venerdì 30 aprile 2010

Mud: in arrivo la proroga

I termini di presentazione del MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) saranno oggetto di una possibile proroga.
Con un emendamento governativo al D.L. incentivi (Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40) è previsto infatti lo slittamento dei termini di presentazione dal 30 aprile al 30 giugno.
La proroga del vecchio MUD, quindi, c'è stata, o meglio ci sarà, anche se non nelle forme annunciate dal comunicato stampa ufficiale del 9 aprile del Ministro Stefania Prestigiacomo in cui si parlava di "uno schema di decreto legge per la proroga al 30 giugno del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) che era fissato per il 30 aprile".
La finalità è comunque la stessa e cioè quella di consentire alle aziende di utilizzare un modello cartaceo di MUD, aggiornato con le indicazioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e non il MUD elettronico che era stato introdotto nel dicembre del 2008 e che sarebbe dovuto entrare in vigore con la dichiarazione di quest’anno.

giovedì 29 aprile 2010

Mud 2010 e Direttiva Rifiuti: cosa fare?

E’rimasta ancora in sospeso la questione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per il 2010: in base alla normativa vigente, deve essere presentato entro il 30 aprile 2010 ai sensi del D.P.C.M. 2 dicembre 2008, ma, in concreto, ciò è possibile solo per la dichiarazione semplificata (cartacea) e non per quella ordinaria (telematica) dato che sui siti di Ecocerved ed Unioncamere non vi sono (più) il software di compilazione, le istruzioni per la trasmissione telematica. In mancanza di nuove indicazioni “ufficiali”, la cosa più sensata è aspettare.
MUD Modello Unico di Dichiarazione Ambientale: che cos'è?
Il Mud (o 740 ecologico) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell'anno precedente la dichiarazione.
Dal 29/04/2006 il Mud non è più obbligatorio per i dati relativi agli imballaggi prodotti, importati ed esportati.
Sono sottoposte all'obbligo, invece, le imprese che hanno organizzato un sistema autonomo (diverso da quello gestito dal CONAI e dai consorzi di filiera dei diversi materiali di imballaggio) di ripresa, recupero o riutilizzo dei rifiuti di imballaggio.
Gli obblighi sostituiti dalla presentazione di questo modello riguardano i settori dei rifiuti e comprendono:
- la denuncia al catasto rifiuti sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti recuperati e smaltiti che, in precedenza, veniva presentata alla provincia;
- l'informazione annuale, da fornirsi all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione a svolgere attività di smaltimento, sui tipi e sui quantitativi di rifiuti prodotti, trasportati, recuperati o smaltiti nel precedente anno solare;
- le informazioni inviate dai comuni alle regioni sulla produzione e sullo smaltimento dei rifiuti nei territori di competenza.
Dal 2003, il MUD include anche una sezione dedicata alle emissioni in aria e in acqua provenienti da impianti sottoposti alla direttiva IPPC sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.
Con il D.P.C.M. 22/12/2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30/12/2004, dal 2005 è stata introdotta nel MUD una nuova sezione della dichiarazione, dedicata solo alle attività correlate ai "veicoli a fine vita", e cioè all'autodemolizione, alla rottamazione e alla frantumazione dei veicoli fuori uso e dei loro componenti. L'esigenza di raccogliere dati statistici sulle attività di gestione di questi ultimi discende dal Decreto Legislativo 24/06/2003 n. 209 (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 07/08/2003 - Supplemento Ordinario n. 128) con il quale è stata recepita la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. I soggetti che "effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali" (articolo 11, comma 3, del decreto citato) sono infatti tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicare una nutrita serie di dati.
La scadenza ordinaria per la consegna della dichiarazione MUD è fissata al 30 aprile 2010

Bilancio al 31/12/2009: entro il 30 aprile l’assemblea per l’approvazione

Ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., l’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine previsto dallo statuto, che comunque non può essere superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Prima della riforma del diritto societario tale termine era fissato in 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. La scelta di indicare i termine in giorni, anziché in mesi, ha avuto lo scopo di rendere ininfluente la minore o maggiore durata dei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio.
Lo statuto può prevedere un termine maggiore comunque non superiore a 180 giorni (precedentemente il termine era fissato al massimo in 6 mesi) qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
● società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
● particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto sociale.
Come emerge da un confronto con la normativa previgente, che si limitava a sancire che il differimento era possibile qualora particolari circostanze lo richiedessero, il testo attuale contenuto nell’articolo 2364, co. 2 c.c. è più preciso nell’individuazione delle condizioni necessarie per poter rinviare l’approvazione del bilancio.
Naturalmente, mentre l’obbligo di redazione del bilancio consolidato può comportare un rinvio sistematico dell’approvazione, più delicato è il caso in cui il differimento, che dovrebbe essere occasionale, dipenda da particolari esigenze legate alla struttura e all’oggetto sociale.
In primo luogo, è condivisibile la linea riportata nella Massima 9.12.2003, n. 15 del Consiglio notarile di Milano, secondo la quale la clausola statutaria che consente il differimento dei termini non deve essere analitica e specifica riguardo le fattispecie che possono comportarlo, in quanto queste ultime, che possono essere ricorrenti e fisiologiche quanto invece straordinarie ed irripetibili, devono essere valutate caso per caso dagli amministratori.
Volendo ipotizzare, a titolo esemplificativo, qualcuna di queste particolari esigenze legate alla struttura o all’oggetto sociale, si può fare riferimento a:
● presenza di numerose sedi secondarie tali da richiedere un maggior tempo per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
● struttura amministrativa che si stia adeguando ad una contingente «esplosione» dal punto di vista territoriale dell’organizzazione;
● particolari vicende personali legate agli amministratori tenuti all’approvazione del bilancio (ad esempio loro sostituzione in prossimità dell’approvazione).
Volendo, invece, riportare alcune circostanze che non danno luogo alla possibilità di rinviare i termini, si può far riferimento a quanto contenuto nella Circolare della Fondazione Pacioli 9.5.2005, n. 17, che adduce a titolo esemplificativo ipotesi che non permettono il differimento:
● la necessità di usufruire di particolari opportunità fiscali;
● l’incertezza sull’obbligo di determinazione e versamento dell’Irap.
L’art. 2364, in cui la parola «e» che separava le due condizioni è stata sostituita dalla parola «ovvero» per effetto dell’art. 9, D.Lgs. 28.12.2004, n. 310 (chiarendo che le condizioni sono alternative tra loro), prevede altresì che le cause del rinvio devono essere esposte nella relazione sulla gestione di cui all’art. 2428 c.c.

Videosorveglianza: nuovo provvedimento del Garante della Privacy

In relazione alle problematiche sulla sicurezza ed agli interventi a tutela messi a punto dai vari operatori del settore del gioco a difesa dei propri punti di raccolta segnaliamo che con Provvedimento 8 aprile 2010 (in G.U. in questi giorni), il Garante della privacy ha dettato le nuove regole in materia di videosorveglianza.
Il Provvedimento, sostitutivo del Provvedimento 29 aprile 2004, con la finalità di garantire al cittadino sempre maggior informazione circa la presenza per le città di telecamere e strumenti digitali di registrazione, dispone che i cartelli informativi che devono essere installati per segnalare la presenza di telecamere devono essere resi visibili anche di notte, se è attivo il sistema di videosorveglianza. Inoltre, nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza (pubblici o privati) siano collegati alle forze di polizia, va ora utilizzato uno specifico cartello, la cui immagine è allegata al Provvedimento in esame.
I tempi di registrazione e conservazione delle immagini sono limitate ad un massimo di 24 ore, salvo casi particolari (effettuazione di indagini). Per le attività particolarmente rischiose (es. banche) sono ammessi tempi più ampi, previa verifica preliminare del Garante.
I soggetti interessati saranno tenuti ad adeguarsi, a seconda degli adempimenti, entro sei mesi o al massimo un anno.
Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.
Principi generali
• Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
• Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
Settori di particolare interesse
• Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
• Sistemi integrati: per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza "in remoto" da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
• Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza "intelligenti" dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (es. "riconoscimento facciale") o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. "motion detection") è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
• Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
• Deposito rifiuti: lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole" per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.
Settori specifici
• Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
• Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E' ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es. rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
• Istituti scolastici: ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
• Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
• Trasporto pubblico: lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es. angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom).
• Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
Soggetti privati.
• Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.

