenti in modo da poter redigere bandi ad hoc per ogni territorio.
I vincoli de minimis
Il tetto massimo di agevolazione fruibile è pari 200mila euro e scende a 100mila euro per le imprese del settore trasporto su strada. Nel conteggio totale devono essere compresi anche gli eventuali altri contributi ricevuti a titolo di de minimis nell’esercizio finanziario in corso alla presentazione dell’istanza e nei due precedenti. Quindi, l’importo agevolabile è pari alla differenza tra la soglia massima e il finanziamento già concesso.
I paletti posti all’ammontare del beneficio sono, appunto, quelli fissati dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (Ce) 1998/2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore ossia i de minimis.
L’impresa può usufruire dei vantaggi dal periodo contabile in corso alla data di accettazione della domanda, che coincide con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del ministero dello Sviluppo economico contenente l’elenco delle aziende autorizzate ad applicare le agevolazioni.
Porte aperte solo a micro e piccole imprese, dentro anche i professionisti
L’accesso ai trattamenti fiscali e contributivi di favore è soltanto per le piccole e micro imprese con sede nei territori delle Zfu, attive al momento della presentazione dell’istanza e non in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. La circolare indica anche i requisiti per le aziende non sedentarie, come ad esempio il limite del volume d’affari che il beneficiario deve realizzare nell’area in cui è applicabile la misura.
Per quanto riguarda le dimensione delle aziende, vanno considerati anche i rapporti con altri soggetti o persone fisiche collegate, così come indicato dalla Raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione Ue.
Sconti anche per gli studi professionali e i professionisti, a patto che svolgano la loro attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data della presentazione dell’istanza, al Registro delle imprese.
Adeguandosi agli orientamenti comunitari, inoltre, il decreto prevede che non possono partecipare ai bandi le imprese in difficoltà. Non sono considerate in crisi, nonostante rientrino nei parametri stabiliti per tale criterio di valutazione, le micro o piccole imprese con meno di tre anni di vita, a meno che, nei loro confronti, non sia stata aperta una procedura concorsuale di insolvenza.
Sconti su imposte e contributi
Andando alla sostanza, le agevolazioni comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Lo sconto sulle imposte dirette, applicabile, come già detto, dall’esercizio in corso alla data di accoglimento della domanda, arriva fino 100mila euro (salvo le maggiorazioni previste) per ciascun periodo secondo i seguenti limiti percentuali:
• 100%, per i primi cinque periodi di imposta
• 60%, per i periodi di imposta dal sesto al decimo
• 40%, per i periodi di imposta undicesimo e dodicesimo
• 20%, per i periodi di imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Per la determinazione del reddito agevolabile, chiarisce la circolare, non devono essere conteggiate le minusvalenze e le plusvalenze realizzate ai sensi degli articoli 54, 86 e 101 del Tuir e neppure le sopravvenienze attive e passive indicate negli articoli 88 e 101 dello stesso Testo unico.
Devono essere considerati, invece, i componenti negativi e positivi dell’imponibile, riferibili agli anni passati, la cui tassazione o deduzione è stata rimandata in base al Tuir.
Lo sconto di 100mila euro concesso all’impresa aumenta, inoltre, di 5mila euro l’anno, per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato (pieno o parziale), che lavora ed è residente nel territorio della Zfu.
