venerdì 23 dicembre 2011

Le scadenze fiscali al 31/12/2011 aggiornate con le manovre fiscali del 2011

- IVA al 21% (art. 2, comma 2-bis, D.L. 138/2011). Scadenza: 27/12/2011.
Eventuali errori commessi nell’applicazione della nuova aliquota al 21% possono essere risolti entro il 27 dicembre. Molti contribuenti non hanno potuto aggiornare tempestivamente i software con la conseguenza che le operazioni dopo il 17 settembre sono state effettuate con IVA al 20%.
La circolare n. 45/E/2011 ha concesso una moratoria nell’applicazione delle sanzioni dando la possibilità di correggere gli errori commessi fino a novembre per i “mensili” (settembre per i “trimestrali”), versando solo la maggiore imposta unitamente agli interessi.
Per le irregolarità relative al mese di dicembre (o del quarto trimestre) la data ultima per fruire della sanatoria è fissata al 16/03/2012.
- Dividendi su partecipazioni non qualificate (art. 2, comma6, Dl 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
Fino al 31 dicembre le partecipazioni non qualificate (entro il 20% dei diritti di voto) usufruiscono ancora dell’imposta del 12,5% su dividendi e capital gain.
Si può dunque distribuire gli utili, evitando la nuova aliquota del 20% in vigore da gennaio.
- Cessioni di partecipazioni non qualificate (art. 2, comma 6, D.l. 138/2011 e art. 7, comma 2, D.L. 70/2011). Scadenza 31/12/2011.
Per i capital gain non qualificati andrà considerata la possibile rivalutazione entro il 30 giugno 2012 con imposta sostitutiva del 2 per cento.
Per le cessioni fino al 31 dicembre, la convenienza della sostituiva scatta se la plusvalenza supera il 16% del valore; con il 2012 la rivalutazione diventa opportuna se questo rapporto è superiore al 10 per cento.
Per i dividendi serve, oltre alla delibera, il pagamento entro fine anno; si dovrà però valutare la posizione di soci qualificati o di soci-imprese per i quali una distribuzione anticipata potrebbe non convenire.
- Società in perdita sistemica (ex art. 24 del D.L 78/2010). Scadenza 31/12/2011.
Entro il 31 dicembre occorre prendere adeguate contromisure da parte delle società che hanno esposto una perdita nelle dichiarazioni 2009 e 2010.
Per evitare di entrare nelle liste dei controlli è necessario un aumento di capitale non inferiore alle perdite (al netto di quelle generate da compensi agli amministratori).
- Società in “perdita triennale”(art. 2, comma 36-decies D.L. 138/2011) Scadenza 31/12/2011.
Con l’esercizio 2011 si chiude il primo triennio di applicazione del nuovo test sulle perdite che fa scattare dal 2012 la disciplina delle società non operative.
Le società di cui al punto precedente devono essere monitorate al fine di verificare il possibile risultato per il 2011: con tre anni di perdite, infatti, la società diventa non operativa nel 2012, salva l’esistenza di possibili cause di disapplicazione, che è opportuno vagliare sin d’ora.
- Beni assegnati in uso ai soci (art. 2, comma 36-terdecies, D.L. 138/2011). Scadenza 31/12/2011.
È consigliabile monitorare gli eventuali beni (immobili, veicoli, imbarcazioni) che le società (anche non di comodo) concedono in uso a soci a titolo gratuito o a corrispettivi non di mercato.
Dal 2012 scatta infatti la tassazione sul socio e l’indeducibilità del costo per la società, con nuove comunicazioni alle Entrate.
- Nuovo regime del riporto delle perdite delle società di capitali (Art. 23, comma 9, d.L. 98/2011). Scadenza 31/12/2011.
Infine, con tutti i dubbi che accompagna l’argomento, entra in vigore il nuovo regime del riporto delle perdite.
La nuova disciplina consente la riportabilità delle perdite senza limiti temporali nella soglia dell’80% del reddito imponibile della società.
I punti da chiarire sono però ancora molti.
In tema di riportabilità delle perdite per i soggetti IRES non è ancora chiara la disciplina da applicare per le perdite ante manovra nonché la decorrenza della nuova disciplina per via del conflitto di norme con lo Statuto del Contribuente.
Lo spesometro presenta ancora aspetti critici rispetto alle operazioni da comunicare, così come in tema di beni assegnati ai soci i dubbi non sono ancora risolti.
- Spesometro (art. 21, D.L. 78/2010) Scadenza: 31/12/2011 prorogata al 31/01/2012.
Per la fine dell’anno debutta la comunicazione ai fini del nuovo accertamento sintetico.
I soggetti IVA devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’elenco “clienti/fornitori” per prestazioni effettuate nel 2010 di importo superiore ai 25.000 euro.
- Comunicazione società di leasing (provvedimento Agenzia entrate del 5/8/2011). Scadenza: 31/12/2011 prorogata al 31/01/2012.
Le società di leasing e di noleggio comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti in essere negli anni 2009 e 2010.

giovedì 22 dicembre 2011

Comunicazioni delle operazioni rilevanti Iva 2010 (spesometro): prorogato al 31 gennaio 2011 il termine per l’invio

Un mese di tempo in più per trasmettere i dati di acquisti, cessioni e prestazioni, rese e ricevute, nel corso dello scorso anno, di importo non inferiore a 25mila euro
Slitta al 31 gennaio 2012 la scadenza per l’invio telematico della comunicazione relativa alle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 25mila euro, riferite al periodo d’imposta 2010.
Il nuovo termine subentra al vecchio (fissato al 31 dicembre 2011), con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta della comunicazione obbligatoria prevista, in applicazione della disciplina sullo “spesometro” (articolo 21, Dl 78/2010), per gli acquisti e le cessioni di beni, le prestazioni di servizi effettuate e ricevute che, a regime, dovrà essere trasmessa, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla scadenza del periodo d’imposta di riferimento, per tutte le movimentazioni di valore pari o superiore a 3.000 euro al netto dell’Iva ovvero a 3.600 euro, Iva compresa, nel caso di operazioni senza obbligo di emissione della fattura.
Tempi e valori differenti, esclusivamente, quindi, per il primo periodo di applicazione e cioè per le informazioni riguardanti il 2010.
L’ulteriore “eccezione”, il rinvio al 31 gennaio 2012 del termine di presentazione, pur non condizionando l’attività di controllo da parte dell’Agenzia, concede più tempo ai titolari di partita Iva per adeguare i loro sistemi informatici al nuovo tipo di adempimento.
In materia di spesometro, sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili i relativi documenti di normativa e di prassi amministrativa, e le risposte fornite dall’Amministrazione finanziaria ai quesiti posti dalle associazioni di categoria.

martedì 20 dicembre 2011

Decreto salva Italia : agevolazioni fiscali per le attività trasparenti

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, sono previste una serie di agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, degli imprenditori individuali e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata ex art. 5, TUIR, che:
- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.
In particolare sono previsti, fra l'altro, i seguenti benefici:
- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA.
A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di determinare il reddito con il principio di cassa, farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi, ed essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'acconto IVA.

lunedì 19 dicembre 2011

Iscritti all’Albo dei Gestori Ambientali: entro il 25 dicembre 2011 la domanda di aggiornamento della iscrizione pena la cancellazione dall’albo

Nella deliberazione dell’Albo nazionale dei Gestori Ambientali del 26 ottobre 2011 n. 4 è stato deciso che saranno cancellati dall’Albo coloro che non provvederanno ad inviare entro il 25 dicembre la richiesta di aggiornamento. Pertanto la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione dall’Albo
L’art. 212, comma 8 del DLgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico Ambientale), come modificato dall’art. 25, comma 1, lett. c) del DLgs. 3 dicembre 2010 n. 205 (in vigore dal 25 dicembre 2010), prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi, in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008 debbano essere aggiornate entro un anno dall’entrata in vigore del DLgs. n. 205/2010, ossia entro il 25 dicembre 2011.
Il mancato invio della richiesta di aggiornamento comporterà la cancellazione dall’Albo.
Fornite le istruzioni sul contenuto della domanda
Al fine di disciplinare la procedura relativa all’aggiornamento delle suddette iscrizioni, il Ministero dell’Ambiente, con la circolare n. 432 del 15 marzo 2011, ha messo a disposizione lo schema di domanda di aggiornamento approvato dal Comitato nazionale.
La domanda di aggiornamento dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori Ambientali è composta dal modello di comunicazione stesso, dall’attestazione del versamento del diritto di segreteria (pari a 10 euro) e dalla fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del titolare o del legale rappresentante.
Il modello deve essere compilato indicando nell’intestazione i dati principali del soggetto richiedente, il codice fiscale, il numero di iscrizione e altri dati quali telefono, fax ed e-mail.
I soggetti devono altresì dichiarare di voler aggiornare l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali relativamente alla raccolta e al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi oppure riguardo alla raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi non eccedenti alcune soglie quantitative giornaliere. Devono essere indicate, inoltre, le caratteristiche dell’attività svolta, le modalità di trasporto e le tipologie di rifiuti trattate.
La dichiarazione avviene sotto la responsabilità degli stessi dichiaranti che, nel caso, potranno rispondere penalmente di quanto dichiarato.
La suddetta domanda deve essere sottoscritta con firma semplice dal titolare dell’impresa individuale ovvero da tutti i legali rappresentanti della società e deve essere corredata dalle fotocopie dei documenti d’identità in corso di validità del sottoscrittore, oltre alla copia di un eventuale permesso di soggiorno in corso di validità.

