martedì 31 gennaio 2012

Rateazione degli avvisi bonari 2012: ravvedimento anche per le rate tardive

Sono stati pubblicati i codici tributo (risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011) per sanare con ravvedimento i casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati (art. 36 bis DPR 600/1973) e formali (art. 36 ter del DPR 600/1973) delle dichiarazioni.
La pubblicazione dei codici tributo segue la novità introdotta dal decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011), nella parte in cui detta nuove modalità che regolano la decadenza dal beneficio della rateazione degli importi richiesti con le “comunicazioni di irregolarità”. Si tratta in sostanza di norme di maggior favore che consentono di regolarizzare piccole inadempienze che spesso sono frutto di dimenticanze oppure riguardano contribuenti che si trovano in momentanea difficoltà finanziaria (per esempio è il caso di un contribuente che ha onorato puntualmente la prima rata e due rate successive e paga con alcuni giorni di ritardo la quarta rata).
A seguito dei controlli automatizzati e formali i contribuenti possono beneficiare di una rateazione delle somme dovute secondo le seguenti modalità:
• in un massimo di 6 rate trimestrali,
• oppure, se l’importo è superiore a 5mila euro, in 20 rate trimestrali di pari importo.
Secondo le vecchie regole il mancato o tardivo (anche di un giorno) versamento di una sola delle rate previste alla scadenza indicata comportava la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il D.L 201/2011 è intervenuto sul tema, stabilendo che il beneficio della rateazione si perde:
• quando la prima rata non viene versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità;
• quando una rata successiva alla prima non sia pagata entro il termine di versamento di quella seguente.
In caso di pagamento tardivo di una rata (esclusa la prima) di un piano rateale relativo ad un avviso bonario il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso, pagando la sanzione ridotta unitamente agli interessi per il ritardato pagamento:
- di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint), se il pagamento avviene con un ritardo non superiore a 15 giorni;
- di 1/10 del 30% (3%), se il pagamento avviene entro 30 giorni;
- di 1/8 del 30% (3,75%), se il pagamento avviene successivamente al predetto termine di 30 giorni (e ovviamente entro il termine di pagamento della rata successiva).
Il meccanismo del ravvedimento consente di conservare il beneficio della rateazione a condizione che il versamento sia effettuato entro la scadenza della rata successiva.
Il pagamento oltre i termini consentiti (anche di una sola rata) dalla disposizione in esame implica:
- il disconoscimento della dilazione con iscrizione delle somme dovute a ruolo;
- la sanzione per omesso versamento (contestata originariamente con avviso bonario) nella misura del 30% con decurtazione di quanto già versato a titolo di sanzioni e interessi.
La novità in commento decorre dal 28 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione), ed è estesa anche alle rateazioni in corso a tale data. Il concetto di “rateazione in corso” , a parere di chi scrive, va inteso in senso ampio. Vale a dire che la disposizione in esame riguarda le rate in corso nonché le rate scadute in precedenza e pagate con ritardo entro la data della scadenza della rata successiva contestate con cartella di pagamento e anche le “rate in giudizio” in riferimento alle quali a seguito della notifica della cartella di pagamento è sorto un contenzioso. Se a seguito del tardivo versamento per pochi giorni di una rata, il contribuente si è visto recapitare una cartella di pagamento oppure ha intrapreso la strada del contenzioso, allora tali contribuenti possono avvalersi della norma di maggior favore sopravvenuta presentando una domanda di sgravio, un ricorso, una memoria a seconda dello stato in cui si trova il procedimento.
E’ il caso di precisare che la normativa più favorevole non è applicabile ai “rapporti esauriti” dal punto di vista giuridico (cartella non impugnata, sentenza passata in giudicato).
I codici tributo, da riportare nella sezione “Erario” dell’F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con la specificazione dell’anno di riferimento, nel formato “AAAA” e del codice atto, sono i seguenti:
• “8929”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE ”
• “1980”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi degli artt. 36-bis DPR n. 600/73 e 54-bis DPR n. 633/72- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 - INTERESSI”
• “8931”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale- art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”
• “1981”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata relativi ad indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e alle prestazioni in forma di capitale – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”
• “8932”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”
• “1982”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito della liquidazione delle imposte sui redditi relative ad arretrati e simili – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”
• “8933”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – SANZIONE”
• “1983”, denominato “Ravvedimento su importi rateizzati a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell’art. 36-ter DPR n. 600/73 – art. 3-bis,c. 4bis, d.lgs. n. 462/97 – INTERESSI”.

