venerdì 30 novembre 2012

Imu 2012: approvato il bollettino per pagare l’imposta alla posta

In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze che approva il modello di bollettino da utilizzare per il versamento
Tutto pronto per dare alle stampe i bollettini di conto corrente postale da utilizzare per il pagamento dell’imposta municipale propria. Sta per essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012, con il quale viene approvato il modello per il versamento.
Il “viaggio” del nuovo bollettino inizia con quanto stabilito del Dlgs 23/2011 (federalismo fiscale municipale): l’articolo 9, comma 6, aveva già previsto un ulteriore intervento normativo (nella forma di un decreto ministeriale) per l’approvazione dei modelli di versamento e di trasmissione dei dati di riscossione dell’imposta municipale propria. Il Dl n. 201/2011 (decreto “salva Italia”) aveva poi individuato nell’1 dicembre 2012 la data a partire dalla quale si sarebbe potuto pagare l’Imu anche tramite bollettino postale.
Quindi da sabato il contribuente potrà recarsi presso un’agenzia postale o effettuare il versamento dell’imposta tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In quest’ultimo caso, riceverà l’immagine virtuale del bollettino o una comunicazione in formato testo, che costituiscono la prova del pagamento e del giorno in cui è stato eseguito.
Sul bollettino, messo a disposizione gratuitamente da Poste italiane presso tutte le proprie agenzie, sarà riportato il numero di conto corrente 1008857615, valido indistintamente per tutti i Comuni del territorio nazionale, intestato a “Pagamento Imu”.
I Comuni potranno richiedere alle Poste la predisposizione di bollettini prestampati, integrati con l’importo del tributo dovuto e i dati identificativi di chi deve effettuare il versamento.
Il pagamento dell’Imu tramite bollettino postale deve essere effettuato distintamente per ogni Comune sul cui territorio sono situati gli immobili. Vale a dire che, se si possiedono fabbricati in Comuni diversi, sarà necessario compilare tanti bollettini quanti sono i Comuni “ospitanti”: sul modulo prestampato c’è spazio per un unico codice catastale.

giovedì 29 novembre 2012

Imu dichiarazioni 2012: ufficiale la proroga del termine di presentazione al 4 febbraio 2012

Con il comunicato stampa n. 172 di ieri, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha “ufficializzato” che l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter del DL n. 201 del 2011 (conv. L. n. 214/2011), è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica. Il comunicato dell’Economia e delle Finanze ufficializza quindi la nuova scadenza prevista dall’articolo 9, comma 3, lettera b), del Dl 174/2012, dopo le modifiche apportate al provvedimento nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge.
Testo del Comunicato:
DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU RELATIVA ALL'ANNO 2012
L’art. 9, comma 3, lettera b) del D. L. n. 174 del 2012, come modificato durante l’iter parlamentare di conversione, ha fissato il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012 a 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il modello di dichiarazione IMU, avvenuta lo scorso 5 novembre.
Pertanto, l’attuale termine del 30 novembre per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2012, stabilito dall’art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, è posticipato al 4 febbraio 2013, poiché il 3 febbraio cade di domenica.
La versione attuale della norma stabilisce, infatti, che la dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha approvato il relativo modello, pubblicazione avvenuta lo scorso 5 novembre.
Cancellata, quindi, definitivamente, la precedente scadenza del 30 novembre.
Il rinvio interessa gli immobili per i quali l’obbligo di dichiarazione è sorto dal 1° gennaio 2012. Ricordiamo, però, che i proprietari possono sempre usufruire dei termini “ordinari” è cioè possono assolvere l’obbligo non entro il 4 febbraio, ma nei 90 giorni a disposizione dalla data in cui si è divenuti proprietari della casa o da quando si sono verificate variazioni che vanno ad incidere sulla determinazione dell’imposta, ipotesi che potrebbe, ad esempio, verificarsi con un acquisto avvenuto alla fine di dicembre.
Infine, il Mef, in un’ulteriore nota, conferma che il saldo Imu deve essere versato entro il 17 dicembre.

mercoledì 28 novembre 2012

Flussi d’ingresso per lavoratori extracomunitari 2012: come presentare le domande di ammissione

Scatta la corsa per l’assegnazione dei 13.850 posti previsti dal decreto flussi. Per l’ammissione dei lavoratori extracomunitari quindi, le domande potranno essere presentate dalle ore nove del 7 dicembre e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013, mentre l’applicativo per precompilare i moduli di domanda sarà disponibile dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2012 (cfr. ), concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2012.
Il DPCM prevede l’ammissione in Italia di 13.850 lavoratori extracomunitari.
La quota complessiva è ripartita nella seguente modalità:
- 2.000 unità per motivi di lavoro autonomo,
- 100 unità per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo per lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
* 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; * 6.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; * 500 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
- la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di:
a) 1.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale;b) 250 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Con circolare congiunta del 26.11.2012, il Ministero del Lavoro e il Ministero dell’Interno hanno chiarito che le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a partire dalle ore nove del 7 dicembre 2012 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2013.
Le procedure relative alla registrazione degli utenti, alla compilazione dei moduli ed all'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso sul sito del Ministero dell'Interno.
I modelli da utilizzare per l’invio delle domande sono i seguenti:
- Modello VA conversioni dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di lavoro subordinato- Modello VB conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale in lavoro subordinato- Modello Z conversione dei permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in lavoro autonomo- Modello LS richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro- Modello LS1 richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro- Modello LS2 domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altro Stato membro- Modelli A-DOM e B-SUB per i lavoratori di origine Italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile- Modello B-PS richiesta nominativa di nulla osta riservata all’assunzione di lavoratori inseriti nei progetti speciali.
Inoltre, la circolare evidenzia che a partire dalle ore 8.00 del 4 dicembre 2012 sarà disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda da trasmettere.
Infine, poiché le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione, è importante tener presente che tutti gli invii - compresi quelli generati con l’assistenza delle associazioni o dei patronati - verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non “a pacchetto”.
Infatti, l’eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all’ordine di compilazione e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

martedì 27 novembre 2012

....Riforma condominio 2012: quorum più impegnativo per le innovazioni condominiali comuni

L’art. 1120 c.c., nel testo sinora vigente, regola le innovazioni disponendo (comma 1) che i condomini, con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 5 c.c. (maggioranza dei condomini e due terzi del valore dell’edificio), possono disporre tutte quelle dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni, sottolineando che (comma 2) esse sono vietate se possano recare pregiudizio alla stabilità o sicurezza del fabbricato, alterazioni al decoro architettonico o rendano talune parti comuni inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
La riforma del condominio in parte modifica tale assetto, in quanto:
- mantiene i due citati principi generali, ma il nuovo comma 5 dell’art. 1136 c.c. prevede ora la doppia maggioranza degli intervenuti all’assemblea – e non più dei condomini – e, come già sinora, almeno i due terzi del valore dell’edificio;
- integra l’art. 1120 c.c. aggiungendo, tra il primo e l’ultimo comma di cui sopra, due altri commi relativi a innovazioni di particolare valenza sociale, per le quali è richiesta la più agevole maggioranza del nuovo comma 2 dell’art. 1136 per le assemblee in prima convocazione: anche in questi casi maggioranza degli intervenuti, ma sarà sufficiente che rappresenti la metà del valore dell’edificio.
Le innovazioni in questione sono le opere e interventi:
- volti a migliorare sicurezza e salubrità di edifici e impianti;
- per eliminare barriere architettoniche, contenere il consumo energetico dell’edificio, realizzare parcheggi a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, per la produzione di energia mediante utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari, o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
- per l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e di accesso a qualunque genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. Quest’ultima esclusione fa sì che, se sussistono le condizioni, sarà sufficiente il quorum delle assemblee in seconda convocazione (art. 1136, comma 3 c.c.): maggioranza degli intervenuti e un terzo del valore dell’edificio.
Giova ricordare che la riforma del condominio non ha toccato l’art. 1121 c.c., che regola le innovazioni comportanti spese molto gravose o aventi carattere voluttuario e afferma il principio secondo cui, in tali casi e se le relative opere, impianti o manufatti sono suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati dal contribuire, potendo peraltro, in ogni momento, partecipare ai vantaggi contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione; se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza che l’ha deliberata sopporti l’intera spesa.
In tutti i casi sopra precisati, elencati nel nuovo comma 2 – numeri da 1 a 3 – dell’art. 1120 c.c., l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino, che indichi contenuto specifico e modalità esecutive, in mancanza delle quali l’amministratore è tenuto a invitare senza indugio il condomino alle necessarie integrazioni.
La doppia maggioranza prevista (maggioranza degli intervenuti, metà del valore dell’edificio), ai fini di una valutazione comparativa, può essere posta a raffronto con i quorum, in qualche caso più blandi, sinora richiesti dalle leggi speciali, per
- la rimozione delle barriere architettoniche (art. 2 della L. 13/89), che richiama l’attuale art. 1136, commi 2 e 3 c.c.: in prima convocazione, maggioranza intervenuti e metà del valore ma, in seconda, un terzo dei condomini e un terzo del valore
- la realizzazione di parcheggi (art. 9 della L. 122/89), che richiama, sia per la prima che per la seconda convocazione, l’art. 1136, comma 2 c.c.: maggioranza degli intervenuti e metà del valore
- l’uso razionale dell’energia (art. 26 della L. n. 10/91), che prescrive la sola maggioranza delle quote millesimali.
Fonte: Eutekne

