venerdì 8 maggio 2015

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito alle detrazioni su Unico e 730 2015

Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti
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Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?
Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.
Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.
Crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.
Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.
Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.
Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.
Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
Erogazioni liberali a favore delle Onlus
In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:
• se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)
• se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.
Detrazioni per familiari a carico
Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.
Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.

lunedì 4 maggio 2015

Decreto flussi 2015: 13.000 nuovi ingressi

L’Italia apre le porte a 13.000 stranieri per motivi di lavoro stagionale ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero. Infatti, dalle ore 9.00 di domani sarà possibile il pre-caricamento delle domande per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2015. Le domande, in particolare, potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell'Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag. 
A stabilirlo è il DPCM del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
Rispetto all’anno passato ci sono quindi 2.000 quote in meno disponibili, riduzione motivata “sulla base dei dati relativi agli ingressi per motivi di lavoro stagionale registrati nel 2014, che hanno evidenziato una differenza tra la quota autorizzata e la sua effettiva utilizzazione”. 
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali. 
Soggetti interessati
Infatti, la quota d’ingresso riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Molodova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia. 
Nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. 
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. 
Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale. 
Invio istanze
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag. Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli. Il pre caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di domani 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 29 aprile 2015

Tassa di vidimazione annuale libri sociali 2015: ravvedimento operoso

L’obbligo di versamento annuale della tassa di concessione governativa sulla vidimazione dei libri sociali, che va eseguito dalle società di capitali, scadeva il 16 marzo.
L’obbligo di pagamento deriva dall’art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, e l’importo è individuato in 309,87 euro se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, o in 516,46 euro se i menzionati parametri sono superiori.
Scaduto il termine per il versamento, per coloro i quali non vi hanno provveduto tempestivamente si aprono le porte del ravvedimento operoso.
Adesso, i problemi cominciano dal modo in cui si devono pagare le imposte. Come avevamo evidenziato nel 2000 (si veda l’apposita scheda di commento su diverse risposte a quesiti fornite dall’allora vigente Direzione centrale riscossione del Ministero delle Finanze), occorre, per ravvedersi, utilizzare sia il modello F24 sia il modello F23:
- tramite il modello F24, si paga la tassa cumulativamente con gli interessi, indicando il codice tributo “7085”, istituito con la circolare n. 4 del 1996;
- tramite il modello F23, si paga la sanzione, con codice tributo “678T”, con causale “SZ” indicando il codice della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente.
La “duplicazione” del pagamento deriva dal fatto che, nella riforma della riscossione del 1997, forse per una svista, il codice “7085”, istituito come visto in precedenza, è confluito nel sistema del modello F24, mentre per la sanzione è rimasto il codice “678T”, utilizzabile come intuibile solo con il modello F23.
Ardua è, poi, la delineazione della sanzione.
L’art. 9 del DPR 641/72 stabilisce: “chi esercita un’attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l’atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila”.
Nessun problema per le tasse che si pagano una volta sola, o per la tassa che si paga per la prima volta (pensiamo alla tassa da pagare quando si istituiscono i libri contabili).
Quid iuris per la tassa che va pagata annualmente, in forza del combinato disposto dell’art. 2 e delle norme contenute nella Tariffa allegata al DPR 641/72?
Da quanto riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate la sanzione è sempre quella dell’art. 9, non rientrando la fattispecie nell’art. 13 del DLgs. 471/97, che punisce ogni mancato pagamento di un tributo nella misura del 30%.
Non è però così scontato, tant’è vero che, prima della riforma del DLgs. 473/97, la situazione del tardivo pagamento della tassa annuale era disciplinata dal richiamato art. 9, ed era punita con una soprattassa di entità più lieve.
Alcuni commentatori, con un’interpretazione che pare più corretta, hanno sostenuto che l’omesso pagamento della tassa annuale rientra non nell’art. 9 del DPR 641/72 bensì nell’art. 13 del DLgs. 471/97, norma che, dopo il 1997, disciplina tale violazione per tutti i tributi, a prescindere dal fatto che sia contemplata dalla legge istitutiva dei medesimi.
Ora, se si rientra nell’omesso pagamento ex art. 13 del DLgs. 471/97, non solo la sanzione sarebbe parametrata al 30% del tributo non versato, ma opererebbe la riduzione a 1/15 per giorno di ritardo e (ma su questo si potrebbe discutere) sarebbe inibita la definizione agevolata.
Per contro, se si opta per l’art. 9 del DPR 641/72, tecnicamente la violazione è un omesso assolvimento della tassa e non un omesso pagamento, quindi, da un lato, il ravvedimento non potrebbe avvenire ai sensi della lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97 (circoscritta al caso delle violazioni sui versamenti), dall’altro, nessun dubbio dovrebbe sussistere per la definizione agevolata.
Il ravvedimento, se posto in essere ad esempio entro dieci giorni dalla scadenza, dovrebbe a questo punto avvenire con riduzione della sanzione del 100% a 1/9 e non a 1/10 del minimo.
La situazione sembra simile al registro sulle locazioni, ove il tributo può essere corrisposto all’atto della registrazione e annualmente (il mancato versamento dell’imposta annuale non dà luogo all’omessa registrazione ma al tardivo versamento).
Premesso ciò, non si hanno notizie su disconoscimenti del ravvedimento con riduzione a 1/10 ai sensi della lettera a).
A prescindere da come si intenda inquadrare la violazione, si tratta, per la tassa sulla vidimazione dei libri sociali, di tributo amministrato dall’Agenzia delle Entrate, per cui non dovrebbero esservi dubbi sull’applicabilità “intera” dell’art. 13 del DLgs. 472/97, come riformato dalla L. 190/2014. Quindi, il ravvedimento operoso, in sostanza, può avvenire sino alla notifica dell’atto di recupero dell’imposta.
Fonte: Eutekne

giovedì 23 aprile 2015

INTRASTAT 2015: le novità per la presentazione degli elenchi entro 25 aprile 2015

Entro il prossimo 25 aprile è necessario presentare gli elenchi INTRASTAT: 
i) per i soggetti mensili in riferimento al mese di Marzo 2015; 
ii) per i soggetti trimestrali relativamente al 1° trimestre 2015. 
iii) Già da questo adempimento sono operative le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2014. 
Le novità 
L’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. 175/2014) ha previsto la riduzione del contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi (modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater). 
Sul sito dell’Agenzia delle Dogane è stata pubblicata la determinazione del 19 febbraio 2015, n. 18978/RU, con cui sono modificate le istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti, in ottemperanza all’art. 23 del Decreto sulle Semplificazioni Fiscali (D.Lgs. n. 175/2014). 
Il citato provvedimento attuativo, non ha ridefinito il contenuto dei modelli, ma si è limitato a modificare le istruzioni per l’uso e la compilazione dei medesimi, sostituendo l’Allegato XI alla determinazione n. 22778 del 22 febbraio 2010 e prevedendo che le semplificazioni si applicano agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Non era chiaro se le modifiche avrebbero trovato applicazione già a partire dagli elenchi Intrastat relativi all’inizio del 2015. Sul punto, l’art. 2 del provvedimento prevede che le nuove disposizioni si applichino agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2015. 
Periodicità di presentazione
Il co. 1 dell'art. 2 del D.M. 22/02/2010 ha stabilito che ciascun elenco deve essere presentato: 
• con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore ad euro 50.000;
• con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto.
Il "parametro" di riferimento, quindi, per la determinazione della periodicità di presentazione degli elenchi, è rappresentato dall'ammontare: 
• delle vendite, di beni e di servizi, effettuate nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 1;
• degli acquisti, di beni e di servizi effettuati nei quattro trimestri precedenti, per quanto riguarda il modello INTRA 2.
Da evidenziare che il superamento della soglia deve essere verificato con riferimento a ciascun elenco. Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni all’interno di un elenco comporta la variazione della periodicità di presentazione per l’intero elenco a cui si riferisce. 
Come evidenziato dall’Amministrazione Finanziaria nella C.M. 14/E/2010, le singole categorie di operazioni (beni e servizi), all'interno dello stesso modello, non si sommano, ma debbono essere considerate singolarmente. 
Tuttavia, il superamento della soglia, alternativamente per beni o servizi, comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria. È quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l’elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l’elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.
Fonte: Fiscal Focus

