mercoledì 30 giugno 2010

Guida al pagamento con f24: Circolare dell’Agenzia delle Entrate 29/E del 03/06/2010

Con la circolare n. 29/E, l'Agenzia delle Entrate risponde a quesiti inerenti la corretta modalità di esposizione delle compensazioni di crediti Iva e la compilazione del modello di pagamento F24.
La prima parte del documento dà istruzioni per procedere correttamente all'indicazione dei dati nei casi particolari di compensazione dell'Iva, come nell'ipotesi di adesione al regime di tassazione di gruppo o in presenza di operazioni straordinarie; la seconda parte affronta, invece, ulteriori problematiche.
Per accedere alle compensazioni è necessario presentare un F24 senza errori e, quindi, è fondamentale seguire passo passo, con attenzione, le regole illustrate dall'Agenzia.
Controllo delle compensazioni Iva
Diverse le precisazioni in merito alle novità, introdotte dal Dl 78/2009, sulle compensazioni di crediti Iva:
- ai fini del raggiungimento dei limiti di 10mila e 15mila euro (come già chiarito con la circolare 1/2010) non si tiene conto delle compensazioni interne se la loro esposizione nel modello F24 è solo una modalità alternativa per esercitare la detrazione, evidenziabile nella dichiarazione annuale. Pertanto, rilevano nel computo le compensazioni in cui il credito utilizzato è relativo a un periodo successivo a quello del debito, per le quali non c'è la possibilità di indicazione nella dichiarazione
- il codice identificativo "62" ("soggetto diverso dal fruitore del credito") va utilizzato soltanto nelle ipotesi in cui il credito utilizzato non risulti dalla dichiarazione dell'utilizzatore. Non rientrano pertanto in tale casistica, ad esempio, l'utilizzo, da parte della controllante in regime di liquidazione Iva di gruppo, del credito maturato dalle controllate (la circostanza risulta, infatti, nel quadro VY della dichiarazione annuale) e l'utilizzo, da parte del soggetto partecipante, del credito ricevuto per trasparenza dalla partecipata ed evidenziato nel quadro RU di Unico
- il codice identificativo "61" ("soggetto aderente al consolidato") va indicato anche quando il credito utilizzato dalla consolidante proviene (esclusivamente o prevalentemente) dalla posizione individuale della stessa consolidante; il suo codice fiscale, pertanto, andrà riportato sia nel campo "codice fiscale", in quanto utilizzatrice del credito, sia nel campo "codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", in quanto cedente unica o della maggior parte del credito.
Inoltre, la precisazione già fornita con la risoluzione 286/2009, secondo cui, se il credito d'imposta della stessa natura è stato ceduto da più soggetti, deve essere indicato il codice fiscale di chi ha ceduto l'importo più elevato del credito, viene confermata anche per le ipotesi di crediti diversi
- i codici identificativi "61" e "62" vanno utilizzati dalla data di istituzione (22 dicembre 2009), indipendentemente dall'anno di riferimento dei crediti compensati
- nei casi in cui sia necessario indicare nell'F24 due diversi codici identificativi (possibilità non ammessa), andrà riportato quello più rilevante, tenendo presente che, per le compensazioni di crediti Iva, l'assenza dei codici "61" o "62" può determinare lo scarto della delega di pagamento.
Compilazione del modello F24
Sciolte anche le altre incertezze sulla predisposizione del modello, ed ecco che:
- il codice identificativo "60" ("garante/terzo datore") va utilizzato esclusivamente per il pagamento, da parte del garante, dell'importo richiesto a seguito della decadenza dalla rateazione per insufficiente, omesso o tardivo pagamento anche di una sola rata
- dal 18 maggio 2010 (risoluzione n. 40/E), in caso di versamento rateizzato dell'Iva dovuta per adeguamento agli studi di settore (codice tributo 6494), deve essere compilato il campo "rateazione", indicando il numero della rata in pagamento e quello complessivo delle rate
- i contribuenti che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, applicano l'imposta sostitutiva alle somme percepite per premi di produttività, possono effettuarne il versamento utilizzando, anche per i periodi d'imposta 2009 e 2010, il codice tributo "1816", già istituito per i compensi ricevuti, nel secondo semestre del 2008, a titolo di lavoro straordinario, supplementare e per incrementi di produttività
- le società e associazioni che utilizzano in compensazione il credito derivante dalla riattribuzione delle ritenute che residuano dopo lo scomputo dall'Irpef dovuta dai singoli soci o associati devono indicare, nel modello F24, in corrispondenza del codice tributo "6830" ("credito Irpef derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all'articolo 5 del Tuir"), quale anno di riferimento, l'anno d'imposta relativo alla dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge. Ad esempio, per le ritenute subite nel 2009, la società espone il credito nel rigo RX19 di Unico SP 2010, relativo al periodo d'imposta 2009; nell'F24 in cui si utilizza il credito va riportato, quale anno di riferimento, il 2009.

martedì 29 giugno 2010

Studi di settore: il software delle Entrate per rispondere alle comunicazioni di anomalie

È disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate un software di "compilazione e predisposizione per l'invio di osservazioni e segnalazioni a fronte delle comunicazioni di anomalie da studi di settore (triennio 2006-2008)".
Il pacchetto software consente di predisporre, per il successivo invio telematico, la comunicazione finalizzata a segnalare imprecisioni ed errori riscontrati nei dati riportati nella comunicazione di anomalia; indicare le motivazioni che hanno prodotto l'anomalia riscontrata e tutto ciò che si ritiene utile e rilevante rappresentare all'Amministrazione fiscale.
A chi si rivolge il software
Contribuenti e intermediari che, nel mese di giugno, hanno ricevuto una comunicazione riguardante anomalie riscontrate nel triennio 2006-2008, sulla base di dati considerati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, così come previsto dalla Circolare 4 giugno 2010, n. 30. Sono le due categorie di interessati a cui si rivolge l'applicazione informatica.
Modalità per l'invio telematico
L'invio della comunicazione per via telematica è possibile dal prossimo 5 luglio. Per farlo è necessario possedere il codice personale (Pincode) o, in alternativa, aver ottenuto l'autorizzazione ad accedere al servizio Entratel. Il codice personale è indispensabile per utilizzare i servizi Internet dell'Agenzia delle Entrate.

lunedì 28 giugno 2010

Moratoria dei debiti per le PMI: scadenza del 30 giugno 2010 prorogata fino al 31 gennaio 2011