lunedì 26 novembre 2012

Anomalie su studi di settore su redditi 2011: giustificabili on line le situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza con il software dell’Agenzia delle Entrate “Segnalazioni 2012”

Con comunicato stampa di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che è disponibile, sul proprio sito, il software “Segnalazioni 2012”, procedura che consente ai contribuenti la possibilità di segnalare eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento alle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, tenendo conto anche dei correttivi di crisi.
Il canale telematico per l’invio delle segnalazioni sarà aperto dal 27 novembre 2012 al 28 febbraio 2013, tenendo presente che, per utilizzare la procedura, è necessario possedere il Pincode (codice personale) oppure aver ottenuto l’autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del Pincode può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia.
Va tenuto presente che già nel 2009 e nel 2010 i contribuenti hanno avuto l’opportunità di segnalare quanto suddetto. In pratica, questa procedura, che si aggiunge a quella prevista utilizzando il campo delle “Note aggiuntive” di GE.RI.CO., permette ai contribuenti di rappresentare fatti e circostanze in merito a situazioni di:
- non congruità, anche a fronte di una “non normalità economica”;
- non coerenza;
- non normalità, anche se congrui.
Inoltre, sempre tramite questa procedura, i contribuenti possono evidenziare ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o d’inapplicabilità agli studi di settore.
Il programma permette ai contribuenti di comunicare all’Amministrazione finanziaria informazioni e giustificazioni su situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza
È in Rete pertanto da oggi il programma informatico “Segnalazioni 2012”. Il software è indirizzato ai contribuenti che vogliono segnalare, direttamente o tramite intermediari abilitati, all’Agenzia delle Entrate le motivazioni e le giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza riguardanti gli studi di settore per il periodo d’imposta 2011.
“Segnalazioni 2012”, in analogia con quanto già avvenuto per gli anni d’imposta 2009 e 2010, permette di predisporre una comunicazione e di inviarla per via telematica anche per indicare le cause di inapplicabilità o di esclusione dagli studi di settore per lo stesso periodo.
La trasmissione delle segnalazioni si potrà fare, a partire dal prossimo martedì 27 novembre fino al 28 febbraio 2013, tramite File Internet dell’Agenzia delle Entrate oppure Entratel.
L’applicazione è messa a disposizione gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella sezione “Home - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di compilazione per l’invio di segnalazioni”.

venerdì 23 novembre 2012

Contratti agroalimentari: gli animali vivi devono essere pagati entro 60 giorni ed esclusione dei servizi dalla normativa

Tutti gli animali vivi, indipendentemente dal loro stato o dalla loro finalizzazione, sono considerati “non deteriorabili” e quindi da pagare al massimo entro 60 giorni. Per le piante (orticole e frutticole), invece, la deteriorabilità dipende dalla tipologia e, in molti casi, dalla dichiarazione del produttore. Sono altre due risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF) sulle nuove regole dei contratti agroalimentari di cui all’art. 62 del DL n. 1/2012 (convertito dalla L. n. 27/2012).
La nuova disciplina, in vigore dal 24 ottobre 2012, continua a destare forti perplessità per gli operatori, al punto che il Ministro si è detto disponibile a incontrare tutte le associazioni di categoria per mettere “a punto” l’operatività della norma di legge e del relativo decreto interministeriale 19 ottobre 2012. Nell’attesa di eventuali aggiustamenti, doverosi secondo l’Associazione nazionale vivaisti esportatori (ANVE) per evitare il forte rischio di favorire gli acquisti dall’estero, occorre ora evidenziare gli aspetti salienti contenuti nel decreto di attuazione, che reca altresì i principi di buone prassi e, per ogni pratica, gli esempi di slealtà e di correttezza.
In primo luogo, va detto che le modalità applicative riguardano sia i contratti che hanno ad oggetto la cessione (sul territorio italiano) di prodotti agricoli e alimentari, eccezion fatta per quelle concluse con i consumatori finali, sia per le relazioni commerciali (in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari) tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale.
Non costituiscono cessioni e quindi esulano dalle nuove regole:
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle cooperative agricole di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari fatti dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori (imprese di trasformazione, distribuzione e commercializzazione) di cui sono soci;
- i conferimenti di prodotti ittici fatti tra imprenditori ittici (persone fisiche, società, cooperative).
Le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, non devono essere stipulate in forma scritta, intendendosi per tale qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale che ha per oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari. Si ricorda che gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nel contratto quadro o accordo interprofessionale, sia nei seguenti documenti (purché riportino gli estremi e il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi):
- contratti di cessione dei prodotti;
- documenti di trasporto o di consegna, oppure la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l’acquirente ha commissionato la consegna dei prodotti.
Gli elementi essenziali possono altresì essere contenuti negli scambi di comunicazione e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. Sul fronte delle pratiche commerciali sleali, è tale anche la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, in seguito alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura; esula la consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese.
Nell’economia del discorso, è utile rimarcare che, ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di pagamento tardivo, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata soltanto nel caso di consegna a mano, di spedizione tramite lettera raccomandata A/R, di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema Electronic Data Interchange (EDI) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale vigente. In mancanza di certezza della data di ricevimento della fattura, si assume come data, salvo prova contraria, quella di consegna dei prodotti. Infine, le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012, mentre per i contratti già stipulati a tale data gli stessi devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012. Devono invece essere adeguati entro la prossima campagna agricola i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono termini per la stipula dei contratti stessi, precedenti al 24 ottobre 2012.
Le nuove regole dei contratti agroalimentari, in vigore dal 24 ottobre 2012, si applicano solo alle cessioni dei prodotti, con esclusione quindi dei servizi. È una delle risposte fornite, in via non formale, dal Ministero delle Politiche agricole sull’interpretazione della nuova disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari, prevista dall’art. 62 del DL n. 1/2012 (conv. L. 27/2012).
La domanda ha riguardato il servizio di ristorazione scolastica concesso in appalto a imprese che curano acquisto delle derrate alimentari, preparazione dei cibi e somministrazione dei pasti. In estrema sintesi, il Ministero ha ritenuto che la nuova disciplina non si applica ai servizi, ma occorre prestare attenzione all’oggetto dei contratti, se prevedono la cessione dei “prodotti alimentari” o l’acquisizione di uno specifico “servizio”.
Fonte:Eutekne

giovedì 22 novembre 2012

Riforma del condominio 2012: modificabile la destinazione d’uso delle parti comuni anche senza unanimità

