mercoledì 27 febbraio 2013

COMUNICAZIONE DATI IVA 2013: scadenza il 28 febbraio 2013 ultimi consigli per la compilazione

La Comunicazione annuale dati IVA deve essere presentataentro 2 mesi dalla scadenza del periodo fiscale (e quindi entro il prossimo 28 febbraio) dai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare. Il modello è un’anticipazione dei dati complessivi che lo stesso contribuente dovrà fornire successivamente con la Dichiarazione annuale IVA. Quali sono i casi particolari di presentazione? Quali sanzioni si rischiano per l’omissione?
La Comunicazione quindi non ha natura di dichiarazione, ma si limita a riassumere i dati riguardanti le liquidazioni periodiche dell’anno solare precedente, senza riferimento a versamenti effettuati, riporto del credito annuale, rimborsi infrannuali richiesti e/o compensazioni effettuate.
Come specificato nella Circolare Ministeriale n. 6 del 25.01.2002, l’omissione della Comunicazione o l’invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l’applicazione delle sanzioni previste per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati (sanzione amministrativa da 258,00 a 2.065,00 euro).
Inoltre, non è possibile rettificare o integrare una Comunicazione già presentata: eventuali errori devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. Il modello va presentato esclusivamente in modalità telematica, direttamente o tramite Intermediario abilitato.
Soggetti non residenti:
I soggetti non residenti che si sono direttamente identificati in Italia, ai sensi dell’art.35-ter DRP633/72, sono obbligati all’invio del modello all’Agenzia delle Entrate nello stesso modo in cui viene trasmessa la Dichiarazione IVA.
Tali soggetti, contestualmente all’attribuzione della Partita IVA, dovranno richiedere al Centro Operativo di Pescara l’abilitazione al servizio telematico Entratel.
CASI PARTICOLARI DI PRESENTAZIONE
1. Esercizio di più attività
- Soggetti che esercitano più attività in regime di contabilità separata
Presentazione di un unico modello riepilogativo di tutte le attività, indicando quale codice attività quello della prevalente e barrando la casella “contabilità separate” presente nella Sezione Dati Generali della Comunicazione. Se esiste un’attività esonerata dalla compilazione della Comunicazione IVA, i dati di quest’ultima non vanno ricompresi.
- Soggetti produttori agricoli esonerati che esercitano altra attività
• Agricoltore esonerato dalla dichiarazione IVA (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari inferiore a 7.000,00 euro: se esercita altra attività commerciale per la verifica dell’esonero dovrà ricomprendere anche il volume d’affari dell’attività agricola e presentare la Comunicazione IVA escludendo i dati dell’attività agricola;
• Agricoltore (art.34 c.6 DPR 633/72) con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro e che esercita altra attività commerciale dovrà presentare la Comunicazione IVA inserendo anche i dati dell’attività agricola.
2. Operazioni straordinarie o trasformazioni
3. Enti e società aderenti alla liquidazione IVA di gruppo
In tal caso la società controllante e ogni società aderente al gruppo presenta la propria Comunicazione IVA, in relazione alla propria attività.
4. Soggetti non residenti
- se identificatisi direttamente in Italia, la Comunicazione IVA è presentata dal soggetto non residente
- se operanti tramite rappresentante fiscale, la Comunicazione IVA è presentata dal rappresentante fiscale
- se operanti con duplice posizione IVA, saranno presentate due Comunicazioni:
• una contenente i dati relativi alle operazioni effettuate della stabile organizzazione;
• una contente i dati relativi alle operazioni effettuate dal rappresentante fiscale.
Con la Circolare Ministeriale n. 1 del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate informa che tutti i contribuenti possono presentare la Dichiarazione IVA in forma autonoma entro il mese di febbraio (28.02.2011), purché il pagamento dell’eventuale debito avvenga o in unica soluzione il 16 marzo, ovvero rateizzato sempre dal 16 marzo e con un massimo di 9 rate, maggiorate dello 0,33% mensile. Tali soggetti sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione annuale IVA.
Rita Martin – Centro Studi CGN

martedì 26 febbraio 2013

Flusso telematico modello 730-4 2013: entro il 31 marzo 2013 la comunicazione dell’indirizzo telematico con il nuovo modello

Con Provvedimento n. prot. 23840/2013 pubblicato il 22 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i sostituti d'imposta devono inviare entro il 31 marzo 2013 per comunicare la sede telematica presso la quale ricevere i dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Amministrazione finanziaria.
Dallo scorso anno, il flusso telematico dei modelli 730-4 coinvolge tutti i sostituti d'imposta, in quanto si è conclusa la fase sperimentale avviata nel 2008; restano tuttavia ancora esclusi il MEF (personale centrale e periferico gestito dal sistema Service Personale Tesoro) e l'INPS.
I sostituti che a partire dall'anno 2011 hanno già ricevuto i mod. 730-4 in via telematica dall'Agenzia, non devono inviare la comunicazione qualora i dati non abbiano subito variazioni.

