lunedì 30 aprile 2012

INTRASTAT : le sanzioni 2012 per le violazioni fiscali relative a modelli IINTRA

È l’art.11 c.4 del D.Lgs. 471/1997 che sanziona le violazioni relative ai modelli Intrastat.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la sanzione prevista va da Euro 516,00 a Euro 1.032,00 per ciascun elenco; se la regolarizzazione avviene entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione si riduce della metà.
In caso di correzione di dati inesatti o di integrazione di dati, sempre entro i 30 giorni dall’invito da parte degli Uffici autorizzati al controllo, la sanzione non è applicata.
In caso di omessa presentazione degli elenchi, la regolarizzazione della violazione, che non è intesa quale violazione formale, può avvenire con lo strumento del ravvedimento operoso, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale, versando la sanzione di Euro 64,00 (1/8 di 516,00).
La sanzione è corrisposta in F24 con il codice tributo 8911; dovrà essere indicato quale anno di riferimento quello cui la violazione si riferisce.
Riassumendo:
Omessa presentazione
Sanzione: Da 516,00 a 1.032,00
Tardiva presentazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio
Sanzione: Da 258,00 a 516,00
Tardiva presentazione con ravvedimento operoso
Sanzione: 64,00
Dichiarazione incompleta o irregolare
Sanzione: Da 516,00 a 1.032,00
Regolarizzazione entro 30 gg. richiesta dall’ ufficio o spontanea
Sanzione: Nessuna
Si ricorda che in caso di più violazioni può essere applicato quanto disposto dall’art.12 del D.Lsg. 472/97 – concorso in violazioni – che dispone l’applicazione della sanzione più grave maggiorata di un quarto del doppio.
In caso di contestazione, la pendenza può essere definita entro 60 giorni dalla notifica, corrispondendo un terso della sanzione richiesta.
Ricordiamo anche le sanzioni applicabili in fase di accertamento e relative ai dati riepilogati ai soli fini statistici (natura della transazione, nomenclatura combinata, massa netta, unità supplementare, ecc.).
Tali violazioni sono sanzionate dall’art.11 del D.Lgs. 322/1989, ridotte della metà in caso di adesione del contribuente alla richiesta di correzione o integrazione da parte degli Uffici competenti.
Riassumendo:
Omissione o inesattezza dei dati indicati
Sanzione
Da 516,00 a 5.164,00 – società/enti
Da 206,00 a 2.065,00 – persone fisiche
Omissione o inesattezza dei dati indicati a seguito di richiesta dell’Ufficio
Sanzione
Da 258,00 a 2.582,00 – società/enti
Da 103,00 a 1.032,00 – persone fisiche

730/2012: prorogato il termine per la consegna al sostituto d’imposta al 16 maggio 2012 ed al CAF al il 20 giugno 2012

Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un apposito decreto per differire i termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti e ai conseguenti adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Più tempo quindi a disposizione del contribuente per presentare il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2011.
Chi lo “affida” al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta lo può consegnare entro il prossimo 16 maggio avendo a disposizione, quindi, 16 giorni in più rispetto alla naturale scadenza prevista per il prossimo lunedì 30 aprile.
Anche chi si avvale del Caf o di un professionista abilitato usufruisce di un prolungamento dei termini poiché il Dpcm ha previsto che il tempo per la presentazione, naturalmente stabilito al 31 maggio, si “dilata” fino al prossimo 20 giugno.
Conseguenze naturali dello proroga dei termini di presentazione del modello 730/2012 sono gli “slittamenti” delle scadenze per i sostituti d’imposta e per i Caf che devono assolvere agli adempimenti successivi alla presentazione da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), mentre i Caf o i professionisti abilitati devono provvedervi entro il 2 luglio.
Il risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, va inviato dai Caf o dai professionisti abilitati entro il 12 luglio.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 2 luglio 2012. Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2012 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 2 luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica sia dei modelli 730/2012 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).

giovedì 26 aprile 2012

Spesometro 2011: richiesta la proroga della scadenza del 30 aprile 2012

La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, relativa all’anno 2011, è al rush finale. Dalle notizie apparse sul sito www.fiscooggi.it, infatti, sembra che il termine sia definitivamente fissato al prossimo 30 aprile 2012, anche se da più parti si richiede una proroga, tra l’altro già concessa agli operatori finanziari per l’invio dei dati riferiti alle operazioni effettuate con soggetti non passivi d’imposta ai fini IVA, a partire dal 1° luglio 2011, il cui pagamento sia avvenuto con carte di credito, di debito o prepagate (operazioni quindi escluse dallo spesometro).
Ricordando l’apertura dell’Agenzia delle Entrate – che con il comunicato stampa del 5 aprile ha consentito l’inserimento, anche per l’anno 2011, di tutte le operazioni, a prescindere dall’importo delle stesse – in questa sede si intende fornire un breve memorandum finale alle aziende e ai professionisti impegnati su questo fronte.
In particolare, è opportuno ricordare i seguenti aspetti:
- in primis, l’obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini IVA, essendo quindi escluse quelle carenti di uno dei presupposti di applicazione del tributo (cosiddetto “fuori campo”), nonché quelle escluse dalla base imponibile, quali le spese anticipate in nome e per conto di cui all’art. 15 del DPR 633/72;
- in secondo luogo, alcune categorie di operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione, in quanto già conosciute da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, le esportazioni, le importazioni, le operazioni intracomunitarie inserite negli elenchi Intrastat, nonché quelle effettuate o ricevute con operatori economici aventi sede in Paesi black list (resta invece fermo l’obbligo di comunicare le cessioni all’esportatore abituale, non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del DPR 633/72);
- infine, sono escluse dall’obbligo di comunicazione tutte quelle operazioni per le quali sono già vigenti altri obblighi di trasmissione all’Amministrazione finanziaria, quali, ad esempio, quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria (art. 7 del DPR 605/73).
In relazione a tale ultima categoria di operazioni, è bene ricordare alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (circ. n. 24/2011 e circ. n. 28/2011). In particolare, dalla lettura dei predetti documenti, emerge che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le cessioni di beni immobili, fermo restando l’obbligo di comunicazione di eventuali acconti su cessioni immobiliari laddove siano oggetto di registrazione nell’anno precedente a quello della stipula dell’atto notarile di trasferimento (si pensi, ad esempio, ad acconti pagati in relazione a contratti preliminari sottoscritti nell’anno precedente a quello di stipula del rogito notarile).
Particolare attenzione, invece, deve essere prestata in relazione ai leasing (immobiliari e mobiliari), nonché ai contratti di locazione e noleggio di alcuni beni, indicati nel provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2011 (autovetture, caravan, unità da diporto, ecc.), per i quali l’esonero dall’obbligo di inserimento nello spesometro riguarda solamente la società di leasing o di locazione/noleggio e non anche il soggetto utilizzatore del bene. Secondo l’Agenzia, infatti, l’esonero in questione è di natura soggettiva per le sole società di leasing e di noleggio, e non di natura oggettiva, in quanto lo scopo è quello di evitare di duplicare gli adempimenti in capo alle società che erogano tale tipologia di servizi. Tali soggetti, infatti, possono comunicare i dati dello spesometro all’interno della comunicazione all’Anagrafe tributaria, utilizzando un apposito record all’uopo istituito. Infine, a mero titolo esemplificativo, si ricorda che sono previsti anche i seguenti esoneri: operazioni relative a contratti di mutuo, operazioni relative alle cosiddette “utenze” (energia elettrica, gas e acqua), nonché quelle afferenti contratti di assicurazione (circ. n. 24/2011) e, infine, le utenze telefoniche (nota del 22 dicembre 2011).
Fonte: Eutekne

Sistri 2012: prorogato il pagamento del contributo del 30 aprile 2012 al 30 novembre 2012

Il Ministero dell’Ambiente, con comunicato del 20 aprile u.s. pubblicato sul sito istituzionale www.minambiente.it, ha confermato la volontà di procedere ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Il Ministero dell’Ambiente pertanto sta procedendo ad una revisione del sistema Sistri in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.
Sebbene sancito solo da un comunicato stampa, si dispone il differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, in scadenza il 30 aprile p.v.
Si fa notare come la fonte del comunicato, purché autorevole, non appaia tuttavia giuridicamente adeguata ad operare correttamente una modifica della disposizione prevista dal comma 3, dell’articolo 7, del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 (che prevede che il contributo annuale debba essere riferito all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e versato entro il 30 aprile dell'anno al quale i contributi si riferiscono).