lunedì 30 gennaio 2012

Canone Rai 2012: pagamento entro il 31/01/2012

Centododici euro, a tanto ammonta il costo dell’abbonamento per il 2012, anche dilazionabile in due rate semestrali o in quattro trimestrali. Esenti gli over 75 con redditi bassi
È un’imposta sul possesso e il termine per il versamento senza sanzioni scade martedì 31 gennaio 2012.
Quest’anno, il costo dell’abbonamento Rai è pari a 112 euro, 1,50 euro in più rispetto al 2011. Tale importo va preso in considerazione esclusivamente se ci si mette in regola entro fine mese, altrimenti sono previsti sanzioni e interessi, le prime variano in relazione al ritardo. In particolare, se l’adempimento viene effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza ordinaria, la penalità è pari a 1/12 del canone (4,41 euro). Con ritardo superiore a 30 giorni, invece, la sanzione ammonta a 1/6 di 112 (8,82 euro) per ogni semestre.
Oltre i sei mesi, scattano anche gli interessi di mora, calcolati nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto.
Volendo, l’importo può essere anche rateizzato in:
• due rate semestrali di 57,16 euro ciascuna, con scadenza, la prima martedì 31 gennaio, la seconda il 31 luglio
• quattro rate trimestrali di 29,76 euro, da versare entro l’ultimo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.
In linea di massima, la generalità dei contribuenti che possiede almeno un televisore deve pagare l’abbonamento alla Tv. Esiste però una categoria di cittadini che, se in possesso di determinati requisiti, gode dell’esenzione: si tratta delle persone che hanno compiuto almeno 75 anni d’età. Ma il dettaglio anagrafico non è sufficiente; ai fini dell’agevolazione, infatti, questo si deve accompagnare anche a un limite di reddito annuo. In sostanza, l’anziano deve possedere un reddito che, insieme a quello del coniuge convivente, non supera complessivamente i 6.713,98 euro annui. In più, il richiedente non deve convivere con soggetti diversi dal coniuge che siano titolari di un reddito proprio.
Le poste da includere nel calcolo complessivo del reddito sono:
• la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell’interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all’anno precedente a quello per cui si chiede l’esonero dal pagamento
• i redditi soggetti a imposta sostituiva o a ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
• le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
• i redditi di fonte estera non tassati in Italia.
Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:
• i redditi che non scontano l’Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
• il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
• i redditi soggetti a tassazione separata.
Riepilogando, per aver diritto all’esenzione annuale, bisogna compiere i “fatidici” 75 anni nel termine di scadenza semestrale del canone (31 gennaio o 31 luglio) e presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino. Tutto ciò, per consentire all’Amministrazione finanziaria di effettuare gli opportuni controlli.
Il modulo da utilizzare è, disponibile sul sito internet delle Entrate
I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell’ipotesi di primo accesso all’agevolazione, sono il 30 aprile dell’anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.
Il peso del canone, poi, si fa sentire meno quando a pagarlo sono i pensionati con un reddito annuale non superiore a 18mila euro. Questi, se hanno presentato idonea richiesta al proprio ente previdenziale entro il 15 novembre, versano il tributo in 11 mensilità, che verranno trattenute direttamente sulla pensione e certificate nel Cud.
Il pagamento del canone può essere effettuato con svariate modalità. La prima, quella classica, utilizzando il bollettino di conto corrente postale 3103, inviato a tutti gli utenti dal Sat (Sportello abbonamenti Tv). In alternativa, i contribuenti possono rivolgersi alle tabaccherie o alle banche (anche presso gli sportelli bancomat), oppure telefonare al servizio Taxtel al numero verde 800.191.191, collegarsi a Internet anche tramite smart phone e tablet (in questi ultimi due casi, è necessario essere in possesso di carta di credito).
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 27 gennaio 2012