L’incremento di personale deve essere rapportato al numero di dipendenti, con lo stesso tipo di contratto, occupati nell’azienda (e presso sue collegate) alla chiusura del periodo d’imposta precedente.
E’ obbligatorio tenere contabilità separate nel caso in cui le imprese svolgano la loro attività anche al di fuori delle Zone franche urbane.
I componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati in modo promiscuo vanno a incidere sulla determinazione dell’importo agevolabile soltanto in rapporto al reddito prodotto nella Zfu, considerando ricavi e proventi qui realizzati. Questa regola non si applica nel periodo d’imposta in corso alla data di emanazione del decreto del 14 aprile.
Per quanto riguarda il diritto alle detrazioni previste dagli articoli 12 (comma 1), 13, 15 e 16 del Tuir, nel reddito complessivo va incluso anche quello agevolato. Stesso principio per le prestazioni previdenziali e assistenziali. La somma concorre, inoltre, a determinare la base imponibile delle addizionali regionale e comunale all’Irpef.
Continuando con gli sgravi fiscali, per i primi cinque anni dall’accoglimento della domanda, niente Irap da pagare dalle piccole e micro imprese che operano nelle zone beneficiarie degli sconti, fino a un valore di produzione netta pari a 300mila euro. Non rilevano minusvalenze e plusvalenze realizzate, mentre concorrono alla determinazione della produzione netta detrazioni o imposte riferite a periodi passati, ma rimandati secondo norma.
Se l’azienda opera anche in altri territori, per definire la produzione netta attribuibile alla Zfu, le regole sono quelle stabilite dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 446/1997, istitutivo dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Esenzione Imu per quattro anni dal via libera del ministero all’accesso alle agevolazioni. Il beneficio riguarda gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti autorizzati per lo svolgimento della loro attività d’impresa.
Voltando pagina, terminati i vantaggi fiscali, il documento di prassi descrive in cosa consiste l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
L’agevolazione può essere applicata soltanto per i contratti a tempo indeterminato o determinato ma non inferiori a 12 mesi di durata. Un altro requisito è che almeno il 30% dei dipendenti risiedano nel Sistema locale del lavoro della Zfu o nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Queste le percentuali di esenzione:
• 100% per i primi cinque anni
• 60% per gli anni dal sesto al decimo
• 40%, per gli anni undicesimo e dodicesimo
• 20% per gli anni tredicesimo e quattordicesimo.
E’ il momento di contare agevolazioni e stanziamenti
L’assegnazione del beneficio dipende dal rapporto tra i finanziamenti predisposti e l’importo complessivo delle agevolazioni richieste ed è distribuito con criteri proporzionali. Di conseguenza, nel caso in cui gli stanziamenti fossero insufficienti, le imprese potrebbe vedersi attribuire un contributo inferiore a quello indicato nella loro istanza.
Gli importi assegnati alle singole aziende, si legge nella circolare, sono determinati con provvedimento del Mise pubblicato anche sul sito istituzionale del ministero.
Lo sconto arriva con l’F24
Applicare l’esenzione o l’esonero, una volta avuta la certezza di poter accedere al beneficio, è semplice, basta ridurre gli importi dei versamenti da effettuare con il modello F24. Attenzione, però: la delega di pagamento andrà trasmessa esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (un provvedimento direttoriale ne definirà modalità e termini); in caso contrario, l’operazione verrà scartata.
Per altre informazioni sull’argomento, il ministero dello Sviluppo economico invita a consultare la sezione dedicata dal sito internet del Mise a questo tipo di misure.
Fonte: Fisco Oggi Autore: Anna Maria Badiali

