giovedì 30 gennaio 2014

Locazioni 2014: nuovi codici tributo da indicare nel Mod. F24

Con Risoluzione 24 gennaio 2014, n. 14, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i nuovi codici tributo da indicare nel Mod. F24 per assolvere gli adempimenti tributari legati alla registrazione dei contratti d'affitto dei beni immobili.
In particolare, i nuovi codici, da "1500" a "1510", potranno essere utilizzati per il versamento di:
- imposta di registro;
- imposta di bollo;
- tributi speciali e compensi;
- somme dovute a titolo di ravvedimento per tardiva prima registrazione.
Al fine di identificare l'altro contraente della locazione, è stato istituito il codice "63" denominato "Controparte".
Infine, sono stati approvati anche i codici tributi da "A135" ad "A138" per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli uffici.
Fonte: Seac

martedì 28 gennaio 2014

Pubblicità online 2014: dal 1 gennaio 2014 obbligo di pagamento con bonifico

Come ogni anno la Legge di stabilità interviene su più campi e quest’anno, come noto, i servizi di pubblicità online e ausiliari non sono rimasti esenti da modifiche.
Oltre alla più nota “web-tax”, oggetto di proroga al 1° luglio 2014, è stato previsto che l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario.
È tuttavia consentito il ricorso ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Si demanda inoltre ad apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, la fissazione delle modalità di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli.
Si preannuncia quindi una stagione “difficile” per questo settore di attività: analizziamo le singole disposizioni più da vicino.
In primo luogo, come abbiamo già detto, occorre rilevare che dal 1° gennaio di quest’anno sarà necessario ricorrere a strumenti tracciabili per il pagamento dei servizi di pubblicità on-line e servizi ausiliari.
Ma quando si può parlare di pubblicità on-line e servizi ausiliari?
È sempre nella Legge di stabilità 2014 che possiamo trovare alcuni importanti spunti.
Al comma 33, infatti, si parla di:
- acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi;
- spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili.
Qualora si proceda al loro acquisto sarà necessario ricorrere sempre a strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario o postale (dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario), nonché altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
Occorre tuttavia prestare molta attenzione all’inciso “idonei a veicolare la partita IVA del beneficiario”.
Tale precisazione, infatti, restringe di molto il campo, con riguardo agli strumenti di pagamento utilizzabili: il fatto che sia necessario indicare i dati del beneficiario, infatti, impedisce il ricorso a tutti gli strumenti di pagamento tracciabili, come l’assegno trasferibile.
Inoltre, tale richiesta mal si concilia con la proroga accordata al 1° luglio 2014 affinché gli operatori che intendono acquisire servizi di pubblicità online, ovvero spazi pubblicitari sul web o siti sponsorizzati si dotino di una partita Iva italiana.

venerdì 24 gennaio 2014

MINI IMU E TARES 2014: ultimi chiarimenti del MEF con la pubblicazione delle Faq del 20 gennaio 2014

In data 20 gennaio 2014 sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze delle risposte su alcune domande frequenti in tema di mini IMU e maggiorazione TARES in scadenza il 24 gennaio 2014.
In particolare, in tema di mini IMU è stato precisato che:
- in relazione ai versamenti minimi, valgono le regole ordinarie, ossia quanto previsto dall'art. 25, Legge n. 289/2002 che prevede l'importo minimo di euro 12 o il diverso importo deliberato dal comune;
- l'importo minimo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento;
- a seguito delle modifiche previste dalla Legge di Stabilità 2014, non esiste più per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di euro 12 per i versamenti spontanei.
In relazione alla TARES, è stato chiarito che se al contribuente non vengono recapitati dal comune in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per il versamento della maggiorazione TARES, questo non incorrerà in sanzioni, pur se il versamento sarà effettuato ovviamente in ritardo.
Fonte: Seac

martedì 21 gennaio 2014

SEPA (Single Euro Payments Area - Area unica dei pagamenti in euro): dal 1 febbraio 2014 obbligatorio l’uso del bonifico SEPA in sostituzione del bonifico ordinario