Spesometro 2010: guida alla scadenza del 31/01/2012

Riepiloghiamo le notizie salienti relative alla Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (Spesometro): termini, soggetti obbligati, soggetti esclusi, operazioni oggetto ed operazioni escluse, limiti, sanzioni, integrazioni e modalità di adempimento.
Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 186218 del 21 dicembre 2011 la presentazione della Comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA (c.d. Spesometro) è stata rinviata al 31 gennaio 2012.
Com’è noto, la proroga interessa tutte le operazioni rese e ricevute nell’anno d’imposta 2010 di importo pari o superiore ad Euro 25.000,00 al netto di IVA limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura.
Il precedente termine era fissato al 31 dicembre.
Rimane ad oggi confermato il termine del 30 aprile 2012 per le operazioni relative all’anno d’imposta 2011 di importo pari o superiore ad Euro 3.000,00 se oggetto di fatturazione o di Euro 3.600,00 in caso di corrispettivo.
Sono obbligati alla presentazione della Comunicazione:
• le imprese individuali
• gli esercenti arti/professioni in forma autonoma o associata
• le imprese familiari ed aziende coniugali
• le imprese agricole di cui all’art. 2135 del c.c.
• le società di persone, di capitali, di armamento, di fatto con attività commerciale, consortili, cooperative e di mutua assicurazione
• gli enti pubblici e privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale
• le società estere rappresentate in Italia
• le stabili organizzazioni di soggetti non residenti
• i soggetti non residenti che si sono identificati ai fini IVA
• i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti
• gli esercenti attività di impresa e/o di lavoro autonomo che aderiscono alle Nuove iniziative produttive
• i curatori fallimentari e commissari liquidatori
• i Contribuenti minimi che fuoriescono dal regime per superamento della soglia dei ricavi (Euro 45.000,00)
Sono invece esclusi:
• i Contribuenti minimi
• gli enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91
• le società di capitali non lucrative esercenti attività sportiva dilettantistica che si avvalgono del regime di cui alla legge 398/91
• gli imprenditori agricoli in regime di esonero
Oggetto della Comunicazione sono tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA, emesse o ricevute, imponibili, non imponibili o esenti, comprese le operazioni non imponibili di cui all’art.8 c.1 lett. c) del DPR 633/72 (con utilizzo del plafond).
Sono pertanto escluse:
• le operazioni effettuate da cedenti o prestatori non soggetti passivi IVA
• le operazioni che non costituiscono né cessioni di beni, né prestazioni di servizi, ai sensi dell’art.2 c.3 e dell’art.3 c.4 DRP 633/72 (es. cessioni di denaro o di crediti, prestiti obbligazionari, ecc.)
• le operazioni fuori campo IVA
• le cessioni all’esportazione dirette, comprese le triangolazioni, di cui
• le operazioni i cui incassi avvengono con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici – carte di credito, carte di debito, carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione art.7 c.6 DPR 605/1973 – per le operazioni svolte nei confronti di privati (D.L. 70/2011).
Come specificato nel D.L. 78/2010, dovranno essere comunicate “.. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a Euro 3.000,00 al netto dell’IVA. Per le operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, il predetto limite è elevato ad Euro 3.600,00 al lordo dell’IVA applicata …”.
Nel limite di Euro 3.000 per le operazioni soggette ad IVA, rileva anche il contributo integrativo versato alla Cassa Previdenza che, pur non concorrendo alla base imponibile IRPEF, concorre alla base imponibile IVA.
Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione, locazione anche finanziaria e per i contratti dai quali derivano corrispettivi periodici è necessario considerare il totale dei corrispettivi nell’anno solare.
Il regime sanzionatorio connesso all’eventuale omessa trasmissione ovvero all’invio contenente dati incompleti o non veritieri, deve essere individuato facendo riferimento alle disposizioni contenute nell’art. 21 del D.L. 78/2010.
La disposizione citata prevede espressamente che per l’omissione delle comunicazioni ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all’articolo 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e quindi una sanzione compresa tra un minimo di € 258 ed un massimo di € 2.065.
In pratica, sarà irrogabile la sanzione prevista per chiunque ometta ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria.
Resta ferma la facoltà per il contribuente che abbia commesso eventuali violazioni di beneficiare della definizione agevolata di cui all’art. 16 comma 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede la riduzione ad un terzo della sanzione irrogata che, avendo riguardo all’importo minimo, è pari a € 86.
Il punto 4 del Decreto precisa che per individuare gli elementi informativi da comprendere nella comunicazione si deve fare riferimento al momento della registrazione determinato ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e solo qualora tale registrazione non sia obbligatoria ai fini IVA ed in concreto non venga effettuata, si dovrà fare riferimento al momento di effettuazione dell’operazione determinato in base all’art. 6 del D.P.R. 633/1972.
Conseguentemente se, ad esempio, il contribuente ha acquistato delle materie prime la cui fattura di acquisto riporta la data del 09/12/2010, ma la registrazione del documento viene effettuata ai fini IVA nel mese di febbraio del 2011, i dati dell’operazione dovranno essere contenuti nella comunicazione relativa a tale ultima annualità e la trasmissione dovrà essere eseguita entro il 30 aprile 2012.
È consentito inviare una dichiarazione integrativa a correzione di quella originariamente trasmessa (sostitutiva); tuttavia la possibilità è subordinata alla sussistenza di una serie di condizioni individuate dal Decreto attuativo.
In particolare il punto 4.4 prevede che “è consentita la trasmissione di una comunicazione in sostituzione di un’altra precedentemente inviata, purché essa si riferisca al medesimo periodo temporale e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati”.
I soggetti tenuti all’adempimento potranno inviare la Comunicazione tramite il servizio telematico Entratel, per il tramite di un intermediario abilitato, ovvero direttamente tramite il canale Fisconline.

Bollo auto 2012: scadenza al 31 gennaio 2012

Da quest’anno, soprattassa per le vetture oltre i 185 kw. Per i pagamenti effettuati fuori termine, sanzione dal 3 al 30 per cento a seconda del ritardo, oltre agli interessi
Entro fine mese chiamata in cassa per gli automobilisti con il bollo in scadenza a dicembre 2011 o che hanno immatricolato l’auto fra il 22 dicembre scorso e il 21 gennaio. Le vetture di potenza superiore a 185 kw, da quest’anno, scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni chilowatt eccedente il limite indicato.
Chi deve pagare
I veicoli interessati sono le auto con potenza superiore a 35 kw e i motocicli. Per i soli residenti in Lombardia e Piemonte, la scadenza per i veicoli immatricolati in questo mese è fissata al 29 febbraio. Questo perché la competenza sulle tasse è affidata alle Regioni che, con proprie delibere, possono tra l’altro aumentare le tariffe base fino al 10% all’anno e stabilire esenzioni o agevolazioni particolari per tipologie di veicoli o di alimentazioni.
2012: superbollo e riduzioni
Le vetture di potenza superiore a 185 kW scontano un’addizionale erariale di 20 euro per ogni kilowatt eccedente il limite indicato, come previsto dal “decreto salva Italia” (articolo 16, Dl 201/2011). Il superbollo è modulato in funzione dell’anzianità del mezzo. È, dunque, ridotto al 60% dopo 5 anni, al 30% dopo 10 e al 15% dopo 15. Passati vent’anni dalla data di costruzione, nulla è dovuto.
Dove pagare
La tassa può essere versata presso gli uffici postali, i tabaccai, le banche, gli uffici dell’Aci, le agenzie di pratiche auto, oppure on line.
Come calcolare l’importo
Per definire l’ammontare del bollo, sul sito delle Entrate è disponibile un’applicazione che permette di calcolare la tassa dovuta utilizzando due modalità: o in base ai dati tecnici inseriti (potenza espressa in kW o cv, direttiva euro, regione di immatricolazione, tipologia del veicolo) o attraverso la targa. Nella seconda ipotesi, in caso di tardività, il software determina anche sanzione e interessi.
Che succede se si paga in ritardo?
Per chi non rispetta il termine, è prevista una penale che va dal 3% al 30%, più gli interessi di mora. Se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, deve essere versata la sanzione ridotta al 3%. Oltre il trentesimo giorno, ma entro un anno dal termine, si passa al 3,75%. Superato l’anno di ritardo, il ravvedimento non è più possibile e deve essere corrisposta la sanzione piena del 30%. In ogni caso, la ricevuta va conservata per 5 anni, per poter verificare, ed eventualmente contestare, possibili richieste di arretrati.
Fonte: fisco oggi