venerdì 11 ottobre 2013

PREU: entro il 14 ottobre 2013 il pagamento del 5° periodo contabile

Scade il 14 ottobre2013 il termine per gli esercenti attività di intrattenimento, per effettuare il pagamento della seconda rata V periodo contabile (settembre – ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile ( maggio- giugno).
Soggetti interessati
Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS).
Adempimento
Versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la seconda rata del V periodo contabile (settembre-ottobre), pari al 25% del PREU dovuto per il III periodo contabile (maggio-giugno).
Come si versa
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica.
Codice tributo
5159 - prelievo erariale unico ed interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Sanzioni
Sanzioni amministrative per omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

giovedì 10 ottobre 2013

Comunicazioni “black list” 2013: per le comunicazioni in scadenza il 30 novemre 2013 va utilizzata la modulistica dello spesometro

Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con controparti localizzate nei paradisi fiscali, i soggetti passivi IVA italiani sono tenuti a presentare l’apposita comunicazione non più con il modello a suo tempo approvato nel 2010, bensì con la modulistica dello spesometro, approvata con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2013. È una delle “semplificazioni” previste in via amministrativa, che nel caso concreto ha visto l’accorpamento, nel modulo dello spesometro, anche delle comunicazioni relative agli acquisti da San Marino e agli acquisti in contanti per importi superiori ai 1.000 euro da parte di cittadini extracomunitari, nonché (ma per quest’ultimo caso si tratta di un’opzione fornita alle imprese, che possono continuare ad utilizzare il vecchio modello) delle comunicazioni relative alle prestazioni di leasing e noleggio.
Va subito evidenziato che, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 del provvedimento, per tutte le operazioni relative al mese di settembre, ovvero al terzo trimestre del 2013, da comunicare entro il 31 ottobre 2013, deve ancora essere utilizzato il vecchio modello. Il primo impatto degli operatori con la comunicazione “black list” integrata nello spesometro avverrà, quindi, il 30 novembre 2013, data entro la quale dovranno essere comunicati i dati di ottobre per i contribuenti mensili.
Ciò posto, occorrerebbe conoscere se, al di là della variazione della modulistica, ci sono modifiche nelle operazioni da segnalare o nei termini per l’invio telematico, al fine di iniziare a predisporre un adeguato monitoraggio e una opportuna selezione delle informazioni che verranno successivamente segnalate all’Agenzia.
La seconda questione è più semplice, in quanto lo stesso provvedimento del 2 agosto 2013 abroga i precedenti provvedimenti del 28 maggio 2010 e del 5 luglio 2010 (che avevano approvato il modello oggi in uso e le relative specifiche tecniche per l’invio), ma fa salvi i periodi di riferimento mensile o trimestrale per il monitoraggio, legati al volume delle operazioni, e soprattutto i termini previsti dall’art. 3 del DM 30 marzo 2010: ciò significa che, allo stato attuale della norma, a regime un contribuente mensile dovrebbe presentare ogni anno dodici “mini spesometri” per le sole operazioni con controparti black list, entro il mese successivo a quello di riferimento delle operazioni attive e passive, ed entro il 10 aprile dell’anno successivo il “maxi spesometro” con il riepilogo delle altre operazioni. Il tutto senza contare che, se l’impresa stessa opera con San Marino, ogni mese devono essere inviati altri “mini spesometri San Marino”, che non si capisce come si rapportino con i “mini spesometri black list”, visto che notoriamente la Repubblica del Titano è un paradiso fiscale e che il rischio di duplicazione dei dati è, quindi, reale.
Per quanto riguarda la questione delle operazioni da monitorare, si attende di conoscere la posizione dell’Agenzia sulla materia. In linea di principio l’art. 4 del provvedimento del 2 agosto 2013 prevede che non vengano incluse nello spesometro le importazioni, le esportazioni e le operazioni intracomunitarie, esclusione che secondo alcuni dovrebbe estendersi anche alle comunicazioni “black list” integrate nel nuovo modello: se così fosse, il monitoraggio verrebbe notevolmente semplificato, venendo di fatto circoscritto ai corrispettivi per le prestazioni di servizi con controparti extracomunitarie. Va però doverosamente dato atto che esiste, sul punto, un contrasto di norme, in quanto rimane in vita il DM 30 marzo 2010, che prevede la comunicazione di tutte le operazioni attive e passive con i paradisi fiscali, nozione assai ampia nella quale la prassi dell’Agenzia ha fatto rientrare anche esportazioni, importazioni e operazioni intraCEE, con un’opera di interpretazione certamente fonte di molte complicazioni per gli operatori, benché formalmente corretta dal punto di vista dell’analisi normativa.
Tutti questi punti rimangono, quindi, aperti. Sarebbe stato certamente una vera semplificazione prevedere l’invio annuale delle comunicazioni “black list”, negli stessi termini dello spesometro e senza importazioni, esportazioni e operazioni intraCEE (segnalando, chiaramente, il fatto che la controparte è residente in uno Stato meritevole di “attenzione”), ma quantomeno per i termini sarebbe stato necessario intervenire con una modifica ad un decreto ministeriale.
Nell’attualità, pare opportuno continuare a selezionare le operazioni che verranno comunicate entro il 30 novembre 2013 con i vecchi criteri, nell’attesa che l’Agenzia faccia conoscere la sua posizione in materia.
Fonte: Eutekne – Autore: Gianluca ODETTO

Sistri 2013: circolare esplicativa del ministero dell’ambiente del 1 ottobre 2013