Dichiarazione SISTRI e MUD 2012: entro il 30/04/2012 la presentazione

A seguito dei numerosi quesiti in materia di dichiarazione SISTRI e MUD pubblichiamo un articolo a firma di Arianna Zeri diffuso nella rivista on line EUTEKNEINFO a chiarimento di quanto stabilito per tale adempimento:
“Scade il 30 aprile 2012 il termine per presentare la dichiarazione SISTRI per l’anno 2011.
Sono obbligati alla presentazione delle dichiarazione, con riferimento al periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011:
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lett. c), d) e g) del DLgs. 152/2006 con più di 10 dipendenti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ad eccezione degli imprenditori agricoli con volume d’affari annuo superiore a 8.000 euro).
L’adempimento è richiesto dall’art. 28 comma 1 del DM 18 febbraio 2011 n. 52, ove si stabilisce che i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento rifiuti, che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla L. 25 gennaio 1994 n. 70, devono comunicare al SISTRI, i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2011 entro il 30 aprile 2012 (termine differito da ultimo dall’art. 1, comma 1 del DM 12 novembre 2011).
Sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico, di cui all’art. 190 del DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e utilizzando le apposite schede, devono essere comunicate le seguenti informazioni:
- il quantitativo totale di rifiuti annotati in carico sul registro, suddiviso per codice CER;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale annotato in scarico sul registro, con le relative destinazioni;
- per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, le operazioni di gestione dei rifiuti effettuate;
- per ciascun codice CER, il quantitativo totale che risulta in giacenza.
La presentazione della dichiarazione SISTRI potrà dunque avvenire, secondo quanto precisato dalla circ. del Ministero dell’Ambiente n. 6774 del 2 marzo 2011, con le seguenti modalità alternative, a scelta dell’interessato:
- compilando in via telematica gli appositi modelli, disponibili sul portale www.sistri.it (in questo caso si può accedere nello spazio riservato unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede. Devono essere compilate le schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI e devono essere inserite le informazioni richieste);
- compilando e trasmettendo alla Camera di Commercio territorialmente competente, previo pagamento del diritto di segreteria e con le modalità utilizzate per la presentazione del MUD (quindi via telematica o spedizione cartacea o magnetica), le schede del Capitolo 1 - Rifiuti del DPCM 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta.
Le Camere di Commercio provvederanno ad inoltrare le informazioni raccolte al SISTRI e all’ISPRA, quest’ultimo deputato all’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto dei rifiuti.
Alcuni soggetti sono ancora obbligati a presentare il MUD
Entro lo stesso termine del 30 aprile 2012, i soggetti ancora obbligati devono presentare la dichiarazione ambientale (modello MUD) relativa all’anno 2011.
Rimangono tenuti a presentare il MUD, di cui al DPCM 27 aprile 2010:
- i Comuni o loro consorzi e comunità montane;
- CONAI o altri soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi di cui al secondo comma dell’art. 220 del DLgs. 152/2006;
- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro AEE;
- i soggetti che effettuano la raccolta, il trasporto, il trattamento e il recupero dei veicoli fuori uso di cui all’art. 11, comma 3 del DLgs. 24 giugno 2003 n. 209.”