mercoledì 25 gennaio 2012

Autoliquidazione INAIL 2012: novità sulle procedure on line e sulla riduzione del premio

Con la recente nota del 13 gennaio 2012, l’INAIL ha fornito le istruzioni operative per i prossimi adempimenti in materia di autoliquidazione annuale dei premi dovuti all’Istituto assicuratore, soffermandosi sugli aspetti telematici, sull’addizionale per il fondo vittime dell’amianto, sulle riduzioni contributive e la rateazione dei versamenti.
La nota in esame fa seguito alla precedente circolare n. 1/2012, con la quale si informa che da quest’anno l’autoliquidazione INAIL sarà esclusivamente telematica, in linea con il ben noto processo di telematizzazione dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali disposto dall’art. 38, comma 5 del DL n. 78/2010.
In via preliminare, si ricorda che il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive è fissato al prossimo 16 marzo, fermo restando che i premi devono comunque essere pagati entro il 16 febbraio 2012.
La dichiarazione telematica dovrà essere effettuata utilizzando i servizi telematici sul sito www.inail.it – Punto Cliente, “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, disponibili già dallo scorso 13 gennaio, e “AL.P.I. on line”, che sarà disponibile entro i prossimi giorni con i coefficienti di rateazione aggiornati al tasso di interesse del debito pubblico 2011 di prossima pubblicazione. Per quanto riguarda le eventuali dichiarazioni delle retribuzioni inviate su cartaceo, saranno le stesse sedi territoriali INAIL a contattare gli utenti per informarli sulle nuove modalità di trasmissione delle dichiarazioni e chiedere di trasmetterle nuovamente per via telematica, fornendo ogni assistenza utile.
Tornando alla nota in esame, l’INAIL ricorda che l’addizionale fondo vittime dell’amianto a carico delle imprese, per l’anno 2011 è stata fissata nella misura dell’1,03%, da applicare sia alla regolazione 2011, sia alla rata 2012. Nelle basi di calcolo del premio, inviate dall’INAIL entro il 31 dicembre 2011, l’obbligo di versare l’addizionale è evidenziato nell’apposito campo “Addizionale amianto L. 244/2007” con il valore “SI”.
Inoltre, sempre nel medesimo documento di prassi, si forniscono le percentuali di riduzione da applicare all’autoliquidazione 2011/2012, indicando il relativo codice identificativo nella procedura GRA Web.
Innanzitutto, si segnala la riduzione contributiva nella misura dell’11,50% prevista per il settore edile dall’art. 29, co. 2 del DL n. 244/95 (conv. L. n. 341/95), destinata ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, previo il possesso di determinati requisiti come, ad esempio, quelli per la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile.
Inoltre, è fissata nella misura del 14,70% la riduzione contributiva del premio speciale unitario dovuto per l’anno 2011 dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi che siano classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123.
Un’altra riduzione del premio INAIL riguarda le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché nelle acque interne e lagunari, ed è fissata nella misura dell’80% per la regolazione 2011 e del 60% per la rata 2012.
Invece, per quanto riguarda le imprese artigiane in regola con le norme sulla sicurezza e che non hanno avuto incidenti nel biennio 2009/2010, la riduzione per l’anno 2011 è fissata nella misura del 7,01% e si applica alla sola regolazione.
Tra le altre riduzioni di premio riportate nella nota, si segnalano anche quelle attribuite alle cooperative agricole e zootecniche operanti in zone montane (75%) e svantaggiate (68%). E ancora, le imprese con meno di 250 dipendenti che assumono dirigenti privi di occupazione, beneficiano della riduzione del premio nella misura del 50%.
Il beneficio della fiscalizzazione del premio, nelle misure del 50 e 100%, spetta anche a quelle aziende che avevano stipulato, entro il 31.12.2007, convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili, mentre il datore con meno di 20 dipendenti che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità, può beneficiare di uno sgravio del 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti. Invece, per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento, le retribuzioni da considerarsi ai fini del calcolo del premio sono ridotte del 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di specifiche condizioni previste dal DLgs. 276/2003.
Infine, nell’ultima parte della nota, l’INAIL precisa che il premio dell’autoliquidazione 2011-2012 può essere pagato in quattro rate di uguale importo, di cui la prima, senza interessi, da versare entro il 16 febbraio 2012 e le altre tre, in scadenza al giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2012, con applicazione di interessi. Il datore di lavoro che intende avvalersi per la prima volta del beneficio della rateazione deve comunicare tale volontà esclusivamente con modalità telematiche
Fonte: Eutekne