giovedì 15 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: deducibilità IRAP del costo del lavoro e bonus IRAP per dipendenti donne e under 35

Il c.d. "Decreto Salva-Italia", all'art. 2, comma 1, ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 (2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, comma 1, lett. a), 1-bis, 4-bis1, D.Lgs. n. 446/1997.
Tale deduzionespetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione, ossia:
- le società di capitali e gli enti commerciali (art. 5, D.Lgs. n. 446/97);
- le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);
- gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata (art. 8, D.Lgs. n. 446/97);
- le banche, società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);
e va effettuata in base all'art. 99, TUIR, ossia secondo il principio di cassa (imposta pagata).
L'art. 2, commi 2 e 3, D.L. n. 201/2011, c.d. "Decreto Salva-Italia", prevede l'aumento della deduzione IRAP per lavoratori dipendenti a tempo indeterminato a:
- 10.600 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
- 15.200 euro se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.
L'aumento sarà applicabile dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Fonte: Seac

mercoledì 14 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: dal 1° gennaio 2012 aumentano le aliquote contributive inps di artigiani e commercianti

Con il DL 6 dicembre 2011 n. 201, noto anche come Decreto “Salva Italia”, vengono definiti, all’art. 24, i pilastri portanti di una riforma delle pensioni finalizzata a garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e la stabilità economico-finanziaria, oltre a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico. Tutto ciò, nel rispetto di criteri e principi quali l’equità attraverso l’abbattimento di privilegi e deroghe soltanto per le categorie più svantaggiate, nonché la flessibilità nell’accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa.
Una prima novità della riforma è costituita dall’introduzione del sistema di calcolo contributivo con il metodo del pro-rata; con questa modalità, dal 1° gennaio 2012, si calcolerà la quota di pensione corrispondente all’anzianità contributiva maturata a decorrere da tale data.
Un ulteriore intervento significativo è costituito dall’abrogazione delle finestre mobili – regime delle decorrenze – in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso, e viene altresì soppresso il sistema delle quote legate alla somma di età anagrafica e contributiva, con conseguente venir meno delle pensioni di anzianità conseguibili attraverso di esse.
Per quanto concerne l’innalzamento dell’età pensionabile, l’intervento colpisce la generalità dei lavoratori, sia dipendenti che autonomi; per tutti i requisiti anagrafici si tiene conto degli incrementi della speranza di vita ex art. 12 del DL 78/2010. In sintesi, dal 1° gennaio 2012, l’età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene elevata a 62 anni e a 63 e 6 mesi per le lavoratrici autonome. L’equiparazione dell’età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avverrà nel 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall’età di 62 anni all’età di 70 anni vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni. Si segnala, in particolare, il permanere del requisito minimo dell’anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la pensione di vecchiaia.
Invece, l’accesso alla pensione anticipata – ex pensione di anzianità – è possibile, dal 2012, con un’anzianità di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, anch’essa indicizzata alla longevità. Questi requisiti contributivi aumentano di un ulteriore mese sia nell’anno 2013 che nel 2014. Nel DL, si prevedono penalizzazioni percentuali del 2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni sulla quota retributiva dell’importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia.
E ancora, nel decreto in esame si prevede l’aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente dal 1° gennaio 2012 dello 0,3% ogni anno, fino a raggiungere il livello del 22%.
In un documento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenziano aspetti relativi all’entrata a regime del sistema, ovvero con pensioni totalmente contributive a partire dal 2035 circa.
In particolare, i requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di un’anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l’assegno sociale (soglia indicizzata) per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un’età anagrafica di 70 anni di età e di un’anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, con un’anzianità contributiva di 20 anni e l’ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l’assegno sociale.
Infine, alcune importanti novità riguardano gli enti previdenziali di diritto privato dei professionisti. In particolare, nel decreto si dispone che le Casse di Previdenza autonome, comprese dunque quelle dei liberi professionisti, dovranno adottare, entro il 31 marzo 2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di 50 anni. Se le delibere in materia non saranno approvate dai Ministeri vigilanti entro 30 giorni dalla ricezione delle medesime, ovvero in caso di parere negativo, si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2012 le disposizioni relative al meccanismo del pro-rata agli iscritti alle relative gestioni, nonché un contributo di solidarietà nella misura dell’1% a carico dei pensionati per gli anni 2012 e 2013

martedì 13 dicembre 2011

ICI 2011: saldo entro il 16 dicembre 2011 e dal 2012 si passa all’IMU

Entro venerdì 16 dicembre 2011 deve essere versata la seconda rata (saldo) relativa all’ICI dovuta per l’annualità d’imposta 2011. Rispetto allo scorso anno, non sono intervenute significative novità legislative in merito ai criteri che sottendono la liquidazione ed il versamento dell’imposta.
In relazione alla normativa ICI, infatti, consta soltanto il consueto aggiornamento dei coefficienti necessari per la capitalizzazione dei costi iscritti in bilancio riguardo ai fabbricati delle imprese del gruppo D non ancora dotati di rendita (DM 14 marzo 2011). Ancora per quest’anno, pertanto, non sono tenuti al versamento i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale. Le regole cambieranno dal 2012 quando l’ICI sarà sostituita, in via sperimentale, dall’imposta municipale propria (cosiddetta IMU), prevista originariamente dall’art. 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23 ed istituita dall’art. 13 del DL n. 201/2011 (cosiddetto “Decreto Salva Italia”).
In primo luogo, sono tenuti al pagamento dell’ICI, ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 504/92, tutti coloro che possiedono immobili in Italia a titolo di proprietà. Allo stesso modo, sono soggetti passivi ICI coloro che possiedono immobili in Italia in base ad uno dei seguenti diritti reali di godimento, diversi dalla proprietà: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie (oltre al locatario finanziario e al concessionario).
Il presupposto per l’applicazione dell’ICI è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, situati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, salvo che questi siano esclusi dall’ambito di applicazione dell’imposta oppure esenti dall’imposta medesima.
Per quanto concerne l’abitazione principale e le relative pertinenze, si ricorda che sono escluse dal pagamento dell’ICI ai sensi dell’art. 1 del DL 27 maggio 2008 n. 93. L’esenzione, tuttavia, non riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici); per tali immobili, si applica la detrazione pari a 103,29 euro (che può essere elevata dai singoli Comuni fino a 258,23 euro), ovvero, in alternativa, la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta, se prevista dal Comune.
L’abitazione principale è l’unità immobiliare adibita a dimora abituale dal soggetto che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, che si presume essere quella in cui ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria (è quel che accade, ad esempio, nel caso in cui il contribuente dimori in un Comune diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, o nel caso di trasferimento di fatto del domicilio non ancora recepito dall’anagrafe. Confronta ris. Dipartimento delle Finanze n. 12 del 5 giugno 2008). Dal 2012 anche l’abitazione principale e le relative pertinenze saranno assoggettate all’IMU con aliquota dello 0,4%, che potrà essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Sarà prevista una detrazione di 200 euro, elevabile dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In termini generali, l’ICI dovuta per il 2011 si determina applicando alla base imponibile la corrispondente aliquota deliberata per l’anno in corso dal Comune nel cui territorio l’immobile posseduto dal contribuente risulta in tutto o per la maggior parte ubicato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 6 comma 3 del DLgs. 504/92. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del DLgs. 504/92, l’importo così ottenuto deve essere assunto proporzionalmente alla quota di possesso del contribuente, per tanti dodicesimi quanti sono i mesi di possesso nel corso del 2011 (si computa per intero il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata (fabbricati iscritti in Catasto e dotati di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e sprovvisti di rendita catastale, fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di rendita catastale che risultino ad un tempo classificabili nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, aree fabbricabili, fabbricati in corso di costruzione o di ristrutturazione o terreni agricoli).
Per quanto riguarda i fabbricati, la base imponibile è individuata dalla rendita catastale iscritta presso il Catasto fabbricati, rivalutata del 5% e moltiplicata per i moltiplicatori: 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (esclusi quelli iscritti nelle categorie A/10 e C/1); 140 per i beni iscritti nel gruppo catastale B; 50 per i beni iscritti nel gruppo catastale D e nella categoria A/10 e 34 per i fabbricati iscritti nella categoria catastale C/1. Nel caso in cui i fabbricati non siano ancora stati accatastati, questi sono comunque soggetti al pagamento in base ad una rendita presunta.
Metodo di calcolo particolare per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D
Una particolare metodologia di calcolo della base imponibile è prevista per i beni iscrivibili nel gruppo catastale D (stabilimenti e capannoni industriali), non iscritti a Catasto e contabilizzati in maniera distinta dalle imprese che li possiedono. Per questi beni la base imponibile si determina sommando i costi di acquisizione e quelli incrementativi e moltiplicando il risultato della sommatoria per degli specifici coefficienti di rivalutazione, aggiornati annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il saldo ICI per il 2011 si determina in linea di massima come differenza tra l’imposta dovuta per l’anno 2011, determinata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Comune per l’anno in corso e l’acconto versato entro il 16 giugno 2011, con eventuale conguaglio su quest’ultimo.
I versamenti dell’ICI dovuta a Comuni che non hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, possono essere effettuati presso un qualsiasi ufficio postale, presso lo sportello dell’Agente della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero presso le banche convenzionate col suddetto Agente della Riscossione. In tali ipotesi, il versamento deve essere effettuato avvalendosi di un bollettino di c/c postale conforme al modello ministeriale approvato con DM 25 marzo 2009, opportunamente intestato all’Agente della Riscossione. Il versamento può essere operato anche tramite il servizio telematico gestito da Poste Italiane spa o tramite il modello F24.
Se i Comuni hanno deliberato di gestire in proprio la riscossione del tributo, i versamenti possono essere effettuati, in alternativa, direttamente alle casse comunali, sul c/c postale del Comune o presso gli sportelli del Tesoriere comunale, in base alle previsioni del regolamento comunale dell’imposta, presso un qualsiasi ufficio postale, utilizzando gli appositi bollettini di c/c, oppure tramite il modello F24.
A titolo d’esempio, si ipotizzi il caso di un immobile adibito ad abitazione principale, accatastato in A/1, sito nel Comune di Torino, posseduto interamente per l’intero anno 2011.
Rendita catastale: 2.500 euro;
Aliquota prevista: 5,25 per mille;
Detrazione per l’abitazione principale stabilita dal regolamento comunale del Comune di Torino: 132,00 euro.
Al fine di determinare la base imponibile si deve procedere alla rivalutazione del 5% della rendita (2.500 + 5%) e a moltiplicare il risultato per il relativo coefficiente (100). La base imponibile sarà pari a 262.500 su cui calcolare il 5,25 per mille.
ICI dovuta per l’anno 2011: 1.378 euro (di cui 689 euro pagati in sede di acconto e 689 euro in saldo).
Fonte: Eutekne

