venerdì 30 luglio 2010

DPCM 27 luglio 2010: proroga al 20 agosto 2010 del termine per l’invio del modello 770/2010 semplificato e dei pagamenti delle imposte dovute dal 1 al 20 agosto

Il DPCM 27 luglio 2010, che dispone il differimento al 20 agosto 2010 di tutti i versamenti aventi scadenza nel periodo 1° agosto - 20 agosto 2010, senza alcuna maggiorazione, riguarda anche la presentazione in via telematica del modello 770/2010 Semplificato, in scadenza il 2 agosto (in quanto il 31 luglio cade di sabato).
In altre parole, pertanto, il termine ultimo di presentazione del modello 770/2010 Semplificato è fissato a venerdì 20 agosto 2010.
Resta confermata al 5 di agosto 2010, la scadenza del versamento, maggiorato dell'importo nella misura dello 0,40%, dovuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1 lettera b) del DPCM 10 giugno 2010, concernente il differimento, per l'anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento.
Pubblichiamo il testo del DPCM 27/07/2010 che è attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
Articolo 1
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9/07/1997 n.241 che hanno scadenza nel periodo compreso tra il giorno 1 ed il giorno 20 del mese di agosto, 2010, possono essere effettuai entro il medesimo giorno 20, senza alcuna maggiorazione.
Articolo 2
Resta ferma la scadenza del versamento, maggiorato dell’importo nella misura dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera b) , del DPCM 10/06/2010, concernente il differimento, per l’anno 2010, dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore nonché il differimento del termine per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni modello 730/2010

giovedì 29 luglio 2010

Sicurezza sul lavoro : valutazione stress lavoro correlato entro il 1 agosto 2010

Pochi giorni ancora e dovrebbe entrare in vigore, il 1° di agosto, l’obbligo per tutte le aziende di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Il condizionale è dovuto alla presenza di un emendamento nel testo della manovra finanziaria correttiva che prevedrebbe il rinvio del succitato termine al 31 dicembre 2010 per tutte le aziende, pubbliche e private.
Per ora l’unica cosa certa è che il 1 di agosto 2010 scade il termine per tutte le aziende che hanno almeno un lavoratore (dipendente, collaboratore familiare, co.co.pro, stagista, socio, associato in partecipazione, ecc…) per la compilazione del documento di “VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO” per ogni unità produttiva omogenea e l’ apposizione della data certa, come previsto dal Testo Unico sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008).
IN CASO DI OMISSIONE SONO PREVISTE PESANTI SANZIONI CHE VANNO DA 2.500 A 6.400 EURO O L’ARRESTO DA 3 A 6 MESI
La valutazione dovrebbe rivolgersi alla definizione dei rischi “residui”, ovvero quelli che permangono quando tutte le misure di prevenzione e protezione imposte dalla norma sono già state adottate, per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Contrastare lo stress sul posto di lavoro inoltre è importante e anche in quanto permette di avere questi vantaggi:
•ridurre i costi, perché spesso si traduce in bassa produttività, ore di lavoro perse e aumento delle assenze per malattia,
•difendersi nei casi di richieste danni del lavoratore qualora avvii una causa per stress sul lavoro, sempre più frequenti,
•ridurre il premio INAIL riconosciuto per le aziende in regola con le norme sulla sicurezza sul lavoro.
Attualmente, però, i lavori della Commissione sono stati sospesi a causa della divergenza di vedute tra i vari soggetti che la compongono (Governo, imprese, sindacati, Regioni) su quali debbano essere gli elementi da tenere in conto per procedere alla valutazione dei rischi.
Comunque sia, se il testo della manovra finanziaria correttiva passasse senza quell’emendamento,dal 1° agosto le aziende (tutte) dovranno procedere alla valutazione del rischio da stress, pur in assenza di un’indicazione ufficiale in merito.

martedì 27 luglio 2010

Intesa Fisco e SIAE in Friuli: dopo il Veneto anche per il Friuli viene siglato un accordo contro le violazioni tributarie e il sommerso

L'accordo Agenzia delle Entrate del Friuli e SIAE è finalizzato a contrastare ancora più efficacemente i fenomeni connessi all’evasione fiscale e contributiva, in particolare l'economia sommersa del mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. L’intesa fa seguito alla convenzione già siglata a livello nazionale nel dicembre scorso.
La collaborazione mira anche ad arginare fenomeni di concorrenza sleale tra operatori del settore e ottimizzare così le risorse umane impiegate.
In particolare, l’attività consisterà nell’invio reciproco di segnalazioni qualificate e nella condivisione di dati e informazioni utili all’emersione di eventuali irregolarità. Previste inoltre operazioni congiunte sul territorio, in particolare nei confronti di enti non commerciali, associazioni sportive dilettantistiche e altre attività legate al settore dello spettacolo e dell’intrattenimento,
Per assicurare lo snellimento delle procedure di comunicazione e migliorare l’efficacia dell’accordo, è stata individuata una rete di referenti e stabilito un calendario di incontri periodici per pianificare e monitorare l’attività. All’occorrenza, verranno organizzati corsi di formazione ad hoc.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 26 luglio 2010

Versamento imposte di agosto 2010: pronta la proroga al 20/08/2010

È in corso di emanazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispone:
•il rinvio dal 16 agosto al 20 agosto
•dei termini di pagamento in scadenza nelle prime tre settimane di agosto.
La proroga dovrebbe prevedere che tutte le scadenze comprese tra il 01 ed il 20 di agosto vengono unificate alla data del 20/08/2010. Ma attenzione la proroga come già specificato negli scorsi anni non si applicherà al pagamento delle imposte IRES/IRPEF ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2009 e del 1° acconto per l’anno 2010 per i soggetti interessati agli studi di settori che hanno optato per la dilazione di un mese con maggiorazione dello 0,4%. Il termine ultimo per il versamento di queste imposte rimarrà il 5 agosto 2010

giovedì 22 luglio 2010

Il gioco a distanza: analisi dei dati al 30 giugno

Con comunicato stampa del 20/07/2010 AAMS fornisce i dati relativi ai seguenti giochi a distanza aggiornati al 30 giugno 2010:
scommesse sportive a quota fissa
scommesse ippiche
lotterie istantanee (“Gratta e vinci”)
ippica nazionale e internazionale
concorsi pronostici (“Totocalcio”, “il9” e “Totogol”) e scommesse a totalizzatore (“Big Match” e “Big Race”)
giochi di abilità
“superenalotto” e “superstar”
bingo
“Win for life”
L’analisi conferma in generale l’orientamento delle preferenze del pubblico sulle due categorie più popolari (giochi di abilità e scommesse sportive), che insieme rappresentano, a giugno, ben il 93,4% della raccolta a distanza e che meglio si prestano alla fruizione “on line”. Per le restanti categorie, che conseguono complessivamente il 6,6%, continua a prevalere invece l’abitudine alla fruizione “fisica”, con l’eccezione del bingo che sembra avere la potenzialità di essere popolare sia on line che nelle sale
Scarica il comunicato stampa con i dati di analisi

mercoledì 21 luglio 2010

Studi di settore: adeguarsi o no? Le sentenze più recenti

CTP di Genova: gli scostamenti da Gerico non determinano da soli la rettifica del reddito
Con Sentenza n. 67/03/10 la CTP di Genova, annullando un avviso di accertamento emesso nei confronti di un agente di commercio, ha disposto che le risultanze del software Gerico non possono portare da sole alla rettifica del reddito dichiarato dal contribuente.
Secondo i giudici, infatti, lo scostamento dei ricavi evidenziati da Gerico deve essere comprovato da dati certi e documentati.
A tale proposito, si ricorda quanto stabilito dalla Sentenza 18 dicembre 2009, n. 26635, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha evidenziato che gli studi di settore ed i parametri sono semplicemente indici che evidenziano una possibile anomalia del reddito dichiarato e non tengono conto della singola posizione soggettiva del contribuente, in relazione all'attività di lavoro svolta (si veda SeacInfo del 21 dicembre 2009).
Sentenza della Corte di Cassazione: l'accertamento da studi di settore è presunzione semplice
Con Sentenza 7 luglio 2010, n. 16055, la Corte di Cassazione ha statuito che l'accertamento mediante applicazione degli studi di settore o dei parametri costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato, ma nasce in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente.
Secondo i giudici, in sede di contraddittorio:
- il contribuente ha l'onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame;
- la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le condizioni sollevate dal contribuente.
Studi di settore: ai soggetti non congrui contestati i costi personali
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il possesso ed il mantenimento di alcuni beni (ad esempio, un immobile, un'autovettura), è da considerarsi come ulteriore elemento che avvalora l'invito al contraddittorio per un accertamento presuntivo basato sugli studi di settore.
Per tale motivo, al fine di rettificare le dichiarazioni dei contribuenti in presenza di posizioni non congrue, secondo l'Amministrazione finanziaria, i soggetti che possiedono tali beni, oltre a quelli strettamente necessari alla determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, "non possono" risultare non congrui agli studi di settore.
Sentenza della Corte di cassazione: prevalgono gli studi di settore sul criterio di cassa
Con Sentenza 9 luglio 2010, n. 16235, la Corte di Cassazione ha stabilito che gli studi di settore ed i coefficienti presuntivi prevalgono sul criterio di cassa.
In particolare, ciò significa che in fase di accertamento il professionista non può provare il suo reddito sulla base di quanto ha effettivamente incassato nell'anno di imposta contestato, ed eventuali compensi incassati nel periodo d'imposta successivo, ma riferiti all'anno oggetto dell'accertamento, risultano non rilevanti.