Sanatoria delle partite Iva inattive: termine prorogato al 2 aprile 2012

Il termine per usufruire della chiusura delle partite Iva inattive è stato spostato al 2 aprile 2012 (il 31 marzo previsto dalla norma scade di sabato) dal cosiddetto decreto mille-proroghe. La mini-sanatoria era scaduta il 4 ottobre 2011 ma il legislatore si era subito accorto che i tempi fissati dal D.L. n. 98/2001 (90 giorni dalla entrata in vigore del decreto) erano stati troppo brevi e molti contribuenti hanno appreso la notizia della possibilità di beneficiare della definizione a termini ormai scaduti.
L’articolo 29, comma 6 del D.L. n. 216/2011 riapre i termini concedendo, di fatto, altri 3 mesi di tempo. Per chiudere la partita Iva inattiva basterà pagare 129 euro mediante il modello F24 – elementi identificativi adoperando il codice tributo 8110.
Si ricorda che l’articolo 23, comma 23, del decreto-legge citato aveva introdotto la possibilità per i titolari di partita IVA di sanare la violazione derivante dalla omessa presentazione della dichiarazione di cessazione attività, versando una sanzione di € 129 (pari alla sanzione minima indicata nell’articolo 5, comma 6, primo periodo del d.lgs. n. 471 del 1997 (euro 516), ridotta ad un quarto) da effettuarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia dal 6 luglio 2011.
La modalità agevolativa è, quindi, consentita ai titolari di partita IVA che, sebbene obbligati, non abbiano tempestivamente presentato la dichiarazione di cessazione attività di cui all’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione si applica sempre che la violazione non sia stata già constatata con atto portato a conoscenza del contribuente.
La chiusura della partita IVA è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati ricavati dal modello di pagamento e confrontati con quelli contenuti nel sistema informativo, impostando la data di cessazione dell’attività al 31 dicembre dell’anno indicato dal contribuente nel modello di pagamento.
Al fine di realizzare una maggiore semplificazione degli adempimenti nonché di evitare di richiedere informazioni già in possesso dell’Agenzia delle Entrate, quest’ultima non ha posto a carico del contribuente ulteriori adempimenti da porre in essere.
In particolare, non è richiesta la presentazione della copia del pagamento effettuato agli uffici dell’Agenzia delle entrate, considerato che i dati dei pagamenti effettuati con il modello F24-Elementi identificativi (sia che vengano effettuati in modo telematico, sia presso banche o uffici postali) vengono acquisiti nel sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria.
Parimenti, non è richiesta la presentazione della dichiarazione di cessazione attività con il modello AA7/10 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9/10 (per le imprese individuali e i lavoratori autonomi) in quanto l’effettuazione del versamento nelle forme descritte sostituisce la presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 35 del DPR n. 633 del 1972.
Inoltre, per fruire dell’agevolazione è necessario che il soggetto non abbia esercitato attività di impresa o di arti e professioni e non abbia effettuato alcuna operazione nei periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività, da indicare nel modello di pagamento.
In presenza delle suddette condizioni richieste per la fruizione dell’agevolazione, con il versamento della sanzione ridotta sono sanate anche le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, in relazione ai periodi successivi all’anno di effettiva cessazione dell’attività risultante dal modello di pagamento.

DURC: la regolarità contributiva non è autocertificabile chiarimento Ministeriale del 16/01/2012

Il Ministero del Lavoro, con la Nota prot. n. 619 del 16 gennaio 2012, fornisce chiarimenti circa il Documento Unico di Regolarità Contributiva alla luce delle novità introdotte dall'art. 15, comma 1, lett. d) della Legge n. 183/2011, che introduce nel DPR n. 445/2000 l'articolo 44 bis: "Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".
Il Ministero afferma che, in sostanza, il DURC nei confronti della PA non è autocertificabile dal soggetto interessato, in quanto lo stesso è "una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali". Il Ministero, stante la definizione fornita, ribadisce il principio secondo il quale le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (in questo caso l'Ente previdenziale) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione e, quindi, afferma che la novità introdotta dall'articolo citato deve leggersi nella possibilità concessa alle PA di acquisire il DURC, e non un'autodichiarazione, da parte del soggetto interessato, e valutarne i contenuti secondo le modalità previste per le autodichiarazioni.
Fonte: seac

mercoledì 18 gennaio 2012

Decreto Salva Italia: aumento del bollo auto in scadenza il 31/01/2012

L'art. 16, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto salva-Italia", dispone l'aumento del "superbollo" auto; a decorrere dal 2012 l'addizionale sarà dovuta per i veicoli di potenza superiore a 185 kw, nella misura di 20 euro per ogni kilowatt superiore a 185. Un emendamento presentato in sede di conversione prevede inoltre che l'imposta si ridurrà progressivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla data di costruzione del veicolo, e non sarà più dovuta decorsi 20 anni.
Vengono infine introdotte imposte annuali su imbarcazioni ed aeromobili.

