mercoledì 9 novembre 2011

Albo Gestori Ambientali: entro il 26 dicembre 2011 l’aggiornamento dell’iscrizione pena la cancellazione d’ufficio

Con una propria deliberazione dello scorso 26 ottobre, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito che i trasportatori in conto proprio di rifiuti, iscritti all'Albo prima del 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, che non abbiano richiesto l'aggiornamento della propria iscrizione entro il 26 dicembre 2011 (compimento del termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205), verranno cancellate d’ufficio dall'Albo stesso.
L’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l’iscrizione all’Albo dei c.d. “trasportatori conto proprio” e vale a dire dei seguenti soggetti:
- produttori iniziali dei rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti,
- produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tale operazione costituisca parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti.
Con la nuova delibera n. 4 del 28 ottobre 2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disposto che le imprese iscritte all’Albo entro il 14 aprile 2008, ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, le quali non presentino richiesta di aggiornamento dell’iscrizione entro un anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 (cioè entro il 25 dicembre 2011), saranno cancellate d’ufficio dall’Albo.
La motivazione di tale cancellazione d’ufficio è spiegata nella premessa della Delibera.
In pratica, viene ritenuto che la mancata presentazione della richiesta di aggiornamento all’Albo entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di riforma (D.Lgs. n. 205/2010) della Parte Quarta sui rifiuti contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. “codice dell’ambiente), debba essere considerata quale mancanza d’interesse da parte dell’imprese al permanere dell’iscrizione.
Si rammenta che il Comitato Nazionale ha provveduto a diramare lo schema uniforme della domanda di aggiornamento delle iscrizioni ex art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/06 con la circolare n. 432 del 15 marzo 2011 , circolare che peraltro aveva già chiaramente stabilito che “considerato l’elevato numero di iscrizioni oggetto di aggiornamento e i termini previsti per l’espletamento delle relative procedure (entro il 25 dicembre 2011), le domande devono essere presentate entro il 30 giugno 2011. In difetto, la Sezione regionale potrà non garantire il rispetto dei suddetti termini.”
Per ulteriori informazioni, consultare la sezione normativa del sito dell’Albo Nazionale Gestori ambientali.
Albo Nazionale Gestori Ambientali, Comitato Nazionale, Delibera n. 04/CN/Albo 26/10/2011, “Cancellazione dall’Albo per mancato aggiornamento dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni e integrazioni" (PDF).
Fonte: Ipsoa - articolo di C. Bovino