lunedì 12 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: credito d’imposta del 36% per lavori di ristrutturazione senza limiti di tempo e credito d’imposta del 55% per il risparmio energetico prorogato fino a fine 2012

La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico è prorogata fino alla fine del 2012. La detrazione del 36% delle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, invece, viene integrata nel TUIR al pari delle altre detrazioni stabili senza, pertanto, essere più vincolata ad alcuna scadenza. È quanto emerge dal DL 201/2011, cosiddetto Decreto “Salva Italia”, presentato dal Governo lo scorso 5 dicembre.
L’art. 4 del DL introduce nel TUIR il nuovo art. 16-bis recante, appunto, “Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamità naturali”.
Tale articolo ripropone sostanzialmente il testo normativo dell’art. 1 della L. 449/1997 (collegato alla Finanziaria 1998), con cui era stata originariamente introdotta la detrazione del 36%, successivamente prorogata dalle varie leggi. Pertanto, le caratteristiche, seppur nella nuova veste strutturale dell’agevolazione, rimangono quelle precedenti, a partire dagli interventi agevolabili, che nel nuovo articolo 16-bis sono così individuati:
- manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- eliminazione delle barriere architettoniche;
- misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico;
- risparmi energetici;
- misure antisismiche;
- bonifica dall’amianto e esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Anche la misura della detrazione rimane uguale, così come il limite massimo di spesa su cui deve essere calcolata, ancora pari a 48.000 euro. I beneficiari dell’agevolazione sono gli stessi di prima, ovvero coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo (proprietà, locazione, comodato, ecc.), l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Gli immobili oggetto di intervento devono essere a destinazione abitativa, tuttavia, il comma 5 dell’art. 16-bis stabilisce che, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50%. Anche il criterio di rateazione rimane lo stesso, ovvero la ripartizione in dieci quote annuali costanti. Sembrerebbe, tuttavia, sparire l’agevolazione per gli over 75 consistente nella rateazione in solo cinque quote annue e, per gli over 80, in tre.
È confermato, invece, il trasferimento all’acquirente delle rate residue della detrazione, in caso di cessione dell’unità immobiliare oggetto di intervento agevolato. Tuttavia, il comma 8 del nuovo art. 16-bis fa salvo quanto previsto recentemente dalla cosiddetta “manovra di Ferragosto”, ovvero la possibilità, tramite accordo tra le parti, di riservare la prosecuzione della detrazione residuante al venditore (commi 12-bis e 12-ter dell’art. 2 del DL 138/2011). In caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione, invece, la parte residua si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile, così come era già stabilito in precedenza.
Il comma 9 del predetto art. 16-bis del TUIR prevede, inoltre, l’applicazione delle disposizioni recate dal decreto attuativo della misura agevolativa originariamente prevista (Decreto del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dei Lavori Pubblici n. 41/98).
L’art. 4, comma 2, del DL 201/2011, poi, limita fino al 2011 la portata temporale dell’art. 1, comma 17 della L. 244/2007, con cui era stata prorogata la detrazione del 36%, richiamando le precedenti disposizioni di legge. Dal 2012, correttamente, le precedenti disposizioni normative perdono ogni rilevanza, atteso che la stessa disciplina è ora interamente integrata nel TUIR, al nuovo art. 16-bis.
Per quanto concerne la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, in dubbio sino all’ultimo momento, la sua scadenza, precedentemente prorogata fino alla fine di quest’anno dall’art. 1, comma 48, della L. 220/2010, viene ulteriormente prorogata fino alla fine del 2012 ad opera dell’art. 4, comma 4, del DL 201/2011. Dal 2013, la stessa disposizione prevede che per tali interventi competerà la detrazione del 36%.
Fonte: Eutekne

Decreto Salva Italia: tirocinio professionale ridotto a 18 mesi (professioni sanitarie escluse)

Il Governo Monti accelera sulla riforma delle professioni dettata dalla manovra di Ferragosto (L. 148/2011) e dall’ultima Legge di stabilità (L. 183/2011): l’apposito DPR di riforma dovrà essere approvato e adottato “in ogni caso” entro il 13 agosto 2012 (ossia a un anno esatto dall’entrata in vigore della manovra di Ferragosto), altrimenti scatterà l’abrogazione delle vigenti norme sugli ordinamenti professionali: in altre parole, gli Ordini decadrebbero.
È quanto prevede il Decreto “Salva Italia” (DL 201/2011, pubblicato nella G.U. del 6 dicembre scorso). E anche ammettendo che il Governo riesca a mettere in campo una riforma attesa – e rimandata – da vent’anni, non sarà un intervento “indolore” per la categoria dei commercialisti.
Modificando l’art. 10 della Legge di stabilità, l’art. 33 del Decreto “Salva Italia” – oltre a dare valore perentorio al limite temporale per la riforma delle professioni – interviene indirettamente sull’art. 3, comma 5, lett. c) della manovra di Ferragosto, dimezzando la durata massima del tirocinio da tre anni a diciotto mesi (professioni sanitarie escluse). Perché la novità si concretizzi, dovrà dunque passare attraverso l’approvazione del regolamento governativo e il suo recepimento all’interno dei singoli ordinamenti: fino ad allora, lato commercialisti, resterà di 36 mesi.
Se, dalla scorsa estate, i propositi di abolizione dell’esame di Stato sono caduti nel vuoto, la “macchina” liberalizzatrice non si è mai fermata. Ogni provvedimento aggiunge un tassello ai precedenti: i principi della riforma sono contenuti nella manovra di Ferragosto, rilanciata poi dalla Legge di stabilità, che vi ha aggiunto l’esplicito riferimento al DPR (“Con decreto del Presidente della Repubblica (…) gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati”) e la facoltà di costituire società professionali. Dulcis in fundo, procedendo a ritroso fra i precedenti decreti, con il DL 201/2011 il Governo tecnico ha ridotto drasticamente la durata massima del tirocinio, imponendo (a se stesso e agli Ordini) la scadenza del prossimo 13 agosto per l’emanazione del DPR e per il relativo adeguamento. Una scadenza tassativa, superata la quale “le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate”, dicitura generica che sembrerebbe riferirsi, ad esempio, al DLgs. 139/2005 che ha istituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Quanto al dimezzamento del periodo massimo di tirocinio, la ratio della misura è ovviamente quella di anticipare l’accesso dei giovani al mondo del lavoro. Le critiche non mancheranno, anche perché la categoria dei commercialisti si è già mossa, prima di altre, in questa direzione, permettendo che due dei tre anni di tirocinio abilitativo possano essere svolti nell’ambito della laurea specialistica o magistrale. Senza contare, poi, le conseguenze del tirocinio “ridotto” sulla preparazione dei nuovi professionisti.
La riduzione del tirocinio non dovrebbe avere effetti per quanto riguarda i notai, che già prevedono un praticantato di 18 mesi, con la possibilità iniziare sei mesi prima della laurea qualora manchi un massimo di 60 crediti formativi per ottenere il titolo, inclusi quelli della tesi. La novità impatta invece sulla professione forense: attualmente il tirocinio da avvocato deve durare due anni (uno nel caso in cui si frequenti una “scuola di specializzazione per le professioni legali”, valida per l’accesso all’esame di Stato). Altre, peraltro, sono le norme della riforma che l’Avvocatura ha già chiesto di emendare, fra cui l’abolizione delle tariffe.
In queste ore, voci di allarme si sono levate dal mondo professionale, su cui pende minacciosa la “spada di Damocle” dell’abrogazione automatica a metà agosto. Per il Presidente del Comitato unitario professioni (CUP), Marina Calderone, la “norma-tagliola” – minacciando indistintamente tutte le professioni – mette a rischio alcuni diritti fondamentali del cittadino, fra cui salute, difesa e lavoro: “Attendiamo di essere immediatamente convocati – ha sottolineato – per avviare la necessaria fase di consultazione, così come affermato dal Premier Monti”. Stesso appello lanciato da Confprofessioni.
Fra i primi a reagire anche l’Organismo unitario dell’avvocatura (OUA), che ha annunciato di voler portare la questione di fronte alla Consulta, alla Corte di Giustizia Ue e persino alla Corte europea dei diritti dell’uomo, con l’aiuto di cittadini, Ordini, associazioni e altri professionisti: “Le professioni vanno modernizzate ma non con decreto – ha spiegato il Presidente dell’OUA, De Tilla – senza consultazione con le categorie, senza dibattito parlamentare e, soprattutto, approvando così norme che violano la Costituzione”. Tantopiù che, aggiunge De Tilla, “la riforma delle professioni non ha nulla a che vedere con le reali cause della crisi economica, che riguardano il capitalismo parassitario e finanziario, la corruzione, l’evasione fiscale. E se si vuole far intendere ciò, è una grande bugia, una scusa per «rottamare» le attività professionali, facendo passare più di due milioni di professionisti, che raccolgono disoccupazione intellettuale, lavoro precario e lavoro sottoremunerato, come una «casta di privilegiati»”.
Fonte: Eutekne