BLACK LIST 2013: entro il 28 febbraio 2013 l’invio delle prime nuove comunicazioni

Scade il prossimo 28 febbraio 2013 il termine per l’invio della prima comunicazione “black list” dell’anno, riferita alle operazioni attive e passive imputabili alla mensilità di gennaio.
È, quindi, questo il primo banco di prova per testare gli effetti delle novità in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni, introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 e applicabili alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.
Tecnicamente, non vi sono modifiche al testo dell’art. 1 del DL 40/2010 (che ha introdotto l’adempimento) e alle relative disposizioni di attuazione. I possibili nuovi obblighi di comunicazione derivano, però, dal fatto che oggetto del monitoraggio sono le operazioni registrate o soggette a registrazione ai sensi della disciplina dell’IVA; attraverso l’ampliamento degli obblighi di fatturazione si sono ampliati anche quelli di registrazione delle operazioni e, per un effetto di “trascinamento”, quelli di monitoraggio delle operazioni ai sensi del DL 40/2010, se la controparte è un operatore economico localizzato in uno Stato a fiscalità privilegiata.
Le nuove operazioni soggette a fatturazione obbligatoria dal 1° gennaio 2013 sono contemplate dall’art. 21, comma 6-bis, del DPR 633/72. Esse riguardano:
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (fatta eccezione per talune operazioni esenti) effettuate nei confronti di soggetti comunitari debitori d’imposta nel proprio Stato membro;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate al di fuori dell’Unione europea.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, le modifiche apportate al DPR 633/72 non dovrebbero avere effetti significativi sugli obblighi di comunicazione. Anche prima del 2013, infatti, i soggetti passivi IVA italiani erano già tenuti a monitorare le prestazioni di servizi (attive e passive) non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità, indipendentemente dal fatto che esse fossero fatturate e registrate o meno, in forza del contenuto del DM 5 agosto 2010.
Va comunque ricordato che il monitoraggio è escluso per i rapporti con i privati, ragione per cui anche eventuali operazioni oggi con fatturazione obbligatoria non rientrano nelle comunicazioni “black list” se la controparte, benché localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata, non ha la natura di operatore economico.
Più complessa è la situazione delle cessioni di beni. Al di là di operazioni “standard” quali le esportazioni o le cessioni intracomunitarie (queste ultime normalmente rappresentano l’eccezione, visto che gli Stati inclusi nelle black list sono generalmente extracomunitari), le uniche cessioni soggette a fatturazione obbligatoria erano rappresentate dalle cessioni di beni in transito o depositate in luoghi soggetti a vigilanza doganale. Con l’estensione operata dalla Legge di Stabilità 2013, sono ora soggette a fatturazione anche tutte le cessioni di beni extraterritoriali, con la conseguenza che, ad esempio, se una società italiana avesse in proprietà un bene in Singapore e lo cedesse ad una società ivi localizzata, all’obbligo di fatturazione e registrazione dell’operazione si accompagnerebbe quello di segnalazione nelle comunicazioni black list.
Appaiono dubbie alcune casistiche, quale quella dell’acquisto di carburante all’estero, sulla quale si era concentrata l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2011, concludendo per l’esclusione proprio in quanto il DM 5 agosto 2010 impone di monitorare le prestazioni di servizi escluse da IVA per carenza del requisito di territorialità, ma non le cessioni di beni (tra i quali rientra il carburante) extraterritoriali. Non risulta chiarissimo il trattamento della fattispecie nell’attuale contesto normativo: l’obbligo di fatturazione per le cessioni extraterritoriali dovrebbe, infatti, riferirsi alle operazioni attive, e non a quelle passive, per cui appare sostenibile l’esclusione di queste ultime anche nelle comunicazioni relative al 2013, in quanto trattasi di operazioni territorialmente rilevanti all’estero per le quali non vige obbligo di autofatturazione (diversamente, per le prestazioni di servizi extraterritoriali l’obbligo previsto dal DM 5 agosto 2010 si riferisce indistintamente a quelle rese e a quelle ricevute).
Qualora si intendesse inserire in modo cautelativo tali operazioni negli elenchi, va comunque tenuto conto che l’obbligo scatta solo se il relativo ammontare eccede i 500 euro, soglia fissata dal DL 16/2012 con finalità di semplificazione.
Fonte: Eutekne

giovedì 21 febbraio 2013

INPS 2013: pubblicati i minimali INPS per l'anno 2013

L'INPS, con la Circolare n. 22 dell'8 febbraio 2013, ha comunicato i valori minimi della retribuzione giornaliera e oraria e tutti gli altri valori necessari al calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, valevoli per l'anno 2013.
In particolare il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2013, risulta essere pari a 47,07 euro, mentre il minimale orario è pari a 7,06 euro.
Nella Circolare in esame vengono poi messi in evidenza anche i valori dei minimali delle Gestioni ex ENPALS, nonché ex INPDAP.
Fonte: seac

mercoledì 20 febbraio 2013

Comunicazione dati IVA 2013 : guida alla compilazione ed all'invio entro il 28 febbraio 2013

Entro il 28 febbraio 2013, i titolari di partita IVA dovranno presentare la comunicazione dati IVA relativa al 2012, utilizzando il modello già adottato nel 2011 e 2012, da compilare, però, sulla base delle istruzioni approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2013, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 17 gennaio 2011.
In via generale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale.
Oltre ai soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione annuale, sono esonerati dalla comunicazione:
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa. Come, tuttavia, precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2011, la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste per il modello UNICO; di conseguenza, il saldo IVA relativo al 2012 deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il 18 marzo 2013, ovvero mediante rateizzazione mensile a partire dal 18 marzo 2013, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% a titolo di interessi;
- le persone fisiche che, nel 2012, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.000 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
- le persone fisiche che, nel 2012, si sono avvalse del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 (c.d. “nuovi contribuenti minimi”). Sono, invece, tenuti alla presentazione della comunicazione dati i soggetti che, a partire dal 2012, adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all’art. 27, commi 3, 4 e 5 del DL n. 98/2011, qualora non ricorrano cause di esonero (es. volume d’affari del 2012 non superiore a 25.000 euro, presentazione entro la fine di febbraio della dichiarazione IVA relativa al 2012, ecc.);
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR (es. organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, Province e Regioni, comunità montane, ecc.).
Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.
Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:
- le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all’anno d’imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.
Le istruzioni, in linea con l’art. 8-bis, comma 6 del DPR n. 322/1998, precisano che l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del DLgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.
La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita a tale adempimento, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1972 in materia di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne Autore: Marco Periolo

martedì 19 febbraio 2013

INAIL 2013: denuncia/comunicazione d’infortunio obbligatoria in via telematica dal 1 luglio 2013

