mercoledì 23 novembre 2011

Definizione delle liti fiscali pendenti: come effettuare il pagamento con f24 entro il 30/11/2011

I versamenti devono essere effettuati entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione.
Gli importi da versare per la definizione delle liti fiscali pendenti sono rapportati al valore della lite che è dato dall’l’importo delle imposte contestate in primo grado ad esclusione degli interessi, indennità di mora e sanzioni.
Le somme da versare sono le seguenti:
• 150 euro per la lite inferiore ai 2mila euro
• 10% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole al contribuente
• 50% del valore della lite se l’ultima sentenza è stata favorevole all’Agenzia
• 30% se non c’è stata ancora alcuna sentenza.
Al fine di consentire il versamento delle suddette somme, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, è istituito il seguente codice tributo: “8082” denominato “Liti fiscali pendenti – Definizione ai sensi dell’articolo 39, comma 12, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
Il suddetto codice tributo è esposto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nel campo “codice ufficio” del codice della Direzione provinciale o regionale dell’Agenzia delle entrate competente parte nel giudizio, nel campo “tipo” è indicato il carattere “R”, nel campo “elementi identificativi” è indicato la sigla “DLF” (= definizioni liti fiscali), mentre nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno d’imposta cui si riferisce l’atto impugnato, nel formato “AAAA”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice Fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nella sezione “CONTRIBUENTE”, nel campo “Codice fiscale” è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento; nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” denominato “soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio”, che viene istituito con la presente risoluzione.
Come spiega la risoluzione n. 82/E del 5 agosto 2011, quindi, il codice tributo 8082 va indicato in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione nel campo "codice ufficio" del codice della Direzione provinciale o regionale dell'Agenzia delle Entrate parte nel giudizio.
Nel campo "tipo" va indicato il carattere R, mentre nel campo "elementi identificativi" è indicato la sigla DLF (= definizioni liti fiscali) e nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno d'imposta cui si riferisce l'atto impugnato.
Inoltre, l'Agenzia chiarisce che in sede di compilazione del modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, nella sezione "CONTRIBUENTE", il "Codice Fiscale" da inserire è quello del soggetto che ha proposto il ricorso.
La risoluzione, infine, ribadisce che nelle ipotesi in cui il versamento è effettuato da un soggetto diverso dal ricorrente, il codice fiscale da indicare è quello di chi ha eseguito il versamento.
Nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" deve essere inserito il codice fiscale di chi ha proposto l'atto introduttivo, unitamente al codice 71, denominato "soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio".
E' possibile presentare la domanda per via telematica mediante un professionista abilitato, ovvero consegnarla ad una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, che provvederà successivamente all'invio in formato elettronico.
Una copia cartacea del modello dovrà essere conservato a cura del contribuente o dell'intermediario sino alla completa chiusura del procedimento di definizione.
Attenzione:
per ciascuna lite fiscale deve essere effettuato un distinto versamento.
In caso di errore scusabile commesso dal contribuente, la Direzione regionale o provinciale competente comunica la differenza dovuta per la regolarizzazione. Le somme, maggiorate degli interessi legali applicati a decorrere dal 1° dicembre 2011 devono essere versate entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.