giovedì 17 novembre 2011

Modalità e termini di comunicazione dei beni dell'impresa concessi in godimento a soci/familiari

Con Provvedimento 16 novembre 2011, l'Agenzia delle Entrate, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 36-sexiesdecies, D.L. n. 138/2011, ha definito le modalità e i termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari.
Nel documento si specifica, in particolare che:
- soggetti obbligati all'invio della comunicazione sono l'imprenditore o, al suo posto, il socio o il familiare che riceve il bene;
- oggetto della comunicazione sono:
a) i beni concessi in godimento, finanziamenti, capitalizzazioni relative al periodo d'imposta;
b) i beni, finanziamenti o capitalizzazioni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta in corso al 17 settembre 2011;
c) i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al gruppo.
La comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta in cui i beni sono concessi in godimento; per quelli relativi ai periodi d'imposta precedenti quello di prima applicazione, il termine scade il 31 marzo 2012.
Fonte: seac