In attuazione del DPCM 22 luglio 2011, in base al quale "a decorrere dal 1° luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente in via telematica", l'INAIL, con Comunicazione del 22 gennaio 2013, rende noto che saranno rilasciate gradualmente le nuove procedure di denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia professionale in via telematica, accessibili dal portale dell'Istituto (Punto Cliente).
Alla data del 1° luglio 2013, l'invio telematico sarà obbligatorio, oltre che per i datori di lavoro titolari di posizione assicurativa presso l'INAIL già abilitati attualmente, anche per le pubbliche amministrazioni, per gli imprenditori agricoli, nonché per i privati cittadini (in qualità di datori di lavoro di collaboratori domestici, badanti o lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio).
Contestualmente alle modifiche apportate alla procedura di denuncia/comunicazione di infortunio in via telematica l'Istituto ha proceduto alla rivisitazione del modulo cartaceo di denuncia/comunicazione di infortunio, utilizzabile fino al 30 giugno 2013 e delle relative istruzioni alla compilazione.
Fonte: Seac

lunedì 18 febbraio 2013

Credito d’imposta del 55% per lavori di riqualificazione energetica 2013: entro il 2 aprile 2013 la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle spese sostenute nel 2012

I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile è un giorno festivo “Lunedì di Pasqua”) le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2012.
L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’imposta successivo.
La comunicazione deve essere inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla fine del periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese, termine che per i soggetti IRPEF e per i cosiddetti “solari” coincide con il 2 aprile 2013.
Non è invece necessario inviare alcuna comunicazione se, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, non sono state sostenute spese e se, nello stesso periodo d’imposta, i lavori sono stati iniziati e conclusi.
Nella comunicazione, devono essere indicate le sole spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (vale a dire nel 2012, per i soggetti “solari”), ancorché l’intervento fosse già avviato nei periodi d’imposta precedenti (ad esempio, nel 2010 e/o nel 2011, per i soggetti “solari”) e, nel corso di questi ultimi, si fossero già effettuati uno o più pagamenti delle spese agevolate.
Possono beneficiare dell’agevolazione in questione sia le persone fisiche, gli enti e i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, sia i soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.
Legittimato a fruire della detrazione del 55% e a presentare il modello di comunicazione, quindi, è il contribuente, residente o meno in Italia, titolare o meno di reddito d’impresa, che possiede o detiene l’immobile sul quale viene effettuato l’intervento di riqualificazione energetica, di cui all’art. 1, commi 344-347, della L. n. 296/2006 e ne sostiene le spese. Sono altresì legittimati i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile, purché abbiano sostenuto le spese relative all’intervento, e solo nel caso di lavori inerenti immobili che non siano strumentali all’attività di impresa, arte o professione.
Se le spese sono sostenute da più soggetti, la comunicazione può essere trasmessa da uno soltanto di essi (è il caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali, coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile e pluralità di locatari o comodatari). Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, la stessa comunicazione può essere trasmessa dall’amministratore del condominio o da uno dei condomini.
Il modello di comunicazione da utilizzare è quello approvato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 6 maggio 2009, disponibile sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Dipartimento delle Finanze.
L’invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dai soggetti interessati, ovvero tramite intermediario abilitato (dottori commercialisti, esperti contabili, associazioni di categoria, CAF, consulenti del lavoro, ecc.). Per la redazione guidata della comunicazione e per la predisposizione del file da inviare telematicamente, sul sito dell’Agenzia delle Entrate è disponibile l’applicativo “Comunicazione per interventi di riqualificazione energetica”.
Si ricorda, infine, che, con l’art. 11, commi 2 e 3 del DL 22 giugno 2012 n. 83, conv. con L. 7 agosto 2012 n. 134, è stata disposta la proroga alle spese sostenute fino al 30 giugno 2013 della detrazione IRPEF/IRES del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici (rimangono fermi i limiti massimi di spesa stabiliti dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della L. 296/2006 a seconda della tipologia dell’intervento).
Salvo ulteriori proroghe, infatti, a decorrere dalle spese effettuate dal 1° luglio 2013, in relazione ad interventi di risparmio energetico, i soggetti IRES non potranno più beneficiare della “vecchia” detrazione del 55% e nemmeno di quella “nuova” contenuta nell’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF che fino al 30 giugno 2013 è fissata al 50%, ma che dal 1° luglio 2013 dovrebbe tornare al 36%) essendo applicabile soltanto ai soggetti IRPEF. Pertanto, salvo futuri interventi “estensivi”, per beneficiare dell’agevolazione, i soggetti IRES dovranno completare i lavori entro giugno 2013.
Fonte: Eutekne

venerdì 15 febbraio 2013

Sospensione rate mutui 2013: proroga del termine di presentazione della richiesta dal 28 febbraio 2013 al 31 marzo 2013