mercoledì 28 aprile 2010

Detrazioni Unico e 730 2010: Circolare di chiarimenti

Più semplice, per le persone disabili, certificare il diritto alle agevolazioni fiscali. Sconto d'imposta anche dal trasporto e dal montaggio di mobili ed elettrodomestici. In tema di ristrutturazioni edilizie, va in soffitta la comunicazione di fine lavori per gli interventi sopra i 51.645,69 euro.
Sono alcune delle numerose pillole ricavabili dalla circolare n. 21/E del 23 aprile, con cui l'Agenzia delle Entrate, sotto forma di risposte a quesiti, fornisce una serie di interessanti chiarimenti in materia di oneri detraibili/deducibili.
Precisazioni anche su interessi passivi, spese sanitarie, abbonamenti al servizio di trasporto pubblico, canoni di locazione per studenti universitari fuori sede, spese per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
Bonus ristrutturazioni
Sul tema detrazione del 36%, viene precisato che non costituisce più causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista - dal regolamento che disciplina l'agevolazione (decreto interministeriale 41/1998) - per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro. Questo perché il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia. E poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d'imposta che l'eventuale inadempimento non determina la perdita del bonus.
Bonus arredi
Diverse le puntualizzazioni sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008:
•non è necessario - proprio a proposito del collegamento con il bonus ristrutturazioni - che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara
•se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue
•se l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste
•tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale
•se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura)
•se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.
Bonus energetico
Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre, tra l'altro, inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati. A tal proposito, la circolare precisa che la data di fine lavori, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), può essere provata con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa. Non è possibile, invece, che la stessa sia oggetto di autocertificazione da parte del contribuente.
Via libera, invece, al bonus per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di "serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati" e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.
Confermato, poi, il divieto di cumulo della detrazione Irpef del 55% con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) riconosciuti per gli stessi interventi: le due agevolazioni sono alternative. Il contribuente può comunque beneficiare del 55% pur avendo richiesto l'assegnazione di contributi, a condizione che, se questi vengono poi effettivamente attribuiti e incassati, restituisca per l'intero ammontare - presentando una dichiarazione correttiva o integrativa - la detrazione già fruita.
Un ulteriore chiarimento riguarda l'ipotesi in cui viene installato un impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento. L'agevolazione, in tal caso, in base al disposto normativo, non può essere riconosciuta per l'intera spesa sostenuta, ma soltanto in riferimento a quella relativa alle unità immobiliari già dotate di un impianto, utilizzando, a tal fine, un criterio di ripartizione che tiene conto delle quote millesimali.
In caso di interventi a cavallo di più anni, se non viene presentato il modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate la prosecuzione dei lavori o lo stesso è trasmesso tardivamente (oltre 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l'inadempimento è sanzionabile (da 258 a 2.065 euro).
Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti mediante contratto di leasing: la detrazione spetta all'utilizzatore; il beneficio è calcolato non in base ai canoni di locazione ma al costo sostenuto dalla società di leasing; non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale; l'invio della scheda all'Enea e della comunicazione all'Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali sono a carico di chi sfrutta la detrazione; la società di leasing deve attestare all'utilizzatore la fine dei lavori e il costo sostenuto su cui determinare la detrazione.
In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all'Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione. Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall'intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi vuole beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere).
Trasporto pubblico
In riferimento alla detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, l'importo di 250 euro, fissato come limite massimo su cui calcolare il beneficio fiscale, non solo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il plafond massimo agevolabile per ogni singolo abbonato. In pratica, se ad esempio i genitori pagano 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, la detrazione va comunque calcolata su 250 euro e ripartita tra gli aventi diritto.
Universitari fuori sede
La circolare esclude che possa essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) corrisposti dagli studenti universitari fuori sede. L'agevolazione è infatti riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
Interessi passivi
Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Qualora, poi, uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo potrà fruire di entrambe le quote.
Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività.
Spese mediche
Le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Viene quindi ribadito il chiarimento già fornito con la circolare 17/2006, anche se ancora non è stato emanato l'annunciato decreto del ministero della Salute che deve individuare le competenze professionali dei dottori in chiropratica.
Le spese sostenute nel 2009 per l'acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica.
L'ultimo caso esaminato in materia di spese mediche riguarda l'ipotesi in cui il Fasi (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali) rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest'ultimo. Trattandosi di rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, il coniuge ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro.
Agevolazioni per i disabili
In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto da parte di portatori di handicap, vengono fornite alcune precisazioni sulla certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici:
•anche per i portatori di handicap psichico o mentale (così come già riconosciuto per altre categorie di disabili) non è più richiesto l'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, ma è sufficiente il certificato rilasciato dalla commissione preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché dallo stesso risulti la "gravità" della patologia e la natura psichica o mentale della stessa
•analogamente, per documentare lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, è sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica dalla quale risulti la "gravità" della patologia e "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"
•le persone affette da sindrome di Down possono fruire delle agevolazioni presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base che attesta la patologia (è inoltre necessario, come per tutti i disabili psichici, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)
•se l'indennità di accompagnamento - il cui riconoscimento è condizione essenziale perché i disabili psichici possano accedere alle agevolazioni fiscali - viene sostituita con altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico), non viene meno il diritto ai benefici.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 27 aprile 2010

5 per mille 2010: entro il 7 maggio le iscrizioni delle Associazioni e degli Enti