La Commissione Giustizia del Senato ha approvatoil 20/11/2012, in sede deliberante, il disegno di legge di riforma della normativa sul condominio, già approvato alla Camera il 27 settembre scorso con l’introduzione di parecchie modifiche (e anche con l’eliminazione di alcune norme particolarmente innovative) rispetto al testo unificato approvato al Senato nel gennaio 2011. Giunge così a buon fine, dopo svariati tentativi falliti in passato, l’aggiornamento della disciplina del condominio, essenzialmente concentrata nel codice civile (risalente al 1942), salve poche disposizioni introdotte da leggi speciali.
Gli articoli che trattano la materia condominiale sono quelli ricompresi tra il 1117 e il 1139 c.c. (con rinvio di quest’ultimo, per quanto non espressamente previsto dalle norme sul condominio, alle norme sulla comunione in generale) e da 61 a 72, 155 e 156 delle disposizioni attuative e transitorie.
La legge di riforma aggiorna ora il citato quadro normativo – a seconda dei casi modificando o integrandone gli articoli o, spesso, aggiungendone tout court di nuovi (bis, ter, quater) – e consta di una trentina di articoli, le cui disposizioni entreranno in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Tra le novità di maggiore rilevanza apportate dalla legge di riforma del condominio vanno annoverate le norme su parti e impianti comuni.
L’art. 1117-ter (“Modificazioni delle destinazioni d’uso”), introdotto dalla riforma, dispone che “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni” e descrive altresì la procedura “rafforzata” che deve essere a tale proposito seguita per la convocazione dell’assemblea (preavviso di almeno 20 giorni dall’adunanza) e per la relativa informativa. L’ultimo comma dell’articolo dispone, peraltro, che “Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
La norma consente pertanto di deliberare le suddette modifiche delle destinazioni d’uso senza pretendere l’unanimità, peraltro, subordinandole a una doppia maggioranza particolarmente rigorosa e più elevata di quella prescritta per le innovazioni di maggior portata (art. 1120, comma 1, non modificato dalla riforma: “I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art. 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni”); innovazioni che, a seguito della riforma (salve alcune ipotesi, individuate dal nuovo comma 2 dell’art. 1120, per le quali sono previste maggioranze più leggere), dovranno “ essere approvate dall’assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno i due terzi del valore dell’edificio”, anziché, come previsto dalla normativa finora vigente, “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell’edificio”.
È necessario ricordare che nell’attuale disciplina le maggioranze di cui all’art. 1136, comma 5, sono prescritte per i casi nei quali le innovazioni comportano oneri alla collettività condominiale; in mancanza (ove la spesa per l’innovazione sia a carico di un condomino), si rende applicabile la norma generale di cui all’art. 1102, in base alla quale “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”, fermo comunque il divieto di cui all’art. 1120, comma 2, per “le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino”.
Occorre considerare anche che in giurisprudenza (di merito e di legittimità) il concetto di innovazione è stato differenziato da quello di modifica, limitando il primo alle sole modificazioni materiali che alterino l’entità sostanziale o la destinazione originaria e riferendo il secondo a quelle situazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune lasciandone immutata consistenza e destinazione, così da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, come nel caso del semplice restringimento di un viale di accesso condominiale che non ne precluda destinazione e funzionalità per gli altri condomini. Di recente, la Cassazione (sent. n. 14107/2012) si è spinta anche ad affermare che non costituisce innovazione vietata la trasformazione di una parte del tetto in terrazza ad uso esclusivo, “a condizione che sia salvaguardata, mediante opere adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene” e se le opere esclusive siano di dimensione contenuta e tale da conservare al bene comune la sua destinazione principale.
La novella di cui all’art. 1117-ter comma 1 sembra volersi spingere ancora oltre, consentendo di modificare la destinazione d’uso delle parti comuni e, quindi, consentendo un loro uso del tutto differente da quello originario.

mercoledì 21 novembre 2012

ReddiTest: scarica il software dell’Agenzia delle Entrate e verifica la coerenza del reddito familiare

Il programma, scaricabile dal sito dell’Agenzia, non lascia alcuna traccia sul web. L’accesso ai dati è consentito esclusivamente al contribuente che li ha inseriti
Questa mattina, presso l’Agenzia delle Entrate, nel corso di una conferenza stampa, presentazione ufficiale di ReddiTest (http://www.fiscooggi.it/attualità/articolo/ecco-redditest-verificarela-coerenza-del-reddito-familiare) , il prodotto informatico che consente al contribuente di verificare se le spese sostenute nel corso dell’anno sono in armonia con i redditi familiari, dichiarati o da dichiarare.
Sul canale YouTube dell’Agenzia, un filmato spiega i “passi” da compiere per procedere con l’autodiagnostica, mentre un cartoon risponde a possibili dubbi.
Il test è semplice e l’esito non lascia dubbi, soltanto due le alternative: luce verde se i dati inseriti sono compatibili con quelli attesi dal Fisco, luce rossa se, viceversa, il reddito dichiarato non è coerente con le “uscite”.
Il ReddiTest, insomma, può rappresentare un campanello d’allarme, che permette al contribuente di correggere, eventualmente, la propria posizione fiscale prima che sia l’Amministrazione a riscontare le incongruenze, avviando controlli e invitandolo a chiarire la provenienza del denaro utilizzato per far fronte ad acquisti “squilibrati” rispetto a quanto dichiarato.
Si tratta di un altro invito al dialogo, di un ulteriore strumento di compliance, attraverso il quale l’Agenzia delle Entrate conferma l’obiettivo della sua azione: contrastare l’evasione anche attraverso metodi che spingano il cittadino ad adempiere spontaneamente e correttamente agli obblighi tributari.
Il test, come sottolineato nel corso della conferenza stampa, è assolutamente “discreto”: dei dati inseriti non rimane alcuna traccia sul web, le informazioni e la “diagnosi” saranno consultabili esclusivamente dall’interessato.
Spese, famiglia, area geografica
I dati richiesti nel questionario rispecchiano, naturalmente, i criteri di riferimento ritenuti validi dal nuovo accertamento sintetico. Assumono, quindi, importanza, l’ammontare degli acquisti e delle spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza, i risparmi e gli incrementi patrimoniali.
Nel nuovo accertamento sintetico, ricordiamo, grande rilevanza viene attribuita al dialogo con il contribuente. L’ufficio, riscontrate l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere ad accertamento e a quantificare la pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente al contraddittorio, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia.
La mancata coerenza, infatti, ha evidenziato il direttore Befera, “non è automaticamente rappresentativa di evasione, può avere mille giustificazioni, come eredità o donazioni. Il contraddittorio potrebbe portare la non coerenza a coerenza, oppure ridimensionare l’incoerenza”.
Con ReddiTest, dunque, il contribuente, dal suo pc, ha uno strumento valido e “riservato” per verificare preventivamente la compatibilità “fiscale” tra entrate dichiarate e uscite.
Le prime informazioni da inserire nei campi riguardano la famiglia. Sono state individuate undici tipologie familiari, differenziate per numero ed età dei componenti.
Come già detto, poi, hanno assunto particolare valore anche le peculiarità economiche della zona geografica di residenza. Il territorio è stato, quindi, suddiviso in cinque aree territoriali: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole, e occorrerà segnalare quella di appartenenza
Ampliata e diversificata la gamma delle voci di spesa da mettere a confronto con i redditi familiari: 100 in tutto, molte rintracciabili direttamente dall’Agenzia grazie all’Anagrafe tributaria e ai “vasi comunicanti” esistenti tra le diverse amministrazioni.
In particolare, il ReddiTest individua 7 macro-categorie di spesa: abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti.
Una volta riempiti i campi, l’applicazione stima il reddito familiare in base a procedure statistiche consolidate, applicate a una platea di oltre 22 milioni di famiglie, e attribuisce alle voci di spesa un coefficiente che misura la relazione tra il reddito e l’elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti, ricostruendo, in questo modo, le informazioni mancanti, comprese quelle relative ai consumi indispensabili, come per esempio quelli alimentari.
A fine elaborazione, la luce verde promuove a pieni voti, la luce rossa, invece, invita a fermarsi e a rivedere bene, se sono “sfuggiti” nella dichiarazione dei redditi dati “sensibili” ai fini fiscali.
Fonte: Fisco Oggi