mercoledì 7 dicembre 2011

Decreto Salva Italia: ridotta a 1.000 euro la soglia per l'uso del contante

Con il Decreto c.d. "salva-Italia" è stata ridotta a 1.000 euro la soglia per l'uso del contante, già precedentemente ridotta da 5.000 a 2.500 euro, con la conseguenza che per i pagamenti superiori alla nuova soglia è obbligatorio l'uso di forme tracciabili quali, ad esempio:
- assegni;
- bancomat/carte di credito;
- bonifici.
Inoltre, ogni violazione della normativa antiriciclaggio deve essere comunicata entro 30 giorni sia al Ministero dell'Economia sia all'Agenzia delle Entrate.
È stato poi introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare mezzi di pagamento tracciabili per erogazioni superiori a 500 euro.
Il Decreto ha infine previsto che entro tre mesi dall'entrata in vigore, le banche dovranno stipulare una convenzione con il Ministero dell'Economia per stabilire condizioni e modalità di apertura ed uso di conti correnti agevolati.
Fonte: Seac

martedì 6 dicembre 2011

Decreto salva Italia: dal 1 gennaio 2012 IMU e rivalutazione sugli immobili

Il "Decreto salva Italia", nell'ambito delle misure sulla tassazione degli immobili, ha disposto le seguenti misure:
- l'anticipazione, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012 al 2014 dell'IMU (Imposta municipale) con aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille (i comuni potranno abbassarla o alzarla del 3 per mille) e aliquota ridotta sulla prima casa del 4 per mille (i comuni potranno portarla al 2 per mille).
I titolari di una sola abitazione potranno, inoltre, usufruire anche di una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200. I comuni potranno decidere di elevare tale soglia "fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
- la rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio: resta ferma la rivalutazione delle rendite catastali nella misura del 5 per cento, ma è previsto l'innalzamento dei moltiplicatori per la determinazione del valore dei fabbricati e terreni da utilizzare per il calcolo delle imposte.
La bozza di manovra correttiva approvata dal CdM il 4 dicembre 2011 prevede infatti l’istituzione dall’anno 2012 dell’imposta municipale propria (IMU). La nuova imposta sarà applicata in via sperimentale fino al 2014 da parte di tutti i Comuni sul territorio nazionale. Successivamente al periodo di sperimentazione, ovvero dal 2015, l’IMU diventerà a regime.
Facendo un passo indietro, si ritiene utile ricordare cos’è l’IMU e quali sono le principali caratteristiche della nuova imposta.
L’articolo 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, contenente disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’ingresso dell’imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n. 504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).
Nella manovra, a differenza di quanto originariamente previsto, è specificatamente disposto che l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Ai fini dell’imposta municipale propria, la definizione che viene data all’abitazione principale è quella contenuta nel DLgs. n. 23/2011. In particolare, si intende tale l’immobile:
- iscritto nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Il DLgs. n. 23/2011 stabilisce che, in relazione alla componente immobiliare, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e l’ICI. A tal proposito, è da chiarire se l’anticipazione dell’IMU sostituisca da subito (1° gennaio 2012) tali imposte, oppure se il carattere sperimentale dell’IMU si limiti alla sostituzione della sola ICI.
Si fa riferimento alla normativa ICI anche per la determinazione della base imponibile dell’IMU (art. 5 del DLgs. n. 504/1992).
A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda che, per il calcolo dell’ICI, il cui saldo per l’anno 2011 dovrà essere versato entro il prossimo 16 dicembre 2011, il risultato ottenuto rivalutando del 5% la rendita, deve essere moltiplicato per i coefficienti
-100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l’eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
- 140, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
- 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D;
- 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoriaC/1.
Per i terreni agricoli al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applicato un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota dell’IMU è stata fissata dalla manovra allo 0,76%. I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o diminuirla mediante delibera del Consiglio comunale sino a 0,3 punti percentuali.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è stabilita allo 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Per tale tipologia di immobili è prevista una detrazione di 200 euro (che può essere aumentata dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Allo 0,4% è stabilita anche l’aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994), che potrà essere ridotta fino allo 0,1%.
Ulteriori riduzioni dell’imposta municipale propria potranno essere previste, nel limite dello 0,4% dell’aliquota base (0,76%), per gli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR), ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati.

lunedì 5 dicembre 2011

DECRETO SALVA ITALIA

È stato presentato ieri sera il Decreto c.d. "salva-Italia" che verrà approvato dal Consiglio dei Ministri di oggi.
Le misure più importanti interessano diversi profili, ed in particolare:
• IVA: da settembre 2012 possibile aumento delle aliquote dal 21% al 23% e dal 10% all'11%;
• Irap: con effetto immediato introdotta la piena deducibilità dell'Irap sul costo del lavoro, ai fini Ires e Irpef;
• Ace: con effetto immediato sono ridotti gli oneri tributari per le remunerazioni ordinarie del capitale reinvestito dei soggetti passivi Ires;
• Imu: da gennaio 2012 in via sperimentale è introdotta l'IMU (imposta municipale) con aliquota ordinaria del 7,6 per mille e ridotta al 4 per mille per l'abitazione principale;
• Moltiplicatori catastali: è previsto un aumento dei moltiplicatori da utilizzare per il calcolo del valore degli immobili (60% per i gruppi A, B e C);
• Tassa sul lusso: da gennaio 2012 entra in vigore una addizionale erariale sul bollo auto di 20 euro per ogni Kw di potenza superiore ai 170 Kw da applicare alle autovetture immatricolate dal 2009; è inoltre confermata la tassa per lo stazionamento di imbarcazioni ed aeromobili privati;
• Misure antievasione: da gennaio 2012 la soglia per l'uso del denaro contante è ridotta a 1.000 euro;
• Capitali "scudati": con effetto immediato è previsto un prelievo una-tantum del 1,5% sui capitali che hanno usufruito dello scudo fiscale;
• Banche: con effetto immediato e fino al 30 giugno 2012 il Ministero dell'Economia potrà concedere una garanzia sulle passività degli istituti bancari per aumentarne la capacità di finanziamento;
• Liberalizzazioni: con effetto immediato è prevista la liberalizzazione degli orari di apertura per i negozi oltre a misure di semplificazione per para-farmacie, professioni e carburanti;
• Opere pubbliche: con effetto immediato è incentivato l'uso di capitali privati nella partecipazione al finanziamento e alla gestione delle opere pubbliche;
• Fondo garanzia Pmi: con effetto immediato è stato finanziato per 300 milioni di euro il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
• Enti locali: dal 1 gennaio 2012, gli enti ed autonomie locali riceveranno minori trasferimenti dallo Stato;
• Patrimonio immobiliare pubblico: con effetto immediato vengono istituiti fondi per la valorizzazione, la gestione e la vendita di patrimonio immobiliare pubblico, con possibilità di investimento anche da parte di soggetti privati;
• Pensioni: da gennaio 2012 estensione del metodo contributivo a tutti, uscita anticipata solo con 42 anni di versamenti, aumento dell'età di vecchiaia per le donne del settore privato, abolizione delle finestre mobili, blocco delle rivalutazioni per gli assegni sopra 935,00 euro;
• Addizionali regionali: le Regioni potranno incrementare l'addizionale regionale dallo 0,9% all'1,23%.
Fonte: seac