È stato firmato il 23 aprile scorso il DPCM che definisce le modalità operative per gli enti di volontariato e le associazioni sportive che intendono beneficiare del 5 per mille.
Per poter essere ammessi a tale agevolazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, esclusivamente in forma telematica, entro il 7 maggio 2010.
L'Agenzia delle entrate pubblicherà quindi, entro la data del 14 maggio 2010 un elenco provvisorio dei soggetti ammessi al beneficio. Eventuali correzioni a tale elenco potranno essere inviate da parte degli enti entro il 20 maggio 2010 e quindi entro il 25 maggio 2010 l'Agenzia pubblicherà l'elenco definitivo.
Restano invariati, rispetto al 2009, i settori da beneficiare; confermate anche le procedure di ammissione e i requisiti dei soggetti rientranti nelle diverse tipologie di enti.
Come per il passato, l’Agenzia delle Entrate cura la predisposizione degli elenchi per gli enti del volontariato e per le associazioni sportive dilettantistiche
Per l’anno finanziario 2010 il 5 per mille è destinato alle seguenti finalità:
a) finanziamento degli enti del volontariato (ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'art. 10, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 460/1997;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociale svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
Soggetti ammessi al 5 per mille
Per il 2010 il 5 per mille è destinato al finanziamento di:
•Enti del volontariato, nei quali rientrano Onlus, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997
•Enti della ricerca scientifica e dell'università
•Enti della ricerca sanitaria
•Attività sociale svolta dal Comune di residenza del contribuente
•Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, ai sensi dell'articolo 90 della legge n. 289/2002, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni sportive dilettantistiche nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile e che siano affiliate a una federazione sportiva nazionale, a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Inoltre le associazioni devono svolgere in via prevalente una delle seguenti attività:
•avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni
•avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni
•avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Enti del volontariato
Possono presentare - esclusivamente in via telematica - la propria domanda di iscrizione all’Agenzia delle Entrate; la domanda, redatta con l’utilizzo del relativo modello - deve essere inviata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010.
Sono tenuti a presentare domanda per il 2010 anche coloro che hanno inviato la domanda per gli anni precedenti
Associazioni sportive dilettantistiche
Possono partecipare al riparto del 5 per mille per l’anno 2010 esclusivamente le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività sociale.
In particolare, possono accedere al beneficio le associazioni nella cui organizzazione è presente il settore giovanile e che sono affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una Disciplina sportiva associata o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Inoltre le associazioni devono svolgere prevalentemente una delle seguenti attività:
• avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni;
• avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni;
• avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
• Le associazioni sportive dilettantistiche che possiedono i requisiti previsti possono presentare sin d’ora la propria domanda di iscrizione all'Agenzia delle Entrate.
La domanda
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello. L’ iscrizione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 7 maggio 2010.
Devono proporre domanda per il 2010 anche quanti hanno inviato la domanda per gli anni 2006, 2007 e 2009 ovvero quanti erano presenti nell’elenco trasmesso dal CONI per l’anno 2008. Gli elenchi provvisori degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche verranno pubblicati il 14 maggio prossimo; eventuali richieste di correzione dovranno essere inoltrate entro il 20 maggio, per consentire la pubblicazione degli elenchi aggiornati entro il successivo 25 maggio.
La formazione degli elenchi
Dal 14 maggio saranno consultabili sul sito dell'Agenzia quattro distinti elenchi, redatti sulla base delle domande di iscrizione trasmesse telematicamente, per ciascuna delle tipologie di soggetti aventi diritto all'attribuzione del beneficio del 5 per mille.
In riferimento alle liste provvisorie degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche, in caso di errori, sarà il legale rappresentante a segnalarli alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente entro il 20 maggio. Il 25 maggio successivo verrà pubblicata una nuova versione aggiornata degli elenchi con le correzioni effettuate.
I legali rappresentanti degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti negli elenchi dovranno, obbligatoriamente entro il 30 giugno, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, rispettivamente alla direzione regionale dell'Agenzia, ovvero all'ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale degli organismi interessati, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, cui va allegata la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Per agevolare la compilazione e l'invio della dichiarazione sostitutiva, la procedura telematica consente la stampa del modello di dichiarazione, parzialmente precompilato con le informazioni fornite dagli interessati nel momento dell'iscrizione. Il modulo va completato da parte del rappresentante legale dell'ente inserendo le sole informazioni mancanti.
L'elenco degli enti della ricerca scientifica e dell'università è curato dal competente ministero che acquisisce le domande di iscrizione e le inoltra telematicamente per la pubblicazione sul sito delle Entrate.
Il ministero della Salute curerà, invece, la predisposizione e l'invio dell'elenco degli enti per la ricerca sanitaria, mentre per i comuni beneficiari dell'agevolazione non è previsto l'inoltro di alcun elenco in quanto il contribuente potrà esprimere la preferenza esclusivamente per il proprio Comune di residenza.
Obbligo di rendicontazione
Anche per il 2010 tutte le tipologie di enti assegnatari del 5 per mille sono obbligate a redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme, un rendiconto - corredato da una relazione illustrativa - nel quale deve risultare l'effettivo utilizzo degli importi percepiti.
Le scadenze in sintesi
Presentazione domanda d’iscrizione – 7 maggio 2010-04-27
Pubblicazione elenco provvisorio – 14 maggio 2010
Richiesta correzione domande – 20 maggio 2010-04-27
Pubblicazione elenco aggiornato – 25 maggio 2010
Pubblicazione dichiarazione sostitutiva – 30 giugno 2010

lunedì 26 aprile 2010

Studi di settore: in arrivo 200mila lettere di avvertimento ai contribuenti non congrui nelle precedenti dichiarazioni

Nel corso di un convegno organizzato dalla CCIAA a Cremona, il Direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha dichiarato che, anche per quest'anno, gli uffici provvederanno ad inviare apposite lettere di avvertimento ai contribuenti che presentano gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore.
Il Direttore ha inoltre affermato che i contribuenti potranno giustificare dette anomalie (oltre che mediante il campo "Annotazioni") presentando un'ulteriore comunicazione, di cui stanno formulando i contenuti in questi giorni i tecnici dell'Agenzia delle Entrate.
La stima è di circa 200mila lettere in procinto di essere inviate a imprese e lavoratori autonomi.

giovedì 22 aprile 2010

Intrastat: Nessuna sanzione per irregolarità e ritardi

Reverse charge per le cessioni di beni
Il meccanismo del reverse charge è reso obbligatorio per tutte le operazioni effettuate in Italia nel caso in cui il cedente o il prestatore sia un soggetto non residente.
Il nuovo art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972 (come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera h, D.Lgs. n. 18 del 2010, di recepimento delle suddette direttive, in G.U. n. 41 del 19 febbraio 2010) prevede, infatti, che «gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'art. 7-ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti».
Questo significa che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato, quest'ultimo assume sempre la qualifica di debitore d'imposta, da assolvere con il meccanismo del reverse charge.
La nuova disciplina si applica con effetto retroattivo per tutte le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2010 (art. 5, D.Lgs. n. 18/2010).
La sovrapposizione tra la vecchia e la nuova normativa, che attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole, ha determinato una situazione di incertezza sui comportamenti da ritenere corretti per le operazioni effettuate nel periodo 1° gennaio-19 febbraio 2010.
Con la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che - per le operazioni effettuate fra il 1° gennaio e il 19 febbraio 2010 - sono fatti salvi i comportamenti dei cessionari o dei committenti italiani che, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile, previste dall'art. 17, D.P.R. n. 633 del 1972.
In applicazione dell'art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000), l'Amministrazione finanziaria, nei casi di "obiettive condizioni di incertezza", non irrogherà la sanzione prevista dall'art. 6, comma 9-bis, D.Lgs. n. 471 del 1997.
Presentazione degli elenchi INTRASTAT
Anche per gli elenchi INTRASTAT sono state introdotte delle novità dal D.M. 22 febbraio 2010 (in G.U. n. 53 del 5 marzo 2010).
In particolare, sono stati riformati alcuni aspetti relativi alla periodicità di presentazione degli elenchi. Scompare, infatti, la periodicità annuale e si prevedono:
- periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a 50 mila euro;
- periodi mensili, negli altri casi.
Per gli elenchi trimestrali, in caso di superamento della soglia di 50 mila euro nel corso di un trimestre, è previsto l'obbligo di presentazione di un elenco mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato oltrepassato. A tale riguardo, la circolare n. 14/E/2010 chiarisce che il superamento della soglia di 50 mila euro deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro.
È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi. Pertanto, precisa l'Agenzia, le singole categorie di operazioni relative ai beni e ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.
La circolare precisa, inoltre, che per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade nel corso del mese di aprile 2010. Tuttavia, se tali contribuenti superano la soglia di 50 mila euro nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2010, saranno tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile (art. 2, comma 4, D.M. 22 febbraio 2010).
Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La circolare n. 14/E precisa che poiché il primo termine di presentazione degli elenchi (ovvero il 25 febbraio per gli elenchi di gennaio) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 22 febbraio 2010 (che ha stabilito tali termini), l'eventuale ritardo nella presentazione degli elenchi non sarà sanzionato.
Pertanto, in base ai principi di collaborazione e buona fede previsti dalla Statuto del contribuente (art. 3, comma 2, legge n. 212 del 2000), l'Agenzia delle Entrate riconosce ai contribuenti interessati un periodo di 60 giorni dalla pubblicazione del D.M. 22 febbraio 2010 per presentare gli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010.
Relativamente agli elenchi di gennaio, il documento precisa che gli eventuali errori e omissioni potranno comunque essere sanati (senza sanzioni) entro il 20 luglio 2010.
Fonte: Il quotidiano Ipsoa