mercoledì 22 aprile 2015

Spesometro per moneta elettronica (pos) 2015: entro il 30 aprile l’invio

Giovedì 30 aprile è l’ultimo giorno a disposizione degli operatori finanziari (banche poste, eccetera) per trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati, rilevati l’anno scorso, delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate.
Nella comunicazione, la cui trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 18 ottobre 2013, devono essere indicati: 
• i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
• gli importi complessivi di ogni singola transazione
• la data in cui è stata effettuata la transazione
• il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Per la precisione, va riportato il codice fiscale dei soggetti associati, con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi pos (point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, evidenziando, per ogni terminale, l’apposito codice identificativo.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con esito positivo del file contenente le comunicazioni.
L’avvenuta presentazione è attestata mediante una ricevuta che riporta i seguenti dati: 
• la data e l’ora di ricezione del file
• l’identificativo del file attribuito dall’utente
• il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso
• il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
I dati e le notizie, inviati all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale ai fini della valutazione della capacità contributiva, nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, e inseriti nei sistemi informativi riducendo al minimo l’utilizzazione degli stessi, mediante analisi eseguite in modo anonimo, e identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza nella trasmissione dei dati, è garantita, inoltre, dal sistema dell’invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante adozione di misure di controllo degli accessi al sistema, crittografia e cifratura degli archivi. 
Fonte: fisco Oggi

venerdì 17 aprile 2015

Bonus bebè 2014-2015. Le istruzioni operative

L’INPS, con la circolare n. 169 di ieri, ha fornito le tempistiche e le modalità operative in merito al diritto della madre lavoratrice di richiedere la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per il biennio 2014-2015. Per accedere al bonus bebè, l’interessata dovrà presentare relativa domanda all’INPS, entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015), indicando: a quale dei due benefici intende accedere e, in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia (pubblica o privata accreditata) nella quale la lavoratrice stessa ha effettuato l’iscrizione del minore; il periodo di fruizione del beneficio, specificando il numero di mesi; la rinuncia al corrispondente numero di mesi di congedo parentale; di aver presentato la dichiarazione ISEE valida. 
Il bonus bebè trae origine dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012) che ha previsto nuovi interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli. In particolare, l’art. 4, c. 24, lett. b) della suddetta legge introduce in via sperimentale, per il triennio “2013 – 2015”, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale: voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting; ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli 11 mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. A tal proposito, si rammenta che il recente decreto del 28 ottobre 2014 (MLPS-MEF e Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione), ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse finanziare stanziate per ciascun anno di sperimentazione. 
Ambito di applicazione
Possono accedere ai suddetti incentivi: le madri lavoratrici aventi diritto al congedo parentale, dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro, oppure iscritte alla gestione separata INPS. A tal proposito si rammenta che tutte le lavoratrici (autonome) iscritte alla Gestione separata, ivi comprese le libere professioniste, sono destinatarie del congedo parentale, a condizione che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena (cioè con aliquota maggiorata). La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale. Restano invece esclusi: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità. Inoltre non possono richiedere il contributo le lavoratrici in fase di gestazione. 
Importo e durata del contributo
L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere), ammonta a 600 euro mensili. Per quanto concerne invece il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, esso verrà erogato attraverso pagamento diretto da parte dell’INPS alla struttura prescelta dalla lavoratrice madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante l’effettiva fruizione del servizio, fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili per ogni mese di congedo parentale cui la lavoratrice rinuncia. Per frazione mensile deve intendersi un mese continuativo di congedo che potrà essere collocato a piacere, singolarmente o in successione, purché nell’ambito degli undici mesi successivi al termine del periodo di congedo di maternità. Si precisa, inoltre, che le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. 
Ritiro voucher
I voucher per i servizi di baby-sitting sono unicamente quelli cartacei e possono essere ritirati dalla madre lavoratrice presso la sede provinciale INPS territorialmente competente individuata in base alla residenza o al domicilio temporaneo dichiarato nella domanda di partecipazione al bando, se diverso dalla residenza. I voucher possono essere ritirati, entro 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accompagnamento della domanda tramite i canali telematici, in un’unica soluzione oppure scegliere di ritirarli frazionatamente. Prima dell’inizio della prestazione lavorativa del servizio di baby-sitting la madre è tenuta a effettuare la comunicazione preventiva di inizio prestazione, indicando oltre al proprio codice fiscale, il codice fiscale della prestatrice, il luogo di svolgimento della prestazione e le date presunte di inizio e di fine dell’attività lavorativa, attraverso i seguenti canali: 
• contact center INPS/INAIL: contattando da telefono fisso il numero gratuito 803.164, oppure da cellulare il n. 06164164, con tariffazione a carico dell’utenza chiamante; 
• fax al numero gratuito INAIL 800.657657, utilizzando il modulo presente sul sito dell’INAIL; 
• online sul sito www.inail.it, nella sezione “Punto cliente”; 
• la sede INPS. 
Rinuncia del beneficio
Nel caso in cui la madre lavoratrice intenda rinunciare al beneficio, potrà farlo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS. Qualora la rinuncia avvenga in un periodo successivo al ritiro dei voucher, i buoni lavoro non ancora fruiti potranno essere restituiti, alla sede INPS presso la quale sono stati ritirati, che provvederà al loro annullamento. A tal proposito, si precisa che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili e pertanto in caso di rinuncia la lavoratrice dovrà comunque restituire voucher in misura pari a 600 euro ovvero a multipli di 600 euro.
Ulteriori indicazioni dell’INPS
1) Con Decreto 28 ottobre 2014, il Ministro del Lavoro ha definito, per il biennio 2014-2015, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle predette misure, nei limiti delle risorse disponibili. A seguito dell'emanazione del Decreto 28 ottobre 2014, l'INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha fornito indicazioni per la presentazione della domanda di accesso al beneficio. In particolare, si segnala che le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni di sperimentazione (2014-2015).
2) l’INPS, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014, ha innovato ed integrato, per quanto concerne gli anni 2014 e 2015, le istruzioni relative al campo di applicazione ed all'importo del beneficio. 
3) con il Messaggio n. 28 del 2 gennaio 2015, l'INPS torna sull'argomento per precisare che nella domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2015 la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE conforme alla vigente normativa (DPCM 5 dicembre 2013 n. 159).
4) con il DPCM 27 febbraio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10 aprile 2015.sono state definite Le modalità operative di richiesta e attribuzione del beneficio consistenti nel fatto che l'assegno è corrisposto dall'INPS, previa presentazione di apposita domanda da parte dei soggetti interessati. 