Legge di Stabilità 2012: Società tra professionisti

La Legge 12 novembre 2011, n. 183, c.d. "Legge di Stabilità 2012" ha introdotto la possibilità di esercitare l'attività professionale in forma societaria.
Dette società possono riunire l'esercizio di più attività professionali e devono indicare nella denominazione la dicitura "società tra professionisti".
In particolare, l'atto costitutivo della società deve contenere:
• l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci, che sono in ogni caso tenuti al rispetto del codice deontologico del proprio Ordine;
• l'ammissione in qualità di soci, soltanto di professionisti iscritti a Ordini, Albi o Collegi oltre a cittadini comunitari in possesso di un titolo di studio abilitante. I soci non professionisti potranno essere ammessi solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento;
• i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi conferiti alla società in modo da garantire sia l'esecuzione della prestazione da parte di un socio abilitato all'esercizio della professione, sia la possibilità per il cliente di scegliere il professionista o, alternativamente, l'identificazione preventiva dello stesso, da comunicare per iscritto al cliente;
• le modalità di esclusione dalla società in caso di cancellazione del professionista dall'Ordine di appartenenza.
Fonte: Seac

venerdì 2 dicembre 2011

Trattamento fiscale dei beni dati in omaggio per il 2011

Una delle tematiche maggiormente ricorrenti, proprio in considerazione del periodo, è quella dei beni dati in omaggio.
Una corretta gestione degli omaggi da parte delle imprese passa, ovviamente, per l’analisi della disciplina degli stessi a livello di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.
Per quanto riguarda il primo aspetto, gli omaggi rientrano nell’ambito del co. 2 dell’art. 108, D.P.R. 917/1986, che regolamenta le spese di rappresentanza.
Le spese in questione, se inerenti, sono deducibili «per massa», in base ad un plafond costruito utilizzando apposite percentuali che vanno riferite ai ricavi ed agli altri proventi della gestione caratteristica dell’impresa conseguiti nell’esercizio.
La disposizione prevede però una deroga per gli omaggi di non «rilevante» valore, affermando che «sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50».
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 34/E/2009, precisa come «le spese relative all’acquisto dei beni in questione (di seguito, per brevità, “piccoli omaggi”) non vanno incluse nell’ammontare delle spese di rappresentanza da confrontare con il plafond di deducibilità previsto dal comma 2 del decreto, ma possono essere interamente dedotte. A tal proposito, la relazione al decreto afferma che l’importo delle spese relative alla distribuzione gratuita dei predetti beni “non interferisce con l’importo deducibile di cui al comma 2”».
Va innanzitutto evidenziato come la norma faccia riferimento soltanto ai beni, e quindi non valga lo stesso discorso per i servizi.
Per giustificare l’integrale deduzione, il bene non deve avere un valore unitario superiore a 50 euro, ma vale, appunto, il concetto di «unitarietà» dell’omaggio: nella C.M. 34/E/2009, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che «nel caso di un omaggio composto di più beni, il valore di 50 euro deve essere riferito al valore complessivo dell’omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono».
Se quindi, come nell’esempio della circolare, abbiamo un cesto natalizio composto da tre beni, ciascuno del valore di 20 euro, l’omaggio unitariamente considerato supera la soglia «critica» ed il costo sostenuto non è interamente deducibile, ma soggiace alla disciplina generale delle spese di rappresentanza.
Per quanto riguarda l’Iva, la disposizione cui dobbiamo fare riferimento per comprendere se vi sia o meno la detraibilità è l’art. 19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. 633/1972.
La norma afferma che «non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 25,82».
Quindi vi è un disallineamento tra il limite, ai fini delle imposte dirette, scelto dal Legislatore per consentire la deducibilità integrale del costo, fissato a 50 euro, e quello che consente la detrazione dell’Iva, rimasto a 25,82 euro (ossia alle «vecchie» 50.000 lire).
Senonché l’Iva indetraibile, concorre a formare il costo del bene ai fini delle imposte dirette, e quindi a determinare il superamento della soglia dei 50 euro.
Se, ad esempio, si acquista un bene destinato ad essere omaggiato, con un imponibile di 42 euro ed aliquota 21%, la relativa Iva sarà pari a 8,82 euro e, risultando indetraibile, farà sì che il costo del bene sul fronte delle imposte sui redditi sia pari a 50,82 euro (oltre quindi la soglia che legittima la deduzione integrale).
Se questo è il trattamento per l’acquisto dei beni ceduti gratuitamente, è utile in questa sede andare a verificare che cosa accade per le cessioni dei medesimi beni.
Per quanto riguarda la cessione dell’omaggio, l’art. 2, D.P.R. 633/1972 stabilisce che anche le cessioni gratuite «costituiscono inoltre cessioni di beni» rilevanti ai fini dell’Iva.
Nel caso in cui il bene omaggiato appartenga a quelli «la cui produzione o commercio rientra nell’attività propria dell’impresa», essendovi stata la detrazione dell’Iva a monte, rispettivamente, sui fattori produttivi o sul bene stesso, vi deve essere l’emissione di fattura con assoggettamento ad Iva e l’eventuale rivalsa nei confronti del cessionario, o attraverso emissione di autofattura o, ancora, attraverso l’annotazione dell’omaggio in apposito registro.
Se, invece, gli omaggi sono costituiti da beni «la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa», quindi acquisiti appositamente, la cessione è fuori campo Iva, mentre:
• se il valore unitario non supera 25,82 euro: l’Iva è detraibile;
• se il valore unitario supera 25,82 euro: l’Iva è indetraibile.
Infine, per i beni con Iva oggettivamente indetraibile, la loro cessione gratuita sarà, conseguentemente, fuori campo Iva.

Modello F24: esteso ad altri tributi l’uso del Mod. F24 in sostituzione del modello F23

Con Decreto MEF 8 novembre 2011, pubblicato in G.U. 15 novembre 2011, n. 266, vengono estese le modalità di versamento tramite Mod. F24 (in sostituzione quindi del Mod. F23), alle seguenti imposte:
• imposta sulle successioni e donazioni;
• imposta di registro;
• imposta ipotecaria;
• imposta catastale;
• tasse ipotecarie;
• imposta di bollo;
• imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
• imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine;
• tributi speciali;
• relativi accessori, interessi e sanzioni, compresi gli oneri e le sanzioni dovuti per l'inosservanza della normativa catastale.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno definiti il termine e le modalità operative per l'attuazione delle norme che estendono l'impiego del Mod. F24 per i tributi fino ad ora versati con F23.
Per il bollo, in realtà, restano ancora valide le “vecchie” modalità di pagamento limitatamente alle ipotesi in cui l’imposta sia corrisposta:
- mediante pagamento dell’imposta ad intermediario dell’Agenzia (il quale rilascia l’apposito contrassegno telematico);
- in modo “virtuale”, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate o ad altri Uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale.
Si tratta di una semplificazione di particolare importanza, in quanto il richiamo alle disposizioni dell’art. 17 del DLgs. 241/97 dovrebbe consentire a questi tributi di accedere al meccanismo della compensazione introdotto a suo tempo dal decreto e, sino ad oggi, precluso alle imposte indirette.
Nel caso in cui il contribuente disponga di crediti utilizzabili in compensazione (ad esempio, IRES, IRPEF, IVA ecc.) e sia tenuto ad assolvere l’imposta di registro, o le altre imposte indirette indicate dal DM 8.11.2011, sarà possibile compensare crediti e debiti, evitando così di riportare in avanti i suddetti crediti e di dovere assolvere le imposte indirette, in quanto sino ad oggi non compensabili.
Per l’applicazione pratica della nuova disciplina, tuttavia, è necessario attendere l’emanazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia del Territorio (per i tributi e le entrate di sua competenza), che definirà il termine e le modalità operative per l’attuazione, anche progressiva, delle norme che estendono l’impiego del modello F24 a tali tributi, che finora si versavano con il modello F23.
L’emanazione di tale Provvedimento appare particolarmente importante in quanto, da una parte, consentirà di verificare le modalità e gli eventuali limiti per effettuare la compensazione, e d’altra parte ne indicherà le modalità concrete.
Si tratterà, con tutta probabilità, di un Provvedimento che approverà un nuovo modello F24, o apporterà apposite modifiche a quelli esistenti, per tenere conto dei particolari dati che sono presenti nel modello F23 per “identificare” i soggetti tenuti al pagamento o il bene oggetto di trasferimento o di altri contratti che hanno originato il debito d’imposta. Se, infatti, nel modello F24 “tradizionale” sono generalmente sufficienti pochi dati per ciascun tributo (normalmente codice tributo, mese e anno di riferimento e numero di rate), per le imposte indirette le modalità di versamento sono più complesse, derivando normalmente da atti i cui estremi devono essere collegabili al pagamento, e imponendo la menzione dei dati degli eventuali coobbligati in virtù della solidarietà del pagamento.
Tecnicamente la cosa non dovrebbe creare problematiche particolari, posto che già in molte circostanze (ad esempio, tributi e collegate sanzioni per la definizione di accertamenti) il modello F24 richiede obbligatoriamente dati ulteriori finalizzati ad “agganciare” il versamento all’atto emesso dagli Uffici.

giovedì 1 dicembre 2011

Acconti 2011: i codici per compensare il credito derivante dal pagamento degli acconti senza riduzione

