venerdì 13 luglio 2012

DICHIARAZIONE IVA 2012: versamento del saldo IVA 2011 al 9 luglio con maggiorazione dell’1,2%

Con la risoluzione n. 69, l’Agenzia delle Entrate analizza la proroga dei versamenti derivanti dai modelli UNICO 2012 e IRAP 2012, disposta dal DPCM 6 giugno 2012, fornendo importanti chiarimenti. Il citato DPCM ha infatti differito al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione, la precedente scadenza del 18 giugno 2012 (in quanto il 16 giugno cadeva di sabato), e al 20 agosto 2012, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo, il termine precedentemente stabilito al 18 luglio 2012.
Per prima cosa, la risoluzione conferma che le suddette proroghe si applicano a tutte le persone fisiche, analogamente allo scorso anno, fugando quindi definitivamente i dubbi che erano emersi con l’infelice formulazione del titolo del comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle finanze dell’8 giugno 2012.
In relazione ai soggetti diversi dalle persone fisiche, la proroga riguarda invece solo i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio di settore, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia, “ai quali gli stessi siano applicabili”. Con quest’ultima precisazione, l’Agenzia sembra quindi condizionare la proroga al fatto che, per i contribuenti diversi dalle persone fisiche, non ricorrano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore. In precedenza, invece, si riteneva ancora valido il chiarimento fornito con la circolare del 6 luglio 2007 n. 41 (§ 4), in relazione all’analogo differimento dei termini di versamento previsto dal DPCM 14 giugno 2007, in cui si era affermato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”.
L’Agenzia conferma poi che nella proroga rientrano tutti i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi ordinariamente fissati al 18 giugno 2012, quali, ad esempio, il versamento della “cedolare secca sulle locazioni” e delle imposte sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche residenti in Italia, introdotte dall’art. 19, commi da 13 a 22, del DL 201/2011.
Non appare invece pertinente il richiamo che viene fatto all’imposta sulla rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 del DL 282/2002, cioè la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto dei terreni, posseduti al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, con il versamento dell’imposta sostitutiva del 4%, per effetto della riapertura disposta dall’art. 7, comma 2 del DL 70/2011. Il termine per redigere e asseverare la perizia di stima, nonché per versare l’intero ammontare, ovvero la prima rata, dell’imposta sostitutiva dovuta, scade infatti il 30 giugno 2012 (e non il 18 giugno). Analoghe considerazioni riguardano la rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute al 1° luglio 2011 al di fuori dell’ambito d’impresa, in relazione al versamento, entro lo stesso termine del 30 giugno 2012, dell’imposta sostitutiva del 2-4% (totale o prima rata).
Importanti chiarimenti anche sul versamento del saldo IVA 2011 da parte dei contribuenti che presentano la relativa dichiarazione in forma unificata, con UNICO 2012. Tali soggetti, infatti, ai sensi dell’art. 6 del DPR 542/99, possono versare il saldo IVA entro il termine di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo, scadenza “naturale” del versamento in esame. In considerazione della proroga disposta dal DPCM 6 giugno 2012, viene chiarito che, se il versamento del saldo IVA avviene entro il 9 luglio 2012, la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2012 va applicata solo fino al 16 giugno 2012, quindi nella misura dell’1,2%. Se il versamento del saldo IVA viene ulteriormente differito al 20 agosto 2012, è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,4%, da applicare anche sulla suddetta maggiorazione dell’1,2%.
Fonte:Eutekne