Videosorveglianza: per il Garante della Privacy no alle webcam a scopo di sicurezza senza accordo con le rappresentanze sindacali

Il Garante della privacy, nella newsletter n. 340 del 19 luglio 2010, interviene in merito all'utilizzo della webcam. In particolare, il Garante impedisce le videoriprese di una webcam, installata a scopo di sicurezza dal datore di lavoro in due negozi, poiché l'installazione era avvenuta senza il previsto accordo con le rappresentanze sindacali, senza il rispetto pertanto delle procedure previste in materia di videosorveglianza dallo Statuto dei lavoratori.
Riportiamo il testo della newsletter n.340/2010:
No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori
Installa una webcam all'interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. E il Garante blocca le videoriprese.
Intervenuta a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, l'Autorità ha accertato che il dispositivo era stato installato senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori. Norme che obbligano il datore di lavoro - nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe - ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all'Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.
L'Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso "sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente".
Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell'eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all'autorità giudiziaria copia degli atti per l'accertamento di eventuali profili penali.
Riportiamo il testo del provvedimento:
[doc. web n. 1736167]
No alla webcam in negozio senza tutele per i lavoratori - 10 giugno 2010
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
In data odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;
VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);
VISTO il provvedimento generale del Garante del 29 aprile 2004 in materia di trattamento di dati personali effettuati tramite sistemi di videosorveglianza, recentemente sostituito dal provvedimento generale dell'8 aprile 2010 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);
ESAMINATA la documentazione in atti;
VISTA la segnalazione inviata in data 29 settembre 2009 dalla sig.ra Fiorella Vaccaro, avente ad oggetto l'installazione, presso due distinti punti vendita siti in Maida e Soverato (CZ) e gestiti dalla ditta individuale Irene Curcio (in favore della quale la segnalante ha in passato operato in qualità di dipendente), di una webcam in asserita violazione della disciplina di protezione dei dati personali e della pertinente normativa di settore in tema di controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, legge n. 300/1970);
VISTE le risultanze degli accertamenti ispettivi svolti in loco in data 26 gennaio 2010, per conto del "Nucleo speciale privacy" della Guardia di finanza, su delega di questa Autorità;
VISTO che presso il punto vendita ubicato in Maida risulta predisposto un impianto per il quale non sono state espletate le procedure previste dall'art. 4, comma 2 della l. n. 300/1970, perché ancora "non […] entrato in funzione";
VISTO che, al contrario, presso il punto vendita di Soverato è già stata "messa in funzione da circa un anno" una webcam, "in grado di riprendere l'intera sala destinata ad esposizione e vendita";
PRESO ATTO che, in base alle dichiarazioni rese dalla titolare anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 168 del Codice, "l'impianto di videosorveglianza [presso il punto vendita di Soverato] è stato posto in essere esclusivamente ai fini di sicurezza" (dato anche il contesto territoriale di riferimento) e che lo stesso funge altresì da "deterrente […] contro eventuali furti da parte dei clienti", peraltro già verificatisi in passato;
VISTE le precisazioni rese in relazione alle "modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge nr. 300/1970", con specifico riferimento al fatto che alle singole dipendenti di volta in volta succedutesi presso il punto vendita di Soverato è stata "sempre rappresentat[a] la presenza della videocamera e le finalità di sicurezza cui [la stessa] era destinata", e che a ciò è sempre seguita l'acquisizione di un "consenso orale" da parte di costoro;
PRESO ATTO che la webcam, secondo quanto dichiarato, verrebbe "accesa sporadicamente", prevalentemente "nei giorni in cui [la titolare non è] presente presso […] il punto vendita";
RILEVATO che, in base alle osservazioni formulate dagli agenti verbalizzanti, non risulta essere stata "fornita alcuna informativa agli interessati" e che la medesima "informativa (minima o circostanziata) non è presente neanche all'esterno dei locali", ragion per cui non risulta che "gli avventori interessati [siano] informati del fatto che accedono in una zona videosorvegliata";
RILEVATO che tale circostanza è stata ribadita dalla titolare in sede di verbalizzazione delle operazioni compiute, alla luce delle quali risulta che non si è "provveduto alla posa di eventuali cartelli o altre segnalazioni per indicare l'esistenza della telecamera" a causa di "una […] dimenticanza";
PRESO ATTO, come da documentazione in atti, dell'attivazione dell'autonomo procedimento di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 161 del Codice, rispetto alla quale la titolare ha fatto pervenire proprie osservazioni con nota del 2 marzo 2010 (da cui si evince, tra l'altro, che a seguito dell'ispezione si è provveduto a "ri-collocare l'informativa nel negozio");
PRESO ATTO di tali ultime dichiarazioni, alla luce delle quali, limitatamente a detto profilo (e ferma restando la valutazione dei presupposti per l'irrogazione della sanzione di cui al menzionato art. 161 del Codice), allo stato non si ritiene che sussistano elementi per formulare specifiche prescrizioni nei confronti della ditta individuale Curcio Irene;
RILEVATO che, in base alle risultanze degli accertamenti espletati, allo stato non risulta provato che l'installazione delle webcam ubicate presso i due punti vendita sia avvenuta nel rispetto della disciplina di settore prevista per i controlli a distanza sull'attività dei lavoratori (art. 4, comma 2 della legge n. 300/1970); ciò, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa non è escluso né dalla circostanza che le apparecchiature installate non siano ancora funzionanti, né dal fatto che il controllo sia destinato ad essere discontinuo (cfr. Cass. 6 marzo 1986, n. 1490);
RILEVATO che, in ragione della violazione del predetto art. 4, comma 2 l. n. 300/1970, il trattamento di dati personali effettuato a mezzo webcam presso il punto vendita di Soverato, allo stato degli atti, non risulta lecito (artt. 11, comma 1, lett. a), e 114 del Codice);
CONSIDERATO che il Garante ha il compito di disporre il blocco del trattamento ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice in caso di trattamento di dati illecito o, comunque, non corretto;
RITENUTO pertanto di dover disporre, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato;
RILEVATO, al contrario, che la webcam installata presso il punto vendita di Maida non è risultata in funzione, sicché, ferma restando l'inosservanza delle procedure di cui al predetto art. 4, in mancanza di un effettivo (e, allo stato, non comprovato) trattamento di dati personali, non sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento da parte di questa Autorità;
RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderanno applicabili le sanzioni (rispettivamente penale e amministrativa) di cui agli artt. 170 e 162, comma 2-ter, del Codice;
RITENUTO di dover disporre la trasmissione degli atti e di copia del presente provvedimento all'autorità giudiziaria per le valutazioni di competenza in ordine agli illeciti penali che riterrà eventualmente configurabili;
VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;
TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE
ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c), 144 e 154, comma 1, lett. d) del Codice, dispone, nei confronti della ditta individuale Curcio Irene, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure previste dall'art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il blocco del trattamento dei dati personali effettuato a mezzo videosorveglianza presso il punto vendita sito in Soverato.
Roma, 10 giugno 2010
IL PRESIDENTE - Pizzetti
IL RELATORE - Chiaravalloti
IL SEGRETARIO GENERALE - De Paoli

martedì 20 luglio 2010

La comunicazione, da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verifica abilitati, delle operazioni effettuate nel secondo trimestre 2010 va inviata entro il 20 luglio.

Si tratta di una operazione obbligatoria per gli esercenti di attività commerciali in cui è previsto l'utilizzo del registratore di cassa. Gli utilizzatori devono provvedere, a loro spese, a richiedere il controllo dell'apparecchio, almeno una volta all'anno, rivolgendosi ad appositi laboratori e fabbricanti il cui elenco è reperibile anche sul sito delle Entrate.
Si ricorda che con il provvedimento direttoriale del 6 maggio 2010 è stata approvata la targhetta autoadesiva che i laboratori e i fabbricanti abilitati utilizzano per le operazioni di verifica periodica.
Nello specifico è previsto che nelle attività commerciali che utilizzano il registratore di cassa siano presenti i seguenti documenti.
- Libretto di dotazione del registratore di cassa, composto da pagine progressivamente numerate in cui oltre ai dati dell'azienda, vengono di volta in volta annotate sia le variazione di ragione sociale che le verifiche periodiche effettuate e trascritte dal tecnico
- Registro dei corrispettivi giornalieri in cui trascrivere l'incasso del giorno
- Registro per mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale, su cui annotare l'importo totale pagato da ogni singolo cliente
- Copia dei documenti relativi alla messa in servizio del misuratore fiscale e ricevuta di ritorno della copia spedita all'Agenzia delle Entrate.
L'esercente deve quindi rivolgersi ad un centro di assistenza, pena la non utilizzabilità dell'apparecchiatura.
Nel momento in cui si effettua la verifica con esito positivo viene apposta sul registratore di cassa una targhetta su cui è indicata la data della prossima scadenza e il numero di riconoscimento del tecnico che ha eseguito il controllo. La targhetta non può essere modificata o rimossa. L'utilizzatore è responsabile del corretto funzionamento del suo apparecchio e risponde dell'integrità del sigillo fiscale e dell'etichetta di verificazione periodica.
I costruttori e i laboratori di verifica devono, quindi, tenersi pronti per l'invio delle comunicazioni delle verifiche fatte nel secondo trimestre di quest'anno.
Fonte: Fisco Oggi

lunedì 19 luglio 2010

Identificazioni catastali obbligatorie sugli atti immobiliari: Circolare del Territorio n. 78/2010