Privacy 2012: guida alle novità sulla privacy dopo l’abolizione del DPS

La conversione del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (c.d. Decreto semplificazioni), avvenuta con la Legge 4 aprile 2012 n. 35, conferma definitivamente la soppressione dell’obbligo – in capo a titolari di trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato mediante strumenti elettronici – di redigere, e quindi di tenere aggiornato, il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS). Parallelamente e conseguentemente sono state abolite anche le sue forme sostitutive, in termini di Autocertificazione e DPS semplificato.
COSA SUCCEDE ALLA PRIVACY?
L’art. 45 del decreto n. 5/2012, ora convertito in legge, ha infatti soppresso, oltre la lettera g) al comma 1 dell’articolo 34 del Codice Privacy (Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003), anche il comma 1-bis dello stesso articolo – introdotto dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 e successivamente modificato dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106 – il quale, oltre a prevedere le ipotesi che permettevano di redigere una semplice Autocertificazione in luogo del DPS, reggeva il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008, disciplinante procedure semplificate, tra cui la stessa struttura del DPS, per i soggetti pubblici e privati che trattano dati per finalità amministrativo-contabile.
Conseguenza di tali soppressioni è stato anche il venir meno del punto 19 dell’Allegato B al Codice, riguardante il termine di redazione e il contenuto del DPS, nonché del successivo punto 26, attinente il riferimento alla redazione del documento nell’eventuale relazione accompagnatoria del bilancio.
Il Decreto “Semplifica Italia” del febbraio 2012 quindi, con un solo colpo di spugna ha rimosso tanto l’adempimento formale originario quanto i successivi provvedimenti volti a semplificarlo, lasciando sopravvivere solo la definizione di finalità amministrativo-contabile di cui al comma 1-ter del citato articolo 34 e introdotta dalla Legge 106/2011.
Definizione, peraltro, già richiamata dall’altro importante Provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 (precedente quindi alla sopracitata Legge di agosto 2008) – contenente prescrizioni per soggetti pubblici e privati (soprattutto piccole-medie imprese, professionisti e artigiani) sull’adozione di semplificazioni in materia di informativa e consenso rispetto a trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabile – il quale mantiene pienamente il suo vigore.
In effetti, l’onda del cambiamento era già iniziata nel corso del 2011 con la citata Legge n. 106 di luglio che, oltre ad introdurre ulteriori norme semplificative in tema di Autocertificazione (ad oggi, come detto, abrogate perché non più necessarie), ha aggiunto altre ipotesi di esonero dal consenso, anche in tema di dati sensibili contenuti nei curriculum spontaneamente trasmessi dagli interessati per l’instaurazione di un rapporto di lavoro.
Successivamente, la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha ulteriormente intaccato la normativa, togliendo spessore ad alcune definizioni che rappresentano le colonne portanti del Codice Privacy: dal concetto di “dato personale” e di “interessato al trattamento” è stato infatti rimosso ogni riferimento a persone giuridiche, enti e associazioni: l’intento è evidenziare che gli unici soggetti meritevoli di norme miranti alla protezione di dati personali, a prescindere quindi dalle finalità del trattamento, sono esclusivamente le persone fisiche.
Da ultimo, la Legge 35/2012, citata in premessa, ha concluso l’opera – non solo consentendo il trattamento dei dati giudiziari anche quando effettuato in attuazione di protocolli di intesa con il Ministero dell’Interno per ragioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata – ma anche, come visto all’inizio, abolendo il DPS.
Tale “pulizia” normativa, se da un lato ha risolto diverse questioni interpretative legate alle norme precedenti, dall’altro, come sottolineato anche dall’Autorità Garante, ha reso vulnerabili le categorie di soggetti, in qualità di interessati al trattamento, diverse dalle persone fisiche (persone giuridiche, enti e associazioni), dato che, ad oggi, la complessità dei trattamenti effettuati può facilmente, in determinate realtà, fare da sfondo a finalità impreviste e spesso illecite nell’utilizzo dei dati; peraltro, l’intento di alleggerire, da una parte, l’onerosità per tali soggetti in qualità di titolari del trattamento, non ripaga, dall’altra, l’incombenza sugli stessi di dover comunque rispettare la normativa quando trattano dati di persone fisiche.
Non resta che attendere i cambiamenti in materia di privacy che si stanno profilando a livello internazionale ed europeo, in prospettiva del prossimo Regolamento e della prossima Direttiva cui ogni paese dell’Unione sarà tenuto ad adeguarsi.
Certo, se pensiamo al solo DPS – al di la degli aspetti formali legati alla sua redazione, ai relativi termini, ai contenuti prescritti dall’Allegato B al Codice, al di là del peso burocratico presentato a chi era tenuto a redigerlo e quindi dell’ulteriore opportunità offerta a consulenti attenti, forse e più che altro, agli aspetti di lucro che non al significato vero dell’adempimento – potremmo riconoscere che si trattava di un documento che aveva la sua pratica importanza, una misura di sicurezza utile, solo per il fatto di raccogliere insieme diversi aspetti legati alla protezione dei dati personali, diventando per molti titolari di trattamento un vero e proprio riferimento, soprattutto in un mondo sempre più orientato all’informatizzazione.
Peraltro, a dispetto di quanto indicato nella relazione al Decreto Legge 5/2012, che definisce “meramente superfluo” l’adempimento del DPS in quanto “non realizza un’effettiva tutela della sicurezza dei dati e dei sistemi informatici“, l’Autorità Garante, in occasione del discorso di fine mandato tenuto dal presidente F. Pizzetti, non ha propriamente condiviso la decisione di abolirlo, ritenendo invece che tale documento era “utile a limitare in parte l’eventuale responsabilità per la perdita, la cancellazione o il furto dei dati, consentendo di provare che si era fatto almeno quanto richiesto come misura minima per evitare il verificarsi dell’evento”.
PIU’ SOSTANZA AI CONTROLLI
Cosa succederà ora in sede di controllo da parte delle autorità preposte?
Il DPS, effettivamente, aveva senz’altro lo scopo di illustrare una situazione, in capo al titolare del trattamento obbligato a redigerlo, riguardante la tipologia di dati trattati, gli strumenti utilizzati, le finalità del trattamento nonché l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione in relazione a determinati rischi; dava un’idea dell’organigramma e della distribuzione dei compiti fra i soggetti coinvolti, forniva informazioni sui trattamenti affidati a soggetti esterni e sulla formazione data agli incaricati.
Il tutto anche in prospettiva futura (da cui deriva la parola “programmatico”), in un’ottica di miglioramento delle varie situazioni e al fine di rafforzare lo stato di applicazione delle regole da parte del titolare.
E se quanto contenuto nel DPS non avesse corrisposto alla realtà effettiva ?
Vorrà dire che i “controllori” saranno indotti, d’ora in avanti, a mettere da parte le rappresentazioni e i propositi risultanti da un semplice documento e si orienteranno direttamente sugli aspetti concreti, cioè sull’effettiva applicazione delle misure di cui agli articoli 31 e seguenti del Codice Privacy nonché del relativo Allegato B, che descrive la modalità pratica di tale applicazione.
I titolari del trattamento devono quindi ora concentrare maggiormente la loro attenzione sulle seguenti tematiche:
• autenticazione informatica e adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
• utilizzo di un sistema di autorizzazione;
• aggiornamento periodico dell’individuazione dell’ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, fornendo opportune e chiare istruzioni per l’effettiva protezione dei dati;
• protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti degli stessi, ad accessi non consentiti e a programmi informatici dannosi;
• aggiornamento degli strumenti elettronici al fine di prevenirne la loro vulnerabilità e correggerne i difetti;
• adozione di procedure e fornitura di istruzioni per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
• adozione di misure di protezione e ripristino specifiche per i dati sensibili e giudiziari rispetto ad accessi abusivi e fornitura di istruzioni tecniche e organizzative per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili contenenti tale tipologia di dati;
• predisposizione e sottoscrizione di attestazioni di conformità da parte di soggetti esterni, rispetto alla struttura del titolare, riguardanti il rispetto delle disposizioni privacy nell’ambito dei loro interventi e/o trattamenti;
• adozione di altre misure finalizzate alla protezione e conservazione dei dati, in caso di utilizzo di strumenti diversi da quelli elettronici.
Da questo elenco si comprende bene che sarebbe comunque utile e opportuno predisporre un documento interno (possiamo anche non chiamarlo più DPS…) che riepiloghi tutti gli aspetti illustrati in modo da attestare che viene rispettato da parte del titolare del trattamento quanto stabilito dal Codice Privacy; chiaro poi, ovviamente, che questi dovrà anche dimostrare di aver messo in pratica ciò che risulta sulla carta.
Saranno soprattutto le grandi realtà, come ad esempio istituti bancari, assicurativi, strutture sanitarie, aziende di telemarketing, ad avere necessità di redigere un documento che somigli sostanzialmente, da un punto di vista contenutistico, all’abolito DPS, in ragione della complessità dei trattamenti nonché della vastità dell’utenza finale, costituita soprattutto da interessati persone fisiche. Certo, non sarà più necessario attenersi ai rigidi schemi imposti dal soppresso punto 19 dell’Allegato B, essendo sufficiente che il documento in questione, eventualmente redatto, racchiuda il principio di prevenire fondamentalmente il reato di trattamento illecito dei dati (come si desume anche dalla normativa della Legge 231/01 sulla responsabilità sociale d’impresa).
MAGGIOR FOCUS PER RESPONSABILE, INFORMATIVE E NOMINE
A ben vedere, dallo stesso elenco sopra riportato risulta palesemente rivalutato il ruolo del Responsabile della sicurezza informatica, il quale, se nelle piccole realtà potrebbe anche coincidere con il titolare del trattamento, nelle realtà più complesse è sicuramente un soggetto (o anche più di uno) avente la qualifica di “amministratore di sistema” e quindi soggetto, fra l’altro, a tutte le prescrizioni contenute nel Provvedimento generale del Garante del 27 novembre 2008.
In effetti, per quanto riguarda i trattamenti di dati effettuati mediante l’utilizzo di strumenti elettronici, ciò che viene riportato nell’Allegato B al Codice Privacy costituisce, guarda caso, prerogativa dei soggetti che svolgono funzioni proprie degli amministratori di sistema e quindi in definitiva dei soggetti responsabili della sicurezza informatica; saranno proprio questi ad accollarsi l’onere di attestare l’adozione e la sussistenza delle misure previste dalla legge e risulteranno quindi più valorizzati altri documenti (ad esempio quello riportante l’elenco degli amministratori di sistema con l’indicazione delle funzioni a loro assegnate, quello relativo alla loro nomina, oppure le attestazioni di conformità, anche su base contrattuale, sul rispetto delle regole in tema di privacy rilasciate da incaricati che effettuano interventi di manutenzione sui sistemi elettronici) che, in presenza del DPS, erano a volte trascurati, altre volte proprio inesistenti.
Ricordiamo, tra l’altro, che il citato Provvedimento del Garante di novembre 2008, contiene importanti prescrizioni di carattere pratico riguardanti l’attività degli amministratori di sistema, in virtù della potenziale facoltà, per questi soggetti, di trattare molteplici dati personali: ci si riferisce, in particolare, all’implementazione, presso la struttura del titolare, di sistemi informatici che forniscono traccia di tutte le operazioni (access log) effettuate dagli amministratori di sistema nell’espletare la propria attività, al fine di consentire al titolare del trattamento un controllo ed una verifica costante sulla correttezza del loro operato.
Anche le nomine dei responsabili del trattamento, se designati, le nomine degli incaricati (a meno che tale nomina non sia inserita nel contratto generale che regola i rapporti con il titolare o derivi da un organigramma o mansionario che specifica, per ogni incaricato, “chi fa cosa”) nonché le informative – con l’eventuale richiesta di consenso all’interessato – acquisiranno, accanto ad una maggiore rilevanza in sede di controllo, una rinnovata identità; documenti, fra l’altro, soggetti ad eventuale aggiornamento derivante da interventi legislativi o nuovi provvedimenti emanati dal Garante.
A questi aspetti non può rimanere estranea la formazione cui devono sottoporsi gli incaricati al trattamento, tanto sotto l’aspetto normativo, quanto sotto l’aspetto tecnico-organizzativo: l’attestazione di aver provveduto o comunque la risultanza che effettivamente sono state attuate attività formative servirà quindi al titolare per dimostrare di aver messo gli incaricati in condizione di rispettare le istruzioni contenute nelle rispettive nomine.
VALORE STORICO DEL DPS
E il DPS redatto entro il 31 marzo 2011?
Nonostante il legislatore non si sia mai pronunciato sulla conservazione del documento in questione, prescrivendo semplicemente che doveva risultarne la predisposizione almeno entro il 31 marzo di ogni anno, possiamo, per l’anno 2012 e nel caso di eventuali controlli, ritenere opportuno conservare il DPS redatto nei termini dell’anno precedente, dimostrando così di essere stati in regola con l’adempimento all’epoca in cui l’obbligo ancora sussisteva.
La conclusione – già fatta trasparire tra le righe precedenti – è comunque che, abolendo il DPS, si è voluto evidentemente dare più risalto agli aspetti concreti riguardanti il rispetto delle misure di protezione dei dati personali, facendo passare in secondo piano i risvolti formali legati ai documenti.
Fone: fisco7

