mercoledì 22 aprile 2015

Spesometro per moneta elettronica (pos) 2015: entro il 30 aprile l’invio

Giovedì 30 aprile è l’ultimo giorno a disposizione degli operatori finanziari (banche poste, eccetera) per trasmettere telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati, rilevati l’anno scorso, delle transazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate da consumatori finali con carte di credito, di debito o prepagate.
Nella comunicazione, la cui trasmissione deve avvenire secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 18 ottobre 2013, devono essere indicati: 
• i dati anagrafici del contribuente che ha sostenuto l’acquisto
• gli importi complessivi di ogni singola transazione
• la data in cui è stata effettuata la transazione
• il codice fiscale dell’operatore commerciale presso il quale è avvenuto il pagamento elettronico. Per la precisione, va riportato il codice fiscale dei soggetti associati, con i quali è stato stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi pos (point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, evidenziando, per ogni terminale, l’apposito codice identificativo.
La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, con esito positivo del file contenente le comunicazioni.
L’avvenuta presentazione è attestata mediante una ricevuta che riporta i seguenti dati: 
• la data e l’ora di ricezione del file
• l’identificativo del file attribuito dall’utente
• il protocollo attribuito al file, all’atto della ricezione dello stesso
• il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
I dati e le notizie, inviati all’Anagrafe tributaria, sono raccolti e ordinati su scala nazionale ai fini della valutazione della capacità contributiva, nell’osservanza del principio di riservatezza e nel rispetto del diritto di protezione dei dati personali, e inseriti nei sistemi informativi riducendo al minimo l’utilizzazione degli stessi, mediante analisi eseguite in modo anonimo, e identificando i contribuenti, secondo un principio di necessità, solo nel caso di esecuzione dei controlli fiscali.
La sicurezza nella trasmissione dei dati, è garantita, inoltre, dal sistema dell’invio telematico dell’Anagrafe tributaria, mediante adozione di misure di controllo degli accessi al sistema, crittografia e cifratura degli archivi. 
Fonte: fisco Oggi