martedì 20 novembre 2012

IMU a saldo 2012: la guida al pagamento del 17/12/2012

Con l’approssimarsi del termine di versamento dell’IMU dovuta a saldo e conguaglio dell’intero 2012 – lunedì 17 dicembre 2012, in quanto il giorno 16 cade di domenica – è opportuno fare mente locale sulle verifiche da compiere, anche nell’ottica di porre rimedio a eventuali errori che potrebbero essere stati commessi in occasione degli acconti di giugno (e di settembre, limitatamente all’abitazione principale).
Di seguito, proponiamo pertanto un decalogo dei principali passaggi da effettuare, raccomandando di tenere sempre presenti la normativa – in particolare, l’art. 13 del DL n. 201/2011 – e la circolare ministeriale n. 3/DF/2012, ricca di chiarimenti e di esemplificazioni rilevanti soprattutto per le situazioni che rivestono maggiore interesse per le persone fisiche in quanto connesse all’abitazione principale, alle pertinenze, alla detrazione, alla maggiorazione per i figli e alla ricca varietà di situazioni che in concreto si possono presentare e creare, al contempo, opportunità di risparmio e complicazioni nel calcolo:
- verificare con attenzione delibere e regolamenti comunali per individuare disposizioni di interesse personale o dei propri assistiti in deroga alla disciplina generale (ad es. aliquote, detrazioni, fattispecie, condizioni, adempimenti propedeutici), sincerandosi che gli atti reperiti siano completi e definitivi, visto che, fino al 31 ottobre 2012, i Comuni potevano deliberare anche modificando o integrando propri precedenti atti;
- verificare che i dati su cui si calcola l’IMU siano corretti e non variati rispetto agli acconti (ad es.: nascita di figli o compimento del 26° anno ai fini della maggiorazione per l’abitazione principale, da ragguagliare ai mesi; variazioni catastali, acquisti o cessioni o altro ancora);
- per i fabbricati rurali ancora censiti al Catasto Terreni, monitorare la concessione di eventuali proroghe rispetto all’attuale scadenza del 30 novembre 2012, entro la quale occorre perfezionare l’accatastamento al Catasto Edilizio Urbano, avvalendosi di professionista abilitato e procedura DOCFA, adempimento dal quale deriva l’attribuzione della rendita da utilizzare per calcolare l’IMU dovuta per l’intero 2012, da versare in unica soluzione entro il 17 dicembre prossimo;
- ricordare che, ai fini IMU, sono tassabili varie situazioni che non lo erano per l’ICI: ad esempio, abitazioni principali e loro pertinenze, situazioni assimilate, terreni incolti e altro ancora;
- ricordarsi le limitazioni previste per le agevolazioni all’abitazione principale e alle sue pertinenze sotto l’aspetto numerico e catastale;
- verificare la sussistenza di cause di esclusione da IMU che, in qualche caso, ancora sussistono: ad es., fabbricati rurali strumentali in Comuni montani, terreni agricoli, anche se non coltivati, siti nei Comuni collinari o montani, immobili di enti non commerciali destinati in via esclusiva ad attività non commerciali;
- ricordare che, in linea generale, l’IMU richiede un doppio conteggio e un doppio versamento per ogni unità (particella o subalterno), in quanto allo Stato è riservato lo 0,38% mentre l’eventuale differenza spetta al Comune;
- ricordare anche che la predetta regola presenta svariate eccezioni (ad es., abitazioni principali e loro pertinenze, fabbricati rurali strumentali, ex alloggio coniugale assegnato a uno dei coniugi nei casi di separazione e assimilati, alloggi delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci a titolo di abitazione principale, alloggi assegnati da IACP e simili), spesso subordinate a specifiche delibere comunali (ad es., abitazioni di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in via permanente in istituti di ricovero o sanitari se non locate, abitazioni dei cittadini italiani residenti all’estero, sempre se non locate);
- non dimenticare che dal 1° dicembre 2012 sarà possibile utilizzare, in alternativa al modello F24, il bollettino postale (è attesa a giorni l’emanazione del decreto ministeriale istitutivo), che dovrebbe risultare di più comoda compilazione anche perché non richiede l’utilizzo dei codici tributo;
- rammentare che, per ciascun rigo del modello F24, occorre arrotondare gli importi da versare all’unità di euro inferiore (fino a 49 centesimi) o superiore (oltre 49 centesimi) e che i Comuni possono modificare l’importo di legge di 12 euro sotto il quale non devono essere effettuati versamenti e rimborsi.
Fonte: Eutekne

lunedì 19 novembre 2012

IMU 2012 : ravvedimento dell’acconto di giugno 2012

Nel caso di omesso o inesatto versamento dell’IMU, a condizione che non siano iniziate attività di accertamento o di verifica, è possibile ravvedersi entro determinati limiti temporali.
Nello specifico, l’art. 13 del DLgs. 472/1997 stabilisce che la sanzione è ridotta a:
- un decimo del minimo (ovvero un decimo del 30%, che risulta pari al 3%), nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione (ravvedimento breve). Dalla combinazione di questa disposizione e di quella recata dall’art. 13 comma 1 del DLgs. n. 471/1997 (recante il “ravvedimento sprint”), consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell’imposta con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione che dovrà essere versata sarà pari a un decimo di un quindicesimo del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- un ottavo del minimo (ovvero un ottavo del 30%, che risulta pari al 3,75%), se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore (ravvedimento lungo).
Con riferimento alla prima rata di giugno che doveva essere versata entro il 18 giugno 2012 (in quanto il 16 era sabato), è possibile ravvedersi come di seguito indicato:
- nei primi quattordici giorni successivi al 18 giugno 2012, ovvero dal 19 giugno 2012 al 2 luglio 2012 (“ravvedimento sprint”), versando le sanzioni ridotte dallo 0,2% al 2,8%;
- nel periodo compreso tra il quindicesimo (3 luglio 2012) e il trentesimo (18 luglio 2012) giorno successivo (ravvedimento breve), versando la sanzione ridotta del 3%;
- nel periodo che va dal 19 luglio 2012 al 18 giugno 2013 (ravvedimento lungo), versando la sanzione ridotta del 3,75%.
Quindi, in relazione al versamento della prima rata dell’IMU, chi non avesse versato in tutto o in parte l’importo dovuto ha tempo fino al prossimo 18 giugno per ravvedersi e ottenere così un significativo sconto della sanzione altrimenti applicabile, pari al 30% delle somme non versate.
Con riferimento alla seconda rata di settembre per l’abitazione principale e le relative pertinenze che doveva essere versata entro il 17 settembre 2012 (il 16 era domenica), da parte di coloro che hanno scelto per il pagamento in tre rate, è possibile ravvedersi:
- dal 18 settembre 2012 al 1° ottobre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 2 ottobre 2012 al 17 ottobre 2012 con il ravvedimento breve;
- dal 18 ottobre 2012 al 17 settembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Con riferimento al saldo che dovrà essere versato entro il 17 dicembre 2012 (il 16 è domenica), sarà possibile ravvedersi:
- dal 18 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 con il “ravvedimento sprint”;
- dal 1° gennaio 2013 al 16 gennaio 2013 con il ravvedimento breve;
- dal 17 gennaio 2013 al 17 dicembre 2013 con il ravvedimento lungo.
Si ricorda che il perfezionamento del ravvedimento implica il contestuale versamento, mediante modello F24, dell’imposta non versata alla scadenza, della sanzione ridotta nelle misure anzidette e degli interessi legali, pari al 2,5% su base annua, calcolati sull’ammontare dell’imposta per cui ci si ravvede.
Ad esempio, nel caso di omesso versamento al 17 settembre 2012 di 100 euro, il ravvedimento perfezionato alla data del 29 novembre 2012 (73 giorni di ritardo) implica, oltre al pagamento di una sanzione di 3,75 euro, anche il pagamento di interessi legali in misura pari a 0,5 euro (= 100 x 0,025 x 73 / 365).
Con la risoluzione del 12 aprile 2012 n. 35, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, “in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta”. In altre parole, sul modello F24, sanzioni e interessi non devono essere evidenziati a parte e si sommano, invece, in un unico rigo insieme all’IMU per cui ci si ravvede, utilizzando il codice tributo che le è proprio (i codici tributo dell’IMU sono stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 5 giugno 2012 n. 53).
Sul modello va però barrata l’apposita casella “Ravv.“, per esplicitare che il pagamento ha natura di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne

venerdì 16 novembre 2012

Associazioni 2012: con la circolare del 12.09.2012 n. 3656 del Ministero Sviluppo Economico le associazioni possono somministrare alimenti e bevande ai soci senza i requisiti professionali