Prorogati i termini per la moratoria dei debiti delle PMI. Alle imprese verranno concessi altri sette mesi per la presentazione della domanda per accedere alla procedura. Saranno ammesse alla sospensione soltanto le operazioni che non sono state già oggetto di moratoria.
La moratoria sui debiti bancari, in scadenza il 30 giugno 2010, è stata prorogata di altri sette mesi.
Le PMI avranno così tempo fino al 31 gennaio 2011 per chiedere la sospensione dei debiti.
È quanto stabilisce l’accordo di proroga raggiunto lo scorso 15 giugno tra Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef), Associazione Bancaria Italiana (Abi) e associazioni rappresentative delle imprese.
La proroga, si legge nel comunicato del Mef n. 92 del 15 giugno 2010, viene incontro all'esigenza di rendere pienamente operativa la sospensione dei finanziamenti e delle operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica deliberata da numerosi enti pubblici, ammessa solamente dallo scorso 23 dicembre.
L'accordo di proroga prevede che restino invariate le condizioni di accesso fissate dall'Avviso comune sottoscritto tra le parti il 3 agosto 2009 (successivamente integrate dall’addendum del 23 dicembre 2009) e che possano essere accolte solo le operazioni che non siano già oggetto di moratoria. Ciò significa che possono essere ammesse non sono le imprese che finora non hanno ancora utilizzato la moratoria ma anche le aziende che vi sono già ricorse e ora vogliono beneficiarne per nuove operazioni.
L’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese, che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti dimensionali fissati dall’art. 2 del DM 18 aprile 2005:
- fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, ovvero attivo patrimoniale non eccedente i 43 milioni di euro;
-numero di lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e non, inferiore alle 250 unità.
Tali parametri dovranno essere riscontrati esclusivamente sulla base del bilancio civilistico e sono riferiti alla singola impresa, indipendentemente dalla circostanza dell’eventuale appartenenza ad un gruppo residente nel territorio dello Stato, ovvero estero con stabile organizzazione in Italia.
Per accedere all’iniziativa le imprese devono:
-presentare una situazione economica e finanziaria tale da provare la continuità aziendale, nonostante la temporanea difficoltà ascrivibile all’attuale fase congiunturale negativa;
-non avere rate scadute, anche se parzialmente adempiute, da oltre 180 giorni dalla data della presentazione della domanda.
In particolare, è necessario che tali imprese:
-avessero, alla data del 30 settembre 2008, esclusivamente posizioni classificate dalla banca “in bonis”;
-non abbiano, alla data di presentazione della domanda di sospensione dei debiti, posizioni classificate come “ristrutturate”, “in sofferenza” o procedure esecutive in corso.
Le misure di sostegno a favore delle PMI previste dall’accordo siglato il 3 agosto 2009 consistono nelle seguenti fattispecie:
-sospensione, sino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale dei mutui passivi a medio e lungo termine (cioè con durata superiore a 18 mesi), in essere al 3 agosto 2009 (data della firma dell’“Avviso comune”). Possono essere oggetto di sospensione le rate dei mutui in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. Come chiarito dall’Addendum sottoscritto il 23 dicembre 2009, tale operazione potrà essere applicata anche mutui, di durata superiore a 18 mesi, assistiti di cambiali. Al termine del periodo di sospensione, riprenderà pieno vigore il piano di ammortamento, con conseguente proroga della durata del finanziamento per un periodo corrispondente a quello di sospensione, alle condizioni originariamente pattuite; a tal proposito l’ABI ha chiarito che “è come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l’importo delle quote capitali fissate contrattualmente”;
-sospensione per 12 mesi (per operazioni di leasing immobiliare) oppure 6 mesi (nel caso di leasing mobiliare) del pagamento della quota capitale dei canoni di locazione finanziaria;
-estensione fino a 270 giorni delle scadenze del debito bancario a breve termine, con particolare riguardo alle operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili (salvo buon fine, factoring, anticipi su fatture, ecc.), comprese quelle concesse entro la data di scadenza della presentazione della domanda.
Il citato Addendum integra inoltre l’elenco delle misure che le banche possono assumere a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà finanziaria, aggiungendo la fattispecie dell’allungamento a 120 giorni delle scadenze del credito a breve termine stipulato ai sensi dell’articolo 43 del D.Lgs.1° settembre 1993, n. 385 (credito agrario di conduzione), perfezionato con o senza cambiali.
Ai fini dell’ammissibilità dell’operazione si deve trattare di prestito in essere al 23 dicembre 2009 e non ancora scaduto al momento della presentazione dalla domanda.
Nel caso in cui l’operazione di credito sia stata perfezionata con sottoscrizione da parte del debitore di cambiali agrarie, l’allungamento della scadenza del credito dovrà essere attuato mediante la proroga della scadenza della cambiale.
Un’ulteriore novità apportata dall’Addendum è l’estensione dell’ambito di applicazione dei benefici ai finanziamenti con contributo pubblico in conto interessi o in conto capitale (in precedenza esclusi), a condizione che:
-l’ammissione ai benefici della sospensione/allungamento dei pagamenti sia stata deliberata con proprio atto vincolante dall’Ente erogante l’agevolazione;
-il piano originario di erogazione dei contributi pubblici, non debba essere modificato per effetto della sospensione/allungamento.
Come dimostrano i dati diffusi dall’Abi e dal Mef, la moratoria nel corso di questi mesi ha rappresentato uno dei principali strumenti di sostegno alle imprese.
Al 30 aprile 2010, infatti, le domande di sospensione presentate alle banche sono state circa 185 mila (+ 15 mila rispetto al 30 marzo) per un debito residuo pari a più di 55 miliardi di euro.
Tenendo conto dei tempi di istruttoria (circa 30 giorni), sono già state accolte fino ad aprile quasi 142 mila domande per circa 10 miliardi di euro di mutui e leasing sospesi (500 milioni in più rispetto a marzo).
Fonte: IpsoNews

Associazioni ed Onlus: entro il 30 giugno la dichiarazione sostitutiva per non perdere il diritto al beneficio del cinque per mille 2010

Cinque per mille 2010: ultima chiamata al 30 giugno. Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritti negli elenchi pubblicati lo scorso 25 maggio sul sito delle Entrate, hanno tempo fino a mercoledì prossimo per inviare la dichiarazione sostitutiva che attesta la persistenza dei requisiti necessari alla fruizione del beneficio.
È lo step finale, indispensabile per regolarizzare l’intera operazione.
Sono chiamati a effettuare l’adempimento i rappresentanti legali degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche.
I primi devono inviare la dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale delle Entrate dove si trova la sede legale dell’ente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando l’apposito modello, scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione deve essere accompagnata da una copia del documento di riconoscimento di colui che la sottoscrive.
Stesso procedimento per i rappresentanti legali delle associazioni sportive dilettantistiche. Unica differenza la destinazione: in questo caso la spedizione della raccomandata va indirizzata all’ufficio del Coni, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale delle organizzazioni interessate.
La scadenza del 30 giugno finisce anche nell’agenda delle fondazioni esordienti, le nuove ammesse al 5 per mille per gli anni 2007 e 2008, grazie alla legge 73/2010 di conversione del decreto incentivi, che ha spalancato le porte al beneficio a nuovi destinatari.
In particolare, per l’esercizio finanziario 2007 possono accedere le fondazioni riconosciute che operano nei settori individuati dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997, tra cui l’assistenza sociale e socio-sanitaria, l'istruzione e la formazione, lo sport dilettantistico, la promozione della cultura e dell’arte. Per il 2008, invece, l’estensione si applica alle fondazioni attive negli stessi settori, che operano senza fini di lucro e in via esclusiva o prevalente.
Nello specifico, le new entry tenute a spedire la dichiarazione sostitutiva sono unicamente quelle che non avevano provveduto a presentarla secondo i termini e che avevano inviato tempestivamente soltanto le domande di iscrizione telematica per gli anni 2007 e 2008.
Anche per loro, la via da seguire è la raccomandata con ricevuta di ritorno corredata dal documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’ente che firma la dichiarazione e indirizzata alla direzione regionale delle Entrate, nel cui ambito territoriale si trova la propria sede legale.
Fonte: Fisco oggi

mercoledì 23 giugno 2010

MUD: entro il 30 giugno 2010 la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale

Con l’emanazione del decreto legge del Consiglio dei Ministri, il termine ordinariamente fissato al 30 aprile per la presentazione alle Camere di Commercio del MUD da parte di tutti produttori di rifiuti (imprese, artigiani e commercianti), è stato prorogato al 30 giugno 2010.
Si avvicina la nuova scadenza per la presentazione del MUD 2010. La proroga concessa dal CdM ha fatto slittare dal 30 aprile al 30 giugno i termini per la dichiarazione secondo la nuova procedura telematica per le aziende che trattano rifiuti speciali.
Sono migliaia infatti le aziende che devono presentare il MUD sul trattamento di rifiuti, veicoli fuori uso, apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) con relativi rifiuti ed emissioni, che erano state colte impreparate
il Modello Unico di Dichiarazione ambientale è obbligatorio per i soggetti che producono rifiuti pericolosi (articoli 189 e 220 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152), i gestori di impianti di trattamento e di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 9, comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151), chi effettua la raccolta, il trasporto, il trattamento ed il recupero dei veicoli fuori uso (articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209), gli iscritti al Registro nazionale dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (articolo 14 del del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151) e i soggetti previsti dall`articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
L'obbligo si applica a chi produce rifiuti pericolosi, mentre sono esenti coloro che producano solo rifiuti non pericolosi e i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in "enti" o "imprese" come i privati, i condomini e gli studi medici.
Adesione al Sistri
Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale datato 17 dicembre 2009 viene istituito il Sistri, sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (le informazioni complete sono reperibili dal sito www.sistri.it).
Con il Sistri lo Stato intende dare, inoltre, un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali.
Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.
Pertanto, il prossimo 30 giugno dovrebbe essere l’ultimo appuntamento con la dichiarazione Mud per i soggetti obbligati ad aderire al Sistri, il nuovo sistema che acquisirà i dati in tempo reale giorno per giorno.