martedì 17 gennaio 2012

Tassa sulla fortuna: al via dal 2012

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2011, n. 304 di tre Decreti di data 16 dicembre 2011 emanati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, è stata data attuazione all'art. 2, comma 3, D.L. n. 138/2011.
I Decreti in oggetto prevedono dal 1° gennaio 2012 l'entrata in vigore della c.d. "tassa sulla fortuna", consistente in un prelievo del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro.
Tra i giochi interessati dalla disposizione vi sono:
• Superenalotto;
• Gratta e Vinci ed altre lotterie istantanee;
• Videolotterie (a decorrere dal 20 gennaio).
Risultano invece escluse:
• la Lotteria Italia;
• le scommesse;
• il poker e casinò online;
• il bingo;
• le slot machines.
A decorrere dal 1° gennaio 2012
Lotterie nazionali ad estrazione istantanea
Ai premi reclamati a decorrere dal 1° gennaio 2012, si applica un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l'importo di 500 euro. I premi eccedenti tale importo sono corrisposti al netto della ritenuta, che è applicata al momento del pagamento al vincitore.
Per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, il valore nominale di tale premio, indicato nei relativi decreti di indizione, è corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa incaricata al netto del diritto del 6%.
Le somme relative all'applicazione del diritto del 6% sono versate dal concessionario secondo le modalità previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all'erario.
Enalotto, Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Win for Life e Win for Life Gold
A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai premi è applicato un diritto del 6% sulla parte della vincita eccedente l'importo di 500 euro.
Per i premi corrisposti in più soluzioni periodiche, il prelievo avverrà sull'importo del capitale corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa incaricata di versare, a coloro cui spettano, le somme mensili. Il capitale sarà quindi corrisposto al soggetto erogatore al netto del diritto del 6%, sulla parte eccedente l'importo di 500 euro.
L'importo trattenuto dal concessionario, quale sostituto d'imposta, dovrà essere immediatamente versato all'erario sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato indicato dall’AAMS.
Il soggetto erogatore, avuto riguardo ai rispettivi piani contrattuali, corrisponderà al vincitore il premio secondo la cadenza periodica, e gli ammontari previsti, corrispondendo ciascun rateo in misura proporzionalmente ridotta del 6%.
VLT
Al fine di dare applicazione all'addizionale pari al 6% delle vincite eccedenti 500 euro sugli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), TULPS, i concessionari della rete telematica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento richiedono ad AAMS, entro il 20 gennaio 2012, l'avvio del processo di verifica di conformità necessario all'adeguamento dei sistemi di gioco e provvedono alla consegna di tutta la documentazione e delle componenti hardware e software necessarie.
Fino alla conclusione dei necessari aggiornamenti tecnici dei sistemi di gioco, l'addizionale è applicata dal concessionario all'atto del pagamento della vincita al giocatore. A tali fini, il concessionario annota in un apposito registro di sala, per ciascuna vincita pagata ed in relazione a ciascun giorno:
a) l'ammontare della vincita, al lordo dell'addizionale, eccedente 500 euro;
b) l'ammontare dell'addizionale;
c) la vincita netta;
d) il numero di riferimento del biglietto presentato all'incasso, nonchè, ove previsto dalla disciplina vigente, gli estremi identificativi del soggetto richiedente il pagamento, ivi compresi quelli del documento di identità presentato.
L'addizionale trattenuta è versata dal concessionario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento (il relativo codice tributo è pubblicato sul sito istituzionale AAMS).
Al fine di consentire i necessari controlli, ciascun concessionario comunica, entro il mese successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo delle vincite, al lordo dell'addizionale, eccedenti 500 euro, l'ammontare complessivo dell'addizionale e l'ammontare complessivo delle vincite nette all'AAMS; gli Uffici di AAMS controllano la rispondenza dei dati contenuti nel registro con quelli contenuti nelle banche dati dei relativi concessionari.

Accertamenti e controlli fiscali: dal 31/12/2011 è prescritto l’anno 2006

Gli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In ipotesi di omessa dichiarazione, il termine coincide invece con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
È chiaro che il termine, avendo natura decadenziale, non può essere interrotto per nessuna ragione, per cui, qualora gli avvisi di accertamento non venissero notificati entro il termine fissato dalle norme indicate, essi sarebbero nulli, senza possibilità alcuna di sanatoria.
Alla luce di ciò e ferme restando le cause di proroga potenzialmente applicabili, è possibile affermare che:
- per le dichiarazioni presentate, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2006;
- per le dichiarazioni omesse, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2005.
La necessità di rispettare termini decadenziali non concerne solo gli avvisi di accertamento, ma anche le cartelle di pagamento, la cui notifica deve sottostare ai termini di cui all’art. 25 del DPR 602/73, precisamente:
- 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72);
- 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le attività di controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).
In riferimento a queste ultime due fattispecie, è il caso di rilevare che gli unici termini che devono essere rispettati sono quelli ex art. 25 del DPR 602/73, e non quelli indicati negli artt. 36-bis, 36-ter del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, che hanno natura meramente ordinatoria.
Attenzione alle cause di proroga
Allora, con riferimento alle cartelle di pagamento, ne deriva che:
- per le liquidazioni automatiche delle dichiarazioni, il 31 dicembre 2011 decade il periodo d’imposta 2007;
- per i controlli formali, il 31 dicembre 2011 decade l’annualità 2006.
Per un chiaro quadro dei termini in scadenza, si vedano le tabelle allegate, distinte per avvisi di accertamento e per cartelle di pagamento.
Tanto premesso, occorre tenere nella dovuta considerazione le cause di proroga del potere di accertamento, tra le quali spicca il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Se il funzionario dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza rinviene seri (si ripete, seri e non immaginari) indizi di reato, il termine, per le dichiarazioni presentate, diviene del 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
La norma istitutiva del raddoppio è stata ritenuta conforme a Costituzione in quanto, come noto, il Giudice delle Leggi ha sancito che il raddoppio si può verificare anche se la notizia di reato è emersa a periodi “ordinari” già decaduti (si veda “Raddoppio dei termini anche per gli anni già decaduti“ del 26 luglio 2011).
Pertanto, se vi è il fumus di reato, il 2006 decadrebbe non il 31 dicembre di quest’anno ma il 31 dicembre del 2015.
Vi è da dire che il raddoppio dei termini non può mai operare per l’IRAP, siccome le potenziali evasioni di tale imposta non hanno rilievo penale.
Fonte: Eutekne