Il Ministero dello Sviluppo economico con la circolare del 12.09.2012 n. 3656, esplicativa del D.lgs 6 agosto 2012 n. 147 (con il quale è stata modificata la normativa che ha introdotto anche in Italia la direttiva servizi), ha introdotto alcune novità in materia di prodotti alimentari.
Le principali novità riguardano il principio che l’obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali è richiesta solo nel caso di commercio al dettaglio dei prodotti alimentari e pertanto:
- la somministrazione o la vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico quali la mensa scolastica o la sede di un circolo per le quali il possesso dei requisiti professionali fino ad oggi richiesti, non è più necessario;
- il commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è anch’essa consentita senza il requisito professionale;
- l'apertura di un bar o di ristorante diviene possibile per coloro che, in seguito ad una condanna per i reati che inibiscono l’esercizio di tali attività, abbiano ottenuto la riabilitazione o siano trascorsi cinque anni da quando la pena è stata scontata.
- l’eliminazione dell’obbligo del possesso dei requisiti professionali in caso di vendita solo di prodotti non destinati all’alimentazione umana, ivi compresi i mangimi per animali, abbinata o meno alla vendita di prodotti non alimentari.
- l’eliminazione del divieto di esercizio congiunto dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio.
Più nel dettaglio la modifica apportata al comma 6 dell’art. 71, determina l’inapplicabilità di tutte quelle disposizioni del citato DPR n. 235 che richiamano l’obbligo del possesso dei requisiti professionali nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei circoli privati, sia nel caso di circoli aderenti che non e sia nel caso in cui i medesimi non rispondano alle caratteristiche degli artt. 111 e 111-bis del TUIR, nonché, infine, nel caso in cui l’attività in discorso sia affidata in gestione a terzi.
Con riferimento a tali attività, si evidenzia che la circolare ha chiarito che resta fermo, indistintamente per tutte le tipologie di associazioni e circoli, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato art. 71. L’articolo, infatti, dispone l’obbligatorietà del possesso di tali requisiti per tutti coloro che intendano esercitare l’attività di vendita e di somministrazione, senza fare alcuna distinzione tra le attività rivolte al pubblico e quelle riservate a determinate categorie di soggetti.
Infine, come già anticipato nel precedente numero di Infogaming diviene ammissibile l’utilizzo di un soggetto in qualità di preposto in possesso dei requisiti professionali anche in caso di impresa individuale. Ciò significa che è ammessa, ai fini dell’avvio dell’attività di vendita nel settore merceologico alimentare e/o di somministrazione di alimenti e bevande, la possibilità che il requisito professionale richiesto dalla disciplina possa essere posseduto dal soggetto preposto, in alternativa al titolare o al rappresentante legale.

giovedì 15 novembre 2012

Imprese agricole 2012: riduzione dei contributi ai fini inail fino al 20% e telematizzazione inps

L'INPS, nella Circolare n. 130 del 13 novembre 2012, comunica che, con effetto 1° gennaio 2008, la Legge n. 247/2007 ha previsto una riduzione in misura non superiore al venti per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, entro il limite annuo di venti milioni di euro.
Al riguardo l'Istituto chiarisce che la riduzione si applica esclusivamente:
- sulla percentuale di contribuzione versata all'INPS ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
- solo in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
Per ottenere l'applicazione del beneficio per l'anno 2012 le aziende in possesso dei requisiti richiesti (tra i quali non aver registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di riduzione) devono presentare richiesta di ammissione, con modalità telematica tramite l'apposita funzionalità presente nel sito www.inail.it. Le istanze devono essere presentate a partire dal 12 novembre e fino al 30 novembre.
Con Circolare n. 129 del 13 novembre 2012 l'INPS continua il processo di telematizzazione dei rapporti con l'utenza e in particolare nel settore agricolo, così come previsto dal DL n. 78/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010.
Nello specifico con la Circolare in esame l'Istituto rende noto che viene dato il via alla telematizzazione nel settore agricolo delle istanze relative a:
- riduzione sanzioni civili;
- compensazione;
- regolarizzazione;
- riemissione F24.
Fonte : seac

mercoledì 14 novembre 2012

Acconti imposte 2012: scelta tra storico e previsionale

Si avvicina il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti 2012 delle imposte sui redditi, dell’IRAP e di alcune imposte sostitutive e addizionali dei citati tributi (la scadenza è fissata al 30 novembre 2012 per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare).
In vista dell’adempimento, si ricorda la riduzione, dal 99% al 96%, della percentuale di computo dell’acconto IRPEF, applicabile anche ai fini del versamento dell’acconto della “cedolare secca” sulle locazioni (che si riduce quindi al 92%) e all’acconto dell’imposta sostitutiva dei nuovi “minimi” (che si riduce quindi al 96%).
Verificata poi la sussistenza dell’obbligo di versamento sulla base dei consueti importi indicati in dichiarazione (es. rigo RN33 pari o superiore a 52 euro, per il modello UNICO 2012 PF, e rigo RN17 pari o superiore a 21 euro, per il modello UNICO 2012 SC), occorre stabilire se utilizzare:
- il metodo c.d. storico, ossia basandosi sull’imposta dovuta per l’anno precedente (al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite), risultante dallo stesso modello UNICO 2012;
- il metodo c.d. previsionale, ossia facendo riferimento all’imposta che si presume dovuta per il periodo d’imposta in corso, sempre al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute subite.
In proposito, come ricordato dalla circ. Assonime 6 giugno 2008 n. 39 (§ 3), resta possibile adottare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi (IRPEF/IRES, da un lato, e IRAP, dall’altro). Così, ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP (o viceversa).
Ugualmente, il metodo storico e quello previsionale possono essere adoperati in maniera non uniforme (circ. Assonime 11 giugno 2012 n. 18, § 3.4), nel senso che, per esempio:
- in sede di versamento della prima rata, può essere adottato il metodo storico;
- in sede di versamento della seconda rata, può essere adottato il metodo previsionale.
Naturalmente, in questo caso, occorre che i versamenti in acconto risultino congrui rispetto ad almeno uno dei suddetti criteri (storico o previsionale).
Ad esempio, nell’ipotesi di adozione del criterio previsionale, l’acconto 2012 dovrà essere almeno pari al:
- 96% dell’IRPEF relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche (peraltro, ferma restando l’adeguatezza complessiva dell’acconto, tenuto conto che la riduzione della relativa percentuale produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, il corretto pagamento dell’eventuale prima rata va vagliato alla luce dell’ordinaria misura del 99%);
- 100% dell’IRES relativa ai redditi del 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali;
- 99% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le persone fisiche e le società di persone;
- 100% dell’IRAP relativa al 2012, da dichiarare nel 2013, per le società di capitali e gli enti (commerciali e non).
Se adotta il metodo storico, il contribuente deve verificare che non sussistano obblighi di ricalcolo delle imposte relative al 2011, sulle quali commisurare gli acconti dovuti per il 2012, imposti da specifiche disposizioni di legge.
Come già evidenziato su queste colonne in occasione del versamento della prima rata, si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:
- il nuovo regime impositivo per i beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore;
- la fruizione, nel 2011, delle agevolazioni fiscali per le reti di imprese e della deduzione forfetaria dal reddito d’impresa per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante;
- l’aumento dell’aliquota IRES al 38% per le società non operative e l’estensione della relativa disciplina alle società in perdita sistematica;
- l’aumento della quota minima imponibile degli utili netti delle cooperative a mutualità prevalente e la tassazione del 10% degli utili netti destinati a riserva minima obbligatoria per la generalità delle cooperative;
- l’inasprimento del regime di tassazione degli immobili di interesse storico o artistico e l’inapplicabilità dell’esclusione dalla formazione dell’imponibile IRPEF o IRES del reddito degli immobili locati oggetto di sospensione degli sfratti.
Fonte: Eutekne

martedì 13 novembre 2012

Schede carburanti 2012: con la Circolare 42/2012 l’utilizzo è in alternativa ai pagamenti elettronici

