martedì 6 dicembre 2011

Decreto salva Italia: dal 1 gennaio 2012 IMU e rivalutazione sugli immobili

Il "Decreto salva Italia", nell'ambito delle misure sulla tassazione degli immobili, ha disposto le seguenti misure:
- l'anticipazione, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2012 al 2014 dell'IMU (Imposta municipale) con aliquota "ordinaria" del 7,6 per mille (i comuni potranno abbassarla o alzarla del 3 per mille) e aliquota ridotta sulla prima casa del 4 per mille (i comuni potranno portarla al 2 per mille).
I titolari di una sola abitazione potranno, inoltre, usufruire anche di una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare di euro 200. I comuni potranno decidere di elevare tale soglia "fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
- la rivalutazione del valore immobiliare modulata per tipologia di edificio: resta ferma la rivalutazione delle rendite catastali nella misura del 5 per cento, ma è previsto l'innalzamento dei moltiplicatori per la determinazione del valore dei fabbricati e terreni da utilizzare per il calcolo delle imposte.
La bozza di manovra correttiva approvata dal CdM il 4 dicembre 2011 prevede infatti l’istituzione dall’anno 2012 dell’imposta municipale propria (IMU). La nuova imposta sarà applicata in via sperimentale fino al 2014 da parte di tutti i Comuni sul territorio nazionale. Successivamente al periodo di sperimentazione, ovvero dal 2015, l’IMU diventerà a regime.
Facendo un passo indietro, si ritiene utile ricordare cos’è l’IMU e quali sono le principali caratteristiche della nuova imposta.
L’articolo 8 del DLgs. 14 marzo 2011 n. 23, contenente disposizioni in materia di Federalismo fiscale municipale, aveva previsto l’ingresso dell’imposta municipale propria a decorrere dal 1° gennaio 2014.
Il presupposto per l’applicazione dell’IMU ricalca quello previsto per l’ICI all’articolo 2 del DLgs. n. 504/1992, che consiste nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati (salvo che questi siano esclusi o esenti dall’ambito di applicazione dell’imposta).
Nella manovra, a differenza di quanto originariamente previsto, è specificatamente disposto che l’IMU colpisce anche l’abitazione principale e le sue pertinenze.
Ai fini dell’imposta municipale propria, la definizione che viene data all’abitazione principale è quella contenuta nel DLgs. n. 23/2011. In particolare, si intende tale l’immobile:
- iscritto nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare;
- nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Si intendono pertinenze dell’abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.
Il DLgs. n. 23/2011 stabilisce che, in relazione alla componente immobiliare, l’IMU sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria, l’imposta catastale, l’imposta di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali e l’ICI. A tal proposito, è da chiarire se l’anticipazione dell’IMU sostituisca da subito (1° gennaio 2012) tali imposte, oppure se il carattere sperimentale dell’IMU si limiti alla sostituzione della sola ICI.
Si fa riferimento alla normativa ICI anche per la determinazione della base imponibile dell’IMU (art. 5 del DLgs. n. 504/1992).
A tal fine, alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e rivalutate del 5%, devono essere applicati i moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7;
- 140 per i fabbricati del gruppo B e per le categorie C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati A/10 (uffici e studi privati);
- 60 per i fabbricati del gruppo D (es. opifici);
- 55 per la categoria C/1 (negozi e botteghe).
Si ricorda che, per il calcolo dell’ICI, il cui saldo per l’anno 2011 dovrà essere versato entro il prossimo 16 dicembre 2011, il risultato ottenuto rivalutando del 5% la rendita, deve essere moltiplicato per i coefficienti
-100, per i fabbricati censiti in Catasto nei gruppi A e C, con l’eccezione di quelli rientranti nelle categorie A/10 e C/1;
- 140, per i fabbricati censiti in Catasto nel gruppo B;
- 50, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoria A/10 e per gli immobili a destinazione speciale censiti nelle categorie catastali del gruppo D;
- 34, per i fabbricati censiti in Catasto nella categoriaC/1.
Per i terreni agricoli al reddito dominicale iscritto in Catasto al 1° gennaio e rivalutato del 25% viene applicato un moltiplicatore pari a 120.
L’aliquota dell’IMU è stata fissata dalla manovra allo 0,76%. I Comuni, tuttavia, possono aumentarla o diminuirla mediante delibera del Consiglio comunale sino a 0,3 punti percentuali.
Per l’abitazione principale e le relative pertinenze l’aliquota è stabilita allo 0,4%, che può essere aumentata o diminuita dall’ente locale sino allo 0,2%. Per tale tipologia di immobili è prevista una detrazione di 200 euro (che può essere aumentata dai Comuni nel rispetto dell’equilibrio di bilancio) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione.
Allo 0,4% è stabilita anche l’aliquota IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis del DL n. 557/1993 (conv. L. n. 133/1994), che potrà essere ridotta fino allo 0,1%.
Ulteriori riduzioni dell’imposta municipale propria potranno essere previste, nel limite dello 0,4% dell’aliquota base (0,76%), per gli immobili relativi all’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (si tratta degli immobili non produttivi di reddito fondiario di cui all’art. 43 del TUIR), ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti IRES, ovvero nel caso di immobili locati.