Con Circolare 9 luglio 2010, n. 2, l'Agenzia del Territorio ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle novità (in vigore dal 1° luglio 2010) introdotte dall'art. 19, comma 14, D.L. n. 78/2010, che impone, a pena di nullità degli atti immobiliari, l'indicazione dell'identificazione catastale, della dichiarazione di conformità ed il riferimento delle planimetrie.
Di seguito si elencano alcune delle principali precisazioni evidenziate dalla Circolare:
- in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (ad esempio, spostamenti di porte) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto ma è sufficiente rilasciare un'attestazione di conformità;
- per la dichiarazione di conformità trova applicazione la nuova disciplina solo nelle ipotesi in cui le variazioni siano influenti e incidenti sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare. Al contrario, la dichiarazione può essere resa dai proprietari;
- l'ambito applicativo delle nuove disposizioni è limitato ai fabbricati già esistenti o per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione, restando escluse le particelle dei terreni, i fabbricati rurali, i fabbricati in corso di costruzione ed i lastrici solari;
- il riferimento alle planimetrie deve essere comunque indicato, anche nel caso di planimetrie non presenti in catasto;
è obbligatorio allegare la dichiarazione di variazione in presenza di modifiche dello stato, consistenza, attribuzione di categoria e classe.

mercoledì 14 luglio 2010

INTRASTAT 2010: elenchi integrativi gennaio-maggio 2010 senza sanzioni entro il 20 luglio

Entro il 20 luglio prossimo, i contribuenti che hanno violato le nuove regole sui modelli INTRASTAT, in vigore dal 2010, relativamente agli elenchi dei mesi da gennaio a maggio, possono presentare elenchi integrativi senza alcun tipo di sanzione. E' quanto a suo tempo disposto dalla circolare 17 febbraio 2010, n. 5/E che è intervenuta a "sanare" una situazione che, per i contribuenti era, di fatto, diventata insostenibile a causa dei ritardi con i quali il Legislatore ha emanato i provvedimenti attuativi della nuova disciplina.
La nuova disciplina INTRASTAT
La presentazione degli elenchi INTRASTAT ha subìto, a partire dal 1° gennaio 2010, una radicale innovazione resasi necessaria a seguito del recepimento delle direttive comunitarie che hanno dettato regole più stringenti con il preciso intento di combattere il deprecabile fenomeno dell’evasione IVA intracomunitaria.
In particolare:
•la direttiva n. 2008/8/CE ha previsto l’obbligo, per i soggetti passivi identificati ai fini dell’IVA, di indicare negli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari, oltre alle informazioni relative alle cessioni intracomunitarie di beni, anche quelle riguardanti le prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi d’imposta stabiliti in altri Stati comunitari, tenuti ad assolvere l’IVA con il meccanismo del reverse charge nel proprio Stato di stabilimento;
•la direttiva n. 2008/117/CE del 16 dicembre 2008, tra l’altro, ha modificato la periodicità di presentazione degli elenchi (tra l’altro, è stata abolita la presentazione annuale).Le predette direttive UE sono state recepite, in Italia, con il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, che ha riformulato il comma 6 dell’art. 50 del D.L. n. 331/1993, stabilendo che i contribuenti IVA devono presentare per via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitari rese nei confronti di altri soggetti passivi d’imposta stabiliti in altro Stato membro e di quelle da questi ultimi ricevute.
Inoltre, per rendere operative le nuove disposizioni sono stati emanati:
•il decreto 22 febbraio 2010 del Ministro dell’Economia e delle finanze, relativo alle modalità e ai termini per la presentazione degli elenchi riepilogativi;
•la determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, adottata dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’ISTAT, che riguarda l’approvazione dei nuovi modelli e delle relative istruzioni.
Problemi connessi al ritardo del varo dei provvedimenti attuativi
Seri problemi sono sorti a causa del ritardo (nell’ordine di alcune settimane) con il quale sono stati emanati i suddetti provvedimenti attuativi.
In vista dell’approssimarsi della scadenza per la presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi al mese di gennaio 2010 - che, in assenza di espressa abrogazione, rimaneva quella già prevista del 20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione dei modelli - i contribuenti si sono trovati in notevole difficoltà nell’adempiere correttamente ai nuovi obblighi; nonostante ciò, l’Amministrazione finanziaria non ha ritenuto, come invece sarebbe stato opportuno, differire l’operatività della nuova disciplina.
Possibilità di correggere, senza sanzioni, eventuali violazioni
Prendendo, comunque, atto delle obiettive condizioni di incertezza in cui si sono trovati i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi, con la circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, richiamandosi all’art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, che non saranno irrogate sanzioni per eventuali violazioni relative alla compilazione sia degli elenchi mensili relativi al periodo gennaio-maggio 2010 sia degli elenchi trimestrali relativi al primo trimestre (gennaio-marzo) del 2010, purché i contribuenti presentino, entro il 20 luglio 2010, appositi elenchi riepilogativi “integrativi”.
Dall’uso del termine “integrativi” riferito agli elenchi da presentarsi entro il 20 luglio si poteva desumere che non potessero ritenersi al riparo dall’applicazione delle sanzioni quei contribuenti che avessero omesso del tutto la presentazione degli elenchi: di qui l’opportunità di presentare gli elenchi in questione con i dati in proprio possesso, sia pure incompleti, e procedere alla relativa integrazione entro il 20 luglio.
Tale impostazione non considerava, tuttavia, il disposto dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, secondo cui, in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
Pertanto, l’Agenzia delle Entrate è dovuta intervenire nuovamente sulla questione, con la circolare 18 marzo 2010, n. 14/E, affermando che, ai sensi del richiamato art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, i soggetti obbligati dispongono di 60 giorni a decorrere dal 5 marzo 2010 per adempiere all’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2010, e che, di conseguenza, fino al 4 maggio 2010 non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi relativi al mese di gennaio 2010.
Su tale punto, comunque, è interessante riportare quanto affermato dall’Assonime nella circolare 27 maggio 2010, n. 18. Infatti, secondo l’Associazione, se si ammette l’operatività nella specie dell’art. 3, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente, non sembra corretto limitarne gli effetti ai soli elenchi riferiti a gennaio: la logica conseguenza, a rigore, dovrebbe essere il riconoscimento dell’efficacia della nuova disciplina degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari solo a decorrere dalla predetta data del 4 maggio.
In quest’ottica, potrebbe, infatti, dubitarsi della sussistenza dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi mensili relativi ai primi tre mesi dell’anno, e degli elenchi trimestrali relativi al primo trimestre, cioè quelli relativi a gennaio, febbraio e marzo 2010.
A questo punto, sarebbe auspicabile un nuovo e risolutore intervento dell’Agenzia delle Entrate.
Fonte: Saverio Cinieri “il quotidiano Ipsoa”

martedì 13 luglio 2010

Manovra Finanziaria 2010: controlli sulle imprese in perdita

Il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 contenente "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ha previsto una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, nei confronti delle imprese che evidenziano una perdita nell'ambito della dichiarazione.
In particolare, tale perdita non deve essere determinata da compensi erogati ad amministratori e soci e deve sussistere per almeno due periodi di imposta.

Sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche: risoluzione delle Entrate a conferma della piena deducibilità del costo

Con Risoluzione 23 giugno 2010, n. 57, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito al corretto trattamento fiscale delle somme corrisposte a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, eccedenti il tetto annuo di 200.000 euro.
Nello specifico, l'Agenzia ha precisato che il suddetto limite, entro il quale le somme versate costituiscono per il soggetto erogatore (sponsor) spese di pubblicità e sono di conseguenza interamente deducibili (art. 90, comma 8, Legge. n. 289/2002), non esclude che i corrispettivi eccedenti tale soglia siano anch'essi interamente deducibili.
In quest'ultima ipotesi, tuttavia, dette somme devono essere erogate a fronte di contratti che presentino tutti i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsorizzazione.
Scarica la risoluzione

venerdì 9 luglio 2010

Contributi colf: pagamento del secondo trimestre 2010 entro 10 luglio

Si ricorda che sabato 10 luglio 2010 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre aprile - giugno 2010 per il personale domestico.
Il versamento deve essere effettuato a mezzo c/c postale predisposto dall'INPS ovvero con versamento online tramite Posteitaliane.
Si rende noto, inoltre, che il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, ha annunciato che, nell'intento di contrastare l'evasione dei versamenti previdenziali relativi ai lavoratori domestici, a partire da dicembre 2010 il pagamento dei contributi avverrà tramite Mav, in sostituzione dei bollettini postali.
Secondo Mastrapasqua, infatti, l'introduzione del Mav aumenterà la trasparenza e agevolerà i contribuenti.