Elenchi Intrastat: Circolare delle Entrate del 21/06/2010 e Modelli intra 12 ed intra 13 per gli enti e le associazioni

Circolare 21/06/2010
Con Circolare 21 giugno 2010, n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, a seguito dei mutati criteri di territorialità delle prestazioni di servizi introdotti dal D.Lgs. n. 18/2010.
In particolare, la prima parte del documento di prassi fornisce indicazioni di carattere generale, mentre la seconda parte è dedicata alle risposte ai quesiti sollevati dagli operatori attraverso il forum aperto in marzo sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.
Di seguito si elencano alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella Circolare:
- i contribuenti minimi devono compilare gli elenchi riepilogativi se effettuano acquisti intracomunitari presso un soggetto IVA di un altro paese UE. Diversamente, non sono tenuti alla compilazione in caso di cessione di beni o servizi;
- gli enti e le associazioni che svolgono attività commerciale in via secondaria sono comunque obbligati alla presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi.
Scarica la circolare
Enti ed associazioni
Ricordiamo a tal proposito che con il provvedimento 16 aprile 2010 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli INTRA 12 ed INTRA 13 destinati agli enti non commerciali per dichiarare e versare l’IVA sugli acquisti effettuati in ambito intracomunitario o da soggetti non stabiliti in Italia.
I nuovi modelli recepiscono, peraltro, le novità sulla territorialità delle prestazioni di servizi introdotte dal D.Lgs. n. 18/2010.
Una delle maggiori novità dei nuovi modelli consiste nel fatto che gli stessi non sono più in formato cartaceo, ma possono essere presentati esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal contribuente;
- tramite intermediari abilitati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322/1998 (dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, etc.).
Secondo quanto previsto dal provvedimento di approvazione, i nuovi modelli sono utilizzati a partire dal 1° giugno 2010. Pertanto, il nuovo modello INTRA 12 troverà applicazione per gli acquisti registrati nel mese di maggio.
A tal fine, è previsto un periodo transitorio per gli acquisti registrati nei mesi da gennaio ad aprile 2010. Nelle “Motivazioni” del provvedimento direttoriale viene specificato che le dichiarazioni relative ai mesi da gennaio ad aprile 2010 vanno ripresentate integralmente solo se nel medesimo periodo sono state poste in essere operazioni i cui dati non potevano essere esposti nel (vecchio) modello INTRA 12 approvato con decreto 16 febbraio 1993.
INTRA 12
Il modello INTRA 12 va compilato dagli enti non commerciali non soggetti passivi, che hanno effettuato acquisti intracomunitari oltre il limite di 10.000 euro o che hanno optato per l’applicazione dell’imposta in Italia su queste operazioni, per dichiarare all’ufficio competente l’ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, l’ammontare dell’imposta dovuta e gli estremi del relativo versamento.
La dichiarazione deve essere presentata - ed il relativo versamento effettuato - entro il mese successivo a quello in cui l’acquisto è stato registrato (per i termini di registrazione degli acquisti intracomunitari, si veda l’art. 47, comma 3, D.L. n. 331/1993).
Il modello, inoltre, deve essere utilizzato anche:
- per gli acquisti intracomunitari effettuati dai produttori agricoli esonerati (di cui all’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972);
- per gli acquisti di beni e servizi effettuati da enti non commerciali soggetti ad IVA in Italia, quando l’imposta deve essere applicata dall’ente con il meccanismo del reverse charge. Infatti, l’art. 30-bis, D.P.R. n. 633/1972 – introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera r), D.Lgs. n. 18/2010 – stabilisce che gli enti non commerciali tenuti all’applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 7-ter, comma 2, lettere b) e c), D.P.R. n. 633/1972, relativamente alle operazioni di acquisto di beni e servizi realizzate nello svolgimento di attività non commerciali, per le quali hanno applicato l'imposta ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello stesso decreto, devono adempiere agli obblighi di registrazione, dichiarazione e versamento secondo le medesime modalità e termini previsti per gli acquisti intracomunitari di beni. Pertanto, il modello INTRA 12 deve essere utilizzato anche dagli enti non commerciali che applicano l’IVA in Italia per gli acquisti di beni e servizi da non residenti.
INTRA 13
Il modello INTRA 13 è riservato agli enti non commerciali non soggetti IVA che intendono effettuare acquisti intracomunitari cui si applica l’imposta e che, prima dell’acquisto, devono dichiararlo al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro (cfr. art. 38, comma 5, lettera c, D.L. n. 331/1993), gli acquisti intracomunitari operati dai predetti enti non sono soggetti ad IVA in Italia, semprechè non sia stata esercitata l’opzione per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 6, del citato D.L. n. 331/1993).
Ai fini del controllo circa il superamento della citata soglia è previsto che l’ente, mediante presentazione del modello INTRA 13, dichiari all’ufficio competente in relazione al domicilio fiscale e anteriormente all’effettuazione di ogni acquisto intracomunitario, l’ammontare dell’acquisto in corso nonché l’ammontare complessivo degli acquisti effettuati nell’anno.
Al superamento del limite di 10.000 euro, al solo fine del pagamento in Italia dell’IVA sugli acquisti intracomunitari di beni, è necessario richiedere l’attribuzione del numero di partita IVA mediante la presentazione del modello anagrafico AA7.
A partire dal momento in cui l’Ente ottiene la partita IVA, lo stesso deve applicare l’IVA sulle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti all’estero, quando la prestazione è soggetta ad IVA in Italia, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972.