Bilanci 2012: guida alle nuove regole per il deposito alla CCIAA

Come ogni anno la campagna bilanci viene aperta dalla circolare redatta dall’osservatorio Unioncamere-CNDCEC: in data 5 aprile 2012 è stata pubblicata nel sito www.cndcec.it la nuova circolare sul Deposito del bilancio d’esercizio nel registro delle imprese.
La pubblicazione dei bilanci dovrà avvenire nel corso dell’anno 2012, nel rispetto della modalità consolidata lo scorso anno, cioè la maggior parte delle società di capitali devono depositare al registro delle imprese lo stato patrimoniale e il conto economico in formato XBRL.
Come in passato le domande di deposito dei bilanci devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto ministeriale del 29 novembre 2011.
Rispetto alla scorsa campagna bilanci non vengono quindi variate le casistiche e le modalità di compilazione della pratica, le uniche novità sono state introdotte esclusivamente qualche settimana fa dalle nuove specifiche Registro Imprese (denominate Fedra 6.6).
La tabella del formato XBRL è variata, in particolare nel codice 7: la dicitura “altro soggetto non obbligato” è stata sostituita da “esercizio chiuso in data antecedente al 16/02/2009?. Tale nuova descrizione ha già sollevato diverse perplessità: ad esempio, il file XBRL del bilancio sociale come deve essere indicizzato? Fino all’anno scorso veniva utilizzato il codice 7, ma con la nuova dicitura sembrerebbe che stiamo parlando di un bilancio “vecchio” (esercizio chiuso prima del 16 febbraio 2009). Le criticità ed i pareri discordanti sono all’ordine del giorno, ma possiamo anticipare che tale nuova dicitura sostituisce nella forma e nella sostanza la precedente.
Riepiloghiamo di seguito le principali avvertenze per la redazione del bilancio:
SOFTWARE
Il deposito del bilancio d’esercizio è escluso dalla modalità di presentazione con la comunicazione unica, si dovrà utilizzare il software Deposito Bilancio
FORMATO DEI FILE
• Il prospetto contabile dovrà essere depositato in formato XBRL;
• Tutti gli altri documenti allegati alla pratica di deposito (Nota Integrativa, verbale dell’assemblea di approvazione, relazione sulla gestione, ecc.) dovranno essere convertiti in formato PDF/A. Si consiglia inoltre di convertire in PDF/A anche l’eventuale procura e documento d’identità
SOGGETTI OBBLIGATI
Le società obbligate a depositare il bilancio in formato XBRL sono:
• SRL, SPA e cooperative, ai sensi dell’art. 2435 o 2435 bis C.C..
• le società che depositano un bilancio consolidato ai sensi del D.lgs. 127/91
• consorzi cofidi, ai sensi dell’art.13 c. 35 Legge 326/03
• consorzi di Enti Locali e Aziende speciali, ai sensi dell’art.31 del T.U. 267 del 2000
• Enti autonomi Lirici,ai sensi dell’art.6 d.lgs. n°134 23/4/98
• Consorzi con attività esterna, ai sensi dell’art. 2615 bis c.c.
• Geie, ai sensi dell’art. 7 d.lgs.240/91
Sono esonerate a depositare il bilancio in formato XBRL le società che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS tra cui le società quotate, le banche e gli altri intermediari finanziari vigilati dalla banca d’Italia e le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione che utilizzano schemi specifici.
ELENCO SOCI
Le uniche società obbligate alla redazione del bilancio d’esercizio, con l’indicazione dell’obbligo di presentazione degli elenchi soci, sono le SPA, le SAPA e i consorzi fidi (Cofidi).
SOGGETTI OBBLIGATI O LEGITTIMATI
Sono tenuti al deposito del bilancio:
• gli amministratori della società;
• i professionisti incaricati dalla società (commercialisti ed esperti contabili iscritti all’ordine), secondo quanto previsto dall’art. 2, c. 54 della legge n. 350/2003 e dal Dlgs. 139/2005;
• un rappresentante dell’amministratore o del liquidatore della società, cui sia stata conferita procura ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del DPR n. 445/2000.
TERMINI
Si riepilogano di seguito le scadenze per le società che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare.
Termini ordinari
• 29/04/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 29/05/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese.
Maggior termine di 180 giorni
• 28/06/2012 termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio d’esercizio;
• 28/07/2012 termine ultimo per il deposito del bilancio presso il registro delle imprese, che viene rinviato al 30/07/2012.
Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DPR 558/1999, la presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo. Il 28 luglio cade infatti di Sabato e di conseguenza la scadenza viene posticipata al 30 Luglio.
DIRITTI DI SEGRETERIA ED IMPOSTA DI BOLLO
Il costo della pratica di deposito del bilancio ammonta a 62,70 Euro di diritti di segreteria e 65,00 Euro di imposta di bollo.
Per le società cooperative sociali i diritti sono pari a € 32,70 e la pratica è esente da bollo.
SANZIONI
L’art. 2630 codice civile riformulato dalla Legge n. 180 del 11 novembre 2011 prevede una sanzione amministrativa da un minimo di 103,00 euro ad un massimo di 1032,00 euro ridotta ad un terzo nel caso il deposito avvenga nei 30 giorni successivi alla scadenza, e aumentata di un terzo nel caso di deposito di bilancio. Tenendo presente il principio dettato all’art. 16 della L. n. 689/1981 (Pagamento in misura ridotta. – E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione), l’importo ridotto sarà pertanto pari ad Euro 91,56 o 274,66.
Riepilogando:
• in caso di deposito effettuato entro 30 gg dalla scadenza, pari ad Euro 91,56 per ogni soggetto obbligato al deposito
• in caso di deposito effettuato oltre 30 gg successivi alla scadenza, pari ad Euro 274,66 per ogni soggetto obbligato al deposito.
Fonte: Fisco7

INAIL: il 26, 27 e 28 giugno 2012 i click day per la presentazione delle istanze di finanziamento dei progetti sulla sicurezza

L'INAIL, con una news del 16 aprile 2012, informa che il 26, 27 e 28 giugno verranno aperti i termini entro i quali le imprese potranno presentare telematicamente le istanze di finanziamento dei progetti legati alla sicurezza e protezione dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché alle iniziative formative, presentati preventivamente entro il 7 marzo 2012.
Alla luce della mole di richieste inviate, l'Istituto assicurativo ha previsto che le imprese possano inoltrare la domanda definitiva secondo un preciso calendario distinto per regioni e per orari, in modo da poter garantire "il miglior svolgimento delle operazioni" e l'invio telematico è stato scelto per poter garantire "i maggiori livelli di correttezza, obiettività della valutazione e maggiore rapidità rispetto alle procedure tradizionali con commissione giudicatrice".
L’Istituto, per sostenere e incentivare questi progetti, ha messo a disposizione 205 milioni di euro a fondo perduto, ripartiti in budget regionali che tengono conto del numero degli addetti e della gravità degli infortuni sul territorio.
Poiché le richieste di incentivo sono cinque volte superiori alle risorse messe a disposizione dall’INAIL, sarà data priorità cronologica dell’arrivo delle domande nei giorni fissati - i cosiddetti "click day" - per l’attribuzione delle risorse disponibili.
Quest'anno però, per finalizzare la presentazione della domanda, il giorno dell'invio sarà sufficiente inserire il codice identificativo già assegnato a ogni progetto al termine della prima fase.

