lunedì 31 gennaio 2011

Iva: noleggio di imbarcazioni da diporto con equipaggio

È imponibile a IVA la messa a disposizione, nei confronti di consumatori finali, di un’imbarcazione da diporto per la navigazione in alto mare con l’equipaggio.
La Corte di giustizia UE ha escluso che in tal caso possa essere applicabile l’esenzione (non imponibilità) prevista dall’art. 15, punto 5, della VI Direttiva, trasfusa nell’articolo 8-bis del DPR 633/1972.
La norma agevolativa, infatti, si riferisce solo alle prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta e non a quelle rese a consumatori finali.
La controversia era stata sollevata da una società lussemburghese che aveva messo a disposizione di soggetti privati, dietro pagamento, un’imbarcazione da diporto e il relativo equipaggio, per la navigazione in alto mare. La prestazione era stata ritenuta non imponibile dalla società, ma l’Amministrazione fiscale del Lussemburgo aveva preteso l’IVA in quanto l’imbarcazione era adoperata non a uso commerciale, ma da diporto.
I giudici comunitari hanno confermato la tesi del fisco lussemburghese, ritenendo che l’esenzione prevista dalla normativa comunitaria si riferisce alle locazioni di navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca.
È necessario, quindi, che il locatario utilizzi l’imbarcazione per esercitare un’attività economica e non a fini strettamente privati, in quanto consumatore finale.
Sentenza Corte UE 22 dicembre 2010, causa C-116/10

venerdì 28 gennaio 2011

Autoliquidazione Inail 2010/2011: tassi di interesse e coefficienti per il calcolo delle rate in scadenza dal 16 febbraio 2011

L'INAIL, nella Nota protocollo n. 377 del 19 gennaio 2011, comunica i valori dei tassi di interesse e dei coefficienti per il calcolo delle rate per l'Autoliquidazione 2010/2011, in scadenza al 16 febbraio 2011.
In particolare, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata, sono:
• 16 maggio 2011: 0,0051205480;
• 16 agosto 2011: 0,0104136990;
• 16 novembre 2011: 0,0157068490.
Come ogni anno, l’INAIL comunica i tassi di interesse dei coefficienti da applicare alla rateazione dei premi Inail.
L’Inail ha reso noti i tassi di interesse dei coefficienti da applicare alla rateazione dei premi Inail determinati con Decreto Ministeriale. La misura di detto tasso di interesse è pari al 2,10%.
Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 16 febbraio 2011, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 16 maggio, 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
Scadenza rate Coefficienti 16 maggio 20110,0051205480 16 agosto 20110,0104136990 16 novembre 20110,0157068490
Per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2010/2011 in scadenza al 16 giugno 2011, fermo restando che a tale data deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto a tale titolo, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre del corrente anno, sono:
Scadenza rate Coefficienti 16 agosto 20110,0035095890 16 novembre 20110,0088027400
(Nota INAIL 19/01/2011, n. prot. 377)

giovedì 27 gennaio 2011

Vies: anche a mezzo raccomandata la domanda per l’iscrizione all’elenco entro il 29/01/2011

Nuove indicazioni per le partite Iva che vogliono rientrare nell’elenco di chi fa operazioni intracomunitarie
Richiesta per il Vies sì, ma non per tutti. Solo i contribuenti che intendono operare tra i confini comunitari devono presentare all’amministrazione finanziaria una domanda per essere iscritti nell’elenco. Un adempimento che può essere fatto semplicemente anche per posta, inviando una raccomandata, insieme alla copia fotostatica di un documento di identità, all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate per le attività di controllo.
Dietro-front possibile, invece, per chi ha presentato una richiesta immotivata, ossia slegata dalla reale volontà o necessità di porre in essere operazioni intra-Ue. In questo caso, basta proporre una nuova istanza per non essere inclusi nella baca dati Vies, tenendo conto che il termine massimo è di trenta giorni dalla data in cui è stata avanzata la prima domanda. Su chi richiede l’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie viene svolto, infatti, un continuo e attento monitoraggio, che non si limita al momento della richiesta e dell’inclusione nella banca dati, ma prosegue anche in seguito, attraverso specifiche procedure di verifica in base ai risultati della valutazione dei dati del contribuente e del rischio di possibili finalità evasive. Inoltre, i criteri usati per decidere se una partita Iva è in o out possono suonare come campanelli d’allarme che danno il la anche all’ordinaria attività di controllo. Un’azione di contrasto preventivo alle frodi Iva che rientra a pieno titolo nel quadro delle nuove disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
Frodi Iva sotto scacco
Due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre scorso hanno dato attuazione all’obbligo di dichiarazione di volontà, previsto dal dl 78/2010, per quanti vogliono operare con l’estero. In particolare, sono stati messi nero su bianco da un lato le modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione a effettuare operazioni intracomunitarie sulla base dell’esito delle verifiche svolte dall’Agenzia, dall’altro i criteri e le modalità di inclusione delle partite Iva nel Vies. Come previsto nel primo provvedimento, verso la fine del mese di febbraio si concluderà la ricognizione delle partite Iva che non hanno i requisiti per essere incluse nell'archivio e che, di conseguenza, verranno cancellate dall’elenco.
Online gli operatori autorizzati
Già dal prossimo 1° febbraio l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito Internet, www.agenziaentrate.gov.it, un servizio che permetterà di consultare preventivamente l'elenco delle partite Iva che, alla data del 30 gennaio 2011, risulteranno in possesso dei requisiti per rientrare nel Vies. Di conseguenza, questi operatori commerciali non dovranno chiedere di essere inclusi nell’archivio, dato che vi rientreranno automaticamente a partire dalla fine di febbraio.
Nuovo tassello in chiave europea
Le ultime disposizioni sul Vies prendono le mosse dal Regolamento Ue n. 904 del 7 ottobre 2010, che ha ulteriormente rafforzato l’azione di contrasto al fenomeno delle frodi Iva, prevedendo che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti dai contribuenti per registrarsi ai fini Iva siano completi ed esatti. Tra queste, giocano un ruolo di primo piano le procedure di verifica basate sui risultati della valutazione del rischio che vengono portate avanti dalle amministrazioni finanziarie dei singoli Paesi.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 26 gennaio 2011

Intrastat : Proroga al 26 giugno 2010 per la trasmissione delle dichiarazioni

Con Comunicato stampa del 25 gennaio 2011, l'Agenzia delle Dogane avvisa gli operatori interessati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni Intrastat (operazioni intracomunitarie relative al mese di dicembre 2010 e al quarto bimestre 2010) che gli adempimenti in scadenza ieri, 25 gennaio, sono ritenuti validi anche se compiuti entro oggi, 26 gennaio, a causa di problemi tecnici che hanno interessato il servizio on line.
Fonte: seac

venerdì 21 gennaio 2011

Flussi d'ingresso 2010-2011: chiarimenti e faq con la nota n. 143 del 19/01/2011

La Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Nota n. 143 del 19 gennaio 2011 con la quale ha fornito nuove indicazioni in merito ai flussi d'ingresso 2010/2011.
In particolare, viene precisato che la Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.
Preme segnalare, infine, che sul sito internet del Ministero dell'Interno è disponibile un'area FAQ in cui viene fornita risposta alle principali domande relative ai flussi d'ingresso per lavoro non stagionale.