Il 30 gennaio 2013 è stato firmato l'accordo tra ABI e 13 associazioni dei consumatori che proroga al 31 marzo 2013 il termine di presentazione delle domande per la sospensione delle rate dei mutui.
Tale accordo prevede inoltre che gli eventi che danno diritto alla sospensione delle rate (es. cessazione del rapporto di lavoro subordinato, licenziamento, cassa integrazione, ecc.) possono verificarsi entro il 28 febbraio 2013.
Fonte: seac

giovedì 14 febbraio 2013

INPS gestione separata 2013: guida all’applicazione delle nuove aliquote contributive 2013

L'INPS, con la Circolare n. 27 del 12 febbraio 2013, rende note le aliquote contributive, le aliquote di computo ed il massimale e minimale per l'anno 2013 per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS.
In particolare, si segnala che le aliquote per il calcolo della contribuzione alla Gestione Separata nell'anno 2013 sono complessivamente fissate come segue:
- soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie: 27,72% (27,00% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva);
- soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria: 20,00%.
A titolo esemplificativo, si ricorda che sono tenuti all’iscrizione presso la Gestione separata i professionisti appartenenti a tutte le categorie residuali, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale, così come la quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nonché i venditori c.d. “porta a porta” ex art. 36 della L. n. 426/1971.
L’Istituto previdenziale precisa che, in virtù delle modifiche introdotte in materia dall’art. 2, comma 57 della L. 92/2012, il valore dell’aliquota contributiva e di computo, prevista nel 2013 per gli iscritti alla gestione separata, è stata elevata al 20% per coloro che sono pensionati oppure assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, mentre è rimasta invariata al 27% per tutti gli altri.
Tuttavia, per quest’ultima categoria, è maggiorata, anche per il 2013, dello 0,72% per l’applicazione dell’aliquota contributiva prevista dall’art. 59, comma 16 della L. n. 449/1997, destinata a finanziare l’estensione, a queste categorie di assicurati, delle tutele relative alla maternità, alla malattia, al congedo parentale, alla corresponsione degli assegni al nucleo familiare, e così via. Detto ciò, il valore complessivo dell’aliquota applicata nel 2013, per coloro che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, è dunque pari al 27,72%.
Ancora, non si segnala nessuna novità per quanto riguarda la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, che rimane fissata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. Fa eccezione, come di consueto, il rapporto di associazione in partecipazione, dove la ripartizione è prevista nella misura del 55% a carico dell’associante e il restante 45% a carico dell’associato.
Ulteriori informazioni, contenute nella circ. 27/2013, riguardano il valore del massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi che, per quest’anno, è fissato nella misura pari a 99.034 euro, analogamente a quanto è stabilito per gli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Invece, per quanto concerne il minimale per l’accredito contributivo, si segnala che il valore fissato per il 2013 è pari a 15.357 euro. Di conseguenza, gli iscritti che sono soggetti all’aliquota del 20% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale di 3.071,40 euro, mentre, per coloro ai quali si applica l’aliquota del 27,72%, vi sarà l’accredito dell’intero anno con un contributo complessivo annuo pari a 4.256,96 euro.
Un’ulteriore precisazione, fornita dall’INPS, riguarda l’applicazione del c.d. “principio di cassa allargato”, in virtù del quale i contributi afferenti ai compensi erogati, ai collaboratori ex art. 50, comma 1, lett. c-bis del TUIR, entro il 12 gennaio 2013 e riferiti alle prestazioni lavorative effettuate entro il 31 dicembre 2012, sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2012.
In merito alle modalità di versamento dei contributi che deve essere effettuato dal committente (o l’associante) mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.
Invece, nel caso dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata, per i quali l’onere contributivo è completamente a loro carico, il versamento dei contributi deve essere effettuato, tramite modello F24 telematico, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, a titolo di saldo 2012, primo acconto 2013 e secondo acconto 2013.

mercoledì 13 febbraio 2013

Contributi colf e badanti 2013: l'importo dei contributi e le scadenze per il 2013

L'INPS, con la Circolare n. 25 dell'8 febbraio 2013, ha reso noto l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2013 per i lavoratori domestici.
Si ricorda che i contributi devono essere versati trimestralmente entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è compiuto il trimestre solare e quindi:
• 1° trimestre 2013 (gennaio - marzo): entro martedì 10 aprile 2013;
• 2° trimestre 2013 (aprile - giugno): entro martedì 10 luglio 2013;
• 3° trimestre 2013 (luglio - settembre): entro mercoledì 10 ottobre 2013;
• 4° trimestre 2013 (ottobre - dicembre): entro venerdì 10 gennaio 2014.
Fonte: seac