Vanno utilizzati, in F24, da chi ha effettuato il versamento dell’Irpef, della cedolare secca e della sostitutiva per i minimi senza avvalersi del differimento
Il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto Irpef 2011, stabilito dal Dpcm del 21 novembre, all’origine dei due nuovi codici tributo “1797” e “1844” e alla ridenominazione del codice “4035”, già utilizzato in occasione di un analogo spostamento avvenuto nel 2009.
E’ il contenuto della risoluzione n. 117/E del 30 novembre.
La riduzione dell’acconto per i periodi d’imposta 2011 e 2012 era contenuta nella manovra estiva del 2010 (articolo 55 del Dl 78/2010). Il Dpcm del 21 novembre 2011 ha determinato nell’82% l’entità dell’acconto Irpef per l’anno in corso e ha fornito le necessarie indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
Lo stesso differimento vale anche per la seconda o unica rata dell’acconto della cedolare secca e dell’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti che applicano il regime dei “minimi” (vedi comunicato stampa del 25 novembre). Per i contribuenti minimi, la misura dell’acconto si riduce dal 99% all’82% dell’imposta dovuta per il 2010, mentre per i contribuenti tenuti al versamento della cedolare secca sugli affitti la misura dell’acconto si riduce dall’85% al 68% dell’imposta dovuta per il 2011.
Per consentire a chi ha effettuato il versamento senza avvalersi del differimento di utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il corrispondente credito d’imposta spettante, l’Agenzia ha istituito i codici tributo:
• “1797”, per i contribuenti minimi
• “1844”, per la cedolare secca.
Inoltre, è stato ridenominato il preesistente codice “4035” (istituito con la risoluzione 234/2009), per “attualizzarlo” alla nuova disposizione normativa.
I codici vanno riportati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”; l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il credito.

mercoledì 30 novembre 2011

Unico 2011, 770/2011 e Dichiarazione di successione: ravvedimento operoso per la tardiva presentazione delle dichiarazioni

L’omessa presentazione delle dichiarazioni Unico, IVA autonoma, IRAP, 770, degli atti relativi ad imposta di registro, imposte ipotecarie e catastali e imposta e di successione/donazione entro il termine stabilito può essere regolarizzata con la presentazione di una dichiarazione nel termine non superiore ai 90 giorni successivi alla scadenza, utilizzando lo strumento del ravvedimento operoso.
Ecco che allora la dichiarazione diventa tardiva.
Perché si possa usufruire del ravvedimento è necessario che le violazioni non siano ancora state constatate e comunque non siano ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui il soggetto obbligato al pagamento abbia avuto formale conoscenza.
Nel caso di dichiarazioni periodiche quali, ad esempio, il modello Unico, la scadenza del termine dei 90 giorni impedisce la possibilità per il contribuente di usufruire della sanatoria e, pertanto, la presentazione con un termine superiore – quindi, regolarmente, oltre il 29 dicembre dell’anno nel quale si presenta la dichiarazione – costituisce violazione.
In questo caso la dichiarazione è omessa.
In riguardo alla tardiva presentazione della dichiarazione e, quindi, dell’utilizzo dello strumento del ravvedimento operoso, si devono tener in considerazione due violazioni:
• la mancata trasmissione telematica della dichiarazione da parte dell’intermediario incaricato; nel caso intenda ravvedersi, egli dovrà corrispondere la sanzione di Euro 516,00, ridotta a 1/10, per ciascuna trasmissione telematica tardiva, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8924.
La medesima sanzione è applicata in capo al sostituto d’imposta, in caso di tardiva presentazione del modello 770.
• la mancata presentazione della dichiarazione da parte del contribuente; nel caso intenda ravvedersi, dovrà corrispondere una sanzione pari a Euro 258,00, ridotta a 1/10 e quindi pari a d Euro 25,00 (per effetto dell’arrotondamento per troncamento di decimali) , per ciascuna dichiarazione presentata tardivamente, che dovrà versare con modello F24 utilizzando il codice tributo 8911. Inoltre, se sono dovute imposte, dovrà sanare l’omesso versamento corrispondendo la sanzione specificatamente prevista, nonché gli interessi dovuti per legge.
La sanzione per tardiva presentazione, invece, non è applicata alla Comunicazione IVA, la cui natura non dichiarativa comporta l’inapplicabilità delle sanzioni previste in caso di omessa o infedele dichiarazione, come specificato nelle Istruzioni Ministeriali per la compilazione della stessa.
Nel caso di atti e denunce proprie dell’imposta di registro e di dichiarazione di successione, per le quali non è prevista l’omissione di una presentazione con un ritardo superiore a un certo termine, la regolarizzazione dell’omessa presentazione può essere ravveduta effettuando il versamento di una sanzione pari a 1/8 del minimo – Euro 32,00 – entro un anno dall’omissione.

martedì 29 novembre 2011

Bonus ricerca: con la Circolare del 28/11/2011 n.51 libero acceso a tutte le imprese

Con la Circolare 28 novembre 2011, n. 51, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al c.d. "bonus ricerca" per le imprese.
Innanzitutto, i soggetti che hanno disposto finanziamenti in progetti di ricerca delle Università o di enti pubblici di ricerca, possono già utilizzare il credito d'imposta maturato tramite il Mod. F24 ed il relativo codice tributo "6835".
Per quanto riguarda la determinazione del beneficio, pari al 90% della differenza tra la media degli investimenti in ricerca effettuati durante il triennio 2008-2010 ed i finanziamenti per gli anni 2011 e 2012, è stato chiarito che:
• il calcolo deve essere effettuato su tre annualità, anche se in un anno non sono stati fatti investimenti ed a prescindere dal periodo d'imposta dell'impresa;
• per le imprese che si sono costituite successivamente all'introduzione del bonus, il periodo da prendere in considerazione per effettuare il calcolo è il minor periodo che decorre dall'esercizio di costituzione.
Libero accesso al credito per la ricerca (di cui all’art. 1 del DL n. 70/2011), quindi, per tutte le imprese, anche quelle costituite dopo l’entrata in vigore del Decreto Sviluppo, nonché per le stabili organizzazioni e gli enti non commerciali; sono agevolabili la ricerca fondamentale, la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, con la sola esclusione della ricerca interna.
Sotto il profilo soggettivo, stante il richiamo del comma 1 della norma alle “imprese che finanziano progetti di ricerca”, la circ. chiarisce che il credito d’imposta è riservato a tutte le imprese che - indipendentemente da forma giuridica, dimensioni aziendali, settore economico in cui operano, nonché regime contabile adottato - effettuano investimenti in progetti di ricerca commissionati a Università o enti pubblici di ricerca. Possono quindi godere dell’agevolazione anche gli enti commerciali, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, le stabili organizzazioni, le imprese che hanno intrapreso l’attività a partire dal 14 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DL Sviluppo).
Con riferimento all’ambito oggettivo, l’Agenzia precisa che, alla luce del generico riferimento a “progetti di ricerca”, gli investimenti ammessi al beneficio sono relativi alle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite dalla disciplina comunitaria (Comunicazione della Commissione europea, G.U.U.E. del 30 dicembre 2006 n. C 323), purché svolte su commissione da Università ed enti pubblici di ricerca; restano escluse le attività di “ricerca interna“ e le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese anche se relative a beni o servizi messi a disposizione di Università o enti per la realizzazione del progetto di ricerca finanziato. Fermo restando quanto affermato dal DL 70/2011, secondo cui l’attività di ricerca può essere commissionata, oltre che a Università ed enti pubblici di ricerca, all’ASI, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e agli organismi di ricerca (o ad ulteriori strutture individuate con apposito decreto), la circ. n. 51 conferma che non sono previste esclusioni fondate sulla residenza dell’Università o dell’ente pubblico.
Per ciò che concerne i costi, mutuando quanto affermato dalla circ. 46/2008 con riferimento alla precedente versione del credito d’imposta per la ricerca (art. 1, commi 280-283 della L. n. 296/2006), quelli relativi alla “ricerca contrattuale” sono considerati ammissibili, “nella misura congrua e pertinente“, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti “nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione”. Ai fini della deducibilità integrale dei costi di ricerca ex art. 108 del TUIR, viene sottolineato il necessario rispetto del requisito dell’inerenza, previsto all’art. 109, comma 5 del TUIR.
Con riferimento all’ambito temporale, ricordando che, per i soggetti solari, l’agevolazione spetta per gli investimenti realizzati in ciascuno degli anni 2011 e 2012, la circ. 51 (§ 2.3) precisa che, trattandosi di ricerca “commissionata”, il momento di realizzazione dell’investimento coincide con la data di ultimazione delle prestazioni oppure, in caso di stato avanzamento lavori, con la data di accettazione dei SAL da parte del committente, indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto. Viene altresì chiarito che sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati nel periodo “agevolato”, anche se già avviati.
Ulteriori chiarimenti sono poi forniti sul calcolo dell’agevolazione. Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3, lett. b), n. 2) dell’art. 1 del DL Sviluppo, il credito d’imposta compete in misura pari al 90% dell’investimento incrementale sostenuto rispetto alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Di conseguenza, occorre calcolare la media degli investimenti effettuati nel triennio 2008-2010 per confrontarla con l’importo degli investimenti realizzati in ogni periodo agevolabile. Ad esempio, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ai quali compete il credito d’imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2012, il triennio di riferimento per il calcolo della media è compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010. Ai fini del calcolo della media, andranno considerati solo gli investimenti agevolabili, ossia quelli relativi a progetti realizzati con Università ed enti di ricerca.
Se in nessuno dei tre esercizi di riferimento sono stati sostenuti costi agevolabili, la percentuale del 90% andrà applicata sull’intero ammontare dei costi sostenuti in ciascun periodo agevolabile. Per le imprese di recente costituzione, che non hanno maturato un triennio di riferimento per il calcolo, la media è calcolata sul minor periodo che decorre dall’esercizio di costituzione. La circ. 51 precisa anche che il credito è cumulabile con altre agevolazioni o contributi pubblici concessi per la stessa tipologia di spese in ricerca.
Fonte: Eutekne

lunedì 28 novembre 2011

PEC: prorogato al 31 dicembre 2011 il termine per la comunicazione al Registro Imprese