martedì 22 giugno 2010

Studi di settore: Circolare delle Entrate 18 giugno 2010 n. 34

Nella Circolare 18 giugno 2010, n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato le principali novità in materia di studi di settore.
In particolare, il Provvedimento ha chiarito che:
- per il periodo di imposta 2009 sono stati approvati i primi studi di settore realizzati su base regionale;
- è in fase di preparazione un nuovo software che permetterà ai contribuenti di comunicare all'Agenzia le giustificazioni per eventuali scostamenti dagli studi, "effettuando la trasmissione delle relative informazioni";
- per talune attività lo stato di gravidanza e puerperio della titolare può causare una sensibile riduzione dei ricavi; gli uffici sono invitati a tener conto di tale situazione in caso di non congruità.
Studi di settore realizzati su base regionale
Dall'attività di analisi del territorio e delle sue specificità, infatti, sono nati tre indicatori "su misura", che consentono di differenziare l'applicazione degli studi e di adeguarli alla caratteristiche delle singole aree, rendendo questi strumenti dell'accertamento sempre più aderenti alla realtà economica in cui si muovono le imprese. Il primo indicatore, "livello di retribuzioni", è individuato a livello provinciale e considera quanto incide il costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi, in base alla specifiche realtà territoriali. Il secondo, "livello del reddito disponibile per abitante", invece, tiene conto della capacità dei contribuenti di produrre ricavi/compensi, in funzione dei diversi livelli di benessere e del tasso di sviluppo economico che caratterizzano il luogo in cui svolgono la loro attività. L'ultimo indicatore riguarda il "livello delle quotazioni immobiliari" e nasce in particolare per gli studi delle costruzioni e quelli di valorizzazione immobiliare, differenziando il territorio nazionale in base ai valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e aree territoriali.
"Costruzioni" apripista per gli studi su base regionale.
Lo studio delle costruzioni è il primo elaborato su base regionale, secondo il dettato della manovra d'estate 2008 (dl 112/2008). La regionalizzazione ha consentito di "localizzare" ben 408 differenti gruppi di imprese con caratteristiche omogenee, con altrettante conseguenti funzioni regionali di ricavo, definite in base a dimensione, struttura, modalità di acquisizione e realizzazione dei lavori, tipologia di attività e di clientela. Inoltre, secondo le linee operative dettate dal decreto Mef del 19 maggio 2009, gli Osservatori regionali, integrati con un rappresentante dell'Anci, sono entrati attivamente in campo nella valutazione dei risultati dei nuovi studi, con l'intento di calare questo strumento dell'accertamento sempre più nel territorio e garantirne un'effettiva elaborazione "su misura".
Correttivi
Sono quattro le tipologie di correttivi messe in campo. La prima categoria di interventi è relativa all'analisi della normalità economica per coloro che presentano una riduzione dei ricavi/compensi. I secondi correttivi sono quelli "specifici per la crisi", che adeguano ai suoi effetti i risultati degli studi. Per i professionisti che operano a prestazioni, ad esempio, questi interventi tengono conto del possibile aumento del peso degli acconti sul totale dei compensi, e sono nati mettendo in relazione l'andamento dei compensi dichiarati con il posizionamento nell'analisi di congruità e la percentuale di quelli relativi ad incarichi iniziati e completati nell'anno. Ci sono poi i correttivi congiunturali di settore, calcolati per singolo modello organizzativo, considerando la contrazione dei margini e il minor utilizzo degli impianti, per le imprese. Infine, la quarta linea d'azione riguarda i "correttivi congiunturali individuali", che interessano i soggetti non congrui che presentano una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati. In questo caso, i coefficienti congiunturali strutturali e territoriali vanno a cogliere il grado di crisi registrato dal singolo contribuente.
I nuovi correttivi sono il frutto di un accurato monitoraggio dell'impatto della crisi, basato sulla raccolta delle informazioni fornite dalle associazioni di categoria, a loro volta incrociate con i risultati delle analisi dei settori svolte da Banca d'Italia, Istat, Isae, Prometeia e altri istituti di ricerca di primaria importanza in campo economico aziendale. Particolare peso nell'attività di monitoraggio ha avuto anche l'analisi dei dati delle comunicazioni annuali Iva 2010 presentate dai contribuenti entro lo scorso mese di febbraio.

lunedì 21 giugno 2010

Manovra Finanziaria 2010: amministratori di società ed inps

La recente manovra finanziaria ha chiarito che i soci amministratori, anche se svolgono un’altra attività, sono assoggettati al contributo dovuto alla Gestione separata Inps.
La manovra Tremonti, inserendo una norma di interpretazione autentica, ribalta la recente sentenza della Corte di Cassazione, stabilendo che l’esclusione della doppia iscrizione Inps (socio e lavoratore) prevista dalla L. 662/1996 si applica esclusivamente con riferimento ai lavoratori autonomi che svolgono più attività come commercianti, artigiani o coltivatori diretti.
Riportiamo a seguito lo stralcio della norma:
Decreto-legge del 31 maggio 2010, n.78
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2010, n. 115 – Suppl. Ord. n.114)
Interventi in materia previdenziale
11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335.

venerdì 18 giugno 2010

RAEE: dal 18 giugno 2010 il ritiro nei negozi degli apparecchi elettrici ed elettronici

Da oggi, 18 giugno 2010, i commercianti di apparecchi elettrici ed elettronici dovranno ritirare quelli usati o non più funzionanti dismessi dal consumatore, qualora quest'ultimo acquisti dal medesimo negoziante un nuovo prodotto. Con la prevista formula “uno contro uno” quindi, frigoriferi, televisori, lavatrici, pc e quant’altro che verranno acquistati in un negozio danno diritto al ritiro presso il negozio del rifiuto tecnologico sostituito.
A tal fine, il commerciante dovrà acquisire l'autorizzazione indispensabile a garantire il ritiro del rifiuto tecnologico, c.d. RAEE.
Il medesimo dovrà, altresì, comunicare all'Albo gestori ambientali i luoghi in cui verrà effettuato il raggruppamento dei RAEE. Senza comunicazione il commerciante non è autorizzato al trasporto ed allo stoccaggio di rifiuti. Se lo fa il suo comportamento si configura come esercizio abusivo di un’attività di gestione di rifiuti ed il reato prevede anche sanzioni penali

giovedì 17 giugno 2010

Durc: aggiornamenti e precisazioni 2010

Amministrazione straordinaria e rilascio del DURC
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 10382/2010, precisa che è previsto l'obbligo da parte dell'INPS e dell'INAIL del rilascio del DURC alle grandi imprese commerciali insolventi in amministrazione straordinaria, anche se non hanno provveduto al versamento dei contributi e dei premi.
Secondo la nota ministeriale, infatti, lo stato di insolvenza non ha ripercussioni sulla regolarità contributiva, dato che l'impresa ha sospeso i pagamenti a seguito di disposizioni legislative; in veste di creditori privilegiati gli enti previdenziali devono aver avanzato richiesta nei termini di legge per il recupero del credito e devono rilasciare il DURC proprio in relazione alle somme vantate nei confronti dell'azienda
Appalto pubblico e verifica del DURC nei confronti dell'associazione consortile
Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 19/2010, fornisce chiarimenti riguardo la partecipazione ad appalto pubblico da parte di un'associazione temporanea di imprese (Ati), che costituisce una società consortile per l'effettuazione dei lavori appaltati.
In relazione ai pagamenti correlati allo stato di avanzamento dei lavori, la verifica del DURC da parte della stazione appaltante viene eseguita soltanto nei confronti della società consortile e delle eventuali subappaltatrici; viene, inoltre, ribadito che al momento dell'affidamento dei lavori la verifica va estesa a tutte le aziende che compongono l'associazione temporanea di imprese.
Edilizia: no al DURC alle imprese che superano il 3% di part-time
Con l'Accordo di Rinnovo del 19 aprile 2010 del CCNL per i dipendenti da industrie edili ed affini, le parti stipulanti sono intervenute anche in relazione alla concessione del DURC per il rispetto del numero massimo di rapporti a tempo parziale instaurabili.
In particolare il contratto, all'allegato 5 evidenzia come all'articolo 78 del CCNL venga aggiunto il seguente comma 10: "i contratti a tempo parziale eccedenti le percentuali sopra riportate (3%), impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data della delibera della CNCE di recepimento che obbliga l'adozione di tale criterio da parte di tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE stessa".
Verifica presentazione "DURC INTERNO" da parte delle DPL
Il Ministero del Lavoro, nella Nota n. 8667 del 12 maggio 2010, fornisce chiarimenti alla proprie Direzioni Provinciali in merito alle richieste, che pervengono da INPS e INAIL, di verificare l'avvenuta presentazione dell'autocertificazione ex art. 9 del D.M. 24 ottobre 2007.
Tutti i datori di lavoro che fruiscono di benefici devono aver presentato il c.d. "DURC interno" alle DPL competenti; tuttavia, osserva il Ministero, "la presentazione tardiva dell'autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso."