giovedì 16 aprile 2015

Equitalia: come richiedere la rateazione delle cartelle

Se un tempo il ricorso alla rateazione delle cartelle Equitalia era una procedura poco applicata, ora, è diventata una prassi comune anche in conseguenza delle note difficoltà economiche che il nostro Paese  e che anche gli operatori del gioco stanno subendo. Vediamo quali soggetti possono ricorrere alla rateazione e con quali modalità.
I soggetti che possono richiedere un piano dilatorio delle somme iscritte a ruolo ad Equitalia sono:
• le persone fisiche;
• le società;
• gli Enti.
La richiesta di rateazione delle cartelle Equitalia cambia a seconda dell’entità dell’importo: se quest’ultimo è inferiore a 50.000 euro basterà presentare una semplice istanza per ottenere un piano di rateazione ordinario, mentre se l’importo supererà i 50 mila euro allora il soggetto che intende richiedere la rateazione dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione comprovante la situazione di obiettiva difficoltà economica.
La domanda, dopo la compilazione di moduli messi a disposizione da Equitalia, può essere presentata:
• online, attraverso il sito www.gruppoequitalia.it;
• a mano, presentandosi a uno Sportello Equitalia;
• per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Equitalia concede la possibilità di optare per un piano ordinario di rateazione in 72 rate mensili (6 anni) oppure per un piano straordinario in 120 rate mensili (10 anni); per quest’ultimo sono stati stabiliti, da un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, i criteri per l’individuazione del numero di rate massimo concedibile per ogni singolo soggetto. Eccoli qui di seguito:
• il soggetto deve trovarsi in una grave situazione di difficoltà economica legata a fatti estranei alla propria responsabilità;
• per le ditte individuali e per le persone fisiche, l’importo della rata deve essere superiore al 20% del reddito mensile risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello ISEE;
• per le altre forme di impresa, la rata deve essere superiore al 10% del valore della produzione mensile e il richiedente deve dimostrare di avere un indice di liquidità compreso tra 0,5 e 1.
In tutti i casi sopra indicati, se da un lato l’importo minimo della rata è di 100,00 euro, al di sotto del quale il piano di rateazione non può essere concesso, dall’altro lato il soggetto richiedente può optare per un piano a rate variabili e crescenti.
Infine occorre precisare che il piano di rateazione concesso dall’Agente della Riscossione rimane valido fino a quando non vengano saltate dal soggetto debitore 8 rate anche non consecutive e, anche in questo caso, è possibile richiedere la rimessa in bonis del soggetto, attraverso un nuovo piano ordinario di rateazione, oppure la trasformazione a un piano straordinario accompagnato dalla documentazione comprovante il rispetto dei requisiti sopra individuati.

Cinque per mille 2015: fino al 7 maggio 2015 l’invio delle domande di iscrizione online

Tutto pronto per l’avvio della campagna cinque per mille 2015. L’istituto è stato messo a regime dalla Stabilità 2015 (articolo 1, comma 154, legge 190/2014), trasformandosi da beneficio provvisorio, riproposto di anno in anno da specifiche norme, in una forma permanente di finanziamento di settori di rilevanza sociale.
E’ già aperto il canale telematico messo a disposizione dalle Entrate per gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, che avranno tempo fino al 7 maggio per inviare la domanda di iscrizione.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 26 marzo 2015, fornisce agli interessati le necessarie informazioni, per l’anno in corso e per i successivi, su cosa, come e quando fare per accedere al riparto del cinque per mille.
Per la finalità, la legge di stabilità 2015 ha previsto una spesa di 500 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015, stabilendo che “somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell’esercizio successivo” e lasciando invariate le finalità e le tipologie dei beneficiari, le modalità di accesso al contributo e quelle di pubblicazione degli elenchi degli enti iscritti, ammessi o esclusi, e i criteri per l’erogazione delle somme attribuite.
Novità, invece, in merito alla rendicontazione e al recupero delle somme attribuite: un Dpcm dovrà definire “le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi”.
Il documento di prassi odierno, nel sottolineare che le istruzioni fornite valgono anche per gli esercizi successivi, ribadisce l’efficacia dei chiarimenti forniti con le precedenti circolari (9/2011, 10/2012 e 6/2013), con la sola eccezione di quanto previsto per la rendicontazione che verrà rinnovata dal Dpcm di prossima emanazione.
Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche
A proposito di enti del volontariato, viene ricordato che le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987, che fino all’esercizio 2014 sono state incluse tra i destinatari del cinque per mille in quanto Onlus di diritto, per mantenere la qualifica a seguito delle mutate disposizioni normative (e, quindi, continuare, tra l’altro, ad accedere al beneficio del cinque per mille), devono presentare istanza di iscrizione all’Anagrafe delle Onlus, senza necessità di adeguare gli statuti o gli atti costitutivi ai requisiti previsti dall’articolo 10 del Dlgs 460/1997. È comunque previsto che le Ong già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale potranno continuare ad accedere al beneficio del cinque per mille anche prima dell’iscrizione nell’Anagrafe; l’erogazione del contributo avverrà una volta accertata l’avvenuta iscrizione.
Queste le categorie degli enti del volontariato destinatari del cinque per mille: 
• organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell’Anagrafe delle Onlus, compresi gli enti che svolgono attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
• enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal ministero dell’Interno, iscritti all’Anagrafe come Onlus parziali, limitatamente cioè alle attività svolte con finalità di solidarietà sociale
• organizzazioni di volontariato iscritte nei registri previsti dalla legge 266/1991
• organizzazioni non governative già riconosciute idonee alla data del 29 agosto 2014 e inserite nell’elenco tenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
• cooperative sociali iscritte all’albo nazionale delle società cooperative e consorzi di cooperative con base sociale formata al 100% dalle stesse cooperative sociali
• associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
• associazioni e fondazioni di diritto privato, iscritte nel registro delle persone giuridiche, che operano senza fine di lucro nei settori di attività delle Onlus (articolo 10, comma 1), lettera a), Dlgs 460/1997).
Con riferimento invece alle associazioni sportive dilettantistiche, le stesse, per essere ammesse al beneficio, devono: essersi costituite ai sensi dell’articolo 90 della legge 289/2002; possedere il riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni; essere affiliate a una federazione sportiva nazionale o a una disciplina sportiva associata o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni; avere un settore giovanile; svolgere prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport di giovani con meno di 18 anni, persone ultrasessantenni o soggetti svantaggiati.
Accesso al 5 per mille
Confermati, come già ricordato, i termini per i diversi adempimenti.
Gli enti interessati all’ammissione al beneficio devono presentare ogni anno la domanda di iscrizione (reperibile sul sito delle Entrate con le istruzioni) e la relativa dichiarazione sostitutiva. In particolare, gli enti del volontariato e le associazione sportive dilettantistiche, per i quali la procedura di iscrizione è gestita dall’Agenzia delle Entrate, devono trasmettere la domanda, esclusivamente per via telematica, a partire dal 26 marzo e fino alla data di chiusura del canale telematico, fissata al 7 maggio.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto al contributo, corredata da una fotocopia del documento d’identità del rappresentante legale che sottoscrive la domanda di iscrizione, va trasmessa entro il 30 giugno: gli enti del volontariato possono trasmetterla alla competente Dr delle Entrate con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata. Per facilitarne la predisposizione, la procedura telematica fornisce un modello in parte già precompilato con le informazioni contenute nella domanda di iscrizione.
Le associazioni sportive dilettantistiche devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni nel cui ambito si trova la sede legale.
Anche il termine per regolarizzare la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva resta fissato al 30 settembre. Entro quel termine, l’ente, purché in possesso dei necessari requisiti alla data originaria di scadenza, può sanare le irregolarità, versando con F24 (codice tributo 8115) una sanzione di 258 euro.
Pubblicazione degli elenchi
L’Agenzia delle Entrate pubblica sul proprio sito tutti gli elenchi riguardanti la ripartizione del cinque per mille. Quindi, oltre a quello degli enti del volontariato che gestisce direttamente, anche quelli curati dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca scientifica, dal ministero della Salute, dal Coni, dal ministero dell’Interno e dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
In particolare, vengono messi on line: 
• gli elenchi di tutti gli iscritti, distinti per categoria
• l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti, aggiornato in seguito a eventuali correzioni anagrafiche
• gli elenchi, distinti per tipologia, degli enti iscritti in seguito alle regolarizzazioni
• gli elenchi di tutti gli ammessi e esclusi per ciascuna categoria, con indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi;
Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza delle informazioni, verrà pubblicato l’elenco generale di tutti gli enti ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, della categoria (o delle categorie) per la quale è stato ammesso al beneficio, la somma delle scelte ricevute in ciascuna categoria, il totale dell’importo spettante.
Il calendario
Dopo la scadenza del 7 maggio per presentare le domande di ammissione, queste le altre date da tener presenti: 
• entro il 14 maggio l’Agenzia delle Entrate pubblica l’elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti
• gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche hanno tempo fino al 20 maggio per chiedere la correzione di eventuali errori riscontrati
• l’elenco aggiornato viene ripubblicato entro il 25 maggio
• entro il 30 giugno gli enti del volontariato inviano le dichiarazioni sostitutive
• il 30 settembre è la data ultima per regolarizzare domanda di iscrizione e/o integrazione documentale.
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 15 aprile 2015