martedì 12 febbraio 2013

RICORSI INPS 2013: presentazione telematica

È ormai a regime la procedura telematica messa a disposizione dall’INPS per ricorrere avverso i provvedimenti emessi in materia di contributi e prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti dovuti alle rispettive gestioni. Proponiamo un breve vademecum per chiarire l’iter procedurale.
Come previsto dall’art. 47 della Legge 9 marzo 1989 n. 88, è il Comitato amministratore per la Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali rispettivamente degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che decide i ricorsi amministrativi presentati in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
La proposizione del ricorso amministrativo non sospende il provvedimento emanato dall’INPS e, come di seguito esposto, è necessario per potere procedere nelle controversie in questione.
Infatti, il termine per ricorrere ai predetti Comitati è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato e trascorsi inutilmente ulteriori novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati potranno adire l’ Autorità Giudiziaria.
I professionisti di cui all’articolo 1 della Legge 11 gennaio 1979 n.12, previa abilitazione ai servizi telematici, potranno accedere alla procedura seguendo il seguente percorso presente nel sito www.inps.it: Servizi On line – Elenco di tutti i servizi – Ricorsi online – Accedi al servizio, con l’inserimento del proprio codice fiscale e PIN.
Il percorso successivo che è guidato, richiede oltre ai dati anagrafici del ricorrente (la cui coerenza sarà confrontata con i dati contenuti negli archivi dell’INPS) e ad alcune informazioni relative alla pratica da trattare, i seguenti documenti da prodursi in formato elettronico pdf oppure immagine jpeg:
• modello di delega sottoscritto dal ricorrente e rilasciato all’intermediario per trasmettere il ricorso;
• il valido documento d’identità del ricorrente;
• il ricorso (indirizzato ad uno dei predetti Comitati amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani/esercenti attività commerciali) datato e firmato dal ricorrente;
• eventuali allegati (segnalando quelli che per la loro natura sanitaria contengono dati sensibili e devono quindi ssere considerati riservati).
Subito dopo l’inserimento del ricorso è stato predisposto uno spazio per eventuali annotazioni e per qualsiasi difficoltà durante la lavorazione della pratica è possibile accedere ad un link che consente il collegamento con il call center dell’INPS oltre che consultare un manuale utente.
Dal momento che a volte si sono verificate difficoltà nell’acquisizione dei files degli allegati facoltativi, si rende opportuno esplicitare nel ricorso gli estremi della documentazione probatoria.
Dopo avere visualizzato una sintesi dei dati del ricorso e confermato l’invio, il sistema rilascerà una ricevuta provvisoria cui seguirà quella definitiva nelle 24 ore successive.
In corrispondenza di ciascun ricorso oppure dall’elenco dei ricorsi inoltrati, il professionista intermediario potrà stampare la ricevuta di presentazione del ricorso, conoscere la fase di lavorazione e infine l’esito–delibera. Per altri utili riferimenti procedurali è possibile consultare la Circolare INPS n.32 del 10.2.2011.
Fonte: fisco 7 - Dott. Rag. Giuseppina Spanò

lunedì 11 febbraio 2013

INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI 2013: definite le nuove aliquote 2013

Con Circolare 8 febbraio 2013, n. 24, l'INPS ha diramato le aliquote contributive dovute da artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2013. Nello specifico, si prevede che:
• le aliquote per il finanziamento delle gestioni pensionistiche per il 2013 sono pari al 21,75% per gli artigiani e al 21,84% per i commercianti;
• per i coadiuvanti e coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, Legge n. 233/1990. Per tali soggetti le aliquote risultano quindi pari al 18,75% (artigiani) e 18,84% (commercianti);
• continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15, Legge n. 449/1997, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni, già pensionati presso le gestoni dell'Istituto;
• è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità pari a euro 0,62 mensili.
Nella Circolare è stato inoltre stabilito che:
• il reddito minimale 2013 è pari ad euro 15.357,00;
• il reddito massimale 2013 è pari ad euro 75.883,00 (euro 99.034,00 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
Fonte: seac

giovedì 7 febbraio 2013

Legge di stabilità 2013: condno mini ruolifino al 1999 e cartelle pazze

Annullamento mini – ruoli. Verranno cancellati i debiti fino a 2 mila euro iscritti a ruolo fino al 31 dicembre 1999 e che non sono ancora stati riscossi. Entro il prossimo 1° luglio 2013 tali debiti saranno automaticamente annullati.
Cartelle pazze. Rafforzamento dell’istituto giuridico dell’autotutela per i contribuenti raggiunti da cartelle sbagliate. Entro 90 giorni dalla notifica, il contribuente potrà presentare una dichiarazione che obbliga l’agente per la riscossione a fermarsi. Il contribuente dovrà provare che gli atti emessi dall’ente creditore sono invalidi. Dopo 220 giorni, in caso di mancata risposta dell’amministrazione, la cartelle saranno annullate di diritto. Questo provvedimento è attivo dal 1° gennaio 2013.
E’ da segnalare, infine, l’introduzione della figura del Garante della Riscossione che avrà i compito di verificare e formulare atti di indirizzo rispetto all’Agente della Riscossione. Il nuovo garante sarà operativo a seguito di un decreto attuativo del MEF da emanarsi entro il 30 giugno 2013.