Dichiarazioni Intrastat 2010: approvati i nuovi modelli INTRA12 e INTRA13

Con Provvedimento 16 aprile 2010, l'Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi modelli:
INTRA12
che dovrà essere utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti passivi IVA e dai produttori agricoli esonerati che hanno:
- effettuato acquisti intracomunitari di beni per i quali sono tenuti al pagamento dell'imposta in Italia;
- ricevuto forniture di beni o servizi in Italia da fornitori esteri in relazione alle quali gli enti cessionari assumono la veste di debitori dell'IVA ai sensi del comma 2, articolo 17, D.P.R. n. 633/72;
Il nuovo Intra 12 va utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti Iva e dagli agricoltori che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un importo superiore a 10mila euro - ovvero dagli stessi soggetti qualora abbiano optato per l'applicazione dell'imposta, su tali acquisti, in Italia - allo scopo di dichiarare all'ufficio competente l'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l'ammontare dell'imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
Il modello va altresì presentato:
- dagli stessi soggetti, debitori d'imposta per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti (quindi, con applicazione del reverse charge).
- dagli enti non commerciali soggetti Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
Enti non commerciali e agricoltori esonerati, che sono debitori d'imposta, dovranno presentare le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 entro il prossimo 30 giugno tramite il nuovo Intra 12.
Le dichiarazioni mensili per i primi quattro mesi del 2010 devono essere ripresentate integralmente solo se nello stesso periodo sono state effettuate operazioni che non potevano essere segnalate nel vecchio modello.
INTRA13
riservato agli enti non titolari di partita IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari di beni avvalendosi dell'esonero dall'applicazione dell'imposta previsto fino al raggiungimento del limite di euro 10.000,00.
Il nuovo Intra 13, invece, va utilizzato dagli enti non commerciali non soggetti Iva che intendo effettuare acquisti intracomunitari che scontano l'imposta, fino al limite di 10mila euro e in assenza dell'opzione per l'applicazione dell'Iva in Italia. I soggetti interessati devono dichiarare all'ufficio competente, prima di ogni singolo acquisto intracomunitario, l'ammontare dell'operazione e il totale di tutte quelle realizzate nell'anno.
I nuovi modelli dovranno essere utilizzati dal 1° di giugno 2010.

martedì 20 aprile 2010

Flussi d'ingresso stranieri 2010: istruzioni ministeriali

In vista dell'imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto flussi 2010, il Ministero dell'Interno con la Circolare n. 2699 del 19 aprile 2010, ha fornito indicazioni in merito all'inoltro telematico delle domande di assunzione.
Si ricorda che l'invio telematico può essere effettuato dalle ore 8 del giorno successivo alla pubblicazione in GU e fino alle ore 24 del 31 dicembre 2010.
Circolare Ministeriale 19 aprile 2010 prot. n. 2699
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per la Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
Circolare prot. n. 2699
Roma, 19 aprile 2010
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010.
Si informa che è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 15 aprile 2010 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2010, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2010 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all. 1).
Sul sito di questo Ministero (www.interno.it) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.
Il decreto prevede che sono ammesse le domande relative a:
a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;
b) lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
e) lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.
Lo stesso provvedimento, inoltre - in considerazione della necessità di dare riscontro al fabbisogno di lavoratori autonomi provenienti dall'estero in particolari settori imprenditoriali ed artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri -, consente anche, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.
Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, ed è anche consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.
Quest'ultima previsione si inquadra nel contesto del trattato, sottoscritto fra il nostro Paese e la Libia il 30 agosto 2008, che prevede un nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali, scientifiche e negli altri settori di reciproco interesse.
In particolare, inoltre, il Governo libico si è impegnato a contribuire, dal punto di vista finanziario, agli investimenti che i propri connazionali effettueranno sul territorio italiano, con specifico riguardo alle attività nel settore artigianale.
Infine, si evidenzia che l'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto consente, come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso sul territorio nazionale di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del T.U. 286/98.
Le 80 mila quote concesse per lavoro subordinato stagionale saranno ripartite tra le Regioni e le province autonome con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.C.M..
MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA
Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (80.000 quote -mod.c-stag.), per il lavoro non stagionale subordinato ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 286/98 (2.000 quote - mod.bps), nonché le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e le richieste di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentate da stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Paesi UE (1.500 quote - mod.2 e mod.ls2) possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche. Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno (http://www.interno.it/)
L'accesso al sito dedicato al D.P.C.M. in oggetto e l'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2010.
Infine, per quanto concerne l'ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo si richiamano le procedure previste dall'art.26 del T.U. n.286/98 e dall'art.39 del D.P.R. 394/99, peraltro rinvenibili sul sito del
Ministero dell'Interno (www.interno.it - Sezione "Come fare per "- Immigrazione).
PROTOCOLLI D'INTESA
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art.38 comma 3 del D.P.R. n.394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questo Ministero unitamente a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.
Il protocollo è "aperto" all'adesione di altre associazioni interessate.
Pertanto, analogamente a quanto indicato nella circolare n.1746 del 9 aprile 2009 relativa al decreto flussi stagionali 2009, nel caso in cui qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all. 2).
Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009 sono confermati.
Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codesta Prefettura-U.T.G. il modello excel (all. 3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).
Al riguardo, le SS.LL vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni e provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.
ISTRUTTORIA
Considerata l'esigenza di dare priorità alle richieste di nulla osta per i lavoratori da impiegare a partire da questa primavera, si rammenta che il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente, come è noto, di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancor più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.
Si informa, inoltre, che il sistema SPI consentirà in questa occasione di verificare se il medesimo datore di lavoro abbia ottenuto - nel corso del corrente anno e di quelli precedenti - altro/i nulla osta (per lavoro stagionale): tale funzionalità consentirà di accelerare la valutazione complessiva dell'istanza e di superare la necessità di acquisire documentazione ulteriore.
Si ribadisce, infine, l'opportunità che lo Sportello Unico adotti, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.
Tali accorgimenti istruttori, ovviamente, consentiranno di ridurre i tempi di definizione delle istanze e di rilasciare il nulla osta nei tempi previsti dalle norme.
Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici ed a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato)
ALLEGATI
All. 1 - Omesso
All. 2 - Omesso
All. 3 - Omesso

lunedì 19 aprile 2010

Disciplina giochi di abilita', di sorte a quota fissa e di carte

Con il D.M. 5.2.2010 pubblicati in Gazzetta Ufficiale 23.3.2010, n. 68, entra in vigore dal 7.4.2010 la disciplina dell’esercizio dei seguenti giochi:
- giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, cui si applica l’imposta unica nella misura del 3% della raccolta;
- giochi di sorte a quota fissa a distanza con vincita in denaro (esclusi il gioco del lotto e complementari), cui si applica l’imposta unica nella misura del 20% delle somme non restituite al giocatore;
- giochi di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in forma diversa dal torneo, cui si applica l’imposta unica nella misura del 20% delle somme non restituite al giocatore.

giovedì 15 aprile 2010

Collaboratori a progetto: indennità una tantum

Successivamente alla circolare, ora l'INPS interviene con il Messaggio n. 9718/2010 per fornire ulteriori chiarimenti in merito all'indennità una tantum, riproposta dalla Finanziaria per il 2010, spettante ai collaboratori a progetto iscritti in via esclusiva alla Gestione separata che restano senza lavoro.
In particolare, la norma prevede per il collaboratore a progetto la corresponsione, in caso di fine lavori dal 1° gennaio 2010,•di una somma pari al 30 per cento del reddito dell'anno precedente,•nel limite massimo di 4.000 euro.
L'INPS, con il Messaggio in oggetto,chiarisce che i requisiti e le condizioni richieste per l'erogazione dell'indennità una tantum devono essere integralmente soddisfatte alla data di presentazione della domanda. In particolare, per beneficiare dell'indennità, il collaboratore deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi alla data di presentazione della domanda.