Con Circolare 9 novembre 2012, n. 42, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i titolari di partita IVA sono esonerati dall'obbligo di tenuta della scheda carburante se utilizzano per l'acquisto esclusivamente carte di credito, di debito o prepagate. La scheda carburante è invece imprescindibile per chi paga anche, o solo, in contanti.
Perché sia garantita la detrazione dell'IVA e la deducibilità dei costi, il mezzo elettronico di pagamento deve essere:
• rilasciato da un operatore finanziario residente o con stabile organizzazione in Italia soggetto all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria;
• intestato al soggetto che esercita l'attività economica.

lunedì 12 novembre 2012

Equitalia cancella d'ufficio le ipoteche per somme inferiori agli 8 mila euro

Con Direttiva interna, Equitalia ha previsto l'annullamento delle ipoteche iscritte per debiti tributari e previdenziali di importo inferiore agli 8.000 euro, anche nel caso in cui non vi sia una esplicita istanza del contribuente.
Per l'annullamento d'ufficio, il documento prevede un ordine prestabilito da seguire: in prima battuta verranno cancellate le ipoteche che gravano sui debitori per i quali è già stata avviata la procedura cautelare od esecutiva, sarà poi il turno di coloro che sono debitori di somme superiori ai 20.000 euro.
In ogni caso, nonostante la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, l'azione esecutiva proseguirà con altri strumenti come, ad esempio, il fermo amministrativo od il pignoramento.
Fonte: seac

venerdì 9 novembre 2012

Modello EAS 2012: «tardivo» entro il 31 dicembre 2012

È sanabile entro il 31 dicembre 2012 l’omessa (o tardiva) comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR 633/72 per gli enti associativi, da presentare entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente.
La circolare n. 38/2012 ha, infatti, precisato che in sede di prima applicazione della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1 del DL 16/2012 convertito, il termine per presentare il modello EAS è fissato al 31 dicembre.
Con riferimento alla remissione in bonis, si ricorda che l’articolo 2 comma 1 del DL 16/2012 ha introdotto la possibilità di fruire dei benefici fiscali e dei regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Al fine di accedere al “ravvedimento” dell’omessa comunicazione è necessario che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla normativa di riferimento per accedere al beneficio; tali requisiti devono essere posseduti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 38/2012, alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione. La violazione non deve, però, essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
La citata disposizione riguarda, secondo quanto precisato dalla Relazione illustrativa, anche il regime fiscale di favore subordinato alla presentazione del modello “EAS”.
Pertanto, i contribuenti, in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato all’invio del modello “EAS” nei termini previsti, possono evitare la decadenza dal regime speciale presentando, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, la relativa comunicazione.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 28 settembre 2012 n. 38, ha chiarito che, con la locuzione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”, deve intendersi la prima dichiarazione il cui termine scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione, non avendo rilievo il periodo di “tolleranza” di 90 giorni previsto dall’articolo 2 comma 7 del DPR 322/98 (si veda “Ravvedimento per omesse comunicazioni possibile fino al 31 dicembre” del 29 settembre).
La citata circolare precisa altresì che, in sede di prima applicazione della norma, in considerazione dell’incertezza interpretativa in merito all’individuazione del dies ad quem entro il quale sanare l’adempimento omesso, il termine è fissato al 31 dicembre 2012.
Pertanto, con riferimento al modello “EAS”, considerando un ente costituitosi a gennaio 2012, per il quale non sia stato inviato il modello “EAS” entro il termine dei 60 giorni, lo stesso potrà fruire dei benefici fiscali presentando la comunicazione entro il 31 dicembre 2012, non essendo rilevante in sede di prima applicazione il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione (1° ottobre 2012).
A regime, invece, al fine di beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, gli enti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine dei 60 giorni dalla costituzione potranno comunque usufruire dei benefici fiscali inviando il modello “EAS” entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione. In altri termini, gli enti che si costituiscono nel 2013 potranno inviare il modello “EAS”:
- entro 60 giorni dalla costituzione;
- ovvero, qualora non sia stato rispettato il suddetto termine, entro il 30 settembre 2013, con il versamento della relativa sanzione (ferme restando le altre condizioni previste per fruire della remissione in bonis).
Si ricorda infine che, contestualmente alla presentazione “tardiva” del modello EAS, occorre versare la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’articolo 11 comma 1 del DLgs. 471/97.
La sanzione deve essere versata tramite il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 indicando il codice tributo “8114” (istituito dalla risoluzione Agenzia delle Entrate 11 maggio 2012 n. 46), ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 38/2012 (paragrafo 1.2), ha altresì precisato che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per il riconoscimento dei benefici concessi dalla norma.

giovedì 8 novembre 2012

Dichiarazione IMU 2012: prorogata al il 4 febbraio 2013

Semaforo verde anche per la presentazione della prima dichiarazione IMU, prevista entro il nuovo termine del 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3. La nuova scadenza deriva dalla combinazione della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 30 ottobre 2012, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato il modello e le istruzioni per la sua compilazione, con il maxi-emendamento presentato in sede di conversione del DL n. 174/2012 (“decreto enti locali”).
Il decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 258 del 5 novembre 2012 e il maxi-emendamento ha previsto l’applicazione del rispetto del termine di 90 giorni decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di tale decreto. La novella, se così sarà, dà valore alla previsione del comma 2 dell’art. 3 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), in forza della quale “in ogni caso” le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno “dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti”. Concedendo ai contribuenti interessati, quindi, maggiore respiro. Come si ricorderà, infatti, secondo la versione originaria dell’art. 13, comma 12-ter, del DL n. 201/2011 (convertito dalla L. n. 214/2011), i soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
La stessa norma, oltre a questa regola generale, aveva stabilito anche che, per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione dovesse essere presentata entro il 1° ottobre 2012 (essendo domenica il 30 settembre). L’art. 9, comma 3, lettera b), del citato DL n. 174/2012, nel modificare quest’ultima scadenza, ha fissato al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. Ora però, con il suddetto maxi-emendamento, la nuova scadenza è il 4 febbraio 2013, essendo domenica il giorno 3, cioè 90 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DM 30 ottobre 2012, avvenuta il 5 novembre 2012.
Tornando ai casi per i quali è previsto l’obbligo dichiarativo, le istruzioni ministeriali al paragrafo 1.6 hanno illustrato una fattispecie davvero singolare che, come tale, merita di essere rimarcata. Tale fattispecie è correlata alla mancata conferma dell’applicazione dell’art. 4, comma 1, primo periodo, del DLgs. n. 504/1992, in virtù del quale l’ICI è liquidata, accertata e riscossa da ciascun Comune per gli immobili la cui superficie “insiste interamente o prevalentemente” sul territorio del Comune stesso (cfr. R.M. n. 53/E del 9 aprile 1996).
Procediamo con ordine. La dichiarazione ha effetto anche per le annualità successive, a condizione che non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un differente ammontare dell’IMU dovuta. Tuttavia, per espressa disposizione dello stesso comma 12-ter dell’art. 13 del DL n. 201/2011 (decreto Monti), restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili, cioè qualora i dati ed elementi rilevanti per la determinazione dell’IMU siano rimasti invariati rispetto a quelli indicati nella dichiarazione ICI. In buona sostanza, la dichiarazione IMU deve essere presentata nei casi in cui l’immobile è oggetto di riduzione o il Comune competente non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Le istruzioni ricordano, poi, che la dichiarazione, che va inoltrata al Comune sul cui territorio sono ubicati gli immobili, deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale. Se gli immobili si trovano in più Comuni, il contribuente deve compilare tante dichiarazioni quanti sono i Comuni competenti (soggetti attivi). Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU va presentata a ciascun Comune. Ma non è tutto. In caso di abitazione principale situata sul territorio di due Comuni, il soggetto passivo deve corrispondere l’imposta ai due Comuni in proporzione alla superficie sul cui territorio insiste l’abitazione, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ogni Comune per tale abitazione (nonostante la stessa abbia una rendita catastale unitaria e inscindibile).
Inoltre, proseguono le istruzioni, tale soggetto passivo è tenuto a presentare la dichiarazione IMU al Comune nel quale non ha la residenza anagrafica, specificando nelle “Annotazioni” del modello che si tratta di “Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di Comuni diversi”. Si tratta di una norma contemplata nella disciplina dell’IMU che, secondo gli estensori, è il fiore all’occhiello del “Federalismo Fiscale Municipale”. Chiare le complicazioni per gli immobili il cui valore imponibile è ottenuto sulla base del criterio contabile (cfr. DM 5 aprile 2012), stante l’inscindibilità dei costi di acquisizione e incrementativi che vanno a confluire nel valore contabilmente determinato.
Fonte: Eutekne - Autore Antonio Piccolo

mercoledì 7 novembre 2012

Pagamento professionisti: dal 1 gennaio 2014 pagamenti con bancomat e carte di credito