lunedì 16 gennaio 2012

INAIL: entro il 16/02/2012 l’invio telematico dell’Autoliquidazione 2011/2012

L'INAIL, con la Circolare n. 1 del 10 gennaio 2012, comunica che l'Autoliquidazione dei premi 2011/2012 deve essere presentata (dalle ditte attive) esclusivamente per via telematica tramite i relativi servizi disponibili sul sito www.inail.it. La scadenza di tale adempimento è fissata al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio.
Inoltre, a decorrere dal 2012 devono essere effettuate esclusivamente con modalità telematiche:
• la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi e la comunicazione del pagamento del premio annuale in quattro rate (barrando l'apposita casella del modello 1031 telematico);
• la domanda di ammissione alla riduzione dei premi assicurativi da parte delle aziende artigiane;
• la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per la rata premio anticipato nell'ambito dell'autoliquidazione annuale dei premi;
• la presentazione degli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio per la regolazione dei premi speciali.
I primi tre servizi riguardano l’autoliquidazione annuale dei premi.
Dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi
A partire dall’autoliquidazione 2011/2012 la dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite i seguenti servizi:
A. “Invio Telematico Dichiarazioni Salari”, con accesso da www.inail.it – Punto Cliente
B. “AL.P.I. on line”, con accesso da www.inail.it – Punto Cliente
C. “Autoliquidazione on line”, per il solo settore marittimo, con accesso da www.inail.it – Navigazione marittima – Servizi on line – “Accesso area dedicata agli utenti IPSEMA”.
Il termine massimo per la presentazione telematica delle dichiarazioni retributive, compreso il settore marittimo, é fissato al 16 marzo, fermo restando che i premi devono essere pagati entro il 16 febbraio.
L’esclusività delle modalità telematiche riguarda soltanto le ditte attive.
Comunicazione per il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione
Da gennaio 2012, la volontà di avvalersi del pagamento in quattro rate, qualora si acceda al beneficio per la prima volta, nonché la revoca della predetta facoltà deve essere effettuata esclusivamente tramite i servizi “Invio Telematico Dichiarazioni Salari” e “AL.P.I. on line”, barrando l’apposita casella del modello 1031 telematico, da presentare entro il termine del 16 marzo.
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la volontà di versare il premio in quattro rate, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.
Domanda di riduzione dei premi per gli artigiani
Da gennaio 2012, le aziende artigiane con dipendenti e assimilati e quelle senza dipendenti e assimilati, per usufruire della riduzione disposta dall’articolo 1, commi 780 e 781, della legge 296/2006 - nella misura prevista da specifici decreti ministeriali - devono presentare esclusivamente per via telematica il modulo 1031 e barrare l’apposita casella, con cui certificano il possesso dei requisiti previsti dalla legge. I servizi a disposizione per certificare il possesso dei requisiti e presentare quindi la domanda di ammissione alla riduzione sono quelli già indicati al punto precedente, vale a dire “Invio Telematico Dichiarazioni Salari” o “AL.P.I. on line”.
Gli artigiani senza dipendenti né assimilati (titolari di ditte individuali e società che operano esclusivamente con i soci assicurati nella polizza artigiani) possono comunicare la certificazione del possesso dei requisiti ai fini della domanda, oltre che utilizzando autonomamente i citati servizi di Punto Cliente, anche tramite il Contact Center Multicanale al numero verde gratuito 803164.
Per accedere al servizio l’artigiano deve essere in possesso delle credenziali per la necessaria identificazione (PIN1 e PIN2) e di un indirizzo e-mail, al quale sarà inviata la ricevuta relativa al servizio effettuato tramite il Contact Center Multicanale. Anche per le domande in questione, le modalità descritte riguardano soltanto le imprese attive ed il termine massimo di presentazione è fissato al 16 marzo.
Comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte
Da gennaio 2012, la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, deve essere effettuata esclusivamente con modalità telematiche tramite il servizio “Riduzione presunto” in www.inail.it – Punto Cliente. L’adozione esclusiva delle modalità telematiche per la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte si applica anche al settore marittimo utilizzando il servizio di “Autoliquidazione on line”. Il termine entro cui la comunicazione deve essere presentata è fissato al 16 febbraio, contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione e al pagamento della prima delle quattro rate ai sensi delle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999.
Elenchi trimestrali dei soci lavoratori facchini
Le cooperative, ai fini della regolazione del premio, devono comunicare all’INAIL con cadenza trimestrale non più soltanto l’elenco dei soci lavoratori del trimestre, ma anche le relative retribuzioni effettive.
L’INAIL sta realizzando un apposito servizio per inviare gli elenchi trimestrali con modalità telematiche. Il servizio sarà attivato entro gennaio 2012. Dalla data di attivazione, gli elenchi trimestrali dei soci lavoratori da parte delle cooperative di facchinaggio devono essere presentati esclusivamente tramite il servizio “Regolazione trimestre”, con accesso da www.inail.it – Punto Cliente - “Polizze facchini”.
Per utilizzare i servizi telematici dell’Istituto l’utente deve essere in possesso delle credenziali di accesso.
L'INAIL conclude riepilogando le modalità di richiesta e attivazione delle credenziali di accesso ai servizi informatici dell'Istituto.