giovedì 20 gennaio 2011

Decreto flussi 2010: come richiedere il permesso di soggiorno per lavoratori extracomunitari non stagionali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 'decreto flussi 2010' (DPCM 30.11.2010), ha preso il via l'iter che porterà all'assegnazione dei 98.080 permessi di soggiorno riservati ai cittadini extracomunitari.
Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero dell'Interno.
La prima data da ricordare è il 17 gennaio 2011 quando, a partire dalle ore 8, sarà disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande da trasmettere solo successivamente nei giorni previsti per l'inoltro delle domande secondo le diverse tipologie lavorative e di nazionalità.
Il CLICK DAY per l'invio delle domande
Per l'invio delle domande, il via è fissato a partire dalle 8,00 del 31 gennaio esclusivamente per le istanze relative a lavoratori delle nazionalità privilegiate, specificate nell'art. 2 del DPCM, ovvero, cittadini albanesi, algerini, del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini; del Niger, del Gambia e di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
Il secondo appuntamento è per il 2 febbraio sempre dalle ore 8,00 quando sarà possibile inviare le domande relative ai lavoratori domestici e di assistenza alla persona.
Dal 3 febbraio, a partire dalle ore 8,00, invio delle domande per tutti i restanti settori indicati negli articoli 4, 5 e 6 del decreto.
• 31 gennaio 2011 ore 8 - lavoratori delle nazionalità privilegiate (art. 2 del DPCM): cittadini albanesi, algerini, del Bangladesh, egiziani, filippini, ghanesi, marocchini, moldavi, nigeriani, pakistani, senegalesi, somali, dello Sri Lanka, tunisini, indiani, peruviani, ucraini; del Niger, del Gambia e di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.
• 2 febbraio 2011 ore 8 - lavoratori domestici e di assistenza alla persona.
• 3 febbraio 2011 ore 8 - tutti i restanti settori indicati negli articoli 4, 5 e 6 del decreto.
La circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del Lavoro fornisce i dettagli sui click day che partiranno il 31 gennaio e il 2 e 3 febbraio a seconda delle diverse categorie e nazionalità dei richiedenti. A partire dal 17 gennaio sarà disponibile su www.interno.it l'applicativo per la compilazione dei moduli
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente del Consiglio dei ministri, il cosiddetto 'decreto flussi 2010', ha preso il via l'iter che porterà all'assegnazione dei 98.080 permessi di soggiorno riservati ai cittadini extracomunitari.
Le domande di nulla osta per lavoro non stagionale potranno essere presentate esclusivamente attraverso il sistema telematico dal sito internet del ministero dell'Interno. Le procedure per la registrazione degli utenti, la compilazione dei moduli e l'invio delle domande sono sostanzialmente identiche a quelle da tempo in uso e già sperimentate nelle precedenti edizioni degli anni scorsi relative ai decreti flussi.
Le novità introdotte quest'anno riguardano la compilazione delle domande che avverrà in modalità on line direttamente sul web, per consentire una maggiore celerità nell'acquisizione da parte del sistema informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Inoltre, la conferma di avvenuta ricezione non sarà più inviata sull'e-mail del richiedente ma sarà visibile già sull'applicativo di compilazione, nell'area privata dell'utente.
La prima data da ricordare è il 17 gennaio quando a partire dalle ore 8.00 sarà disponibile l'applicativo per la compilazione delle domande da trasmettere solo successivamente nei giorni previsti per le diverse tipologie lavorative e di nazionalità.
Decreto Flussi 2010
Il decreto Flussi 2010 è stato pubblicato nella Gazzeta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha realizzato un servizio che permette al datore di lavoro di inviare telematicamente domande di nulla osta al lavoro per cittadini extracomunitari ed al cittadino straniero domande di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno (D.Lgs. n.286 del 25.07.1998 e successive modifiche e DPR n.394/99 e successive modifiche e integrazioniDal 17 gennaio sono disponibili i seguenti modelli:
1. Richiesta di nulla osta al lavoro domestico - Modulo A
2. Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato - Modulo B
3. Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n.394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali - Modulo BPS - Modulo BPS
4. Art. 9 bis - Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE - Modulo LS
5. Art. 9 bis - Richiesta nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Modulo LS1
6. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 bis T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE - Modulo LS2
7. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Modulo VA
8. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Modulo VB
9. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo - Modulo Z

mercoledì 19 gennaio 2011

INPS: rateizzazione dei debiti inps possibile solo per gli importi non ancora iscritti a ruolo

L'INPS, con la Circolare n. 4 del 13 gennaio 2011, sciogliendo la riserva contenuta nella Circolare n. 168/2010, fornisce le istruzioni sulle modalità di gestione dei crediti in fase amministrativa inseriti nella domanda di rateazione, a seguito dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2011 del nuovo sistema di riscossione dei crediti dell'Istituto (ex art. 30 del DL n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010), che avviene attraverso la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.
Si ricorda che la rateazione concessa dall'Istituto, a partire dal 3 agosto 2010, può avere ad oggetto solo crediti in fase amministrativa, cioè i crediti per i quali l'INPS deve ancora procedere alla formazione dell'avviso di addebito e alla contestuale consegna ad Equitalia.
La circolare, tra l'altro, precisa che "definita la gestione della domanda di rateazione con la sottoscrizione del piano di ammortamento da parte del contribuente che, si rammenta, alla medesima data deve avere già versato la prima rata con modello F24, il piano medesimo non verrà più trasferito ad Equitalia con le modalità adottate fino al 31 dicembre 2010." Riguardo la gestione dei versamenti, le specifiche operative saranno fornite con successivo messaggio dell'Istituto.

martedì 18 gennaio 2011

Diritti CCIAA 2011: nuovi importi ed obbligo di versamento anche per gli iscritti unicamente al REA

Con la nota n. 201046, datata 30 dicembre 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico definisce, in via provvisoria, gli importi del diritto camerale annuale per i soggetti che si iscrivono nel Registro delle Imprese a decorrere dal 1° gennaio 2011, in seguito alle novità apportate dall’art. 1, comma 19, del DLgs. n. 23/2010 all’art. 18 della L. n. 580/93. La nota “anticipa” il contenuto del consueto decreto interministeriale in corso di approvazione, che potrà definire misure diverse: nel qual caso, si procederà ai necessari conguagli o compensazioni.
Quale principale novità rispetto allo scorso anno, spicca l’obbligo di versamento del diritto anche per i soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ma non nel Registro delle Imprese. L’importo dovuto è pari a 30 euro.
Per le altre imprese, se in determinati casi risultano confermati i diritti dovuti per il 2010, in altre ipotesi gli ammontari risultano sensibilmente aumentati.
Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro, il diritto è dovuto secondo quanto di seguito riportato:
- nuove società semplici non agricole: 200 euro (incremento di 56 euro);
- nuove società semplici agricole: 100 euro (incremento di 12 euro);
- nuove società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 200 euro (incremento di 30 euro);
- nuove imprese individuali iscritte o annotate, diverse dalle precedenti: 88 euro (importo invariato).
Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:
- nuove imprese individuali iscritte: 200 euro (importo invariato);
- tutte le altre nuove imprese iscritte, diverse da quelle oggetto di disposizioni particolari o altre innovazioni: 200 euro (importo invariato).
Per le unità locali e le sedi secondarie, sono dovuti i seguenti ammontari:
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese: 18 euro (importo invariato);
- nuove unità locali appartenenti ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese: 40 euro (importo invariato);
- nuove unità locali di imprese con sede principale all’estero di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del DPR n. 581/95: 110 euro;
- nuove unità locali di società semplici non agricole: 40 euro (incremento di 11 euro);
- nuove unità locali di società tra avvocati: 40 euro (incremento di 6 euro);
- nuove unità locali di società semplici agricole: 20 euro (incremento di 2 euro);
- nuove sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero: 110 euro.
Versamento entro 30 giorni dalla domanda d’iscrizione o annotazione
Come di consueto, per i soggetti neo-iscritti, il diritto deve essere versato tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda d’iscrizione o annotazione.
Nel caso di pagamento tramite modello F24, occorre utilizzare il codice tributo “3850” da indicare nella sezione “ICI ed altri tributi locali”. Come anno di riferimento, va riportato il 2011; nella casella “Codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della provincia della CCIAA a cui è indirizzato il pagamento. Se sono dovuti diritti a diverse Camere di commercio, occorre indicare distintamente gli importi dovuti a ciascuna Camera di commercio e i relativi codici di riferimento richiesti.
L’importo dovuto:
- non è rateizzabile;
- può anche essere compensato con eventuali crediti fiscali e contributivi disponibili.
Fonte: Eutekne

Sistemi di rilevazione presenza del personale dipendente non lesivi della privacy

Allo stato attuale, oltre classico foglio firme, al cartellino orologio e al badge magnetico, esistono numerosi e più sofisticati sistemi di rilevazione biometrica (cioè quella tecnica di identificazione automatica o di verifica dell'identità di un soggetto sulla base di caratteristiche fisiche o comportamentali); va però osservato che i sistemi biometrici di rilevazione delle presenze sono osteggiati dal Garante per la privacy.
Infatti, la raccolta e la registrazione di impronte digitali dei lavoratori e/o di altri dati biometrici utilizzati dalle aziende per la rilevazione in tempo reale delle presenze sul luogo di lavoro se da un lato elimina i tempi legati al controllo delle informazioni registrate nei cartellini o nei fogli di firma e rende più attendibile l'identificazione fisica del personale soprattutto quando i luoghi di lavoro presentano diverse vie d'accesso o una distribuzione territoriale articolata, dall'altro lato risulta particolarmente invasiva rispetto a dati personali sensibili dei dipendenti.
L'Autorità Garante, con un provvedimento a carattere generale del 2006 che fornisce le linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006), ha espressamente vietato il trattamento di dati biometrici per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni lavorative, nel caso in cui siano attivabili altre misure "convenzionali" non lesive dei diritti della persona, come ad esempio l'apposizione di firme anche in presenza di eventuale personale incaricato, fogli di presenza o sistemi di timbratura mediante badge magnetico.
L'Autorità ha precisato che nessuna valutazione d'ordine strettamente economico e organizzativo può essere addotta per avallare sistemi tecnologicamente meno onerosi, neppure per prevenire il rischio di usi illeciti. Orientamento, questo, confermato peraltro dal Garante in un'importante decisone con la quale ha proibito a un'azienda ospedaliera l'utilizzo di sistemi di autenticazione basati su tecniche biometriche per la rilevazione delle presenze del personale (Provv. 15 aprile 2008).
Ci risulta che a tutt'oggi l'unico caso in cui il Garante ha autorizzato l'utilizzo da parte di aziende di sistemi di autenticazione basati su tecniche di lettura delle impronte digitali del personale ha riguardato il trattamento di dati biometrici per l'accesso a particolari aree aziendali, destinate a funzioni strategiche ovvero particolarmente pericolose in ragione dei dati "iper-sensibili" trattati (ad es. cartelle cliniche) o dei materiali (ad es. campioni biologici e stupefacenti) o delle attività e apparecchiature presenti.
In sostanza, l'utilizzo di dati biometrici può essere giustificato solo in casi particolari, per valutare i quali si deve tener conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati e, in relazione ai luoghi di lavoro, per presidiare accessi ad "aree sensibili", considerata la natura delle attività ivi svolte (ad es. nel caso di processi produttivi pericolosi o sottoposti a segreti), o in ragione della documentazione o dei beni ivi custoditi (documenti segreti o riservati, oggetti di particolare valore, ecc.).
Va però rilevato che la tecnologia attuale mette ormai a disposizione anche un metodo che permette di superare i limiti posti dal Garante, in quanto il dato sensibile (il template dell'impronta biometrica) resta in possesso solo del lavoratore e non dell'azienda. Tale sistema archivia il template (o più di uno) su di una carta RFID in possesso del dipendente, perciò è il "titolare" del dato personale a custodire lo stesso, evitando la creazione di archivi di dati biometrici che l'Autorità non approva.

lunedì 17 gennaio 2011

Stranieri: il 31 gennaio, il 2 ed il 3 febbraio click day per ottenere il premesso di soggiorno per l’assunzione di extracomunitari (flussi d'ingresso 2010)

In Italia si può assumere un cittadino extraUE solo se è già titolare di un permesso di soggiorno idoneo all’assunzione, come ad esempio un permesso di soggiorno per motivi familiari, lavoro subordinato non stagionale, studio (per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non oltre 1040 ore annuali), rifugiato politico, motivi umanitari, ecc. Nei restanti casi (es. per lo straniero in Italia per motivi turistici o per brevi soggiorni) il datore di lavoro deve necessariamente attendere l’emanazione del decreto flussi e chiedere, quindi, preventivamente il nulla osta al lavoro per poi procedere all’assunzione. Il cittadino extraUe per il quale si richiede il nulla osta deve trovarsi all’estero o comunque essere in Italia regolarmente soggiornante per altri motivi.
Il Decreto prevede, inoltre, la possibilità di convertire alcuni permessi di soggiorno (per studio, tirocinio, formazione, lavoro stagionale, ecc.) in permessi per lavoro, subordinato o autonomo.
Le domande possono essere inviate solo a partire dal giorno stabilito dal Decreto Flussi e solo dopo che questo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Non saranno considerate valide le domande inviate prima di tale giorno.
Poiché le quote vengono assegnate rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle domande, è fondamentale inviare da subito, nel giorno stabilito, la domanda per sperare di ottenere la quota prima che questa si esaurisca. Nel 2007, ad esempio, le quote disponibile si esaurirono nell’arco di 15 minuti in media rispetto all’orario previsto di invio della domanda (ore 8.00).
I termini per presentare le domande
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori provenienti dai Paesi per i quali è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 31° gennaio 2011.
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori domestici provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 2 febbraio 2011.
I datori di lavoro che intendono assumere i lavoratori nei restanti settori, provenienti da Paesi per i quali non è riservata una quota, possono inoltrare le domande a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011.
Non è chiaro invece quale sia il termine per tutti coloro che dovranno presentare la domanda di conversione del permesso di soggiorno in un permesso per lavoro. Secondo la lettura del Decreto FLussi dovranno inviare la domanda il 31 gennaio 2011 se provengono da un Paese elencato dal Decreto, oppure il 3 febbraio 2011 nell’altro caso.
Più logico e più probabile però pensare che tutti potranno spedire la domanda a partire dalle ore 08:00 del 3 febbraio 2011. E’ consigliabile attendere comunque dei chiarimenti da parte del Ministero.
Saranno ammesse le domande presentate entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.
La normativa
E' stato pubblicato infatti nella Gazzeta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010 il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010 ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche e integrazioni.
Dal 17 gennaio sono disponibili i seguenti modelli:
1. Richiesta di nulla osta al lavoro domestico - Modulo A
2. Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato - Modulo B
3. Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286 e art. 30 D.P.R. n.394/99 e successive modifiche e integrazioni, riservata all'assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali - Modulo BPS - Modulo BPS
4. Art. 9 bis - Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE - Modulo LS
5. Art. 9 bis - Richiesta nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - Modulo LS1
6. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ai sensi degli articoli 26 e 9 bis T.U. Immigrazione per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE - Modulo LS2
7. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Modulo VA
8. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - Modulo VB
9. Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo - Modulo Z
Per la compilazione e la preparazione all'invio, è necessario accedere nella propria area riservata.
Richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
La richiesta di prenotazione al test va presentata dagli stranieri in possesso dei requisiti per richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Gli stranieri che presentano richiesta di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non devono sostenere il test di italiano e pertanto non devono presentare la relativa domanda.
Dal 9 dicembre sono disponibili i moduli per la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Le Prefetture gestiranno il procedimento e invieranno i risultati alle Questure
Per la compilazione e l'invio, è necessario accedere nella propria area riservata.
Domande di nulla osta al lavoro e al ricongiungimento familiare
Il servizio consente di inviare domande di nulla osta per le seguenti tipologie di richieste:
1. Nulla Osta per ricongiungimento familiare ( Art. 29 D.Lgs. n. 286/98)
2. Nulla Osta al lavoro in casi particolari ( Art. 27 D.Lgs. n. 286/98)
3. Nulla Osta all' ingresso e soggiorno per ricerca scientifica ( Art. 27 ter D.Lgs. n. 286/98)
4. Conversione del permesso di soggionro da studio a lavoro subordinato o autonomo ( Art. 14 comma 5 D.P.R. n. 394/99)
5. Nulla Osta al lavoro subordinato per soggiornanti di lungo periodo nella Unione Europea

Compensazioni: fino all’emanazione del DM attuativo nessuna sanzione per le compensazioni con ruoli esattoriali scaduti

Fino all'emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo, non saranno applicate sanzioni per le compensazioni operate pur in presenza di debiti erariali, superiori a 1.500 euro, iscritti in ruoli scaduti, purchè non si utilizzi la parte dei crediti destinata al pagamento delle cartelle, una volta che il Dm sarà stato emanato. Lo rende noto oggi l’Agenzia delle Entrate.
Le nuove regole in presenza di ruoli scaduti
In base all’articolo 31 del Dl 78/2010, dal 1° gennaio di quest’anno “la compensazione dei crediti … relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto…si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato …”.
E’ questa la prima parte della norma, dalla quale si evince che al contribuente, titolare di crediti erariali, è preclusa ogni compensazione se prima non salda l’intero debito iscritto a ruolo, superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento.
Una restrizione che, però, si accompagna, normativamente, a un’altra disposizione (sempre contenuta nel prima comma dell’articolo 31) che ammette il pagamento “…anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”.
Il Dm “compensa ruoli” non è stato ancora emanato: la situazione in attesa del Dm
Per l’Agenzia delle Entrate, l’impossibilità del contribuente di esercitare pienamente il diritto di estinguere mediante compensazione il debito iscritto a ruolo rappresenta una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l’applicazione della sanzione.
Da qui l’anticipata conclusione per cui, fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale, eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti non saranno sanzionabili. Questo, a condizione che l’utilizzo dei crediti non intacchi quelli destinati al pagamento dei ruoli stessi, una volta che il citato decreto ministeriale sarà stato emanato.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 13 gennaio 2011

Ingegneri ed Architetti: dal 1 gennaio 2011 nuove aliquote contributive Inarcassa

Inarcassa ha diramato le nuove aliquote contributive, gli importi soggettivi oggettivi per gli iscritti validi a partire dal 1° gennaio 2011. Le modifiche recepiscono i cambiamenti statutari che sono stati introdotti con la riforma previdenziale varata con Decreto Interministeriale 5 marzo 2010 per assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico dell'Associazione e l'adeguatezza dei livelli pensionistici.
I nuovi valori, risultano i seguenti:
- aliquota contributiva integrativa: 4% (prima era il 2%);
- aliquota contributiva soggettiva: 12,5%, di cui lo 0,5% destinato al finanziamento delle attività assistenziali (prima era l'11,5%);
- importo contributo minimo soggettivo: € 1.600,00, di cui € 65,00 per l'assistenza (prima era pari a € 1.400,00).

mercoledì 12 gennaio 2011

Finanziamenti agevolati: dal 12 gennaio 2011 le domande all’INAIL per i contributi gli investimenti in sicurezza

Da oggi e fino al 14 febbraio 2011, mediante una procedura informatica appositamente predisposta dall’Istituto sul proprio portale internet, le imprese (anche individuali) iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura possono inviare le domande di contributo per interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'INAIL ha infatti stanziato 60 milioni di euro, ripartiti su base regionale, per finanziare le imprese che realizzano interventi per migliorare la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
Sul medesimo portale è inoltre disponibile, nella sezione Punto Cliente, una procedura che consente alle imprese di verificare se sono in possesso dei requisiti necessari per presentare la domanda di finanziamento.
L’incentivo in questione è costituito da un contributo in conto capitale nella misura dal 50% al 75% dei costi del progetto; il contributo è compreso tra un minimo di € 5.000 ed un massimo di € 100.000.
I progetti finanziabili possono essere di investimento, di formazione e finalizzati all’adozione dei modelli organizzativi e di responsabilità sociale.
A tal proposito, nell’apposito spazio “Faq” del sito INAIL, viene specificato che per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intendono quelli mirati a realizzare un miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, indipendentemente dal tipo di intervento proposto. Non costituisce “miglioramento” l’acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l’erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, che l’impresa deve possedere per poter operare. Ad esempio, non è finanziabile un ponteggio per la realizzazione di un’opera edile che l’impresa avrebbe dovuto comunque acquistare per poter svolgere la propria attività.
In buona sintesi, per l’INAIL è finanziabile il progetto coerente con le attività aziendali e la valutazione dei rischi dell’impresa, nell’ambito del quale l’intervento risulti indispensabile per determinare un miglioramento documentato delle condizioni di sicurezza dei dipendenti. Alle suddette condizioni sono finanziabili, a mero titolo esemplificativo: l’installazione di un impianto antincendio, la rimozione di un tetto in eternit, impianti per l’abbattimento di polveri, gas, fumi, ecc. di ambienti di lavoro interni; presìdi per la riduzione delle patologie da postura incongrua o protratta; insonorizzazione di impianti, apparecchi o dispositivi; sistemi per l’imbragatura dei carichi sospesi, eccetera.
L’INAIL chiarisce, inoltre, che può essere finanziato anche l’acquisto di un bene tramite locazione finanziaria, ma limitatamente alla quota residua del riscatto. Sono infine considerati costi ammissibili al finanziamento – seppur entro certi limiti previsti negli allegati all’Avviso pubblico – i costi consulenziali di redazione, progettazione e presentazione della domanda.
Condizione per la presentazione della domanda è, oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità, il raggiungimento di un punteggio soglia, determinato da diversi parametri: dimensione aziendale, rischiosità dell’attività d’impresa, numero di destinatari, finalità ed efficacia dell’intervento, con un bonus in caso di collaborazione con le parti sociali nella realizzazione dell’intervento.
L’INAIL segnala, infine, che lo sportello telematico riceve le domande in ordine di arrivo e potrebbe chiudere prima del 14 febbraio 2011 in caso di esaurimento dei fondi disponibili nel budget regionale. Entro quindici giorni successivi all’invio telematico, l’impresa deve far pervenire alla sede INAIL competente la domanda in formato cartaceo debitamente sottoscritta, oltre alla documentazione prevista. In caso di ammissione all’incentivo, l’impresa ha un termine massimo di un anno per realizzare e rendicontare il progetto. Entro 60 giorni dalla rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, il contributo viene erogato.
Fonte: eutekne

martedì 11 gennaio 2011

Compensazioni: dal 1 gennaio 2010 vietate le compensazioni in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro

L’entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio, delle procedure previste dall’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, rappresenta un ulteriore passo verso un maggiore controllo sulle compensazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dl 241/1997.
Per contrastare gli abusi e l’utilizzo di crediti assolutamente inesistenti, sono state emanate norme – anche a tutela delle imprese che operano nella correttezza fiscale – per regolamentare con maggior rigore l’utilizzo dell’istituto della compensazione fiscale.
Il legislatore era già intervenuto in modo incisivo sulla problematica collegata alle compensazioni con l’articolo 10 del Dl 78/2009, che ha modificato sostanzialmente alcuni degli articoli alla base delle liquidazioni e della gestione dei crediti d’imposta.
In relazione al contrasto agli abusi, la norma citata ha modificato il comma 1 dell’articolo 17 del Dlgs 241/97 con il seguente periodo: “La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge”.
La modifica così formulata, dunque, dispone che, per importi superiori ai 10mila euro, la compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione della dichiarazione (per i crediti annuali) o dell’istanza (per i crediti periodici) e precisamente dal giorno 16 del mese successivo a quello di adempimento di tali formalità. Non più dunque compensazione dal primo giorno successivo al periodo d’imposta in cui è maturato il credito, ma solo dopo la certezza di presenza del credito, certezza che si verifica con la liquidazione del periodo di riferimento.
L’articolo 31, comma 1, del Dl 78/2010, affianca sia quanto già stabilito dal Dl 78/2009 sia le disposizioni relative alla compensazione volontaria di cui all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973 in vigore dal 29 novembre 2006.
Il primo periodo dell’articolo 31 dispone la preclusione a compensare, ex articolo 17 del Dlgs 241/1997, crediti erariali in presenza di ruoli riguardanti imposte erariali e relativi accessori di importi superiori ai 1.500 euro, per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
La compensazione è vietata “fino a concorrenza dei debiti”, se questi sono, come detto, di ammontare superiore ai 1.500 euro.
Pertanto, in presenza contestuale di crediti compensabili e ruoli scaduti e non pagati, il contribuente è tenuto alla definizione del debito per evitare che la parte del credito utilizzata in compensazione fino a concorrenza dell’importo iscritto a ruolo venga sanzionato come descritto dal successivo secondo periodo.
Il secondo periodo dell’articolo 31 dispone che, in caso di compensazione effettuata senza tener conto delle limitazioni previste dal primo periodo, venga applicata una sanzione del 50% dell’importo del debito iscritto a ruolo e non definito prima della compensazione stessa.
Sembra pertanto evidente la volontà del legislatore, affinché il contribuente
- in presenza di crediti da destinare alla compensazione esterna (debiti/crediti di natura diversa ed effettuabile tramite modello F24)
- dia la precedenza alla compensazione dei debiti (nello specifico ruoli per i quali è scaduto il termine di pagamento e pertanto divenuti certi, liquidi ed esigibili) prima di procedere alla compensazione delle proprie personali imposte.
Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che le sanzioni restano sospese in pendenza di ricorso, giudiziale o amministrativo, sull’iscrizione a ruolo e fino a completamento dell’iter del contenzioso, specificando che in ogni caso la sanzione non può superare il 50% di quanto indebitamente compensato. In presenza di contenzioso, i termini di cui all’articolo 20 del Dl 472/1998, relativi alla decadenza e prescrizione delle sanzioni amministrative, decorrono dal giorno successivo alla definizione della contestazione.
Il successivo quarto periodo prevede che, con modalità che saranno fissate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, il contribuente potrà comunque procedere al pagamento, anche parziale, di debiti di natura erariale attraverso la compensazione di crediti aventi stessa natura.
Viene infine stabilito che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione volontaria, di cui all’articolo 28-ter del Dpr 602/1973, opera solo per importi iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro.
Le fasi della procedura di cui all’articolo 28-ter sono le seguenti:
- in presenza di rimborsi di imposte sui redditi da erogare, l’Agenzia delle Entrate trasmette telematicamente un elenco a Equitalia Spa. L’agente della riscossione verifica sia la presenza di ruoli attivi che la regolare notifica della cartella di pagamento
- entro 12 giorni dal ricevimento dell’elenco, il concessionario della riscossione riscontra gli elementi presenti nella propria banca dati e rinvia tale elenco all’Agenzia delle Entrate, dopo aver annotato ogni elemento utile a evidenziare le partite con ruoli attivi. Di tali partite vengono dettagliati alcuni elementi, quali la data di notifica e gli interessi di mora
- contemporaneamente, l’agente della riscossione sospende tutte le procedure di recupero e invia al contribuente comunicazione di proposta di compensazione. Tale proposta contiene tutti gli elementi utili all’identificazione delle partite oggetto della compensazione e chiarimenti circa le modalità di attuazione e la modulistica necessaria al contribuente che voglia aderire alla proposta, i tempi di adesione (60 giorni dalla notifica), l’indicazione che gli interessi e gli aggi di riscossione continueranno a decorrere fino alla data di adesione alla compensazione e l’annotazione che, in mancanza di adesione nei termini predetti, il concessionario riprenderà tutte le azioni di recupero della partita
1. Equitalia Spa ha quindi 5 giorni lavorativi dall’eventuale risposta del contribuente (oppure, in mancanza, 80 giorni dalla notifica della comunicazione), per informare l’Agenzia sull’esito della proposta. Se il contribuente rinuncia espressamente alla possibilità di compensare (o in mancanza di risposta), il concessionario riprende tutte le attività di riscossione sospese
2. se il contribuente accetta la proposta, l’agente della riscossione provvederà a riversare a proprio favore le somme di cui il contribuente risulta debitore - ovviamente fino a concorrenza dell’importo dei rimborsi spettanti - rilasciando quietanza di pagamento al contribuente. Verrà inoltre data comunicazione all’Agenzia delle Entrate degli importi oggetto della compensazione per l’eventuale rimborso al contribuente dell’eccedenza a credito.
Da tale procedura restano esclusi i rimborsi derivanti da modello 730 e i ruoli le cui partite risultano oggetto di sgravio, rateazione o sospensione, le cartelle intestate a soggetti deceduti e ancora partite per le quali sono stati effettuati versamenti ex articolo 12 della legge 289/2002 (sanatoria) ed ex articolo 25, comma 3-quater, del decreto legislativo 472/1997 (definizione agevolata).

lunedì 10 gennaio 2011

Dal 1 gennaio 2011 nuove comunicazioni telematiche all’osservatorio per l’esecuzione di opere o lavori

Il Comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture datato 14 dicembre 2010 e recante "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai contratti "Esclusi" di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del d.lgs. n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili" è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 20 dicembre 2010 n. 296
Nuove comunicazioni all'Autorità, quindi, a partire dall'1 gennaio 2011. Per i contratti stipulati sino al 31 dicembre 2010 le stazioni appaltanti, in riferimento al precedente comunicato dell'Autorità datato 4 aprile 2008 dovevano inviare all'Osservatorio le informazioni relative a quelli aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, per quelli stipulati a partire dall'1 gennaio 2011 dovranno essere inviate anche le informazioni relative
- ai contratti di lavori, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 40.000 ed i 150.000 euro;
- ai contratti di servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo compreso tra i 20.000 e i 150.000 euro;
- ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, di importo superiore ai 150.000 euro, rientranti nelle particolari casistiche di cui agli articoli 19 (Contratti di servizi esclusi), 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B), 21 (Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B), 22 (Contratti esclusi nel settore delle telecomunicazioni), 23 (Contratti relativi a servizi al pubblico di autotrasporto, mediante autobus), 24 (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi) e 26 (Contratti di sponsorizzazione) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- agli accordi quadro, i contratti attivati da Centrali di committenza, le convenzioni e le fattispecie consimili;
- ai contratti d'appalto di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, discendenti da accordi quadro, da contratti attivati da Centrali di committenza, da convenzioni e fattispecie consimili.
La trasmissione dei dati concernenti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture nei settori ordinari o speciali, di interesse regionale, provinciale e comunale dovrà essere assicurata ricorrendo all'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sui siti delle Regioni e delle Province Autonome, ovvero - nel caso in cui la Sezione regionale dell'Osservatorio non sia operativa/istituita - mediante l'uso delle procedure telematiche che saranno rese disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it entro gennaio 2011.
A tal fine le Sezioni regionali dell'Osservatorio provvedono, entro il 31 dicembre 2010, a render note con apposito avviso le modalità operative con cui le stazioni appaltanti di interesse regionale, provinciale e comunale dovranno trasmettere i dati sui contratti pubblici.
Alla data del 31 dicembre 2010 cessano di produrre i propri effetti i precedenti comunicati dell'Autorità relativi alla trasmissione dei dati concernenti i contratti pubblici di importo inferiore o uguale alla soglia dei 150.000 euro.
Gli enti aggiudicatori sono tenuti a far pervenire con le precedenti modalità - elenco riassuntivo trimestrale - avvii e conclusioni degli appalti di lavori intervenuti fino al 31 dicembre 2010, nonché le conclusioni intervenute successivamente al 31 dicembre 2010, ma riferite ad appalti di lavori avviati entro la medesima data.
(Comunicato Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Fonte. Eutekne

Contributi all'editoria: dal 1 al 31 gennaio la presentazione telematica delle domande

E' stato pubblicato in GU del 23 dicembre il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 recante "Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
E' stato pubblicato in GU del 23 dicembre il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 recante "Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133". La disciplina approvata dal Consiglio dei ministri dello scorso 18 novembre prevede che dal 2011 l’assegnazione dei fondi venga effettuata sulla base del rapporto tra copie vendute e distribuite, e non più in base all’attuale criterio della “diffusione”.
Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, vanno presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda può essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale.
Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria è trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalità indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui è stata presentata la domanda per la concessione.
Fonte: eutekne

Sicurezza e Privacy: quando una ripresa da una telecamera esterna può diventare illecita

Con la recente sentenza n. 47165/2010, la Cassazione ha provveduto a fornire chiarimenti sulle video registrazioni e se e quando che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita.
Con la recente sentenza n. 47165/2010, la Cassazione ha provveduto a chiarire sulle video registrazioni e se e quando che una normale ripresa in un ambiente esterno può diventare illecita.
Nel caso preso in esame dalla S. C., una coppia era stata condannata dai giudici di merito per interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.), per aver fatto riprese con una telecamera alle figlie dei vicini di casa mentre giocavano nel giardino confinante.
La Cassazione, analizzando il caso nell’ambito della sua competenza, ha ritenuto di condividere le argomentazioni della coppia incriminata, sostenenti che “le scene captate erano agevolmente percepibili ad occhio nudo, non esistendo ostacoli fisici alla visione del giardino confinante da parte dell'abitazione degli stessi”. Il supremo giudice si preoccupa di rappresentare analiticamente la questione della liceità e relative condizioni della ripresa di scene concernenti non l’interno di un locale ma il suo ambiente esterno.
Secondo la S. C., è imprescindibile accertare se all’atto dell’intrusione nella sfera privata si pongono preclusioni alla ripresa o se, per conseguire la captazione di immagini vengano adottati tutti «gli accorgimenti volti a superare infissi, recinzioni» e ogni altro ostacolo che precluderebbero «naturalmente la visione».
Più in concreto, quindi, chi svolge le riprese non deve cercare di superare ostacoli come tendaggi, alberi o cespugli folti, o steccati, poiché, altrimenti, sarebbe evidente la sua volontà di violare il diritto alla privacy delle persone coinvolte nelle riprese.
Ciò, dovendo considerare peraltro - a parere dello scrivente - che la privacy di queste ultime sarebbe violata anche quando ne vengano ripresi beni personali dotati di un certo grado di identificabilità, anche indiretta, come per le automobili in cui sia sufficiente visibile le relativa targa.
Viceversa, secondo la S. C., quando le riprese avvengono in luoghi visibili da tutti senza che ricorrano tentativi di superare o rimuovere ostacoli, le persone inquadrate nelle riprese possono essere considerate parte integrante del paesaggio ripreso, in quanto “necessariamente” consapevoli della loro esposizione.
Si è opportunamente evidenziato come, secondo il Giudice di Legittimità, nel valutare la liceità delle riprese, «è necessario bilanciare l’esigenza di riservatezza (che trova presidio nella normativa costituzionale quale espressione della personalità dell’individuo nonché la protezione del domicilio, pur esso assistito da tutela di rango costituzionale, che dispiega severa protezione dell’immagine), e la naturale compressione del diritto imposta dalla concreta situazione di fatto o, ancora, la tacita, ma inequivoca rinuncia al diritto stesso, come accade nel caso di persona che, pur fruendo di un sito privato, si esponga in posizione visibile da una pluralità indeterminata di soggetti».
Per quanto attiene al trattamento di dati personali effettuato con riprese utilizzate a fini giornalistici, si segnalano due pronunce relative al medesimo caso concreto nel quale l’Autorità Garante ha vietato l’ulteriore pubblicazione, su di un settimanale, di immagini di un noto uomo politico fotografato all’interno del parco di una sua proprietà.
Al riguardo il Tribunale di Milano nel 2008 si era già espresso sulla vicenda per la parte di sua competenza, respingendo l’opposizione proposta dalla società editrice del settimanale (v. Relazione 2008, p. 213).
Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, competente per territorio in ordine alle opposizioni proposte dall’agenzia giornalistica e dal fotografo, dapprima (sentenza n. 114 dell’8 maggio 2009) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento del Garante di blocco della pubblicazione del materiale fotografico, del quale non è prevista l’impugnabilità, attesa la sua temporaneità e provvisorietà, se no unitamente alla decisione finale di merito (art. 150 del Codice). Successivamente, ha respinto il ricorso proposto contro il provvedimento del 13 settembre 2007 [doc. web n. 1620926] con il quale l’Autorità ha vietato l’ulteriore pubblicazione delle immagini (sentenza n. 115 del 19 maggio 2009).
Condividendo gli argomenti espressi dal Garante della Privacy, fatti propri anche dal giudice milanese, il Tribunale ha ritenuto nella specie illecita l’acquisizione delle immagini pubblicate per contrasto con norme del Codice e del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica: il fotografo aveva infatti violato il domicilio dell’interessato - dovendosi ritenere il parco quale pertinenza dell’abitazione - utilizzando mezzi tecnici particolarmente invasivi, costituiti da potenti teleobiettivi.
Fonte: Eutekne

Vincite online su piattaforme estere da indicare in UNICO

Le vincite “on line” realizzate su piattaforme giochi che non hanno sede in Italia e che, quindi, non scontano la ritenuta alla fonte, prevista quando chi paga è un sostituto d’imposta, vanno dichiarate (rigo RL15 del modello Unico PF) e scontano la tassazione per intero, senza cioè tener conto delle spese sostenute per la loro produzione. Se, inoltre, per accedere al gioco viene utilizzato un conto corrente detenuto all’estero, scatta anche, ricorrendone i presupposti “quantitativi”, l’obbligo di compilare il modulo RW. E’, in estrema sintesi, il contenuto della risoluzione n. 141/E del 30 dicembre.
L’intervento dell’Agenzia fa seguito a un’istanza di interpello prodotta da un “fortunato/bravo” contribuente, che aveva realizzato vincite via internet su un casino on line avente sede all’estero, con le relative somme (giocate e vinte) che venivano prelevate e/o versate da/su un conto corrente infruttifero aperto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man.
Nel caso di specie, il contribuente istante ha vinto nel 2009, giocando a un casinò online con sede all’estero, delle somme di denaro, accreditate in un conto corrente infruttifero detenuto presso un intermediario finanziario con sede nell’isola di Man; le somme vengono accreditate senza applicazione di alcuna ritenuta. Al fine di accedere al gioco online, il contribuente ha versato una somma di denaro, prelevata dal medesimo conto.
L’istante chiede, quindi, quali siano le modalità di tassazione delle predette vincite e i relativi adempimenti dichiarativi.
L’Agenzia delle Entrate afferma, anzitutto, che le vincite conseguite per effetto della partecipazione a giochi online sono tassate ai sensi del combinato disposto degli artt. 67, comma 1 lettera d), e 69, comma 1, del TUIR. La prima disposizione citata, infatti, statuisce che costituiscono redditi diversi le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte; la seconda, che tali somme “costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. Di conseguenza, deve essere assoggettato a tassazione l’intero ammontare delle vincite percepite nel periodo d’imposta, senza tener conto delle spese sostenute per la loro produzione.
Peraltro, la risoluzione in esame precisa che tali redditi devono essere dichiarati dal “vincitore” al rigo RL15 del Modello UNICO PF. Ciò in quanto l’erogazione delle vincite avviene ad opera di un soggetto che non è sostituto d’imposta e che, quindi, non osserva l’art. 30 del DPR 600/73, in base al quale le vincite o i premi corrisposti dallo Stato sono soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con facoltà di rivalsa.
Qualora le vincite siano, come nel caso di specie, accreditate in un conto corrente estero, le stesse devono sottostare alle regole del monitoraggio fiscale a carico del contribuente. Al riguardo, si ricorda che l’art. 4 del DL 167/90 dispone l’obbligo di compilare il modulo RW del Modello UNICO PF per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che, al termine del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria di ammontare complessivo superiore a 10.000 euro attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. L’obbligo di compilazione sussiste anche per i trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato i suddetti investimenti e attività, qualora l’ammontare complessivo dei movimenti effettuati, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a 10.000 euro. Quest’obbligo sussiste anche se, al termine del periodo d’imposta, i soggetti interessati non detengono investimenti all’estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari.
Il monitoraggio
Della necessità di tassare le vincite si è già detto. E’ la somma degli articoli 67 e 69 del Tuir (oltre che la logica) a imporlo. Con, in particolare, la seconda delle due norme che qualifica come reddito “l’intero ammontare percepito nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione”. L’obbligo di dichiarazione discende poi dalla circostanza che l’erogatore (straniero in terra straniera) non rientra fra i sostituti d’imposta, in relazione ai quali l’articolo 30 del Dpr 600/1973 prescrive l’obbligo di assoggettare le vincite e i premi da loro erogati a una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
La parte, forse, più interessante del documento di prassi riguarda gli obblighi di monitoraggio a carico del contribuente che utilizza per la sua attività ludica un conto corrente estero.
Il conto corrente estero è, infatti, un’attività finanziaria “da RW”, in quanto suscettibile di produrre redditi di fonte estera imponibili in Italia. Quindi, sempreché la consistenza del conto al 31 dicembre sia superiore a 10mila euro, il giocatore è chiamato a compilare la sezione II del modulo RW, barrando la colonna 4 per evidenziarne la non fruttiferità. Acquisendo ovviamente, a tal fine, documenti o attestazioni della banca estera che provino tale circostanza.
Il monitoraggio, però, non finisce qui. Il nostro contribuente dovrà, cioè, compilare anche la sezione III del modulo RW (sempre al superamento della soglia dei 10mila euro) per rilevare le movimentazioni del conto da e verso l’Italia. L’obbligo riguarda, infatti, oltre alle consistenze anche i trasferimenti da, verso e sull’estero, che nel corso dell’anno hanno interessato investimenti e attività riportati/riportabili nella sezione II, se l’ammontare complessivo dei movimenti è stato superiore a 10mila euro. Questo a prescindere dal loro saldo di fine anno (anche, quindi, se c’è stato disinvestimento o estinzione delle attività o dei rapporti finanziari).
Prima di concludere, due annotazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
La prima: è possibile evitare la compilazione dell’RW per i conti esteri, a condizione che il contribuente dia disposizione alla banca oltreconfine di bonificare gli interessi (immediatamente e comunque entro il mese della maturazione) su un proprio conto corrente italiano, specificando nella causale l’ammontare lordo e l’eventuale ritenuta applicata all’estero.
La seconda è un promemoria utile quando i c/c, a differenza del caso esaminato, siano fruttiferi. In questa ipotesi, gli intrecci con Unico aumentano, dovendo il contribuente riportare gli interessi nel quadro RM, autoliquidando poi l’imposta sostitutiva, con l’aliquota “ordinaria” del 27 per cento.

