venerdì 11 novembre 2011

Associazioni sportive: nessun beneficio fiscale senza iscrizione al CONI

Non spettano i benefici fiscali previsti per le associazioni sportive dilettantistiche all’ente associativo che non risulta iscritto al CONI, non ha predisposto il rendiconto finanziario e non ha posto in essere tutte quelle attività sociali tipiche delle vita associativa. Lo ha stabilito la C.T. Prov. di Macerata, con la sentenza n. 247 del 9 agosto 2011.
Un’associazione sportiva dilettantistica riceveva un avviso di accertamento, con cui l’Ufficio competente disconosceva i benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991 di cui la società si era avvalsa, rettificando, quindi, il suo reddito.
Come noto, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche godono di un regime impositivo agevolato, la cui disciplina è prevista dalla summenzionata legge, che stabilisce, all’articolo 1, che tali associazioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000 euro, possono optare per un regime impositivo agevolato ai fini IVA e IRES.
In particolare, la citata normativa prevede:
- l’esclusione dalla tenuta delle scritture contabili;
- l’esclusione dagli adempimenti IVA (liquidazioni periodiche, etc.), salva la conservazione e numerazione delle fatture emesse e ricevute;
- la determinazione del reddito imponibile ai fini IRES attraverso l’applicazione del coefficiente di redditività del 3% all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali;
- ai fini IVA, l’applicazione dell’art. 74, comma 6, del DPR 633/1972, in base al quale la detrazione dell’IVA versata sugli acquisti è forfettizzata nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili.
Ritornando alla vicenda in oggetto, l’associazione impugnava l’atto impositivo con cui il Fisco aveva escluso la spettanza delle agevolazioni utilizzate, attesa la mancata iscrizione al CONI, l’omessa redazione del rendiconto finanziario, l’omesso aggiornamento del libro dei soci e, infine, l’esclusiva natura commerciale dell’attività, consistente in prestazioni pubblicitarie attraverso le quali era stato conseguito un avanzo di gestione di svariate centinaia di migliaia di euro. La contribuente eccepiva di aver svolto regolarmente l’attività sportiva, avendo partecipato al campionato mondiale di motocross, e di essere stata iscritta alla Federazione del motociclismo, la FMI, appartenente al CONI, ma senza aver versato le quote di iscrizione: quest’ultimo aspetto, però, pur contestato dal Fisco, secondo la ricorrente costituiva soltanto una questione attinente al rapporto di debito tra l’associazione e la Federazione.
In una precedente sentenza, asserita la non necessarietà dell’iscrizione
La C.T. Prov. ha stabilito che, dai fatti di causa, emergeva chiaramente che l’associazione non aveva redatto il rendiconto finanziario per l’anno oggetto di accertamento, così come non erano state convocate, né poste in essere, le assemblee dei soci, previste dallo statuto associativo. Inoltre, i giudici provinciali hanno accertato che l’associazione non aveva richiesto l’iscrizione alla FMI, né al registro telematico tenuto dal CONI. Infine, secondo il collegio, l’associazione non poteva ritenersi priva di scopo di lucro, atteso che aveva conseguito introiti, derivanti quasi esclusivamente dalle prestazioni pubblicitarie, per svariate centinaia di migliaia di euro. In conclusione, è stato stabilito che all’associazione non potevano applicarsi i benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991, e così il suo ricorso è stato respinto.
Appena qualche mese fa, la stessa C.T. Prov. aveva stabilito, invece, che l’iscrizione al registro telematico del CONI non risulta indispensabile per l’accesso ai benefici fiscali in oggetto, dovendosi dare rilevanza solo al possesso dei requisiti che sono necessari per richiedere il riconoscimento della qualifica di associazione o società sportiva dilettantistica (cfr. C.T. Prov. di Macerata, sent. del 30 maggio 2011, n. 173).
Fonte: Eutekne