È del 25 novembre 2011 la lettera circolare n. 224402 con la quale il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso alcune importanti indicazioni integrative alla sua precedente circolare n. 3645/C del 3 novembre 2011 sull’obbligo per le società di comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle imprese.
Oggetto dei chiarimenti, resi ormai a pochissimi giorni dalla scadenza del termine – prevista per il 29 novembre 2011 dall’art. 16, comma 6, del DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009) – è la sanzione applicabile alle società inadempienti.
Con la precedente circolare n. 3645/C-2011, il Ministero ha espressamente sancito l’applicabilità a carico delle imprese ritardatarie della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 2630 c.c. per l’“omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi” al Registro delle imprese, in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.
Si segnala che l’mporto della sanzione che è stato dimezzato dal comma 5 dell’art. 9 della L. 11 novembre 2011 n. 180, recante “Norme per la tutela della libertà d`impresa. Statuto delle imprese”: si passa, infatti, dagli importi di 206 e di 2065 euro a 103 e 1.032 euro. Se, poi, la comunicazione avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria viene ridotta a un terzo.
Ciò posto, il Ministero sembra fare un passo indietro. Di fronte alle numerose segnalazioni dei soggetti gestori del sistema PEC di non riuscire a far fronte alle richieste di nuovi indirizzi PEC concentratasi – come prevedibile – in questi ultimi giorni, il Ministero “suggerisce” alle Camere di Commercio – così si legge nella lettera circolare in commento – di ritenere come “corretto adempimento” anche quello tardivo.
Troppo grande, insomma, la mole di richieste da parte delle società nell’imminenza del termine, che rende impossibile per i gestori PEC il rilascio a tutte le società medesime della casella certificata nei tempi sanciti dalla normativa.
Per il Ministero, si tratterebbe di una situazione di oggettiva difficoltà, generalizzata e comunque transitoria. Questo almeno fino “all’inizio del nuovo anno”.
A giustificazione di tale rinvio – perché di rinvio si ritiene nella sostanza si tratti – il Ministero richiama la mancanza dell’elemento soggettivo, quindi dolo o colpa, in capo ai soggetti obbligati per l’applicazione della sanzione amministrativa (art. 3 della L. 689/81).
Pertanto, al fine di evitare contenziosi presumibilmente di esito negativo per le ragioni sopra esposte, il Ministero rileva l’“opportunità” per le Camere di Commercio di astenersi dall’applicazione delle sanzioni previste.
Tali indicazioni, si aggiungono a quelle rese lo scorso 24 novembre 2011 con il parere n. 223761 dello stesso Ministero sulle società soggette a procedure concorsuali.
Le società in stato di fallimento non rientrano – secondo il Ministero – tra i soggetti obbligati alla comunicazione dell’indirizzo PEC. Il curatore fallimentare, però, può iscrivere l’indirizzo PEC – della società o il proprio – al Registro delle imprese.
Tale parere è arrivato in concomitanza con una nota del CNDCEC resa in stessa data, nella quale è stato precisato che, ove si fossero ritenute soggette all’adempimento della comunicazione PEC le società dichiarate fallite, l’obbligo avrebbe riguardato il rappresentante legale dell’impresa della società (e non il curatore).
In caso di concordato, il Ministero fa una distinzione. Nei concordati preventivi, nella fase precedente l’omologa e in quelli non liquidatori o “in prosecuzione dell’attività”, la comunicazione della PEC spetta al rappresentante legale della società, anche con indicazione di un autonomo indirizzo PEC. Nel caso di concordati liquidatori nella fase successiva all’omologa, l’obbligo di comunicazione passa al liquidatore, che può indicare anche la propria casella PEC.
Fonte: Eutekne

Cedolare secca e contribuenti minimi: il secondo acconto 2011 a seguito della riduzione all’82% ai sensi del DPCM 21/11/2011

Così come per l'Irpef, diventa più leggero, per i due regimi sostitutivi, l’anticipo d’imposta da versare a novembre. Il recupero della differenza con il saldo, a giugno 2012
Si allarga la platea delle imposte interessate dalla riduzione dell’acconto 2011 da versare entro il 30 novembre.
L’anticipo da pagare diminuisce, infatti, di 17 punti percentuali anche per la seconda o unica rata relativa alla cedolare secca e per l’imposta sostitutiva dell’Irpef prevista per contribuenti “minimi”.
E' una conseguenza di quanto previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta, per intenderci, del Dpcm che ha tagliato l’acconto Irpef. A darne notizia un comunicato stampa diffuso oggi dall’Agenzia delle Entrate.
Riassumendo, pertanto, entro il 30 novembre:
• chi ha optato per l’imposta piatta sugli affitti di immobili a uso abitativo versa l’acconto nella misura del 68% e non più dell’85
• i contribuenti “minimi”, sull’importo forfetario del 20% di Irpef, dovranno pagare un anticipo d’imposta dell’82% anziché del 99.
Il recupero della differenza, insieme al saldo, nell’agenda di giugno.
I contribuenti che possono regolare i conti con il fisco in due rate, la seconda delle quali scade il 30 novembre, hanno la possibilità di ricalcolare l’importo sottraendo dall’acconto dovuto la somma versata in occasione della prima rata.
Diventano, invece, creditori d’imposta, quelli che hanno assolto l’acconto in misura piena. La “taglia" del credito corrisponde al maggiore anticipo versato.
Fonte: Fisco Oggi

venerdì 25 novembre 2011

Cedolare secca: il 2 acconto 2011 a seguito della riduzione all'82% del DCM 21/11/2011

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 novembre 2011, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha stabilito la riduzione degli acconti IRPEF per il periodo d'imposta 2011, del 17%, ossia dal 99% all'82%.
Tale riduzione è applicabile alla cedolare secca.
Pertanto, i proprietari di casa che hanno optato per la “tassa piatta sugli affitti” hanno tempo ancora una settimana per versare l’acconto, pari all’85% dell’imposta dovuta per il 2011. L’appuntamento, new entry assoluta di quest’anno, riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti al pagamento dell’intero acconto o della seconda e ultima tranche. Stessa deadline per chi ha affittato casa, optando per il prelievo alternativo, con un contratto che parte dal 1° giugno. In tutti i casi, chi ha scelto la cedolare avrà un motivo in più per tagliare l’acconto Irpef 2011. Quest’ultimo, infatti, si considera correttamente determinato se risulta almeno pari all’82% dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione relativa al 2010, assumendo il reddito complessivo al netto del reddito fondiario prodotto l’anno scorso dagli immobili per i quali, nel 2011, si è optato per la cedolare.
Cedolare “star” di fine mese
La scadenza del 30 novembre rappresenta uno step importante per i proprietari che hanno colto l’opportunità della tassazione alternativa dei redditi da locazione. Molti di loro, infatti, esplicitano la loro opzione proprio con il pagamento della seconda rata di acconto. Nel dettaglio, l’appuntamento riguarda i titolari di contratti in corso al 31 maggio 2011, o scaduti o risolti entro la stessa data, che sono tenuti, a seconda dell’importo dell’acconto, al pagamento dell’intero o della seconda e ultima tranche: la rata singola con deadline a fine mese scatta per le somme inferiori a 257,52 euro, mentre “si sdoppia” per importi superiori o pari a questo tetto (il 40% dell’85% entro il 6 luglio 2011, il 60% entro il prossimo 30 novembre).
Cerchio rosso sul calendario anche per chi ha affittato casa, optando per il nuovo tipo di prelievo, con un contratto che parte dal 1° giugno 2011. Anche in questo caso, l’acconto è dovuto per intero. L’appuntamento lascia del tutto fuori, invece, tutti i casi in cui l’importo su cui calcolare l’85% è inferiore o pari a 51,65 euro, oltre che i contratti decorrenti dal 1° novembre, per i quali l’acconto non è dovuto.
Il versamento della seconda o dell’unica rata viaggia in F24, indicando “1841” come codice tributo e 2011 come anno di riferimento.
Versamenti in acconto della “tassa piatta” : Versamenti in acconto dell’85% per il 2011
Contratti in corso al 31 maggio 2011o scaduti entro il 31 maggio 2011
Unica rata (se acconto < 257,52 euro) - scadenza: 30 novembre
2 rate (se acconto = 257,52 euro) - scadenza: Prima rata (40%) il 6 luglio,Seconda rata (60%) il 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° giugno
Unica rata - scadenza: 30 novembre
Contratti decorrenti dal 1° novembre
Acconti non dovuti
In tutti i casi
Acconto non dovuto se l’importo su cui calcolarlo è = 51,65 euro
La tassa piatta “appiattisce” anche l’acconto Irpef
Per quest’anno, che segna il debutto del nuovo regime, l’acconto Irpef è pari all’82% dell’imposta relativa al 2010, che può essere “ripulita” dalla parte di reddito fondiario 2010 riferita agli immobili per i quali, nel 2011, ci si è avvalsi della cedolare secca per l’intero periodo di imposta.
Chi, invece, si è avvalso della “tassazione piatta” solo per una parte del periodo di imposta, dovrà riportare questa situazione, come un “calco”, nel periodo d’imposta precedente. Ad esempio: se nel 2011 ci si è avvalsi della cedolare solo per i mesi da settembre a dicembre 2011, non dovrà essere considerato il reddito fondiario prodotto dagli stessi immobili un quei mesi.
Porta a zero Irpef, registro e bollo, la cedolare in pillole
Aliquota secca del 21% sul canone annuo, che scende al 19% per i contratti a canone concordato riferiti a immobili siti nei comuni ad alta densità o con carenze di disponibilità abitative. Il regime entrato in vigore lo scorso aprile, riservato alle abitazioni affittate da proprietari persone fisiche (e non nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo) azzera in un solo colpo l’Irpef e le relative addizionali, ma anche l’imposta di registro e di bollo sul contratto di locazione. “In soffitta” anche l’adeguamento Istat: il locatore che opta per la cedolare, infatti, non può richiedere agli inquilini variazioni del canone derivanti dall’applicazione degli indici di aggiornamento. Una rinuncia che va esplicitata con raccomandata, pena l’inefficacia dell’opzione stessa, da inviare al conduttore prima della scelta del regime.
Con Siria registrare fa rima con cedolare
Registrare un nuovo contratto, optando contemporaneamente per il nuovo regime di tassazione è semplice con Siria, il programma messo a disposizione online dall’Agenzia delle Entrate. Basta indicare i dati del locatore, del conduttore, dell’immobile, del canone di locazione e la durata del contratto, e il gioco è fatto. L’applicazione è riservata ai contratti, contenenti esclusivamente il rapporto di locazione, stipulati tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione. Inoltre può essere utilizzata se il numero dei proprietari e degli affittuari non è superiore a tre, si è in presenza di una sola unità abitativa con un massimo di tre pertinenze e tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita.
Fonte: Fisco Oggi