mercoledì 16 giugno 2010

Scadenze fiscali e previdenziali: 16 giugno 2010

RITENUTE
Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni nonchè su corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
ADDIZIONALI
Versamento addizionali regionali/comunali su redditi da lavoro dipendente del mese precedente
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente
IVA DICHIARAZIONE D'INTENTO
Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
RETTIFICA IVA
Versmaento rettifica detrazione IVA (unica soluzione o I rata) a seguito di adesione al regime dei minimi
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell'imposta sugli intrattenimenti del mese precedente
UNICO 2010 - PERSONE FISICHE/SOCIETÀ DI PERSONE
versamenti imposte risultanti dalla dichiarazione (periodo d'imposta 2009)
UNICO 2010 - SOGGETTI IRES
versamento imposte risultanti dalla dichiarazione (soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari)
DIRITTO ANNUAL E CAMERA DI COMMERCIO
Termine per il versamento del diritto camerale annuale
IMPOSTE SOSTITUTIVE
versamento imposte sostitutive per: - 1° o 2° o 3° rata per il riallineamento delle eccedenze extracontabili; - 2° rata (maggiorata del 3%) per la rivalutazione degli immobili delle imprese; - sostitutiva IRPEF/IRAP per soggetti in regime di minimi
CONTRIBUTI IVS - ARTIGIANI E COMMERCIANTI
versamento saldo 2009 e prima rata acconto 2010 sul reddito eccedente il minimale
GESTIONE SEPARATA INPS - PROFESSIONISTI
versamento saldo 2009 e prima rata acconto previdenziale 2010
CONTRIBUTI INPS MENSILI
Versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro d ei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI ENPALS MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI
Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS
Versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS MANODOPERA AGRICOLA
Ultimo giorno utile per il versamento dei contributi relativi alla manodopera agricola
ICI
versamento imposta dovuta per il 2010 (unica soluzione o prima rata)
CONSOLIDATO NAZIONALE
Presentazione telematica della comunicazione di opzione per il regime di tassazione del consolidato nazionale
LIBRO UNICO
scadenza delle registrazioni relative al mese precedente

martedì 15 giugno 2010

Versamento delle imposte 2010: 16 giugno prima scadenza per il pagamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010

Persone fisiche
Per le persone fisiche la scadenza di versamento delle imposte è fissata al 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Entro tale termine vengono pertanto versate le imposte a saldo dell’anno 2009 e come primo acconto per l’anno 2010.
Sono infatti tenuti al versamento dell’acconto Irpef le persone fisiche che nel periodo di imposta 2009 risultano a debito per un importo superiore a euro 51,65. La misura dell’acconto è pari al 99% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico) e deve essere versato:
-in un’unica soluzione entro il 30 novembre se l’importo dovuto è inferiore a euro 257,52;
-in due rate se l’importo dovuto (rigo RN34) è pari o superiore a euro 257,52, di cui:
la prima, nella misura del 40% di quanto dovuto, entro il 16 giugno 2010 o il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (prima rata: 39,60% dell’imposta anno precedente);
la seconda, nella misura del 60% di quanto dovuto, entro il 30 novembre 2010 (seconda rata: 59,40% dell’imposta anno precedente).
Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
La rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione e può riguardare anche solo alcuni importi (ad esempio è possibile rateizzare il saldo Irpef e versare, invece, in un’unica soluzione il primo acconto); non è rateizzabile l’acconto di novembre.
L’opzione per il pagamento rateale è effettuata in occasione del primo versamento mediante indicazione nell’apposito campo del Modello F24 del numero di rate prescelto e della rata che si sta versando.
Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nelle misura del 4%, gli interessi non vanno cumulati con l’imposta ma vanno versati con il loro apposito codice tributo.
Contribuenti non titolari di partita Iva
I contribuenti non titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/06/2010 le scadenze successive saranno 30/06/2010, 02/08/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 02/11/2010, 30/11/2010.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/07/2010 le scadenze successive saranno 02/08/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 02/11/2010, 30/11/2010.
Contribuenti titolari di partita Iva senza studi di settore
I contribuenti titolari di partita Iva che decidono di rateizzare il versamento delle imposte possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010 o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/06/2010 le scadenze successive saranno 16/07/2010, 16/08/2010, 16/09/2010, 18/10/2010, 16/11/2010.
Nel caso di pagamento rateale con la prima rata al 16/07/2010 le scadenze successive saranno 16/08/2010, 16/09/2010, 18/10/2010, 16/11/2010.
L’acconto Irap corrisponde al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66, e va versato alle stesse scadenze previste per gli acconti Ires.
Società di persone senza studi di settore
Anche nel caso delle società di persone la scadenza di versamento delle imposte è al 16 giugno 2010.
L’acconto Irap, corrisponde al 99% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65, e va versato in due rate:
- la prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta a saldo del periodo oggetto della presente dichiarazione (il versamento della prima rata non è dovuto se d’importo non superiore a euro 103). Il versamento della prima rata di acconto può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo ai predetti termini con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, pari al residuo 60%, entro il 30 novembre 2010
Anche nel caso delle società di persone, l’Irap risultante dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) può essere versata in un’unica soluzione o rateizzata in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
Come per le persone fisiche titolari di P.Iva, la rateizzazione può iniziare al 16/06/2010 o al 16/07/2010 con la maggiorazione dello 0,40%, e deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della, non è rateizzabile l’acconto di novembre
Società di capitali senza studi di settore
Per le società di capitali, il versamento delle imposte a saldo e come primo acconto Ires/Irap, è legato alla chiusura del periodo di imposta, dovendo avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo a tale data.
I soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, così come quelli che lo hanno chiuso nel mese di dicembre 2009 sono chiamati ad effettuare il versamento entro il 16 giugno 2010.
Le imprese che approvano il bilancio oltre il termine dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 2364 c.c., versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’Ires e all’Irap, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
In caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine del 180° giorno dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve, comunque, essere effettuato entro i termini «ordinari» (16 giugno, che diventa 16 luglio nel caso vi fossero state le condizioni per il differimento dei termini di approvazione).
I termini per il versamento delle imposte possono in ogni caso essere differiti di trenta giorni, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Le imposte risultanti dalla dichiarazione (a saldo e primo acconto) possono essere versate in un’unica soluzione o possono essere rateizzate in un numero definito di rate di pari importo scelto dal contribuente.
I contribuenti (con esercizio coincidente con l’anno solare), che decidono di rateizzare il versamento delle imposte, possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 16 giugno 2010, o entro il 16 luglio 2010 con la maggiorazione dello 0,40%.
Come per gli altri contribuenti con P.Iva la rateizzazione deve in ogni caso concludersi entro il mese di novembre dell’anno di presentazione della dichiarazione, non è rateizzabile l’acconto di novembre.
La misura dell’acconto è pari al 100% dell’imposta a saldo relativa all’anno precedente (cd. metodo storico), quale risulta dal rigo RN17, Mod. Unico 2010 SC a prescindere dal risultato a debito o a credito della dichiarazione.
L’acconto non è dovuto se il rigo in questione presenta un importo non superiore a euro 20,66 ed è dovuto in un’unica soluzione, entro i termini previsti per il versamento del secondo acconto, se non è superiore a euro 257,50.
Nel caso in cui l’ammontare sia maggiore di euro 257,50, l’acconto va versato in due rate determinate nelle seguenti misure:
- 40% a titolo di primo acconto;
- 60% a titolo di secondo acconto.
L’acconto Irap corrisponde al 100% dell’importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66, e va versato alle stesse scadenze previste per gli acconti Ires.
Persone fisiche, società di persone e società di capitali con studi di settore
Con l’approvazione del DPCM del 11/06/2010 per la proroga dei versamenti di Unico 2010, sono stati concessi venti giorni in più per il versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Passa, infatti, dal 16 giugno al successivo 6 luglio il termine per i versamenti da Unico 2010, senza applicazione della “canonica” maggiorazione dello 0,40%, che scatterà per i pagamenti effettuati dal 7 luglio al 5 agosto 2010.
Lo slittamento di 20 giorni dei versamenti relativi ad Unico, come già avvenuto nel 2007 e nel 2009, per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore è stato concesso a causa dei ritardi nell’elaborazione e nella diffusione del software di GERICO 2010 e degli studi di settore ad esso collegati.
In particolare con lo spostamento di 20 giorni, la scadenza del:
- 16 giugno slitta al 6 luglio 2010;
- 16 luglio slitta al 5 agosto 2010 (con maggiorazione dello 0,40%).
Il provvedimento, è valido solo per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore e pertanto per tutti gli altri soggetti rimangono vigenti le scadenze attuali.