A partire dal 1 gennaio 2014, i professionisti saranno tenuti ad accettare i pagamenti effettuati dai propri clienti anche con il bancomat e le carte di debito. A stabilirlo è l’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 194 della Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012, n. 245.
Il comma richiamato letteralmente dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”.
La volontà di coinvolgere anche i professionisti iscritti ad Albi, solo velata nel primo passaggio normativo, è resa palese dall’inciso finale, che fa salve le disposizioni del DLgs. 231/2007, in materia di obblighi antiriciclaggio, che ha come destinatari, tra gli altri, anche dottori commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro.
La decorrenza della disposizione è differita di oltre 14 mesi. Nel frattempo, dovranno intervenire uno o più decreti del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, volti a disciplinare gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini di attuazione della disposizione stessa, anche avendo riguardo ai singoli soggetti interessati. Con i medesimi decreti potrà essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili (cfr. l’art. 15 comma 5 del DL n. 179/2012).
Un primo appunto che si può muovere alla nuova norma, a prescindere dalla legittima finalità di disincentivare l’utilizzo del contante e di combattere l’evasione fiscale, attiene all’effettiva utilità per il cliente. Al di là degli importi minimi che saranno eventualmente fissati nei provvedimenti attuativi, infatti, occorre ricordare che le carte di debito presentano, nella stragrande maggioranza dei casi, limiti di utilizzo, sia giornalieri che mensili, di non poco conto; circostanza che potrebbe delimitarne l’utilizzo alle sole prestazioni professionali di valore economico relativamente contenuto. Un discorso parzialmente similare, stante i più elevati importi fissati per i limiti di utilizzo, è da fare anche con riguardo alle carte di credito; a tali fini, peraltro, appare necessario che i decreti attuativi ne consentano l’impiego, dal momento che l’attuale riferimento testuale dell’art. 15 comma 4 del DL n. 179/2012 è alle sole carte di debito.
Non poche perplessità, inoltre, desta l’estrema generalità della previsione normativa (“prestazione di servizi, anche professionali”), alla quale non sembra si possa porre rimedio in sede di provvedimenti attuativi, incaricati di disciplinare, oltre ad eventuali importi minimi, esclusivamente “le modalità e i termini” di attuazione della disposizione. In tal modo, però, non si tiene affatto conto delle più recenti evoluzioni (o, probabilmente, sarebbe più corretto dire involuzioni) del mondo delle libere professioni. Si pensi, ad esempio, all’ampia schiera dei professionisti monocommittenti, le cui uniche fatture, nel corso dell’anno, sono quelle emesse in favore dello studio professionale nel quale prestano la loro attività e saldate tramite bonifico bancario. In tal caso, l’obbligo di attrezzarsi di un POS (Point Of Sale) per consentire i pagamenti tramite carte di debito appare alquanto irragionevole.
Allo stesso modo, appare irragionevole l’obbligo per quei professionisti che, in considerazione dell’attività svolta, già vengono pagati solo con mezzi tracciati (si pensi a chi svolge soltanto attività di sindaco di società ovvero attività giudiziaria)
La norma, infine, è dotata di un chiaro tenore prescrittivo (“sono tenuti”), ma risulta priva di una specifica sanzione; nonché, almeno per il momento, di obblighi di comunicazione di qualsiasi tipo ai rispettivi Ordini professionali (come si era previsto in relazione all’obbligo di dotarsi di PEC).
Non è chiaro, quindi, che cosa possa accadere, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso in cui un qualsiasi cliente sentirà opporsi un rifiuto alla richiesta formulata alla segretaria dello studio di pagare tramite bancomat. Appare difficile anche ricondurre simile violazione a un qualsiasi obbligo deontologico. In tal caso, peraltro, sarebbe necessaria una segnalazione all’Ordine, che dovrebbe avviare il relativo procedimento disciplinare.
Ma quali sono le conseguenze di questa disposizione per i soggetti, direttamente o indirettamente, interessati dalla norma?
Per le banche. E’ facile prevedere l’aumento delle commissioni per le banche, dal momento che per ogni pagamento effettuato con carta di credito e con bancomat scatta l’obolo telematico e quindi più introiti nelle casse delle banche.
Per i professionisti. Scatta l’obbligo di dotarsi di strumenti POS (point of sales, i dispositivi elettronici che permettono di accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito) che comporta costi aggiuntivi (canoni di manutenzione, commissioni, etc) e riduzioni dei margini di profitto in un periodo di profonda difficoltà di tutte le professioni.
Per i clienti: l’esigenza di abbattere l’evasione fiscale, per quanto comprensibile, limita la libertà dei consumatori che vedono minata la loro privacy dal momento che la tracciabilità delle operazioni effettuate rende possibile spiare ogni acquisto, seguire i movimenti sul territorio, capire i gusti delle persone e, per le aziende che si occupano di marketing e pubblicità, studiare le preferenze dei consumatori.
In conclusione, professionisti e consulenti dovranno dotarsi di macchinetta POS collegata al servizio bancomat della banca per accettare i pagamenti delle prestazioni professionali eseguite per i clienti dello studio.
Fonte: Eutekne

martedì 6 novembre 2012

Dichiarazione IMU: prevista un'ulteriore proroga confermata però la scadenza del pagamento di dicembre

In Commissione Bilancio è stato approvato un emendamento il quale avrebbe l'effetto di prorogare ulteriormente il termine per la presentazione della dichiarazione IMU.
In particolare, sul Bollettino parlamentare sarebbe riportata la seguente modifica "le parole: '30 novembre' sono sostituite dalle seguenti: 'entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni".
Intanto comunque sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento Finanze il Decreto 30 ottobre 2012 di approvazione della dichiarazione IMU, il modello e le istruzioni.
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la scadenza dei termini di presentazione è confermata al 30 novembre 2012, come previsto dall'art. 9, comma 3, lett. b), D.L. n. 174/2012). "Per garantire, in ogni caso, al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione si precisa che, se l'obbligo dichiarativo è sorto, ad esempio, il 31 ottobre, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29 gennaio 2013".
Il 29 ottobre 2012 il Ministro dell'Economia ha dichiarato che il termine per il saldo dell'IMU, fissato per il 17 dicembre, non subirà proroghe, nonostante le probabili problematiche tecniche a cui dovranno far fronte contribuenti e CAF.
In particolare, il titolare del dicastero dell'Economia ha affermato che "non è possibile spostare la scadenza, altrimenti si mettono a rischio gli obiettivi di deficit".

lunedì 5 novembre 2012

Comunicazione minusvalenze di importo superiore a € 50.000 per il 2011: invio entro il 15 novembre 2012