lunedì 16 aprile 2012

Spesometro 2011: consentito anche l’invio delle operazioni sotto soglia

Con il comunicato stampa del 5 aprile scorso, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010, per l’anno 2011, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, rispettando la scadenza del prossimo 30 aprile 2012 per l’invio telematico della comunicazione.
Tuttavia, si precisa nel comunicato stesso, “al fine di rendere più agevole l’imminente invio, in previsione dell’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto legge n. 16 del 2012 (nuovo spesometro), il software di trasmissione è stato opportunamente modificato consentendo l’invio di operazioni di importo inferiore alla soglia stabilita”.
Come già evidenziato in altro intervento, l’Agenzia, in buona sostanza, consente ai soggetti interessati di “anticipare” l’entrata in vigore delle modifiche apportate dall’art. 2 del DL 16/2012 già in relazione alla comunicazione da inviarsi per l’anno 2011, che, in base a quanto previsto dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 28 marzo scorso, avrebbe dovuto seguire le vecchie regole. Si ricorda che le modifiche apportate dal citato art. 2 del DL n. 16/2012 prevedono quanto segue:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Il comunicato stampa in questione interviene modificando ulteriormente il quadro della situazione, consentendo al contribuente di “scegliere” tra due possibilità: continuare ad applicare le vecchie regole, con conseguente inclusione nella comunicazione solamente delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro, al netto dell’IVA, oppure applicare già le nuove regole, come consentito dal comunicato stampa, con conseguente inclusione nella comunicazione di tutte le operazioni effettuate e ricevute, a prescindere dall’importo delle stesse, sul modello “elenchi clienti e fornitori”.
L’abbattimento della soglia minima di 3.000 euro riguarderebbe non solo le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, ma anche quelle per le quali tale obbligo non sussiste. Tale conclusione si desume dal fatto che il software per l’invio della comunicazione, come modificato a seguito del comunicato stampa, accetta, a prescindere dal documento sottostante all’operazione, anche importi inferiori alla soglia minima di euro 3.000, ovvero 3.600.
Tuttavia, se l’abbattimento “totale” di qualsiasi soglia è certamente una semplificazione per la comunicazione da inviare entro il prossimo 30 aprile 2012, appare poco ragionevole che per la comunicazione relativa all’anno 2012, per la quale entreranno a regime le novità del DL 16/2012, tornerà in essere la soglia minima di euro 3.600, iva compresa, per le operazioni senza obbligo di emissione della fattura.
In buona sostanza, a dispetto della semplificazione, è possibile individuare un obbligo a “due velocità”, in quanto:
- per l’anno 2011, è possibile (facoltativamente) includere tutte le operazioni nella comunicazione, a prescindere dall’importo delle stesse, e indipendentemente dall’obbligo di emissione della fattura, anche se sarà impossibile includere le operazioni certificate con scontrino o ricevuta di importo inferiore alla soglia, in quanto mancano i dati del soggetto acquirente/committente. Conseguentemente, per tali ultime operazioni, i soggetti interessati includeranno di fatto solo quelle “monitorate” (ossia quelle di importo almeno pari ad euro 3.600 iva compresa con indicazione del codice fiscale nello scontrino o ricevuta) durante l’anno 2011 (dal 1° luglio), in quanto solo per queste si è in possesso dei dati del soggetto acquirente/committente;
- per l’anno 2012 e seguenti, invece, per le operazioni con obbligo di emissione della fattura, è necessario (obbligo) includere tutte le operazioni effettuate e ricevute (come i vecchi “elenchi clienti e fornitori”), mentre per quelle senza obbligo di emissione della fattura è necessario includere solamente quelle di importo almeno pari ad euro 3.600.
A meno che l’eliminazione del blocco non venga confermata anche per il 2012. A quel punto, fermi restando gli obblighi appena descritti, si potrebbe sostenere che un’eventuale comunicazione delle operazioni inferiori ai 3.600 euro (ovviamente non necessaria) non sarebbe sanzionata.
Fonte: Eutekne

venerdì 13 aprile 2012

Lavoratori extracomunitari stagionali 2012: ripartite le quote di ingresso e pronta la modulistica per le istanze di nulla osta

Il Ministero del Lavoro, con Lettera circolare del 5 aprile 2012, ha ripartito territorialmente le quote di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2012.
Si ricorda che:
• la quota massima di ingressi prevista è di 35.000 unità;
• è già possibile compilare i moduli per le istanze di nulla osta al lavoro, che potranno essere inviate a partire dalle ore 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'apposito DPCM.

giovedì 12 aprile 2012

Mod. 730-4/2012: prorogato al 20 aprile 2012 il termine per l’invio da parte delle imprese della richiesta di ricezione telematica dei risultati del modello 730-4

Con il Comunicato stampa del 5 aprile 2012, l'Agenzia delle Entrate rende noto che i sostituti d'imposta avranno tempo fino al 20 aprile 2012 per inviare all'Amministrazione Finanziaria la richiesta di ricezione telematica dei risultati del Modello 730-4.
Come si ricorderà in origine, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. prot. 7364/2012 del 2 febbraio 2012, aveva stabilito come termine ultimo dell'assolvimento di tale adempimento, domenica 31 marzo 2012, ovvero lunedì 2 aprile.

mercoledì 11 aprile 2012

Redditi di capitale, rendite finanziarie e capital gain 2012: guida alla nuova tassazione con la Circolare 11/E del 28/03/2012