Assicurazione contro gli infortuni domestici 2015

L’INAIL bussa alle porte di un milione e mezzo di italiani. Oggetto della lettera è “l’assicurazione contro gli infortuni domestici”. Infatti, è partita nei giorni scorsi una campagna di sensibilizzazione da parte dell’INAIL sull’obbligo assicurativo per chi si occupa – in via esclusiva, gratuitamente e senza subordinazione – della cura della casa e del nucleo familiare. La lettera, inviata ai potenziali sottoscrittori della polizza, contiene i principali chiarimenti per adempiere a quanto previsto dalla legge ricordando, altresì, che per tutelarsi bastano meno di 13 euro (12,95 euro per l’esattezza). La missiva è accompagnata da un bollettino postale precompilato. 
Ne dà notizia l’INAIL con un comunicato stampa pubblicato ieri sul proprio sito internet. 
A chi si rivolge?
I soggetti obbligati a sottoscrivere la polizza assicurativa sono: coloro che, avendo già compiuto 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi o ragazze che sono in attesa di prima occupazione); i pensionati, di entrambi i sessi, che non hanno superato i 65 anni; i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia; gli studenti che dimorano nella città di residenza o in località diversa e che si occupano anche dell'ambiente in cui abitano; i lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni (CIG); i lavoratori in mobilità; i lavoratori stagionali, temporanei, a tempo determinato. 
Soggetti esonerati
 Non sono, invece, tenuti a corrispondere la relativa somma tutti coloro che percepiscono un reddito personale fino a 4.648,1 euro e fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo non superi i 9.296,22 euro. In tal caso basta redigere una semplice autocertificazione e il costo della polizza è interamente a carico dello Stato. 
Invalidità permanente
Per i soggetti che hanno attivato l’assicurazione, in caso di infortunio grave nello svolgimento del lavoro di “casalingo/a”, è garantita una rendita mensile natural durante. Tale rendita è riconosciuta anche quando l’invalidità permanente subita è pari o superiore al 27% e il suo importo mensile può oscillare dai 186,18 euro (invalidità del 27%) ai 1.292,90 euro (invalidità al 100%). In caso di infortunio mortale è prevista una rendita ai superstiti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
Fonte:  Fiscal Focus

giovedì 9 aprile 2015

730/2015 precompilato: info e assistenza dell’Agenzia delle Entrate

Motori accesi sulla linea di partenza per l’”operazione 730 precompilato”. L’Agenzia delle Entrate ha predisposto attività di informazione e assistenza a tutto campo per consentire ai cittadini di venire a conoscenza e fruire della maggiore novità fiscale dell’anno: spot in Tv, mini guida sul sito istituzionale, video tutorial sul canale YouTube, comunicazioni veloci tramite Twitter, il camper su strade e piazze italiane.
Spot in Tv e su YouTube
Il dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e il ministero dell’Economia e delle Finanze, insieme all’Agenzia delle Entrate, hanno messo a punto una campagna istituzionale di informazione, per illustrare le opportunità offerte a chi decide di avvalersi del modello già compilato reperibile – dal 15 aprile – sul sito dell’Agenzia.
I due spot realizzati già da sabato scorso sono diffusi gratuitamente sui canali della Rai e, da questa mattina, sono disponibili anche sul canale YouTube dell’Agenzia, "Entrate in Video”. Nei due mini filmati è descritto in modo semplice come richiedere il codice pin per accedere alla propria dichiarazione e quali siano i vantaggi in caso di accettazione della precompilata senza modifiche o di presentazione della stessa tramite un intermediario (Caf o professionista abilitato).
L’assistenza via web
On line, il sito dedicato al 730 precompilato, già visitato da oltre 150mila utenti soltanto nella prima settimana, mette a disposizione una serie di informazioni, dalle modalità di accesso all’applicazione all’agenda con le date da cerchiare in rosso, dalla “lista” dei vantaggi alle risposte ai quesiti più frequenti. Insomma uno strumento prezioso, con cui l’Agenzia guida il contribuente passo dopo passo verso il corretto assolvimento dell’adempimento dichiarativo.
Sul sito delle Entrate è reperibile anche una mini guida zeppa di informazioni in pillole: a chi è indirizzata la “precompilata”, perché conviene, quali dati sono già inseriti e quali si potranno introdurre o correggere.
Sul canale YouTube delle Entrate, invece, è disponibile (e ha già superato le 100mila visualizzazioni) il primo di una serie di video tutorial con i quali l’Agenzia mostrerà in concreto funzionamento del 730 precompilato.
E, ancora, “pillole informative” di 140 caratteri arriveranno anche tramite Twitter, attraverso il profilo istituzionale delle Entrate, che, per l’occasione, aprirà finestre di dialogo con i contribuenti.
In ufficio, per telefono o via mail, “corsie preferenziali” per le informazioni
I consueti canali di assistenza per il contribuente verranno potenziati, anche con linee e sportelli dedicati, in vista del prossimo 15 aprile, primo giorno in cui il 730 precompilato sarà reso disponibile in un’area riservata del sito dell’Agenzia.
Verranno attivate sia una linea dedicata sul canale di risposta scritta webmail sia una linea telefonica specifica nell’ambito del servizio offerto al numero 848.800.444.
In più, oltre alla consueta assistenza fornita dagli uffici territoriali (con o senza prenotazione), dal 15 aprile sarà possibile richiedere un appuntamento specifico per il servizio “dichiarazione 730 precompilata” per avere chiarimenti sui dati presenti nel modello.
Anche “Il Fisco mette le ruote” sulla strada del precompilato
Della task-force messa in campo dall’Agenzia fa parte anche il Camper, il collaudato ufficio mobile del Fisco, che sarà presente, non solo nelle piazze, ma anche presso gli ospedali delle principali città italiane, per fornire informazioni e chiarimenti agli interessati.
Chi salirà a bordo potrà richiedere il codice pin e controllare la propria dichiarazione avvalendosi dell’aiuto dei funzionari presenti.
La prima tappa è fissata all’Aquila per il 15 aprile, lo stesso giorno in cui si accenderà la luce verde alla visualizzazione delle precompilate. Il tour, dopo aver toccato tutte le regioni d’Italia, si concluderà nella prima settimana di luglio, quando sarà esposta la bandiera a scacchi per la presentazione del 730/2015. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 8 aprile 2015

730/2015 precompilato: come ottenere il pin dell’Agenzia delle Entrate e dell Inps

