martedì 10 aprile 2012

Deposito bilanci XBRL 2012: la tassonomia per i bilanci chiusi al 31/12/2011

Nei giorni scorsi è stato approvato, da parte dell'Osservatorio UnionCamere/Cndcec, un documento sul deposito del bilancio d'esercizio e consolidato al Registro delle imprese.
In particolare, è stato affermato che:
• il disconoscimento della tassonomia deve avvenire solamente nel caso in cui vi sia l'impossibilità di codificare quanto approvato in assemblea, di conseguenza i prospetti contabili dovranno essere depositati sia in formato Xbrl sia Pdf/A, specificando in calce alla nota integrativa che: "lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana Xbrl, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall'art. 2423 c.c.";
• nella valutazione della situazione aziendale è necessario considerare nelle note a piè di pagina la personalizzazione di alcune voci di bilancio quali "Varie altre riserve" e "Altri conti d'ordine";
• la dichiarazione di conformità dei prospetti contabili deve essere formulata in calce alla nota integrativa.
Il documento, scaricabile dal sito internet www.cndcec.it, si sofferma prima di tutto sul formato utilizzabile per il deposito, in relazione al quale non si registrano novità di rilievo rispetto alla passata campagna bilanci: la pubblicazione dovrà avvenire, nel corso del 2012, nel rispetto delle modalità consolidate nei due anni precedenti, ovvero, nella maggior parte dei casi, utilizzando il formato XBRL.
La tassonomia di riferimento è la versione 1.10, rilasciata in data 4 gennaio 2011 e disponibile sui siti web www.xbrlitalia.it e http://www.digitpa.gov.it/.
La pratica di deposito deve comporsi, stante l’impossibilità dell’attuale versione della tassonomia di codificare l’intero bilancio, come segue:
- il prospetto contabile, costituito da Stato patrimoniale e Conto economico, esclusivamente in formato XBRL;
- la Nota integrativa in formato pdf/a;
- tutti gli altri documenti che accompagnano il bilancio (ad esempio, Relazione sulla gestione) in formato pdf/a.
La circolare ricorda inoltre che, così come gli scorsi anni, sono disponibili gratuitamente:
- un software per la produzione dell’istanza XBRL, secondo la tassonomia di riferimento;
- un servizio online, denominato TEBE, che consente sia di convertire l’istanza XBRL in un formato leggibile, sia di verificare la validità formale dell’istanza prima del suo deposito presso il Registro delle imprese, individuando immediatamente eventuali difformità o anomalie.
Per questa ragione, CNDCEC e Unioncamere raccomandano l’utilizzo di tale servizio anche a chi produce l’istanza attraverso i vari software a pagamento messi a disposizione dalle aziende specializzate.
La circolare si sofferma, poi, sulla dichiarazione di conformità del prospetto contabile in formato XBRL al documento conservato dalla società, fornendo maggiori e più dettagliati chiarimenti rispetto allo scorso anno.
La dichiarazione in esame può essere resa dall’amministratore o dal liquidatore della società, dal professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 commi 2-quater e 2-quinquies della L. 340/2000 (iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ovvero dal soggetto cui è conferita la rappresentanza ai fini della presentazione dell’istanza di deposito ai sensi dell’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 (modificato dal DLgs. 235/2010).
In quest’ultimo caso, il soggetto delegato, munito di firma digitale, dovrà dichiarare in calce alla Nota integrativa, naturalmente in ipotesi di conformità, che il documento informatico in formato XBRL (contenente lo Stato patrimoniale e il Conto economico) e la Nota integrativa in formato pdf/a “sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti”.
In merito, la circolare evidenzia che la conformità all’originale del prospetto contabile in formato XBRL (originale informatico) deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 23-bis comma 2 del DLgs. 82/2005 (nuovo Codice dell’amministrazione digitale), mentre la conformità della Nota integrativa all’originale analogico deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 22 comma 3 del medesimo DLgs. 82/2005.
Qualora, invece, il file XBRL differisca dal documento cartaceo approvato dall’assemblea, l’amministratore/liquidatore della società deve dichiarare, in calce alla Nota integrativa in formato pdf/a che “lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c.”.
Tale dichiarazione “di difformità” non può essere resa dal professionista incaricato, né dal soggetto di cui all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000 o dal notaio.
Infine, il documento ricorda che le domande di deposito devono essere contenute nell’apposita modulistica, le cui specifiche tecniche sono state approvate con il DM 29 novembre 2011. Il modello che deve essere utilizzato è il tradizionale Modulo B, per la compilazione del quale occorre rispettare le istruzioni contenute nella C.M. 18 gennaio 2012 n. 3649.