mercoledì 14 aprile 2010

Mod 730/2010: istruzioni per la compilazione dall’Agenzia delle Entrate

L’operazione “compilazione” entra nel vivo e l’Agenzia, con la circolare n. 16/E, offre una mappatura completa del modello di quest’anno, dal “perché” conviene usarlo a “come” rimediare agli errori, con un memo delle date da ricordare e un vademecum per l’assistenza fiscale offerta da datori di lavoro o enti pensionistici, Caf e professionisti abilitati.
Ecco le “Cinque W” del 730/2010:
CHI può presentare il 730
Possono utilizzare il 730 i lavoratori dipendenti, i pensionati e molte altre tipologie di contribuenti, tra cui i lavoratori a tempo determinato, chi percepisce redditi di collaborazione coordinata e continuativa, i soci di cooperative, i lavoratori socialmente utili e il personale della scuola a tempo determinato, se il contratto dura almeno da settembre 2009 a giugno 2010.
Non possono utilizzarlo, invece, i contribuenti che sono tenuti a presentare anche una dichiarazione Iva o Irap o il 770 per i sostituti d’imposta (datori di lavoro o enti pensionistici); chi non era residente in Italia nel 2009, chi presenta la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o chi possiede solo reddito da lavoro dipendente ma il suo datore di lavoro non è obbligato ad effettuare ritenute (per esempio, chi si avvale di badanti o colf).
COSA c’è di nuovo
La circolare, dedicata all’assistenza fiscale, si sofferma sulle ultime novità del modello che interessa oltre 17 milioni di contribuenti. Ecco le più importanti:
- Interessi più bassi per le rate - Quest’anno il pagamento rateizzato del saldo e del primo acconto dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali sconta un tasso d’interesse pari allo 0,33% invece dello 0,50% dell’anno scorso. Gli interessi sono calcolati dal sostituto d’imposta.
- Lo sconto dell’acconto - Coloro che lo scorso novembre non hanno goduto del differimento del 20% dell’acconto Irpef (79% da versare anziché il 99% dell’imposta del 2008) previsto dalle norme anti-crisi (dl 168/2009) e hanno compensato la somma pagata in eccesso con il modello F24, devono necessariamente indicare (colonna 5 del rigo F1) nel 730/2010 la cifra utilizzata in compensazione. Ma attenzione: i coniugi che presentano la dichiarazione congiunta, devono farlo separatamente.
- Via web le informazioni sugli importi da trattenere o rimborsare in busta paga -
Allargata la platea interessata a ricevere telematicamente i risultati contabili delle dichiarazioni contenuti nel modello 730-4. Dopo la fase sperimentale per un numero limitato di sostituti d’imposta, questa modalità di trasmissione è stata estesa a tutti senza limiti territoriali, coinvolgendo quest’anno oltre ai Caf anche i professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale. Il passaggio telematico del flusso delle informazioni, che viaggia da Caf e professionisti verso l’Agenzia delle Entrate e arriva, infine, ai sostituti d’imposta a cui consente un più facile e veloce riscontro delle somme da trattenere o da rimborsare direttamente nelle buste paga dei propri dipendenti o nelle pensioni.
DOVE si consegna
Il modello si può presentare direttamente al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, oppure ci si può rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. Nel caso in cui si scelga l’intermediario, il 730 deve essere corredato dalla documentazione necessaria a verificare i dati dichiarati, come ad esempio il Cud che attesti le ritenute, ma anche gli scontrini e le ricevute che provino le spese sostenute.
Chi consegna il modello già compilato non deve versare alcun compenso al Caf o al professionista.
QUANDO si presenta: occhio alle scadenze
I termini per presentare il modello sono il prossimo 30 aprile, se si sceglie la consegna al datore di lavoro o all’ente pensionistico.
C’è tempo fino al 31 maggio se, invece, il contribuente decide di presentare il 730 al Caf o a un professionista abilitato.
PERCHÉ conviene
Semplice da compilare, il 730 non richiede calcoli e permette di ricevere più velocemente i rimborsi perché finiscono direttamente nella busta paga di luglio o nella pensione di agosto.
Il testo della circolare n. 16/E è disponibile sul sito Internet dell’Agenzia - www.agenziaentrate.gov.it - all’interno della sezione “Circolari e risoluzioni”.

lunedì 12 aprile 2010

ComUnica per l'avvio dell'impresa in un giorno: le istruzioni dell'INPS, dell’AGENZIA DELLE ENTRATE e dell’INAIL

INPS
Dal 1° aprile 2010 entra a pieno regime ComUnica, il modello telematico finalizzato all'avvio dell'attività d'impresa in un solo giorno. Lo chiarisce l'INPS, nella Circolare 26 marzo 2010, n. 41, nella quale fornisce istruzioni in merito agli adempimenti amministrativi da porre in essere da parte delle imprese (e delle ditte individuali), in sede costitutiva, modificativa ed estintiva dell'impresa.
Dopo la fine del periodo transitorio (1° ottobre 2009 - 31 marzo 2010), in cui era ancora possibile effettuare gli adempimenti amministrativi con le vecchie modalità e procedure, dal 1° aprile 2010 ComUnica diviene la sola modalità per lo svolgimento degli adempimenti ai fini INPS. L'unica eccezione riguarda le aziende agricole autonome per le quali il termine è spostato al 30 aprile 2010, mentre per le imprese artigiane l'utilizzo della Comunicazione Unica è possibile solo se previsto dalla legislazione regionale.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Con Comunicato 30 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni agli uffici in merito alla gestione della nuova procedura ComUnica.
In particolare, l'Amministrazione finanziaria ha stabilito che nel primo periodo di applicazione del nuovo sistema, l'Agenzia delle Entrate accetterà ancora le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività presentate attraverso i propri canali telematici; la Comunicazione unica è, infatti, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.
INAIL
Istruzioni Inail del 31/03/2010 Prot. INAIL.60010.31/03/2010.0002858
La Comunicazione unica è concepita come un fascicolo elettronico al cui interno sono presenti le denunce/dichiarazioni di competenza dei vari enti destinatari ed è stata prevista la sottoscrizione con firma digitale sia dell'intero fascicolo ("pratica Registro imprese"), sia dei singoli moduli.
Ciò in quanto le categorie di intermediari titolati ad effettuare i diversi adempimenti nei confronti delle amministrazioni interessate a Comunicazione unica sono differenziate.
Le denunce di iscrizione all'INAIL effettuate con ComUnica alle Camere di commercio devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante dell'impresa o da un intermediario legittimato in base alla legge n. 12/1979.
Tale controllo non può che essere effettuato verificando che la persona fisica che sottoscrive con firma digitale la denuncia all'INAIL sia un soggetto abilitato in Punto Cliente e quindi autorizzato dall'INAIL ad effettuare tale tipo di adempimento.
Le categorie di utenti disciplinate dall'articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979, inoltre, sono legittimate ad effettuare gli adempimenti previsti con ComUnica tramite il personale dipendente operante nelle proprie strutture, che quindi può sottoscrivere le denunce con firma digitale.
A tal fine sono stati realizzati per i Servizi di associazione e per i CAF imprese appositi nuovi profili utenti in Punto Cliente, in modo da consentire agli "operatori subdelegati" - riferiti a tali categorie - di operare, previa abilitazione rilasciata dall'INAIL ai legali rappresentanti pro tempore dei servizi e delle società. I nuovi profili in discorso servono al momento solo per effettuare le denunce con ComUnica.
Al momento si è deciso inoltre di mantenere inalterati i profili riguardanti il LUL, pertanto nulla cambia relativamente al profilo "legale rappresentante associazione di categoria" e alle deleghe collegate alle persone fisiche già abilitate e presenti nel relativo gruppo di utenti.
In un secondo momento, che verrà appositamente comunicato, i nuovi profili creati per i servizi di associazioni e per i CAF imprese consentiranno anche di effettuare i servizi telematici previsti in Punto Cliente (es. denuncia di nuovo lavoro temporaneo, autoliquidazione, ecc.).
Si coglie l'occasione per ricordare che in materia previdenziale vige la riserva di legge di cui alla legge n. 12/1979, a favore dei soggetti previsti al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 1.
L'articolo 1, comma 1, della legge n. 12/1979 prevede infatti che "tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro ..... nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali1, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali2, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra".
Il comma 4, dell'articolo 1, della legge n. 12/1979 dispone, inoltre, che "le imprese considerate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonché le altre piccole imprese anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive associazioni di categoria. Tali servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette associazioni".
La parola "possono", per interpretazione consolidata del Ministero del Lavoro, è da riferirsi al fatto che il consulente del lavoro può essere un dipendente dell'associazione, per cui il servizio deve sempre e comunque essere assistito da un professionista di cui al primo comma.
Si anticipa che è in corso di predisposizione una circolare complessiva sulla materia, che sarà sottoposta all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella quale potranno eventualmente essere meglio precisate alcune indicazioni contenute nella presente.