Con l’avvio del Sistri il Ministero dell’Ambiente ha fornito alcuni chiarimenti con una nota esplicativa del 1 ottobre 2013 pubblicata sul sito istituzionale (http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa).
La nota contiene una serie di importanti precisazioni, come ad esempio l'esclusione dall’obbligo del Sistri dei rifiuti urbani delle Regioni diverse dalla Campania dal campo di incidenza del Sistri con riferimento, alla raccolta e al trasporto, la conferma dell'esclusione dal Sistri per i professionisti singoli ai sensi dell'articolo 190, comma 8, D.Lgs. 152/2006 e quella per i raccoglitori/trasportatori di rifiuti pericolosi da sé stessi prodotti.
Disciplina per i non iscritti
Sul fronte del coordinamento dell'azione tra soggetti iscritti e non iscritti a Sistri, la nota ricorda che l'articolo 14 del D.M. 52/2011 (Testo unico Sistri) disciplina le procedure per i non iscritti al sistema di tracciabilità. Nella prima fase i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono volontariamente al Sistri prima del 3 marzo 2014 dovranno conformarsi a tali procedure. Il produttore iniziale fino al 3 marzo deve comunicare i propri dati al delegato dell'impresa di trasporto che li usa per compilare anche la sezione del produttore della scheda movimentazione. Una copia della scheda firmata dal produttore del rifiuto è consegnata al conducente dell'automezzo, un'altra copia resta al produttore che la conserva per cinque anni. Il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento deve stampare e trasmettere al produttore la copia della scheda movimentazione completa. In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la scheda (area trasportatore e area produttore) è compilata dal gestore.
Se i rifiuti sono conferiti dal trasportatore che li ha prodotti, il destinatario riporta il codice del formulario nel campo "annotazioni" della propria registrazione cronologica.
Registro e formulario
I produttori e i gestori di rifiuti non pericolosi dovranno continuare a tenere il registro e il formulario. Il D.L. 101/2013 ha ridisegnato la platea dei destinatari del Sistri, quindi gli articoli 190 (registro) e 193 (formulario) del D.Lgs. 152/2006 nella versione che entrerà in vigore il 2 novembre prossimo non sono più tarati rispetto alla nuova realtà delle cose e dovrebbero essere rivisti in sede di conversione del D.L.
Il doppio binario
Le imprese che sono partite il 1° ottobre dovranno continuare a compilare e tenere registri e formulari fino a fine mese, e in ogni caso, dopo tale data, trasportatori e impianti dovranno continuare a gestire il formulario del produttore non iscritto al Sistri. Secondo l'interpretazione del Ministero, non sono sottoposte all'obbligo di iscrizione al Sistri le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti urbani che operano in regioni diverse dalla Campania.
Attività di trasporto transfrontaliero
Con riferimento alle attività di trasporto transfrontaliero di rifiuti, nella nota viene evidenziato che l’articolo 194, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che “fatte salve le norme che disciplinano il trasporto internazionale di merci, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano sono iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 21 2”. L’articolo 188 ter del medesimo decreto prevede un obbligo di adesione al SISTRI di tutti gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Pertanto, i vettori nazionali e stranieri che, a titolo professionale, effettuano trasporti esclusivamente all’interno del territorio nazionale, ovvero in partenza dal territorio nazionale, e verso Stati esteri, sono soggetti all’obbligo di iscrizione al SISTRI.
Le sanzioni
Con riferimento alle sanzioni, il Ministero ritiene che le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010.
Ampliamento del periodo iniziale di operatività
La nota segnala anche, che tra gli emendamenti presentati in sede di conversione del D.L. n. 101/2013, ed attualmente all’esame del Senato, ve ne sono alcuni che prevedono un ampliamento del periodo di inizio dell’operatività, durante il quale avranno vigore sia gli adempimenti previsti dagli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006 sia gli adempimenti previsti dal SISTRI, e che durante questo periodo non si applicano le relative sanzioni. Tuttavia, l’articolo 11, comma 11, del D.L. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione.
Autore: Fiscal Focus