Dal 1° febbraio 2014 sarà obbligatorio utilizzare il “SEPA Credit Transfer” (o bonifico SEPA) e il “SEPA Direct Debit” (o addebito diretto SEPA) in sostituzione del bonifico e dell’addebito diretto nazionali. L’obbligo è funzionale alla realizzazione della SEPA, sistema che consente ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti in euro senza più alcuna differenza tra pagamenti nazionali ed europei e in base a quanto previsto da un Regolamento dell’Unione europea (il Regolamento n. 260 del 2012).
In assenza dei necessari adeguamenti, le banche potrebbero non essere più in grado, dopo il 31 gennaio 2014, di eseguire regolarmente le disposizioni di pagamento e di incasso. Pertanto è necessario che le imprese si rivolgano per tempo alla propria banca di riferimento che potrà fornire tutte le informazioni necessarie.
Maggiori dettagli sono disponibili sui siti http://www.bancaditalia.it e http://www.sepaitalia.eu dove sono pubblicate apposite brochure informative.

giovedì 16 gennaio 2014

Equitalia 2014: sanatoria per le cartelle con la legge di stabilità 2014

Il 2014 si apre con una novità sul fronte della riscossione. Si tratta della mini sanatoria delle cartelle introdotta con la legge di Stabilità (Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Soggetti interessati
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da Uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi di mora (art. 30 D.P.R. n. 602/73) e per ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 D.P.R. n. 602/73). Restano dovuti l'aggio di riscossione e le eventuali spese per procedure esecutive o cautelari attivate dall'agente.
La sanatoria
La definizione si perfeziona con il versamento, in un’unica soluzione, delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014.
A seguito del pagamento, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo e trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge. Ciò consentirà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.
Sospensione della riscossione fino al 15/03/2014
Per consentire l’adesione alla sanatoria e la registrazione dei pagamenti, la riscossione dei carichi resterà sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi anche i termini di prescrizione. Ciò vuol dire che con riguardo agli importi suscettibili di sanatoria, non saranno disposte né misure cautelari né azioni esecutive e, laddove queste ultime fossero già state intraprese, le stesse resteranno in “stand by” in attesa dell’eventuale adesione del debitore con il conseguente discarico degli importi. La sospensione generalizzata della riscossione avrà anche un effetto dilatorio per chi intende impugnare gli atti di riscossione potenzialmente sanabili, posto che i termini di prescrizione per il ricorso sono sospesi fino alla metà di marzo.
Sanabili i ruoli in carico fino al 31 ottobre 2013
I soggetti interessati alla sanatoria possono rivolgersi al concessionario della riscossione competente, prendendo visione degli importi iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti esecutivi affidati in riscossione. L’esame dell’estratto di ruolo consentirà la verifica dei requisiti di legge per aderire alla definizione agevolata, essendo suscettibili di sanatoria i soli importi inclusi in ruoli o in accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione sino al 31 ottobre 2013. Nel caso in cui l’estratto di ruolo nulla dica circa la data di presa in carico delle somme, occorrerà rivolgersi direttamente a un funzionario incaricato.
Interessi sanati
Una volta che si ha certezza dei carichi suscettibili di sanatoria, non resta che calcolare l’importo da corrispondere, in un’unica soluzione, entro la fine di febbraio 2014 considerato che per la definizione agevolata non sono da corrispondere né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo né di mora (artt. 20 e 30 D.P.R. n. 602/73). Per legge, infatti, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, oppure quello residuo, oltre alle somme dovute a titolo di remunerazione ex art. 17 D.Lgs. n. 112/99.
Laddove s’intendono definire in via agevolata debiti oggetto di rateazione, è bene che sia lo stesso agente della riscossione a indicare quali sono le componenti residue in termini di interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo che potranno essere sgravati nel caso di adesione. Per le rateazioni in corso è altresì necessario procedere alla depurazione degli interessi di dilazione, poiché essi a seguito dell’adesione - con il pagamento in un’unica soluzione - non saranno più dovuti.
Modalità di pagamento
Ai fini del perfezionamento del condono, l’articolo 1 commi 618 – 624 della Legge 147/13 non specifica con quali modalità dovrà essere compiuto il pagamento. La norma non fa nemmeno menzione di futuri provvedimenti che dovranno indicare le modalità stesse. Pare proprio che il debitore dovrà eseguire il pagamento direttamente al concessionario della riscossione competente che avrà poi il compito di trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine di legge (28 febbraio 2014). Ciò permetterà agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate dal concessionario. Entro il 30 giugno 2014, invece, gli agenti della riscossione dovranno informare, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno eseguito il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito. È importante infine ricordare che fino al 15 marzo 2014 rimarranno sospesi la riscossione dei carichi definibili e i termini di prescrizione, per consentire l’adesione e la registrazione dei pagamenti.