Il codice per accedere a Fisconline può essere richiesto via web, per telefono o in un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate. Per la Certificazione unica, invece, i pensionati possono collegarsi al sito istituzionale dell’Inps, se dotati di pin, oppure rivolgersi a patronati, Caf e intermediari autorizzati.
Tutte le informazioni in un comunicato congiunto di Agenzia delle Entrate e Inps.
Per ottenere il pin personale e la password di primo accesso a Fisconline e, quindi, poter utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia (730 precompilato compreso), l’iter, completamente gratuito, non presenta alcuna difficoltà.
Si può procedere con una delle seguenti modalità: via web, per telefono o recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale delle Entrate; tutte le strade possono essere percorse o dal diretto interessato o da un suo delegato.
Se ci si reca in prima persona in un ufficio dell’Agenzia, presentata la richiesta, si ottiene la password per effettuare il primo accesso e la parte iniziale del pin; quella che completa il codice può essere immediatamente “scaricata” via internet.
Se invece il pin viene richiesto on line, per telefono o tramite un delegato, la prima parte del codice è rilasciata "a vista" mentre la seconda, unitamente alla password di primo accesso, arriva per posta, entro pochi giorni, al domicilio del contribuente che risulta in Anagrafe tributaria.
Per quanto riguarda la Certificazione unica, necessaria per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i pensionati già in possesso del codice pin rilasciato dall’Inps (ma anche coloro che nel 2014 hanno ottenuto una prestazione di sostegno al reddito, come cassintegrati e disoccupati) possono riceverla  collegandosi al sito dell’Istituto previdenziale. La procedura è semplice: dal box “servizi online”, con un click alla voce “servizi al cittadino”, si apre una maschera in cui inserire le proprie credenziali e, una volta acceduti, è possibile visualizzare e stampare il modello Cu. In alternativa, la Certificazione unica può essere richiesta, sempre a costo zero, presso i patronati.
Anche Caf e altri intermediari autorizzati possono rilasciarla, ma alcuni lo fanno a pagamento. I Caf che appartengono alla Consulta nazionale prestano il servizio gratuitamente. 
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 2 aprile 2015

INPS artigiani e commercianti 2015: in arrivo gli avvisi bonari per la rata di febbraio 2015

In arrivo gli avvisi bonari per gli artigiani e commercianti. Da oggi, infatti, l’INPS inizia le elaborazioni per l’emissione degli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a febbraio 2015 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti. Tali avvisi, in particolare, saranno poi messi a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti”, accedendo al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” –> “Posizione Assicurativa” –> “Avvisi Bonari”. 
Oltre al suddetto avviso, verrà predisposta anche la relativa comunicazione che di solito veniva spedita, visualizzabile al seguente indirizzo: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” – “Posizione Assicurativa” – “Avvisi Bonari generalizzati”. 
Qualora l'iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell'Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento. 
A darne notizia è stato l’INPS con il messaggio n. 2194/2015. 
Avvisi bonari - All’interno del proprio sistema di recupero crediti l’INPS, prima di procedere all’iscrizione a ruolo e alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale, promuove una politica definita degli “avvisi bonari", cioè comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente. 
Nel dettaglio, mediante l’avviso si segnalano i contributi dovuti e non pagati alla scadenza (o versati in ritardo) relativamente all’anno in corso, a quello precedente o ad anni pregressi (nei limiti della prescrizione), accertati d’ufficio o tramite l'attività di vigilanza. 
La comunicazione – Quanto alla comunicazione avente per oggetto il recupero della contribuzione dovuta sul minimale di reddito e/o sanzioni, è bene ricordare che l’avviso bonario non sarà più inviato a mezzo posta, ma verranno messe a disposizione del contribuente sul proprio “Cassetto previdenziale”. In particolare, gli avvisi bonari potranno essere visualizzati all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente indirizzo: “Posizione Assicurativa” -> “Avvisi Bonari”. 
Contestualmente sarà inviata una email di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari, che abbiano fornito tramite il cassetto il loro indirizzo di posta elettronica.
Fonte: Fiscal Focus

giovedì 26 marzo 2015

Bonus pro e-commerce per la produzione di prodotti agricoli ed ittic

Pubblicati in G.U. lo scorso 27 febbraio 2015 due distinti decreti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (D. Interm. n.272 e D. Interm. n.273), datati 13 gennaio 2015. 
Essi disciplinano l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del D.L. n. 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche, per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti. 
Ambito di applicazione, soggetti beneficiari, investimenti agevolabili e misura, procedura di richiesta e modalità di utilizzo dei due crediti d’imposta istituiti, dall’articolo 3 del decreto legge 91/2014, a favore delle imprese agricole e ittiche per incentivare il potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti.
Il tutto in due distinti decreti del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 13 gennaio 2015, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 di venerdì 27 febbraio.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici delle Entrate, pena il rifiuto del versamento
Prevedono, il primo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera nell’ambito di reti di imprese e, il secondo, la concessione di un credito d’imposta per le spese per nuovi investimenti sostenuti, tra il 2014 e il 2016, per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
Per ottenere i bonus, gli interessati dovranno presentare domanda in via telematica al Mipaaf, dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Destinatari dei crediti
Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti, i beneficiari possono essere singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi - formati da più imprese fra loro indipendenti - aderenti a un contratto di rete già costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario, che: 
• producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• sono piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria (regolamento Ue n. 651/2014), che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non rientranti nel citato allegato I.
Nel caso del bonus per il potenziamento dell’e-commerce, possono accedere all’agevolazione, sia se persone fisiche o giuridiche, i titolari di reddito d’impresa o di reddito agrario che sono: 
• imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
• piccole e medie imprese, in base al regolamento Ue n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non ricompresi nel predetto allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Misura dell’agevolazione
Continuando a scorrere in parallelo i due decreti, nel primo caso i costi agevolabili sono quelli riguardanti le attività di consulenza e di assistenza tecnico-specialistica, quelli per la costruzione o il miglioramento di immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature, i costi per hardware e software inerenti il progetto di aggregazione in rete, quelli riguardanti l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali, i costi di formazione sia dei titolari che dei dipendenti impegnati nel progetto, i costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera e i costi per la pubblicità riguardante le attività della rete.
Il credito d’imposta spetta per i nuovi investimenti realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto a partire dal periodo d’imposta in vigore al 31 dicembre 2014 e nei due successivi (nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro per il 2014, di 12 milioni di euro per il 2015 e di 9 milioni di euro per il 2016). La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 400mila euro, a seconda dell’attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini Iva e delle dimensioni dell’impresa.
Per quanto riguarda il commercio elettronico, sono agevolabili le spese sostenute per realizzazione e ampliamento di infrastrutture informatiche esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, quelle per investimenti riguardanti le dotazioni tecnologiche, il software, la progettazione, lo sviluppo del database e dei sistemi di sicurezza realizzati dopo l’entrata in vigore del decreto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e nei due successivi, nel limite di spesa di 500mila euro per il 2014, di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per il 2016. La misura del bonus varia dal 10 al 40%, con limiti di spesa che vanno da 15mila a 50mila euro.
Utilizzo del bonus e non cumulabilità
Il bonus riconosciuto al termine del controllo di ammissibilità effettuato dal Mipaaf va indicato dall’impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in riferimento al quale il beneficio è concesso e utilizzato, tramite il modello F24, esclusivamente in compensazione, attraverso i soli servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto del versamento.
Il credito d’imposta, che non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap, non è cumulabile con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno dell’Unione europea riguardanti gli stessi costi che danno diritto alla fruizione del bonus, nel caso in cui il cumulo produrrebbe un’intensità di aiuto superiore al livello consentito. 
Fonte: Fisco Oggi

mercoledì 25 marzo 2015

Modello EAS 2015: entro il 31 marzo 2015 la comunicazione delle modifiche rilevanti