RAEE: protocollo d’intesa tra Comuni e aziende di distribuzione per il ritiro "uno contro uno"

Cdc Raee, Anci e organizzazioni del Commercio hanno sottoscritto un accordo di programma per individuare le modalità operative di gestione dei Raee da parte di distributori e dei centri di raccolta a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo del ritiro "uno contro uno".
Dal 18 Giugno è entrato in vigore l’obbligo del c.d. ritiro “uno contro uno” previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 151/2005, e attuato dal D.M. 65/2010, che dispone che i distributori assicurino il ritiro gratuito dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura destinata ad un nucleo domestico con schedario di carico e scarico e documento di trasporto.
Le linee guida concordate a Roma nel protocollo d'intesa hanno l’obiettivo di facilitare, attraverso modalità e condizioni operative chiare e semplici, il conferimento dei Raee da parte dei distributori presso i centri di raccolta comunali prevedendo un accesso distinto in “piccoli” e “grandi” conferitori (conferimenti giornalieri superiori a quattro pezzi e 200 kg).
In sintesi, gli elementi più rilevanti definiti dal Protocollo sono:
1) I distributori verranno distinti in base al quantitativo di Raee conferiti al singolo centro di raccolta in un unico conferimento giornaliero
2) I Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei centri di raccolta comunali dovranno iscriversi al portale del Centro di Coordinamento Raee (www.cdcraee.it) e indicare se sono disponibili ad accogliere i Raee provenienti dai distributori presenti sul loro territorio (opzione A) o se sono anche disponibili ad accogliere i Raee da distributori situati fuori dal Comune di conferimento (opzione B)
3) I distributori collegandosi al portale www.cdcraee.it potranno individuare quali Centri di raccolta comunali siano disponibili a ricevere i Raee
Per la piena operatività del Protocollo d’intesa si prevede che saranno necessarie alcune settimane per consentire al Centro di Coordinamento Raee di raccogliere tutti i dati da inserire nel portale web.
Fonte: Seac