lunedì 7 ottobre 2013

Iva al 22%: problematiche relative alle fatture estere

Dopo il comunicato dell’Agenzia delle Entrate di lunedì, è toccato all’Assonime ieri, con la circolare n. 30, commentare le novità connesse l’aumento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria dell’IVA, elevata dal 21% al 22% con decorrenza 1° ottobre 2013.
Un primo chiarimento di interesse fornito dall’Assonime riguarda la determinazione del corrispettivo netto per le operazioni soggette ad IVA compiute dai commercianti al minuto e dagli esercenti attività assimilate.
A differenza di quanto era avvenuto con l’incremento dal 20 al 21% dell’aliquota, il legislatore non ha modificato il testo del DPR 633/72. Ne consegue che l’art. 27 del DPR 633 appena richiamato non è stato aggiornato. Il divisore previsto per le operazioni soggette ad aliquota ordinaria utilizzato per scorporare l’IVA compresa nel corrispettivo ricevuto è quindi rimasto pari a 121.
Secondo l’Associazione, però, pur in assenza di una espressa modifica normativa del quarto comma dell’art. 27, il divisore deve intendersi pari a 122.
Altro aspetto di un certo interesse evidenziato dall’Assonime è quello della decorrenza dell’aumento con riguardo all’autoconsumo. La circolare n. 30 ricorda che per le operazioni realizzate mediante destinazione di beni al consumo personale o familiare dell’imprenditore o ad altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, rileva il prelievo dei beni.
Per quanto riguarda, invece, le prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure effettuate gratuitamente per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, il momento di effettuazione è quello in cui le stesse sono rese o, se le prestazioni hanno carattere periodico o continuativo, il mese successivo a quello in cui sono rese.
Sempre le regole generali sul momento di effettuazione delle operazioni regolano l’aliquota in caso di acconti fatturati o pagati anteriormente al 1° ottobre per i quali l’aliquota è quella del 21%, mentre per il saldo successivo si rende applicabile la nuova aliquota del 22%.
L’aumento dell’aliquota IVA ordinaria si riflette ovviamente anche sugli acquisti intracomunitari di beni e servizi nonché sulle importazioni effettuati a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Anche in questi casi, per l’applicazione dell’aliquota corretta, è necessario fare riferimento ai criteri che definiscono il momento di effettuazione delle suddette operazioni.
Nello specifico, per le importazioni di beni l’aliquota IVA del 22% si applica con riferimento alle operazioni per le quali la dichiarazione doganale è stata accettata successivamente al 1° ottobre 2013. Infatti, come prescrive l’art. 201 del Codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/1992), l’obbligazione doganale all’importazione sorge “al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana”.
Il momento impositivo è quello di partenza del bene dallo Stato di origine
Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica, invece, l’aliquota IVA vigente al momento di inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato UE di partenza. Il principio in base al quale il momento impositivo coincide con quello di partenza del bene dallo Stato di origine, tanto per le cessioni quanto per gli acquisti, è fissato dal nuovo testo art. 39 del DL 331/93, modificato sul punto dalla Legge di stabilità 2013.
Pertanto, l’aliquota del 22% dovrà essere applicata su tutti gli acquisti il cui trasporto o spedizione è iniziato, nello Stato di origine del bene, dal il 1° ottobre 2013.
Tuttavia, qualora venga emessa fattura prima dell’inizio del trasporto dei beni, l’operazione si considera effettuata alla data di emissione della fattura, ancorché limitatamente all’importo fatturato. Al riguardo, il modificato art. 39, comma 2 del DL 331/93 ha escluso la rilevanza, ai fini della fatturazione, degli acconti versati sugli acquisti di beni intracomunitari. Nel caso di acconti versati in assenza di emissione della fattura, l’operazione è dunque effettuata alla data di partenza dei beni dallo Stato di origine, secondo il criterio generale.
Ulteriore elemento di novità rispetto al pregresso incremento dell’aliquota IVA ordinaria (avvenuto il 17 settembre 2011) si ha con riferimento al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi “generici”, di cui all’art. 7-ter del DPR 633/72, rese da un soggetto IVA non residente a un soggetto IVA italiano.
Per tali servizi, rilevanti ai fini IVA nel paese del committente (quindi in Italia), si applica l’aliquota IVA vigente al momento di ultimazione della prestazione, ai sensi dell’art. 6, comma 6 del DPR 633/72. Al riguardo, per individuare il momento di ultimazione della prestazione, l’Agenzia delle Entrate ha legittimato l’utilizzo del momento di ricevimento della fattura (circ. n. 16/2013). Nel caso di pagamenti anticipati, tuttavia, le suddette prestazioni di servizi “generici” si intendono effettuate alla data del pagamento del corrispettivo (ancorché parziale).
Ancora, le medesime prestazioni di servizi “generici”, se effettuate in modo continuativo per più di un anno (e in assenza di acconti o pagamenti parziali), si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla conclusione della prestazione stessa. In questo caso l’aliquota IVA applicabile sarà quella del 22%, in vigore (presumibilmente) al 31 dicembre 2013.
Fonte: Eutekne

venerdì 4 ottobre 2013

ZFC zone franche urbane 2013: in attesa dei bandi chiarimenti sulle agevolazioni per le imprese di Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia

