lunedì 30 aprile 2012

730/2012: prorogato il termine per la consegna al sostituto d’imposta al 16 maggio 2012 ed al CAF al il 20 giugno 2012

Con il comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato un apposito decreto per differire i termini relativi alla presentazione dei modelli 730/2012 da parte dei contribuenti e ai conseguenti adempimenti da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati a prestare assistenza fiscale.
Più tempo quindi a disposizione del contribuente per presentare il modello 730 relativo ai redditi percepiti nel 2011.
Chi lo “affida” al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che funge da sostituto d’imposta lo può consegnare entro il prossimo 16 maggio avendo a disposizione, quindi, 16 giorni in più rispetto alla naturale scadenza prevista per il prossimo lunedì 30 aprile.
Anche chi si avvale del Caf o di un professionista abilitato usufruisce di un prolungamento dei termini poiché il Dpcm ha previsto che il tempo per la presentazione, naturalmente stabilito al 31 maggio, si “dilata” fino al prossimo 20 giugno.
Conseguenze naturali dello proroga dei termini di presentazione del modello 730/2012 sono gli “slittamenti” delle scadenze per i sostituti d’imposta e per i Caf che devono assolvere agli adempimenti successivi alla presentazione da parte del contribuente.
Entro il 15 giugno i sostituti d’imposta devono consegnare all’interessato copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3), mentre i Caf o i professionisti abilitati devono provvedervi entro il 2 luglio.
Il risultato finale delle dichiarazioni e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni presentate, va inviato dai Caf o dai professionisti abilitati entro il 12 luglio.
Nulla cambia, invece, in relazione alla trasmissione telematica dei modelli 730/2012 da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale diretta, per i quali rimane ferma la scadenza del 2 luglio 2012. Si ricorda che, entro la suddetta data, il sostituto d’imposta che trasmette telematicamente i modelli 730/2012 deve comunque consegnare ad un intermediario abilitato o ad un ufficio postale le buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); per motivi di riservatezza, infatti, il sostituto d’imposta non può mai aprire tali buste per inviare telematicamente i relativi dati, ma deve sempre rivolgersi ad un soggetto esterno. La suddetta scadenza del 2 luglio rimane ferma anche qualora il sostituto d’imposta incarichi un intermediario abilitato di effettuare la trasmissione telematica sia dei modelli 730/2012 elaborati che delle buste con le schede per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’IRPEF (modelli 730-1).