venerdì 9 aprile 2010

Incentivi 2010: operativi i bonus per la ripresa produttiva

Sono numerosi i bonus acquisti presenti nel decreto attuativo del Dl incentivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2010.
Il decreto legge n. 40 del 25 marzo scorso (Dl incentivi) ha previsto l'istituzione di un fondo per favorire la domanda in determinati settori produttivi, finalizzata ad obiettivi di efficienza energetica, ecocompatibilità e sicurezza sul lavoro. Le risorse finanziarie stanziate sono complessivamente 300 milioni di euro, che il decreto interministeriale 26 marzo 2010, apparso sulla G.U. del 06/04/2010 distribuisce tra una decina di comparti, indicando gli importi assegnati a ciascuno di essi, il contributo unitario spettante e i requisiti necessari per accedervi
L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticata dal venditore al momento dell'acquisto. I contributi, tranne quelli per l'acquisto di immobili ad alta efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori benefici previsti da altre norme per gli stessi prodotti.
Le operazioni di vendita "incentivate" sono quelle stipulate tra la data di pubblicazione del decreto (6 aprile 2010) e il 31 dicembre di quest'anno. Sempre che, ovviamente, le risorse non finiscano prima. A tal riguardo, è previsto che il ministero dello Sviluppo economico informerà periodicamente, via Internet, in merito ai fondi ancora disponibili, annunciando altresì il loro eventuale esaurimento.
Cucine componibili: 60 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per sostituire la vecchia cucina con una nuova, componibile, dotata di almeno due elettrodomestici ad alta efficienza (frigorifero o congelatore di classe almeno A+, forno di classe A, piano di cottura con dispositivo di sorveglianza della fiamma, lavastoviglie non inferiore alla classe A/A/A; il prezzo di acquisto di eventuali elettrodomestici di classe diversa non rientra nell'importo agevolabile). Inoltre, i nuovi mobili devono essere accompagnati dalla scheda identificativa del prodotto, rispettare le norme sull'emissione di aldeide formica e dotati di appositi contenitori per la raccolta differenziata. Il possesso di tutti i requisiti deve essere attestato dal produttore, mentre il venditore deve dichiarare che l'acquisto è avvenuto in sostituzione di una cucina in uso.
Elettrodomestici e cucine ad alta efficienza: 50 milioni
Sconto del 20% per la sostituzione dei seguenti beni:
•lavastoviglie con analoghi apparecchi di classe non inferiore alla A/A/A, ossia A di efficienza energetica, A di efficienza di lavaggio, A di efficienza di asciugatura (contributo massimo: 130 euro)
•forni elettrici con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore alla A (contributo massimo: 80 euro)
•piani cottura con analoghi apparecchi dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma (contributo massimo: 80 euro)
•cucine di libera installazione con analoghe cucine provviste di forno elettrico di classe A e piano cottura dotato di valvola di sicurezza (contributo massimo: 100 euro)
•cappe con analoghe cappe climatizzate (contributo massimo: 500 euro)
•scaldacqua elettrici con installazione di pompe di calore con coefficiente di prestazione pari almeno a 2,5 dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (contributo massimo: 400 euro).
Motocicli: 12 milioni
Sconto del 10%, con un contributo massimo di 750 euro, per chi acquista un motociclo "euro 3" fino a 400 cc di cilindrata o con potenza non superiore a 70 kW, provvedendo contestualmente a rottamare un motociclo o un ciclomotore "euro 0" o "euro 1". Contributo raddoppiato (sconto del 20%, con contributo fino a 1.500 euro) in caso di acquisto di motocicli dotati di alimentazione elettrica, doppia o esclusiva.
Nautica: 20 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 1.000 euro, per chi sostituisce motori fuoribordo di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kW di potenza.
Sconto del 50%, sino a un massimo di 200mila euro per azienda, per l'acquisto di stampi per la laminazione sottovuoto degli scafi da diporto dotati di flangia perimetrale.
Rimorchi: 8 milioni
Contributo di 1.500 euro per chi acquista un nuovo rimorchio (3.000 per un semirimorchio) di categoria O4 (con massa superiore a 10 tonnellate) e dotato di dispositivo di frenata "ABS", e rottama un analogo veicolo con oltre 15 anni di età e non dotato di "ABS". Il contributo sale, rispettivamente, a 2.000 e 4.000 euro se il nuovo rimorchio o semirimorchio è dotato anche di sistemi di controllo elettronico della stabilità.
Macchine agricole: 20 milioni
Sconto del 10% per chi acquista - rottamando un analogo prodotto fabbricato prima del 31 dicembre 1999 - macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore, con potenza non superiore del 50% all'originale sostituito. La demolizione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario e va certificata al concessionario o venditore che, a pena di decadenza dal contributo, trasmetterà una copia dell'attestato al soggetto che eroga il bonus. L'incentivo del 10% spetta solo se il concessionario o il venditore pratica uno sconto di pari misura sul prezzo di listino.
Gru per l'edilizia: 40 milioni
Sconto del 20%, con un contributo massimo di 30mila euro, per chi acquista gru a torre per l'edilizia, previa certificata rottamazione di analoga apparecchiatura messa in esercizio prima del 1985.
Efficienza energetica industriale: 10 milioni
Sconto del 20% per l'acquisto dei seguenti beni:
•variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 Kw (contributo massimo: 40 euro)
•motori ad alta efficienza (IE2) di potenza compresa tra 1 e 5 kw (contributo massimo: 50 euro)
•gruppi statici di continuità (UPS) ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA (contributo massimo: 100 euro)
•batterie di condensatori per la riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e bassa tensione (contributo massimo: 200 euro).
Banda larga: 20 milioni
Contributo di 50 euro a favore di giovani tra i 18 e i 30 anni che attivano una nuova connessione a banda larga.
Immobili ad alta efficienza energetica: 60 milioni
Contributo di 83 euro per metro quadrato di superficie utile, nel limite massimo di 5mila euro, per chi acquista immobili di nuova costruzione, come prima abitazione della famiglia, con fabbisogno di energia primaria migliore almeno del 30% rispetto ai valori indicati nell'allegato C, n. 1, della tabella 1.3 del Dlgs 192/2005. Il contributo è di 116 euro per metro quadrato, nel limite massimo di 7mila euro, se il fabbisogno di energia primaria è migliore almeno del 50%.
Nei 20 giorni precedenti la stipula dell'atto definitivo di compravendita, il venditore prenota l'agevolazione, per il cui ottenimento occorre allegare al contratto l'attestato di certificazione energetica rilasciata da un soggetto accreditato. Nei 45 giorni successivi alla stipula, l'acquirente trasmette al soggetto abilitato alla gestione dei bonus copia autentica dell'atto registrato.
Acquisti incentivati: semaforo verde dal 15 aprile
Prima del via libera all'acquisto dei prodotti con gli incentivi, i venditori devono registrarsi in un apposito elenco tramite il call center istituito ad hoc da Poste Italiane (numero verde 800.556.670).
Per gli abbonamenti ad internet veloce, invece, devono registrarsi non i rivenditori ma gli operatori delle telecomunicazioni, utilizzando l'indirizzo email contributi.bandalarga@postecert.it.
Porte aperte agli acquisti con bonus da giovedì 15 aprile.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 7 aprile 2010