La Circolare 11/E del 28 marzo dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle novità apportate dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 1481 in materia di “Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria“ e fornisce delucidazioni sull’applicazione del nuovo sistema di tassazione sulle rendite finanziarie e sul regime transitorio, teso a consentire ai contribuenti l’affrancamento con le vecchie aliquote dei titoli detenuti al 31 dicembre 2011.
Si tratta di materia di ampio interesse, per i professionisti come per la più larga platea dei risparmiatori, grandi e piccoli, in Italia. Non si tratta infatti di regole che si applicano solo ai grandi investitori, ma toccano la vita di ciascuno.
Infatti , l’aliquota unica, del 20%, si applica, per esempio:
• ai dividendi e
• agli interessi su:
1. conti corrente,
2. titoli di stato,
3. obbligazioni private,
4. certificati di deposito,
5. conti deposito.
Essa va a sostituire l’insieme delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale precedenti, nelle due misure del 12,50 e del 27 per cento, nonché l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Un primo importante chiarimento della circolare riguarda la circostanza per cui la ritenuta deve essere prelevata nella misura del 20% anche se essa è operata a titolo di acconto; si tratta di una questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria non si era ancora pronunciata, e che nasceva dal fatto che la norma fa riferimento ai “redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, circostanza che autorizzava anche una lettura per cui le modifiche avrebbero riguardato i soli proventi corrisposti ai soggetti non imprenditori (quando, tipicamente, le ritenute sono operate a titolo di acconto nei confronti dei soggetti imprenditori).
La circolare esamina, poi, tutto il sistema di decorrenze previsto dal DL 138/2011 e dai successivi decreti (in primis il DL 216/2011). In linea generale, la nuova aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; tuttavia, i provvedimenti correttivi hanno man mano esteso il criterio della maturazione a tutta una serie di proventi, tra cui gli interessi delle obbligazioni e quelli dei conti correnti, facendo di fatto diventare la maturazione il criterio generale.
L’Agenzia delle Entrate esamina, inoltre, tutte le casistiche che, per ragioni di salvaguardia di interessi di natura pubblica, sono state escluse dall’applicazione dell’aliquota del 20% e hanno mantenuto il previgente regime impositivo. Tra queste, quella più importante riguarda i titoli pubblici (italiani ed esteri), che continuano a scontare l’aliquota del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il regime dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova aliquota del 20% sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (nulla cambia, infatti, per le partecipazioni qualificate) grava sui proventi percepiti dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando la data in cui la distribuzione è stata deliberata, che può essere anteriore a tale data. Viene, altresì, confermato il mantenimento del prelievo dell’11% sui proventi corrisposti a fondi pensione esteri. La circolare 11/2012 precisa poi che, per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali, la ritenuta di acconto sulla quota imponibile passerà al 20%, in luogo della previgente misura del 12,50%.
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal 2012 sono disapplicate, oltre alle ritenute e alle imposte sostitutive previste dall’art. 7, comma 3, del DLgs. 461/97:
- l’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” non residenti (art. 2 del DLgs. 239/96);
- la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dall’entità della giacenza media annua;
- la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari esteri (art. 26, comma 3, del DPR 600/73);
- la ritenuta sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, a prescindere dalla natura del titolo sottostante.
La Circolare si è rivelata a mala pena tempestiva visto che per i proventi maturati fino al 31 dicembre del 2011 è data sì la possibilità al contribuente di “affrancare” i titoli, con modalità diverse, a seconda che si sia in regime di risparmio amministrato o in regime dichiarativo, ma in ogni caso la scadenza è dietro l’angolo.
Infatti c’era tempo fino al 2 aprile per esercitare l’opzione, mentre l’imposta sostitutiva potrà essere pagata entro il 16 maggio.
Sono stati comunque confermati gli attuali regimi di esenzione tra cui quello previsto per :
• gli investimenti effettuati da taluni soggetti non residenti;
• i dividendi corrisposti da società “figlie” italiane a società “madri” nell’ambito della Direttiva madre-figlia ;
• gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee
• nell’ambito della Direttiva interessi e canoni.
Allo stesso modo, rimane fermo il regime di esenzione previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 per i proventi di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il Venture Capital” (FVC).
È fatta altresì eccezione per i titoli di stato italiani ed esteri della white list (datata 1996), oltre che i titoli emessi da regioni, province e comuni italiani e i buoni fruttiferi postali che sono tassati al 12,5%.
Aliquota al 5% per i titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Riportiamo per maggior comodità la white list qui di seguito, in ordine alfabetico:
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Yugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep.Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.

martedì 10 aprile 2012

Deposito bilanci XBRL 2012: la tassonomia per i bilanci chiusi al 31/12/2011

Nei giorni scorsi è stato approvato, da parte dell'Osservatorio UnionCamere/Cndcec, un documento sul deposito del bilancio d'esercizio e consolidato al Registro delle imprese.
In particolare, è stato affermato che:
• il disconoscimento della tassonomia deve avvenire solamente nel caso in cui vi sia l'impossibilità di codificare quanto approvato in assemblea, di conseguenza i prospetti contabili dovranno essere depositati sia in formato Xbrl sia Pdf/A, specificando in calce alla nota integrativa che: "lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 c.c.";
• nella valutazione della situazione aziendale è necessario considerare nelle note a piè di pagina la personalizzazione di alcune voci di bilancio quali "Varie altre riserve" e "Altri conti d'ordine";
• la dichiarazione di conformità dei prospetti contabili deve essere formulata in calce alla nota integrativa.
Il documento, scaricabile dal sito internet www.cndcec.it, si sofferma prima di tutto sul formato utilizzabile per il deposito, in relazione al quale non si registrano novità di rilievo rispetto alla passata campagna bilanci: la pubblicazione dovrà avvenire, nel corso del 2012, nel rispetto delle modalità consolidate nei due anni precedenti, ovvero, nella maggior parte dei casi, utilizzando il formato XBRL.
La tassonomia di riferimento è la versione 1.10, rilasciata in data 4 gennaio 2011 e disponibile sui siti web www.xbrlitalia.it e http://www.digitpa.gov.it/.
La pratica di deposito deve comporsi, stante l’impossibilità dell’attuale versione della tassonomia di codificare l’intero bilancio, come segue:
- il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, esclusivamente in formato XBRL;
- la Nota integrativa in formato pdf/a;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (ad esempio, Relazione sulla gestione) in formato pdf/a.
La circolare ricorda inoltre che, così come gli scorsi anni, sono disponibili gratuitamente:
- un software per la produzione dell’istanza XBRL, secondo la tassonomia di riferimento;
- un servizio online, denominato TEBE, che consente sia di convertire l’istanza XBRL in un formato leggibile, sia di verificare la validità formale dell’istanza prima del suo deposito presso il Registro delle imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie.
Per questa ragione, CNDCEC e Unioncamere raccomandano l’utilizzo di tale servizio anche a chi produce l’istanza attraverso i vari software a pagamento messi a disposizione dalle aziende specializzate.
La circolare si sofferma, poi, sulla dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società, fornendo maggiori e più dettagliati chiarimenti rispetto allo scorso anno.
La dichiarazione in esame può essere resa dall’amministratore o dal liquidatore della società, dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 commi 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000 (iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ovvero dal soggetto cui è conferita la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (modificato dal DLgs. 235/2010).
In quest’ultimo caso, il soggetto delegato, munito di firma digitale, dovrà dichiarare in calce alla Nota integrativa, naturalmente in ipotesi di conformità, che il documento informatico in formato XBRL (contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) e la Nota integrativa in formato pdf/a “sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti”.
In merito, la circolare evidenzia che la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 23-bis comma 2 del DLgs. 82/2005 (nuovo Codice dell’amministrazione digitale), mentre la conformità della Nota integrativa all’originale analogico deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 22 comma 3 del medesimo DLgs. 82/2005.
Qualora, invece, il file XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, l’amministratore/liquidatore della società deve dichiarare, in calce alla Nota integrativa in formato pdf/a che “lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c.”.
Tale dichiarazione “di difformità” non può essere resa dal professionista incaricato, né dal soggetto di cui all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 o dal notaio.
Infine, il documento ricorda che le domande di deposito devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate con il DM 29 novembre 2011. Il modello che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B, per la compilazione del quale occorre rispettare le istruzioni contenute nella C.M. 18 gennaio 2012 n. 3649.

venerdì 6 aprile 2012

Spesometro 2012 anno 2011: pronto il software la comunicazione “sotto la soglia dei € 3.000” entro il 30 aprile 2012