venerdì 13 gennaio 2012

Agevolazioni settore edile: l’INPS conferma lo sgravio contributivo dell'11,50%

L'INPS, nella Circolare n. 154 del 14 dicembre 2011, fornisce le istruzioni operative per il recupero dell'agevolazione contributiva confermata, per il settore edile, nella misura dell'11,50 per cento per il periodo 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, dal DM Lavoro/Economia 13 settembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011).
I datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva durante il 2011 dovranno per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a "gennaio 2011", esporre nel flusso Uniemens, il codice "L207" in corrispondenza dell'elemento "CausaleACredito" di "AltrePartiteACredito" di "DenunciaAziendale".

mercoledì 11 gennaio 2012

Nuovo regime dei minimi: al via dal 1 gennaio 2012

Finalmente disponibili i provvedimenti attuativi del nuovo regime dei minimi e degli “ex minimi”. Con i Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate pubblicati ieri, 22 dicembre, sono state diffuse le attese disposizioni attuative dei regimi predetti, come modificati dall’art. 27 del DL 98/2011, applicabili dal prossimo 1° gennaio.
Per quel che riguarda il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (nuovi minimi), viene precisato che tale regime è regolato dalle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98/2011 e, per quanto non espressamente previsto dal Provvedimento stesso, ove compatibile, dalle norme che disciplinano i “vecchi minimi” (commi da 96 a 117 della L. 244/2007 e Provv. 2 gennaio 2008).
Vengono confermati i limiti all’accesso al regime per coloro che:
- hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 o la inizieranno dal 1° gennaio 2012 (avendo riguardo, per quest’ultimo caso, allo svolgimento effettivo dell’attività e non alla mera apertura della partita IVA);
- possiedono i requisiti “tradizionali” dei minimi e quelli nuovi previsti dal comma 2 dell’art. 27 (novità dell’attività; non mera prosecuzione di attività precedente svolta, ad esclusione del caso in cui il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà).
I soggetti in possesso dei predetti requisiti che hanno intrapreso un’attività d’impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 e che hanno optato per il regime ordinario oppure per il “forfettino” possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi d’imposta residui al completamento del quinquennio, ovvero non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.
La fuoriuscita dal regime di vantaggio, per scelta o per il verificarsi di un motivo di esclusione, comporta l’impossibilità di avvalersi successivamente del medesimo anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio o non oltre il periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, si torni in possesso dei requisiti necessari per avvalersene.
Il Provvedimento dà risposta anche ai dubbi di coloro che si erano preoccupati della ritenuta d’acconto, precisando che “i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Il secondo provvedimento, recante la medesima data, invece, regola il regime soprannominato degli “ex minimi”, vale a dire il complesso delle agevolazioni previste dal comma 3 dell’art. 27 del DL 98/2011 per i soggetti che:
- non possono beneficiare del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità perché non possiedono gli ulteriori requisiti previsti dai commi 1 e 2 del citato art. 27;
- fuoriescono dal suddetto regime di vantaggio per decorrenza dei termini di applicazione (periodo d’inizio attività e i quattro successivi, compimento del 35° anno di età).
Viene precisato che, oltre a tali soggetti, possono fruire delle agevolazioni anche:
- coloro che, pur avendo le caratteristiche “tradizionali” per i minimi (commi 96 e 99 dell’art. 1 della L. 244), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”;
- coloro che, pur avendo le caratteristiche per i “nuovi minimi” (commi 1 e 2 dell’art. 27 del DL 98), hanno optato per il regime ordinario ovvero per il “forfettino”.
Non possono usufruire delle agevolazioni i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA, con esclusione dei produttori agricoli che esercitano l’attività nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
I contribuenti che si avvalgono di tale regime sono esonerati dai seguenti obblighi:
- registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, IRAP e IVA;
- tenuta del registro dei beni ammortizzabili qualora, a seguito di richiesta dell’Amministrazione finanziaria, forniscano, ordinati in forma sistematica, i dati necessari;
- liquidazioni, versamenti periodici e versamento dell’acconto annuale ai fini IVA;
- presentazione della dichiarazione IRAP e versamento della relativa imposta.
Viene, inoltre, confermato l’assoggettamento agli studi di settore e ai parametri contabili e la determinazione del reddito secondo la disciplina ordinaria prevista dal TUIR (artt. 54 e 66).
Fonte: Eutekne