mercoledì 7 luglio 2010

Modello 770: guida alla presentazione entro il 02/08/2010

Con l'unificazione dei termini per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, disposta dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 28 febbraio 2009, entro il prossimo 31 luglio deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, sia il modello 770 Semplificato che quello Ordinario.
Il Regolamento per la semplificazione degli adempimenti tributari, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 ha modificato l'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 aggiungendo il comma 3-bis, che pone a carico dei sostituti, che operano le ritenute di cui agli articoli 23, 24, 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite un intermediario, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai percettori dei redditi ai quali gli articoli citati si riferiscono. Le certificazioni di cui sopra riguardano, come già detto, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi ad essi assimilati, i compensi per lavoro autonomo e le provvigioni comunque denominate. La trasmissione dei dati contenuti nelle suddette certificazioni viene, a tutti gli effetti, equiparata all'esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione del sostituto d'imposta.
Premessa
Con il modello 770 Semplificato i sostituti dichiarano i dati relativi alle ritenute operate nell'anno 2009, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti con riferimento a:
• redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati,
• indennità di fine rapporto,
• prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione,
• redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,
• dati contributivi, previdenziali ed assicurativi,
• dati relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2009 per il periodo d'imposta precedente;
• i dati previdenziali e assistenziali Inps, Inpdap e Ipost, i dati assicurativi Inail.
Il Mod. 770/Ordinario deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2009 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati.
I due modelli sono del tutto indipendenti l'uno dall'altro, pur tuttavia alcune scelte del sostituto debbono tenere conto dell'eventuale obbligo di presentarli entrambi e dei comportamenti adottati durante l'anno di riferimento.
Entrambi i modelli non possono essere compresi nella dichiarazione unificata.
Con Provvedimento direttoriale del 10 maggio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha peraltro introdotto modifiche ai modelli ed alle istruzioni, sia del modello 770/2010 Semplificato, sia di quello Ordinario. Per quanto riguarda il modello 770/2010 Semplificato la modifica interessa il frontespizio, in particolare i dati relativi al rappresentante firmatario.
Le modifiche al modello 770/2010 Ordinario sono soprattutto conseguenti alle operazioni di rientro dei capitali dall'estero (c.d. “scudo fiscale”)
Nuovi termini di presentazione
Il termine per la presentazione dei due modelli è stato unificato al 31 luglio dal decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», convertito con modifiche dalla legge n. 14 del 28 febbraio 2009, pubblicata sul S.O. n. 28 alla G.U. n. 49 del 28 febbraio scorso.
L'unificazione dei termini di presentazione delle suddette scadenze è a regime ed in tal senso vale la modifica al comma 3-bis dell'articolo 4 del D.P.R. n. 322/1998 che ora dispone quanto riportato nel riquadro a pagina seguente.
Mod. 770 Semplificato
Con provvedimento direttoriale del 15 gennaio 2010 è stato approvato il modello 770/2010 Semplificato, relativo all'anno 2009, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati. Il modello è composto dal frontespizio, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale, dalle comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dai prospetti SS, ST, SV e SX.
Il modello può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato al provvedimento di cui sopra. Se prelevato da altri siti è necessario anche riportare l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del provvedimento direttoriale di approvazione.
Soggetti obbligati
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 Semplificato coloro che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988. Sono altresì tenuti a presentare la suddetta dichiarazione coloro che nel 2009 avevano obblighi contributivi o assicurativi nei confronti di Inps, Inpdap, Ipost e Inail.
Ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 sono tenuti ad operare la ritenuta sulle retribuzioni e sui compensi erogati:
• le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche università statali, regioni, province, comuni, ed enti privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
• le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;
• le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
• i Trust;
• i condomìni;
• le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
• le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
• le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
• le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
• le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
• i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
• le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
• le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
• le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/1973;
• i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.
Alla presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato sono tenuti anche i soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, quali le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia. Sono, altresì, tenuti alla presentazione del Mod. 770/2010 Semplificato i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
Modalità di compilazione e presentazione
Qualora il sostituto debba presentare sia il modello semplificato che quello ordinario, può scegliere fra le seguenti soluzioni:
• rinviare la compilazione dei prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, allegandoli per intero al modello 770 Ordinario;
• trasmettere i prospetti unitamente al modello 770/2010 Semplificato, per la parte ad esso attinente, a condizione che non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2010 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario.
Come negli anni precedenti, la dichiarazione modello 770/2010 Semplificato può essere trasmessa separatamente, inviando il frontespizio di tale modello, le comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST, SV e SX distintamente dalle comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dai relativi prospetti SS, ST e SX, qualora non siano state effettuate compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445 tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente e quelli di lavoro autonomo, nonché tra tali versamenti e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario (v. riquadro sotto riportato).
Le modalità di redazione e presentazione sono analiticamente rappresentate nel frontespizio:
• sezione II deve essere compilata dai sostituti d'imposta che procedono alla trasmissione del Mod. 770/2009 Semplificato, con successivo inoltro dei prospetti ST ed SX nell'ambito del Mod. 770/2009 Ordinario, avendo effettuato compensazioni “interne” o non avendo, comunque, optato per la trasmissione integrale del Mod. 770/2009 Semplificato;
• la sezione III deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro dipendente ed assimilati ed i relativi prospetti SS, ST,SV ed SX. In questo caso deve essere indicato il numero delle comunicazioni trasmesse relative a certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati barrando la casella SS. Occorre, inoltre barrare le caselle ST, SV ed SX qualora siano stati effettuati versamenti ed eseguite compensazioni, specificando, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Qualora ci sia altresì l'obbligo di presentare il Mod. 770/2009 Ordinario deve essere barrata la relativa casella
• la sezione IV deve essere compilata dai sostituti d'imposta che intendano separare il Mod. 770/2009 Semplificato ed inviare, con il frontespizio, le sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi ed i relativi prospetti SS, ST. SV ed SX. La compilazione di questa sezione risulta speculare a quella della sezione precedente, deve pertanto essere indicato il codice fiscale del soggetto che presenta la restante parte della dichiarazione. Anche qui, nel caso di successivo invio del Mod. 770/2009 Ordinario si deve barrare, altresì, la casella «Presenza di modello 770 Ordinario 2009».
La separazione in due parti del modello può essere operata anche da uno stesso soggetto, in questo caso il codice fiscale del soggetto interessato dovrà essere indicato in entrambe le sezioni III e IV.
Appare utile ribadire che i prospetti ST, SV e SX, relativi ai versamenti, ai crediti ed alle compensazioni effettuati, possono essere trasmessi unitamente al modello 770/2010 Semplificato, anche qualora il sostituto d'imposta sia tenuto alla presentazione del modello 770/2010 Ordinario purché il sostituto non abbia effettuato compensazioni ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti al modello 770/2010 Semplificato e quelli relativi al modello 770/2010 Ordinario.
Operazioni societarie straordinarie
Modalità particolari di compilazione e di trasmissione possono rendersi necessarie in occasione di mutazione dei soggetti a seguito di operazioni societarie straordinarie, fra cui si include, seppure impropriamente, il decesso del sostituto d'imposta. In particolare per il modello 770 Semplificato, si pone l'esigenza di riprendere il comportamento adottato dai sostituti d'imposta nel rilascio delle certificazioni, dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, in caso di:
• passaggio di dipendenti, senza interruzione del rapporto di lavoro, con rilascio in tal caso di una unica certificazione di lavoro dipendente (Cud) contenente il conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta e la compilazione dei punti 73 e 74 (redditi erogati da altri soggetti);
• l'interruzione del rapporto di lavoro e la successiva riassunzione da parte di altro soggetto con rilascio di due certificazioni concernenti, l'una, i redditi erogati fino all'interruzione del rapporto nonché il Tfr liquidato, l'altra i redditi erogati successivamente all'evento, salva l'applicazione del conguaglio complessivo qualora il sostituito si sia avvalso della facoltà prevista dall'art. 23, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973 nel qual caso il nuovo sostituto dovrà riportare nella certificazione i redditi conseguiti dal sostituito nell'intero periodo d'imposta.
Le modalità di compilazione del Mod. 770 Semplificato cambiano, peraltro, a seconda che l'operazione societaria straordinaria abbia o meno comportato l'estinzione di uno o più sostituti di imposta.
Operazioni che non determinano l'estinzione del soggetto
Se l'operazione non ha comportato l'estinzione dei soggetti preesistenti (le istruzioni citano i casi di trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda nonché in caso di imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo, ecc.) gli obblighi dichiarativi fanno carico a tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni.
Nell'ipotesi di passaggio di personale dipendente, anche per cessione del relativo contratto, il sostituto d'imposta cedente, non tenuto al rilascio della certificazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (Cud), dovrà indicare nella propria comunicazione dati lavoro dipendente le retribuzioni erogate al suddetto personale fino al momento della cessione avendo cura di inserire nel punto 76 il codice 8; il sostituto d'imposta subentrante tenuto al rilascio della certificazione (Cud), emetterà una comunicazione comprensiva di tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito, evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Operazioni con estinzione del sostituto d'imposta