mercoledì 6 febbraio 2013

Imposta di registro: ravvedimento operoso 2013

Il Testo Unico dell’imposta di registro divide gli atti che sono soggetti all’imposta in due categorie:
- atti da registrare in termine fisso;
- atti da registrare in caso d’uso.
Gli atti da registrare “in termine fisso” sono individuati dalla Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, mentre gli atti da registrare in “caso d’uso” sono individuati dalla Tariffa, parte II, allegata al DPR 131/86. Infine, la Tabella allegata al medesimo DPR elenca gli atti per i quali non sussiste obbligo di registrazione (i quali, tuttavia, possono essere volontariamente registrati).
Il termine “atti da registrare in termine fisso” fa riferimento proprio al fatto che questi atti debbono essere obbligatoriamente portati alla registrazione entro un determinato termine dalla loro stipula o formazione. In particolare, tali atti debbono essere registrati entro:
- 20 o 30 giorni dalla “data dell’atto”, se formati in Italia;
- 60 giorni se formati all’estero.
A norma dell’art. 13 del DPR 131/86, la data dell’atto, da cui decorrono i termini per la registrazione, coincide:
- per tutti gli atti che sono stati formati in un solo giorno, con la data di chiusura dell’atto;
- per le scritture private non autenticate, con la data dell’ultima autenticazione;
- per i contratti verbali, con la data dell’inizio della loro esecuzione (per questo motivo, ad esempio, per il contratto di locazione stipulato in data 10 dicembre 2012, che abbia, però, decorrenza dal 1° dicembre 2012, i termini per la registrazione decorrono dal 1° dicembre).
Per quanto concerne gli atti formati in Italia, debbono essere registrati entro 30 giorni gli atti:
- di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato;
- di cessione, risoluzione o di proroga anche tacita di tali contratti (art. 17 del DPR 131/86);
- da registrare mediante Modello Unico Informatico, ad opera del Notaio rogante (art. 3-bis del DLgs. 463/97).
Gli altri atti devono essere registrati entro 20 giorni.
Per quanto concerne gli atti da registrare “in caso d’uso”, invece, essi debbono essere registrati, per l’appunto, solo ove si verifichi il “caso d’uso”. A norma dell’art. 6 del DPR 131/86, il “caso d’uso” si realizza quando un atto viene depositato, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Quindi, mentre gli atti da registrare in termine fisso debbono essere registrati entro un termine predeterminato dalla loro formazione, gli atti da registrare in caso d’uso debbono essere registrati solo se vengono utilizzati nell’ambito di determinate procedure amministrative o giudiziarie.
La legge, tuttavia, non prevede esplicitamente alcun termine per adempiere tale onere e la dottrina non è univoca sul tema. Infatti, da un lato vi è chi ritiene che la registrazione degli atti da registrare in caso d’uso debba essere effettuata prima del verificarsi del caso d’uso, “proprio come mezzo al fine”. Mentre altri ritengono che, anche in tal caso, possa operare il termine di cui all’art. 13 del DPR 131/86. Peraltro, in difetto di precise indicazioni legislative, si ritiene che l’Amministrazione finanziaria possa richiedere la corresponsione dell’imposta entro il generale termine decadenziale di 5 anni dal momento in cui si è verificato il “caso d’uso”.
In caso di omessa registrazione entro i termini di legge, a norma dell’art. 69 del DPR 131/86, trova applicazione una sanzione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Tuttavia, il contribuente può accedere al ravvedimento operoso se, prima della scadenza di determinati termini (purché la violazione non sia stata ancora contestata e, comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche dal parte dell’Agenzia), provvede al pagamento dell’imposta, della sanzione (ridotta) e degli interessi moratori.
In particolare, gli atti da registrare entro 20 giorni possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 110 (90 + 20) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. c) del DLgs. 472/97);
- entro 1 anno e 20 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta (art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97);
D’altro canto, gli atti da registrare entro 30 giorni (come, ad esempio, i contratti di locazione immobiliare), possono essere registrati avvalendosi del ravvedimento operoso:
- entro 120 (90 + 30) giorni, pagando la sanzione di 1/10 del minimo, pari al 12% (1/10 del 120%)dell’imposta dovuta;
- entro 1 anno e 30 giorni, pagando la sanzione di 1/8 del minimo, pari al 15% (1/8 del 120%) dell’imposta dovuta.

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2013: guida alla compilazione, rateizzazione ed invio entro il 16 febbraio 2013