Contributi colf: entro il 10 aprile il pagamento relativo al primo trimestre 2010

Si ricorda che sabato 10 aprile 2010 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre gennaio - marzo 2010 per il personale domestico con i nuovi importi sulla base dell’adeguamento al costo della vita delle retribuzioni imponibili.
La bassa percentuale di inflazione (+0,7% ) registrata nel 2009 ha fatto scattare quest’anno aumenti irrisori che comportano un costo aggiuntivo di 3 euro su base annua per i rapporti di lavoro più diffusi, con un orario di 25 ore alla settimana.
La quota oraria
Per i rapporti di lavoro oltre le 24 ore settimanali il calcolo della cifra da pagare è semplicissimo: basta moltiplicare il contributo orario (0,98 euro) per il numero di ore lavorate nel trimestre. Le operazioni da fare sono invece più di una se la colf lavora in casa per meno di 25 ore settimanali.
In questo caso per sapere in quale delle prime tre fasce (v. tabella ) rientra il contributo orario bisogna aggiungere alla paga oraria:
a) la quota per la tredicesima, che si calcola dividendo la paga oraria per 12. Se questa fosse, ad esempio, di 7,5 euro l’ora bisogna aggiungere 0,62 euro.
b) una o più quote per le indennità di vitto e alloggio, se lavoratrice è convivente o consuma in casa uno o più pasti. Nel 2010 il valore complessivo delle indennità convenzionali è di 4,93 euro al giorno, di cui 1,72 per ogni pasto e 1,49 per il pernottamento.
Bollettini di versamento
Per il pagamento dei contributi vanno utilizzati i bollettini di conto corrente postale forniti dall’Inps. Chi è rimasto senza può procurarsi un nuovo blocchetto anche senza muoversi da casa. Basta una telefonata al numero 803164 dove gli operatori, dopo avere preso nota della richiesta, provvederanno all’invio a domicilio dei moduli. Lo stesso servizio si può ottenere anche tramite internet, collegandosi al sito www.inps.it.
Per facilitare il pagamento dei contributi nella misura giusta, l’INPS invia ora ai datori di lavoro i bollettini già precompilati. Nei moduli è indicato anche l’importo da versare tenendo conto dei dati Comunicati al momento dell’assunzione. Il bollettino precompilato torna utile in tutte quelle situazioni in cui non ci sono nel tempo variazioni nel rapporto di lavoro, in quanto la lavoratrice è sempre la stessa e non sono cambiati il numero delle ore lavorate per ogni trimestre né l’importo orario della retribuzione.
Se invece è cambiato qualcosa il datore di lavoro deve calcolare da solo l’importo da versare e utilizzare i bollettini in bianco che l’Inps manda insieme a quelli precompilati. In questo caso deve considerare che per ogni settimana le ore lavorate si calcolano partendo dalla domenica (primo giorno) al sabato successivo (ultimo giorno). Se l’ultimo giorno del mese non è sabato bisogna fermare il conteggio a quello precedente. Per il trimestre gennaio - marzo 2010 si va da domenica 27 dicembre 2009 a sabato 27 marzo 2010, per un totale di 13 settimane visto che nel periodo considerato cadono 13 sabati. Oltre che alla posta e in banca i bollettini possono essere pagati anche presso le tabaccherie del circuito Lottomatica. C’è inoltre la possibilità di effettuare il pagamento via internet.
Chi vuole avvalersi di questo servizio, deve registrarsi sul sito dell’Inps www.inps.it - seguendo questo percorso:servizi on line – per tipologia di utente - cittadino – lavoratori domestici: pagamento on line dei contributi.
Il servizio è in funzione tutti i giorni della settimana e costa 1 euro , per ogni operazione, in caso di addebito su Banco Posta o utilizzo della carta postepay.
Per i pagamenti con carta di credito è previsto un fisso di 2 euro per importi fino a 100 euro e una quota del 2% per cifre superiori. Effettuata l’operazione il datore di lavoro può stampare la ricevuta del bollettino.
Contributi orari nel 2010
Retribuzione oraria effettiva Contributo orario
Con Cuaf Senza Cuaf
A) Orario fino a 24 ore settimanali
Fino a 7,22 1,34 (0,32) 1,34 (0,32)
Da 7,22 a 8,81 1,51 (0,36) 1,51 (0,36)
Oltre 8,81 1,85 (0,44) 1,84 (0,44)
B) Orario oltre 24 ore settimanali
Qualsiasi 0,98 (0,23) 0,97 (0,23)
1. Le cifre tra parentesi indicano la quota a carico della lavoratrice
2. Il contributo orario "senza Cuaf "è versato esclusivamente nei casi in cui la colf è coniuge del datore di lavoro oppure parente ed affine entro il terzo grado e con lui convivente. Al di fuori di queste situazioni marginali si paga sempre il contributo “con Cuaf” vale a dire comprensivo della quota per gli assegni familiari

martedì 6 aprile 2010

Lavoro accessorio: voucer in tabaccheria e nuovi codici inail

In data 26 marzo 2010 tra l'INPS e la FIT (Federazione Italiana dei tabacchi) è stata sottoscritta una convenzione per la vendita in tabaccheria, a partire dalla metà di aprile, dei buoni lavoro (c.d. voucher) per le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. L'intesa firmata dalle parti riguarda sei regioni: Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia.
Inoltre con la Nota protocollo n. 2874 del 31 marzo 2010, l'INAIL fornisce nuovi codici attività che dovranno essere utilizzati nelle denunce di lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi delle modifiche introdotte in materia dalla Finanziaria 2010.
In relazione all'ampliamento di attività e soggetti per i quali possa essere instaurata la forma contrattuale in esame, l'Istituto, con la nota in oggetto, fornisce una tabella aggiornata delle attività di lavoro occasionale accessorio che sostituisce quella fino ad oggi utilizzata, ai fini della corretta codifica e gestione dei dati relativi a tale tipologia lavorativa.