Qualora a seguito dell'operazione straordinaria il soggetto interessato si estingua, occorre ulteriormente verificare se l'attività prosegua o meno a cura di un altro soggetto.
Senza prosecuzione dell'attività
Se l'estinzione del soggetto interessato dall'operazione societaria non è seguita dalla prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto (liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto, indicando:
• nel frontespizio del modello, nel riquadro «dati relativi al sostituto» e nelle comunicazioni e prospetti che compongono la dichiarazione, i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale;
• il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio «dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione».
Con riferimento, in particolare, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore, dovrà trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle operazioni di conguaglio di tutti i redditi percepiti dal lavoratore nel periodo d'imposta evidenziando nei punti 73 e 74 i redditi erogati dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.
Per quanto concerne i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, formanti oggetto di comunicazione, il curatore fallimentare o il commissario liquidatore avrà cura di evidenziare distintamente nei punti 37 e 38 le quote di compensi imponibili erogate dal dichiarante prima dell'apertura della procedura concorsuale e quelle erogate dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore.
Con prosecuzione dell'attività
Qualora l'attività del sostituto estinto prosegua ad opera di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), il sostituto che succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare la dichiarazione completa anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato. Pertanto, se l'operazione straordinaria con estinzione del precedente soggetto è avvenuta nel corso del 2009 o del 2010, prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2009 Semplificato, il dichiarante deve procedere alla compilazione ed all'invio:
• delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro dipendente ed assimilati;
• delle comunicazioni dati certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
• dei dati riassuntivi di cui al prospetto SS;
• dei versamenti eseguiti e delle compensazioni effettuate di cui ai prospetti ST, SV e SX se presentati.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, rileva il momento in cui è stato effettuato il conguaglio:
• se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dall'estinto, il dichiarante deve trasmettere un'unica comunicazione per ciascun percipiente contenente i risultati delle predette operazioni indicando, oltre al proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale», quello del soggetto estinto nel rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta»;
• se le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal dichiarante, questi deve indicare nella comunicazione contenente per ciascun percipiente i risultati delle predette operazioni, esclusivamente il proprio «Codice fiscale» evidenziando, nei punti da 73 a 89, le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Analogamente, qualora il rapporto di lavoro cessi anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e successivamente il dipendente venga riassunto (ovviamente, nel corso dello stesso periodo d'imposta) dal sostituto subentrante, quest'ultimo è tenuto, in ogni caso, ad effettuare le operazioni di conguaglio tenendo conto di tutte le retribuzioni percepite dal dipendente, senza dover evidenziare il codice fiscale dell'estinto nell'apposito rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta», presente nella comunicazione.
Nelle comunicazioni dei dati relativi al lavoro autonomo, provvigioni e redditi afferenti il soggetto estinto, il sostituto d'imposta dichiarante deve indicare il proprio codice fiscale nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale» nonché quello dell'estinto nel rigo «Codice fiscale del sostituto d'imposta». Qualora, però, la certificazione non sia stata rilasciata dal soggetto estinto ma vi provveda il dichiarante stesso questi dovrà indicare esclusivamente il proprio codice fiscale ed annotare nei punti da 39 a 47 le somme ed i valori corrisposti dal precedente sostituto.
Per quanto concerne la trasmissione del prospetto SS dovranno essere compilati più prospetti per dare distinta evidenza dei dati riassuntivi riferibili al dichiarante e al soggetto estinto.
Relativamente alla eventuale trasmissione dei dati dei versamenti, dovranno altresì essere compilati più prospetti ST e SV indicando, nei prospetti relativi all'estinto (righi ST1 e SV1,colonna 1) il codice fiscale di quest'ultimo e a colonna 2 «Eventi eccezionali» l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella «Eventi eccezionali» posta nel frontespizio del Mod. 770.
Analoghe modalità di compilazione dovranno essere osservate con riferimento ai prospetti SS.
In tutti i casi di operazioni straordinarie comportanti estinzione del sostituto d'imposta e prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto, il prospetto SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.
Successioni mortis causa
Anche in caso di decesso del sostituto d'imposta rileva che l'attività sia o meno proseguita dall'erede. Se non vi è prosecuzione, la dichiarazione è presentata dall'erede o da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato, indicando nel frontespizio del modello, nel riquadro «persone fisiche» i dati del sostituto d'imposta deceduto e nel riquadro «dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione» quelli dell'erede che la sottoscrive.
Nelle comunicazioni e prospetti, che compongono la dichiarazione, dovrà esser data evidenza del solo codice fiscale del deceduto nello spazio contraddistinto dalla dicitura «Codice fiscale».
Quando vi sia, invece, prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, questi è tenuto a presentare la dichiarazione anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto, seguendo in linea di massima le indicazioni già fornite per le operazioni societarie straordinarie con estinzione del sostituto d'imposta. Anche in questo caso il prospetto SX deve riguardare sia i dati dell'erede dichiarante che del de cuius.
Mod. 770/Ordinario
Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2010 Ordinario i soggetti che nel 2009 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
Sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2009 Ordinario i soggetti che:
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
• hanno applicato nel 2009 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917;
• sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
• sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2009;
• rappresentanti fiscali di soggetto non residente.
Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2009 Ordinario, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.
Presentazione
L'articolo 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 stabilisce l'obbligo di presentare telematicamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta . Pertanto, sia i dati del modello 770 Semplificato che di quello Ordinario devono essere trasmessi per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata per via telematica dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Presentazione telematica diretta
I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono trasmetterla direttamente, utilizzando:
• il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
• il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.
Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi, per il Mod. 770 Ordinario occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR, con la precisazione che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.
Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2010 Semplificato per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline (Internet), può presentare il Mod. 770/2009 Ordinario con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.
Presentazione telematica tramite i soggetti incaricati
L'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, identifica come intermediari per la presentazione telematica delle dichiarazioni:
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
• gli iscritti negli albi degli avvocati;
• gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
• le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
• associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
• i Caf - dipendenti;
• i Caf - imprese;
• coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
• gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
I soggetti incaricati sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel. Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. n. 322 del 1998.
Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.
Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.
L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.
Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi
Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87/1192.
La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.
È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.
Obblighi dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a:
• rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta. Come precisano le istruzioni per la compilazione del modello 770 l'impegno, rilasciato in forma libera deve, comunque essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'amministrazione dello Stato. La data dell'impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro «Impegno alla presentazione telematica» posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
• rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La suddetta comunicazione costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
• conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Responsabilità dell'intermediario abilitato
La responsabilità per la tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica grava sui soggetti intermediari abilitati, nei cui confronti si applica la sanzione prevista dall'art. 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (sanzione da 1 a 10 milioni di lire).
È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.
Fonte: Ipsonews

martedì 6 luglio 2010

Manovra Finanziaria 2010: iscrizione dei soci amministratori anche alla gestione separata

Con una norma di interpretazione autentica, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ha fornito importanti chiarimenti in materia di contribuzione alla gestione separata Inps per i soci amministratori che svolgano varie attività assoggettabili a forme diverse di previdenza sociale.
Secondo il disposto normativo, specifica che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, "sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'Inps". Restano esclusi i rapporti di lavoro per i quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata Inps.
Questo intervento ribalta quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 3240/2010, che prevedeva in tali casi una sola iscrizione, per l'attività esercitata in maniera prevalente.
L'INPS, inoltre, con il Messaggio n. 14810/2010, precisa che l'iscrizione alla Gestione separata determina la creazione di una posizione anagrafica ma che tale iscrizione si sostanzia solamente con il versamento dei contributi, a cui fa seguito la copertura contributiva.
In altre parole, pertanto, la sola iscrizione alla Gestione separata non assume alcuna rilevanza dal punto di vista previdenziale.

