mercoledì 11 aprile 2012

Redditi di capitale, rendite finanziarie e capital gain 2012: guida alla nuova tassazione con la Circolare 11/E del 28/03/2012

La Circolare 11/E del 28 marzo dell’Agenzia delle Entrate entra nel merito delle novità apportate dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 1481 in materia di “Unificazione dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria“ e fornisce delucidazioni sull’applicazione del nuovo sistema di tassazione sulle rendite finanziarie e sul regime transitorio, teso a consentire ai contribuenti l’affrancamento con le vecchie aliquote dei titoli detenuti al 31 dicembre 2011.
Si tratta di materia di ampio interesse, per i professionisti come per la più larga platea dei risparmiatori, grandi e piccoli, in Italia. Non si tratta infatti di regole che si applicano solo ai grandi investitori, ma toccano la vita di ciascuno.
Infatti , l’aliquota unica, del 20%, si applica, per esempio:
• ai dividendi e
• agli interessi su:
1. conti corrente,
2. titoli di stato,
3. obbligazioni private,
4. certificati di deposito,
5. conti deposito.
Essa va a sostituire l’insieme delle ritenute alla fonte e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale precedenti, nelle due misure del 12,50 e del 27 per cento, nonché l’imposta sostitutiva del 12,50 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate e sugli altri redditi diversi di natura finanziaria.
Un primo importante chiarimento della circolare riguarda la circostanza per cui la ritenuta deve essere prelevata nella misura del 20% anche se essa è operata a titolo di acconto; si tratta di una questione sulla quale l’Amministrazione finanziaria non si era ancora pronunciata, e che nasceva dal fatto che la norma fa riferimento ai “redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria”, circostanza che autorizzava anche una lettura per cui le modifiche avrebbero riguardato i soli proventi corrisposti ai soggetti non imprenditori (quando, tipicamente, le ritenute sono operate a titolo di acconto nei confronti dei soggetti imprenditori).
La circolare esamina, poi, tutto il sistema di decorrenze previsto dal DL 138/2011 e dai successivi decreti (in primis il DL 216/2011). In linea generale, la nuova aliquota del 20% si applica ai redditi di capitale esigibili, nonché ai redditi diversi di natura finanziaria, realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2012; tuttavia, i provvedimenti correttivi hanno man mano esteso il criterio della maturazione a tutta una serie di proventi, tra cui gli interessi delle obbligazioni e quelli dei conti correnti, facendo di fatto diventare la maturazione il criterio generale.
L’Agenzia delle Entrate esamina, inoltre, tutte le casistiche che, per ragioni di salvaguardia di interessi di natura pubblica, sono state escluse dall’applicazione dell’aliquota del 20% e hanno mantenuto il previgente regime impositivo. Tra queste, quella più importante riguarda i titoli pubblici (italiani ed esteri), che continuano a scontare l’aliquota del 12,50% sia per i redditi di capitale (interessi e scarti di emissione), sia per i redditi diversi di natura finanziaria.
Per quanto riguarda il regime dei dividendi, l’Agenzia delle Entrate conferma che la nuova aliquota del 20% sugli utili derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (nulla cambia, infatti, per le partecipazioni qualificate) grava sui proventi percepiti dal 1° gennaio 2012, a nulla rilevando la data in cui la distribuzione è stata deliberata, che può essere anteriore a tale data. Viene, altresì, confermato il mantenimento del prelievo dell’11% sui proventi corrisposti a fondi pensione esteri. La circolare 11/2012 precisa poi che, per i dividendi corrisposti agli enti non commerciali, la ritenuta di acconto sulla quota imponibile passerà al 20%, in luogo della previgente misura del 12,50%.
Per quanto riguarda le gestioni individuali di portafoglio, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che dal 2012 sono disapplicate, oltre alle ritenute e alle imposte sostitutive previste dall’art. 7, comma 3, del DLgs. 461/97:
- l’imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” non residenti (art. 2 del DLgs. 239/96);
- la ritenuta sugli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” residenti con scadenza inferiore ai 18 mesi;
- la ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti bancari, indipendentemente dall’entità della giacenza media annua;
- la ritenuta sugli interessi dei conti correnti e depositi bancari esteri (art. 26, comma 3, del DPR 600/73);
- la ritenuta sui proventi delle operazioni di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, a prescindere dalla natura del titolo sottostante.
La Circolare si è rivelata a mala pena tempestiva visto che per i proventi maturati fino al 31 dicembre del 2011 è data sì la possibilità al contribuente di “affrancare” i titoli, con modalità diverse, a seconda che si sia in regime di risparmio amministrato o in regime dichiarativo, ma in ogni caso la scadenza è dietro l’angolo.
Infatti c’era tempo fino al 2 aprile per esercitare l’opzione, mentre l’imposta sostitutiva potrà essere pagata entro il 16 maggio.
Sono stati comunque confermati gli attuali regimi di esenzione tra cui quello previsto per :
• gli investimenti effettuati da taluni soggetti non residenti;
• i dividendi corrisposti da società “figlie” italiane a società “madri” nell’ambito della Direttiva madre-figlia ;
• gli interessi corrisposti da società italiane consociate di società europee
• nell’ambito della Direttiva interessi e canoni.
Allo stesso modo, rimane fermo il regime di esenzione previsto dall’articolo 31, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 per i proventi di cui alla lettera g), comma 1, dell’articolo 44 del TUIR derivanti dalla partecipazione ai “Fondi per il Venture Capital” (FVC).
È fatta altresì eccezione per i titoli di stato italiani ed esteri della white list (datata 1996), oltre che i titoli emessi da regioni, province e comuni italiani e i buoni fruttiferi postali che sono tassati al 12,5%.
Aliquota al 5% per i titoli di risparmio dell’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Riportiamo per maggior comodità la white list qui di seguito, in ordine alfabetico:
Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d’Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Israele, Yugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep.Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia.