mercoledì 30 novembre 2011

Unico 2011, 770/2011 e Dichiarazione di successione: ravvedimento operoso per la tardiva presentazione delle dichiarazioni

L’omessa presentazione delle dichiarazioni Unico, IVA autonoma, IRAP, 770, degli atti relativi ad imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposta e di successione/donazione entro il termine stabilito può essere regolarizzata con la presentazione di una dichiarazione nel termine non superiore ai 90 giorni successivi alla scadenza, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Ecco che allora la dichiarazione diventa tardiva.
Perché si possa usufruire del ravvedimento è necessario che le violazioni non siano ancora state constatate e comunque non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
Nel caso di dichiarazioni periodiche quali, ad esempio, il modello Unico, la scadenza del termine dei 90 giorni impedisce la possibilità per il contribuente di usufruire della sanatoria e, pertanto, la presentazione con un termine superiore – quindi, regolarmente, oltre il 29 dicembre dell’anno nel quale si presenta la dichiarazione – costituisce violazione.
In questo caso la dichiarazione è omessa.
In riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione e, quindi, dell’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, si devono tener in considerazione due violazioni:
• la mancata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato; nel caso intenda ravvedersi, egli dovrà corrispondere la sanzione di Euro 516,00, ridotta a 1/10, per ciascuna trasmissione telematica tardiva, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8924.
La medesima sanzione è applicata in capo al sostituto d’imposta, in caso di tardiva presentazione del modello 770.
• la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente; nel caso intenda ravvedersi, dovrà corrispondere una sanzione pari a Euro 258,00, ridotta a 1/10 e quindi pari a d Euro 25,00 (per effetto dell’arrotondamento per troncamento di decimali) , per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911. Inoltre, se sono dovute imposte, dovrà sanare l’omesso versamento corrispondendo la sanzione specificatamente prevista, nonché gli interessi dovuti per legge.
La sanzione per tardiva presentazione, invece, non è applicata alla Comunicazione IVA, la cui natura non dichiarativa comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, come specificato nelle Istruzioni Ministeriali per la compilazione della stessa.
Nel caso di atti e denunce proprie dell’imposta di registro e di dichiarazione di successione, per le quali non è prevista l’omissione di una presentazione con un ritardo superiore a un certo termine, la regolarizzazione dell’omessa presentazione può essere ravveduta effettuando il versamento di una sanzione pari a 1/8 del minimo – Euro 32,00 – entro un anno dall’omissione.

martedì 29 novembre 2011

Bonus ricerca: con la Circolare del 28/11/2011 n.51 libero acceso a tutte le imprese

Con la Circolare 28 novembre 2011, n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. "bonus ricerca" per le imprese.
Innanzitutto, i soggetti che hanno disposto finanziamenti in progetti di ricerca delle Università o di enti pubblici di ricerca, possono già utilizzare il credito d'imposta maturato tramite il Mod. F24 ed il relativo codice tributo "6835".
Per quanto riguarda la determinazione del beneficio, pari al 90% della differenza tra la media degli investimenti in ricerca effettuati durante il triennio 2008-2010 ed i finanziamenti per gli anni 2011 e 2012, è stato chiarito che:
• il calcolo deve essere effettuato su tre annualità, anche se in un anno non sono stati fatti investimenti ed a prescindere dal periodo d'imposta dell'impresa;
• per le imprese che si sono costituite successivamente all'introduzione del bonus, il periodo da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è il minor periodo che decorre dall'esercizio di costituzione.
Libero accesso al credito per la ricerca (di cui all’art. 1 del DL n. 70/2011), quindi, per tutte le imprese, anche quelle costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, nonché per le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali; sono agevolabili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con la sola esclusione della ricerca interna.
Sotto il profilo soggettivo, stante il richiamo del comma 1 della norma alle “imprese che finanziano progetti di ricerca”, la circ. chiarisce che il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni aziendali, settore economico in cui operano, nonché regime contabile adottato - effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca. Possono quindi godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL Sviluppo).
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia precisa che, alla luce del generico riferimento a “progetti di ricerca”, gli investimenti ammessi al beneficio sono relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite dalla disciplina comunitaria (Comunicazione della Commissione europea, G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 n. C 323), purché svolte su commissione da Università ed enti pubblici di ricerca; restano escluse le attività di “ricerca interna“ e le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese anche se relative a beni o servizi messi a disposizione di Università o enti per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato. Fermo restando quanto affermato dal DL 70/2011, secondo cui l’attività di ricerca può essere commissionata, oltre che a Università ed enti pubblici di ricerca, all’ASI, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli organismi di ricerca (o ad ulteriori strutture individuate con apposito decreto), la circ. n. 51 conferma che non sono previste esclusioni fondate sulla residenza dell’Università o dell’ente pubblico.
Per ciò che concerne i costi, mutuando quanto affermato dalla circ. 46/2008 con riferimento alla precedente versione del credito d’imposta per la ricerca (art. 1, commi 280-283 della L. n. 296/2006), quelli relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati ammissibili, “nella misura congrua e pertinente“, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”. Ai fini della deducibilità integrale dei costi di ricerca ex art. 108 del TUIR, viene sottolineato il necessario rispetto del requisito dell’inerenza, previsto all’art. 109, comma 5 del TUIR.
Con riferimento all’ambito temporale, ricordando che, per i soggetti solari, l’agevolazione spetta per gli investimenti realizzati in ciascuno degli anni 2011 e 2012, la circ. 51 (§ 2.3) precisa che, trattandosi di ricerca “commissionata”, il momento di realizzazione dell’investimento coincide con la data di ultimazione delle prestazioni oppure, in caso di stato avanzamento lavori, con la data di accettazione dei SAL da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Viene altresì chiarito che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, anche se già avviati.
Ulteriori chiarimenti sono poi forniti sul calcolo dell’agevolazione. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3, lett. b), n. 2) dell’art. 1 del DL Sviluppo, il credito d’imposta compete in misura pari al 90% dell’investimento incrementale sostenuto rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Di conseguenza, occorre calcolare la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 per confrontarla con l’importo degli investimenti realizzati in ogni periodo agevolabile. Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai quali compete il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, il triennio di riferimento per il calcolo della media è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Ai fini del calcolo della media, andranno considerati solo gli investimenti agevolabili, ossia quelli relativi a progetti realizzati con Università ed enti di ricerca.
Se in nessuno dei tre esercizi di riferimento sono stati sostenuti costi agevolabili, la percentuale del 90% andrà applicata sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo agevolabile. Per le imprese di recente costituzione, che non hanno maturato un triennio di riferimento per il calcolo, la media è calcolata sul minor periodo che decorre dall’esercizio di costituzione. La circ. 51 precisa anche che il credito è cumulabile con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi per la stessa tipologia di spese in ricerca.
Fonte: Eutekne

lunedì 28 novembre 2011

PEC: prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione al Registro Imprese

È del 25 novembre 2011 la lettera circolare n. 224402 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso alcune importanti indicazioni integrative alla sua precedente circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 sull’obbligo per le società di comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese.
Oggetto dei chiarimenti, resi ormai a pochissimi giorni dalla scadenza del termine – prevista per il 29 novembre 2011 dall’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009) – è la sanzione applicabile alle società inadempienti.
Con la precedente circolare n. 3645/C-2011, il Ministero ha espressamente sancito l’applicabilità a carico delle imprese ritardatarie della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.
Si segnala che l’mporto della sanzione che è stato dimezzato dal comma 5 dell’art. 9 della L. 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”: si passa, infatti, dagli importi di 206 e di 2065 euro a 103 e 1.032 euro. Se, poi, la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a un terzo.
Ciò posto, il Ministero sembra fare un passo indietro. Di fronte alle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC concentratasi – come prevedibile – in questi ultimi giorni, il Ministero “suggerisce” alle Camere di Commercio – così si legge nella lettera circolare in commento – di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo.
Troppo grande, insomma, la mole di richieste da parte delle società nell’imminenza del termine, che rende impossibile per i gestori PEC il rilascio a tutte le società medesime della casella certificata nei tempi sanciti dalla normativa.
Per il Ministero, si tratterebbe di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria. Questo almeno fino “all’inizio del nuovo anno”.
A giustificazione di tale rinvio – perché di rinvio si ritiene nella sostanza si tratti – il Ministero richiama la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81).
Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo per le ragioni sopra esposte, il Ministero rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste.
Tali indicazioni, si aggiungono a quelle rese lo scorso 24 novembre 2011 con il parere n. 223761 dello stesso Ministero sulle società soggette a procedure concorsuali.
Le società in stato di fallimento non rientrano – secondo il Ministero – tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell’indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l’indirizzo PEC – della società o il proprio – al Registro delle imprese.
Tale parere è arrivato in concomitanza con una nota del CNDCEC resa in stessa data, nella quale è stato precisato che, ove si fossero ritenute soggette all’adempimento della comunicazione PEC le società dichiarate fallite, l’obbligo avrebbe riguardato il rappresentante legale dell’impresa della società (e non il curatore).
In caso di concordato, il Ministero fa una distinzione. Nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, la comunicazione della PEC spetta al rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo PEC. Nel caso di concordati liquidatori nella fase successiva all’omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, che può indicare anche la propria casella PEC.
Fonte: Eutekne

Cedolare secca e contribuenti minimi: il secondo acconto 2011 a seguito della riduzione all’82% ai sensi del DPCM 21/11/2011

Così come per l'Irpef, diventa più leggero, per i due regimi sostitutivi, l’anticipo d’imposta da versare a novembre. Il recupero della differenza con il saldo, a giugno 2012
Si allarga la platea delle imposte interessate dalla riduzione dell’acconto 2011 da versare entro il 30 novembre.
L’anticipo da pagare diminuisce, infatti, di 17 punti percentuali anche per la seconda o unica rata relativa alla cedolare secca e per l’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per contribuenti “minimi”.
E' una conseguenza di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta, per intenderci, del Dpcm che ha tagliato l’acconto Irpef. A darne notizia un comunicato stampa diffuso oggi dall’Agenzia delle Entrate.
Riassumendo, pertanto, entro il 30 novembre:
• chi ha optato per l’imposta piatta sugli affitti di immobili a uso abitativo versa l’acconto nella misura del 68% e non più dell’85
• i contribuenti “minimi”, sull’importo forfetario del 20% di Irpef, dovranno pagare un anticipo d’imposta dell’82% anziché del 99.
Il recupero della differenza, insieme al saldo, nell’agenda di giugno.
I contribuenti che possono regolare i conti con il fisco in due rate, la seconda delle quali scade il 30 novembre, hanno la possibilità di ricalcolare l’importo sottraendo dall’acconto dovuto la somma versata in occasione della prima rata.
Diventano, invece, creditori d’imposta, quelli che hanno assolto l’acconto in misura piena. La “taglia" del credito corrisponde al maggiore anticipo versato.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 25 novembre 2011

Cedolare secca: il 2 acconto 2011 a seguito della riduzione all'82% del DCM 21/11/2011

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito la riduzione degli acconti IRPEF per il periodo d'imposta 2011, del 17%, ossia dal 99% all'82%.
Tale riduzione è applicabile alla cedolare secca.
Pertanto, i proprietari di casa che hanno optato per la “tassa piatta sugli affitti” hanno tempo ancora una settimana per versare l’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta per il 2011. L’appuntamento, new entry assoluta di quest’anno, riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti al pagamento dell’intero acconto o della seconda e ultima tranche. Stessa deadline per chi ha affittato casa, optando per il prelievo alternativo, con un contratto che parte dal 1° giugno. In tutti i casi, chi ha scelto la cedolare avrà un motivo in più per tagliare l’acconto Irpef 2011. Quest’ultimo, infatti, si considera correttamente determinato se risulta almeno pari all’82% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo al netto del reddito fondiario prodotto l’anno scorso dagli immobili per i quali, nel 2011, si è optato per la cedolare.
Cedolare “star” di fine mese
La scadenza del 30 novembre rappresenta uno step importante per i proprietari che hanno colto l’opportunità della tassazione alternativa dei redditi da locazione. Molti di loro, infatti, esplicitano la loro opzione proprio con il pagamento della seconda rata di acconto. Nel dettaglio, l’appuntamento riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti, a seconda dell’importo dell’acconto, al pagamento dell’intero o della seconda e ultima tranche: la rata singola con deadline a fine mese scatta per le somme inferiori a 257,52 euro, mentre “si sdoppia” per importi superiori o pari a questo tetto (il 40% dell’85% entro il 6 luglio 2011, il 60% entro il prossimo 30 novembre).
Cerchio rosso sul calendario anche per chi ha affittato casa, optando per il nuovo tipo di prelievo, con un contratto che parte dal 1° giugno 2011. Anche in questo caso, l’acconto è dovuto per intero. L’appuntamento lascia del tutto fuori, invece, tutti i casi in cui l’importo su cui calcolare l’85% è inferiore o pari a 51,65 euro, oltre che i contratti decorrenti dal 1° novembre, per i quali l’acconto non è dovuto.
Il versamento della seconda o dell’unica rata viaggia in F24, indicando “1841” come codice tributo e 2011 come anno di riferimento.
Versamenti in acconto della “tassa piatta” : Versamenti in acconto dell’85% per il 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011o scaduti entro il 31 maggio 2011
Unica rata (se acconto < 257,52 euro) - scadenza: 30 novembre
2 rate (se acconto = 257,52 euro) - scadenza: Prima rata (40%) il 6 luglio,Seconda rata (60%) il 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° giugno
Unica rata - scadenza: 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° novembre
Acconti non dovuti
In tutti i casi
Acconto non dovuto se l’importo su cui calcolarlo è = 51,65 euro
La tassa piatta “appiattisce” anche l’acconto Irpef
Per quest’anno, che segna il debutto del nuovo regime, l’acconto Irpef è pari all’82% dell’imposta relativa al 2010, che può essere “ripulita” dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili per i quali, nel 2011, ci si è avvalsi della cedolare secca per l’intero periodo di imposta.
Chi, invece, si è avvalso della “tassazione piatta” solo per una parte del periodo di imposta, dovrà riportare questa situazione, come un “calco”, nel periodo d’imposta precedente. Ad esempio: se nel 2011 ci si è avvalsi della cedolare solo per i mesi da settembre a dicembre 2011, non dovrà essere considerato il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili un quei mesi.
Porta a zero Irpef, registro e bollo, la cedolare in pillole
Aliquota secca del 21% sul canone annuo, che scende al 19% per i contratti a canone concordato riferiti a immobili siti nei comuni ad alta densità o con carenze di disponibilità abitative. Il regime entrato in vigore lo scorso aprile, riservato alle abitazioni affittate da proprietari persone fisiche (e non nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo) azzera in un solo colpo l’Irpef e le relative addizionali, ma anche l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. “In soffitta” anche l’adeguamento Istat: il locatore che opta per la cedolare, infatti, non può richiedere agli inquilini variazioni del canone derivanti dall’applicazione degli indici di aggiornamento. Una rinuncia che va esplicitata con raccomandata, pena l’inefficacia dell’opzione stessa, da inviare al conduttore prima della scelta del regime.
Con Siria registrare fa rima con cedolare
Registrare un nuovo contratto, optando contemporaneamente per il nuovo regime di tassazione è semplice con Siria, il programma messo a disposizione online dall’Agenzia delle Entrate. Basta indicare i dati del locatore, del conduttore, dell’immobile, del canone di locazione e la durata del contratto, e il gioco è fatto. L’applicazione è riservata ai contratti, contenenti esclusivamente il rapporto di locazione, stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Inoltre può essere utilizzata se il numero dei proprietari e degli affittuari non è superiore a tre, si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011: ridotti gli importi da pagare dal 99% all’82% ma solo per le persone fisiche

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
Il Dpcm, firmato il 21 novembre e in corso di pubblicazione (come preannunciato da un comunicato stampa del dipartimento delle Finanze), fa calare l’acconto per il 2011 dal 99 all’82%, prevedendo il “recupero” della differenza in sede di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012. Ne consegue una temporanea maggiore disponibilità economica ai contribuenti.
Vengono poi fornite indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Se l’acconto è già stato versato
Coloro che hanno già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Ai contribuenti infatti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, saranno i sostituti d’imposta ad applicare la nuova percentuale dell’82 per cento.
Se il pagamento dello stipendio o rateo di pensione di novembre è stato erogato senza tener conto della riduzione, la differenza sarà restituita nel mese di dicembre o, se ciò non sarà possibile, con gli emolumenti del mese di gennaio 2012.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, quindi i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessuna riduzione per gli acconti IRES ed IRAP
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.

mercoledì 23 novembre 2011

Definizione delle liti fiscali pendenti: come effettuare il pagamento con f24 entro il 30/11/2011

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.
Le somme da versare sono le seguenti:
• 150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
Come spiega la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, quindi, il codice tributo 8082 va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "codice ufficio" del codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio.
Nel campo "tipo" va indicato il carattere R, mentre nel campo "elementi identificativi" è indicato la sigla DLF (= definizioni liti fiscali) e nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice Fiscale" da inserire è quello del soggetto che ha proposto il ricorso.
La risoluzione, infine, ribadisce che nelle ipotesi in cui il versamento è effettuato da un soggetto diverso dal ricorrente, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha proposto l'atto introduttivo, unitamente al codice 71, denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".
E' possibile presentare la domanda per via telematica mediante un professionista abilitato, ovvero consegnarla ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà successivamente all'invio in formato elettronico.
Una copia cartacea del modello dovrà essere conservato a cura del contribuente o dell'intermediario sino alla completa chiusura del procedimento di definizione.
Attenzione:
per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.
In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

martedì 22 novembre 2011

Legge di stabilità 2012: aumentano i contributi previdenziali per gli iscritti alla gestione separata INPS

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, c.d. di stabilità, prevede, all'articolo 22, comma 1, l'aumento dell'1% dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata INPS.
Dal 2012 l'aliquota sarà quindi pari:
- al 27,72% per i soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- al 18% per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione.
Dopo un anno di “pausa”, quindi, una nuova tappa nel percorso di equiparazione ai lavoratori dipendenti della disciplina contributiva prevista per gli iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95, che raccoglie una platea eterogenea di lavoratori, in particolare i collaboratori a progetto, gli altri collaboratori coordinati e continuativi, i professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali.
L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi sia i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata, sia i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie (ad esempio, dipendenti che svolgono anche collaborazioni), sia i pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
In relazione ai soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale aumenta dal 26% al 27%, cui si aggiunge il contributo assistenziale dello 0,72%, finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). Dal 2012, pertanto, nei confronti dei soggetti in esame è dovuta una contribuzione totale del 27,72%.
Nei confronti dei soggetti iscritti anche a un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale passa invece dal 17% al 18%; continua a non essere dovuto il contributo assistenziale dello 0,72%.
Come accennato, l’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dal 1° gennaio 2012, quindi, in ossequio al principio di cassa, in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti. Tuttavia, sulla base dei precedenti chiarimenti dell’INPS, le “vecchie” aliquote contributive del 26,72% e del 17% rimangono applicabili in relazione ai compensi corrisposti ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011, se corrisposti fino al 12 gennaio 2012 compreso (cosiddetta “cassa allargata”, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del TUIR).
La suddetta “cassa allargata” non trova però applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata INPS i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, dei venditori a domicilio, dei lavoratori autonomi occasionali e dei professionisti senza Cassa di previdenza di categoria. Nei confronti dei suddetti soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 27,72% e del 18% si applicano già con riferimento ai compensi corrisposti dal 1° gennaio 2012, anche se relativi ad anni precedenti, ferma restando, per i venditori a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali, la franchigia di 5.000 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.
Per evitare ulteriori aggravi, dunque, è opportuno procedere ai pagamenti dei compensi entro il 31 dicembre 2011, oppure, ove sia applicabile la “cassa allargata”, entro il 12 gennaio 2012.
Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo, anche le nuove aliquote del 27,72% e del 18%, applicabili dal 2012, seguono le ordinarie regole già vigenti. In particolare, nei confronti dei lavoratori a progetto, dei collaboratori coordinati e continuativi, dei venditori a domicilio e dei lavoratori autonomi occasionali, i contributi dovuti sono ripartiti per 1/3 a carico del lavoratore e per i restanti 2/3 a carico del committente. Leggermente diversa la situazione nei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, dove l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il restante 55% a carico dell’associante.
Nessuna novità, infine, per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, che possono applicare nei confronti del committente una rivalsa contributiva nella misura del 4% dei compensi lordi.

lunedì 21 novembre 2011

Secondo acconto d’imposta 2011: versamento entro il 30 novembre

Il tempo per la seconda o unica rata d’acconto Irpef/Ires del 2011 è oramai maturo. Il termine ultimo per il versamento è, infatti, tradizionalmente fissato al 30 novembre. Sono chiamati in cassa i contribuenti che hanno presentato il modello Unico 2011 e risultano debitori d’imposta. Tra questi, i maggiori interessati all’appuntamento di quest’anno sono di sicuro quelli che hanno optato per la cedolare secca. Gli stessi, grazie alla natura sostitutiva dell’imposta, dovranno rideterminare al ribasso l’importo dovuto.
In linea di massima, versano l’acconto un po’ tutte le categorie di contribuenti (persone fisiche, società di persone ed equiparate e soggetti Ires), ma il vero ago della bilancia lo fa la “differenza”. Si tratta dell’importo che, in Unico PF, è indicato al rigo RN33 ed esprime l’imposta dovuta per il 2010, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite. Su questa cifra si deve applicare una determinata percentuale normativamente prestabilita che, per il 2011, come per l’anno scorso, è fissata al 99 per cento.
Se la cifra ottenuta è inferiore a 52 euro si è a posto così, non bisogna pagare nulla, mentre, quando il limite è raggiunto o superato, l’acconto è dovuto. In particolare, coloro che sono in debito con il Fisco di una somma inferiore a 257,52 euro saldano il conto in un solo colpo entro il prossimo 30 novembre. Diverso il caso dei debiti più pesanti, quelli pari o superiori al limite indicato, che si estinguono a rate:
• la prima, nella misura del 40% dell’ammontare complessivo, andava pagata entro il 6 luglio scorso (solo per quest’anno, perché normalmente è il 16 giugno), insieme al saldo 2010, ovvero nel termine del 5 agosto (normalmente è il 16 luglio) con la maggiorazione dello 0,40%
• la seconda, il restante 60%, entro mercoledì 30 novembre.
Oltre la “differenza” minima, sotto i 52 euro, esistono altri casi di esclusione dall’adempimento. Si tratta di situazioni come quelle dei contribuenti che hanno percepito redditi per la prima volta nel 2011, di coloro che non hanno presentato la dichiarazione relativa al 2010, dei falliti e degli eredi di persone decedute nei primi undici mesi del 2011.
In generale, la misura dell’anticipo d’imposta va, dunque, calcolata con la dichiarazione dei redditi alla mano, andando a verificare quanto si è indicato in Unico PF 2011. Ma questo va bene per chi ha un quadro reddituale costante; al contrario, il contribuente che ha o si attende un risultato economico variabile può, avallato dalla legge, accantonare il metodo storico e prediligere la determinazione presuntiva dell’imposta netta dovuta per i redditi 2011.
Potrebbe essere il caso di chi sostiene maggiori oneri o percepisce minori redditi, oppure di chi ha optato per la cedolare secca. L’imposta sostitutiva “piatta”, infatti, esclude dall’imponibile Irpef il reddito da locazione di immobili, portando di conseguenza la riduzione dell’acconto che, in questa ipotesi, deve necessariamente essere calcolato in via presuntiva.
Naturalmente, la scelta del metodo previsionale è più rischiosa poiché, comportando la riduzione o l’omissione del secondo acconto, in caso di errore, conduce all’applicazione della sanzione del 30% dell’importo non versato (oltre agli interessi di mora).
A tutto, però, c’è un rimedio. Quindi, se la svista c’è stata e chi ha sbagliato se ne accorge nei tempi giusti, ci si può sempre avvalere del ravvedimento operoso ottenendo significative riduzioni della sanzione “madre”. In particolare, se il contribuente corregge l’errore:
• entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint), la sanzione ordinaria del 30% è abbattuta allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
• entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve), la sanzione è ridotta a un decimo, cioè al 3%
• entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (ravvedimento lungo), la sanzione è stabilita in un ottavo del 30%, pari dunque al 3,75 per cento.
Con l’aggiunta degli interessi legali, attualmente all’1,5% annuo, calcolati giornalmente.
Tornando alla misura dell’acconto, va detto che non per tutti è la stessa: società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare ed enti non commerciali lo versano in misura piena, cioè considerano come debito d’imposta l’intero importo indicato al rigo RN17 di Unico SC o al rigo RN28 di Unico ENC.
L’anticipo è pari al 60% dell’imposta risultante nella dichiarazione per il 2010, senza dilazioni e sempre che sia stato già pagato il 40% dovuto come primo acconto.
Anche l’acconto Ires, infatti, va versato in due rate solo se l’importo della prima supera i 103 euro (sotto tale limite, l’unica scadenza sarebbe stata il 30 novembre), mentre non è previsto alcun adempimento nell’ipotesi in cui, nei righi in questione, sia indicata una cifra inferiore a 21 euro.
In Pratica
L’acconto d’autunno, comunque determinato, va versato per intero con l’F24, senza la possibilità di rateizzare la somma, opportunità concessa solo in occasione del pagamento della prima tranche.
Nel modello, l’anticipo Irpef vuole il codice tributo 4034 Irpef acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, quello Ires il 2002 Ires acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione, mentre 3813 è il codice tributo da utilizzare per il versamento unitario o della seconda rata dell’acconto Irap 2011, per il quale si applicano le stesse disposizioni (sull’obbligo, sull’esonero e sulla possibilità di determinazione previsionale) previste per l’imposta sui redditi. Pertanto, l’acconto Irap, se dovuto dalle persone fisiche o dalle società di persone, è pari al 99% della cifra indicata al rigo IR22 della dichiarazione Irap, mentre, se a pagarlo sono i soggetti Ires, la quota è fissata al 100%, cioè la stessa percentuale prevista per l’imposta sul reddito delle società.
In relazione alle modalità di presentazione del modello F24, si ricorda che i titolari di partita Iva sono obbligati a seguire la via telematica.
Infine, per il versamento dell’acconto 2011, il contribuente può anche avvalersi della compensazione con eventuali crediti tributari o contributivi di cui sia titolare.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 18 novembre 2011

Legge di Stabilità 2012: aumentati i limiti per effettuare la liquidazione trimestrale e per il regime di contabilità semplificata

La L. 12 novembre 2011 n. 183, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2012), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 234 della Gazzetta Ufficiale n. 265 di ieri, 14 novembre 2011, aggiorna i limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici IVA con cadenza trimestrale, legandoli a quelli previsti per il regime di contabilità semplificata.
Nello specifico, l’art. 14, comma 11 del provvedimento dispone che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”.
Ne deriva che le soglie entro le quali è possibile liquidare e versare l’IVA trimestralmente:
- sono elevate ad un ammontare di ricavi pari a 400.000 euro per i servizi e 700.000 euro per le altre attività, in coincidenza con quanto previsto per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
- non si computano più avendo riguardo agli importi di volume d’affari pari a 309.874,14 euro per i servizi e a 516.456,90 euro per le altre attività, indicati dall’art. 7 del DPR 542/99.
La disposizione mira a porre rimedio al disallineamento normativo creatosi tra il comparto IVA e il comparto delle imposte dirette a seguito dell’innalzamento della soglia di ricavi entro la quale è possibile usufruire del regime di contabilità semplificata, operato dal DL 70/2011.
Con il citato decreto, infatti, il Legislatore si era limitato a modificare l’art. 18 del DPR 600/73, recante le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, lasciando, invece, inalterate quelle previste dall’art. 7 del DPR 542/99, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’IVA con periodicità trimestrale anziché mensile.
Lo sfasamento determinava la situazione in cui un contribuente, obbligato a liquidare e versare l’IVA mensilmente, avrebbe invece potuto avvalersi della contabilità semplificata.
Se è chiaro che le nuove norme hanno come obiettivo quello di ripristinare la situazione di allineamento IVA-dirette a regime, alcuni dubbi possono presentarsi con riferimento al periodo di imposta 2011.
Sotto il profilo della decorrenza, occorre infatti considerare che, non avendo il DL 70/2011 previsto una disciplina transitoria, l’innalzamento del limite dei ricavi per l’applicazione della contabilità semplificata ha effetto dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del medesimo decreto. In coerenza con quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 24 agosto 2001 n. 80, emanata con riferimento al precedente adeguamento delle soglie, si ritiene che i nuovi limiti per la contabilità semplificata trovino già applicazione per il periodo d’imposta 2011.
Come risultato:
- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi non superiori ai nuovi e ai vecchi limiti possono continuare ad adottare la contabilità semplificata;
- i contribuenti che, nell’anno 2010, avessero realizzato ricavi superiori ai vecchi limiti, ma non ai nuovi, possono abbandonare la contabilità ordinaria dal 14 maggio 2011.
Anche il comma 11 dell’art. 14 della legge di Stabilità non indica espressi termini di decorrenza. Conseguentemente, occorre riferirsi ai termini generali di entrata in vigore della legge di Stabilità, previsti dall’art. 36 dello stesso provvedimento, in base al quale “Salvo quanto previsto dall’articolo 33, commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2012”.
Pertanto, un soggetto esercente attività di servizi che nel 2010 avesse conseguito un ammontare di ricavi superiori a 309.874,14 euro, ma inferiori a 400.000 euro, ha la possibilità di adottare la contabilità semplificata, ma è ancora tenuto a versare obbligatoriamente l’IVA mensilmente.
Da ultimo, si ricorda che, nel caso in cui il contribuente decidesse di esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale, deve comunicarlo ai sensi dell’articolo 2 del DPR 442/97 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nello specifico, nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2012 che sarà presentata nell’anno 2013 (comportamento concludente e successiva comunicazione dell’esercizio dell’opzione nel quadro VO2 della dichiarazione annuale IVA).
L’opzione per la liquidazione trimestrale, inoltre, determina la maggiorazione delle somme dovute di un importo pari all’1%, a titolo di interesse, non deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
Fonte: Eutekne

giovedì 17 novembre 2011

Modalità e termini di comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci/familiari

Con Provvedimento 16 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011, ha definito le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
Nel documento si specifica, in particolare che:
- soggetti obbligati all'invio della comunicazione sono l'imprenditore o, al suo posto, il socio o il familiare che riceve il bene;
- oggetto della comunicazione sono:
a) i beni concessi in godimento, finanziamenti, capitalizzazioni relative al periodo d'imposta;
b) i beni, finanziamenti o capitalizzazioni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011;
c) i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al gruppo.
La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento; per quelli relativi ai periodi d'imposta precedenti quello di prima applicazione, il termine scade il 31 marzo 2012.
Fonte: seac

mercoledì 16 novembre 2011

Legge di Stabilità 2012: le disposizioni in materia di lavoro

Fra i maggiori interventi contenuti nella Legge n. 183 del 12 novembre 2011, in materia di lavoro, si segnalano:
- il rifinanziamento dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale;
- la proroga degli incentivi per le assunzioni di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali;
- la possibilità di attivazione dei contratti di solidarietà da parte dei datori non rientranti nell'ambito applicativo della CIGS;
- la proroga del trattamento dal 60% all'80% per coloro che possono avvalersi dei contratti di solidarietà supportati dall'integrazione salariale;
- innalzamento, a partire dal 1° gennaio 2012, di un punto percentuale dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla Gestione separata;
- l'accesso di aziende e lavoratori allo sgravio contributivo sui premi di produzione;
- la proroga della tassazione ridotta del 10%, sostitutiva di IRPEF e addizionali, per le somme legate alla produttività;
- mercato del lavoro: incentivazione all'assunzione di apprendisti, contratti di inserimento per le donne, part-time e telelavoro;
- pensioni: innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni (uomini e donne) a partire dal 2026;
- sisma Abruzzo 2009: ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi in 120 rate con riduzione del debito al 40%;
- stanziamento delle risorse per il differimento del versamento del secondo o unico acconto IRPEF 2011.
Fonte: Seac

martedì 15 novembre 2011

Legge di Stabilità: approvata il 19/11/2011 e subito pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Via libera alla Legge di Stabilità tra le novità introdotte si segnala:
- modifiche alla nomina del collegio sindacale delle S.R.L e alle S.P.A.;
- la conferma dei tagli ai compensi degli intermediari e Caf per la compilazione e l'invio delle dichiarazioni dei redditi;
- l'aumento delle accise sulla benzina e sul gasolio nel 2012 e 2013 per rendere strutturale il bonus fiscale ai gestori di impianti e stop a commissioni su carte per spese sopra i 100 euro;
- la ripresa dal 2012 del pagamento della tasse per i cittadini abruzzesi colpiti dal sisma del 2009;
- la defiscalizzazione IRAP e IVA per le nuove autostrade;
- l'aumento del contributo unificato per i processi;
- la previsione di zone a "burocrazia zero" in tutta Italia fino al 2013 (in via sperimentale);
- la riforma della disciplina sugli archivi professionali.

lunedì 14 novembre 2011

Cedolare secca: versamento dell’acconto entro il 30 novembre 2011

Si avvicina la scadenza del 30 novembre per gli acconti sulla cedolare secca.
Entro tale data dovrà essere corrisposto:
- il 100% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011 in relazione ai contratti con decorrenza tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, ovvero in relazione ai contratti già in corso al 31 maggio 2011 se l’acconto è di importo inferiore a 257,52 euro;
- la seconda rata (il 60% dell’acconto sulla cedolare secca dovuta per il 2011) per i contratti in corso al 31 maggio 2011, ove l’acconto sia di ammontare pari o superiore a 257,52 euro.
Si ricorda che la misura dell’acconto da corrispondere per il 2011 è stata fissata nell’85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 (art. 3 comma 4 del DLgs. 23/2011). Trattandosi del primo anno di applicazione della cedolare, gli acconti non potranno essere determinati con il metodo storico, ma dovrà utilizzarsi il metodo previsionale. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 1° giugno 2011 n. 26, anche per il 2011 trovano applicazione le regole ordinarie per quanto concerne il versamento degli acconti.
Al fine di liquidare la cedolare secca dovuta in acconto per il periodo d’imposta 2011, è opportuno distinguere i contratti in funzione della loro decorrenza, in tre tipologie:
- contratti già in corso al 31 maggio 2011;
- contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011;
- contratti che decorrono dal 1° novembre 2011.
Per quanto concerne i contratti di locazione che, alla data del 31 maggio 2011, risultavano già in corso (ovvero già scaduti o risolti volontariamente), l’acconto della cedolare secca dovuta per il 2011:
- se di ammontare complessivo pari o superiore a 257,52 euro, doveva essere suddiviso e versato in due rate. La prima, di importo pari al 40% dell’acconto (ossia al 34% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondere entro il 6 luglio 2011 (ovvero dal 7 luglio 2011 al 5 agosto 2011, con la maggiorazione dello 0,40%) e la seconda, di importo pari al 60% dell’acconto (ossia al 51% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011 per contratti di locazione non concordati), da corrispondersi entro il 30 novembre 2011;
- se inferiore a 257,52 euro, invece, l’ammontare complessivo degli acconti dovuti a titolo di cedolare secca per il 2011 in relazione a tutti tali contratti (85% dell’imposta sostitutiva dovuta per il 2011) deve essere versato in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.
Inoltre, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Invece, per i contratti con decorrenza compresa tra il 1° giugno 2011 e il 31 ottobre 2011, l’ammontare complessivo degli acconti della cedolare secca dovuta per il 2011 deve essere versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2011, ancorché di importo pari o superiore a 257,52 euro. Anche in tal caso, se l’importo su cui calcolare l’acconto in relazione a tali contratti non supera 51,65 euro, l’acconto non è dovuto e la relativa cedolare secca è versata a saldo per l’intero suo ammontare.
Infine, per i contratti che decorrono dal 1° novembre 2011, l’acconto non è dovuto e la relativa imposta sostitutiva dovuta per il 2011 sarà regolata a saldo nel 2012.
Infine, si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 26/2011, il 30 novembre 2011 configura anche la data ultima entro la quale inviare al conduttore la lettera raccomandata con la quale il locatore rinuncia all’aggiornamento del canone, per quanto riguarda i contratti scaduti o risolti, già registrati, prorogati e con imposta di registro già versata alla data del 7 aprile 2011, se l’acconto della cedolare secca è da corrispondere in un’unica rata.
Fonte: Eutekne

venerdì 11 novembre 2011

Associazioni sportive: nessun beneficio fiscale senza iscrizione al CONI

Non spettano i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche all’ente associativo che non risulta iscritto al CONI, non ha predisposto il rendiconto finanziario e non ha posto in essere tutte quelle attività sociali tipiche delle vita associativa. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Macerata, con la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011.
Un’associazione sportiva dilettantistica riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio competente disconosceva i benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 di cui la società si era avvalsa, rettificando, quindi, il suo reddito.
Come noto, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche godono di un regime impositivo agevolato, la cui disciplina è prevista dalla summenzionata legge, che stabilisce, all’articolo 1, che tali associazioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per un regime impositivo agevolato ai fini IVA e IRES.
In particolare, la citata normativa prevede:
- l’esclusione dalla tenuta delle scritture contabili;
- l’esclusione dagli adempimenti IVA (liquidazioni periodiche, etc.), salva la conservazione e numerazione delle fatture emesse e ricevute;
- la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;
- ai fini IVA, l’applicazione dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la detrazione dell’IVA versata sugli acquisti è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Ritornando alla vicenda in oggetto, l’associazione impugnava l’atto impositivo con cui il Fisco aveva escluso la spettanza delle agevolazioni utilizzate, attesa la mancata iscrizione al CONI, l’omessa redazione del rendiconto finanziario, l’omesso aggiornamento del libro dei soci e, infine, l’esclusiva natura commerciale dell’attività, consistente in prestazioni pubblicitarie attraverso le quali era stato conseguito un avanzo di gestione di svariate centinaia di migliaia di euro. La contribuente eccepiva di aver svolto regolarmente l’attività sportiva, avendo partecipato al campionato mondiale di motocross, e di essere stata iscritta alla Federazione del motociclismo, la FMI, appartenente al CONI, ma senza aver versato le quote di iscrizione: quest’ultimo aspetto, però, pur contestato dal Fisco, secondo la ricorrente costituiva soltanto una questione attinente al rapporto di debito tra l’associazione e la Federazione.
In una precedente sentenza, asserita la non necessarietà dell’iscrizione
La C.T. Prov. ha stabilito che, dai fatti di causa, emergeva chiaramente che l’associazione non aveva redatto il rendiconto finanziario per l’anno oggetto di accertamento, così come non erano state convocate, né poste in essere, le assemblee dei soci, previste dallo statuto associativo. Inoltre, i giudici provinciali hanno accertato che l’associazione non aveva richiesto l’iscrizione alla FMI, né al registro telematico tenuto dal CONI. Infine, secondo il collegio, l’associazione non poteva ritenersi priva di scopo di lucro, atteso che aveva conseguito introiti, derivanti quasi esclusivamente dalle prestazioni pubblicitarie, per svariate centinaia di migliaia di euro. In conclusione, è stato stabilito che all’associazione non potevano applicarsi i benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991, e così il suo ricorso è stato respinto.
Appena qualche mese fa, la stessa C.T. Prov. aveva stabilito, invece, che l’iscrizione al registro telematico del CONI non risulta indispensabile per l’accesso ai benefici fiscali in oggetto, dovendosi dare rilevanza solo al possesso dei requisiti che sono necessari per richiedere il riconoscimento della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica (cfr. C.T. Prov. di Macerata, sent. del 30 maggio 2011, n. 173).
Fonte: Eutekne

giovedì 10 novembre 2011

Pec: ultimi chiarimenti sui soggetti obbligati e sulle sanzioni con la circolare del 3/11/2011

Con un certo anticipo dalla scadenza del termine del prossimo 29 novembre, entro il quale tutte le imprese costituite in forma societaria dovranno comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito le prime indicazioni operative. Con la circolare del 3 novembre scorso n. 3645/C, il Ministero ha, infatti, finalmente rilasciato i primi chiarimenti ufficiali su alcune questioni emerse in sede di prassi applicativa delle Camere di Commercio.
La norma di riferimento è l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008, che prescrive tale obbligo per tutte le “imprese costituite in forma societaria”.
Innanzitutto, il Ministero ha precisato che entro il 29 novembre dovranno attivarsi tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel Registro delle imprese che non abbiano ancora provveduto all’adempimento.
In caso di omessa o tardiva comunicazione della PEC, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 2630 c.c. per le omesse comunicazioni, nei termini prescritti, al Registro delle imprese. Tale sanzione, attualmente, va da 206 a 2.065 euro.
Sull’applicazione di tale normativa, qualche dubbio era stato espresso dalla Camera di Commercio di Torino, che comunque “suggeriva” di provvedere ugualmente nei termini di legge.
Peraltro, si fa presente che, con la prossima entrata in vigore dello “Statuto delle imprese”, approvato in via definitiva dalla Camera lo scorso 3 novembre 2011 (non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale), le suddette sanzioni saranno dimezzate (da 103 a 1.032 euro) e ridotte a un terzo se l’adempimento viene effettuato entro 30 giorni dalla scadenza.
Altro punto non tanto chiaro a livello interpretativo era l’ambito soggettivo della norma: in altre parole, quali siano i soggetti inclusi nell’obbligo PEC, soprattutto con riferimento a quei soggetti costituiti in forma societaria ma con peculiarità loro proprie (come nel caso delle società semplici).
Sul punto, il Ministero, confermando la prassi formatasi nelle Camere di Commercio, ha chiarito che la PEC riguarda in generale tutte le società di persone e di capitali e, nello specifico, anche società semplici, società cooperative, società in liquidazione e società estere con una o più sedi secondarie in Italia.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha tra l'altro chiarito che i consorzi con attività esterna di cui all'art. 2612 e seguenti del Codice Civile, non sono obbligati a comunicare al Registro delle Imprese un indirizzo valido di posta elettronica certificata (Pec), diversamente dalle società consortili di cui all'art. 2615-ter Codice Civile.
Inoltre, per quanto riguarda i costi per tale adempimento, l’art. 16 comma 6 del DL 185/2008 sancisce la totale gratuità sia dell’iscrizione della PEC sia delle sue eventuali successive variazioni.
E nel caso di comunicazione PEC accompagnata anche dall’iscrizione di altri atti o fatti (ad esempio, trasferimento di sede)? Ebbene, per il Ministero la domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nella misura dovuta e corrispondente alle ulteriori comunicazioni effettuate.
La circolare ha poi chiarito che non è necessario che ogni impresa abbia un proprio indirizzo PEC, potendo avvalersi della casella PEC dello studio professionale al quale ci si affida. Non solo: è possibile anche l’indicazione di una PEC di altra società cui l’impresa obbligata alla comunicazione sia giuridicamente o economicamente collegata.
Altra indicazione fornita dal Ministero concerne il rinnovo della PEC già comunicato al Registro delle imprese a termine ormai scaduto. In tale ipotesi, con il rinnovo, anche successivo alla scadenza, non è necessaria alcuna dichiarazione aggiuntiva al Registro delle imprese.
Infine, nella circolare è stato fatto presente che la comunicazione della PEC va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa, per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese (cioè tramite la procedura di “Comunicazione Unica”, mediante l’indicazione nel riquadro 5 del modello S2, nei soli campi relativi all’indirizzo di posta elettronica certificata). Il professionista incaricato può presentare la comunicazione PEC dichiarando nelle note di essere stato incaricato dai legali rappresentanti della società e di essere regolarmente iscritto nel relativo Albo, “nel caso in cui il dispositivo di firma digitale utilizzato per sottoscrivere la domanda non sia completo del certificato di ruolo”.
Fonte: Eutekne

mercoledì 9 novembre 2011

Albo Gestori Ambientali: entro il 26 dicembre 2011 l’aggiornamento dell’iscrizione pena la cancellazione d’ufficio

Con una propria deliberazione dello scorso 26 ottobre, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito che i trasportatori in conto proprio di rifiuti, iscritti all'Albo prima del 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non abbiano richiesto l'aggiornamento della propria iscrizione entro il 26 dicembre 2011 (compimento del termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), verranno cancellate d’ufficio dall'Albo stesso.
L’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’iscrizione all’Albo dei c.d. “trasportatori conto proprio” e vale a dire dei seguenti soggetti:
- produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tale operazione costituisca parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Con la nuova delibera n. 4 del 28 ottobre 2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto che le imprese iscritte all’Albo entro il 14 aprile 2008, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, le quali non presentino richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (cioè entro il 25 dicembre 2011), saranno cancellate d’ufficio dall’Albo.
La motivazione di tale cancellazione d’ufficio è spiegata nella premessa della Delibera.
In pratica, viene ritenuto che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma (D.Lgs. n. 205/2010) della Parte Quarta sui rifiuti contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “codice dell’ambiente), debba essere considerata quale mancanza d’interesse da parte dell’imprese al permanere dell’iscrizione.
Si rammenta che il Comitato Nazionale ha provveduto a diramare lo schema uniforme della domanda di aggiornamento delle iscrizioni ex art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/06 con la circolare n. 432 del 15 marzo 2011 , circolare che peraltro aveva già chiaramente stabilito che “considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011. In difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.”
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione normativa del sito dell’Albo Nazionale Gestori ambientali.
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Comitato Nazionale, Delibera n. 04/CN/Albo 26/10/2011, “Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni" (PDF).
Fonte: Ipsoa - articolo di C. Bovino

lunedì 7 novembre 2011

Detrazione 36%: soppresso l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara

Il D.L. Sviluppo ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; il contribuente che voglia godere della detrazione del 36% deve inserire in dichiarazione dei redditi i dati necessari e conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento emanato ieri.
I contribuenti che si avvalgono della detrazione Irpef del 36 per cento, non sono più tenuti ad inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – obbligo eliminato dal Decreto legge n. 70 del 2011 - ma dovranno conservare, ed esibire a richiesta degli uffici, alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Protocollo n. 2011/149646, che sono:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
- (per gli immobili non ancora censiti) domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- (in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi) dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; Nota bene La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale è inserita nell’elenco al fine di prevederne l’obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici.
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. Nota bene Fatture, ricevute fiscali e ricevute dei bonifici di pagamento sono inserite nell’elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di tipo di documentazione.
Di questo elenco fanno anche parte la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.
Perciò, d’ora in avanti il contribuente inserirà i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi. E’ previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.

giovedì 3 novembre 2011

Acconto IRAP: incremento degli importi da versare per Calabria, Campania e Molise

Nella determinazione della seconda o unica rata dell’acconto IRAP dovuto per il 2011 (il cui termine di versamento è fissato, per i soggetti “solari”, al 30 novembre 2011), occorre tenere presente l’incremento automatico dell’aliquota (in misura pari allo 0,15%) nelle Regioni in deficit sanitario (Campania, Molise e Calabria).
Infatti, con un comunicato stampa diffuso il 23 giugno 2011, il Ministero dell’Economia e il Dipartimento delle Finanze hanno reso noto che, nelle suddette Regioni, sussistono le condizioni per l’incremento automatico delle aliquote dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF, per effetto dell’accertamento del mancato raggiungimento nel 2010 degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario, in attuazione delle disposizioni della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010). Rispetto allo scorso anno, tra le Regioni in deficit non figura più il Lazio.
La conclusione è stata raggiunta dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli di assistenza, nella riunione del 31 maggio scorso, con riferimento ai risultati d’esercizio 2010.
A tal proposito, si ricorda, infatti, che l’art. 2, commi 66-98 della Legge Finanziaria 2010 ha recepito, a livello normativo, il contenuto del nuovo “Patto per la salute” per gli anni 2010-2012, approvato con il provvedimento del 3 dicembre 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Mediante le suddette disposizioni, è stata ulteriormente modificata e integrata la disciplina relativa all’aumento automatico dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF nelle Regioni che presentino disavanzi di gestione del Servizio sanitario, già prevista dall’art. 1, commi 174 e 175 della L. n. 311/2004 (Finanziaria 2005) e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare, l’art. 2, comma 86 della Legge Finanziaria 2010 stabilisce che l’accertamento del mancato raggiungimento annuale degli obiettivi del Piano di rientro dal disavanzo del Servizio sanitario comporta l’incremento automatico, rispetto al livello delle aliquote vigenti, di:
- 0,15 punti percentuali dell’IRAP;
- 0,30 punti percentuali dell’addizionale regionale IRPEF.
Pertanto, per l’anno d’imposta 2011, tali maggiorazioni si applicano nelle Regioni Calabria, Campania e Molise.
Incremento rilevante anche per il metodo storico
Con specifico riferimento all’IRAP, le nuove aliquote hanno effetto già a partire dagli acconti dovuti per il medesimo anno, sia con riferimento alla prima (novità rispetto al 2010), sia con riferimento alla seconda o unica rata (si veda il comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate il 23 giugno 2011).
Per quanto sopra, le due rate dell’acconto devono essere determinate, in alternativa:
- con il “metodo storico”, assumendo il 99% (persone fisiche e società di persone) o il 100% (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali) dell’IRAP del periodo precedente (2010), già comprensiva della maggiorazione dello 0,15%;
- con il “metodo previsionale”, assumendo il 99% (persone fisiche e società di persone) o il 100% (società di capitali ed enti commerciali e non commerciali) dell’IRAP “virtuale” 2011, determinata applicando l’aliquota d’imposta maggiorata dello 0,15%.
Per connessione di argomento, si ricorda che l’incremento delle aliquote IRAP previsto dall’art. 23 comma 5 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) per le banche e le altre società finanziarie, le assicurazioni e le concessionarie (diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori) impatta, in capo ai citati soggetti, soltanto nell’ipotesi di adozione del “criterio previsionale”.
Infatti, nell’ipotesi di determinazione dell’acconto 2011 con il “metodo storico”, le nuove aliquote non esplicano alcun effetto: in questo caso, la base di calcolo dell’acconto è costituita dall’IRAP dovuta per il 2010, indicata nel rigo IR22 della dichiarazione IRAP 2011 (dato non influenzato dalle nuove misure), fatte salve ulteriori ipotesi di obbligo di ricalcolo.
Fonte: Eutekne

mercoledì 2 novembre 2011

2° ACCONTO IMPOSTE 2011: Tremonti-ter, Tremonti-quater e reti di imprese obbligano a di ricalcolare gli acconti al 30/11/2011

Nonostante il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2011 delle imposte sui redditi e dell’IRAP sia ancora lontano (30 novembre 2011 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare), occorre muoversi per tempo, al fine di verificare se sussista l’obbligo di rideterminare l’imposta relativa al 2010 sulla quale commisurare l’acconto medesimo. Il ricalcolo, infatti, può rivelarsi non sempre agevole.
Interessati dal ricalcolo sono innanzitutto gli imprenditori che, nel corso del 2010, hanno fruito della detassazione parziale degli investimenti in macchinari (c.d. “Tremonti-ter”) o della detassazione per la realizzazione di campionari nel settore tessile (c.d. “Tremonti-quater”).
La Tremonti-ter (art. 5 commi 1 – 3-bis del DL 78/2009, conv. L. 102/2009) spettava ai titolari di reddito d’impresa che, dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010, hanno acquistano determinati beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. La detassazione (ai fini IRES/IRPEF e non IRAP) era pari al 50% del valore dei beni stessi, fruibile tramite una variazione in diminuzione da indicare nella dichiarazione dei redditi. Per espressa disposizione normativa, l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti”.
Tale circostanza comporta che, se ci si avvale del metodo storico, occorre (cfr. circ. Agenzia Entrate 27 ottobre 2009 n. 44, § 4):
- rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, senza tenere conto della detassazione fruita in relazione agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010;
- calcolare l’ammontare dell’acconto IRPEF/IRES dovuto per il 2011 sulla base dell’imposta così ricalcolata.
Della Tremonti-quater si occupa l’art. 4 commi 2 – 4 del DL 40/2010 (conv. L. 73/2010), a norma del quale le imprese operanti nei settori di cui alle divisioni 13, 14, 15 e al codice 32.99.20 (in relazione alla fabbricazione di bottoni) della Tabella ATECO 2007, che hanno effettuato investimenti in attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo finalizzate alla realizzazione di campionari (fatti nell’Unione europea), potevano fruire della detassazione, ai fini delle imposte sui redditi, dell’intero valore delle spese sostenute. Il beneficio fiscale riguarda gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2010 (per i soggetti “solari”).
Anche in tale ipotesi, è stabilito che l’agevolazione “può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta di effettuazione degli investimenti” e che, per il periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti (2011), l’acconto IRPEF/IRES è calcolato senza tener conto dell’agevolazione. In pratica, si deve considerare come imposta storica del periodo precedente (anno 2010, per i soggetti “solari”), in base alla quale determinare gli acconti 2011 con il metodo “storico”, quella che si sarebbe calcolata in assenza della detassazione in esame.
Nell’ipotesi di applicazione del criterio previsionale, invece, tali agevolazioni, atteso che, per il periodo d’imposta 2011, non spettano più, non influenzano in alcun modo il calcolo dell’imposta “virtuale” 2011, sulla quale commisurare il relativo acconto.
Al ricalcolo degli acconti devono provvedere anche coloro che hanno fruito delle agevolazioni fiscali per le “reti di imprese”: in particolare, l’art. 42 comma 2-quater del DL 78/2010 (conv. L. 122/2010) prevede, per le imprese che hanno aderito ad un “contratto di rete” (ex art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009), un regime di sospensione d’imposta per la quota degli utili d’esercizio accantonata in un’apposita riserva a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2010 e sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, per l’esecuzione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Analogamente a quanto previsto per le due Tremonti, il beneficio in commento può essere fruito esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all’affare; per il periodo di imposta successivo, l’acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo, come imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe applicata in assenza delle agevolazioni.
Per quanto sopra, le imprese che:
- hanno beneficiato della detassazione nel corso del 2010, devono rideterminare l’IRPEF/IRES relativa al 2010, sulla quale commisurare l’acconto “storico” 2011, senza tenere conto dell’incentivo;
- fruiscono dell’agevolazione nel corso del periodo d’imposta 2011, non possono tenerne conto in sede di calcolo dell’acconto IRPEF/IRES, relativo al medesimo periodo, con il cosiddetto criterio previsionale.