lunedì 14 giugno 2010

ICI 2010: il 16 giugno scade il termine per l’acconto

Mercoledì 16 giugno è l'ultimo giorno utile per pagare, senza sanzioni, la prima rata dell'Ici 2010. L'imposta comunale sugli immobili, diventata ormai un ricordo per le abitazioni adibite ad abitazione principale (a meno che non siano case di lusso), interessa ancora molti contribuenti e può essere pagata in due tempi: l'acconto, da versare entro il 16 giugno, e il saldo, con scadenza 16 dicembre.
Le esenzioni
L'esenzione più importante, naturalmente, è quella relativa all'abitazione principale (decreto legge 93/2008), che lascia però fuori gli immobili di lusso, accatastati nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Si tratta, in pratica, di abitazioni di tipo signorile, ville, castelli e palazzi di pregio artistico e storico. Rimane invariato, invece, per essi, il diritto ad usufruire della detrazione prevista per la casa di effettiva residenza, pari a 103,29 euro in via ordinaria, ma il Comune può decidere di maggiorare lo sconto.
Niente Ici, inoltre, nei limiti stabiliti dall'ente locale, per cantine, box, posti auto e pertinenze connesse all'appartamento che non sconta il tributo.
Le amministrazioni hanno, infatti, margini di autonomia ("potestà regolamentare") nell'applicazione dell'imposta (articolo 59 del Dlgs 446/1997). Possono, ad esempio, con propria delibera, decidere di equiparare altri tipi di fabbricati alle abitazioni principali, stabilire termini diversi per i versamenti in situazioni particolari, concedere agevolazioni per chi recupera immobili inagibili o installa impianti ad energia rinnovabile, possono, infine, esentare dall'imposta il proprietario che concede gratuitamente l'uso dell'immobile a un parente (stabilendo il grado di parentela) che, a sua volta, lo utilizza come residenza abituale ed effettiva.
Ancora niente Ici per l'ex abitazione principale, non affittata, di anziani e disabili che risiedono attualmente in case di riposo o istituti di cura.
Stesso trattamento per i separati e i divorziati proprietari non assegnatari dell'immobile coniugale, a meno che non siano in possesso di un altro appartamento, nello stesso comune, utilizzato come "prima" casa.
Tenuti al pagamento dell'imposta comunale sugli immobili sono:
•i proprietari di fabbricati, di aree edificabili e di terreni agricoli situati nel territorio dello Stato, a meno che non rientrino nelle categorie esentate dalla legge 93/2008
•i titolari dei diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni
•i locatari in leasing
•i concessionari di aree demaniali.
Il calcolo
Calcolare l'ammontare dell'acconto Ici è semplice. Il punto di partenza è la base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale del bene, rivalutata del 5% e moltiplicata per coefficienti che si differenziano in base al tipo di immobile:
•140 per il gruppo catastale B (scuole, biblioteche, uffici pubblici, ecc.)
•100 per i gruppi catastali A (abitazioni)e C (magazzini, laboratori, box, ecc.), escluse le categorie A/10 e C/1
•50 per gli immobili classificati nel gruppo D (alberghi, teatri, capannoni, ecc.) e quelli della categoria A/10 (uffici e studi privati)
•34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
•A questo punto, l'importo ottenuto, ovvero l'imponibile, deve essere moltiplicato per l'aliquota Ici stabilita dal Comune, aliquota che può oscillare tra il 4 e il 7 per mille, raggiungendo quota 9 per mille in caso di appartamenti tenuti sfitti.
•Il quantum da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% della somma ottenuta diminuita delle detrazioni previste.
•Comunque, per determinare l'acconto il calcolo è ancora più semplice: basta dividere per due l'imposta totale dovuta per il 2009, sempre che l'immobile sia stato posseduto per l'intero anno; altrimenti, occorre rapportare quanto versato ai 12 mesi e pagarne la metà. A dicembre, con il saldo, si rifaranno i conti secondo l'aliquota stabilita dall'amministrazione comunale per il 2010 e si provvederà al conguaglio.
Il pagamento
Il modo più pratico per versare l'acconto è senz'altro il modello F24, che consente di pagare in un sol colpo l'Ici per immobili situati in comuni diversi e di compensare l'imposta con altri tributi, compresi i crediti Irpef. L'F24 può essere inoltrato attraverso banche convenzionate, agenzie postali, agenti della riscossione o per via telematica, modalità, quest'ultima, obbligatoria per i soggetti Iva. In caso la compensazione portasse a un importo da versare pari a zero, il modello va ugualmente presentato.
Questi i codici tributo da indicare secondo le tipologie:
•3901 - Ici per abitazione principale
•3902 - Ici per terreni agricoli
•3903 - Ici per aree fabbricabili
•3904 - Ici per altri fabbricati
•3906 - Ici - Interessi
•3907 - Ici - Sanzioni
In alternativa, i contribuenti possono sempre ricorrere al tradizionale bollettino rosa, da utilizzare presso gli uffici postali, le banche convenzionate e gli agenti della riscossione.
La sanzione prevista per il tardivo o mancato pagamento è pari al 30% dell'imposta dovuta. Se poi il contribuente regolarizza la sua posizione entro 30 giorni dalla scadenza tramite il ravvedimento "breve", per chiudere i conti è sufficiente un dodicesimo della sanzione ordinaria (2,5% dell'imposta non versata).
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 11 giugno 2010

Comunicazioni di anomalie per gli studi di settore per gli anni 2006-2007-2008: inviate 109.000 lettere ma molte sono errate per disfunzione del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate

Con Circolare 4 giugno 2010, n. 30, l'Agenzia delle Entrate aveva annunciato l'imminente invio di circa 109mila lettere, relative al triennio 2006-2008, che segnalano le anomalie emerse dai dati rilevanti comunicati per l'applicazione degli studi di settore.
Le lettere che arriveranno in questi giorni evidenziano le anomalie riscontrate negli studi di settore compilati dai contribuenti evidenziando:
- incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati negli studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel mod. UNICO;
- indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" superiore al doppio della soglia massima.
Con Nota 9 giugno 2010, tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha informato che a causa di una disfunzione informatica, si sono verificate alcune irregolarità con riferimento alle comunicazioni di anomalia relative agli studi di settore attinenti i beni strumentali, pertanto tali comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate non rappresentano fedelmente la situazione del contribuente e devono essere ignorate. In particolare, coloro che hanno ricevuto il modello T10 con la segnalazione di incongruenze fra la posizione fiscale e gli studi di settore, sono invitati a non tenerne conto nel caso in cui non vi sia una corrispondenza tra l'anomalia riscontrata e l'attività svolta.
I destinatari di questa comunicazione di anomalia non devono tenerne conto, in quanto riceveranno via raccomandata la comunicazione corretta che sanerà l'errore del sistema che ha generato segnalazioni di incoerenze inesistenti