mercoledì 15 gennaio 2014

Mini-IMU 2014: i chiarimenti del Ministero del 13/01/2014

Il Ministero con comunicato del 13/01/2014 fa luce sui dubbi ancora in essere legati alla mini-imposta imu.
Il Ministero pertanto chiarisce che per il versamento della Mini IMU vanno utilizzati gli stessi codici usati negli anni 2012 e 2013 per il versamento dell’imposta, a seconda della tipologia di immobile.
Inoltre il comunicato specifica che per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l’art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l’importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.
Il modello F24 va compilato indicando nelle:
- caselle acconto/saldo: il flag relativo al saldo;
- casella rateazione – va indicato il valore “0101” per i pagamenti eseguiti con il codice tributo 3912 (abitazione principale). Per gli altri pagamenti, il campo non deve essere compilato;
- casella detrazione: va compilata indicando l’importo effettivo della detrazione 2013, che può essere stata aumentata dal comune, compresa la maggiorazione;
- casella numero immobili: va compilata regolarmente.
L’importo minimo deve intendersi riferito all’imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.
In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, l’importo che va preso a riferimento non è pari a € 16,53 previsto dall’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999, perché tale disposizione è stata superata dal D. L. n. 16 del 2012 e nemmeno la modifica operata dall’art. 1, comma 736, della legge di stabilità per l’anno 2014 ha l’effetto di far “rivivere” la disposizione superata.
Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal D. L. n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva, fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei.
Per gli Immobili appartenenti a personale in servizio alle forze armate, ecc. non è stato richiesto il versamento della sola seconda rata IMU, ma solo della prima. È dunque necessario effettuare un conteggio particolare.
Per il personale appartenente alle forze armate e agli altri soggetti di cui all’art. 2, comma 5, del D. L. n. 102 del 2013, il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata dovuta e versata sulla base del 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata non dovuta, poiché a partire dal 1° luglio 2013 tali immobili sono stati equiparati all’abitazione principale;
- l’eventuale Mini IMU deve essere calcolata solo sulla differenza tra l’IMU calcolata con aliquote e detrazione 2013 rapportata al semestre luglio - dicembre 2013 e l’IMU calcolata con aliquote e detrazione di base, corrispondente allo stesso semestre;
- l’eventuale conguaglio sulla prima rata nel caso di variazione delle aliquote 2013.
Per quanto riguarda i terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali il relativo versamento non può essere considerato Mini IMU, poiché si tratta dell’ordinario versamento concernente la seconda rata e il saldo della prima.
Per questa fattispecie il procedimento di calcolo dell’IMU 2013 è il seguente:
- prima rata non dovuta, equivalente al 50% dell’importo pagato nel 2012;
- seconda rata dovuta + saldo sulla prima rata. Tale importo si ottiene calcolando la differenza tra l’imposta annuale 2013 e la prima rata non versata.
Il Ministero ricorda che il comma 728 dell’art. 1 della legge di stabilità per l’anno 2014 prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata 2013, la differenza può essere versata entro il 16 giugno 2014, senza sanzioni e interessi.
Fonte : Fiscal Focus

martedì 14 gennaio 2014

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI 2014: entro il 16 gennaio 2014 il versamento relativo al mese di dicembre 2013

I soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972 in modo continuativo entro il 16/01/2014 devono provvedere al versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per le attività di carattere continuativo svolte nel mese di dicembre 2013.
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica
utilizzando il codice tributo 6728 - Imposta sugli intrattenimenti.
L’omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

lunedì 13 gennaio 2014

PREU 2013: entro il 13 gennaio 2014 il pagamento della 2° rata del VI periodo contabile (novembre – dicembre)

Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito di cui all'art. 110, co. 6, R.D. n. 773/1931 (TULPS), entro il 30/12/2013, devono provvedere al versamento del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi da intrattenimento.
Il versamento riguarda la seconda rata del VI periodo contabile (novembre-dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il IV periodo contabile (luglio-agosto).
Il versamento va fatto, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica utilizzando il codice tributo 5160 - prelievo erariale unico ed interessi - VI periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007).
Per l’omesso o insufficiente versamento di imposte è prevista una sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

giovedì 9 gennaio 2014

Colf e badanti 2014: entro il 10 gennaio 2014 il versamento dei contributi relativi al IV trimestre 2013