venerdì 2 aprile 2010

Bonus sicurezza: accolte 5.282 istanze ed esauriti i fondi per l’anno 2010

Con Provvedimento 29 marzo 2010, l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'esaurimento dei fondi destinati per l'anno 2010 al c.d. "bonus sicurezza", di cui all'articolo 1, commi da 228 a 232, Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Si ricorda che l'agevolazione, introdotta per i periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, prevedeva la concessione di un credito d'imposta (pari all'80 per cento dei costi sostenuti fino a un importo massimo di 3.000 euro) per l'acquisto e l'installazione di:
- apparecchi di videosorveglianza;
- strumenti di pagamento con moneta elettronica;
da parte delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e di quelle di somministrazione di alimenti e bevande.
Il beneficio, infatti, era riservato alle piccole e medie imprese e ai rivenditori di generi di monopolio che effettuano investimenti finalizzati alla sicurezza del luogo ove svolgono l'attività. Il bonus trova applicazione infatti ad apparecchi di videosorveglianza, sistemi di allarme, porte blindate, infissi e vetri di sicurezza, casseforti, sistemi di pagamento con moneta elettronica, macchinette antifalsari eccetera.
Risale alla Finanziaria 2008 la possibilità di poter beneficiare, tramite presentazione di apposita istanza per via telematica, del bonus sicurezza. Il bonus sicurezza poteva essere richiesto dalle piccole e medie imprese operanti nel comparto della somministrazione di alimenti e bevande ma anche del commercio all'ingrosso e al dettaglio che effettuano nell'ambito della propria attività investimenti in sicurezza, come ad esempio quelli direttamente connessi alla installazione di sistemi di video sorveglianza. In particolare potevano accedere al credito d'imposta:
- coloro che esercitano attività commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande, rientranti nella definizione di piccole e medie imprese (decreto del ministro Attività produttive del 18 aprile 2005)
- coloro che esercitano, esclusivamente o prevalentemente, attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa (legge 1293/1957) e relativo regolamento di esecuzione (Dpr 1074/1958).
L'istanza di attribuzione del beneficio fiscale andava presentata a partire dalle 10:00 del 2 febbraio utilizzando il modello IMS, da trasmettere, esclusivamente in via telematica, attraverso il programma informatico Creditosicurezza.
I crediti d'imposta concessi potranno essere utilizzati, soltanto in compensazione, a decorrere dalla data in cui l'Agenzia delle Entrate comunica la concessione.
Con la speranza che i nostri sforzi di divulgazione dell’agevolazione, abbiano consentito alle aziende interessate di ottenere il beneficio e pertanto di essere rientrate nelle 5.282 istanze accolte, pubblichiamo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate citato.
Comunicazione di avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie stanziate per l’anno 2010
Dall’articolo 1, comma 230, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per il credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande per l’adozione di misure per la sicurezza.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
RENDE NOTO
che l’assegnazione delle risorse stanziate per l’anno 2010 per il credito d’imposta previsto dall’articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso nonché di somministrazione di alimenti e bevande, per l’adozione di misure per la sicurezza, si è conclusa in data 8 marzo 2010, con l’accoglimento parziale dell’ istanza presentata l’8 febbraio 2010 alle ore 10,56 minuti e 14 secondi.
Entro tale data sono state complessivamente accolte n. 5.282 istanze, di cui n. 3.839 dell’anno 2009, che non risultavano soddisfatte nel precedente esercizio finanziario 2009 per esaurimento delle relative risorse e con conseguente titolo di precedenza sui fondi 2010, nonché n. 1.443 presentate nell’anno 2010.
Motivazioni
L’articolo 1, commi da 228 a 232, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 l’attribuzione di un credito d’imposta per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza a favore delle piccole e medie imprese esercenti attività commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, emanato in attuazione dei predetti commi, ha disciplinato le modalità di accesso al beneficio ed ha previsto, all’articolo 4, comma 3, che le istanze che non trovano capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d’imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del medesimo decreto la data dell’accertato esaurimento dei fondi è resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia.
Il presente provvedimento è, pertanto, emanato in attuazione della citata disposizione.
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art.67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Decreto del Ministro dell.Economia e delle Finanze 6 febbraio 2008, recante modalità di attuazione dei commi da 228 a 232 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate http://www.agenziaentrate.gov.it/.
Roma, 29 marzo 2010.
IL DIRETTORE DELL.AGENZIA
Attilio Befera

Studi di settore 2009 evoluti: approvata la nuova versione anche per le attività 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone e 93.2930 Sale giochi e biliardi

Sono in Gazzetta Ufficiale i decreti del ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2010 che approvano 69 studi di settore, applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2009. Approvate anche tre nuove "territorialità specifiche" che consentono di differenziare la stima di ricavi e compensi in funzione delle realtà locali, e gli aggiornamenti relativi alle aree territoriali omogenee e ai minimi provinciali per gli studi dei professionisti, per tener conto di modiche comunali e provinciali.
I 69 studi di settore costituiscono l'evoluzione di altrettanti studi già in vigore; in particolare, per 5 studi si tratta della prima evoluzione, per 58 studi della seconda revisione, mentre per 6 studi l'evoluzione costituisce la terza revisione. La parte del leone la fanno gli studi dei servizi, precisamente 24 studi sono relativi ad attività economiche di tale comparto, 21 interessano il commercio, 12 studi attengono ad attività economiche del settore delle manifatture e 12 sono relativi ad attività professionali. Approvati, in via definitiva, anche 3 studi di quest'ultima macroarea economica, gli studi di settore UK02U - Studi di Ingegneria, UK06U - Revisori contabili, periti e consulenti e UK17U - Periti industriali, evoluti nel 2007 e, in precedenza, approvati in applicazione monitorata.
Per quanto riguarda il settore del gioco subisce un’evoluzione anche lo studio di settore TG54U previsto per i codici attività attività 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone e 93.2930 Sale giochi e biliardi.
L'approvazione dei 69 studi di settore permette di rispettare i tempi di revisione triennale, richiesta per l'esigenza di mantenere la loro rappresentatività rispetto alla realtà economica cui si riferiscono, e consente anche di dare attuazione al programma di restyling degli studi per il periodo d'imposta 2009, contenuto nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2009.
Novità rilevante è l'approvazione della prima elaborazione degli studi di settore su base regionale introdotta, in attuazione del federalismo fiscale, dall'articolo 83 ai commi 19 e 20 del Dl 112/2008, convertito nella legge 133 dello stesso anno.
Nei 69 studi di settore sono state introdotte, altresì, ulteriori e numerose novità di carattere metodologico. Di seguito si segnalano le più rilevanti:
•definitivamente superati i vecchi indicatori di normalità economica, elaborati ai sensi del comma 14 dell'articolo 1, della legge 244/2007, e introdotti, per tutti gli studi in applicazione per il 2009, gli indicatori di normalità economica elaborati ai sensi del comma 13, della stessa legge. Gli indicatori da comma 13 costituiscono un valido supporto all'Amministrazione finanziaria nell'attività di selezione dei soggetti da sottoporre a controllo e, inoltre, hanno, analogamente a quelli individuati per gli studi di settore approvati a decorrere dai periodi d'imposta 2007 e 2008, l'obiettivo di dissuadere i contribuenti da una compilazione non corretta dei modelli
•definizione di tre nuovi indicatori territoriali, risultato delle analisi delle territorialità specifiche che hanno consentito di differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore e di renderli sempre più aderenti alla realtà economica di riferimento. In particolare, le predette analisi delle territorialità specifiche hanno consentito di individuare i seguenti indicatori:
•"livello delle retribuzioni"
•livello del reddito disponibile per abitante"
•"livello delle quotazioni immobiliari".
Il primo indicatore, individuato a livello provinciale, consente di tener conto della diversa incidenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi/compensi, in relazione alle specifiche realtà territoriali. L'indicatore relativo al "livello del reddito disponibile per abitante", invece, consente di tener conto della capacità dei contribuenti di produrre ricavi/compensi, in funzione del diverso livello di benessere e grado di sviluppo economico che caratterizza il luogo in cui svolgono l'attività. A differenza del precedente, tale indicatore è stato individuato per ogni comune, per ciascuna provincia e ciascuna regione. L'ultimo indicatore, relativo al "livello delle quotazioni immobiliari", individuato, in particolare, per gli studi di settore UG69U (Costruzioni) e UG40U (Valorizzazione Immobiliare), consente di differenziare il territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali.
L'individuazione dei tre specifici indicatori territoriali, e il loro utilizzo nelle funzioni di regressione dei 69 studi evoluti dal 2009, garantisce una sempre più precisa stima dei ricavi/compensi e quindi una maggiore attendibilità degli studi di settore quale strumento di accertamento
• individuazione di una nuova modalità di valorizzazione del contributo dei soci amministratori. A seguito delle ulteriori informazioni richieste nei modelli per il periodo preso a base nella costruzione dei 69 studi di settore, è stato possibile affinare ulteriormente la stima, all'interno delle funzioni di ricavo, dell'apporto dei soci amministratori che prestano attività nella società in via prevalente e continuativa.
Aggiornate, inoltre, le aree territoriali omogenee, modificate a seguito dell'istituzione di 4 nuove province nella regione Sardegna (Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio), delle province di Fermo, Monza-Brianza, e Barletta-Andria-Trani, della modifica della provincia di Rimini e dell'istituzione del comune di Campolongo Tapogliano, con la conseguente soppressione dei preesistenti comuni.