Con un comunicato stampa di ieri, 5 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, da un lato, che il software da utilizzare per comunicare, entro il prossimo 30 aprile, le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2011, è stato modificato consentendo di trasmettere anche le operazioni “sotto soglia” e, dall’altro, che il tracciato record cui fare riferimento per la comunicazione relativa al 2011 è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Riguardo al primo aspetto, il restyling del software è connesso all’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6 del DL n. 16/2012, che ha infatti eliminato il limite di 3.000 euro, confermando quello di 3.600 euro per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la novità introdotta dal citato DL n. 16/2012 si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, da inviare entro il 30 aprile 2013. È in previsione dell’entrata in vigore della semplificazione che l’Agenzia ha aggiornato il programma per la trasmissione in modo da lasciare al contribuente la libertà di decidere, in riferimento all’adempimento in scadenza a fine mese, se inserire o meno nella comunicazione le operazioni di importo non superiore, a seconda dei casi, alla soglia di 3.000 o 3.600 euro.
Dunque, la facoltà di scelta non è stata prevista, in forma espressa, con un intervento legislativo, come auspicato da Assonime nella circolare n. 4/2012, ma – con il medesimo risultato – modificando il programma per l’invio delle comunicazioni.
Resta da chiarire se, almeno nella fase di prima applicazione delle disposizioni sull’obbligo comunicativo, operi l’esimente della cosiddetta “obiettiva incertezza” di cui all’art. 10, comma 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con la conseguente disapplicazione del regime sanzionatorio applicabile agli eventuali comportamenti non conformi alle molteplici indicazioni fornite, sul piano interpretativo, tra dicembre 2010 e marzo 2012. Del resto, come osservato da Assonime, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per i contribuenti non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
Riguardo al secondo aspetto, al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, viene precisato che, per la comunicazione relativa al 2011, il tracciato record da utilizzare è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, vale a dire quello approvato con il provvedimento del 16 settembre 2011, sostitutivo del tracciato originario, allegato al provvedimento del 22 dicembre 2010.
In proposito, è opportuno ricordare che la possibilità di trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, riferita allo stesso anno, purché entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento (30 aprile), non presuppone più il previo annullamento della precedente comunicazione.
L’annullamento resta tuttora previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2010 (punto 4.4), in quanto non soppresso dal provvedimento del 16 settembre 2011; quest’ultimo, tuttavia, nel sostituire integralmente le specifiche tecniche da applicare per l’invio delle comunicazioni, non richiede più – per la trasmissione della comunicazione sostitutiva – l’annullamento dei dati in precedenza trasmessi.
Ricordiamo alcune particolarità in riguardo agli adempimenti per l’anno d’imposta 2011:
• Le operazioni miste, cioè le operazioni in parte imponibili e in parte fuori campo IVA, devono essere inserite nella Comunicazione se la parte rilevante supera il limite di Euro 3.000,00 o di Euro 3.600,00
• Le triangolazioni con esportazione e quelle comunitarie vanno inserite, ad esclusione di quelle incluse negli elenchi Intrastat;
• Non vanno indicate le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di un esportatore abituale (art,8 c.1 lett. c) DPR 633/72);
• Vengono inserite nella Comunicazione le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, per quanto riguarda la parte rilevante ai fini IVA;
• Non vanno inserite le operazioni relative ai passaggi interni di beni, ancorché fatturati, tra rami d’azienda;
• Non vanno inoltre inserite importazioni ed esportazioni da e verso Paesi Black-list, in quanto già oggetto di omonima Comunicazione;
• Non vanno comunicati i contratti di assicurazione stipulati in Italia per importi superiori alla soglia minima, in quanto già oggetto di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice;
• Vanno inserite nella Comunicazione anche le operazioni effettuate dagli Enti non commerciali che non usufruiscono del regime contabile agevolato di cui alla Legge 398/91 (es. le operazioni di sponsorizzazione), ovvero le operazioni effettuate dalle Onlus, anche se esenti IVA art.10 (es. prestazioni di ricovero o di cura). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti costituitisi sotto forma di organizzazione di volontariato, in quanto non sono soggetti passivi IVA;
• Alla pari non devono essere inserite le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art.7 del DPR 605/73, come contratti assicurazioni, somministrazione di gas, energia elettrica ecc.;
• Per quanto riguarda le note di variazione queste non devono essere comunicate se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto gli Euro 3.000,00; se invece l’operazione è in origine superiore a questo valore e con la nota di variazione in diminuzione l’ammontare rimane comunque superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Ugualmente, l’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a Euro 3.000,00, supera tale limite.
Fonte:Eutekne

IMU 2012: guida al calcolo dell’imposta

La base imponibile dell’IMU è calcolata tenendo conto della tipologia dell’immobile assoggettato al tributo.
In particolare, ai fini di cui sopra, è necessario distinguere tra:
• fabbricati censiti al catasto;
• fabbricati ricompresi nel gruppo catastale D e non censiti nel catasto;
• aree fabbricabili;
• terreni agricoli.
Per quanto riguarda i fabbricati censiti al catasto, il valore è determinato applicando alle rendite catastali risultati alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposizione, i moltiplicatori fissati dall’art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011.
In particolare, il valore deve essere determinato moltiplicando la rendita catastale risultante alla data del 1° gennaio, rivalutata del 5 per cento, per i seguenti moltiplicatori:
• 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;
• 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
• 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali D/5 e A/10;
• 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, a eccezione della categoria catastale D/5;
• 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
La formula, pertanto sarà:
Rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore = Base imponibile ai fini IMU
Non vi è dubbio, in merito che la suddetta base imponibile sarà molto più elevata rispetto a quella determinata ai fini ICI.
Si supponga, in merito di calcolare la base imponibile IMU dei seguenti immobili:
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale A/3 avente rendita catastale pari a euro 1.000;
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale C/1 avente rendita catastale pari a euro 900;
• fabbricato censito al catasto nella categoria catastale A/10 avente rendita catastale pari a euro 1.200.
Nel primo caso, avremo:
Valore IMU= 1.000 x 1,05 x 160= 168.000
Valore ICI= 1.000 x 1,05 x 100 = 105.000
Differenza= 63.000
Nel secondo caso avremo:
Valore IMU= 900 x 1,05 x 55= 51.975
Valore ICI= 900 x 1,05 x 34= 32.130
Differenza= 19.845
Nel terzo caso avremo:
Valore IMU= 1.200 x 1,05 x 80= 100.800
Valore ICI= 1.200 x 1,05 x 50= 63.000
Differenza= 45.000
Per ciò che riguarda le unità immobiliari non censite al catasto ma classificabili nel gruppo catastale D, se posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, il valore di tali immobili è determinato moltiplicando quello risultante alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero alla data di acquisizione per i coefficienti stabiliti ogni anno con apposito decreto ministeriale. Si ricorda che per il periodo d’imposta in corso al 2011, i coefficienti sono stati fissati dal ministero delle Finanze nel decreto del 14 marzo 2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2011, n. 75).
Per le unità immobiliari, diverse da quelle classificabili nel gruppo catastale D ma non censite al catasto, ai fini della determinazione della base imponibile è necessario fare riferimento alla procedura denominata Docfa.
Per mezzo di tale procedura, il contribuente propone, attraverso un tecnico abilitato, la rendita dell’unità immobiliare il cui valore può essere utilizzato fino a quando l’Agenzia del territorio non attribuirà la rendita definitiva. Come precisato dalla circolare ministeriale n. 83/E/T del 9 aprile 1999, per effetto del cosiddetto “silenzio-assenso”, la rendita proposta si considera definitiva qualora non venga rettificata dall’ufficio nei successivi dodici mesi. In caso di rettifica, resta ferma la possibilità per il contribuente di impugnare l’atto contenente il nuovo classamento avanti alle Commissioni tributarie.
Per quanto riguarda le aree fabbricabili, è da osservare che la base imponibile è determinata in base alle regole previste dall’ICI.
In altri termini, per determinare il valore dell’area edificabile, è necessario individuare il valore venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzo medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Si ricorda, in merito, che il comune, al fine di ridurre l’insorgenza di contenzioso, con apposito regolamento, può stabilire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio. Prima di attribuire autonomamente il valore dell’area, quindi, si consiglia di verificare se il comune abbia determinato tali valori.
Infine, per ciò che riguarda i terreni agricoli, si precisa che la base imponibile è data dal prodotto tra reddito dominicale risultante in catasto alla data del 1° gennaio, rivalutato della misura del 25 per cento e il moltiplicatore di 130.
Esemplificando, quindi, si avrà:
Reddito dominicale x 1,25 x 130 = base imponibile ai fini IMU
Il moltiplicatore anzidetto per i terreni agricoli è pari a 110 in luogo di 130 nel caso di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali. La formula di cui sopra, quindi, sarà:
Reddito dominicale x 1,25 x 110 = base imponibile ai fini IMU
Si precisa che per l’IMU non sembra confermata l’agevolazione – di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 – secondo cui i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esercitano la loro attività a titolo principale sono soggetti all’imposta comunale sugli immobili limitatamente alla parte di valore eccedente l’ammontare di euro 25.822,84 con le riduzioni di seguito indicate:
• 70 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 25.822,84 fino a euro 61.974,83;
• 50 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 61.974,83 fino a euro 103.291,38;
• 25 per cento dell’imposta riferita alla parte del valore eccedente l’ammontare di euro 103.291,38 fino a euro 129.114,22.
Fonte: Fisco7