giovedì 24 novembre 2011

Acconto IRPEF 2011: ridotti gli importi da pagare dal 99% all’82% ma solo per le persone fisiche

L’acconto IRPEF da versare nel 2011 scende dal 99% all’82%; la differenza di 17 punti percentuali sarà versata nel 2012, in sede di saldo. È questa la novità contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio firmato il 21 novembre scorso e reso noto ieri.
Buone notizie, quindi, per i contribuenti persone fisiche, in vista della prossima scadenza del 30 novembre.
Il provvedimento in esame costituisce l’attuazione dell’art. 55, commi 1 e 2, del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010 n. 122, e riprende le disposizioni dell’analogo intervento di due anni fa, operato con l’art. 1 del DL 23 novembre 2009 n. 168 (che aveva previsto una riduzione del 20%).
Il Dpcm, firmato il 21 novembre e in corso di pubblicazione (come preannunciato da un comunicato stampa del dipartimento delle Finanze), fa calare l’acconto per il 2011 dal 99 all’82%, prevedendo il “recupero” della differenza in sede di versamento del saldo da effettuare a giugno 2012. Ne consegue una temporanea maggiore disponibilità economica ai contribuenti.
Vengono poi fornite indicazioni ai contribuenti e ai sostituti d’imposta su come operare nel caso in cui il versamento dell’acconto sia già stato effettuato applicando la percentuale del 99%.
La riduzione all’82% riguarda tutti i soggetti tenuti al versamento dell’acconto IRPEF e quindi, in particolare, gli imprenditori individuali, i professionisti, i soci di società di persone, i lavoratori dipendenti e pensionati in possesso di ulteriori redditi (es. redditi fondiari o compensi per prestazioni occasionali), che entro fine novembre devono versare la seconda o unica rata di acconto IRPEF.
In pratica, l’ammontare dell’acconto IRPEF 2011 va calcolato applicando la percentuale dell’82% (anziché del 99%) all’importo indicato nel rigo RN33 (“Differenza”) del modello UNICO 2011 PF (a condizione che sia pari o superiore a 52 euro), scomputando quanto già eventualmente versato come prima rata. Qualora il contribuente utilizzi il cosiddetto metodo previsionale, il versamento dell’acconto sarà considerato “sufficiente” se almeno pari all’82% (e non più al 99%) dell’IRPEF che sarà indicata nel corrispondente rigo “Differenza” del modello UNICO 2012 PF.
Se l’acconto è già stato versato
Coloro che hanno già pagato l’acconto nella misura ordinaria del 99% potranno fruire di un credito d’imposta pari a quanto versato in più, da utilizzare in compensazione con il modello F24.
Ai contribuenti infatti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame, hanno già effettuato il versamento dell’acconto IRPEF senza tenere conto della suddetta riduzione, è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione nel modello F24 secondo le consuete modalità, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. n. 241/1997. Al riguardo, dovrà presumibilmente essere istituito un apposito codice tributo, in quanto il codice tributo “4035”, istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2009 n. 284, era specifico per la riduzione dell’acconto IRPEF disposta dal citato DL 168/2009.
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale
Per i contribuenti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, saranno i sostituti d’imposta ad applicare la nuova percentuale dell’82 per cento.
Se il pagamento dello stipendio o rateo di pensione di novembre è stato erogato senza tener conto della riduzione, la differenza sarà restituita nel mese di dicembre o, se ciò non sarà possibile, con gli emolumenti del mese di gennaio 2012.
Per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, presentando il modello 730/2011, quindi i sostituti d’imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) devono trattenere l’acconto IRPEF dovuto dai propri sostituiti (es. dipendenti, lavoratori a progetto o pensionati) tenendo conto della nuova misura dell’82%. Occorre quindi procedere a ricalcolare quanto indicato nei modelli 730-4 inviati dai CAF, dai professionisti o dall’Agenzia delle Entrate, oppure nei modelli 730-3 direttamente elaborati dal sostituto d’imposta, in caso di prestazione di assistenza fiscale diretta. Qualora i sostituti d’imposta non abbiano tenuto conto della riduzione, in quanto nel mese di novembre è già stato effettuato il pagamento dello stipendio, del compenso o della pensione, devono provvedere a restituire le maggiori somme trattenute al lavoratore/pensionato, nell’ambito della retribuzione/pensione erogata nel mese di dicembre. Nel caso in cui non sia possibile effettuare questa restituzione nel prossimo mese di dicembre, i sostituti d’imposta dovranno provvedervi nella retribuzione/pensione successiva.
Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d’imposta secondo le disposizioni generali in materia di scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte operate in eccedenza rispetto a quanto dovuto, ai sensi del DPR n. 445/1997.
Come accennato, quanto corrisposto in meno in sede di seconda o unica rata di acconto IRPEF 2011, rispetto all’ammontare che sarebbe risultato dovuto se la percentuale di computo fosse rimasta ferma al 99%, sarà recuperato all’atto del versamento del saldo IRPEF per il 2011, nei limiti dell’imposta dovuta. L’appuntamento alla cassa, pertanto, è rimandato, di regola, entro il 18 giugno 2012 (il giorno 16, infatti, cade di sabato), ovvero entro il 16 luglio 2012 (con la maggiorazione dello 0,4%), ferma restando la disciplina dei conguagli in caso di presentazione del modello 730/2012.
Nessuna riduzione per gli acconti IRES ed IRAP
Nessun rinvio, invece, per il versamento degli acconti IRES e IRAP relativi al 2011, questi ultimi anche se dovuti da persone fisiche.
Il parziale differimento del versamento dell’acconto IRPEF è invece previsto anche nel 2012, nella misura di tre punti percentuali, quindi con l’acconto che si riduce dal 99% al 96%, con conguaglio a saldo nel 2013.

mercoledì 23 novembre 2011

Definizione delle liti fiscali pendenti: come effettuare il pagamento con f24 entro il 30/11/2011

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.
Le somme da versare sono le seguenti:
• 150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
Come spiega la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, quindi, il codice tributo 8082 va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "codice ufficio" del codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio.
Nel campo "tipo" va indicato il carattere R, mentre nel campo "elementi identificativi" è indicato la sigla DLF (= definizioni liti fiscali) e nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice Fiscale" da inserire è quello del soggetto che ha proposto il ricorso.
La risoluzione, infine, ribadisce che nelle ipotesi in cui il versamento è effettuato da un soggetto diverso dal ricorrente, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha proposto l'atto introduttivo, unitamente al codice 71, denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".
E' possibile presentare la domanda per via telematica mediante un professionista abilitato, ovvero consegnarla ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà successivamente all'invio in formato elettronico.
Una copia cartacea del modello dovrà essere conservato a cura del contribuente o dell'intermediario sino alla completa chiusura del procedimento di definizione.
Attenzione:
per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.
In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.