Scadenze fiscali per i gestori e le sale giochi con studi di settore: oggi 6 luglio il termine di pagamento di unico senza maggiorazione

Scade oggi il termine per i gestori e le sale giochi che presentando gli studi di settore hanno usufruito delle proroga del terime di pagamento delle imposte di unico 2010 dal 16/06/2010 al 06/07/2010 senza applicazione della “canonica” maggiorazione dello 0,40%, che scatterà invece per i pagamenti effettuati entro la successiva data di scadenza del termine di pagamento delle imposte del 5 agosto 2010.
Riportiamo a tal fine la sintesi delle scadenze fiscali previste per il giorno 6 luglio 2010
MOD. UNICO 2010 PERSONE FISICHE - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: IRPEF (saldo 2009 e primo acconto 2010); addizionale regionale all'IRPEF (saldo 2009); addizionale comunale all'IRPEF (saldo 2009 e acconto 2010); imposta sostitutiva regime nuove iniziative (10%); saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata; imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; contributi IVS (saldo 2009 e primo acconto 2010); contributi Gestione separata INPS (saldo 2009 e primo acconto 2010).
MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI PERSONE - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare i versamenti relativi a: saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
MOD. UNICO 2010 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a: saldo IVA 2009 con maggiorazione dell'1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3); IRES (saldo 2009 e primo acconto 2010); imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni esistenti al 31.12.2009 da quadro EC; imposta sostitutiva 12-14-16% dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie; imposta sostitutiva 16% (unica soluzione) dovuta per il riallineamento del valore civile e fiscale dei beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie.
MOD. IRAP 2010 - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento dell'IRAP (saldo 2009 e primo acconto 2010) da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti assimilati, società di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento dell'IVA dovuta sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2009 (codice tributo 6494) e dell'eventuale maggiorazione del 3% (codice tributo 4726 per le persone fisiche e 2118 per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
DIRITTO ANNUALE CCIAA - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento del diritto CCIAA 2010 (codice tributo 3850). Si rammenta che il diritto annuale di competenza delle CCIAA di Monza e Brianza e della CCIAA di Fermo va versato utilizzando rispettivamente i codici tributo 3863 e 3866.
RIVALUTAZIONE IMMOBILI D'IMPRESA - SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA
Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione, con effetto anche ai fini fiscali, degli immobili d'impresa posseduti al 31.12.2008, ex art. 15, commi da 16 a 23, DL n. 185/2008 (codice tributo 1824); Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1825) per l'affrancamento del relativo saldo attivo di rivalutazione

lunedì 5 luglio 2010

Lavoratori extracomunitari: novità normative di giugno 2010

Procedure di contrasto al lavoro "nero"
Con la Circolare n. 3965 del 18 giugno 2010, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Interno, hanno reso noto di aver concordato alcune modifiche alla procedura di rilascio del nulla osta per lavoro stagionale, al fine di contrastare possibili episodi di lavoro "nero".
In particolare viene precisato che il datore di lavoro deve:
- accompagnare il lavoratore extracomunitario allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e,
- entro 48 ore dalla firma del contratto di soggiorno, effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione.
Qualora il datore di lavoro non intenda più assumere il lavoratore stagionale (per giustificati motivi) è consentito il subentro di un nuovo datore di lavoro per la stessa tipologia e durata del rapporto di lavoro cessato.
Al via il test di conoscenza della lingua italiana
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, il Decreto 4 giugno 2010 con il quale il Ministero dell'Interno ha definito le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, al cui superamento è subordinato il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, previsto dall'articolo 9 del D.Lgs n. 286/1998 (Testo unico dell'immigrazione).
Per il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente in ambiti correnti
Sanatoria colf e badanti: illegittimità dell'arresto
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 24814 del 1° luglio 2010, ha stabilito che è illegittimo l'arresto (e la relativa convalida) di una colf che ha già presentato, unitamente al datore di lavoro, domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi della Legge n. 102/2009.
In particolare, la Corte ha specificato che "la sospensione del procedimento penale previsto dalla speciale normativa fino alla definizione della procedura amministrativa di emersione del lavoro irregolare per determinate categorie di lavoratori stranieri, implica l'automatica sospensione del procedimento penale per determinati reati fino alla definizione della procedura".
No all'espulsione dello straniero che rischia persecuzioni nel paese d'origine
La S.C. si pronuncia sul divieto di espulsione dello straniero extracomunitario privo del permesso di soggiorno, in caso di timore di persecuzioni nel paese di origine dello stesso.
Il caso vede l’espulsione di uno straniero extracomunitario, originario della Liberia, in quanto privo di permesso di soggiorno. Lo straniero presenta opposizione al decreto di espulsione innanzi al giudice di pace, ma la sua domanda è respinta in quanto lo straniero, già titolare di permesso di soggiorno per richiesto asilo politico, si era visto respingere la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato dall’apposita commissione.
Lo straniero ricorre quindi innanzi alla Cassazione, deducendo che l’espulsione lo avrebbe esposto al pericolo di persecuzioni nel suo paese di origine, situazione questa - non accertata dal giudice di pace - ostativa all’espulsione ex art. 19 del testo unico sull’immigrazione. La S.C. accoglie il ricorso, richiamando l’art. 19 del t.u.imm. (d.lgs. 268/98), che prevede che in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
La Corte, in particolare, ritiene che la disposizione individua con chiarezza la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento, e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo umanitario, con riferimento alla possibilità che lo straniero - anche per circostanze di carattere meramente individuale, ben precisa la Corte - subisca persecuzioni nel paese di origine per le ragioni indicati dalla norma.
Sul piano normativo, va evidenziato che il divieto ha fondamento nella disciplina internazionale: infatti, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo, (resa esecutiva con L. n. 848/1955), la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (resa esecutiva con L. n. 489/1988) e il Patto Internazionale sui diritti civili e politici (reso esecutivo con L. n. 881/1977) proibiscono la tortura e i trattamenti inumani e degradanti e prescrivono il divieto di refoulement, ovvero di rimpatrio a rischio di persecuzione. Il divieto di refoulement è assoluto e si applica ad ogni persona, senza considerazione né del suo status né del tipo d’imputazione o di condanna, ed indipendentemente dalla natura del trasferimento, comprese l’estradizione o l’espulsione.
In giurisprudenza, in precedenza, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16417 del 25/07/2007 ha affermato che, nell'ambito delle disposizioni relative al trattamento degli stranieri, l'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998 vieta l'espulsione verso uno Stato nel quale lo straniero possa subire persecuzioni per motivi, tra l'altro, sessuali, essendo a tal fine sufficiente la previsione di un reato (il cui oggetto deve essere identificato dal giudice di merito), senza che sia necessaria anche la concreta emanazione di una condanna. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del giudice di pace che, avendo accertato che nel Senegal l'omosessualità è punita con la reclusione, aveva accolto il ricorso dello straniero contro il provvedimento di espulsione. In motivazione, la S.C. ha rilevato che, per affermare l'esistenza di un trattamento persecutorio, occorre accertare se la legislazione di quel Paese preveda come reato il fatto in sé dell'omosessualità ovvero l'ostentazione di tali pratiche in modo non conforme al sentimento pubblico del Paese stesso).
Secondo Cass., Sez. 1, Sentenza n. 28775 del 27/12/2005, in tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, la sussistenza di una situazione di pericolo di persecuzione nel Paese di origine che giustifica, a norma dell'art. 19, comma primo, del d.lgs. n. 286 del 1998, il divieto di espulsione, se non può essere oggetto di prova puntuale e rigorosa, non può, però, essere ravvisata in ogni caso in cui nel Paese dal quale lo straniero si sia allontanato è, sia pure notoriamente, in atto una diffusa compressione dei diritti civili, ovvero uno scontro violento tra etnie, fazioni politiche o confessioni religiose, occorrendo, invece, che il soggetto versi nel fondato timore di essere perseguitato in ragione delle proprie idee o della propria specifica situazione personale. Del resto, il citato art. 19 deve essere interpretato in correlazione con l'art. 20 dello stesso d.lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato d.lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l'espulsione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato l'opposizione proposta da un cittadino bosniaco in quanto esposto al rischio di persecuzione, a seguito della recente guerra nel proprio Paese di origine, rimarcando, per un verso, che il ricorrente non aveva fornito la specifica ragione giustificativa del timore di una persecuzione ai suoi danni, limitandosi a far leva sulla sua provenienza da un Paese che era stato di recente teatro di guerra; per l'altro, che le misure di protezione temporanea adottate con D.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000).
Sul tema, altresì Cass., Sez. I, Sentenza n. 3732 del 25/02/2004, secondo la quale, in tema di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno, l'art. 19, comma primo, D.Lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui stabilisce che in nessun caso può essere disposta l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione, tra l'altro, per motivi di religione, deve essere interpretato in correlazione con l'art. 20 dello stesso D.Lgs., il quale riserva ad una valutazione di carattere politico le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del succitato D.Lgs., per rilevanti esigenze umanitarie, prevedendo che esse siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri interessati, che fissa la modulazione nel tempo di dette misure ed i casi nei quali è preclusa l'espulsione; pertanto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione, il giudice non può verificare la presenza dei requisiti che comportano il divieto di espulsione se non in presenza del provvedimento che dispone le misure di protezione temporanea decise dall'autorità politica, alla quale è riservata la valutazione delle situazioni che permettono di ritenere operante il divieto di espulsione dello straniero privo del permesso di soggiorno (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva accolto l'opposizione proposta da un cittadino macedone di religione musulmana, in quanto esposto al rischio di persecuzione, per motivi religiosi, nel suo Paese di origine, rimarcando che le misure di protezione temporanea adottate con d.P.C.M. 12 maggio 1999 erano cessate a seguito del d.P.C.M. 1 settembre 2000).
Infine, importanti precisazioni sul piano dogmatico si devono anche a Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 09/04/2002, che ha affermato che la qualità di rifugiato politico - che, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951, si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato" -, si consegue attraverso la procedura di cui all'art. 1, comma quinto del D.Lgs. 416/1989 (norma non abrogata dall'art. 47 del D.Lgs. 286/1998), secondo la quale lo straniero deve presentare all'ufficio di Polizia istanza motivata sulla cui base il Questore rilascia, a richiesta, un permesso temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento, con la conseguenza che, in mancanza dei predetti elementi, nessun ostacolo all'espulsione può costituire la semplice proposizione della domanda di asilo.
(Ordinanza Cassazione civile 03/05/2010, n. 10636)