Si ricorda che venerdì 10 gennaio 2014 è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre ottobre - dicembre 2013 per il personale domestico.
Il versamento può essere effettuato tramite:
- MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito www.inps.it;
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
- carta di credito online sul sito www.inps.it o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

mercoledì 8 gennaio 2014

Imposta di Registro sui contratti di locazione 2014: dal 1 febbraio 2014 pagamento con mod. F24 con elementi identificativi

Con Provvedimento 3 gennaio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le somme dovute in relazione alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili (l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le relative sanzioni ed interessi), a decorrere dal primo febbraio 2014, vengano versate con il modello di pagamento "F24 versamenti con elementi identificativi" ("F24 Elide").
In particolare, è stato precisato che il Mod. F24 Elide dovrà essere presentato:
- dai titolari di partita IVA, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato;
- dai contribuenti privi di partita IVA, invece, oltre che in via telematica, anche presso banche, Poste italiane e agenti della riscossione.
Tuttavia, è stato ricordato che per tutto il 2014 per i versamenti in questione sarà possibile usare ancora il Mod. F23. Solo a partire dal 2015, il Mod. F24 Elide sarà l'unico canale di pagamento per il versamento di imposte su locazioni e affitti.

Nautica da diporto: le nuove regole 2014 per chi noleggia occasionalmente

Con il provvedimento direttoriale del 13 dicembre 2013 l’agenzia delle Entrate ha definito le nuove regole per il noleggio occasionale di imbarcazioni da diporto..
Le persone fisiche e le società che non hanno come oggetto sociale il noleggio o la locazione, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto, che svolgono in forma occasionale tale attività, sono tenuti a effettuare per posta elettronica un’apposita comunicazione alla Capitaneria di porto e all’Agenzia delle Entrate (articolo 3 del Dm del 28 febbraio 2013).
È necessario che l’attività di noleggio non sia stata svolta per più di quarantadue giorni complessivi.
Oltre tale limite temporale, la stessa perde la caratteristica dell’occasionalità e non può più fruire della tassazione sostitutiva.
Questa attività non costituisce “uso commerciale dell'unità” e i proventi possono essere assoggettati a un'imposta sostitutiva del 20%, se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni. La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nell'attività di noleggio.
Le somme incassate andranno indicate nella dichiarazione dei redditi, l’imposta sostitutiva dovrà essere versata con l’F24. I codici tributo con successiva risoluzione
Modalità semplificate per documentare e dichiarare i proventi derivanti dall’attività di noleggio non abituale di unità destinate a scopi sportivi o ricreativi, assoggettati all’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nella misura del 20%.
Tali proventi vanno dichiarati nel modello di dichiarazione dei redditi (quadro RM per UNICO PF 2014 e quadro RQ per UNICO SP 2014). A tal fine la dichiarazione vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva.
In particolare le persone fisiche dovranno compilare il rigo RM30 di UNICO PF 2014 indicando:
• in colonna 1, l’ammontare dei proventi totali derivanti dall’attività di noleggio; • in colonna 2, l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 20% dell’importo indicato in colonna 1. I soggetti che determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria e che hanno incluso le predette unità tra i beni relativi all’impresa devono depurare dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi.
A tal fine, nel rigo RF31, indicando il codice 29 nell’apposito campo, va indicata la somma dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio.
Inoltre, nel rigo RF44 va riportato l’ammontare dei proventi derivanti dall’attività di noleggio.
Si ricorda che l’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 49-bis.
Le società di persone, invece, dovranno compilare allo stesso modo il rigo RQ70 di UNICO SP 2014 e se determinano il reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria, diversi dalle società semplici, devono escludere dall’utile d’esercizio i proventi assoggettati a imposta sostitutiva e i relativi costi (rigo RF31 cod. 29 ed RF44).
Allo scopo di documentare i proventi, i contribuenti dovranno conservare, fino al decorso dei termini di decadenza dell’attività di accertamento delle imposte sui redditi e delle relative addizionali:
• l’originale del modello di comunicazione, in attesa dell’attivazione della procedura di invio telematico, da utilizzare qualora emergano incongruenze dalle modalità di invio
• la ricevuta dell’invio del predetto modello all’Agenzia delle Entrate
• i documenti comprovanti i pagamenti ricevuti per l’attività di noleggio occasionale effettuata.
I proventi relativi a tale attività andranno indicati nella dichiarazione dei redditi. L’adempimento vale anche come richiesta di applicazione dell’imposta sostitutiva, da versare tramite modello F24.
A tal fine, con una successiva risoluzione, saranno istituiti i codici tributo da utilizzare e impartite le relative istruzioni.