Gli enti associativi che usufruiscono di una o più agevolazioni contenute nell'art. 148, D.P.R. 917/1986 e di quelle di cui all'art. 4, comma 4, secondo periodo e 6, D.P.R. 633/1972 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e Iva di corrispettivi, quote e contributi), hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate il Modello Eas relativo ai dati e alle notizie rilevanti ai fini fiscali. Il modello, necessario per usufruire dei regimi agevolati, serve per far acquisire all’Amministrazione Finanziaria una più ampia informazione e conoscenza delle associazioni e dei soggetti assimilati, sotto il profilo fiscale, con l'obiettivo di tutelare le vere forme associazionistiche incentivate dal legislatore e, conseguentemente, di isolare e contrastare l'uso distorto dello strumento associazionistico. 
I soggetti interessati, per continuare a fruire delle agevolazioni fiscali, dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo, le eventuali modifiche ai dati rilevanti
Scade a fine mese il termine a disposizione degli enti associativi privati per segnalare alle Entrate, tramite modello Eas, cosa è cambiato nel 2014 rispetto ai dati fiscalmente rilevanti trasmessi precedentemente. La comunicazione di queste informazioni, adempimento introdotto dal Dl 185/2008 per favorire gli opportuni controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria, consente agli enti in questione di usufruire delle agevolazioni loro riservate dall’ordinamento tributario: la non imponibilità delle quote e dei contributi associativi nonché, per determinate attività, dei corrispettivi percepiti.
Il modello Eas deve essere presentato, per la prima volta, entro sessanta giorni dalla data di costituzione.
Nel caso sopraggiungano modifiche rispetto ai dati inviati, l’adempimento va ripetuto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, inserendo tutte le informazioni richieste dal modello, anche quelle che non sono cambiate.
Non è necessario riproporre la comunicazione nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 (proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità) e 21 (messaggi pubblicitari per la diffusione di beni e servizi) oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi (punto 33) oppure dei dati di cui ai punti 23 (media delle entrate degli ultimi tre esercizi), 24 (numero di associati nell’ultimo esercizio), 30 (ammontare delle erogazioni liberali ricevute) e 31 (importo dei contributi pubblici ricevuti).
Inoltre, se vengono meno i requisiti per fruire delle agevolazioni (articolo 30 del Dl 185/2008), la circostanza va comunicata all’Agenzia delle entrate, ripresentando il modello Eas entro sessanta giorni. In tal caso, deve essere compilata l’apposita sezione “Perdita dei requisiti”, in cui va inserita la relativa data di decorrenza.
La presentazione del modello deve avvenire esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e può essere effettuata direttamente dall’ente interessato o tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf). Questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente l’impegno a trasmettere il modello e, successivamente, un esemplare del modello stesso con i dati inviati e una copia della comunicazione dell’Agenzia che ne attesta l’avvenuta presentazione.
Per la trasmissione telematica dei dati va utilizzato il prodotto informatico “ModelloEas”, disponibile sul sito delle Entrate. 
Finte: Fisco Oggi

lunedì 23 marzo 2015

MUD 2015: nuovo modello da inviare entro il 30/04/2015

Il 2015 avrà un MUD (Modello unico di dichiarazione ambientale) con restyling completo. È stata infatti approvata una nuova modulistica con Dpcm del 17 dicembre 2014 («Gazzetta Ufficiale» 299 del 27 dicembre) che va a sostituire integralmente il Dpcm del 12 dicembre 2013.
Pertanto, il nuovo modello verrà utilizzato per le dichiarazioni effettuate entro il 30 aprile 2015 (comunque «sino alla piena entrata in operatività del Sistri») alle competenti Camere di Commercio, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2014 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato.
Verrà poi messa online, dal 19 gennaio 2015, la nuova versione del registro nazionale dei produttori di Aee.
Il Modello unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.
Il provvedimento contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e Agricoltura competente per il territorio, in cui ha sede l’unità locale, cui si riferisce la dichiarazione.
Pertanto dovranno presentare il modello Mud:
a) i produttori iniziali che producono rifiuti pericolosi a prescindere dal numero di dipendenti;
b) i produttori iniziali che producono rifiuti non pericolosi a condizione che abbiano più di 10 dipendenti;
c) chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta, gestione, trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi.
Sono esclusi i soggetti autorizzati ai sensi dell’art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/06 che effettuano esclusivamente operazioni di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi.
 Il nuovo MUD presenta le seguenti principali novità:
- i cantieri temporanei o mobili (anche di bonifica) possono utilizzare il modulo RE per i rifiuti prodotti fuori dell’unità locale;
- gli imballaggi possono essere indicati non solo con il codice 15 ma anche il 20.
In tal modo il MUD è stato costretto a prendere atto di un errore grave ma molto diffuso nelle autorizzazioni.
Inoltre, vanno dichiarate solo le operazioni di recupero e di smaltimento diverse da R13 (messa in riserva) e D15 (deposito preliminare), successive a esse, poiché la loro indicazione duplicava le quantità dichiarate.
Le giacenze presenti nelle operazioni R13 e D15 vanno divise, a beneficio dei bilanci di massa.
Fonte : Fiscal Focus

lunedì 16 marzo 2015

Fatturazione elettronica 2015: istruzioni per l’uso prima del via del 31.03.2015

Prima dello swicht-off definitivo, è necessario che tutti gli operatori, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti della PA, abbiano le informazioni operative utili per rendere possibile il rispetto dell’obbligo di legge. 
Dal 31 marzo 2015, come prevede il D.L. n. 90/2014, i fornitori non potranno più emettere su supporto cartaceo la fattura a un’amministrazione. 
Va detto che già dal 6 giugno 2014 tali regole sono divenute operative per le amministrazioni centrali e, a partire dal mese di aprile 2015, l’obbligo sarà esteso a tutte le Pubbliche amministrazioni. In pratica: 
- dal 6 giugno 2014 la fattura elettronica è diventata obbligatoria nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale censiti nell'elenco Istat; 
- dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica si estende alle operazioni verso tutte le altre amministrazioni pubbliche. 
Il legislatore garantisce, tuttavia, un trimestre di transizione (dall'1.04.2015 fino al 30.06.2015), necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse. 
Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma elettronica. 
L'obbligo riguarda l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico. 
Il servizio gratuito della CCIAA – Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere hanno messo a disposizione delle piccole e medie imprese iscritte, sul portale di Info Camere (https://fattura-pa.infocamere.it), gratuitamente, un servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche. 
Il servizio consente alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di fatture nell’arco dell’anno. 
Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale, semplicemente collegandosi al portale di servizio, senza dover scaricare alcun software o pagare un servizio esterno. 
Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo la compilazione del documento contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa conservazione a norma. 
Chi fosse sprovvisto della CNS può ottenerla presso la Camera di commercio del proprio territorio, oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad operatori di mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale). 
La fatturazione elettronica permette di emettere e conservare le fatture nel solo formato digitale, così come viene indicato nella Direttiva UE n. 115 del 20 dicembre 2001 introdotta in Italia dal D.Lgs. di recepimento del 20 febbraio 2004 n. 52 e dal D.M. del 23 gennaio 2014. 
La Finanziaria del 2008 ha introdotto l’obbligo che ogni fattura destinata alle PA debba essere emessa in formato elettronico, in modo da poter transitare per il Sistema di Interscambio nazionale, istituito dal MEF e gestito da Sogei S.p.A. (come stabilito dal D.M. del 7 marzo 2008) e permettere un'importante attività di monitoraggio e controllo delle finanze pubbliche anche per rendere più efficienti i tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione. 
Il nuovo standard elettronico è regolamentato dal D.M. del 3 aprile 2013 numero 55, che oltre a stabilire le regole in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato al 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali; il Decreto Irpef ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le altre Pubbliche Amministrazioni, tra cui anche le Camere di Commercio. 
Il direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha dichiarato che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra privati “che dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la modernizzazione delle imprese e il risparmio in termini contabili”. 
La verifica degli enti destinatari della fatturaPA - Un punto di riferimento per comprendere se l’ente cui dobbiamo fatturare è o meno soggetto all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco Istat aggiornato al 30 settembre 2014, che dal 2014 comprende anche il Gse (gestore servizi energetici), ma anche all’indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa), consultabile al sito www.indicepa.gov.it. 
In particolare il percorso da seguire è questo: si clicca sul seguente link: http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si effettua una ricerca dell’ente per codice fiscale o con altro metodo; si seleziona, una volta individuato, il simbolo dell’euro. 
Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”. 
Inoltre nella stessa maschera è visibile il codice univoco dell’UfficioPA dell’ente, l’unico competente a ricevere le fatture, da inserire nel documento contabile (a pena di scarto). 
In realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dovrebbero essi stessi comunicare ai loro fornitori i codici univoci dell’ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture. 
Secondo quanto chiarito dalla circolare del Mef e della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 1 del 31 marzo 2014, nell’Ipa viene individuato per ogni ufficio destinatario di fatturazione elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. 
La consultazione del sito dell’Ipa diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale individuazione dei destinatari, come ribadito di recente dalla Circolare 1/E/2015 in tema di split payment.
Fonte: Eutekne - Autore:Carla De Luca

