lunedì 7 novembre 2011

Detrazione 36%: soppresso l’obbligo di comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara

Il D.L. Sviluppo ha soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione preventiva di inizio lavori al Centro operativo di Pescara; il contribuente che voglia godere della detrazione del 36% deve inserire in dichiarazione dei redditi i dati necessari e conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i documenti individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento emanato ieri.
I contribuenti che si avvalgono della detrazione Irpef del 36 per cento, non sono più tenuti ad inviare con raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara – obbligo eliminato dal Decreto legge n. 70 del 2011 - ma dovranno conservare, ed esibire a richiesta degli uffici, alcuni specifici documenti indicati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2 novembre 2011, Protocollo n. 2011/149646, che sono:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (Concessione, autorizzazione o comunicazione di inizio lavori). Nel caso in cui la normativa non preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.
- (per gli immobili non ancora censiti) domanda di accatastamento;
- ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- (in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi) dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’ASL, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; Nota bene La comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale è inserita nell’elenco al fine di prevederne l’obbligo di conservazione e di esibizione agli Uffici.
- fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
- ricevute dei bonifici di pagamento. Nota bene Fatture, ricevute fiscali e ricevute dei bonifici di pagamento sono inserite nell’elenco a fini di completezza espositiva, tenuto anche conto della particolare rilevanza di tipo di documentazione.
Di questo elenco fanno anche parte la comunicazione preventiva con la data di inizio lavori all’Asl, le fatture e le ricevute fiscali che provano le spese sostenute, le ricevute dei bonifici di pagamento.
Perciò, d’ora in avanti il contribuente inserirà i dati relativi all’immobile direttamente nella dichiarazione dei redditi. E’ previsto, tuttavia, l’invio della comunicazione preventiva di inizio lavori all’Azienda sanitaria locale, quando obbligatorio.