Si approssima la scadenza per la presentazione alle Direzioni Regionali delle Entrate della comunicazione delle minusvalenze di importo superiore a 50.000 euro prevista dell’art. 5-quinquies, comma 3, del DL 203/2005. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, infatti, la comunicazione delle minusvalenze realizzate nel 2011 deve essere presentata entro il 15 novembre 2012, quarantacinquesimo giorno successivo al 1° ottobre, data di scadenza per la presentazione del modello UNICO 2012.
L’obbligo di comunicazione riguarda sia le componenti negative relative a partecipazioni immobilizzate (minusvalenze), sia le componenti negative relative a partecipazioni iscritte tra l’attivo circolante (altre differenze negative); in entrambi i casi, rilevano le sole minusvalenze e perdite riferibili a partecipazioni quotate nei mercati regolamentati. Le componenti negative da comunicare non sono solo quelle derivanti dalla cessione delle partecipazioni, ma anche quelle che derivano da operazioni quali la permuta o il conferimento, l’assegnazione ai soci e gli altri atti di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, nonché il fallimento o la liquidazione della società partecipata.
I dati essenziali della comunicazione si rinvengono dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2007. Va sul punto ricordato come, benché tra questi vi siano i dati identificativi della controparte, il documento si considera valido a tutti gli effetti se questi non vengono indicati in quanto la controparte non è materialmente conoscibile (come avviene, del resto, per le cessioni effettuate sul mercato borsistico); in questo senso si è espressa, tra l’altro, la circolare Assonime n. 34 del 5 giugno 2007.
La comunicazione è redatta in carta libera, non essendo mai stata approvata una modulistica specifica, ed è presentata mediante consegna diretta, ovvero spedizione mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
La comunicazione delle minusvalenze può beneficiare del più favorevole sistema sanzionatorio introdotto con il DL 16/2012; non sussiste, infatti, più la c.d. “sanzione impropria” che era originariamente prevista per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione, rappresentata dall’indeducibilità delle minusvalenze o delle differenze negative; nell’attuale contesto normativo, ad eventuali inadempimenti fa seguito la sanzione amministrativa prevista dal nuovo art. 11, comma 4-bis, del DLgs. 471/97, pari al 10% delle minusvalenze non comunicate, o comunicate in modo irregolare, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro.
Eventuali irregolarità possono essere sanate con il ravvedimento (soluzione a suo tempo negata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella risposta resa il 14 novembre 2007 all’interrogazione parlamentare n. 5-01757), sempre che non siano nel frattempo iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione; si tratta, come rilevato dalla circolare Assonime n. 14 del 28 maggio 2012, di un’opzione applicabile anche alle violazioni pregresse, che consente di regolarizzare anche le eventuali omissioni commesse nel 2011 relativamente al periodo d’imposta 2010, salvo che il provvedimento di irrogazione delle sanzioni sia divenuto definitivo (a causa della mancata impugnazione, ovvero di sentenza passata in giudicato).
Per beneficiare del ravvedimento occorre, in linea generale:
- presentare la comunicazione a suo tempo omessa, o presentata con errori od omissioni;
- versare la sanzione ridotta ad un ottavo del minimo (62,50 euro).
Quanto ai termini per il ravvedimento, l’art. 13, comma 1, lett. b) del DLgs. 472/97 prevede che esso si perfezioni “entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore”. Se si ritiene che la regolarizzazione debba avvenire entro l’anno (soluzione adottata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 2/2011 per la comunicazione delle operazioni effettuate con le controparti localizzate nei paradisi fiscali di cui all’art. 1 del DL 40/2010), il termine per il ravvedimento delle omissioni o delle irregolarità relative alla comunicazione delle minusvalenze superiori a 50.000 euro realizzate nel 2010 dovrebbe avvenire entro il 14 novembre 2012 (un anno dalla scadenza “fissa” del 14 novembre 2011 prevista per tutte le comunicazioni del 2010).
Appare invece evidente che, se si dovesse individuare il termine per il ravvedimento con quello previsto per la presentazione della dichiarazione successiva, tutte le violazioni relative al 2010 non sarebbero al momento più regolarizzabili, in quanto relativo termine sarebbe scaduto il 1° ottobre 2012 (termine per la presentazione di UNICO 2012).
Fonte: Eutekne - Autore: Gianluca Odetto

venerdì 2 novembre 2012

Black List : scadenza 31/10/2012

Con il D.L. n. 40/2010 – “Decreto incentivi” – è stato introdotto l’obbligo per tutti i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni e gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi effettuate con operatori residenti nei paesi “Black List”, stabilendo che tale Comunicazione debba essere presentata con periodicità mensile o trimestrale a seconda del volume degli scambi e a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1.07.2010.
L’obbligo del monitoraggio riguarda le operazioni effettuate con soggetti residenti nei Paesi “Black List” di cui ai DDMM 4.05.1999, 21.11.2001 e 23.01.2002 ricomprendendo le modifiche effettuate il 5.08.2010.
La circolare 53/E del 21 ottobre scorso afferma che non rilevano i limiti soggettivi e oggettivi espressamente previsti dagli artt.2 e 3 del D.M. 21.11.2001.
Soggetti interessati
Sono obbligati alla trasmissione tutti i soggetti passivi IVA italiani che effettuano operazioni con soggetti passivi che hanno sede, domicilio o residenza in uno dei Paesi “Black List”.
Per soggetto passivo ai fini IVA viene identificato qualunque soggetto che opera nell’esercizio di impresa o professione, così come stabilito dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 633/72; pertanto risultano obbligati anche gli enti non commerciali, qualora essi agiscano nell’esercizio di attività commerciali o agricole, con esclusione delle operazioni effettuate da tali organismi nell’ambito della loro attività istituzionale, ovvero che svolgono solo attività istituzionali ma risultano identificati ai fini IVA in quanto hanno superato la soglia di acquisti intracomunitari (Euro 10.000).
Si considerano esonerati dall’obbligo i soggetti che si avvalgono del regime dei Contribuenti minimi e delle Nuove iniziative produttive.
Operazioni oggetto di comunicazione
L’art.1 del D.L. 40/2010 stabilisce che la Comunicazione deve essere presentata relativamente alle seguenti operazioni IVA attive/passive di importo superiore a Euro 500,00 (D.L. 16/2012 – art.8) e cioè:
• cessioni di beni, acquisti e prestazioni di servizi effettuati da e verso soggetti UE;
• importazioni ed esportazioni di beni;
• prestazioni di servizi rese verso soggetti extra-UE e fornite da soggetti extra-UE;
• prestazioni di servizi rese da un solo
• soggetto passivo IVA nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nel territorio extra-UE che, ai sensi degli artt. 7-ter, 7-quater, 7-quinquies e 7-sexies del D.P.R. 633/72 non assumono rilevanza nel territorio dello Stato;
• prestazioni di servizi acquistate presso operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in un Paese “Black List”, prive del requisito della territorialità;
• operazioni realizzate da un soggetto passivo IVA verso un rappresentante fiscale di un operatore economico stabilito in un Paese a regime fiscale privilegiato se è nominato in un Paese non “Black List” (Circolare 53E del 21.10.2010).
Non devono essere segnalate le operazioni effettuate con committenti privati.
Periodicità e termini di presentazione
• Trimestrale, per i soggetti che negli ultimi quattro trimestri e per ciascuna categoria di operazioni (beni o servizi) non hanno superato il limite trimestrale di Euro 50.000,00;
• Mensile, per tutti gli altri soggetti.
I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri presentano la comunicazione trimestralmente, sempre a condizione che il limite di Euro 50.000,00 non venga superato nel trimestre in corso o in quelli precedenti.
La comunicazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo considerato (mese o trimestre).
I soggetti che superano il limite di Euro 50.000,00 nel corso di un trimestre dovranno provvedere alla presentazione della comunicazione con periodicità mensile, a decorrere dal mese successivo a quello di riferimento.
I soggetti trimestrali possono optare per la presentazione mensile della Comunicazione; l’opzione è vincolante per l’intero anno.
Come disposto dall’art.4 del D.L. n. 40/2010, nella Comunicazione vanno indicati i seguenti dati:
• codice fiscale e partita IVA del soggetto tenuto alla comunicazione;
• codice fiscale estero attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l’operazione;
• dati anagrafici del soggetto estero persona fisica o giuridica;
• periodo di riferimento della comunicazione;
• importo complessivo delle operazioni attive o passive effettuate, distinguendo tra operazioni imponibili, non imponibili e non soggette ad IVA, al netto delle note di variazione.
Tali informazioni devono essere riportate distintamente per ogni controparte con cui le operazioni sono poste in essere.
L’art.2 del D.M. 5.8.2010 ha escluso dalla Comunicazione i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni esenti a condizione che abbiano optato per la dispensa dagli adempimenti art.36-bis del D.P.R. 633/72 (inibizione totale della detrazione dell’imposta sugli acquisti).
Nella Comunicazione devono essere riportate le operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo di riferimento.
Sanzioni
In caso di omissione della dichiarazione, incompletezza della stessa e/o comunicazione di dati non veritieri è prevista l’applicazione della sanzione da un minimo di Euro 516,00 a un massimo di Euro 4.130,00.
Entro il 31 gennaio dell’anno d’imposta successivo è possibile inviare dichiarazioni integrative senza l’applicazione di sanzioni.
Fonte: Centro Studi CGN