L’art. 37 del DL 179/2012 ha previsto la concessione di agevolazioni, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, in favore delle micro e piccole imprese localizzate nelle zone franche urbane (“ZFU”) dell’Obiettivo convergenza nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e in via sperimentale in sardegna nei comuni della provincia di Carbonia – Iglesias. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 30 settembre 2013 n. 32024, ha fornito chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive, al fine di far conoscere, anteriormente all’adozione degli appositi bandi per la presentazione delle domande, le effettive modalità di funzionamento dell’intervento.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola e micro dimensione, già costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza. Le stesse devono, inoltre, trovarsi nel pieno e libero esercizio dei proprio diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali. Quanto ai limiti dimensionali, secondo la Raccomandazione 2003/361/CE e il DM 18 aprile 2005:
- si considerano “microimprese” quelle che hanno meno di 10 occupati e un fattura, o un totale di bilancio annuo, inferiore ai 2 milioni di euro;
- si considerano “piccole imprese” quelle che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo, o un totale di bilancio annuo, non superiore a 10 milioni di euro.
Possono accedere alle agevolazioni anche gli studi professionali e, più in generale, i professionisti purché svolgano la propria attività in forma di impresa e siano iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione, nel Registro delle imprese.
Le imprese devono svolgere le proprie attività all’interno del territorio della ZFU disponendo, alla data di presentazione dell’istanza, di un ufficio o locale destinato all’attività, anche amministrativa, ubicato all’interno del predetto territorio.
Quanto ai benefici, le imprese possono fruire delle seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi; esenzione dall’IRAP; esenzione dall’IMU; esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni di lavoro dipendente.
Con specifico riferimento al primo punto, il reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa all’interno della ZFU, fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro per ciascun periodo di imposta (salvo le maggiorazioni previste per le assunzioni di nuovi lavoratori dipendenti), è esente dalle imposte sui redditi, a decorrere dal periodo di accoglimento dell’istanza di agevolazione, nei limiti delle seguenti percentuali.
- 100%, per i primi cinque periodi d’imposta;
- 60% per i periodi d’imposta dal sesto al decimo;
- 40% per i periodi d’imposta undicesimo e dodicesimo;
- 20% per i periodi d’imposta tredicesimo e quattordicesimo.
Ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’agevolazione, la circolare chiarisce che non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, né le sopravvenienze attive e passive.
Nel caso in cui l’impresa richiedente svolga la propria attività anche al di fuori del territorio della ZFU, ai fini della determinazione del reddito prodotto all’interno del predetto territorio sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere una contabilità separata.
Agevolazione con calcolo “proporzionale”
Con riferimento alla concessione delle agevolazioni, viene precisato che l’importo dell’agevolazione è calcolato sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare del risparmio d’imposta e contributivo complessivamente richiesto dalle imprese istanti (c.d. modalità proporzionale).
Le agevolazioni si utilizzano mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi in F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini definiti con apposito provvedimento.
Fonte: Eutekne – Autore: Pamela Alberti

giovedì 3 ottobre 2013

Colf e badanti 2013: entro il 10/10/2013 versamento dei contributi relativi al III trimestre 2013

Si ricorda che giovedì 10 ottobre 2013 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio - settembre 2013 per il personale domestico.
Il versamento può essere effettuato tramite:
• MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
• rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
• carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.
Fonte: Seac

martedì 1 ottobre 2013

Iva al 22%: regolarizzazioni senza sanzioni per gli errori

Con Comunicato stampa 30 settembre 2013, l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22 per cento, a decorrere dal primo ottobre 2013, come disposto dall'art. 40, comma 1-ter, D.L. n. 98/2011.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che in relazione alle problematiche tecniche di aggiornamento dei software e delle procedure tecniche connesse ai misuratori fiscali, nella fase iniziale dell'applicazione di detta aliquota, gli operatori economici potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto emessi con la “vecchia” aliquota del 21%, effettuando la variazione in aumento. La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all'aumento dell'aliquota verrà comunque versata entro tali termini:
•liquidazione IVA mensile:
27 dicembre (versamento acconto IVA) per il periodo di fatturazione di ottobre/novembre;
16 marzo (liquidazione annuale) per il periodo di fatturazione di dicembre;
•liquidazione IVA trimestrale:
16 marzo (liquidazione annuale) per il quarto trimestre di fatturazione
E pertanto la regolarizzazione sarà senza sanzioni purché sia emessa una nota di variazione in aumento, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del DPR 633/72, entro il 27 dicembre 2013 per le operazioni afferenti i mesi di ottobre e novembre ed entro il 16 marzo 2014 per quelle relative al mese di dicembre per i contribuenti mensili e per quelle afferenti il quarto trimestre 2013 per i contribuenti trimestrali.