venerdì 2 luglio 2010

Manovra Finanziaria 2010: regolarizzazione catastale per gli "immobili fantasma"

Si è molto parlato - sulla stampa specializzata, ma anche su organi di informazione "generalisti" - delle disposizioni relative alla cd. sanatoria catastale contenute nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Manovra 2010). E se ne è parlato in molti casi più per evocarne aspetti non presenti nel provvedimento e purtuttavia ipotizzati (condono edilizio) che per analizzarne in concreto le effettive disposizioni. Disposizioni che - quando esaminate nel dettaglio - si dimostrano molto meno dirompenti di quanto si fosse portati a ritenere.
Le norme in questione sono i commi da 7 a 13 dell'art. 19 del D.L. n. 78/2010, che seguono alcune disposizioni in materia di banche dati catastali e che ne precedono altre introduttive di obblighi formali per gli atti di trasferimento e di locazione di immobili. Esse consistono, in sostanza, nel "rilancio" di una iniziativa che aveva preso le mosse già quattro anni addietro, e che consisteva in un'operazione volta a individuare e censire, da un lato, i fabbricati iscritti al Catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali e, dall'altro, i fabbricati che non risultano dichiarati al Catasto (i ccdd. immobili fantasma).
Procedura avviata nel 2006
La norma a fondamento dell’operazione avviata nel 2006 è l’art. 2, comma 36, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tale disposizione prevedeva il seguente iter procedurale:
a) l’Agenzia del territorio individua le due categorie di fabbricati sopra indicate (ex rurali e non iscritti in Catasto);
b) sempre l’Agenzia rende nota tramite comunicato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale la disponibilità dell’elenco degli immobili individuati, comprensivo - qualora accertata - della data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione al Catasto, e pubblicizza con diverse modalità tale elenco, con valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali sugli stessi, di presentazione degli atti di aggiornamento catastale;
c) se i titolari dei diritti reali sugli immobili in questione non provvedono alla presentazione degli atti di aggiornamento entro sette mesi dalla pubblicazione del comunicato sopra citato, sono gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio ad iscrivere in Catasto i fabbricati, con oneri a carico degli interessati;
d) le rendite catastali dichiarate dai titolari dei diritti reali o attribuite dagli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio producono “effetto fiscale”, “in deroga alle vigenti disposizioni”, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato dell’Agenzia del territorio sopra richiamato;
e) trovano applicazione le sanzioni relative all’obbligo di dichiarare i nuovi fabbricati entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o sono divenuti, da esenti, soggetti di imposta.
Riapertura di termini per gli immobili non accatastati
Con la Manovra 2010, come detto, l’operazione decisa nel 2006 viene “riesumata”. Il comma 7 dell’art. 19 dà tempo all’Agenzia del territorio sino al 30 settembre 2010 per concludere le operazioni di pubblicizzazione degli immobili non dichiarati in Catasto (e non anche, deve ritenersi, dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, posto che questi ultimi non vengono regolati dai successivi commi). Il successivo comma 9 dispone che entro il 31 dicembre 2010 i titolari di diritti reali sugli immobili in questione già individuati dall’Agenzia e resi noti nel periodo 2007-2009 siano tenuti a presentare la dichiarazione di aggiornamento catastale. Sempre il comma 9 prevede poi che l’Agenzia renda disponibili ai Comuni - successivamente alla registrazione degli atti di aggiornamento presentati - le dichiarazioni di accatastamento, ai fini dei controlli di conformità urbanistico-edilizia.
Le conseguenze della mancata presentazione della dichiarazione di aggiornamento da parte dei titolari di diritti reali sugli immobili in questione sono indicate al comma 10. Con esso viene stabilito che, se gli interessati non adempiono all’obbligo dichiarativo entro il 31 dicembre 2010, l’Agenzia del territorio, nelle more dell’iscrizione in Catasto, procede all’attribuzione di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in Catasto.
Come ha rilevato la stessa Agenzia del territorio nell’audizione dinanzi alla Commissione Finanze e Tesoro della Camera dei Deputati il 9 giugno 2010, la fissazione al 31 dicembre 2010 del termine per procedere alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento catastale degli immobili non dichiarati ma già individuati non costituisce altro che una riapertura dei termini (sette mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato dell’Agenzia) fissati dal D.L. n. 262/2006. Ciò che rileva verificare è in che cosa la nuova procedura si differenzi da quella precedentemente varata e quali siano - se vi sono - gli incentivi con i quali essa si prefigge di raggiungere gli obiettivi di gettito enunciati.
Ebbene, mentre, in base alla procedura del 2006, la conseguenza del mancato aggiornamento catastale consisteva nella prevista iscrizione in Catasto da parte dell’Agenzia, con oneri a carico dell’interessato e decorrenza dall’anno successivo a quello di presunta mancata presentazione della denuncia ovvero dall’anno successivo a quello di pubblicazione del comunicato, la norma contenuta nella Manovra fa discendere da tale inadempimento l’attribuzione di una rendita presunta da iscrivere in Catasto in via provvisoria in attesa dell’iscrizione definitiva - sempre a cura, deve ritenersi, dell’Agenzia - attraverso le ordinarie procedure di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701. Nulla stabilendo, però, circa tre elementi regolati invece nel primo caso: decorrenza della rendita attribuita (provvisoria e definitiva), debenza degli oneri di iscrizione e sanzioni eventualmente applicabili.
Circa il primo punto, l’Agenzia del territorio ha espresso l’avviso che, “in assenza di espliciti riferimenti ad un regime particolare”, gli effetti fiscali - “sia in caso di adempimento nei termini da parte del titolare di diritti reali, sia in caso di intervento dell’Agenzia” - siano quelli previsti dal D.L. n. 262/2006. Con la conseguenza che in entrambi i casi citati la rendita decorrerebbe dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della dichiarazione catastale ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato dell’Agenzia del territorio col quale è stato reso noto l’elenco degli immobili individuati.
Gli oneri di iscrizione, dal canto loro, si ritiene che - in assenza di specifica disposizione in tal senso - non siano da porre a carico dei contribuenti interessati. E in ciò sembrerebbe sostanziarsi l’unica reale agevolazione introdotta nella Manovra rispetto alla procedura del 2006, considerato che devono ritenersi applicabili - anche in assenza di specifica menzione - le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di dichiarazione dei nuovi fabbricati.
Soluzioni operative
Oneri di iscrizione al Catasto
Si ritiene che gli oneri di iscrizione al Catasto per gli immobili non dichiarati, in assenza di specifica disposizione in tal senso nel D.L. n. 78/2010, non siano da porre a carico dei contribuenti interessati. E in ciò sembrerebbe sostanziarsi l’unica reale agevolazione introdotta nella Manovra rispetto alla procedura del 2006, considerato che devono ritenersi applicabili, anche in assenza di specifica menzione, le sanzioni previste per la violazione degli obblighi di dichiarazione dei nuovi fabbricati.
Per il resto, l’altra differenza sostanziale rispetto alla procedura del 2006 consiste nel fatto che l’inerzia del contribuente attribuisce all’Agenzia del territorio la facoltà di anticipare gli effetti dell’iscrizione in Catasto attraverso l’attribuzione all’immobile di una rendita presunta. Ciò consente all’Erario di ottenere più rapidamente quegli effetti di gettito che costituiscono la ragione di fondo del rilancio di una operazione ampiamente avviata.
Ma è da dubitarsi che - in assenza di modifiche al testo eventualmente operate in sede di conversione in legge del decreto, attraverso l’introduzione di efficaci forme di incentivazione - il meccanismo previsto nella Manovra possa conseguire risultati significativi. Solo garantendo ai soggetti interessati rilevanti agevolazioni in ordine al pagamento delle imposte (e delle relative sanzioni) dovute per il passato con riferimento agli immobili oggetto di emersione (presenti in un primo testo della Manovra, poi modificato), può infatti essere ritenuta verosimile un’adesione su larga scala alla regolarizzazione catastale.
Nuova procedura per le variazioni non denunciate
Sempre entro il 31 dicembre 2010, viene previsto che i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione non dichiarata in Catasto siano tenuti a procedere alla presentazione, ai fini fiscali, della relativa dichiarazione di aggiornamento catastale. In caso negativo - dice la norma - l’Agenzia del territorio procede agli accertamenti di competenza anche con la collaborazione dei Comuni.
Se, con riferimento alla procedura di emersione prevista per gli immobili non dichiarati in Catasto, risulta difficile individuare gli incentivi o i disincentivi che potrebbero verosimilmente determinare il successo dell’operazione, nel caso delle variazioni non denunciate il meccanismo previsto dalla norma non lascia intravedere - a meno di modifiche in sede parlamentare - alcuno spiraglio per un successo della stessa.
In questo caso, infatti, tutto ciò che l’inerzia dei soggetti interessati determina consiste nella previsione che l’Agenzia del territorio proceda “agli accertamenti di competenza, anche con la collaborazione dei Comuni”. Attività - all’evidenza - che l’Agenzia può svolgere anche in via ordinaria, per cui non si comprende la portata di una disposizione che - senza prevedere agevolazioni di alcun genere - impone un termine per un adempimento che avrebbe già dovuto essere eseguito.
Riclassamento previsto nel 2004
Le disposizioni introdotte con la Manovra fanno inevitabilmente tornare alla mente un altro tentativo di stimolare la regolarizzazione di difformità esistenti nelle unità immobiliari dal punto di vista catastale.
Ci si riferisce all’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede - con una disposizione tuttora vigente - una procedura finalizzata alla revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata, in caso di:
- immobili non dichiarati in Catasto;
- situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie.
La norma dispone, in particolare, che i Comuni, “constatata” la presenza di tali fattispecie, possano richiedere, ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti secondo le ordinarie modalità previste dall’ordinamento (in base a quanto previsto, quindi, dal regolamento di cui al D.M. 19 aprile 1994, n. 701, attuato attraverso la cd. procedura informatica DOCFA).
La legge aggiunge che la richiesta, che deve contenere gli elementi constatati - tra i quali, se accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale -, deve poi essere notificata ai soggetti interessati e comunicata agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro 90 giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell’interessato, all’iscrizione in Catasto dell’immobile non accatastato, ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando all’interessato stesso le risultanze del classamento e la relativa rendita.
Il successivo comma 337 dispone poi che le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del Comune producono “effetto fiscale”:
- a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data cui si riferisce la mancata presentazione della denuncia catastale, eventualmente indicata nella richiesta notificata dal Comune;
- ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell’anno di notifica della richiesta del Comune.
L’esperienza degli anni di vigenza della normativa sopra riassunta conduce a nutrire forti dubbi sulla capacità delle nuove disposizioni contenute nella Manovra 2010 di produrre reali effetti. I pochi Comuni che l’hanno applicata hanno in genere fatto un uso piuttosto improprio della disciplina del 2004, generalmente decidendo di trasmettere comunicazioni “di massa” ai proprietari di unità immobiliari di particolari categorie catastali, con riferimento alle quali veniva presunto un inquadramento catastale non più attuale (mentre la norma imponeva di richiedere gli aggiornamenti con riferimento alle sole unità immobiliari per le quali i Comuni stessi avessero constatato delle difformità), e richiedendo agli stessi di verificare la legittimità della situazione catastale del proprio immobile. Con la conseguenza di non giungere ad alcun risultato concreto.
La procedura prevista dalla Manovra non avrà - verosimilmente - miglior fortuna. Anch’essa risente, infatti, di limiti congeniti al sistema catastale che - finché non verranno affrontati e risolti - non consentiranno di evitare situazioni di incongruenza sovente prive di qualsiasi volontà elusiva da parte degli interessati.
Eccettuati, infatti, i casi più evidenti, è lo stesso sistema catastale che si è stratificato negli anni che non consente ai proprietari di conoscere con sufficiente sicurezza il giusto inquadramento catastale del proprio immobile, con la conseguenza che per la maggior parte degli immobili risulta di estrema difficoltà riscontrare eventuali “incoerenze” tra le situazioni di fatto e i classamenti catastali.
Il problema è legato in particolare alla non fruibilità, da parte dei proprietari, delle unità immobiliari tipo, che dovrebbero costituire - per legge - il termine di riferimento per ogni operazione di classamento. E il problema esiste tanto con riferimento all’ordinario obbligo dei proprietari di presentare le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni previste dalla normativa del 1939 (art. 20 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249), secondo il procedimento informatico di cui al D.M. n. 701/2004, quanto - in misura accentuata - in caso di richiesta di valutazione a posteriori dello stato dell’immobile, in particolare nelle situazioni in cui l’attuale proprietario non abbia operato alcuna modifica di rilievo alla propria unità immobiliare.
Dati catastali per la registrazione dei contratti di locazione
Il comma 15 dell’art. 19 del D.L. n. 78/2010 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2010, “la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili”.
La novità normativa
Registrazione di contratti di locazione o affitto
Il D.L. n. 78/2010 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2010, la richiesta di registrazione di contratti, scritti o verbali, di locazione o affitto di beni immobili esistenti sul territorio dello Stato e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, deve contenere anche l’indicazione dei dati catastali degli immobili.
La stessa norma stabilisce che “la mancata o errata indicazione dei dati catastali è considerata fatto rilevante ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro ed è punita con la sanzione prevista dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131” (dal 120 al 240% dell’imposta dovuta).
La norma impone l’indicazione dei dati catastali nelle “richieste” di registrazione dei contratti e relative cessioni, risoluzioni e proroghe. L’Agenzia delle entrate ha quindi conseguentemente proceduto a una revisione della modulistica normalmente utilizzata per l’esecuzione degli obblighi in questione. Con provvedimento 25 giugno 2010, sono stati in particolare approvati:
- una nuova versione del Mod. 69 (“Richiesta di registrazione”), nell’ambito del quale è stato inserito il Quadro D, denominato “Dati degli immobili”, da utilizzarsi per la registrazione dei nuovi contratti;
- un nuovo modello, denominato CDC, da utilizzarsi per la comunicazione dei dati catastali in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti già in essere.
I nuovi modelli approvati riguardano l’adempimento “cartaceo”, presso gli Uffici, degli obblighi di registrazione. Tuttavia, per la registrazione dei contratti di locazione (nonché delle relative cessioni, risoluzioni e proroghe) esiste anche una modalità telematica, obbligatoria per i possessori di oltre 100 immobili e facoltativa per tutti gli altri contribuenti. In relazione a tale modalità, l’Agenzia delle entrate - con lo stesso provvedimento - ha pertanto provveduto ad approvare le nuove “specifiche tecniche”, al fine di consentire l’inserimento dei dati catastali dell’immobile anche nel programma informatico da utilizzare per gli adempimenti di registrazione.
Da sottolineare che, in sede di emanazione del provvedimento attuativo, l’Agenzia ha esteso l’adempimento relativo all’indicazione dei dati catastali alle richieste di registrazione anche dei contratti di comodato. Estensione resasi necessaria - dice il provvedimento - “per motivi di omogeneità e di razionalizzazione del sistema”.
Dati catastali per gli atti di trasferimento
L’art. 19 del D.L. n. 78/2010 prevede, al comma 14, nuovi adempimenti - sempre a decorrere dal 1° luglio 2010 - anche in relazione alle compravendite di immobili urbani e, più in generale, agli atti di trasferimento di diritti reali, a quelli di costituzione di diritti reali e a quelli di scioglimento di comunione di diritti reali. Con esso si dispone, in particolare, che “gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità”:
a) l’identificazione catastale;
b) il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto;
c) la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
“Prima della stipula dei predetti atti - aggiunge la norma - il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari".
Quanto all’adempimento sub c), deve sottolinearsi che la norma prescrive - a pena di nullità - la presenza nell’atto della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nulla prevedendo con riferimento alla veridicità di tale dichiarazione. Ciò che deve far ritenere che la nullità dell’atto possa configurarsi esclusivamente in caso di assenza della dichiarazione, e non in caso di presenza di una dichiarazione che attesti una conformità in realtà inesistente.
Quanto, invece, all’obbligo per il notaio di verificare il cd. allineamento - in molti casi mancante, per inefficienze dei privati o degli Uffici - fra gli intestatari dei beni nei registri immobiliari e in Catasto, deve rilevarsi che la norma non prevede sanzioni, quale potrebbe essere il divieto di stipula, in caso di non coincidenza fra le due risultanze.
Fonte: Corriere Tributario - Giorgio Spaziani Testa