Proroga per il pagamento delle imposte di Unico 2010: in arrivo il DPCM

È in fase di firma il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede lo slittamento di 20 giorni dei versamenti relativi ad Unico, come già avvenuto nel 2007 e nel 2009, per i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore a causa dei ritardi nell’elaborazione e nella diffusione del software di GERICO 2010 e degli studi di settore ad esso collegati.
In particolare si prevede lo spostamento di 20 giorni per la scadenza del:
•16 giugno che slitta al 6 luglio 2010;
•16 luglio che slitta al 5 agosto 2010 (con maggiorazione dello 0,40%).
Il provvedimento, qualora approvato, si applicherà solo ai soggetti ai quali si applicano gli studi di settore, dato il ritardo con il quale è uscita la versione definitiva del software Ge.ri.co. Pertanto per tutti gli altri soggetti rimangono vigenti le scadenze attuali.

mercoledì 9 giugno 2010

Flussi d'ingresso 2010 per lavoratori extracomunitari: nota n.8809/2010 del Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli affari esteri, con Nota n. 8809/2010, è intervenuto per fornire chiarimenti in merito al decreto di programmazione dei flussi d'ingresso 2010 per lavoro stagionale, che ha messo a disposizione un contingente di 80.000 unità per lavoro subordinato stagionale e 4.000 per lavoro autonomo.
In particolare, i chiarimenti riguardano alcuni passaggi operativi per la trattazione delle domande di visto per le due tipologie d'ingresso.
Fonte: Seac

martedì 8 giugno 2010

Studi di settore: in arrivo 109mila lettere per irregolarità degli studi di settore per gli anni 2006-2007-2008

Con Circolare 4 giugno 2010, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'imminente invio di circa 109mila lettere, relative al triennio 2006-2008, che segnalano le anomalie emerse dai dati rilevanti comunicati per l'applicazione degli studi di settore.
In pratica, la Circolare in esame chiarisce modalità e termini di invio delle comunicazioni in arrivo, raggruppando le anomalie riscontrate in quattro principali categorie:
- incoerenze di magazzino;
- mancata indicazione del valore dei beni strumentali;
- incongruenze nei dati dichiarati negli studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel mod. UNICO;
- indicatore "incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi" superiore al doppio della soglia massima.
In allegato alla Circolare sono inoltre contenuti i fac-simile di comunicazione distinti per tipologia di segnalazione

lunedì 7 giugno 2010

ICI 2010: GUIDA PRATICA - SCADENZA 16/06/2010

SOGGETTO PASSIVO
Sono soggetti passivi dell'imposta, anche se non residenti nel territorio dello Stato, i titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché il locatario degli immobili concessi in locazione finanziaria (comunemente denominata leasing) e il concessionario di aree demaniali.
OGGETTO DELL'IMPOSTA
Costituiscono oggetto dell'imposta gli immobili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa, così elencati:
1) fabbricato:
l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano,
considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato; i fabbricati ex-rurali, dalla data in cui viene meno almeno uno dei requisiti per il riconoscimento della ruralità.
2) area fabbricabile:
l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione. L'edificabilità dell'area, eventualmente attestata dall'ufficio tecnico comunale su richiesta del contribuente, non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale, semplicemente adottato dal Comune, ancorché non ancora approvato dalla Regione.
• Nel caso di demolizione di fabbricato o di interventi di ristrutturazione, risanamento e restauro conservativo di un fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato.
• Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.
3) terreni agricoli:
il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d’impresa).
ESENZIONI
Sono esenti dall’imposta oltre agli immobili di cui all’art. 7 del D.Lgs. 504/1992 anche i fabbricati che soddisfano tutti i requisiti di ruralità previsti dall’art. 9 del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito nella L. 133/1994 e s.m.i.
L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
A partire dall’anno 2008, ai sensi del D.L. 93/2008 convertito nella Legge 126/2008 sono esenti dall’imposta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo come definite dal D.Lgs. 504/92, nonché quelle ad esse assimilate dal Regolamento comunale vigente, ad eccezione delle abitazioni accatastate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9 per le quali continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni deliberate per le abitazioni principali. L’esenzione non si applica alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; in questo caso continuano ad applicarsi le aliquote e detrazioni previste per le abitazioni principali a condizione che non risultino locate.
ABITAZIONE PRINCIPALE
Per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del contribuente e dei suoi familiari posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale. Si considerano assimilate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dall’ATER;
c) le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
Le circostanze di cui ai punti a), b), c) e d) dovranno risultare da apposita dichiarazione da presentare entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I.
Si ricorda che con la legge n. 244 del 24 Dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) “il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale".
Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (C6=garage, box o posto auto; C7=tettoia; C2=cantina) anche se distintamente iscritte in catasto.
BASE IMPONIBILE
La base imponibile dell'Imposta si determina nei seguenti modi:
1) Fabbricati:
rivalutando la rendita catastale dell’immobile del 5% e quindi moltiplicandola per:
a) 140 relativamente alla categoria B
b) 100 relativamente alle categorie A e C (escluso A10 e C1)
c) 50 relativamente alle categorie D e A10
d) 34 relativamente alla categoria C1 (Negozi)
Es.) Rendita Catastale = € 620,00
Base Imponibile = (€ 620,00 + (€ 620,00 x 5%)) x 100 = € 65.100,00
Per i fabbricati di categoria “D”, non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese, la base imponibile è costituita dal valore contabile applicando i coefficienti di rivalutazione aggiornati annualmente dal Ministero delle Finanze.
2) Aree fabbricabili
il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili.
3) Terreni agricoli:
rivalutando il R.D. risultante in catasto del 25% e quindi moltiplicandolo per 75.
Es.) R.D. = € 6,43 Base Imponibile = (€ 6,43 + (€ 6,43 x 25%)) x 75 = € 603,00
DETRAZIONI E RIDUZIONI
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.
Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione.
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei casi in cui l’imposta è dovuta (cittadini A.I.R.E. ed abitazioni classificate nelle categorie A1, A8 e A9) si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 150,00 o euro 250,00 (vedi delibera di C.C.) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’immobile è adibito ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (vedi esempio successivo).
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA
L'imposta è determinata applicando alla base imponibile (o valore) le aliquote in vigore nei vari comuni.
VERSAMENTI
I contribuenti devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta in due rate secondo le seguenti disposizioni:
- la prima, entro il 16 giugno 2010 (pari al 50% dell’imposta dovuta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni deliberate per l’anno 2009);
- la seconda, entro il 16 dicembre 2010 (pari al saldo dovuto per l’intero anno sulla base dell’aliquota e delle detrazioni del 2010, comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata);
- unica soluzione, entro il 16 giugno 2010, utilizzando le aliquote e detrazioni dell’anno in corso.
Il pagamento deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
I versamenti non devono essere eseguiti quando l’importo complessivo annuo risulta inferiore o uguale a € 12,00.
I versamenti d'imposta devono essere effettuati tramite:
- Bollettino postale sul c/c intestato al Concessionario alla Riscossione indicato dal Comune in cui è situato l’immobile o sul c/c della Tesoreria del Comune.
- Mod. F24 presso qualsiasi sportello bancario o postale o in via telematica, rivolgendosi agli intermediari abilitati (CAAF e commercialisti) senza spese, con la possibilità di compensare eventuali crediti derivanti da altre imposte, fermo restando che non sono consentite compensazioni tra tributi comunale;
RAVVEDIMENTO OPEROSO
In caso di tardivo versamento dell'imposta, entro un anno dalla scadenza prevista, il contribuente può sanare spontaneamente la violazione versando:
- l'imposta dovuta;
- gli interessi legali calcolati solo sull’imposta ed in proporzione ai giorni di ritardo al tasso del 3% fino al 31.12.2009 e del 1% dal 1.01.2010;
- la sanzione amministrativa pari al 2,5% dell'imposta versata tardivamente entro i 30 giorni, oppure del 3% se versata dopo i 30 giorni ma entro l’anno.
DICHIARAZIONE
A decorrere dal 1 gennaio 2007 e' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fermo restando gli adempimenti attualmente stabiliti in materia di riduzioni ed i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non siano applicabili le procedure
telematiche. Le variazioni dovranno essere dichiarate con l’apposito modello di dichiarazione I.C.I. approvato dal Ministero delle Finanze che dovrà essere presentato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.