IVA: Operazioni IVA di valore superiore a 3.000 euro anno 2010 comunicazione entro il 31/10/2011

Con Provvedimento 22 dicembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha reso note le regole per le comunicazioni telematiche delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo uguale o maggiore ad euro 3.000, in attuazione di quanto disposto dall'art. 21, D.L. n. 78/2010 (c.d. "Manovra correttiva").
In particolare, è stato disposto che, una volta entrata a regime la norma, tutti i soggetti passivi IVA, dovranno comunicare entro il 30 aprile di ogni anno cessioni di beni e prestazioni di servizi (anche nei confronti dei privati) rilevanti ai fini IVA, dell'anno solare precedente:
- per importi non inferiori ad euro 3.000, al netto di IVA;
- per importi non inferiori ad euro 3.600 al lordo di IVA in caso di operazioni per le quali non ricorre l'obbligo di emissione della fattura.
Tuttavia, per le comunicazioni relative all'anno 2010 è stato stabilito un avvio più "leggero": il primo adempimento dovrà essere comunicato entro il 31 ottobre 2011 (e non il 30 aprile) e per importi non inferiori ad euro 25.000. Inoltre la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione.
Fonte: seac

SISTRI: ufficiale la proroga al 30 aprile 2010

Approda in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010 il decreto, che proroga al 31 maggio 2011 l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.
Il decreto del 22 dicembre 2010, inoltre, rinvia al prossimo 30 aprile il termine per la presentazione del c.d. miniMUD per i rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2010. Con riferimento alle informazioni relative relativi al 2011, comunicazioni entro il 31 dicembre 2011
In altri termini, viene prorogato a tale data il termine per l’avvio completo del Sistema. Fino ad allora, quindi, i soggetti interessati resteranno comunque tenuti agli adempimenti con modalità cartacea previsti dagli artt. 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Formulario di identificazione) del DLgs. 152/2006.
Inoltre, il DM 22 dicembre 2010 differisce al 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, e al 31 dicembre 2011, per le informazioni relative all’anno 2011, il termine entro cui i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che erano tenuti alla presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 70/94, devono comunicare al SISTRI, compilando l’apposita scheda, sulla base dei dati inseriti nel Registro di carico e scarico:
- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza
(D.M. Ministero ambiente e tutela territorio 22/12/2010, G.U. 28/12/2010, n. 302)

UNICO 2010: dichiarazione tardiva entro il 29 dicembre 2010

Stanno per scadere i termini per regolarizzare l'omessa presentazione di Unico 2010.
I contribuenti che non hanno trasmesso entro il 5 ottobre scorso il modello dichiarativo dei redditi relativo all'anno d'imposta 2009 (o anche la dichiarazione Iva e quella Irap), hanno tempo fino al 29 dicembre per porvi rimedio, pagando una sanzione ridotta di 21 euro per ciascuna dichiarazione non prodotta, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Da alcuni anni il termine ultimo per presentare il modello Unico e la dichiarazione Irap, da parte dei contribuenti tenuti alla modalità telematica e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è fissato al 30 settembre (per quelli che hanno periodo d'imposta "a cavallo", c'è invece tempo fino all'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio).
Quest'anno, per un problema tecnico occorso ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate proprio nell'ultimo giorno utile per l'invio, sono state considerate regolarmente presentate le dichiarazioni trasmesse entro il 5 ottobre.
Tale circostanza, però, dal momento che non si è trattato di una proroga, non incide sul conteggio dei 90 giorni entro i quali porre rimedio all'eventuale mancato inoltro dei modelli.
Pertanto, mercoledì 29 dicembre resta l'ultimo giorno utile per evitare che le dichiarazioni non inviate tempestivamente alle Entrate modifichino il loro status da tardive a omesse.
Il contribuente che non ha trasmesso una o più dichiarazioni, infatti, può regolarizzare la propria posizione tramite l'istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), trasmettendo per via telematica il modello, entro 90 giorni dalla scadenza "saltata", e pagando contestualmente la sanzione ridotta nella misura di 21 euro per ciascuna dichiarazione non inviata.
Il ravvedimento - a cui si può aderire a condizione che, nel frattempo, non sia stata contestata la violazione e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente sia venuto a conoscenza - prevede la riduzione a 1/12 della sanzione minima prevista (258 euro).
L'entità della "pena" è destinata ad aumentare per le violazioni commesse a partire dal 1° febbraio dell'anno prossimo: la legge di stabilità 2011 ha infatti ritoccato al rialzo la misura delle sanzioni ridotte applicabili in caso di ricorso al ravvedimento o agli istituti deflativi del contenzioso. In particolare, per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione passerà a 1/10 del minimo, cioè a 25 euro.
Ultime ore, quindi, a disposizione dei contribuenti per trasmettere le dichiarazioni "dimenticate" ed effettuare contestualmente il pagamento della sanzione ridotta tramite modello F24, con indicazione del codice tributo 8911. Nel caso di mancata presentazione di Unico 2010 relativo sia ai redditi sia all'Iva, va versata una sanzione di 21 euro per ciascuna dichiarazione omessa.