venerdì 6 aprile 2012

Spesometro 2012 anno 2011: pronto il software la comunicazione “sotto la soglia dei € 3.000” entro il 30 aprile 2012

Con un comunicato stampa di ieri, 5 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto, da un lato, che il software da utilizzare per comunicare, entro il prossimo 30 aprile, le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2011, è stato modificato consentendo di trasmettere anche le operazioni “sotto soglia” e, dall’altro, che il tracciato record cui fare riferimento per la comunicazione relativa al 2011 è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.
Riguardo al primo aspetto, il restyling del software è connesso all’entrata in vigore del nuovo adempimento previsto dall’art. 2, comma 6 del DL n. 16/2012, che ha infatti eliminato il limite di 3.000 euro, confermando quello di 3.600 euro per le operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la novità introdotta dal citato DL n. 16/2012 si applica alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, da inviare entro il 30 aprile 2013. È in previsione dell’entrata in vigore della semplificazione che l’Agenzia ha aggiornato il programma per la trasmissione in modo da lasciare al contribuente la libertà di decidere, in riferimento all’adempimento in scadenza a fine mese, se inserire o meno nella comunicazione le operazioni di importo non superiore, a seconda dei casi, alla soglia di 3.000 o 3.600 euro.
Dunque, la facoltà di scelta non è stata prevista, in forma espressa, con un intervento legislativo, come auspicato da Assonime nella circolare n. 4/2012, ma – con il medesimo risultato – modificando il programma per l’invio delle comunicazioni.
Resta da chiarire se, almeno nella fase di prima applicazione delle disposizioni sull’obbligo comunicativo, operi l’esimente della cosiddetta “obiettiva incertezza” di cui all’art. 10, comma 3 della L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), con la conseguente disapplicazione del regime sanzionatorio applicabile agli eventuali comportamenti non conformi alle molteplici indicazioni fornite, sul piano interpretativo, tra dicembre 2010 e marzo 2012. Del resto, come osservato da Assonime, la mole di interventi è indice di una complessità e onerosità per i contribuenti non in linea con le più volte richiamate esigenze di semplificazione degli obblighi fiscali.
Riguardo al secondo aspetto, al fine di dissipare i dubbi sollevati dalle associazioni di categoria, viene precisato che, per la comunicazione relativa al 2011, il tracciato record da utilizzare è quello attualmente disponibile sul sito Internet dell’Agenzia, vale a dire quello approvato con il provvedimento del 16 settembre 2011, sostitutivo del tracciato originario, allegato al provvedimento del 22 dicembre 2010.
In proposito, è opportuno ricordare che la possibilità di trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, riferita allo stesso anno, purché entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per l’adempimento (30 aprile), non presuppone più il previo annullamento della precedente comunicazione.
L’annullamento resta tuttora previsto dal provvedimento del 22 dicembre 2010 (punto 4.4), in quanto non soppresso dal provvedimento del 16 settembre 2011; quest’ultimo, tuttavia, nel sostituire integralmente le specifiche tecniche da applicare per l’invio delle comunicazioni, non richiede più – per la trasmissione della comunicazione sostitutiva – l’annullamento dei dati in precedenza trasmessi.
Ricordiamo alcune particolarità in riguardo agli adempimenti per l’anno d’imposta 2011:
• Le operazioni miste, cioè le operazioni in parte imponibili e in parte fuori campo IVA, devono essere inserite nella Comunicazione se la parte rilevante supera il limite di Euro 3.000,00 o di Euro 3.600,00
• Le triangolazioni con esportazione e quelle comunitarie vanno inserite, ad esclusione di quelle incluse negli elenchi Intrastat;
• Non vanno indicate le cessioni e le prestazioni effettuate nei confronti di un esportatore abituale (art,8 c.1 lett. c) DPR 633/72);
• Vengono inserite nella Comunicazione le operazioni in reverse charge e quelle soggette al regime del margine, per quanto riguarda la parte rilevante ai fini IVA;
• Non vanno inserite le operazioni relative ai passaggi interni di beni, ancorché fatturati, tra rami d’azienda;
• Non vanno inoltre inserite importazioni ed esportazioni da e verso Paesi Black-list, in quanto già oggetto di omonima Comunicazione;
• Non vanno comunicati i contratti di assicurazione stipulati in Italia per importi superiori alla soglia minima, in quanto già oggetto di comunicazione da parte della compagnia assicuratrice;
• Vanno inserite nella Comunicazione anche le operazioni effettuate dagli Enti non commerciali che non usufruiscono del regime contabile agevolato di cui alla Legge 398/91 (es. le operazioni di sponsorizzazione), ovvero le operazioni effettuate dalle Onlus, anche se esenti IVA art.10 (es. prestazioni di ricovero o di cura). Sono esclusi dall’obbligo i soggetti costituitisi sotto forma di organizzazione di volontariato, in quanto non sono soggetti passivi IVA;
• Alla pari non devono essere inserite le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria ai sensi dell’art.7 del DPR 605/73, come contratti assicurazioni, somministrazione di gas, energia elettrica ecc.;
• Per quanto riguarda le note di variazione queste non devono essere comunicate se, per effetto della nota in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite, scende sotto gli Euro 3.000,00; se invece l’operazione è in origine superiore a questo valore e con la nota di variazione in diminuzione l’ammontare rimane comunque superiore, l’operazione va comunicata al netto dell’importo stornato. Ugualmente, l’operazione va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’imponibile, inizialmente inferiore a Euro 3.000,00, supera tale limite.
Fonte:Eutekne