Spesometro 2012: entro il 30 aprile 2012 la comunicazione per l’anno 2011 con le vecchie regole

Sembra finalmente risolta la diatriba relativa alla decorrenza delle modifiche apportate dal decreto sulle semplificazioni fiscali alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
Rispondendo ad un’interrogazione parlamentare del 28 marzo, infatti, il Ministro delle Finanze ha precisato che le “semplificazioni” introdotte dall’art. 2 del DL 16/2012 prestano efficacia solamente a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, mentre per quelle relative al 2011 rimangono immutate le precedenti regole.
Ad onor del vero, la soluzione proposta era stata già “anticipata” dall’Agenzia delle Entrate che, tramite il proprio sito internet, ha comunicato ai contribuenti che, per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2011, restano ferme le regole precedenti, mentre solo da quelle effettuate dal 1° gennaio 2012 è necessario tener conto delle novità del decreto sviluppo.
È bene ricordare che il predetto art. 2, infatti, prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2012”:
- è abolita la soglia minima di 3.000 euro, al netto dell’IVA, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, con conseguente inclusione nella comunicazione, per ciascun cliente e fornitore, di tutte le operazioni attive e passive effettuate (analogamente a quanto già accadeva in passato per gli elenchi clienti e fornitori);
- è, al contrario, confermata la soglia minima di 3.600 euro per la comunicazione delle operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Per tali ultime operazioni, quindi, restano immutate tutte le problematiche afferenti le modalità di determinazione della soglia minima per la comunicazione dell’operazione.
Le modifiche introdotte intendono senz’altro semplificare l’individuazione delle operazioni da inserire nella comunicazione, anche se introducono alcuni elementi critici.
In particolare, si ricorda che l’obbligo di emissione della fattura dipende dal soggetto che pone in essere l’operazione, e non dalla qualifica della controparte (privato o soggetto passivo IVA). Ad esempio, in capo ai professionisti (medici, avvocati, notai, ecc.) sussiste sempre l’obbligo di emissione della fattura, e ciò a prescindere dalla natura del committente, ragion per cui tali soggetti dovranno inserire nella comunicazione tutte le operazioni effettuate nello svolgimento dell’attività professionale.
Tale estensione, se da un lato, come già detto, semplifica l’operato dei soggetti in questione, dall’altro lo complica, in quanto sarà necessario reperire tutti i codici fiscali dei clienti con i quali sono state poste in essere le operazioni (elemento non obbligatorio nella compilazione della fattura, ndr), in quanto tale dato sarà senz’altro da indicare nella comunicazione (il cui contenuto, tra l’altro, dovrà essere adattato alle modifiche introdotte dal legislatore).
E, in questo ambito, sembrava difficile poter sostenere che le modifiche introdotte decorressero già per la comunicazione relativa all’anno 2011, pena la necessità per gli operatori di reperire tutti i codici fiscali dei contribuenti con i quali sono state poste in essere le operazioni nel corso del 2011, in quanto l’obbligo di comunicazione delle operazioni a prescindere dalla soglia minima necessita senz’altro una modifica anche del contenuto della comunicazione. Non si trascuri, infatti, tale ultima necessità, atteso che il modello dovrà essere adeguato alle nuove regole introdotte dal DL n. 16/2012, ed i tempi troppo stretti del termine del 30 aprile 2012 non avrebbero consentito alcun restyling.
Non ultimo, si deve necessariamente considerare che l’eventuale decorrenza delle novità con effetto dalle comunicazioni presentate a partire dal 1° gennaio 2012 avrebbe altresì comportato l’applicazione delle nuove regole anche con riferimento allo “spesometro” dell’anno 2010, per il quale, dopo numerose proroghe, il termine ultimo di comunicazione è spirato il precedente 31 gennaio 2012.
La comunicazione riferita all’anno 2010, si ricorda, è stata (correttamente) compilata tenendo conto solamente delle operazioni per le quali sussiste l’obbligo di fatturazione, e comunque limitatamente a quelle di importo almeno pari a 25.000 euro, al netto dell’IVA. Ora, se le novità in questione fossero state “retroattive”, si sarebbe venuta a creare una situazione tale per cui tutte le comunicazione dell’anno 2010 sarebbero “macchiate” da infedeltà, in quanto contenenti solamente le operazioni di importo almeno pari a 25.000 euro, il che sembrava eccessivo e non del tutto legittimo.

lunedì 2 aprile 2012

IRES 2012: le nuove regole per il riporto delle perdite applicabili a Unico 2012 redditi 2011

Le nuove regole per il riporto delle perdite fiscali entrano di diritto da protagoniste nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.
Nel calcolo dell’IRES da stanziare nel conto economico, infatti, le perdite pregresse potranno essere utilizzate in compensazione degli utili futuri nella misura massima dell’80% degli utili stessi e l’importo delle perdite non utilizzato potrà essere riportato in avanti senza alcun limite temporale (ricordiamo che sino all’anno scorso le perdite potevano abbattere anche integralmente l’utile ma soffrivano del limite quinquennale di riporto in avanti con la sola eccezione delle c.d. perdite da start-up).
La chiusura dei bilanci 2011 appare quindi fortemente influenzata dalle nuove modalità di riporto delle perdite fiscali; le società che hanno chiuso l’esercizio con un risultato positivo, avendo perdite riportate da anni precedenti, dovranno preliminarmente calcolare l’importo recuperabile, che non potrà superare l’80% del reddito.
Con la Circolare n. 53/E del 6 dicembre 2011, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a chiarire che la norma trova applicazione già con decorrenza dall’esercizio 2011, relativamente alle perdite esposte nel Modello Unico 2011 relativo all’anno 2010 delle Società di Capitale (Modello SC).
Ciò significa che sarà possibile utilizzare in compensazione senza il limite di scadenza quinquennale, ma anche con il limite all’80% degli utili relativi agli anni dal 2011 e successivi, le perdite formatesi nell’anno 2006 e negli anni seguenti.
Il limite dell’80% non interviene se si utilizzano perdite registrate nei primi tre periodi d’imposta della società, decorrenti dall’effettivo inizio di una nuova attività; pertanto, in presenza delle cosiddette perdite da start-up, la compensazione con gli utili si potrà perfezionare sino ad annullare completamente il reddito.
Particolari opportunità si aprono per le società che hanno a disposizione perdite fiscali sia a riporto integrale che a riporto limitato; infatti, in questi casi, è stato chiarito che la società sarà libera di scegliere le priorità di utilizzo che ritiene più produttive combinando, eventualmente, le due tipologie di compensazione.
Sempre in tema di chiarimenti provenienti dall’Agenzia delle Entrate, sembra utile evidenziare come nel corso di Telefisco del 25 gennaio scorso, è stato chiarito che l’80% si applica al reddito lordo anche in presenza di ulteriori compensazioni con perdite integrali.
Da ciò appare chiaro che risulta più conveniente utilizzare prioritariamente le perdite limitate, abbattendo in tal modo l’80% del reddito, per poi coprire la differenza (il residuo 20%) con i risultati negativi formatisi nei primi tre esercizi, ottenendo di tal modo il duplice obiettivo di non pagare IRES e di mantenere ancora perdite a potenziale utilizzo integrale negli esercizi successivi.
ESEMPIO
Un esempio potrebbe aiutare a comprendere la fattispecie in esame:
- reddito fiscale anno 2011 euro 800;
- perdite a riporto integrale euro 400;
- perdite a riporto limitato euro 700.
In questo caso la società farebbe bene a compensare euro 640 del reddito 2011 utilizzando le perdite a riporto limitato ed altri euro 160 prelevandole dalle perdite a riporto integrale, ottenendo in tal modo il risultato di azzerare il reddito imponibile.
A questo punto la società vedrebbe riportate a nuovo euro 60 di perdite a riporto limitato ed euro 240 di perdite a riporto integrale.
Fonte: Fisco7