IRAP per i professionisti: sentenze della Cassazione

IRAP dei professionisti iscritti ad ordini professionali
Con Sentenza 16 ottobre 2009, n. 21989, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta, in tema di assoggettamento ad IRAP da parte dei professionisti.
In base a quanto disposto dalla Suprema Corte, un consulente iscritto ad un ordine professionale non paga necessariamente l'IRAP; tale iscrizione, infatti, non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento all'imposta regionale in quanto è necessario che "l'attività sia autonomamente organizzata, cioè presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo."
Anche in questo caso, pertanto, ai fini IRAP risulta determinante il discusso requisito dell'autonoma organizzazione.
IRAP per il professionisti associati
Con Sentenza 28 ottobre 2009, n. 22781, la Corte di Cassazione ha stabilito che il reddito di un professionista facente parte di uno studio associato deve essere assoggettato ad IRAP, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Infatti, l'esercizio in forma associata di una professione fa presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione "di strutture e mezzi, ancorchè di non particolare onere economico"; inoltre, l'intento di "avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilità nell'adempimento dell'attività", fa ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalità di ciascun componente dello studio.
IRAP per i professionisti che si avvalgono di mini-consulenze
Con Sentenza 10 novembre 2009, n. 23778, la Corte di Cassazione ha statuito che non è soggetto ad IRAP il commercialista che si avvale di consulenze occasionali di supporto alla sua attività professionale, fermo restando che tale circostanza deve essere valutata alla luce dell'entità complessiva delle somme corrisposte ai collaboratori.
Il requisito dell'autonoma organizzazione, infatti, non sussiste qualora un professionista si avvalga di consulenze particolari, le quali non possono implicare in via automatica l'utilizzo di personale dipendente.

venerdì 4 giugno 2010

Esoneri IRAP: assoggettabilità IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari

Con Circolare 28 maggio 2010, n. 28/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti l'assoggettabilità all'IRAP di agenti di commercio e promotori finanziari.
Secondo quanto evidenziato dalla Circolare, anche per questi soggetti andrà valutata caso per caso l'esistenza di autonoma organizzazione.
L'Agenzia delle Entrate si allinea in questa maniera con gli orientamenti della Corte di Cassazione, assimilando la posizione di agenti di commercio e promotori finanziari a quanto disposto in precedenza in materia di lavoro autonomo.

giovedì 3 giugno 2010

ICI su Magazzini e opifici: l’imposta si calcola sul canone di leasing

Con Sentenza 26 marzo 2010, n. 7332, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'imponibile ICI per gli immobili di categoria D (magazzini, opifici, etc.) acquisiti in leasing e non iscritti in catasto, è costituito dalla somma del prezzo di riscatto e dei canoni di locazione finanziaria previsti nel medesimo contratto.
Secondo i giudici, infatti, il valore del bene riscattato è dato dal totale dei corrispettivi, costituito dal prezzo di riscatto e da tutte le somme versate a titolo di canone o di maxicanone. Inoltre, "in mancanza di rendita iscritta in catasto, il valore, ai fini dell'Ici, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è dato [...] dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili [...]."
Ai fini della determinazione della base imponibile Ici, il valore del bene acquistato in leasing è da intendersi costituito non soltanto dal prezzo di riscatto ma anche dai canoni, nella parte in cui ne rappresentano un anticipato pagamento rateale.
La vicenda
Una Spa contestava dinanzi alla competente Ctp l'erronea determinazione dell'Ici fatta dal Comune, in relazione a un immobile industriale acquistato in leasing.
La Commissione respingeva il ricorso sulla base della considerazione che la base imponibile andava calcolata non soltanto sulla base del prezzo di riscatto, ma anche delle quote di prezzo contenute nei canoni della locazione finanziaria. Alle medesime conclusioni perveniva la Commissione tributaria regionale.
La sentenza della Corte
La Cassazione, che ha, come detto, rigettato il ricorso della società, ha così argomentato.
La fattispecie, dal punto di vista civilistico, era riconducibile all'ipotesi di leasing traslativo, che si distingue dal leasing di mero godimento principalmente per la circostanza che esso ha ad oggetto dei beni che alla scadenza del rapporto contrattuale conservano un residuo valore di utilizzo, superiore all'importo convenuto tra le parti ai fini dell'esercizio dell'opzione di acquisto; tale maggior valore è tenuto in considerazione e scontato tramite i canoni periodici, pattuiti tra le parti, che contengono anche una quota di prezzo.
Viceversa, il leasing di godimento riguarda abitualmente beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuo alla scadenza del rapporto contrattuale; pertanto, i canoni corrisposti si configurano alla stregua di corrispettivo per l'utilizzo dei beni stessi.
Inoltre, come già affermato dalla stessa Suprema corte (sentenza 25125/2006), l'opzione finale di acquisto non dà luogo alla conclusione di una fattispecie contrattuale distinta e autonoma, ma integra un accordo traslativo il cui fondamento causale è da ricercare nel contratto di leasing a monte.
Pertanto, il valore contrattuale del bene riscattato al termine dell'operazione è rappresentato dal totale dei corrispettivi, costituiti non soltanto dal prezzo di riscatto, ma anche da tutte le somme corrisposte in vigenza del rapporto di leasing a titolo di canone o di maxicanone, le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale.

Manovra correttiva: differimento per il versamento degli acconti IRPEF 2011 e 2012?

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125, contenente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", attribuisce, all'articolo 55, al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di rinviare, con apposito decreto, il termine per il versamento degli acconti IRPEF dovuti per gli anni 2011 e 2012.
Tale misura potrà riguardare, come accaduto per il differimento al 16 giugno 2010 del versamento del 20% dell'acconto 2009, anche i lavoratori dipendenti che presentano il Modello 730.
Dalla lettura del testo di legge parrebbe che il differimento in parola sia sin d'ora stabilito. Al Presidente del Consiglio competerebbe solamente l'individuazione, con apposito decreto, della nuova scadenza per il versamento dell'acconto e della misura percentuale interessata dalla proroga.
Fonte: Seac

martedì 1 giugno 2010

Manovra finanziaria: emersione delle case non iscritte al catasto

La manovra correttiva approvata in Consiglio dei Ministri il 26 maggio 2010 prevede interventi per la regolarizzazione degli archivi immobiliari.
Per gli immobili non censiti a catasto, o con dati catastali difformi da quelli reali per consistenza o destinazione, fino al 31 dicembre 2010 sarà possibile effettuare una dichiarazione di aggiornamento catastale che permetterà una sanatoria dal punto di vista fiscale. Dal punto di vista edilizio, "restano fermi i poteri di controllo dei comuni in materia urbanistica-edilizia e l'applicabilità delle sanzioni". Dal 2011 scatteranno i controlli catastali.
La stessa manovra dispone inoltre che dal 1° luglio 2010 sarà necessaria una dichiarazione di conformità catastale in caso di compravendite immobiliari e l'indicazione completa dei dati catastali degli immobili in caso di locazioni.
Fonte: Seac