giovedì 12 marzo 2015

INAIL autoliquidazione 2014/2015: invio della dichiarazione entro il 2 marzo 2015

L'INAIL, nella Nota n. 8076 del 17 dicembre 2014, fornisce le istruzioni relative all'Autoliquidazione 2014/2015, con particolare riguardo alle ipotesi di riduzioni del premio assicurativo. 
L'Istituto ricorda che: 
- il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è stabilito al 28 febbraio (per l'anno 2014 tale termine slitta al 2 marzo); 
- la misura dell'addizionale Fondo Amianto è fissata, per l'anno 2014, nella misura dell'1,33%, da applicare sia al premio di regolazione 2014 sia al premio di rata 2015.
Fonte: Seac

mercoledì 11 marzo 2015

Fatturazione elettronica: amministrazioni destinatarie dal 31.03.2015

Con Circolare 9 marzo 2015, n. 1, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha ribadito che le Amministrazioni pubbliche destinatarie dell'obbligo di fatturazione elettronica dal prossimo 31 marzo 2015, sono quelle individuate: 
- dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, ovvero tutte le amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Istituti autonomi case popolari, CCIAA e loro associazioni, amministrazioni, aziende e enti del Servizio sanitario nazionale, etc.; 
- dall'art. 1, comma 2, Legge n. 196/2009, ovvero i soggetti individuati dall'ISTAT con proprio Comunicato entro il 30 settembre (da ultimo, Comunicato 10 settembre 2014, in Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2014, n. 210) e in ogni caso le Autorità indipendenti; 
- dall'art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007, ovvero le Amministrazioni autonome.
Il MEF specifica, in particolare, che vanno considerati congiuntamente tutti i sopra citati Provvedimenti, ancorché si possano presentare "ampissime aree di sovrapposizione" nell'individuazione dei soggetti: non è quindi corretto, come alcuni avevano ritenuto, fare automaticamente riferimento alle sole Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco stilato dall'ISTAT. 
Fonte: Seac

venerdì 6 marzo 2015

Equitalia 2015: contraddittorio obbligatorio prima di ipoteche e fermi

Equitalia non potrà più procedere all’ipoteca di un immobile o al fermo amministrativo di un contribuente inadempiente senza prima attivare il contraddittorio. È quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 19667/2014 del 18 settembre 2014.
Tale sentenza ha una portata innovativa in quanto per la prima volta, in linea con quanto previsto dall’art.17 della Legge 212/2000 che ha esteso le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente ai concessionari della riscossione, si é giunti al riconoscimento dei medesimi diritti del contribuente davanti all’agente della riscossione.
La questione riguardava la necessità o meno di comunicare preventivamente al contribuente l’iscrizione di un’ipoteca immobiliare per debiti erariali non pagati. Tale obbligo, grazie alle modifiche normative introdotte dal DL 70/2011, é oggi normativamente imposto. La sentenza in oggetto ha ritenuto che tale obbligo fosse già vigente prima della importante modifica normativa del DL 70/2011, questo in forza della Legge n. 241/1990 e dello Statuto del Contribuente.
L’art.21 della Legge n. 241/1990 prevede un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari, e l’iscrizione ipotecaria costituisce fuor di dubbio un atto che limita fortemente la sfera giuridica del contribuente. L’art. 6 dello Statuto del Contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati.
La Comunicazione deve quindi necessariamente precedere la concreta effettuazione dell’iscrizione ipotecaria, poiché tale comunicazione é strutturalmente funzionale a consentire il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Qualora Equitalia non dovesse seguire questo iter, la decisione potrebbe essere considerata lesiva nei confronti del debitore e quindi l’atto potrebbe risultare nullo.
Le medesime regole operano per il fermo amministrativo: deve essere sempre preceduto da un invito a fornire chiarimenti entro 30 giorni. Si segnala che dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il fermo é per legge preceduto dalla notifica di un preavviso di fermo, contenente l’invito a pagare entro 30 giorni. Ora, con la sentenza n. 19667 della Cassazione, l’obbligo di notificare il preavviso deve ritenersi efficace anche prima di questa data.
Fonte: Centro Studi CGN

giovedì 5 marzo 2015

IRAP 2015: le novità previste dalla Legge di Stabilità 2015

La legge di Stabilità 2015 ha previsto con decorrenza dal 1 gennaio 2015 la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Ai contribuenti che invece non si avvalgono di lavoratori dipendenti viene attribuito un credito di imposta pari al 10% dell’IRAP lorda, da usare in compensazione nel modello F24.
L’articolo 1 comma 20 della legge n. 190 del 2014 prevede che: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-septies è aggiunto il seguente: “4-octies. Fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9, è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater del presente articolo. Per i produttori agricoli di cui all’articolo 3, comma1, lettera d), del presente decreto e per le società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, e successive modificazioni, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti di cui al comma 1.1 del presente articolo”.
Deducibilità costo lavoro: le novità dal 1 gennaio 2015
Ciò significa in sostanza che con decorrenza dal 1 gennaio 2015 è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 446/1997.
A fruire dell’agevolazione sono le imprese che hanno alle loro dipendenze lavoratori come:
• società di capitali ed enti commerciali;
• società di persone e imprese individuali;
• banche e altri enti e società finanziari;
• imprese di assicurazione;
• persone fisiche, società semplici ed equiparate.
Agevolazione per produttori agricoli
L’agevolazione in oggetto è ammessa anche per i produttori agricoli titolari di reddito agrario (esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro, che si avvalgono del regime speciale IVA). L’agevolazione in questo caso spetta anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato, purché quest’ultimo, nel periodo d’imposta, abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia durata non inferiore ad un triennio.
Credito imposta IRAP per soggetti senza dipendenti
Ai soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti invece, ai sensi del comma 21 dell’articolo 1 della legge 190/2014, viene riconosciuto un credito di imposta pari al 10% dell’imposta lorda. Il credito spetta a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, a partire dall’anno di presentazione della corrispondente dichiarazione. Perciò il credito d’imposta spettante per il 2015, la cui relativa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2016, sarà utilizzabile solo con decorrenza dal 1 gennaio 2016, in compensazione nel mod. F24.
Aliquote IRAP: stop alla riduzione
Infine i commi 22 e 23 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, abrogano le disposizioni previste dal D.L. 66 del 2014 (articolo 2) il quale aveva disposto la riduzione delle aliquote IRAP del 10%. Così già dal 2014, l’IRAP andrà calcolata con le stesse aliquote previste nel 2013, ossia:
• 3,9% per la maggioranza dei soggetti passivi IRAP;
• 4,65% per le banche e gli altri soggetti finanziari;
• 4,20% per le società di capitali e gli enti commerciali titolari di concessioni per la gestione di servizi e opere pubbliche;
• 5,90% per le imprese di assicurazione.
Sono salvi in ogni caso i versamenti effettuati dell’acconto 2014 usando le aliquote ridotte. In sede di saldo, si provvederà a recuperare quanto dovuto.