Con l’autoliquidazione del premio, il datore di lavoro, entro il 16 febbraio di ogni anno:
- Comunica le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente
- Calcola il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione)
- Conteggia il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione
- Paga il premio di autoliquidazione utilizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 Enti Pubblici”
Per l’autoliquidazione, l’INAIL rende disponibili, ogni anno, i seguenti servizi telematici sul sito www.inail.it – Punto Cliente:
- Visualizzazione e stampa delle basi di calcolo;
- Richiesta e ricezione delle basi di calcolo in formato elettronico;
- Invio telematico dichiarazione salari , per effettuare, con procedura guidata, tutte le operazioni per l’autoliquidazione, compreso il conteggio dei premi.
VALORI DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 2012:
• ARTIGIANI:€ 13.710,00 (VERIFICA IL PREMIO UNITARIO ARTIGIANI AFFERENTE A CIASCUNA CLASSE DI RISCHIO)
• SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DITTE NON ARTIGIANE: ANNUALE € 15.514,80 – 1.292,90 MENSILE – 51,72 GIORNALIERA
• IMPRESA FAMILIARE: ANNUALE € 15.582,84 – 1298,54 MENSILE – 51,94 GIORNALIERA
• LAVORATORI PARASUBORDINATI – ANNUALE: Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20 MENSILE: Min. € 1.292,90 – Max. € 2.401,10 GIORNALIERA: Min. € 51.72 – Max. € 96,04
• PRESTAZIONI OCCASIONALI: Min. € 51.72 – Max. € 96,04 (giornaliera)
• SPORTIVI (retribuzione effettiva annua per gli sportivi professionisti dipendenti): Min. € 15.514,80 – Max. € 28.813,20
Retritribuzioni di ragguaglio:
• ALTRI - Per altre categorie di lavoratori si utilizza la “retribuzione di ragguaglio” (minimale di rendita, divisibile in 300 giorni lavorativi). Si utilizza per quei lavoratori che non percepiscono una retribuzione fissa o non accertabile o per i quali non siano stabiliti salari medi o convenzionali.
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO:
• Giornaliera: 51,72
• Mensile: 1.292,90
ESEMPIO CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE
IMPORTANTE NOVITA’
Nel corso dell’anno 2012 la circolare che rivaluta l’importo dei premi annuali ha avuto decorrenza 1 GENNAIO 2012. Tale misura ha di fatto semplificato la procedura nel calcolo dell’autoliquidazione. In precedenza infatti l’aumento avveniva in data LUGLIO, con necessità di considerare la “spezzatura” esistente (i primi sei mesi dell’anno calcolati con valore afferente all’anno precedente ed i secondi sei con importo maggiorato).
SCADENZA INVIO DICHIARAZIONI IN MODALITA’ TELEMATICA
Le dichiarazioni delle retribuzioni telematiche possono essere presentate, entro il 16 marzo, anziché entro il 16 febbraio, fermo restando che i premi devono essere comunque pagati entro il 16 febbraio.
INFORMAZIONI GENERALI DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI:
• La dichiarazione delle retribuzioni deve essere effettuata con il modello 1031, cartaceo o telematico, nel quale devono essere indicati i dati retributivi per calcolare il premio.
Soggetti esonerati:
• Sono esonerate dall’obbligo della dichiarazione delle retribuzioni le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente, o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista
OBBLIGO DI ISCRIZIONE SOCI :
• Per ciò che attiene all’obbligo assicurativo per i soci che svolgono attività soggette a rischio infortunistico il riferimento normativo è il punto 7 del Decreto 30/06/1965 n.1124 – CAPO III – PERSONE ASSICURATE Art.4: “sono pertanto ricompresi nell’assicurazione obbligatoria INAIL, “i soci delle società cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale alle condizioni di cui al precedente n.2.” Al riguardo leggasi anche la Circolare n.22 del 28 marzo 2002 INAIL, obbligo assicurativo socio amministratore.
Riferimenti normativi:
• Circolare n. 22 del 28 marzo 2002
• Decreto n. 1124 del 30/06/1965
AUTOLIQUIDAZIONE INAIL DEI SOGGETTI ARTIGIANI
RIDUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PRESUNTE: Il datore di lavoro, che presume di erogare per l’anno di rata un importo di retribuzioni inferiori a quello corrisposto per l’anno precedente, deve inviare all’INAIL entro il 16 febbraio un’apposita comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte per il calcolo della rata anticipata.
RATEIZZAZIONE DEL PREMIO
VERSAMENTO DELLE RATE SUCCESSIVE ALLA PRIMA PER I SOGGETTI CHE HANNO OPTATO PER LA RATEAZIONE:
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre 2011 e devono essere maggiorate degli interessi.
- Il tasso di interesse da applicare è fissato dal Ministero dell’Economia e Finanze in tempo utile per il versamento della 2°, 3° e 4° rata ed è determinato in misura pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell’anno precedente
RATEAZIONE DEL PREMIO DA PAGARE:
- Le aziende senza dipendenti che intendono pagare il premio in quattro rate per la prima volta, devono ugualmente presentare la dichiarazione delle retribuzioni, barrando la casella SI relativa alla rateazione.
Tasso di interesse stabilito:
- L’aliquota stabilita per l’anno 2013 è pari al 3,11%, contro il 3,61 % dello scorso anno. In virtù del citato tasso di interesse, le maggiorazioni, calcolate su ciascuna scadenza, saranno le seguenti:
16 maggio 2013: 0,00741288
16 agosto 2013: 0,01525178
16 novembre 2013: 0,02309068
Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l’autoliquidazione 2012/2013 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 17 giugno 2013 deve essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono:
16 agosto 2013: 0,00511233
16 novembre 2013: 0,01295123
SITUAZIONI PARTICOLARI
LAVORATORI CON CONTRATTO PART TIME
• La base imponibile per il calcolo del premio assicurativo per i lavoratori con contratto part-time non è la retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore, bensì la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare), determinata moltiplicando la retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo (vedi circolari INAIL n. 11/2010 e 43/2010).
RIDUZIONI CONTRIBUTIVE RIDUZIONE PER IL SETTORE EDILE
• La riduzione contributiva per il settore edile è fissata in ciascun anno. Si applica ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di INAIL, INPS e Casse Edili ed in regola con gli adempimenti legati alla sicurezza.
RIDUZIONE DEI PREMI SPECIALI UNITARI PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO
• Ai premi speciali unitari dovuti dalle imprese artigiane del settore autotrasporto di merci in conto terzi, classificate alle voci di tariffa 9121 e 9123, si applica una riduzione.
RIDUZIONE PER IL SETTORE DELLA PESCA
• riduzione pari dell’80% del premio, sia per la regolazione che per la rata, (ditte esercenti pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari).
REIMPIEGO DI PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
La riduzione contributiva è pari al 50% del premio assicurativo dovuto per il dirigente reimpiegato (aziende che occupano meno di 250 dipendenti) che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione per un periodo non superiore a dodici mesi (le aziende in esame devono essere in regola con gli adempimenti DURC)
INCENTIVI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI
Il beneficio si applica esclusivamente alle aziende con autorizzazione concessa entro il 31 dicembre 2007.
INCENTIVI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PATERNITÀ E PER LA SOSTITUZIONE DI LAVORATORI IN CONGEDO
Lo sgravio si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. (riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti).
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
I contratti di formazione e lavoro continuano a trovare applicazione esclusivamente nei confronti della Pubblica amministrazione. Sono applicabili le riduzioni del 25% e del 50% a seconda che il datore di lavoro pubblico operi rispettivamente nel centro-nord o nel mezzogiorno.
RIDUZIONI PER I CONTRATTI DI INSERIMENTO
Riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza delle condizioni previste dal decreto legislativo n. 276/2003.
RIDUZIONE PER I DATORI DI LAVORO OPERANTI A CAMPIONE D’ITALIA
Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel Comune di Campione d’Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50%, sia in regolazione che in rata.
RIDUZIONE DEL PREMIO PER LE COOPERATIVE E LORO CONSORZI OPERANTI IN ZONE MONTANE E SVANTAGGIATE
Cooperative e loro consorzi che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici sono agevolate con una percentuale pari del 75% alle zone montane e del 68% alle zone svantaggiate, già previste per il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2010.
CESSAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA NEL CORSO DELL’ANNO
In caso di cessazione dell’attività aziendale (cessazione del codice cliente e di tutte le PAT correlate) nel corso del 2012 devono essere effettuate entro il 16 del secondo mese successivo a quello della cessazione sia la denuncia delle retribuzioni che l’autoliquidazione del premio.