mercoledì 4 marzo 2015

Tassa libri sociali 2015: entro il 16 marzo 2015 il pagamento

Il prossimo 16 marzo scade il termine per effettuare il versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio. L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile. 
Non sono tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: le imprese individuali; i consorzi tra imprese; le società personali (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice); le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa/mutua assicuratrice, è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a euro 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine); gli enti non economici; le aziende ospedaliere; le aziende socio sanitarie; le associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato (iscritte e non iscritte al Rea - Repertorio delle attività economiche); le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere; i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile. 
La tassa annuale: 
• sostituisce il costo della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.); 
• è deducibile ai fini Ires e Irap; 
• è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno. 
L’importo da versare è differenziato in base all’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante all’1.01 dell’anno per il quale si effettua il versamento. 
Quindi, relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2015, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2015, ed è pari a: 
• 309,87 euro, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a euro 516.456,90; 
• 516,46 euro, se il capitale o il fondo di dotazione è superiore a euro 516.456,90. 
Eventuali variazioni del capitale sociale/fondo di dotazione successive al 1° gennaio 2015 non assumono alcuna rilevanza (le stesse avranno effetto su quanto dovuto per il 2015). Si propone il seguente esempio: Alfa srl ha un capitale sociale all’1.1.2015 pari ad € 350.000. Il 10.03.2015 l'assemblea delibera l’aumento del medesimo a € 600.000. Entro il 16.3.2015 la società deve versare la tassa dovuta per il 2015 nella misura di € 309,87. Nel 2016 la tassa dovuta sarà pari a € 516,46 a patto che al 01.01.2016 il capitale sociale risulti invariato. 
Le società di capitali costituite successivamente al 1° gennaio 2015 sono tenute a versare la tassa annuale pari a euro 309,87/516,46, esclusivamente mediante bollettino di c/c/p n. 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. 
In tutti gli altri casi, il versamento della tassa annuale in esame, va effettuato tramite il mod. F24, con modalità telematica, riportando nella Sezione “Erario” i seguenti dati: 
• Codice tributo: “7085”; 
• Anno di riferimento: “2015”. 
L’importo può essere compensato con eventuali crediti tributari/previdenziali a disposizione della società. 
Sanzioni - Nell’ambito del D.P.R. n. 641/72 non si riscontra una specifica sanzione per il mancato/ritardato versamento delle tasse annuali. In mancanza di una specifica sanzione, si potrebbe fare riferimento alla regola generale in materia di omesso versamento dei tributi, di cui all'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, in base alla quale la sanzione è pari al 30% dell’importo dovuto.
Fonte: Fiscal Focus

venerdì 27 febbraio 2015

VIES 2015: nessuna sanzione per il passato

Con la C.M. 31/E/2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito, in applicazione del principio del favor rei, che non è più sanzionabile il comportamento posto in essere da un soggetto passivo che avesse effettuato, prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, operazioni intracomunitarie antecedentemente al decorso dei trenta giorni entro i quali, ai sensi del vecchio comma 7-bis, l’Ufficio avrebbe potuto emettere un provvedimento di diniego all’iscrizione al VIES. 
Iscrizione al VIES immediata - Con l’art. 22 del Decreto semplificazioni fiscali (D.Lgs. 175/2014), è stato riscritto l’art. 35 del D.P.R. 633/1972 (la nuova disposizione modifica l’art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, intervenendo sui commi 7-bis (sostituito), 7-ter (abrogato), 15-bis (integrato), 15-quater (abrogato)), prevedendo che con l’esercizio dell’opzione per l’inclusione nell’archivio VIES, o al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo, con modalità da stabilirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Provvedimento 12/12/2014), il soggetto viene automaticamente incluso nell’archivio VIES e può iniziare da subito a effettuare operazioni intracomunitarie (senza attendere 30 giorni). 
Previgente normativa - Nella previgente normativa, l’iscrizione all’archivio VIES poteva avvenire al momento di presentazione della Dichiarazione di inizio attività oppure in un momento successivo. Tale iscrizione diveniva efficace decorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, tranne il caso in cui nel medesimo termine l’Amministrazione Finanziaria emanasse un provvedimento motivato di diniego che precludeva l’inserimento nel Vies. 
Ciò che si vuole evidenziare è che la soggettività attiva e passiva all’effettuazione di operazioni intracomunitarie era sospesa nel periodo di 30 giorni dall’effettuazione della richiesta, ovvero dopo la notifica del diniego. 
Le sanzioni per il pregresso – Come precedentemente accennato, con la C.M. 31/E del 30.12.2014, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che per le operazioni effettuate in vigenza della precedente normativa, si ritiene applicabile il principio del favor rei, previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. del 18 dicembre 1997 n. 472, ai sensi del quale “salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile”. 
ertanto, l’effettuazione di operazioni intracomunitarie in regime di non imponibilità nel periodo di 30 giorni in cui la soggettività attiva e passiva era sospesa non è sanzionabile da parte dell’Amministrazione Finanziaria, salvo il caso in cui il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia divenuto definitivo. 
Resta da stabilire la possibilità di contestazione del regime impositivo adottato. Infatti, la mancata iscrizione al VIES faceva sì che eventuali cessioni di beni, oppure prestazioni «generiche» intracomunitarie, effettuate da un soggetto passivo italiano, dovessero essere assoggettate a imposizione in Italia, il luogo del regime di non imponibilità adottato. 
Sulla questione nessuna presa di posizione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. 
La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che la mancanza del codice identificativo Iva, o anche solo quella della sua “visibilità” nell’archivio Vies, non può mettere in discussione l’inquadramento dell’operazione, se sussistono i presupposti sostanziali e sia fornita la “dimostrazione certa” della loro esistenza (Cassazione 21183/2014). 
Da un punto di vista sostanziale, dunque, il regime impositivo non potrà essere contestato, se sussistono le condizioni dettate dall’art. 41, D.L. 331/1993; la richiamata disposizione prevede che un'operazione di cessione assume la qualifica di scambio intracomunitario non imponibile ai fini Iva nel caso in cui siano rispettate le seguenti condizioni: 
• onerosità dell’operazione; 
• acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni; 
• status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario; 
• effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto (R.M. 19/E/2013). 
In merito all’ultimo requisito citato, la Corte di Giustizia UE ha sancito la necessità che il fornitore dia “prova che tale bene sia stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione" (sentenza in causa C- 409/04, punto 42 - in senso conforme anche la sentenza del 27/09/2007, in causa C-184/05, punto 23).
Fonte: Fiscal Focus