lunedì 4 febbraio 2013

Dichiarazione Imu 2012 : oggi 4 febbraio termine ultimo per la presentazione

Tanti gli interessati, ma altrettanti gli esonerati, come, per il momento, gli enti non commerciali che devono aspettare l’approvazione di un modello dedicato solo a loro
Scade lunedì 4 febbraio il termine per presentare la prima dichiarazione Imu della storia. Dopo l’uscita del modello e di una serie di chiarimenti necessari per capire nel dettaglio chi è veramente tenuto all’adempimento e chi, invece, è esonerato, è arrivato il momento della concretezza: cioè della presentazione.
Il termine riguarda gli immobili per i quali l’obbligo è sorto dal 1° gennaio 2012 e le condizioni che lo determinano sono principalmente due.
La prima si realizza quando vengono effettuate variazioni sugli immobili che impongono una diversa quantificazione dell’imposta, non calcolabile direttamente da parte dei Comuni (in merito all’imminente scadenza rilevano le modifiche eseguite fino al 5 novembre scorso, vale a dire quelle per le quali il termine ordinario dei 90 giorni si esaurisce il 4 febbraio).
La seconda riguarda, invece, il possesso di immobili già denunciati ai fini Ici sulla base di caratteristiche incompatibili con la normativa Imu, come potrebbe essere nel caso di più pertinenze. Infatti, all’epoca dell’imposta comunale sugli immobili, non era stato limitato il numero dei fabbricati “di servizio” (o, meglio, era lasciata ai Comuni la possibilità di farlo), cosa che invece è avvenuta con l’introduzione dell’Imu, ai fini della quale, soltanto una unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, può essere considerata pertinenziale dell’abitazione principale e godere della stessa aliquota.
Infine, va segnalata l’ipotesi di manufatti (o aree) che godono di riduzioni d’imposta, ad esempio, gli immobili concessi in locazione per i quali il Comune ha deliberato il calo dell’aliquota.
Il modello da utilizzare è, appunto, quello approvato, insieme alle relative istruzioni, con il decreto 30 ottobre 2012 del ministro dell’Economia e delle Finanze, disponibile sul sito del Df.
Se tanti sono gli interessati, altrettanti sono gli esonerati. E i chiarimenti arrivati tra l’approvazione del modello di dichiarazione e il termine per la presentazione riguardano proprio la platea dei dispensati. È così che, con le prime due risoluzioni dell’anno, il dipartimento delle Finanze ha specificato che gli enti non commerciali tenuti al pagamento dell’Imu in maniera proporzionale, cioè esclusivamente per le “porzioni” adibite ad attività commerciali, per esplicitare la loro situazione dovranno aspettare la realizzazione di un modello ad hoc, tutto per loro (risoluzione 1/2013). Inoltre, come in altri casi, le dichiarazioni Ici già presentate continuano a essere efficaci anche per i terreni agricoli (se non hanno subito variazioni) posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza Iap (risoluzione 2/2013).
In effetti, la progenitrice denuncia Ici nella maggior parte delle ipotesi libera dall’imminente adempimento. Chi, a suo tempo, ha presentato la dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili non deve far nulla, poiché i dati comunicati allora mantengono la loro validità anche per l’Imu, naturalmente se non ci sono state variazioni. L’obbligo dichiarativo, infatti, così come disposto per l’Ici, sorge solo quando le informazioni richieste non possono essere acquisite direttamente dalla banca dati catastale.
Dichiarazione omessa o ritardata: le conseguenze
Per saper cosa succede in caso di mancata o differita dichiarazione Imu, bisogna far riferimento alle disposizioni contenute nell’articolo 14 del Dlgs 504/1992. Ebbene, differenziando le possibili casistiche, le sanzioni vanno, in estrema sintesi, così:
• dichiarazione omessa, dal 100 al 200% dell’imposta dovuta, partendo da un minimo di 51 euro
• dichiarazione infedele, dal 50 al 100% del maggior tributo dovuto.
In entrambi i casi, se il contribuente si mette in regola nei 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria, cioè entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, la sanzione è ridotta a un terzo.
Infine, quando l’omissione o l’errore non incidono sull’imposta dovuta, la sanzione oscilla tra un minimo di 51 a un massimo di 258 euro.
Fonte: Fisco Oggi - Paola Pullella Lucano